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Decisione

52.2020.447

Lavoratori distaccati. Sanzione pecuniaria per inosservanza del salario minimo prescritto dal CNL per i saloni di bellezza

23 dicembre 2020Italiano30 min

riguarda anzitutto le dichiarazioni delle dipendenti (E__________ e L__________)

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.447

Lugano

23

dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso del 25 settembre 2020 di

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 26 agosto 2020 (n. 4382) del

Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la risoluzione del 15 maggio 20199 dell'Ufficio dell'ispettorato del

lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia in materia di sanzione

pecuniaria nell'ambito della LDist (mancato rispetto delle condizioni

salariali);

ritenuto, in

fatto

A. La RI 1, con sede a __________,

è una ditta il cui scopo sociale è essenzialmente la gestione di centri

estetici (cfr. estratto RC agli atti).

Nell'ambito di un controllo volto ad accertare le condizioni lavorative e

salariali dei lavoratori impiegati dall'azienda, dopo avere assunto alcune

informazioni preliminari e avere proceduto il 3 agosto 2018 a un controllo

ispettivo, raccogliendo in tale occasione le dichiarazioni di alcune

dipendenti, il 23 ottobre 2018 l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del

Dipartimento delle finanze e dell'economia (UIL) ha invitato la RI 1 a fornire,

tra l'altro, una lista (debitamente compilata) del personale occupato nei mesi

da settembre 2017 a novembre 2018, come pure copia dei loro contratti di

lavoro, rendiconti di lavoro e conteggi salariali.

B. Dopo aver analizzato

la documentazione prodotta e aver interrogato quattro collaboratrici tra il 5

febbraio e il 7 marzo 2019 (due delle quali ormai non più alle dipendenze

dell'azienda), l'UIL ha constatato che la retribuzione minima non era stata

rispettata. Il 15 marzo 2019 ha quindi

intimato alla RI 1 un rapporto, prospettandole l'adozione di una sanzione

amministrativa giusta l'art. 9 della legge federale concernente le misure

collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi

previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999 (legge sui

lavoratori distaccati; LDist; RS 823.20) per inosservanza del salario minimo

prescritto dal contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza (CNLE),

entrato in vigore il 1° aprile 2010. In particolare, ha rimproverato alla ditta di aver versato a cinque collaboratrici ( F__________,

G__________, P__________, A__________ e M__________), nel periodo compreso

tra settembre 2017 e novembre 2018, un salario inferiore (fr. 54'115.20

complessivi) a quello minimo (fr. 101'149.10 complessivi) prescritto

(differenza complessiva di fr. 47'033.80).

Dopo aver raccolto le sue osservazioni, il 15 maggio 2019 l'autorità

cantonale le ha inflitto una multa di fr. 30'000.-. La decisione è stata resa

sulla base degli art. 1 cpv. 2 e 9 cpv. 2 lett. f e g LDist, nonché 3 lett. d e

9 del regolamento della legge

d'applicazione della LDist e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il

lavoro nero del 24 settembre 2008 (RLLDist-LLN; RL 843.310).

C. Con giudizio del 26 agosto 2020,

il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla RI 1.

Respinta una censura relativa al diritto di essere sentito, l'Esecutivo

cantonale ha in sostanza ritenuto che vi

fossero gli estremi per infliggere una sanzione pecuniaria in virtù dei motivi

addotti dall'UIL, considerando la decisione impugnata conforme al principio

della proporzionalità.

D. Contro la predetta pronuncia

governativa, la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone, in via principale, l'annullamento.

La ricorrente ripropone anzitutto la censura relativa alla mancata

possibilità di partecipare all'assunzione delle prove, che sarebbero dunque inutilizzabili

in quanto ottenute illegalmente. In ogni caso, nega la violazione addebitatele.

Contesta in particolare l'attendibilità delle dichiarazioni rese delle

dipendenti G__________ e A__________, che avrebbero avuto motivi d'inimicizia

nei suoi confronti, e biasima il Governo per avere ritenuto che le loro

affermazioni valessero anche per le altre dipendenti. Lamenta poi che la

precedente istanza non abbia considerato le dichiarazioni a suo favore rese

dalle altre collaboratrici, senza neppure confrontarsi con le stesse, violando

così anche il suo dovere di motivazione. Ritiene in ogni caso eccessiva la

sanzione inflittale, che andrebbe quindi sensibilmente ridotta a un importo

massimo di fr. 1'000.-.

E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di

Stato che il Dipartimento, quest'ultimo con argomentazioni di cui si dirà, se

necessario, in seguito.

F. Non vi è stato un ulteriore

scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una

replica.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza di questo Tribunale è data dall'art.

9 cpv. 1 della legge d'applicazione della LDist e della legge federale

concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 (LLDist-LLN; RL 843.300). Il

gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e

presentato da una persona (giuridica) senz'altro legittimata a ricorrere (art.

65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Neppure le parti sollecitano invero l'assunzione di particolari

prove.

2. L'insorgente eccepisce

anzitutto una violazione - sotto un duplice aspetto - del suo diritto di essere

sentita. Da un lato, per non essere stata informata dell'audizione delle sue

dipendenti ed ex dipendenti, ciò che le avrebbe impedito di parteciparvi.

Dall'altro, per il fatto che la precedente istanza non si sarebbe minimamente

confrontata con le dichiarazioni scritte in senso contrario prodotte in corso

di procedura, senza in alcun modo esporre i motivi per cui le ha ritenute

inattendibili.

2.1. Secondo costante giurisprudenza, la natura e i

limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla

normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le

garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima norma

assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una

decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché

possa far valere efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 136 I

265 consid. 3.2, 135 II 286 consid. 5.1). Tra

queste, il diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti

rilevanti e di partecipare alla loro assunzione o perlomeno di potersi

esprimere sui risultati in quanto possano influire sul giudizio che dovrà

essere reso (DTF 144 I 11 consid. 5.3 con rinvii; 140 I 99 consid. 3.4, STF 1C_305/2020

del 24 agosto 2020 consid. 2.2; STA 52.2019.206 del 25 settembre 2020 consid.

2.1 e rif.).

Dalla normativa costituzionale deriva

anche il diritto a ottenere una decisione sufficientemente motivata (cfr. anche

art. 46 LPAmm, che si limita a stabilire il principio della motivazione

scritta, senza precisare altrimenti il contenuto e l'estensione della stessa). Per

costante giurisprudenza, la motivazione di una decisione è sufficiente quando

la parte interessata è messa in condizione di rendersi conto della portata del

provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione di causa

(cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2). In quest'ottica basta che l'autorità

esponga, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso

piuttosto che in un altro. Essa non è quindi tenuta a pronunciarsi in modo

esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi alle

sole circostanze che appaiono rilevanti per il giudizio in quanto atte a

influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232

consid. 5, 137 II 266 consid. 3, 134 I 83 consid. 4.1). Inoltre, sempre che ciò

non ne ostacoli troppo la comprensione, la motivazione di una decisione può

anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da

rinvii ad altri atti (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; STF 2C_583/2017 del 18

dicembre 2017 consid. 5.2.1, 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2).

2.2. La violazione del diritto di essere sentito implica, di principio,

l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di

successo nel merito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3, 137 I 195 consid. 2.2, 135

Fatti

I 279 consid. 2.6.1). Il Tribunale federale

ritiene tuttavia che una violazione del diritto di essere sentito possa essere

sanata nell'ambito di una procedura ricorsuale, quando l'interessato ha

avuto la possibilità di esprimersi dinnanzi a

un'autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame

dell'autorità decidente. La sanatoria è di regola esclusa se il difetto è

particolarmente grave. Si può nondimeno prescindere da un rinvio all'istanza

precedente, anche se la lesione è di una certa gravità, quando esso costituisca

una formalità priva di senso e porti a inutili ritardi, inconciliabili con

l'altrettanto importante interesse della parte toccata a un giudizio celere

(cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid.

4.2.2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).

2.3. In concreto, per quanto

riguarda anzitutto le dichiarazioni delle dipendenti (E__________ e L__________)

ed ex dipendenti ( G__________ e A__________), dagli atti risulta che sono

state raccolte dall'UIL precedentemente all'avvio della procedura

contravvenzionale, in particolare nell'ambito dei controlli previsti dalla

LDist (art. 7) rispettivamente dalla legge federale contro il lavoro nero del

17 giugno 2005 (LLN; RS 822.41; art. 6 segg.; cfr. verbali doc. 17, 21, 22 e 24).

Tali normative attribuiscono infatti diverse facoltà d'indagine all'organo

cantonale di controllo, che in Ticino è rappresentato dall'UIL ed è incaricato

dei controlli in materia di lavoratori distaccati e di lotta contro il lavoro

nero sul territorio cantonale, assicurando l'accertamento dei fatti e il

trattamento dei dati raccolti (cfr. art. 6 LLDist-LNN e 3 lett. a e d del

relativo regolamento del 24 settembre 2008 [RL 843.310]).

In base all'art. 7 LDist, le persone incaricate dei controlli hanno in

particolare il diritto di ottenere dal datore di lavoro tutti i documenti che

provano l'osservanza delle condizioni lavorative e salariali dei lavoratori

(cfr. cpv. 2) e il libero accesso al posto di lavoro e ai locali amministrativi

(cfr. cpv. 4). Quest'ultimo include il diritto di contattare i lavoratori, che

devono essere controllati (cfr. Kurt

Pärli, Entsendegestz, Berna 2018, n. 47 ad art. 7). In tal senso, per

garantire uno svolgimento ottimale delle verifiche, la Segreteria di Stato

dell'economia (SECO) raccomanda tra l'altro ai lavoratori inchiestati di

cooperare, rispondendo alle domande in modo veritiero e confermando le

affermazioni con la propria firma (cfr. "Svolgimento dei controlli"

sub https://entsendung.admin.ch/cms/content/info/checklisten_praxis_it; Pärli, op. cit., n. 48 ad art. 7; cfr.

STA 52.2019.206 citata consid. 2.3).

Anche l'art. 7 cpv. 1 LNN disciplina l'accesso alle aziende e agli altri luoghi

di lavoro, come pure il diritto di esigere dai datori di lavoro e dai

lavoratori ogni informazione necessaria (cfr. lett. a, b), da parte delle

persone addette ai controlli di cui all'art. 6 LNN. Corollario di questa

facoltà d'indagine è l'obbligo di collaborare delle persone e aziende

controllate (cfr. art. 8 LNN). L'art. 9 LNN precisa dal canto suo che le

persone incaricate dei controlli annotano in un verbale gli accertamenti fatti

in relazione all'oggetto del controllo secondo l'art. 6 LNN (cpv. 1) e fanno

firmare seduta stante alle persone controllate il verbale (cpv. 2), che potrà

poi essere trasmesso alle autorità e organizzazioni competenti per indagare e

decidere in merito agli indizi d'infrazione accertati

nell'ambito dei controlli (cpv. 3 lett. a; cfr. STA 52.2019.206 citata consid.

2.3).

Ferme queste premesse, considerato che le controverse dichiarazioni delle

dipendenti e ex dipendenti s'inseriscono, come detto, nel quadro di un

controllo retto dalle suddette disposizioni (cfr. verbali citati, pag. 1 e

norme richiamate), vi è da ritenere che nulla impediva all'UIL di considerare

le informazioni raccolte nella procedura successivamente aperta nei confronti

della ricorrente (per inosservanza del salario minimo prescritto dal CNLE), a

prescindere dalle ulteriori motivazioni addotte dal Governo in relazione

all'art. 27 cpv. 2 LPAmm. A maggior ragione se si considera che, a seguito

dell'apertura, l'insorgente - conformemente alle prerogative che le discendono

dal diritto di essere sentito (cfr. DTF 140 I 99 consid. 3.4; Pärli, op. cit., n. 49 ad art. 7) - ha

potuto prendere diffusamente posizione sulle informazioni acquisite, ivi

compresi i verbali qui in discussione, di cui le è stata consegnata copia (cfr.

doc. 27), esprimendosi in merito già nelle sue osservazioni del 10 maggio 2019 (cfr.

doc. 30). Essa ha poi avuto ancora accesso a tutti gli atti del procedimento

sia davanti all'Esecutivo cantonale che in questa sede, senza peraltro chiedere

espressamente la ripetizione delle audizioni in sua presenza (cfr. ricorso al

Governo, punto B.2.2, pag. 3; ricorso al Tribunale, punto B.2.1.2, pag. 4; cfr.

pure osservazioni del 10 maggio 2019, pag. 3), ragion per cui qualsiasi

eventuale violazione del suo diritto di essere sentita andrebbe comunque

considerata sanata (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2;

STA 52.2019.206 citata consid. 2.3). Cadono di conseguenza nel vuoto le critiche

riferite all'utilizzo in procedura di tali testimonianze, le quali,

contrariamente a quanto preteso nel gravame (punto B.2.2), non risultano

affatto essere state assunte illecitamente.

2.4. Parimenti da respingere è

la censura con cui l'insorgente rimprovera al Governo di non essersi confrontato

con le dichiarazioni scritte da lei prodotte in corso di causa, senza indicare

le ragioni per le quali non le ha ritenute attendibili.

Nel giudizio impugnato, illustrato il

quadro normativo applicabile, il Consiglio di Stato ha riportato i passaggi

salienti delle testimonianze rese da G__________ e A__________,

che hanno dato atto di lavorare con un grado di occupazione maggiore rispetto a

quello indicato nei rispettivi contratti e di essere a conoscenza che nella

loro stessa situazione si trovavano anche P__________ e M__________, la quale

- ha rilevato il Governo - ha di fatto confermato la circostanza durante

l'audizione avvenuta in occasione del controllo ispettivo. Fondandosi sul

principio della priorità della "dichiarazione della prima ora", ha

ritenuto che le dichiarazioni rilasciate in un secondo tempo da P__________,

F__________ e M__________ non giustificassero di scostarsi dalle inequivocabili

ammissioni raccolte in precedenza. Rilevato come la remunerazione percepita non

fosse stata adeguata al maggior carico di lavoro, ha quindi confermato la

violazione del salario minimo prescritto dal CNLE.

Ora, la decisione impugnata consente

di desumere con sufficiente chiarezza le ragioni che hanno indotto la

precedente istanza a ritenere data la materialità dell'infrazione e rigettare, pur

senza confrontarsi puntualmente con le dichiarazioni da lei prodotte in corso

di procedura, le censure avanzate dall'insorgente. La fondatezza o meno di tali

argomenti è questione di merito. Le motivazioni dell'Esecutivo cantonale sono

del resto state recepite dalla ricorrente, che ha potuto impugnare con cognizione il suo giudizio, riproponendo in questa

sede tutte le tesi già sollevate senza successo. Ne discende che non

sussiste alcuna violazione del suo diritto di essere sentita (cfr. al riguardo,

fra le tante: STA 52.2019.22 del 14 aprile 2020 consid. 3.3, 52.2019.307 del 4

maggio 2020 consid. 2.2, 52.2018.607 del 9 marzo 2020 consid. 2.2). La censura cade

pertanto nel vuoto.

3. 3.1. Per ovviare ai rischi di dumping salariale e sociale che

avrebbero potuto essere causati dal distacco di lavoratori in Svizzera da parte

di prestatori di servizi europei a seguito dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità

(ora: Unione) europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera

circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), il

legislatore svizzero ha adottato quali misure di accompagnamento la legge sui

lavoratori distaccati e gli art. 360a segg. CO (DTF 143 II 102 consid.

2.1 e 2.2; STF 2C_928/2018 dell'11 settembre 2019 consid. 2.1).

3.2. Secondo l'art. 360a cpv. 1 CO, entrato in vigore il 1° luglio 2004,

qualora in un ramo o in una professione vengano

ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali per il

luogo, la professione o il ramo e non sussista un contratto collettivo di

lavoro con disposizioni sui salari minimi al quale possa essere conferita obbligatorietà

generale, su richiesta della Commissione tripartita di cui all'articolo 360b CO, l'autorità competente

può stabilire un contratto normale di lavoro di durata limitata che preveda

salari minimi differenziati secondo le regioni e all'occorrenza il luogo allo

scopo di combattere o impedire abusi.

3.3. La legge sui lavoratori distaccati,

parimenti entrata in vigore il 1° luglio 2004, disciplina, giusta il suo art. 1

cpv. 1, le condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori che un

datore di lavoro con domicilio o sede all'estero distacca in Svizzera, affinché

essi per un periodo limitato: forniscano una prestazione lavorativa per conto

e sotto la sua direzione nell'ambito di un rapporto contrattuale concluso con

il destinatario della prestazione (lett. a) oppure lavorino in una succursale o

in un'azienda che fa parte del gruppo imprenditoriale del datore di lavoro

(lett. b).

Il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore l'art. 1 cpv. 2 prima frase LDist,

secondo cui la legge sui lavoratori distaccati disciplina parimenti il

controllo dei datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera e le

sanzioni applicabili a tali datori di lavoro, qualora questi violino le

disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai

sensi dell'articolo 360a CO. Con la

modifica legislativa è inoltre stata introdotta la possibilità di sanzionare il

mancato rispetto dei salari minimi previsti dal contratto normale di lavoro

(cfr. art. 9 cpv. 2 lett. c LDist in vigore fino al 31 marzo 2017 e 9 cpv. 2

lett. f LDist in vigore dal 1° aprile 2017). Il legislatore ha quindi voluto estendere

il controllo e le sanzioni delle disposizioni sui salari minimi previsti dai

contratti normali di lavoro dell'art. 360a CO a tutti i datori di lavoro

che impiegano lavoratori in Svizzera, non solo a quelli con sede all'estero che

distaccano lavoratori in Svizzera (cfr. STF 2C_928/2018 citata consid.

2.3, 4C_3/2013 del 20 novembre 2013 consid.

8.2, in: RtiD II-2014 pag. 317 segg.).

3.4. Allo scopo di

disciplinare il settore degli istituti di bellezza, il 24 marzo 2010 il Canton Ticino ha adottato un contratto normale di

lavoro (CNLE), entrato in vigore il 1° aprile 2010 per la durata di due anni

(cfr. FU 24/2010 del 26 marzo 2010 e art.

5 CNLE), in seguito ripetutamente prorogato, l'ultima volta fino al 31 dicembre

2023 (cfr. BU 54/2020 del 13 novembre 2020).

Tale contratto è applicabile agli istituti di bellezza, le cui attività di

estetista comprendono i massaggi del viso, i servizi di manicure e pedicure, le

cure estetiche, ecc. ad esclusione delle attività di podologhi. È inoltre

applicabile a tutte le estetiste, qualsiasi sia la struttura o l'azienda dove

sono impiegate (art. 1 CNLE). L'art. 2 CNLE - nella versione

in vigore fino al 31 dicembre 2017 e quindi anche al

momento del controllo - disponeva in particolare

che il salario orario minimo di base era di fr. 17.23 (BU 11/2015), precisando che al salario orario di base andavano

aggiunte le indennità per le vacanze (8.33% per 4 settimane e 10.64% per 5

settimane) e per i giorni festivi (3.6% per 9 giorni). Questo salario -

vincolante (cfr. art. 360d cpv. 2 CO e FU 24/2010 del 26 marzo 2010 rispettivamente BU 5/2013 del 1°

febbraio 2013) - è stato aumentato a fr. 18.00 a far

tempo dal 1° gennaio 2018 (BU 6/2018), cioè

durante il periodo soggetto a controllo. Lo stesso è poi stato

ulteriormente innalzato (a fr. 18.15) dal 1° gennaio 2019 (cfr. FU 101/2018 del

18 dicembre 2018) e (a fr. 19.00) dal 1° gennaio 2021 (cfr. BU 54/2020), con la

precisazione che il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se

attuato a partire dal salario minimo, senza che ciò sia comunque qui di

rilievo.

4. 4.1. Come accennato in

narrativa, nell'ambito del controllo effettuato, sulla base delle informazioni

e dichiarazioni raccolte in occasione dell'ispezione, della documentazione

successivamente fornita dalla ricorrente e dopo aver sentito anche quattro sue

dipendenti ed ex dipendenti, l'autorità dipartimentale ha riscontrato che la

stessa non aveva rispettato il salario minimo prescritto dal CNLE nei confronti

di cinque collaboratrici. In particolare, nel periodo compreso tra settembre

2017 e novembre 2018, queste ultime sarebbero state retribuite con uno

stipendio di fr. 54'115.20 lordi

allorquando il minimo previsto dal CNLE sarebbe stato di fr. 101'149.10. Da cui un ammanco complessivo di

fr. 47'033.80 (pari a - 46.5%). Sulla base di tali riscontri, l'UIL - dopo aver

raccolto le osservazioni dell'insorgente - le

ha quindi inflitto una sanzione amministrativa di fr. 30'000.-.

L'Esecutivo cantonale ha dal canto suo avallato le tesi dell'UIL, ritenendo

giustificata la sanzione inflitta. Con riferimento al principio della priorità

della "dichiarazione della prima ora", come detto, ha in particolare

ritenuto le dichiarazioni delle dipendenti ed ex dipendenti rese all'UIL circa

il loro grado di occupazione effettivo (superiore a quanto previsto nei

rispettivi contratti di lavoro) maggiormente attendibili rispetto alle contrarie

affermazioni scritte successivamente prodotte dalla ricorrente in corso di

procedura.

4.2. L'insorgente, riproponendo la censura sollevata senza successo davanti

all'istanza inferiore, contesta tale conclusione. Sostiene sostanzialmente che,

interrogate dall'UIL, G__________ e A__________ abbiano dichiarato il falso, in

quanto animate da astio nei confronti dei dirigenti dell'azienda. Accusa

poi l'autorità dipartimentale di avere preordinato con domande capziose e

atteggiamento imperioso le deposizioni delle altre persone interrogate (cfr.

ricorso, punto B.2.3.2, pag. 7). Sulla base delle successive dichiarazioni

scritte versate agli atti, che attesterebbero la conformità dell'effettivo

carico di lavoro delle collaboratrici con quanto previsto dal rispettivo contratto

di lavoro (e con il salario loro versato), nega dunque la sussistenza

dell'infrazione.

L'argomentazione della ricorrente non può essere seguita.

4.3. Al proposito va anzitutto premesso che la ricorrente non ha dato seguito

alla richiesta dell'UIL, formulata con scritto del 23 ottobre 2018, di

trasmettere copia dei rendiconti di lavoro (segnatamente delle cartelle di

timbratura e dei piani di lavoro) delle dipendenti occupate nel periodo oggetto

del controllo, prescritti dagli art. 46 della legge federale sul lavoro

nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 (legge sul

lavoro; LL; RS 822.11) e 73 dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro

del 10 maggio 2000 (OLL 1; RS 822.111), limitandosi a versare agli atti una

sorta di piano di presenza giornaliero (cfr. doc. 9), peraltro incompleto (mancando

i mesi di maggio e luglio 2018). In queste circostanze, per verificare il tempo

di lavoro, assumono quindi particolare rilevanza le dichiarazioni delle sue dipendenti

ed ex dipendenti. Prove, queste, che, come visto, sono state raccolte nel

rispetto della legge e del diritto di essere sentita dell'insorgente e, dunque,

lecitamente (cfr. supra, consid. 2.3).

A proposito del proprio onere di lavoro settimanale, le dichiarazioni

rese dalle ex dipendenti sono inequivocabili. G__________ (cfr. doc. 17) ha infatti

affermato:

Ogni mese, lavoravo due settimane al 100%, con il

martedì di riposo oltre la domenica, e le altre due settimane all'80%, con il

martedì e il mercoledì di riposo oltre la domenica. La mia giornata lavorativa

iniziava alle 8.30 e finiva alle 18.30. La pausa pranzo ero obbligata a farla

in negozio. (…) Dunque le settimane che lavoravo al 100%, ero occupata 50 ore

alla settimana. Le settimane all'80%, lavoravo solamente 40 ore. (…) Il mio

stipendio lordo corrispondeva a CHF 1'940.- mensili per dodici mensilità. Non

avevo diritto alla tredicesima mensilità.

A domanda a sapere se le condizioni di lavoro indicate nel suo contratto

corrispondessero alla realtà, ha risposto:

No, perché non ero impiegata per 26 ore alla settimana ma molto di più, come ho

risposto prima,

precisando:

(…) a mia conoscenza, nel periodo dove io ho

lavorato presso RI 1, altre dipendenti erano nella mia stessa situazione. In

particolare c'era P__________ che lavorava nel centro estetico di __________

al 100%, per 50 ore alla settimana, e percepiva, come me, CHF 1'976.- lordi

mensili per 12 mensilità.

__________ ha, dal conto suo, riferito:

Io ho sempre lavorato per RI 1 al 100%, ovvero dalle 9.00 alle 18.30 per cinque

giorni alla settimana. Preciso che essendo da sola in negozio spesso non facevo

la pausa pranzo. La direttiva della datrice di lavoro, la signora __________,

era di non abbandonare il posto di lavoro per fare la pausa pranzo. Questo per

evitare di perdere eventuali telefonate o clienti che arrivavano. (…) Ho sempre

registrato per mio conto i miei orari di lavoro. La datrice di lavoro non aveva

dato questa direttiva. Su richiesta consegno i fogli dove registrato i miei

orari di lavoro. (…) Per i pochi giorni di maggio 2018 la datrice di lavoro mi

ha consegnato in contanti 200 franchi. Per il mese di giugno 2018 ho percepito

840 franchi netti sul mio conto bancario. Nel mese di luglio 2018 ho ricevuto

1'100 franchi netti sul mio conto bancario. Per il mese di agosto 2018 ho

ricevuto 1'700 franchi netti in due versamenti. Per il mese di settembre 2018

ho ricevuto 300 franchi netti. Questi ultimi soldi li ho ricevuti in gennaio

2019 e visto che ero stufa di mantenere aperto il conto bancario svizzero, al

costo di 25 franchi al mese, ho accettato questi pochi soldi. Preciso che anche

lo stipendio di agosto 2018 è arrivato in ritardo: il primo versamento il 15

ottobre 2018 e il secondo al 5 dicembre 2018. Su richiesta consegno gli

estratti conto bancari dove si vedono i versamenti dello stipendio.

Anche lei ha dato atto che le condizioni di lavoro risultanti dai suoi contratti

non erano quelle effettive:

(…) perché non ero stagista. Dopo le prime due settimane di introduzione ero

già da sola in negozio. E pure nel secondo contratto sono indicate delle ore

che io non facevo. Ne facevo, come detto, molte di più.

Richiesta di indicare eventuali altre dipendenti che erano al beneficio

di un contratto a tempo parziale ma che lavoravano al 100%, anche lei ha

indicato P__________, oltre che M__________.

Come già rilevato dal Governo, l'impiego delle collaboratrici a tempo

pieno è stato sostanzialmente confermato anche da M__________, la quale, in

occasione del controllo ispettivo, ha spiegato di lavorare

in concomitanza agli orari d'apertura del contro commerciale dalle 8.30 alle

18.30 con 1 ora di pausa a metà giornata e di essere presente al giovedì

fino alle 21.00 (cfr. doc. 3).

Da tali dichiarazioni - che nulla permette di ritenere il frutto di indebite

influenze da parte dell'interrogante (come invece preteso dalla ricorrente, le

cui affermazioni non possono dunque che essere considerate delle pure

illazioni) - risulta quindi inequivocabilmente che le ore di lavoro settimanali

prestate dalle collaboratrici in questione superavano di gran lunga quelle (24

per la M__________, 24.5 per la A__________, 25/26 per la P__________ e 26 per

la G__________) previste nei loro rispettivi contratti di lavoro (cfr. doc. 9).

A maggior ragione se si considera che le stesse risultano in parte supportate

da riscontri oggettivi prodotti dalle dipendenti (cfr. sms sub doc. 19 e

conteggi ore prodotti da A__________ sub doc. 21). Contrariamente a quanto

preteso nell'impugnativa, nulla in atti permette inoltre di ritenere che le testimoni

abbiano fatto le suddette ammissioni mosse da particolari motivi di inimicizia

nei confronti della ricorrente. L'insorgente stessa ha infatti inizialmente

definito "incomprensibili" (nel senso di inspiegabili) le

affermazioni da loro rilasciate (in particolare dalla G__________, con la quale

ha riferito esserci stato un rapporto di confidenza, cfr. ricorso al Governo,

punto D.3, pag. 7), ciò che fa se non altro supporre che non vi fossero motivi

di astio a lei noti. Neppure ne risultano altri dagli atti, al di là semmai di quelli,

sotto certi aspetti, "naturali", dovuti all'interruzione (più o meno

volontaria) del rapporto di lavoro, che non possono di per sé togliere

credibilità alle dichiarazioni delle ex dipendenti. Così non fosse, sarebbero

da ritenere inattendibili tutte le dichiarazioni a carico di un'azienda fatta

da dipendenti licenziati (o anche solo dimessisi, come la G__________).

4.4. Contrariamente a quanto preteso nell'impugnativa, non sono atte a

sovvertire tale conclusione le dichiarazioni successivamente rese per iscritto

da M__________, P__________ e F__________, che la ricorrente ha prodotto in

corso di causa e che risultano in parte preconfezionate e del tutto identiche

(cfr. doc. C e C1 prodotti al Governo). Quella rilasciata da __________ M__________

risulta poi senz'altro meno circostanziata e attendibile rispetto alle

dichiarazioni fatte in precedenza e non permette quindi di smentire le ore che

la dipendente prestava effettivamente, così come inequivocabilmente affermato davanti

all'UIL durante l'ispezione. In

virtù del principio della priorità della "dichiarazione della prima ora"

- che, pur essendo stato effettivamente sviluppato in ambito assicurativo, costituisce

una regola generale in materia di prove (cfr. DTF 121 V 45 consid. 2a,

115 V 133 consid. 8c; STF 1C_536/2018 del 30 gennaio 2019 consid. 6), applicabile anche nel contesto della

verifica delle condizioni lavorative e salariali dei lavoratori impiegati in

Svizzera (cfr. STA

52.2019.406 del 5 giugno 2020 consid. 2.2, 52.2019.22 citata consid. 3.5) -, le prime affermazioni,

rilasciate spontaneamente quando l'autore non conosceva ancora gli effetti

giuridici legati alle stesse, sono infatti di regola maggiormente genuine e

affidabili di quelle rese in un secondo momento, che possono consapevolmente o

inconsapevolmente essere influenzate da considerazioni successive (cfr. DTF 121

V 45 consid. 2a, 115 V 133 consid. 8c). A ciò aggiungasi che la credibilità

della ricorrente risulta pure minata dalle dichiarazioni di E__________ e L__________,

che hanno affermato che il piano delle presenze prodotto dalla loro datrice di

lavoro non corrispondeva al vero o solo parzialmente (cfr. doc. 22, pag. 2, ad

8, e doc. 24, pag. 3, ad 18).

È dunque a ragione che il Consiglio

di Stato ha ritenuto che le dichiarazioni prodotte in un secondo tempo dalla

ricorrente non scalfissero le precedenti risultanze probatorie. Tanto

più se si considera che tali dichiarazioni scritte, rilasciate solo dopo

l'avvio della procedura amministrativa qui in oggetto, appaiono strumentali

alle tesi della datrice di lavoro, a cui sono state destinate, con contenuto -

come detto - in parte del tutto identico, ciò che lascia planare più di un dubbio

sulla loro genuinità e sulla reale libertà di espressione delle dipendenti, a

quel momento in parte ancora alle dipendenze della ricorrente. A giusta ragione

il Governo le ha quindi considerate irrilevanti, senza bisogno di sottoporle

alle testimoni per prendere posizione in merito.

4.5. Ferme queste premesse, lo

stipendio versato (fr. 54'115.20 complessivi)

alle quattro citate collaboratrici ( G__________, A__________, M__________ e

P__________, menzionata dalle prime due) nel periodo compreso tra ottobre 2017 e

novembre 2018 - cui si aggiunge F__________ (la quale non ha prestato più ore

di lavoro ma semplicemente non ha beneficiato dell'aumento del salario minimo

entrato in vigore il 1° gennaio 2018) - risulta nettamente inferiore al salario

mensile minimo lordo prescritto dal CNL di categoria. Salario che - come

indicato dall'UIL - ammonta a fr. 101'149.10

complessivi (fr. 17.23 all'ora fino al 31 dicembre 2017 e 18.00 all'ora

dal 1° gennaio 2018 x le rispettive ore settimanali di lavoro x 4.33 settimane

al mese x i mesi lavorati da ciascuna, secondo gli incontestati calcoli indicati

nella tabella allegata alla decisione dell'UIL), con un ammanco complessivo di

fr. 47'033.80 (pari a - 46.5%). Ne discende che, per quanto riguarda la materialità dell'infrazione, la decisione

impugnata non presta il fianco ad alcuna critica.

5. Appurata la realizzazione

dell'infrazione, resta ora da verificare l'entità della sanzione inflitta alla

ricorrente.

5.1. Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. f LDist, l'autorità cantonale

competente può, per infrazioni alle disposizioni sui salari minimi prescritte

in un contratto normale di lavoro ai sensi dell'art. 360a CO commesse da

datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera, pronunciare una sanzione

amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a fr. 30'000.-.

Secondo l'art. 9 cpv. 3 LDist, l'autorità che pronuncia una sanzione

notifica una copia della sua decisione all'organo di controllo paritetico

competente ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. a, come pure alla SECO, la quale

tiene un elenco - pubblico - delle imprese a cui è stata inflitta una sanzione

mediante decisione passata in giudicato.

5.2. La commisurazione dell'entità della sanzione dipende dalle circostanze oggettive

e soggettive che caratterizzano il caso di specie. Deve in particolare tenere

debitamente conto della gravità della

violazione e della colpa, degli antecedenti dell'interessato, oltre che del

principio della proporzionalità (cfr. sentenza Verwaltungsgericht Bern dell'8 febbraio 2016, in: BVR

2017 pag. 255 consid. 6.3; cfr. anche STA 52.2016.337 del 1° febbraio 2017

consid. 5.2).

5.3. In concreto, il Governo, considerando come la formula applicata

dall'autorità dipartimentale per commisurarne l'ammontare tenesse conto, seppur

in maniera schematica, delle principali circostanze che possono ricorrere nei

casi di infrazione alle disposizioni sui salari minimi, ha confermato la multa

di fr. 30'000.- inflitta dall'UIL, ritenendola adeguata alla gravità oggettiva

dell'infrazione commessa e alla colpa della ricorrente. La conclusione merita

tutela.

La multa inflitta, benché corrispondente al

massimo comminato in caso di infrazione alle disposizioni sui salari minimi

prescritte in un CNL ai sensi dell'art. 360a CO commesse da datori di

lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera (cfr. art. 9 cpv. 2 lett. f LDist),

appare infatti tutto sommato correttamente commisurata alle circostanze

oggettive e soggettive che caratterizzano il caso di specie, così come

essenzialmente indicato dall'UIL in corso di procedura. Da un lato, la

violazione della legge da parte dell'insorgente non va certo

sottovalutata, dal momento che riguarda la maggior parte delle dipendenti (ben

cinque su otto), che sono state retribuite con uno stipendio mensile che presentava una differenza complessiva - enorme

- del - 46.5% rispetto al minimo previsto

dal CNLE, ritenuto che, con una sola eccezione (-2.7% per F__________), lo

scarto individuale ha superato per tutte il 40%, toccando in un caso il 51.4% e

raggiungendo in un altro il 67.6%. Neppure può essere trascurato che

l'infrazione, così come accertata dall'autorità di prime cure, si è protratta

per lungo tempo (ben 14 mesi) e ha comportato per l'azienda un assai notevole

risparmio di fr. 47'033.80. Non giova poi

all'insorgente l'aver continuato a negare, ancora in questa sede, gli

addebiti mossi nei suoi confronti, dimostrando così di non avere preso

coscienza del suo errore. Non risulta peraltro - e nemmeno la ricorrente lo

pretende - che la differenza di salario sia stata successivamente corrisposta

ai dipendenti, i quali hanno dunque subito un danno economico. Ne discende che,

pur considerando l'incensuratezza della ricorrente, la multa di

fr. 30'000.- inflittale dall'UIL, che corrisponde a quanto risulta applicando

le raccomandazioni emanate dalla SECO nell'aprile 2017 (cfr. punti 1.2 e 1.4) -

che mirano a garantire un trattamento equo delle imprese (cfr. sentenza del

Tribunale amministrativo del Canton Berna n. 100.2019.16 del 16 ottobre 2019

consid. 5.2 e 5.3; cfr. pure sentenza del Tribunale cantonale del Canton

Friburgo n. 603 2019 93 del 30 settembre 2020; cfr. Pärli, op. cit., n. 11 ad art. 9) -, va dunque confermata. Oltre che essere contenuta nei limiti concessi dalla legge, tale sanzione

risulta rispettosa del principio della proporzionalità

e tiene debitamente conto della gravità oggettiva dell'infrazione rimproverata all'insorgente,

nonché del grado di colpa ad essa ascrivibile.

6. 6.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

6.2. Dato l'esito, la

tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, secondo

soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente nella misura di fr.

1'500.-, è posta interamente a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera