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Decisione

52.2020.442

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario - patteggiamento italiano

25 marzo 2021Italiano19 min

limitare la revoca dell'autorizzazione alla sola attività di commercialista. Contesta

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.442

Lugano

25

marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo

sul ricorso del 21 settembre 2020 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 19 agosto 2020 dell'Autorità di

vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, con la quale è

stata revocata all'insorgente l'autorizzazione ad esercitare la professione

di fiduciario commercialista e immobiliare;

ritenuto, in

fatto

A. RI 1 è al beneficio

dal 2009 dell'autorizzazione cantonale per l'esercizio della professione di

fiduciario commercialista e immobiliare. A seguito di una segnalazione da parte

di terzi sull'esistenza in Italia di un procedimento penale a suo carico per il

reato di bancarotta fraudolenta in relazione alla società P__________, il 26

maggio 2020 l'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di

fiduciario (Autorità di vigilanza) gli ha notificato l'apertura di un

procedimento amministrativo nei suoi confronti, fissandogli al contempo un

termine per prendere posizione in merito.

B. Preso atto delle

osservazioni e precisazioni inoltrate dall'interessato, con cui questi ha

riferito che il procedimento in questione si era concluso il 10 giugno 2020 con

sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) -

cresciuta in giudicato - prevedente una pena a suo carico di un anno e dieci

mesi di reclusione sospesi condizionalmente, il 19 agosto 2020 l'autorità di

prime cure ha revocato a RI 1 l'autorizzazione ad esercitare la professione di

fiduciario immobiliare e commercialista, ordinandogli

al contempo di cessare immediatamente ogni attività di questo genere.

Considerando che una sentenza di patteggiamento sia equiparabile ad una vera e

propria sentenza di condanna, l'autorità ha ritenuto che egli non adempisse più

Fatti

i requisiti dell'ottima reputazione e della garanzia di un'attività

irreprensibile previsti dall'art. 8 cpv. 2 lett. a della legge cantonale

sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid; RL

953.100), disposto applicabile anche in caso di condanne subite all'estero per

reati contemplati dal diritto svizzero giusta l'art. 8 cpv. 3 LFid. L'autorità

ha altresì disposto la revoca dell'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso

inoltrato contro il proprio provvedimento.

C. Contro la predetta pronuncia,

RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone, in

via principale, l'annullamento; in via subordinata postula la riforma della

decisione impugnata nel senso che gli sia inflitto unicamente un ammonimento ai

sensi dell'art. 21 cpv. 1 LFid e, in via ancor più subordinata, chiede di

limitare la revoca dell'autorizzazione alla sola attività di commercialista. Contesta

che una sentenza di patteggiamento possa essere ritenuta alla stregua di una

normale sentenza di condanna per cui il provvedimento di revoca

dell'autorizzazione sarebbe in specie infondato.

Quand'anche si volesse ammettere il contrario, i fatti oggetto del procedimento

penale andavano chiariti. Ritiene poi la revoca in parola lesiva del principio

di proporzionalità. Pretende inoltre che i fatti oggetto della procedura penale

italiana non avrebbero attinenza con la professione di fiduciario immobiliare,

perciò la misura adottata nei suoi confronti andrebbe se del caso limitata alla

sola attività di commercialista.

Infine postula che al suo gravame sia conferito l'effetto sospensivo.

D. In sede di risposta

l'Autorità di vigilanza chiede che il ricorso sia respinto, adducendo una serie

di argomentazioni di cui si dirà in seguito. Postula pure la reiezione della

domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame.

E. Con replica e duplica

le parti si sono confermate nelle loro rispettive argomentazioni e domande di

giudizio.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LFid. La legittimazione

del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dalla decisione impugnata (art.

65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;

LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del ricorso (art. 28 cpv. 1 LFid),

sono certe. Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

Nel Canton

Ticino le attività di tipo fiduciario, svolte per conto di terzi a titolo

professionale, sono soggette ad autorizzazione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFid).

L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità di vigilanza a chi soddisfa i

requisiti posti dall'art. 8 LFid. Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. b LFid,

l'autorizzazione alla professione di fiduciario è rilasciata all'istante che -

tra l'altro - gode di ottima reputazione e garantisce un'attività

irreprensibile. L'art. 8 cpv. 2 LFid stabilisce che non gode di ottima

reputazione, rispettivamente non garantisce

un'attività irreprensibile, in particolare chi è stato condannato in

Svizzera per reati intenzionali contrari alla dignità professionale ad una pena

pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere oppure ad una pena detentiva

superiore a sei mesi negli ultimi dieci anni (lett. a) o chi negli ultimi 5

anni è stato condannato al massimo ad una pena pecuniaria fino a 180 aliquote

giornaliere oppure ad una pena detentiva fino a sei mesi (lett. b).

Giusta l'art. 20 cpv. 1 LFid l'autorità di vigilanza revoca l'autorizzazione all'esercizio

della professione se il fiduciario non adempie più le condizioni per il

rilascio dell'autorizzazione. Le norme concernenti

il procedimento disciplinare si applicano per analogia (cpv. 2). La

revoca è pubblicata sul Foglio ufficiale (cpv. 3).

3.

3.1. Come

accennato in narrativa, l'insorgente contesta che un patteggiamento ai sensi

degli art. 444 e segg. del codice di procedura penale italiano (testo

coordinato ed aggiornato del decreto del presidente della Repubblica del 22

settembre 1988, n. 447; c.p.p.) possa essere considerata come una sentenza di

condanna giusta l'art. 8 cpv. 2 LFid, per cui non vi sarebbe spazio per ritenere

in specie che egli sia stato condannato. In primo luogo già

l'inesistenza dell'istituto del patteggiamento nel diritto svizzero osterebbe

all'applicazione del citato disposto, mancando di fatto la necessaria base

legale. Sostiene poi che nel diritto italiano questo tipo di pronuncia non

implica né un'ammissione di responsabilità né effetti sui giudizi civili e

amministrativi. Cita al riguardo l'art. 445 comma 1-bis c.p.p., alcune sentenze

del Tribunale federale e, soprattutto, delle sentenze italiane in ambito

civilistico, indicando che il patteggiamento non avrebbe effetti di vincolo e

preclusione nei giudizi civili, non invertirebbe l'onere della prova, non

comporterebbe né il pagamento di spese per la procedura penale né l'applicazione

di pene accessorie, di misure di sicurezza e nemmeno l'iscrizione della pena a

casellario giudiziale. Per queste ragioni rileva di essere stato riammesso

all'ordine dei dottori commercialisti di __________. Il ricorrente sostiene

quindi che, tutt'al più, i fatti contenuti nella sentenza di patteggiamento

erano da ritenere come allegazioni di parte per cui l'Autorità di vigilanza avrebbe

dovuto, nel rispetto del diritto di essere sentito, convocarlo per un'audizione

al fine di chiarire i motivi che lo avevano indotto ad optare per questo genere

di procedura. A questo proposito, pur contestando i fatti contenuti nella

sentenza di patteggiamento, afferma di avere scelto questa forma di rito

abbreviato al fine di interrompere la gravosa mediatizzazione della vicenda e

di limitare le spese legali. Osserva poi che la decisione italiana riguarda una

moltitudine di persone che si sarebbero viste tutte applicare pene più severe

di quella inflittagli. Ma quand'anche si volesse ritenere il patteggiamento

italiano al pari di una sentenza di condanna, l'insorgente pretende che il

provvedimento adottato sia lesivo del principio della proporzionalità. Da una

parte, desterebbe dubbi dal profilo costituzionale la legittimità

dell'applicazione per analogia alle condanne subite all'estero come prevista

dall'art. 8 cpv. 3 LFid. Ritenuto infatti che la pena in Italia per il reato di

bancarotta fraudolenta (art. 216 della legge fallimentare italiana; Regio

Decreto del 16 marzo 1942, n. 267) è molto più severa di quella prevista in

Svizzera per il reato di cui all'art. 163 del codice penale svizzero del 21

dicembre 1937 (CP; RS 311.0), i medesimi fatti giudicati nel nostro Paese

avrebbero verosimilmente comportato una revoca dell'autorizzazione di cinque

anni giusta la lett. b dell'art. 8 cpv. 2 LFid e non di dieci come in specie.

D'altra parte, la revoca dell'autorizzazione sine die non sarebbe idonea

a raggiungere lo scopo di interesse pubblico che la LFid si prefigge di

tutelare, data l'esistenza di misure meno invasive quali quelle previste

dall'art. 21 LFid (di cui ad ogni modo egli contesta che ne ricorrano le

condizioni) e risulterebbe lesiva dell'interesse, preponderante, del ricorrente

alla propria autonomia privata e libertà economica.

3.2

Le censure sollevate non meritano accoglimento.

3.2.1

Anzitutto va detto che, seppur in Svizzera non esista l'istituto del

patteggiamento, l'applicazione della pena su richiesta delle parti giusta gli

art. 444 e segg. c.p.p. è un procedimento penale speciale mediante il quale,

entro certi limiti, l'imputato e il pubblico ministero chiedono al giudice

l'applicazione di una pena concordata che può essere diminuita fino a un terzo.

In virtù dei principi di celerità e speditezza dei giudizi, nonché di economia

processuale, questo permette di porre fine alla procedura senza ulteriore

istruttoria e, di norma, evitando la fase dibattimentale; per l'imputato, per

il quale il procedimento speciale ha carattere premiale in ragione della sua

collaborazione, è evidente il vantaggio legato alla sostanziale riduzione e

alla certezza della pena inflitta, di solito sospesa condizionalmente. Benché l'equiparazione

normativa di massima fra normale sentenza di condanna e applicazione

della pena su richiesta delle parti abbia sollevato in Italia notevoli

perplessità sia da parte della giurisprudenza che della dottrina (STPF

RR.2015.62-64 del 27 luglio 2015 consid. 2.2), va considerato che, al di là

degli effetti - di cui si dirà in seguito - su giudizi civili e amministrativi

italiani, lo stesso art. 445 comma 1-bis c.p.p. citato dal ricorrente

stabilisce che, salvo diversa disposizione di legge, la sentenza di

patteggiamento è equiparata a una pronuncia di condanna. Indipendentemente dalle

motivazioni, l'imputato sceglie dunque liberamente si sottoporsi a un regime

sanzionatorio, per cui è corretto ritenere che di principio il patteggiamento

ex art. 444 c.p.p. sia assimilabile a una condanna. Il negozio giuridico

processuale alla base di questo istituto non si limita inoltre all'accordo tra imputato

e pubblico ministero e non esime da un controllo giudiziale. La richiesta di

pena così formulata è infatti demandata per accettazione a un giudice (cfr.

art. 444 comma 2 c.p.p.) che, sulla base degli atti all'incarto, verifica la

correttezza della qualificazione giuridica dei fatti contestati, l'applicazione

e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, la congruità della

pena indicata, nonché l'inesistenza di cause immediate di proscioglimento

giusta l'art. 129 c.p.p. Secondo quest'ultimo disposto - e ciò è

particolarmente dirimente - il

giudice deve esaminare se non ricorrano i presupposti della sentenza di

proscioglimento (fatto non sussistente, fatto non commesso dall'imputato, fatto

non costituente reato, fatto non previsto dalla legge come reato, reato

estinto, mancanza di una condizione di procedibilità), decisione che, se del

caso, egli pronuncia d'ufficio. In tal modo l'accertamento giudiziale si

sovrappone a quello concordato tra le parti e il giudice non solo non accoglie

la richiesta, ma definisce la causa anche nel merito, a favore dell'imputato e

dell'economia generale del processo (STA 52.1998.23 del 15 aprile 1998 consid.

3.1). Così non fosse, l'istituto in parola risulterebbe lesivo dei più

elementari principi del diritto penale. Questa Corte si è già confrontata con

l'istituto del patteggiamento italiano, ritenendo che questo tipo di condanna

comporti, al pari di una normale sentenza penale, conseguenze in Svizzera in

ambito amministrativo (cfr. STA 52.2020.176 del 15 giugno 2020 consid. 3.3,

52.2019.32

del 22 agosto 2019 consid. 4.1, 52.2017.314 del 17 luglio 2019

consid. 4.1, 52.2012.263 del 6 novembre 2012 consid. 3.2, 52.2010.462 del 3

marzo 2011 [confermata dal Tribunale federale STF 1C_165/2011 del 6 marzo

2012], 52.1998.23 del 15 aprile 1998

consid. 3.1; anche la sentenza del Tribunale federale 6B_450/2012 del 21

gennaio 2013 citata dal ricorrente, premesso che non concerne il diritto

pubblico, censura il mancato esame della colpevolezza del reato di riciclaggio

di denaro in Svizzera ma non la fondatezza del reato a monte di corruzione,

avvenuto in Italia e attestato appunto con sentenza di patteggiamento).

D'altronde l'insorgente non può pretendere che le autorità elvetiche facciano

totale astrazione dalla sentenza del 10 giugno 2020; se egli riteneva che la

condanna penale inflittagli poggiasse su presupposti fattuali errati, avrebbe

dovuto avvalersi della procedura ordinaria adducendo in quella sede censure e

mezzi di prova utili alla sua difesa e impugnare se del caso l'eventuale

condanna. Nell'ambito delle proprie valutazioni il ricorrente avrebbe dovuto

considerare che quanto avvenuto in Italia avrebbe avuto ripercussioni anche

sulla sua attività lavorativa in Svizzera.

Nulla muta a questo proposito che il patteggiamento non abbia efficacia sui

giudizi civili o amministrativi italiani, che tali condanne non vengano

iscritte a casellario giudiziale o che non comportino pene accessorie e misure

di sicurezza, così come che l'insorgente sia stato riammesso all'albo dei

commercialisti di Como. Tutti questi aspetti dipendono infatti unicamente dal

carattere premiale che l'ordinamento italiano conferisce alla procedura penale

speciale in questione. Dal profilo del diritto svizzero, e segnatamente della

legislazione cantonale in materia di fiduciari, determinante in questa sede è

unicamente il fatto che, come appena esposto, il patteggiamento equivale ad una

condanna penale.

Ne consegue pertanto che non può essere seguito l'insorgente laddove sostiene

di non essere stato condannato in Italia e che di conseguenza l'art. 8 cpv. 2

LFid sarebbe inapplicabile, rispettivamente non costituirebbe una sufficiente

base legale per la revoca dell'autorizzazione qui in esame.

3.2.2

Per quanto attiene alla pretesa violazione del principio della

proporzionalità occorre anzitutto rilevare il ricorrente non mette direttamente

in discussione la facoltà del Cantone Ticino di sottoporre l'esercizio

dell'attività di fiduciario ad autorizzazione e nemmeno il principio di porre,

ai fini del rilascio o del mantenimento di un simile permesso, delle condizioni

personali, quali in particolare l'ottima

reputazione: si tratta infatti di limitazioni alla libertà economica che sono

state riconosciute anche dal Tribunale federale come compatibili con i diritti

costituzionali del cittadino e che come tali appaiono del tutto legittime (cfr.

ad esempio: STF 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 5, 2P.345/1990 del 7 ottobre 1991

consid. 2; Mauro Bianchetti,

Aspetti giuridici concernenti l'applicazione della legge sull'esercizio delle

professioni di fiduciario, in RDAT I-2000, pag. 33 e segg.; Mauro Mini, La legge sull'esercizio

delle professioni di fiduciario, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, pag. 37 e segg.).

In merito alla pena inflitta all'insorgente la sentenza di patteggiamento del

10.

giugno 2020 dà atto che il reato di bancarotta fraudolenta (art. 216 della

legge fallimentare italiana; Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267) è stato

commesso in modo continuato ed è stato imputato al ricorrente sia per atti compiuti

nel periodo in cui questi era presidente del consiglio d'amministrazione della

P__________ (distrazione e dissipamento del patrimonio societario per

complessivi euro 640'000.- avvenuto il 20 dicembre 2008 mediante sottoscrizione

di un contratto di locazione commerciale con altra ditta di cui l'insorgente

era amministratore unico, la N__________, con canoni di locazioni non congrui

alla media dei prezzi al fine di permettere alla N__________ di pagare altri

suoi debiti), sia per periodi successivi - fino al fallimento avvenuto nel 2018

- ritenuto che egli era comunque il professionista incaricato della tenuta

della contabilità per la società in parola (ulteriori tre atti delittuosi con

cui è stato cagionato e/o aggravato con dolo lo stato di insolvenza della

fallita per centinaia di migliaia di euro). Ma non solo. Benché non citato

della querelata decisione, egli si è reso colpevole anche del reato di false

comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 del codice civile italiano (Regio

Decreto del 16 marzo 1942) per avere esposto fatti inveritieri nei bilanci

societari in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore, il tutto al

fine di celare la situazione di dissesto finanziario della società.

Atteso che la tenuta di contabilità inveritiera è penalmente punibile anche in

Svizzera (art. 166, 251 e 325 CP), l'autorità di vigilanza avrebbe potuto

(rispettivamente dovuto) considerare anche tale capo di imputazione. In queste

circostanze, e considerati in particolare tutti gli atti che hanno quantomeno

aggravato il dissesto finanziario - tra cui la distrazione di oltre euro 600'000.-

e lo sconto di pena ottenuto grazie al rito abbreviato, si deve ritenere che

con ogni verosimiglianza un'eventuale pena pronunciata in Svizzera non si

sarebbe discostata di molto da quella italiana. In ogni caso egli non avrebbe potuto

contare su di una condanna inferiore alle soglie previste dall'art. 8 cpv. 2

lett. b LFid. La questione di sapere se una condanna subita all'estero richieda,

in determinati casi, una valutazione più sfumata in virtù del principio di

proporzionalità, può rimanere aperta atteso che nel caso di specie la gravità

dei fatti commessi non lascia dubbi sull'adeguatezza della misura adottata.

Per il resto anche sotto il profilo della proporzionalità - in relazione alla

libertà economica - il provvedimento adottato va esente da critiche. In primo

luogo non v'è dubbio che la revoca (che non è sine die ma limitata a

dieci anni) sia una misura atta a raggiungere lo scopo di interesse pubblico in

questione, e meglio impedire il libero esercizio della professione a quegli

operatori che hanno subìto una condanna penale di natura tale da non fornire

sufficienti garanzie dal profilo dell'onestà e da sminuire sensibilmente la

stima e la fiducia di cui un simile professionista deve godere presso il

pubblico, salvaguardando così gli investitori e gli utenti di questo genere di

prestazioni da possibili danni patrimoniali, dando trasparenza e creando

esigenze uguali per tutti i fornitori di servizi (STF 2C_204/2010 del 24

novembre 2011 pubbl. in: RtiD I-2012 n. 22 consid. 5.2 e

5.3, 2P.106/2002 del 20 dicembre 2002 consid. 5.2.2, 2P.142/1990 del 21

dicembre 1990 consid. 3b). D'altronde è praticamente inevitabile che nei casi

in cui un fiduciario non adempie (più) i requisiti di legge per essere stato

condannato penalmente in un ambito strettamente connesso a quello professionale

nel quale opera, egli debba di principio essere privato della relativa

autorizzazione (STA 52.2015.312 del 1° dicembre 2015 consid. 4.5). Vista

l'importanza degli interessi pubblici in gioco, si giustifica di ritenere che

questi siano preponderanti rispetto a quello privato del ricorrente ad esercitare

la professione di fiduciario, tenuto conto inoltre che ciò non costituirà di

principio un impedimento assoluto: egli potrà eventualmente continuare a

svolgere la sua attività in collaborazione con un fiduciario regolarmente

autorizzato, nei limiti di quanto consentito dalla LFid (STF 2C_955/2010 del 6

aprile 2011 consid. 6.2, 2P.290/2005 del 3 luglio 2006 consid. 5.4 e

2P.137/2001 del 17 luglio 2001 consid. 4e). Certo, la durata della revoca non è

trascurabile. Ciò dipende tuttavia dalla scelta operata dal Legislatore

ticinese di voler considerare con una certa severità quelle fattispecie che, come

è sicuramente il caso in concreto, si contraddistinguono per l'esistenza di

gravi reati contrari alla dignità professionale, commessi intenzionalmente da

un fiduciario (cfr. Rapporto del 18 novembre 2009 n. 5896 e 5896a della

Commissione della legislazione sul messaggio 6 marzo 2007 e sul messaggio

aggiuntivo 3 giugno 2008 del Consiglio di Stato concernente la revisione della

legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984, pag.

11.

e seg.).

Relativamente alla necessità della misura invece va considerato che la revoca

disposta dall'autorità di vigilanza dell'autorizzazione in oggetto - che ha

carattere di permesso di polizia - non è di natura disciplinare e neppure

dipende dalla parallela pronuncia di una sanzione da parte dell'autorità di

vigilanza giusta l'art. 21 LFid, ma unicamente dal venir meno dei requisiti

richiesti per il suo rilascio. Ne consegue dunque che le misure previste

dall'art. 21 LFid, e di cui il ricorrente postula l'applicazione in via

subordinata, non sono delle alternative alla revoca dell'autorizzazione quale

fiduciario e pertanto non entrano in linea di conto.

4.

4.1. Il

ricorrente sostiene infine che i fatti oggetto del procedimento penale

italiano, riguardanti il fallimento della società P__________, non hanno alcuna

attinenza con l'attività di fiduciario immobiliare per cui la revoca andava, se

del caso, limitata alla sola attività di fiduciario commercialista.

4.2

Anche questo argomento non può essere accolto. Posto come l'insorgente non

contesti la correlazione tra i fatti puniti in Italia e la sua attività di

commercialista, si deve comunque rilevare che, come sopra esposto, almeno uno

degli atti di bancarotta fraudolenta da lui commessi è stato realizzato

mediante la sottoscrizione di un contratto di locazione dalla pigione eccessiva

al fine di far confluire fondi in un'altra società da lui stesso gestita. Ora l'attività

di fiduciario immobiliare comprende anche la locazione di stabili e

appartamenti e l'amministrazione di società immobiliari (art. 4 lett. c e d

LFid), ambiti, questi, nei quali egli è dunque incorso in evidenti irregolarità. Gli atti delittuosi commessi da RI 1, estremamente gravi, sono pertanto chiaramente contrari

alla dignità professionale sia di fiduciario commercialista che di fiduciario

immobiliare, per cui non si giustifica di limitare la revoca ad un unico

settore.

Al di là di tutto, si deve comunque dire che la richiesta del ricorrente non

avrebbe potuto essere accolta nemmeno nel caso il cui i reati da lui commessi

fossero stati correlati al solo ambito commercialistico. Il requisito personale

dell'ottima reputazione e della garanzia di un'attività irreprensibile di cui

all'art. 8 cpv. 1 lett. b LFid non è scindibile e laddove viene a mancare in

capo a una persona esercitante la professione di fiduciario, questo fatto

comporta la revoca di tutte le autorizzazioni di cui il fiduciario era al

beneficio, a prescindere dalla questione di sapere se i reati che hanno

determinato l'insorgere di questa situazione si riferiscano all'uno piuttosto

che all'altro settore di attività.

5.

5.1. Visto

quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

Con l'evasione del gravame, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo

diventa priva d'oggetto.

5.2

Visto l'esito, la tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente

(art. 47 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera