52.2020.458
Dipendente cantonale. Determinazione della data di entrata in servizio
24 giugno 2021Italiano7 min
è entrato in funzione quale bidello a tempo pieno presso l'allora Comune di L__________
Source ti.ch
Incarto n.
52.2020.458
Lugano
24
giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo
sul ricorso del 30 settembre 2020 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione del 26 agosto 2020 (n. 4380) del
Consiglio di Stato che ha respinto il suo ricorso contro la decisione del 29
aprile 2019 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione delle
risorse umane, in materia di determinazione della data di entrata in servizio
presso l'Amministrazione cantonale;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 1° agosto 2002 RI 1
è entrato in funzione quale bidello a tempo pieno presso l'allora Comune di L__________
grazie a una nomina conferitagli dall'Esecutivo comunale. L'atto di nomina
indicava che le prestazioni sarebbero state eseguite presso la scuola
elementare (20% circa) e presso la scuola media (80% circa).
B. Dal 1° giugno 2014 RI
1 è stato assunto dal Consiglio di Stato quale custode presso la scuola media
di __________, in esito a pubblico concorso.
C. a. Con scritto del 26
novembre 2018 RI 1, preso atto dei dati personali riportati sul suo certificato
di assicurazione dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino, ha chiesto all'Ufficio
degli stipendi e delle assicurazioni una modifica della data (1° giugno 2014) della
sua entrata in servizio presso l'Amministrazione cantonale, siccome avrebbe
lavorato già dal 1° agosto 2002 quale custode delle scuole di L__________ con
un'attribuzione dell'80% per la scuola media (cantonale) e del 20% per la
scuola elementare (comunale).
b. A tale richiesta, il 3 dicembre 2018 la Sezione delle risorse umane ha
risposto a RI 1 di non poter considerare gli anni di servizio prestati dal 1°
agosto 2002, quando risultava alle dipendenze del Comune di L__________. È
seguito uno scambio di corrispondenza al termine del quale il collaboratore ha
preteso una decisione formale in merito alla sua domanda.
c. Con decisione del 29 aprile 2019 la Sezione delle risorse umane ha respinto
la richiesta di RI 1, ritenuto che dal 1° agosto 2002 al 31 maggio 2014 il
medesimo era da considerare dipendente del Comune di L__________ e non dello
Stato.
D. Contro la predetta
decisione, RI 1 ha interposto ricorso dinanzi al Governo, che il 26 agosto 2020
lo ha respinto confermando la tesi dell'autorità inferiore.
E. RI 1 insorge ora
dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la risoluzione governativa
chiedendone l'annullamento e il conseguente riconoscimento del periodo dal 1°
agosto 2002 al 31 maggio 2014 come anni di servizio svolti presso
l'Amministrazione cantonale. Sostiene che, al di là degli aspetti formali, nel
periodo in cui ha lavorato presso la scuola media di L________ sarebbe venuto
in essere un rapporto di impiego con lo Stato che meriterebbe di rientrare nel
computo degli anni di servizio.
F. Al ricorso si
oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni, e la
Sezione delle risorse umane, che ribadisce l'inesistenza di un rapporto di
impiego di RI 1 precedente al 2014. L'esperienza maturata presso il Comune di L__________
è stata correttamente tenuta in considerazione ai fini della determinazione
dello stipendio iniziale, ma non può andare ad incidere sull'anzianità di servizio.
Ciò, benché lo Stato abbia negli anni rimborsato al Comune di L__________ gli oneri
legati allo stipendio del custode per il lavoro prestato presso la scuola
media, al pari delle spese del personale addetto alle pulizie e degli altri
costi legati all'utilizzo della struttura comunale.
G. Con la replica e la
duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi con precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1
della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15
marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del ricorrente,
direttamente e personalmente interessato dalla decisione impugnata, è certa
(art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) è
dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). La fattispecie è chiara e i documenti trasmessi dalle
parti permettono al Tribunale di evadere il ricorso con cognizione di causa.
Considerandi
2.
Secondo l'art. 21 cpv. 1 della legge sugli
stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip;
RL 173.300) sono riconosciuti come anni di servizio gli anni in cui il
dipendente ha avuto un rapporto d'impiego con lo Stato. Una regola particolare
per i docenti è sancita all'art. 21 cpv. 4 LStip e prevede che in caso di
assunzione nelle scuole cantonali, sono di regola riconosciuti gli anni di
servizio prestati come docente delle scuole comunali ticinesi.
3.
Nel caso in
esame, il ricorrente è stato nominato nel 2002 dal Municipio di L__________
come bidello. L'atto di nomina indicava che il medesimo sarebbe stato assicurato
presso la Cassa pensioni dell'Associazione dei Comuni svizzeri, a cui era
affiliato il Comune di L__________, e stabiliva un onere lavorativo di 40 ore
settimanali, di cui circa il 20% presso la scuola elementare e l'80% presso la
scuola media.
Dallo scritto del 13
marzo 2014 del Municipio di L__________ al Dipartimento delle finanze e
dell'economia (cfr. doc. G e doc. 5), emerge che tra il Comune e lo Stato era
in essere un contratto di locazione avente per oggetto i locali del centro
scolastico (comunale) occupato dalla scuola media (cantonale) e che in base a
detto negozio giuridico il Comune richiedeva ogni anno allo Stato il rimborso
delle spese per lo stipendio del custode e del personale addetto alle pulizie, assieme
ai costi di riscaldamento, acqua potabile ed energia elettrica.
Dall'insieme di questi
elementi risulta in maniera inequivocabile che RI 1 era a tutti gli effetti un dipendente
comunale. L'autorità di nomina era infatti il Municipio di L__________: esso ha
assunto il dipendente e ha fissato le condizioni di impiego. Il custode era
inoltre stipendiato dal Comune e assicurato alla Cassa pensioni a cui
quest'ultimo era affiliato.
Al contrario, tra lo Stato e RI 1 non vi era alcun rapporto di impiego. Il fatto
che lo Stato rimborsasse al Comune l'80% del suo salario, assieme agli altri
costi legati all'utilizzo dello stabile comunale, non permette di giungere ad
altra conclusione.
Nemmeno torna
applicabile l'art. 21 cpv. 4 LStip, che permette al Consiglio di Stato di
riconoscere ai docenti assunti gli anni di servizio prestati come insegnanti
nelle scuole comunali. La regola, stabilita per il corpo docente, non può
infatti essere applicata per analogia al resto del personale impiegato presso
le strutture scolastiche.
4.
Visto quanto
precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia è posta a
carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si
assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;
RS 173.100) se il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1
lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF) oppure se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). In caso contrario è
dato ricorso sussidiario in materia costituzionale entro lo stesso termine
(art. 113 e segg. LTF).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera