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Decisione

52.2020.456

Tassa d'uso delle fognature - tassa base e tassa sui consumi

13 ottobre 2022Italiano20 min

il RA 1 ha emesso a carico del Condominio __________ di __________ la tassa d'uso

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.456

Lugano

13

ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 28 settembre

2020 del

RI

1

rappresentato

dal suo RA 1

contro

la decisione del 2 settembre 2020 (n. 4483) del

Consiglio di Stato che, accogliendo il gravame della CO 1 - Società di

gestione immobiliare, ha annullato la decisione su reclamo 5 febbraio 2020

del RA 1 in materia di tassa d'uso della fognatura 2019 a carico del

Condominio __________ ed ha rinviato gli atti all'autorità di prime cure per

l'emissione di una nuova fattura;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. Fondandosi sul

regolamento comunale delle canalizzazioni del 25 marzo/10 novembre 1986

(approvato dal Consiglio di Stato per il tramite dell'allora Dipartimento

dell'interno il 12 agosto/9 dicembre 1986; di seguito: RCC), il 23 ottobre 2019

il RA 1 ha emesso a carico del Condominio __________ di __________ la tassa d'uso

fognatura 2019 per un importo di complessivi fr. 10'774.05 (IVA inclusa) ed ha

notificato la medesima alla CO 1 - Società di gestione immobiliare , nella sua

qualità di amministratrice della proprietà per piani (PPP).

Quest'ultima ha immediatamente contestato per conto dei condomini la suddetta

decisione di tassazione con reclamo al Municipio, il quale con risoluzione del

5 febbraio 2020 ha però respinto le sue censure, confermando l'avversata

imposizione.

B. Mediante giudizio del

2 settembre 2020 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso interposto dalla CO

1, annullando la decisione su reclamo del Municipio e rinviando gli atti a

quest'ultimo e affinché emetta una nuova tassa d'uso fognature 2019 rispettosa

dei principi di causalità e della proporzionalità, previa modifica della base

legale comunale che ne fissa i criteri di calcolo. In sostanza, il Governo,

dopo avere accertato la legittimazione ad agire della CO 1 in rappresentanza e nell'interesse

dei singoli condomini, ha ritenuto che il contestato emolumento, calcolato in

applicazione dell'art. 56 cpv. 3 RCC, si basa in maniera pressoché totale

(quasi 98%) sul valore di stima dell'elemento allacciato alla rete di

smaltimento delle acque luride, eccedendo così in maniera sproporzionata il

valore della prestazione di cui costituisce il corrispettivo.

C. Avverso quest'ultima

pronuncia il RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone

l'annullamento. Dopo avere illustrato la situazione contabile del servizio di evacuazione

delle acque luride, rileva come dalla medesima emerga che la querelata tassa è

rispettosa del principio di copertura dei costi e di quello dell'equivalenza. A

suo dire vi sarebbe infatti una ragionevole correlazione fra il gettito globale

della tassa in parola e l'ammontare complessivo dei costi generati dalle

infrastrutture, considerata la facoltà per il Comune di creare delle riserve e

di procedere con degli accantonamenti per opere di manutenzione straordinaria.

Aggiunge quindi che l'importo posto a carico del Condominio resta contenuto

entro limiti equilibrati se rapportato all'estensione e al valore di stima

della proprietà assoggettata.

D. Chiamato ad

esprimersi, il Consiglio di Stato ha sollecitato il rigetto dell'impugnativa,

senza formulare particolari osservazioni. Dal canto suo la CO 1 ha avversato il

gravame con argomenti di cui si dirà all'occorrenza nei seguenti considerandi.

E. In sede di replica e

di duplica le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive argomentazioni e

domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge

organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2). Certa è la

legittimazione a ricorrere del comune (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100; art. 209 lett. b LOC). Il ricorso,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm; art. 213 LOC), è dunque ricevibile in ordine

e può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25

cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1.

Giusta l'art. 60a cpv. 1 della legge federale sulla protezione delle

acque del 24 gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20) i Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio,

manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico

che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre

tasse conformemente al principio di causalità.

L'ammontare delle tasse è fissato

tenendo conto in particolare:

a) del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte; b) degli

ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; c) degli

interessi; d) degli investimenti pianificati per la manutenzione, il

risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento

alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. Se l'introduzione di tasse a copertura

dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare lo

smaltimento ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se

necessario, essere finanziato in altro modo (cpv. 2). I detentori degli

impianti per le acque di scarico devono costituire le necessarie riserve

finanziarie (cpv. 3). Le basi per il calcolo delle tasse

sono a disposizione del pubblico (cpv. 4).

2.2

Entro questi limiti, che impongono all'ente pubblico di tenere rendiconti

specifici per la costruzione, l'esercizio, la manutenzione, il risanamento e la

sostituzione degli impianti per le acque di scarico, i Cantoni regolano il

prelievo degli emolumenti in modo autonomo, segnatamente tramite la riscossione

di tasse uniche di allacciamento e di tasse di utilizzazione (STF 2C_103/2010 del

27.

settembre 2010 consid. 4.1 e 4.2 e rinvii ivi citati). Il

principio di causalità permette essenzialmente di definire la cerchia delle

persone tenute al loro pagamento. Dal punto di vista della commisurazione, le tasse citate soggiacciono per contro ai principi

della copertura dei costi e dell'equivalenza. Il principio della copertura dei

costi, anch'esso ancorato all'art. 60a LPAc, esige una ragionevole

correlazione fra il gettito globale delle tasse

di allacciamento e di utilizzazione e l'ammontare complessivo dei costi

generati, ivi compresi ammortamenti e riserve (art. 60a cpv. 3 LPAc; DTF

126.

I 180 consid. 3a/aa pag. 188 e 124 I 11 consid. 6c pag. 20; sentenze

2C_817/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 9.1 e 2P.45/2003 del 28 agosto 2003

consid. 5.3). Il principio dell'equivalenza, che discende dal principio della

proporzionalità, dispone invece che l'ammontare della singola tassa deve rimanere in rapporto adeguato con la

prestazione fornita dall'ente pubblico (DTF 126 I 180 consid. 3a/bb pag. 188;

sentenza 2C_656/2008 del 29 maggio 2009 consid. 3.3 entrambe con rinvii): esso è

dunque violato solo in caso di sproporzione manifesta (René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte sul Meno 1990,

n. 110 B V). Il divieto dell'arbitrio e il principio

dell'uguaglianza giuridica, pongono infine ulteriori limitazioni all'esazione (DTF

106.

Ia 241 consid. 3b pag. 243 seg.). In questo contesto, il Tribunale federale

ha comunque ripetutamente deciso che, salvo nei casi in cui la loro

applicazione porti a risultati manifestamente ingiustificati, le tasse in oggetto possono essere prelevate anche in

base a criteri schematici (sentenze 2C_847/2008 dell'8 settembre 2009 consid. 2

e 2C_656/2008 del 29 maggio 2009 consid. 3.3; quest'ultima, con riferimento

alla facoltà di far capo al valore di stima dei fabbricati, criterio scelto

pure nel caso in esame; STF 2C_103/2010 del 27 settembre 2010 consid.

4.2

e rinvii ivi citati).

2.3

Il Cantone Ticino ha fatto uso dello spazio di manovra riconosciuto ai

Cantoni in materia di protezione delle acque attraverso l'adozione della legge

d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8

ottobre 1971 (LALIA; RL 833.100). Per quanto qui interessa, la tassa

d'uso delle canalizzazioni è il corrispettivo che il proprietario dell'immobile

allacciato deve pagare per l'utilizzo delle fognature pubbliche. Essa

presuppone l'esistenza di una costruzione le cui acque luride defluiscono e

vengono trattate da un impianto pubblico di depurazione (RDAT I-1993 n. 29). A

tal proposito, l'art. 110 LALIA prevede che la tassa deve essere proporzionata

all'intensità dell'uso degli impianti (cpv. 2) e deve di regola garantire la

copertura integrale dei costi di esercizio, compresi adeguati accantonamenti

per la manutenzione straordinaria (cpv. 3). In principio, quindi, nel nostro

Cantone, l'importo di detto tributo è stabilito a dipendenza della quantità di

acqua consumata oppure, quando questa non è definibile, a dipendenza del valore

di stima o della superficie dell'elemento allacciato, ritenuto che il

regolamento delle canalizzazioni può prevedere una combinazione tra i diversi

elementi (art. 11 cpv. 2 del decreto esecutivo concernente il regolamento delle

canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977; DELALIA; RL

833.120). Tuttavia, quando vi è una manifesta divergenza tra la tassa calcolata

secondo il sistema suddetto e l'intensità d'uso degli impianti la tassa deve

essere proporzionalmente aumentata o diminuita (art. 11 cpv. 3 DELALIA; RDAT

II-2001 n. 48; STA 52.2007.402 del 15 dicembre 2008 consid. 2.2).

3.

3.1. A __________

il calcolo e il prelievo della tassa d'uso delle canalizzazioni è retto

dall'art. 56 RCC, giusta il quale:

1.

"L'esercizio delle

canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso

prelevata annualmente dal Comune, conformemente all'art. 110 LALIA.

2.

La tassa è fissata, per

ordinanza, dal Municipio sulla base dei risultati d'esercizio previsti.

3.

La tassa consiste in un

importo variabile tra i fr. 0.05 e i fr. 1.-- per mc. di acqua potabile

consumata e in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento

allacciato, variabile tra l'1.5‰ ed il 5‰ di detto valore, ritenuto un minimo

di fr. 20.-- per elemento allacciato alla canalizzazione.

4.

La tassa è dovuta dal

proprietario dell'elemento allacciato o dal titolare di diritti reali limitati.

5.

In caso di allacciamento alla

canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis"

a decorrere dall'abitabilità od agibilità dell'edificio indipendentemente

dall'occupazione effettiva o meno dell'edificio stesso.

6.

Quando vi sia una manifesta

divergenza tra la tassa calcolata secondo il cpv. 3 e l'intensità d'uso degli

impianti, il Municipio deve aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa,

ad esclusione degli stabili abitativi.

7.

L'ordinanza di cui al capoverso 2 prescrive le modalità

d'incasso. La notifica della tassa costituisce titolo esecutivo ai sensi

dell'art. 80 LEF".

La norma ricalca

in sostanza il quadro impositivo fissato a livello cantonale, fatta eccezione

per il suo cpv. 6 che il RI 1 ha omesso di modificare sebbene che con decisione

n. 52.2010.179 del 2 gennaio 2013 il Tribunale avesse avuto modo di dichiarare questa

disposizione contraria all'art. 110 cpv. 2 LALIA e 11 cpv.

3.

DELALIA, nonché lesiva del principio della parità di trattamento nella misura

in cui essa esclude nel caso degli stabili abitativi che il Municipio possa

apportare delle correzioni laddove dovesse essere accertata l'esistenza di una

situazione di manifesta sproporzione tra la tassa calcolata in base ai

parametri previsti dall'art. 56 cpv. 3 RCC e l'effettiva intensità d'uso delle

canalizzazioni.

3.2

Per

quanto qui interessa, il RA 1, fondandosi su detto articolo, ha fissato per il

2019.

tramite ordinanza, regolarmente pubblicata agli albi

comunali, una tassa base dell'1.5‰ del valore di stima e una tassa sul

consumo di fr. 0.10 al mc.

La tassa d'utilizzazione stabilita dal municipio mediante ordinanza deve

coprire i costi delle infrastrutture (interessi + ammortamenti;

tassa base) oltre ai costi di funzionamento e di gestione dell'azienda

medesima (tassa d'uso o di consumo; cfr. art. 59 cpv. 1 il 20 luglio 1998; di

seguito: RAAP).

4.

4.1. Il Comune ricorrente

contesta le conclusioni a cui è pervenuto nel giudizio qui impugnato il

Consiglio di Stato e, fondandosi sulla documentazione contabile prodotta agli

atti, rileva come la querelata tassa sia rispettosa tanto del principio della

copertura dei costi, quanto del principio d'equivalenza. Sostiene dunque che è

a torto che la precedente autorità di giudizio l'ha annullata.

4.2

Sennonché, l'insorgente omette di considerare che, al di là dei principi

da esso evocati, le tasse per l'uso delle canalizzazioni devono rispettare anche

il principio di causalità, così come prescritto dall'art. 60a cpv. 1

LPAc a livello federale e ribadito dall'art. 110 cpv. 2 LALIA sul piano

cantonale.

Ora, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per quanto attiene al

suo ammontare la tassa d'uso delle canalizzazioni deve trovarsi in un certa -

seppur non esclusiva - correlazione con l'effettivo quantitativo di acque

luride che sono state prodotte, pena, in caso contrario, la violazione dei

principi di causalità e di equivalenza (DTF 128 I 46 consid. 5c pag. 56 seg. e STF

2C_417/2007 dell'11 gennaio 2008 consid. 4.1, nelle quali viene sottolineato

anche lo scopo incitativo dell'art. 60a LPAc; DTF 125 I 1 consid. 2b; STF 2P.266/2003

del 5 marzo 2004, consid. 3.1, pubbl. in: URP 2004, pag. 197 e segg.; 9C_995/2012

del 16 dicembre 2013 consid. 6.5, pubbl. in: ZBl 116/2015, pag. 433 e segg. e

in URP 2015, pag. 91 e segg.). Attraverso il prelievo di una tassa calcolata

sul quantitativo di acqua consumato può essere garantita un'imposizione che

tiene debitamente conto dei volumi fatti defluire nella rete fognaria. Oltre a

ciò dal profilo del principio di causalità è comunque ammissibile prevedere

anche il prelievo di una tassa base calcolata secondo criteri che fanno

astrazione dai consumi al fine di coprire i costi legati alla manutenzione

della rete delle canalizzazioni, in quanto le relative infrastrutture devono

essere funzionanti indipendentemente dall'intensità con cui vengono utilizzate

(STF 2P.266/2003 del 5 marzo 2004 consid. 3.2, pubbl. in: URP

2004, pag. 197 e segg.; Peter Karlen,

Die Erhebung von

Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in URP 1999, pag. 539 e segg. e in

particolare pag. 556 e seg.).

In questo senso la tassa periodica di uso delle canalizzazioni può dunque

essere caratterizzata, come d'altra parte previsto dall'art. 11 cpv. 2 DELALIA,

dalla combinazione tra una componente di base e una componente commisurata ai

consumi, ritenuto comunque che un'eventuale rinuncia a quest'ultima si

avvererebbe lesiva del principio di causalità (STF 2P.125/2001 del 10 ottobre

2001, consid. 5a/bb). A tal proposito la giurisprudenza ha precisato che il principio

in parola è da ritenersi violato già a partire dal momento in cui la parte del

tributo calcolata in funzione dei consumi appare solo marginale rispetto al

totale complessivo della tassa (STF 2C_995/2012 del 16 dicembre 2013 consid.

6.4, pubbl. in: ZBl 116/2015, pag. 433 e segg.). Ne discende pertanto che sotto

questo profilo l'autonomia comunale, rispettivamente, il margine di manovra di cui

dispongono i Cantoni in ambito legislativo sono limitati da quanto previsto dal

diritto federale (STF 2C_995/2012 del 16 dicembre 2013 consid. 6.5, pubbl. in:

ZBl 116/2015, pag. 433 e segg.). Il legislatore rimane comunque sempre libero

di decidere se calcolare la tassa d'uso delle canalizzazioni unicamente in base

a criteri che tengono conto dei quantitativi d'acque luride evacuate o se

affiancare a questa componente una tassa base calcolata secondo modalità che

fanno astrazione dell'intensità con cui viene fatto effettivo uso della rete

fognaria.

Qualora l'ente pubblico opti per questa seconda soluzione, si pone inevitabilmente

