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Decisione

52.2020.458

Dipendente cantonale. Determinazione della data di entrata in servizio

24 giugno 2021Italiano7 min

è entrato in funzione quale bidello a tempo pieno presso l'allora Comune di L__________

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.458

Lugano

24

giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo

sul ricorso del 30 settembre 2020 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 26 agosto 2020 (n. 4380) del

Consiglio di Stato che ha respinto il suo ricorso contro la decisione del 29

aprile 2019 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione delle

risorse umane, in materia di determinazione della data di entrata in servizio

presso l'Amministrazione cantonale;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. Il 1° agosto 2002 RI 1

è entrato in funzione quale bidello a tempo pieno presso l'allora Comune di L__________

grazie a una nomina conferitagli dall'Esecutivo comunale. L'atto di nomina

indicava che le prestazioni sarebbero state eseguite presso la scuola

elementare (20% circa) e presso la scuola media (80% circa).

B. Dal 1° giugno 2014 RI

1 è stato assunto dal Consiglio di Stato quale custode presso la scuola media

di __________, in esito a pubblico concorso.

C. a. Con scritto del 26

novembre 2018 RI 1, preso atto dei dati personali riportati sul suo certificato

di assicurazione dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino, ha chiesto all'Ufficio

degli stipendi e delle assicurazioni una modifica della data (1° giugno 2014) della

sua entrata in servizio presso l'Amministrazione cantonale, siccome avrebbe

lavorato già dal 1° agosto 2002 quale custode delle scuole di L__________ con

un'attribuzione dell'80% per la scuola media (cantonale) e del 20% per la

scuola elementare (comunale).

b. A tale richiesta, il 3 dicembre 2018 la Sezione delle risorse umane ha

risposto a RI 1 di non poter considerare gli anni di servizio prestati dal 1°

agosto 2002, quando risultava alle dipendenze del Comune di L__________. È

seguito uno scambio di corrispondenza al termine del quale il collaboratore ha

preteso una decisione formale in merito alla sua domanda.

c. Con decisione del 29 aprile 2019 la Sezione delle risorse umane ha respinto

la richiesta di RI 1, ritenuto che dal 1° agosto 2002 al 31 maggio 2014 il

medesimo era da considerare dipendente del Comune di L__________ e non dello

Stato.

D. Contro la predetta

decisione, RI 1 ha interposto ricorso dinanzi al Governo, che il 26 agosto 2020

lo ha respinto confermando la tesi dell'autorità inferiore.

E. RI 1 insorge ora

dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la risoluzione governativa

chiedendone l'annullamento e il conseguente riconoscimento del periodo dal 1°

agosto 2002 al 31 maggio 2014 come anni di servizio svolti presso

l'Amministrazione cantonale. Sostiene che, al di là degli aspetti formali, nel

periodo in cui ha lavorato presso la scuola media di L________ sarebbe venuto

in essere un rapporto di impiego con lo Stato che meriterebbe di rientrare nel

computo degli anni di servizio.

F. Al ricorso si

oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni, e la

Sezione delle risorse umane, che ribadisce l'inesistenza di un rapporto di

impiego di RI 1 precedente al 2014. L'esperienza maturata presso il Comune di L__________

è stata correttamente tenuta in considerazione ai fini della determinazione

dello stipendio iniziale, ma non può andare ad incidere sull'anzianità di servizio.

Ciò, benché lo Stato abbia negli anni rimborsato al Comune di L__________ gli oneri

legati allo stipendio del custode per il lavoro prestato presso la scuola

media, al pari delle spese del personale addetto alle pulizie e degli altri

costi legati all'utilizzo della struttura comunale.

G. Con la replica e la

duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi con precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1

della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15

marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del ricorrente,

direttamente e personalmente interessato dalla decisione impugnata, è certa

(art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) è

dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). La fattispecie è chiara e i documenti trasmessi dalle

parti permettono al Tribunale di evadere il ricorso con cognizione di causa.

Considerandi

2.

Secondo l'art. 21 cpv. 1 della legge sugli

stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip;

RL 173.300) sono riconosciuti come anni di servizio gli anni in cui il

dipendente ha avuto un rapporto d'impiego con lo Stato. Una regola particolare

per i docenti è sancita all'art. 21 cpv. 4 LStip e prevede che in caso di

assunzione nelle scuole cantonali, sono di regola riconosciuti gli anni di

servizio prestati come docente delle scuole comunali ticinesi.

3.

Nel caso in

esame, il ricorrente è stato nominato nel 2002 dal Municipio di L__________

come bidello. L'atto di nomina indicava che il medesimo sarebbe stato assicurato

presso la Cassa pensioni dell'Associazione dei Comuni svizzeri, a cui era

affiliato il Comune di L__________, e stabiliva un onere lavorativo di 40 ore

settimanali, di cui circa il 20% presso la scuola elementare e l'80% presso la

scuola media.

Dallo scritto del 13

marzo 2014 del Municipio di L__________ al Dipartimento delle finanze e

dell'economia (cfr. doc. G e doc. 5), emerge che tra il Comune e lo Stato era

in essere un contratto di locazione avente per oggetto i locali del centro

scolastico (comunale) occupato dalla scuola media (cantonale) e che in base a

detto negozio giuridico il Comune richiedeva ogni anno allo Stato il rimborso

delle spese per lo stipendio del custode e del personale addetto alle pulizie, assieme

ai costi di riscaldamento, acqua potabile ed energia elettrica.

Dall'insieme di questi

elementi risulta in maniera inequivocabile che RI 1 era a tutti gli effetti un dipendente

comunale. L'autorità di nomina era infatti il Municipio di L__________: esso ha

assunto il dipendente e ha fissato le condizioni di impiego. Il custode era

inoltre stipendiato dal Comune e assicurato alla Cassa pensioni a cui

quest'ultimo era affiliato.

Al contrario, tra lo Stato e RI 1 non vi era alcun rapporto di impiego. Il fatto

che lo Stato rimborsasse al Comune l'80% del suo salario, assieme agli altri

costi legati all'utilizzo dello stabile comunale, non permette di giungere ad

altra conclusione.

Nemmeno torna

applicabile l'art. 21 cpv. 4 LStip, che permette al Consiglio di Stato di

riconoscere ai docenti assunti gli anni di servizio prestati come insegnanti

nelle scuole comunali. La regola, stabilita per il corpo docente, non può

infatti essere applicata per analogia al resto del personale impiegato presso

le strutture scolastiche.

4.

Visto quanto

precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia è posta a

carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si

assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;

RS 173.100) se il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1

lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF) oppure se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). In caso contrario è

dato ricorso sussidiario in materia costituzionale entro lo stesso termine

(art. 113 e segg. LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera