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Decisione

52.2020.443

Revoca di 1 mese della licenza di condurre per infrazione medio-grave alle norme della circolazione (distanza insufficiente; regola dei 2 secondi o del "mezzo tachimetro")

9 novembre 2021Italiano20 min

2018, verso le ore 10.00, mentre stava circolando alla guida del veicolo __________

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.443

Lugano

9

novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente,

Sarah Socchi, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso del 21 settembre 2020 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 19 agosto 2020 (n. 4226) del

Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la risoluzione del 15 gennaio 2019 con cui la Sezione della

circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la

durata di tre mesi;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. RI 1 è nato il __________

1987 ed è titolare di una licenza di condurre veicoli a motore.

Dirigente tecnico di professione, non risulta avere precedenti in materia di

circolazione stradale.

B. a. Il 15 settembre

2018, verso le ore 10.00, mentre stava circolando alla guida del veicolo __________

immatricolato __________ in territorio di __________ (autostrada A2 in

direzione sud), RI 1 è stato oggetto di un controllo di polizia effettuato con

un'auto civetta. Gli agenti intervenuti hanno accertato che, mentre procedeva a

una velocità di 120 km/h, si era avvicinato fino a 6 m (o 0.18 secondi) al

veicolo che lo precedeva, concludendo che avesse dunque omesso di mantenere una

sufficiente distanza di sicurezza dallo stesso.

Interrogato dalla polizia cantonale nell'immediatezza dei fatti, il conducente

ha ammesso di avere, per un tratto di 800 m, mantenuto dal veicolo che

circolava davanti a lui sulla corsia di sorpasso a una velocità di circa 120

km/h una distanza inadeguata, che ha stimato in circa 5 o 6 m.

b. Con decreto di accusa dell'8 gennaio 2019, il competente procuratore

pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di grave infrazione alle norme della

circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 della legge federale sulla circolazione

stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) per avere omesso di mantenere

la necessaria distanza di sicurezza dall'antistante veicolo (circa 5/6 metri

per un tratto di circa 800 metri). Ne ha quindi proposto la condanna alla

pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni

- di 45 aliquote giornaliere da fr. 110.- cadauna (per un totale di fr. 4'950.-),

oltre che al pagamento di una multa di fr. 700.-. Avverso il suddetto decreto

d'accusa RI 1 ha interposto opposizione.

c. Nel frattempo,

venuta a conoscenza della predetta infrazione e preso atto del relativo

rapporto di polizia, il 21 novembre 2018 la Sezione della circolazione ha

notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di

revoca della licenza di condurre. Dopo avergli offerto la possibilità di

esprimersi al riguardo, il 15

gennaio 2019 l'autorità amministrativa gli ha revocato la licenza di

condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi (dal 18 marzo 2019 al 17

giugno 2019 inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei

veicoli delle categorie speciali G e M. La decisione è stata resa sulla base

degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. a LCStr, nonché

33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976

(OAC; RS 741.51).

C. a. Avverso tale

provvedimento il conducente è insorto davanti al Consiglio di Stato con ricorso

del 15 febbraio 2019, mediante il quale ha chiesto, in via preliminare, la

sospensione della procedura amministrativa in attesa dell'esito di quella

penale. Richiesta, questa, che l'Esecutivo cantonale ha accolto con decreto del

10 aprile successivo.

b. Chiamato a pronunciarsi sull'opposizione interposta dall'interessato, con sentenza del 5 marzo 2020 il giudice della

Pretura penale, esperito il dibattimento, ha derubricato

a infrazione semplice alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv.

1 LCStr il reato rimproverato a RI 1 (stralciando l'accertamento relativo alla

distanza imputatagli), che ha dunque condannato al pagamento di una multa di

fr. 300.-. La sentenza, priva di

motivazione, non è stata ulteriormente contestata ed è quindi nel frattempo

passata in giudicato.

c. Riattivata la procedura a seguito dell'emanazione del giudizio penale, con

decisione del 19 agosto 2020 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento

amministrativo pronunciato dalla Sezione della circolazione, respingendo

l'impugnativa contro di esso interposta da RI 1.

Ricordato come l'autorità amministrativa, di principio vincolata

all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale, rimanga autonoma nella

valutazione giuridica degli stessi, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che, non

avendo chiesto la motivazione della sentenza penale, il conducente non potesse

prevalersi dei fatti accertati in sede penale e della conseguente

derubricazione ottenuta in quella sede. A fronte anche della chiara ammissione

di responsabilità contenuta nel verbale d'interrogatorio e mai ritrattata, ha

quindi considerato, alla luce della giurisprudenza, che il conducente si fosse

macchiato di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr, per la

quale la Sezione della circolazione non poteva fare a meno di imporre ex

lege una revoca della patente della durata minima di tre mesi.

D. Contro il predetto

giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, postulando l'annullamento della risoluzione dipartimentale e che

nei suoi confronti venga pronunciato un ammonimento.

L'insorgente critica il Governo per essersi scostato dal giudizio della

Pretura penale - che ha derubricato il reato da infrazione grave a infrazione

semplice alla LCStr - soltanto perché non motivato. Ritiene in ogni caso che l'assenza

di motivazione non dispensasse l'Esecutivo cantonale da una completa e corretta

valutazione delle prove agli atti, segnatamente dall'analisi critica del

filmato dell'autocivetta che, da sola, avrebbe permesso di relativizzare le

ammissioni da lui fatte a verbale. Non sarebbe dunque dimostrata in concreto una

distanza di sicurezza inferiore ai limiti dell'infrazione grave (0.6 secondi),

ma soltanto una distanza insufficiente (inferiore a 1.8 secondi), ciò che configurerebbe

dal profilo amministrativo un'infrazione lieve giusta l'art. 16a LCStr,

passibile di ammonimento. Non essendo entrato nel merito delle considerazioni

da lui espresse in replica, che ricalcherebbero le motivazioni del giudice

penale, il Governo avrebbe peraltro commesso un chiaro diniego di giustizia.

E. All'accoglimento del gravame

si oppone il Consiglio di Stato, senza

formulare particolari osservazioni.

A identica conclusione

perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nel proprio

provvedimento, non senza rilevare come non sia la prima volta che si scosta da una decisione penale.

F. Non vi è stato

un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a

presentare una replica.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di

applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa

sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).

La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato

dal giudizio impugnato, di cui è destinatario,

è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto

ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dall'incarto

richiamato dalla Pretura penale, senza ulteriore istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm). A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), le ulteriori

prove sollecitate dall'insorgente non appaiono idonee ad apportare al Tribunale

la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della controversia.

Non occorre in particolare procedere

all'audizione testimoniale della giudice che ha emanato il giudizio penale, né trasmettere

il gravame alla Pretura penale per osservazioni. Da questo profilo, il

ricorrente avrebbe infatti piuttosto dovuto pretendere una motivazione scritta

della decisione penale in quella sede (cfr. infra, consid. 2.1.2). Come

si avrà modo di spiegare in appresso, il dispositivo della sentenza penale,

unitamente all'incarto richiamato, risultano nondimeno sufficientemente

concludenti ai fini del presente giudizio.

2. 2.1. Secondo costante giurisprudenza

del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la

revoca della licenza di condurre non può di

principio scostarsi dagli accertamenti

di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato, segnatamente

laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF

139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II

103 consid. 1c/aa). L'autorità

amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la

sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in

considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un

risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o

infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in

particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione

(DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124

Considerandi

II 103 consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il

procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova,

ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede

penale, nonché a esaurire, se del caso, i

rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (STF

1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_67/2010 del 5 ottobre

2010.

consid. 3.1-3.2, in: RtiD I-2011 n. 41).

2.2

Di principio, il conducente condannato con

sentenza penale, della quale non ha chiesto la motivazione, non può pretendere

che l'autorità amministrativa legga come fa comodo a lui una sentenza di

condanna definitiva priva di motivazione rispettivamente ch'essa in un secondo tempo completi l'istruttoria.

L'automobilista che intende prevalersi di un giudizio penale "vincolante"

deve infatti addurre i propri argomenti difensivi in quella procedura ed

esibire poi una decisione penale motivata, dalla quale risultino le ragioni d'ordine

oggettivo e soggettivo, che hanno comportato un giudizio favorevole

all'accusato. In virtù del dovere di collaborazione delle parti, applicabile

anche nella procedura amministrativa, l'interessato deve richiedere la

motivazione scritta del giudizio penale emanato solo sotto la forma di

dispositivo qualora egli intenda addurre fatti e prove che non risultano dall'incarto

(cfr. DTF 128 II 139 consid. 2c; STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid.

3.3

che conferma la STA 52.2015.597 del 9 agosto 2016, 1C_358/2015 del 6 aprile

2016.

consid. 3.3 che conferma la STA 52.2015.22 del 25 maggio 2015 consid. 3.2,

1C_146/2015 del 7 settembre 2015 consid. 2.2, 1C_67/2010 citata, in: RtiD I-2011 n. 41,

consid. 2 che conferma la STA 52.2009.345 del 23 dicembre 2009 consid. 2.2).

2.3

Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 15 settembre

2018, il procuratore pubblico - sulla scorta del relativo rapporto di polizia -

ha emanato nei confronti di RI 1 un decreto d'accusa per titolo di grave infrazione

alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr per avere omesso

di mantenere la necessaria distanza di sicurezza dall'antistante veicolo (circa

5/6 metri per un tratto di circa 800 metri). RI 1 ha impugnato il suddetto

decreto d'accusa davanti al giudice della Pretura penale, il quale - indetto un

pubblico dibattimento e interrogato l'insorgente (cfr. verbale d'interrogatorio

del 5 marzo 2020) - non ha tuttavia confermato l'accertamento relativo alla

distanza (5/6 metri) mantenuta e al tratto di strada (circa 800 metri)

su cui si è protratta l'infrazione, come si evince dal dispositivo della

sentenza da lui emessa, da cui sono state espressamente cancellate le relative

precisazioni (cfr. sentenza del 5 marzo 2020, disp. n. 1). Tale conclusione è

ulteriormente avvalorata dalla derubricazione del reato a infrazione semplice alle

norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 1 LCStr, cui ha proceduto il

giudice della Pretura penale. Benché il ricorrente non abbia richiesto la

motivazione scritta della sentenza, si può dunque tenere conto a suo favore del

fatto che la Pretura penale abbia accertato ch'egli abbia sempre tenuto una

distanza superiore a quella costitutiva di un'infrazione grave alla LCStr

(corrispondente a meno di 0.6 secondi, cfr. infra, consid. 3.3). Ferme

queste premesse, va rilevato che il filmato dell'auto civetta, che il Tribunale

ha acquisito agli atti del procedimento insieme all'incarto penale - che le

precedenti istanze non hanno a torto richiamato e sul quale non hanno poi

neppure ritenuto di prendere posizione (passando sotto silenzio le censure del

ricorrente in violazione del diritto di essere sentito, cfr. DTF 139 IV 179 consid.

2.2

e rif.) -, non permette di stabilire l'effettiva distanza (non

indicata nel dispositivo della sentenza penale) tenuta dall'insorgente,

considerato oltretutto che per buona parte del rilievo il suo veicolo non è

nemmeno visibile ma risulta coperto da un'altra vettura. In queste circostanze,

non resta che fondarsi su quanto accertato in ambito penale unitamente a quanto

da lui sostenuto già davanti al Governo e così dare per acquisito che,

viaggiando a una velocità superiore a 100 km/h, egli abbia sempre tenuto dal

veicolo antistante una distanza superiore al corrispettivo di 0.6 secondi (ma inferiore

al corrispettivo di 1.8 secondi, limite dell'infrazione semplice alla LCStr,

cfr. infra, consid. 3.3), ciò che, alla luce di quanto è possibile

intravedere dal filmato, non appare affatto insostenibile.

3.

3.1.

Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo

Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli

stessi (STF 1C_50/2019 citata consid. 2.2, 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009

consid. 2). In altre parole, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, non

si può automaticamente escludere la pronuncia di una misura amministrativa per

infrazione grave ai sensi dell'art 16c LCStr per il semplice fatto che

il giudice penale ha condannato il conducente per infrazione semplice ai sensi

dell'art. 90 cpv. 1 LCStr (cfr. STF 1C_146/2015 citata consid. 2.2;

cfr. pure STF 1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna

2015, pag. 689 seg. e rif.).

3.2

Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le

quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe

disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure

l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della

revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente

il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in

quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare

uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta

(art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima

della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.

16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei

precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui

che, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo

per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv.

1.

lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti e altri reati di cui

tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi

(art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr). Commette invece un'infrazione medio

grave colui che, violando le norme della circolazione, cagiona un pericolo per

la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv.

1.

lett. a LCStr). In tale evenienza, la licenza

di condurre deve essere revocata per almeno un mese (cfr. art. 16b

cpv. 2 lett. a LCStr).

3.3

Giusta l'art. 34 cpv. 4 LCStr, il conducente deve tenersi a una distanza

sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell'incrociare,

sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro. L'art. 12 cpv. 1

dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962

(ONC; RS 741.11) prevede che, quando i veicoli si susseguono, il conducente

deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine di

potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa.

Non esistono regole assolute che definiscano cosa si debba intendere per "distanza

sufficiente" ai sensi dell'art. 34 cpv. 4 LCStr: la stessa dipende dalle

circostanze concrete, segnatamente dalle condizioni stradali, della

circolazione e della visibilità, così come dai veicoli implicati. Il senso di

tale norma - di fondamentale importanza per la sicurezza della circolazione - è

in primo luogo quello di permettere al conducente, anche in caso di frenata

inopinata del veicolo che lo precede, di fermarsi dietro di lui. La giurisprudenza

non ha fissato delle distanze minime da rispettare per non incorrere in un'infrazione

semplice, medio grave o grave alla LCStr. Ha tuttavia ammesso che la regola dei

due secondi o del "mezzo tachimetro" (corrispondente a un intervallo

di 1.8 secondi) sono degli standard minimi abitualmente riconosciuti (DTF 131

IV 133 consid. 3.1, 3.2.1 e 3.2.2; STF 1C_474/2020 del 19 aprile 2021 consid. 3.1

e 3.2, 6B_894/2020 del 26 novembre 2020 consid. 2.1, 6B_1139/2019 del 3 aprile

2020.

consid. 2.2). Un caso può essere grave quando, su un'autostrada, l'intervallo

tra i veicoli è inferiore a 0.6 secondi.

3.4

In concreto, come visto, dagli atti e dalle sue stesse ammissioni risulta

che il 15 settembre 2018, verso le ore 10.00, RI 1 ha circolato sull'autostrada A2 in territorio di __________ alla guida della sua vettura a una velocità superiore

a 100 km/h senza rispettare, per alcune

centinaia di metri, la distanza di

sicurezza dal veicolo che lo precedeva.

Dal profilo oggettivo, l'insorgente ha violato una fondamentale norma della

circolazione (qual è quella che impone al conducente di osservare sempre una

sufficiente distanza dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare per

tempo in caso di frenata inattesa), assumendosi così il rischio di creare un

pericolo per la sicurezza altrui. Benché sia stato accertato che fosse

superiore (cfr. supra, consid. 2.3), la distanza mantenuta dal

ricorrente dal veicolo che circolava davanti a lui non supera di molto il

limite (0.6 secondi) del caso grave. Ricordato come la giurisprudenza non abbia

fissato distanze minime da rispettare al di là delle quali la violazione delle

norme della circolazione debba essere qualificata di leggera, medio grave o

grave rispettivamente come tali qualifiche non dipendano unicamente dalla

distanza ma dall'insieme delle circostanze (cfr. STF 6B_281/2013 del 16 luglio

2013.

consid. 2.3), occorre in concreto considerare che il ricorrente ha tenuto

la citata distanza (largamente insufficiente), allorquando stava circolando a

velocità elevata (senz'altro superiore a 100 km/h), in autostrada, sulla corsia

e in fase di sorpasso, in una situazione di traffico piuttosto intenso (cfr.

filmato). La messa in pericolo astratta accresciuta della sicurezza del

traffico creata deve quindi essere ritenuta medio grave.

Già soltanto per questa ragione, pur volendo attribuire al ricorrente una colpa

soltanto leggera (cfr. STF 1C_424/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 4.3 e 4.4),

si deve ritenere che l'infrazione commessa integri gli estremi del caso medio

grave previsto all'art. 16b LCStr (che è dato in pratica per esclusione,

qualora nell'infrazione non siano racchiusi tutti gli elementi costitutivi per

considerarla lieve giusta l'art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr [colpa leggera

+ pericolo minimo per la sicurezza altrui] o grave ai sensi dell'art. 16c cpv.

1.

lett. a LCStr [colpa grave + grave messa in pericolo della sicurezza altrui];

cfr. DTF 136 II 447 consid. 3.2, 135

II 138 consid. 2.2.2).

Nulla può del resto derivare a suo favore il ricorrente dal fatto di essere

stato condannato in sede penale sulla base dell'art. 90 cpv. 1 LCStr. Premesso

che l'autorità amministrativa non è vincolata al giudizio penale per quanto

concerne l'applicazione del diritto (cfr. supra, consid. 3.1), ivi

compresa la valutazione della colpa (cfr. Mizel,

op. cit., pag. 689), va ricordato che una condanna penale fondata sull'art. 90

cpv. 1 LCStr non implica necessariamente che il caso debba essere considerato

come lieve dal profilo amministrativo: infatti, se l'infrazione grave ex art.

16c LCStr corrisponde a una violazione grave delle norme della

circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr, una violazione semplice delle

norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 LCStr corrisponde sia al

caso medio grave giusta l'art. 16b LCStr che al caso lieve ex art. 16a

LCStr (DTF 135 II 138 consid. 2.4; STF 1C_253/2012 del 29 agosto 2012 consid.

2.1; 6A.90/2002 del 7 febbraio 2003 consid. 3.2 e rif.).

3.5

Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16b LCStr e

in assenza di precedenti in materia di circolazione stradale di cui occorra

tener conto, il provvedimento amministrativo della durata di tre mesi tutelato

dal Consiglio di Stato appare eccessivo e la sua durata dev'essere ridotta a un

mese. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e

maggiormente rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è vero che

corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui

il ricorrente si è reso protagonista (cfr. art. 16b cpv. 2 lett. a

LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe

scendere neppure in presenza di circostanze particolari (buona reputazione, effettiva

necessità di disporre di un veicolo a motore) - qui peraltro nemmeno invocate

-, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale

(cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234

consid. 2.3; STF 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii).

3.6

Il ricorrente avrebbe

dovuto scontare la misura dal 18 marzo al 17 giugno 2019, ma le

procedure ricorsuali che ha preferito intraprendere hanno sospeso l'esecuzione

del provvedimento. Una volta cresciuta in giudicato la presente decisione,

l'insorgente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e

fissare con i suoi responsabili un altro periodo di espiazione della misura,

che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che

l'infrazione risale al settembre 2018 e le revoche d'ammonimento vanno scontate

sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.

4.

4.1. Stante quanto precede,

il ricorso deve essere parzialmente accolto. La decisione del Consiglio di Stato

è di conseguenza annullata, mentre la risoluzione della Sezione della

circolazione va riformata così come indicato al considerando n. 3.5.

4.2

Dato l'esito, avuto anche riguardo alla violazione del diritto di essere

sentito commessa dal Governo (cfr. supra, consid. 2.3), la tassa di

giustizia, ridotta, è posta a carico del ricorrente, secondo il suo grado di

soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). All'insorgente, assistito da un avvocato iscritto

nell'apposito registro, vanno riconosciute congrue ripetibili commisurate in

funzione dell'esito solo in parte favorevole dell'impugnativa (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di

conseguenza:

1.1

la decisione del 19 agosto 2020 (n.

4226) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2

la risoluzione del 15 gennaio

22019.

della Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è riformata nel

senso che a RI 1 è revocata la licenza di condurre per la durata di un mese

(disp. 1 e 1.1), così come indicato al consid. 3.5. Per il resto è confermata.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 700.- è posta a carico dell'insorgente, al quale va restituito

l'importo di fr. 800.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte

spese processuali.

3.

Lo Stato del Cantone Ticino

rifonderà al ricorrente l'importo di complessivi fr. 1'000.- a titolo di

ripetibili per entrambe le sedi.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

giudice presidente La vicecancelliera