il quesito di sapere quale debba essere la proporzione tra la tassa base e la

tassa sui consumi. Il diritto federale non fissa alcun criterio preciso in

proposito. Rientra dunque nel margine di apprezzamento dell'ente pubblico

stabilire in che misura l'importo della tassa d'uso possa essere fatto

dipendere dall'effettiva quantità di acque luride che vengono fatte defluire

nella rete delle canalizzazioni. In Ticino il diritto cantonale non contempla

alcuna norma di legge volta a disciplinare questo aspetto, di modo che i Comuni

beneficiano di una certa autonomia. La Sezione per la protezione dell'aria,

dell'acqua e del suolo (SPAAS) ha emanato il 20 novembre 2015 una circolare

destinata ai Municipi di tutti i Comuni del Cantone denominata "Linee

guida per l'allestimento del Regolamento comunale delle canalizzazioni. Parte

E. Contributi e Tasse" nella quale per quanto attiene alle tasse d'uso

ha indicato che al fine di meglio ossequiare il principio di causalità sancito

dalla legislazione federale il criterio del consumo d'acqua, in combinazione

con il valore di stima, dovrebbe avere carattere prevalente (80% dei costi), in

quanto, in caso contrario rischierebbero di verificarsi delle situazioni in cui

la parte di tassa d'uso determinata dal valore di stima eccede, a volte anche

largamente, quella calcolata sul reale consumo d'acqua, colpendo così l'utenza

non tanto per l'effettivo utilizzo delle canalizzazioni, quanto per il valore

della loro proprietà. In quell'occasione l'autorità cantonale ha quindi proposto

ai Comuni, al fine di evitare il verificarsi di disparità di trattamento tra

utenti dovute all'eccessivo peso dato al valore di stima per rapporto a quello

dato al consumo d'acqua, di stabilire allo 0.3‰ il limite

superiore della parte di tassa calcolata sul valore di stima e di coprire

invece i costi rimanenti con la tassa sui consumi.

Al di là di queste indicazioni, che è bene ricordare sono sprovviste di

qualsiasi valore vincolante, in termini più generali il rapporto tra tassa base

e tassa sui consumi dovrebbe tenere conto della proporzione esistente tra costi

fissi e costi variabili generati dal servizio di evacuazione delle acque luride

al netto dei costi che risultano coperti dal prelievo di contributi di

canalizzazione e delle tasse di allacciamento. Secondo la direttiva Finanzierung

der Abwasserentsorgung pubblicata dall'Associazione svizzera dei

professionisti della protezione delle acque (VSA) e dalla Fachorganisation für

Entsorgung und Strassenunterhalt des Schweizerischen Städteverbands (FES, nel

frattempo divenuta Associazione svizzera infrastrutture comunali [ASIC]), la

tassa base dovrebbe collocarsi tra il 30 e il 50% mentre che la parte calcolata

sui consumi dovrebbe di riflesso attestarsi tra il 50 e il 70% dell'intera

tassa d'uso delle canalizzazioni (cfr. in questo senso anche: Karlen, op. cit., pag. 561 e seg.).

Dottrina e giurisprudenza tendono comunque ad ammettere per quei Comuni con una

forte presenza di case secondarie, la possibilità di prevedere un tassa base

che vada poco oltre la metà dell'intero contributo richiesto (cfr. Karlen, op. cit., pag. 566 con

riferimenti).

4.3

Nel caso di specie, come esposto in narrativa, la tassa d'uso delle

canalizzazioni 2019 messa a carico del Condominio __________ a __________ è stata calcolata in applicazione

dell'art. 56 cpv. 3 RCC in complessivi fr. 10'774.05 (IVA inclusa) e si compone

di fr. 9'783.05 a titolo di tassa base, corrispondente all'1.5‰ del

valore di stima dell'immobile (di fr. 6'522'039.-), ai quali sono stati

aggiunti fr. 220.70 a titolo di una tassa sul consumo stabilita in

funzione di 2'207 m2 d'acqua alla tariffa di fr. 0.10 al mc.

Ora, come giustamente rilevato dalla resistente, la tassa base costituisce

quasi il 98% dell'intero tributo, mentre che la parte calcolata sul consumo d'acqua,

di riflesso, si colloca ad appena il 2% del totale. Alla luce di tutto quanto

sopra illustrato (consid. 4.2), non vi può dunque essere alcun dubbio sul fatto

che il querelato contributo violi manifestamente il principio di causalità, e

come tale non possa essere tutelato e questo anche volendo considerare il fatto

che __________ è un comune a forte inclinazione turistica, per cui la sua rete

fognaria deve essere strutturata e mantenuta in modo tale da poter sopportare

durante taluni periodi dell'anno un'utilizzazione che va ben al di là di quanto

sarebbe necessario per poter soddisfare i bisogni della sua popolazione stabile,

ciò che evidentemente influisce in maniera rilevante sui costi fissi che devono

essere di massima coperti con la tassa base. Sebbene che il fatto di tener

conto anche del valore ufficiale di stima per il calcolo della tassa

d'utilizzazione delle canalizzazioni costituisca, come visto sopra (consid.

2.3), una semplificazione indotta da motivi pratici prevista dalla legge e

conforme ai principi generali che disciplinano la materia e malgrado che la

percentuale concretamente applicata dall'autorità comunale (1.5‰ del valore di stima) si situi in corrispondenza del minimo

previsto dalla forchetta tariffale (variabile da 1.5‰ a 5‰) di cui all'art. 56 cpv. 3 RCC, va rilevato che, come era già

stato fatto notare di transenna da questo Tribunale nella già citata decisione

del 2 gennaio 2013, a differenza di altri Comuni che conoscono un sistema

impositivo misto, basato sul valore dell'immobile allacciato e sul volume di

acqua consumata, il RCC di __________ conferisce al primo elemento

un'importanza particolarmente marcata, prevedendo dei tassi insolitamente alti,

al punto che l'aliquota minima prevista dall'art. 56 cpv. 3 (1.5‰)

in molte altre realtà del Cantone si situerebbe al massimo della forchetta

stabilita dalla legge, se non addirittura ben oltre tale limite, mentre che, di

converso, la tariffa applicata per il consumo d'acqua risulta estremamente

contenuta rispetto a quelle usualmente vigenti negli altri Comuni. Da ciò

deriva dunque che, così come concepita, la base legale su cui poggia la tassa d'uso

della fognatura prelevata nel RI 1, può portare in taluni casi, come quello qui

in esame, a dei risultati che si avverano lesivi del diritto federale.

5.

Tenuto conto di tutto

quanto precede, ovvero considerato che la fissazione

della tassa d'utilizzazione delle canalizzazioni dovuta dai proprietari del

Condominio __________ di __________ viene fatta dipendere quasi esclusivamente dall'applicazione

di un criterio che non permette di tenere debitamente conto della quantità di

acque luride da loro prodotta, la critica con cui era stata denunciata la

violazione del principio di causalità, ancorato sia nel diritto federale che

cantonale, risultava fondata, ragione per la quale è a giusta ragione che il

Consiglio di Stato ha accolto il gravame per essi introdotto dall'amministratrice

della PPP.

Ciò comporta che soprattutto quando, come nella presente fattispecie,

l'effettivo consumo gioca un ruolo estremamente marginale nella fissazione

della tassa annuale d'evacuazione delle acque luride, appaiono violati non solo

il principio di causalità e gli obiettivi incitativi di cui si è detto, bensì

anche quello dell'equivalenza, che discende dal principio della proporzionalità

e che impone che l'ammontare della singola tassa sia in rapporto adeguato con

la prestazione fornita dall'ente pubblico (DTF 128 I 46 consid. 4; STF 2C_995/2012 del 16 dicembre 2013

consid. 5.4). È dunque a torto che il Comune ricorrente sostiene in questa sede

che la tassazione litigiosa sarebbe conforme al predetto principio.

Il fatto poi che l'insorgente affermi di stabilire le

tasse dovute tenendo esclusivamente conto dei costi effettivi generati

dall'attività di smaltimento delle acque di scarico e ponga poi tali costi a

carico della totalità degli utenti attenendosi fedelmente ai criteri di calcolo

previsti dal RCC e riservandosi la facoltà di creare delle riserve e di

procedere con degli accantonamenti per opere di manutenzione straordinaria, non concerne il rispetto del principio di causalità, che

va esaminato in relazione al singolo utente quanto, semmai, quello della

copertura dei costi, che ha altra portata e il cui rispetto non è nemmeno mai

stato messo in discussione dalla resistente neppure davanti a questo Tribunale

(cfr. supra consid. 2.2; STF 2C_817/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 9.1

e 2C_768/2007 del 29 luglio 2008 consid. 3.2).

6.

6.1. Stante quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere respinto,

con conseguente conferma della decisione governativa impugnata con cui è stato

disposto l'annullamento della tassa uso fognatura 2019 posta a carico del

Condominio __________ di __________, nonché il rinvio degli atti all'autorità

comunale affinché emetta una nuova tassa rispettosa dei principi di

causalità e della proporzionalità, previa modifica con effetto retroattivo della

base legale comunale che ne fissa i criteri di calcolo.

6.2

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del Comune, che ha agito in causa a difesa dei

propri interessi finanziaria (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Lo stesso é inoltre tenuto a rifondere ai resistenti un'adeguata

indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia e le spese di fr. 2'000.-, già anticipate dal Comune ricorrente, restano

a suo carico. Lo stesso verserà ai resistenti fr. 1'500.- a titolo di

ripetibili per questa sede.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera