52.2020.471
Diniego della licenza edilizia per la bonifica agricola del fondo
1 luglio 2022Italiano23 min
a OPT). Come illustrato, il fatto che il proprietario e l'affittuario dell'impresa
Source ti.ch
Incarto n.
52.2020.471
Lugano
1
luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Federico Lantin
statuendo sul ricorso dell'8 ottobre
2020 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la risoluzione del 2 settembre 2020 (n. 4501) del
Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione del 4/10 aprile
2020 con la quale il Municipio di Cerentino gli ha negato la licenza edilizia
per la bonifica agricola del mapp. __________ di quel Comune, ordinandogli al
contempo il ripristino della situazione preesistente;
ritenuto, in
fatto
A. a. RI 1 è proprietario
del mapp. __________ di Cerentino, un terreno di 9'339 m2 ubicato in
località Sasso d'Adel. In base al vigente piano regolatore (approvato
dal Consiglio di Stato con ris. n. 3840 del 5 luglio 1995), il fondo è
assegnato alla zona agricola, ad eccezione di una porzione di terreno nella
parte sud-ovest del sedime attribuita all'area forestale.
b. In data 2 maggio
2019, RI 1 ha concluso con ____________________ un contratto denominato affitto
azienda agricola, che prevede quanto segue:
(…)
Il signor ____________________ intende prendere in
affitto l'azienda agricola di RI 1 e per questo motivo le parti concordano
quanto segue:
1. Il signor RI 1 mette a disposizione dell'azienda
agricola del signor ____________________ terreni agricoli, macchinari e stalle.
La manutenzione, riparazione dei macchinari e la loro sostituzione sarà a carco
del signor RI 1.
2. Il signor RI 1 continuerà a collaborare all'interno
dell'azienda agricola del signor ____________________.
3. Per l'uso di beni del punto 1 e la manodopera del
punto 2 il signor RI 1 verrà remunerato per CHF 20'000 l'anno.
4. Il presente accordo ha una validità di un anno è (ndr.
e) verrà rinnovato tacitamente ogni anno. Esso potrà esse (ndr. essere)
disdetto unicamente per la fine di un anno.
c. Il 21 ottobre 2019,
constatato che sul mapp. __________ erano in corso degli interventi di bonifica
agricola non autorizzati, il Municipio ha ordinato a RI 1 la sospensione
immediata dei lavori e la presentazione di una domanda di costruzione entro il
30 novembre 2019.
d. In data 22 novembre 2019,
RI 1 ha quindi chiesto al Municipio il permesso parzialmente a posteriori per
la bonifica del terreno agricolo, mediante colmata delle
depressioni. In base ai piani annessi alla domanda, allestiti dallo studio
d'ingegneria __________, il colmataggio raggiungerebbe fino a 1.20 m di altezza.
Secondo la relazione tecnica, il terreno oggetto dell'intervento verrebbe trattato
e sfalciato regolarmente allo scopo di ottenere il foraggio per l'allevamento
di diversi capi di bestiame. Lo scopo della bonifica sarebbe quello di
ottenere, laddove vi sarebbero delle forti depressioni non lavorabili,
un'uniformità del terreno in modo tale da permettere lo sfalcio con
normali macchinari e aumentare al contempo il foraggiamento per gli animali. La
relazione tecnica precisa infine che il materiale per bonifica è
completamente inerte e proviene da scavi eseguiti per l'edilizia.
e. La domanda, pubblicata
dal 9 al 23 dicembre 2019, non risulta abbia suscitato opposizioni da parte di
privati.
f. Il 24 dicembre 2019,
ritenendo che la documentazione inoltrata fosse incompleta, l'Ufficio delle
domande di costruzione (UDC) ha chiesto all'istante, per il tramite del
Municipio che l'incarto venisse completato con i seguenti documenti:
·
Certificato d'origine
(provenienza) e qualità (analisi chimiche) dei materiali impiegati per i
riempimenti e la bonifica;
·
Quantitativi di materiale di scavo
già depositato e ancora da apportare;
·
Informazioni sui volumi, sulla
provenienza e la qualità chimica del materiale di sterro (suolo) impiegato per
le sistemazioni finali.
In data 15 gennaio 2020,
l'istante ha inoltrato al Municipio il complemento richiesto. In particolare,
ha prodotto lo scritto del 10 gennaio 2020 della __________, con cui
quest'ultima ha confermato che il materiale utilizzato per la bonifica, proveniente
dal mapp. __________ di Losone, non sarebbe inquinato e precisato di avere già
fornito 400 m3 di materiale, restandone da fornire ancora 250-300 m3
sempre provenienti dallo stesso cantiere per completare
l'intervento.
Con e-mail del 4
febbraio 2020, l'ing. __________, dello studio d'ingegneria __________,
allegando il relativo rapporto di analisi, ha informato l'Ufficio della
gestione dei rischi ambientali e del suolo (UGRAS), di avere fatto analizzare
dal laboratorio __________ un campione del materiale depositato al mapp. __________,
il quale avrebbe confermato che lo stesso non sarebbe inquinato.
g. Il 2 marzo 2020, i
Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno preavvisato
negativamente (avviso n. 112037) il progetto. Anzitutto, facendo proprio
l'avviso della Sezione dell'agricoltura del Dipartimento delle finanze e
dell'economia, l'Autorità dipartimentale ha escluso che l'intervento potesse
beneficiare di un permesso ordinario ai sensi dell'art. 16a della legge
federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), ritenuto
quanto segue:
(...). L'istante, proprietario del fondo ma non
gestore agricolo, chiede di poter colmare una parte della superficie prativa
con del materiale inerte proveniente da scavi eseguiti per l'edilizia. La quota
del terreno colmato può raggiungere anche 1.30 metri di altezza in più rispetto
a quello naturale. Normalmente in casi come quello in esame la bonifica
agricola prevede una regolarizzazione della superficie con dei lavori di
livellamento, l'eventuale apporto di terra vegetale per miglioramenti puntuali
e contenuti, l'eliminazione dei sassi affioranti e il taglio di piante. Invece
il colmataggio tramite apporto dall'esterno di materiale cambia radicalmente la
morfologia naturale del terreno. Pertanto il progetto così come presentato non
è conforme alla funzione prevista per la zona d'utilizzazione e non può essere
quindi giustificato da un punto di vista agricolo (…).
Subordinatamente, ha reputato
che l'intervento non potesse beneficiare neppure di un'autorizzazione eccezionale
ai sensi dell'art. 24 LPT, difettando il presupposto dell'ubicazione vincolata
e, richiamato il parere dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP),
ostando al permesso interessi preponderanti.
h. Recepito l'avviso cantonale negativo, con decisione
del 4/10 aprile 2020 il Municipio ha negato all'istante il permesso richiesto
(dispositivo 1), ordinandogli al contempo di impegnarsi per ripristinare il
fondo allo stato antecedente i lavori. Il materiale inerte proveniente
da scavi eseguiti per l'edilizia
dovrà essere recuperato e smaltito
presso una discarica autorizzata (dispositivo 2).
Tale risoluzione, sottoscritta dal solo vicesindaco, è
stata nuovamente intimata all'istante in data 28 aprile 2020, firmata pure
dalla segretaria comunale.
B. Con risoluzione
del 2 settembre 2020, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato da
RI 1 avverso la decisione municipale, confermandola.
Anzitutto, il Governo
ha ritenuto che il vizio di forma relativo alla mancanza della firma della
segretaria comunale fosse stato nel frattempo sanato e che la risoluzione
municipale fosse dunque valida. Proseguendo, l'Esecutivo cantonale ha escluso
che l'intervento potesse beneficiare di un permesso ordinario giusta gli art. 16a
e 22 LPT, non essendo conforme alla zona agricola. In particolare,
ha ritenuto che l'esistenza di piccole depressioni del fondo non
giustificherebbe l'apporto del materiale previsto (e in parte già depositato) e
che non fosse dimostrato alcun nesso funzionale diretto con l'agricoltura per
l'intervento richiesto e nemmeno la necessità dello stesso per l'utilizzazione
in questione. Di seguito, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'intervento
non potesse essere autorizzato neppure in base all'art. 24 LPT. A suo avviso,
l'intervento non adempierebbe infatti il requisito dell'ubicazione vincolata
(art. 24 lett. a LPT). Inoltre, alla sua realizzazione osterebbero pure
interessi pubblici preponderanti (art. 24 lett. b LPT), considerato il
contrasto con il principio dell'inserimento ordinato e armonioso rilevato
dall'UNP.
C. Contro
il predetto giudizio governativo, RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
che sia annullato con contestuale rilascio della licenza edilizia richiesta.
Anzitutto, l'insorgente
lamenta che l'Autorità inferiore gli avrebbe negato a torto la qualifica di
gestore agricolo, rilevando che egli avrebbe in gestione il pascolo __________ di
proprietà del Patriziato __________ e che aiuterebbe tutt'ora ________________
nella gestione del mapp. __________ di Cerentino. Di seguito, argomenta che il
fondo sarebbe sfruttato a scopo agricolo e che l'intervento in esame sarebbe
indispensabile per ripristinare le caratteristiche originarie del sedime,
venute meno a seguito dei cedimenti del terreno, che non permetterebbero uno
sfruttamento ottimale dello stesso. Proseguendo, lamenta una disparità di
trattamento per rapporto ad altre situazioni che sarebbero presenti nel Comune.
Sostiene poi che l'ordine di ripristino dovrebbe essere annullato, posto che il
Municipio avrebbe atteso un mese dall'inizio dell'intervento per ordinare la
sospensione dei lavori e che il Governo avrebbe a torto ritenuto che il
materiale utilizzato proverrebbe dalla demolizione di un immobile situato in un
altro comune. Infine, l'insorgente sostiene che il Consiglio di Stato non si
sarebbero confrontato compiutamente con le contestazioni sollevate, postulando il
rinvio dell'incarto ai Servizi generali affinché rilasci un nuovo avviso
all'attenzione del Municipio.
D. a. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
A identica conclusione perviene
il Municipio con argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, in
appresso.
L'UDC, dopo aver
richiamato le sue precedenti prese di posizione, riporta le osservazioni della
Sezione dell'agricoltura, delle quali si riferirà, ove necessario, in seguito.
b. In sede di replica e
duplica l'insorgente e il Municipio si riconfermano nelle rispettive
allegazione e domande, approfondendo le rispettive tesi. L'UDC si limita a
richiamare la propria risposta, senza formulare ulteriori osservazioni. Il
Consiglio di Stato è invece rimasto silente.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e
45 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è
la legittimazione attiva del ricorrente, già istante in licenza e direttamente
toccato dal giudizio impugnato che conferma il diniego della licenza e l'ordine
di ripristino (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,
tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv.
1 LPAmm). La situazione dei luoghi e l'oggetto
della controversia emergono sufficientemente dalle carte processuali. Le prove
sollecitate, segnatamente il sopralluogo, non appaiono idonee ad apportare al
Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio. A
eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio rinviando gli
atti all'istanza inferiore per ulteriori accertamenti (art. 86 cpv. 2 LPAmm).
2. 2.1. Di principio,
l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per edifici e
impianti conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione
(principio della conformità di zona; art. 22 cpv. 2 lett. a LPT).
Per l'art. 16a cpv. 1 LPT, gli stessi sono conformi alla zona agricola
se, riservata una descrizione più restrittiva della conformità alla zona ai
sensi dell'art. 16 cpv. 3 LPT, sono necessari alla coltivazione agricola o
all'orticoltura. La norma è precisata dall'art. 34 dell'ordinanza sulla
pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1), il quale al
cpv. 4 prevede segnatamente che l'autorizzazione va rilasciata soltanto se
l'edificio o l'impianto è necessario per l'utilizzazione in questione (lett.
a), all'edificio o all'impianto non si oppongono interessi preponderanti
nell'ubicazione prevista (lett. b) e l'esistenza dell'impresa è prevedibile a
lungo termine (lett. c). L'art. 34 cpv. 5 OPT stabilisce inoltre che gli
edifici e gli impianti per l'agricoltura a titolo ricreativo non sono
considerati conformi alla zona agricola. La valutazione se una determinata
attività sia esercitata per hobby, oppure come impresa agricola gestita a
titolo principale o accessorio, dipende dalle circostanze del caso concreto.
Costituiscono indizi di un'attività esercitata a titolo ricreativo non conforme alla zona agricola la circostanza che non
sia finalizzata a perseguire un profitto (fehlende Gewinn- und
Ertragsorientierung), il mancato raggiungimento di determinate
dimensioni minime o l'onere lavorativo marginale che richiede (cfr. STF
1C_516/2016 del 5 dicembre 2017 consid. 5.2 con rinvio alla STF 1C_8/2010
citata consid. 2.2; Bernhard
Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006,
n. 11 ad art. 16a LPT). Un'impresa ai sensi dell'art. 16a LPT si
distingue in particolare dall'agricoltura esercitata a titolo ricreativo per
l'impiego coordinato e duraturo di capitale e lavoro in misura economicamente
rilevante, volto al conseguimento di un reddito (cfr. STF 1C_516/2016 citata
consid. 5.2; STA 52.2006.117 del 25 settembre 2012 consid. 2.2). L'onere
lavorativo, rispettivamente il tempo dedicato all'attività non sono, da soli,
determinanti. Neppure è decisiva la sola questione se il titolare dell'impresa
percepisca pagamenti diretti o se adempia le condizioni per riceverne (cfr. STF
1C_8/2010 citata consid. 2.3.1, 1A.64/2006 del 7 novembre 2006 consid. 3.3; STA
52.2006.117 citata consid. 2.2). Determinante è piuttosto che si tratti di un'impresa
che possa verosimilmente esistere a lungo termine (art. 34 cpv. 4 lett. c OPT).
Requisito, quest'ultimo, che mira ad assicurare che nella zona agricola, la
quale dovrebbe rimanere in massima parte libera da edifici, non vengano
autorizzati inutilmente manufatti, i quali, in seguito all'abbandono
dell'attività, restino inutilizzati già dopo breve tempo (cfr. STF 1A.64/2006
citata consid. 5.1 e 5.5; STA 52.2006.117 citata consid. 2.2). La prevedibile
esistenza duratura deve essere valutata, di principio, sulla base dell'attuale struttura
dell'impresa. Deve fondarsi su fatti certi e su un'approfondita verifica
economica, ovvero della redditività (cfr. DTF 133 II 370 consid. 5; STF
1C_4/2015 citata consid. 3.3.1, 1C_517/2014 del 9 marzo 2014 consid. 4,
1C_8/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.3.3). Dalle condizioni finanziarie
(redditi) deve risultare che una cospicua parte del fabbisogno della famiglia
del titolare dell'impresa è coperta dall'attività agricola; di regola un
contributo di un terzo è sufficiente per impianti che non hanno un'incidenza
territoriale rilevante (cfr. STF 1C_554/2011 del 2 aprile 2012 consid. 2.4, 1C_8/2010
citata consid. 2.3.3; STA 52.2006.117 citata consid. 2.2).
2.2. Per
giurisprudenza, il requisito della necessità (art. 34 cpv. 4 lett. a OPT) va
valutato secondo criteri oggettivi. Dipende segnatamente dalla superficie
coltivata, dal tipo di coltura e di produzione come pure dalla struttura,
grandezza e necessità dell'azienda (cfr. STF 1C_808/2013 del 22 maggio 2014 consid.
4.1, 1C_226/2008 del 21 gennaio 2009 consid. 4.2 e rimandi). Di principio, una
modifica del terreno naturale (mediante scavo o colmata) è conforme alla zona
agricola solo se è indispensabile per migliorare le condizioni della
coltivazione e se l'asportazione o l'apporto di materiale sono limitati allo
stretto necessario. L'intervento deve quindi avere uno scopo agricolo, non
servire da pretesto per attività estranee all'agricoltura, quali interventi di
estrazione o progetti di discarica (cfr. STF del 31 ottobre 1988, citata in
RDAT I-1995 n. 61 consid. 2.6; sentenza del Tribunale amministrativo di Zurigo
[VB.2017.00724] del 25 aprile 2019 consid. 3.3 e 3.4; AR GVP 28/2016 n. 1550
consid. 4a). In specie, deve tendere a migliorare la qualità del terreno,
aumentandone la fertilità (cfr. STF 1A.71/1994 parz. pubbl. in ZBl 1996 pag. 89
consid. 4a; Niklaus
Spoerri, Remise en état de modifications de terrains illégales, in:
INFORUM, VLP-ASPAN, n. 5/08, pag. 6). I motivi posti a fondamento della
modifica del suolo devono prevalere sull'interesse pubblico al mantenimento del
suo andamento naturale. Di regola, il mero obiettivo di ottimizzare la
coltivazione di un fondo mediante macchinari non è sufficiente (cfr. STF
1C_226/2008 citata consid. 4.4; STA 52.2012.203 del 26 settembre 2013 consid.
2.2, 52.2009.29 dell'11 febbraio 2010 consid. 2.2 e rimandi; sentenza del
Tribunale amministrativo di San Gallo [B 2012/102] del 21 agosto 2013 consid.
4.2; sentenza del Tribunale amministrativo di Soletta [SOG 2009 n.15] del 20
marzo 2009 consid. 5). In quest'ordine di idee, la prassi dei Cantoni ammette
quelle modifiche che, senza comportare essenziali trasformazioni o pregiudizi
al paesaggio, consentono di migliorare qualitativamente il suolo o di ottenere
importanti benefici per il suo sfruttamento agricolo (quale ad es. un riporto
di terra che permette di realizzare un accesso diretto al posto di un tragitto
più lungo). Inammissibili sono per contro quegli interventi che, per la loro
portata, non si trovano più in un rapporto ragionevole rispetto al beneficio
per l'attività agricola oppure che, deteriorando elementi caratterizzanti il
paesaggio, collidono con aspetti prioritari della tutela della natura e del
paesaggio. Minori esigenze vengono invece poste a miglioramenti di precedenti
modifiche artificiali del terreno (cfr. STF 1C_808/2013 citata consid. 4.2; STA
52.2017.372 del 29 aprile 2019 consid. 2.2; AGVE 2013, pag. 457 seg. consid.
1.2).
2.3. La ponderazione
degli interessi richiesta dall'art. 34 cpv. 4 lett. b OPT va eseguita tenendo
conto degli scopi e dei principi della pianificazione del territorio enunciati
dagli art. 1 e 3 LPT e di tutti gli interessi pubblici e privati toccati dal
progetto (art. 3 cpv. 1 lett. a OPT). Si tratta innanzitutto degli interessi perseguiti
dalla stessa LPT (mantenimento di superfici idonee all'agricoltura,
integrazione delle costruzioni nel paesaggio, protezione delle rive, dei siti
naturali e delle foreste), ma anche degli altri interessi tutelati da leggi
speciali (legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 [LPAmb;
RS 814.01], legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1°
luglio 1966 [LPN; RS 451], legge
federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 [LFo; RS 921.0], ordinanza
contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 [OIF; RS
814.41], ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 [OlAt; RS
814.318.142.1]; cfr. DTF 134 ll 97 consid. 3.1, 129 II 63 consid. 3.1; STF
1C_4/2015 del 13 giugno 2018 consid. 3.3.2, 1C_616/2015 dell'8 dicembre 2016
consid. 3.1).
3. 3.1. I Servizi
generali del Dipartimento del territorio, facendo proprio l'avviso della
Sezione dell'agricoltura, hanno (tra l'altro) ritenuto che l'intervento non
fosse conforme alla zona agricola, posto che l'istante non sarebbe gestore
agricolo. Con la risposta del 26 maggio 2020 inoltrata davanti al Governo l'UDC
ha precisato quanto segue:
Dai dati dichiarati alla Sezione dell'agricoltura il
signor RI 1 non risulta essere gestore agricolo annunciato all'Ufficio dei
pagamenti diretti. L'unico iscritto è il signor __________ numero aziendale __________,
sia per la superficie agricola utile (SAU), sia per gli animali allevati in
azienda (numero BDTA a nome di ____________________). Il signor RI 1 figura
unicamente responsabile dell'Alpe __________. La collaborazione tra il signor ____________________
e il signor RI 1 non è censita in termini di cogestione.
Comunque, anche se l'istante della domanda di costruzione
fosse stato il signor ____________________, il preavviso sarebbe stato lo
stesso negativo. (…)
Al riguardo il
Tribunale osserva quanto segue.
Giusta l'art. 4 cpv. 1
LE, la domanda di costruzione, corredata della
documentazione necessaria, deve essere presentata al Municipio dal proprietario
della costruzione e firmata dal proprietario del fondo e dal progettista. La
licenza edilizia dev'essere concessa se i progetti sono conformi alle
disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni e di pianificazione
del territorio, come pure alle altre prescrizioni legali del diritto pubblico
applicabili nel quadro della procedura della licenza edilizia (art. 2 cpv 1 LE).
In base al principio dell'accessione, il materiale apportato per il controverso
colmataggio è divenuto parte costitutiva del mapp. __________ (art. 667 cpv. 2
e 671 cpv. 1 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907; CCS; RS 210), di
cui il ricorrente è proprietario. Il fatto che la domanda di costruzione in
sanatoria fosse stata presenta dall'insorgente non era dunque di ostacolo al
suo esame, rispettivamente - qualora fossero state date tutte le ulteriori
condizioni - al rilascio della licenza. Di per sé, neppure la circostanza che l'insorgente
non fosse personalmente (più) gestore ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento
delle forme di azienda del 7 dicembre 1998 (OTerm; RS 910.91) vi ostava, poiché determinante era/è semmai che l'intervento
servisse/serva ad un'impresa agricola - gestita
a titolo principale o accessorio - volta a perseguire un profitto e non fosse/sia invece destinato ad un'attività agricola
esercitata a titolo ricreativo. Ora, da questo punto di vista occorre
anzitutto rilevare che poco o nulla si sa dell'impresa/azienda agricola in
questione. Dagli atti risulta unicamente che nel 2019 il ricorrente ha dato in
affitto la propria azienda agricola, composta da terreni agricoli (tra i
quali è presumibile che rientri anche il mapp. __________), attrezzatura,
macchinari e stalle, a ____________________ la cui attività sarebbe registrata presso
l'Ufficio dei pagamenti diretti sotto il numero aziendale __________. Nulla di
preciso è tuttavia dato di sapere in merito ai fondi a disposizione, alla
struttura aziendale, alla produzione, alle dimensioni e ai redditi. Non sono
nemmeno note le unità standard di manodopera (USM) necessarie per l'attività in
questione. Unità di misura, questa,
che permette di stabilire le (potenziali) dimensioni di un'impresa/azienda,
calcolando sulla base di coefficienti standardizzati il carico di lavoro
necessario per la sua gestione secondo gli usi del Paese (art. 3 cpv. 1 OTerm; RitD II-2020 n. 47 consid. 4.2.1.2). Il fatto
che l'attività agricola di ____________________ sia riconosciuta quale azienda
ai sensi dell'art. 6 dell'OTerm e che le vengano versati dei pagamenti diretti,
ciò che presuppone un volume di lavoro di almeno 0.2 USM (cfr. art. 29a
cpv. 1 OTerm, art. 70a cpv. 1 lett. e della legge federale sull'agricoltura
del 29 aprile 1998 [LAgr; RS 910.1] in combinazione con l'art. 5 dell'ordinanza
concernente i pagamenti diretti all'agricoltura del 23 ottobre 2013 [OPD; RS
910.13]), costituisce tutt'al più un indizio che l'attività non è di tipo
hobbistico, ma non implica ancora che possa essere considerata un'azienda agricola (cd. Landwirtschaftsbetrieb) ai sensi dell'art. 16a LPT o un'azienda
agricola ai sensi degli art. 5 e 7 della legge federale sul diritto fondiario
rurale del 4 ottobre 1991 (LDFR; RS 211.412.11; cd. landwirtschaftliche Gewerbe),
ciò
che richiede perlomeno 0.75 USM
(cfr. RitD II-2020 n.
47 consid. 3.2.3. e 4.2.1.1). In queste circostanze, non è possibile dire se sia
realizzato il requisito generale secondo cui l'esistenza dell'impresa deve
essere prevedibile, ovvero assicurata, a lungo termine (art. 34 cpv. 4 lett. c
OPT). Nozione, quest'ultima, con cui s'intende generalmente un periodo di 15-25
anni (cfr. ZBl 2003, pag. 157 segg., consid. 2 c/aa pag. 160; STA 52.2005.169 del
5 settembre 2005 consid. 3.2). In
difetto di una qualsiasi analisi, risulta in effetti impossibile valutare/verificare
se l'impresa in questione sia economicamente in grado a lungo termine di
generare un reddito sufficiente a coprire i costi correnti e quelli derivanti
dagli investimenti necessari. Nel caso concreto, inoltre, sussiste un certo
grado d'incertezza pure dal profilo della successione aziendale, considerate l'età
del ricorrente e la circostanza che il
contratto di affitto siglato con ____________________, benché rinnovabile tacitamente ogni anno, era valido soltanto un anno e può essere disdetto per la fine di un anno. Dagli
atti non è peraltro dato di capire se tale contratto, la cui durata non risulta
conforme a quanto prescritto dall'art. 7 cpv. 1 della legge federale sull'affitto
agricolo del 4 ottobre 1985 (LAAgr; RS 221.213.2), sia stato approvato
dall'autorità competente (cfr. art. 7 cpv. 2 LAAgr; cfr. pure art. 42 cv. 1 LAAgr
per l'approvazione del fitto), in difetto di che farebbe comunque stato la
durata minima legale (cfr. art. 7 cpv. 4 LAAgr). Anche in merito a questi
aspetti s'imponevano senz'altro maggiori approfondimenti.
Il rinvio degli atti al
Municipio permetterà di colmare, con la collaborazione dell'istante, a cui
spetta di principio l'onere di fornire tutti i dati aziendali necessari e
verificabili (cfr. STF 1C_8/2010 citata consid, 2.3.4), e della Sagr, le
carenze riscontrate.
3.2. Il controverso intervento
contempla la bonifica del terreno agricolo mediante colmata degli
avvallamenti esistenti che ne renderebbero difficoltosa ed onerosa la
lavorazione. Il colmataggio, previsto in sei diversi luoghi del fondo in
questione, raggiungerebbe un'altezza perlopiù (anche abbondantemente) inferiore
a 1.00 m, salvo un caso (profilo 2: fino a 1.20 m). Il materiale utilizzato
(650-700 m3 [400 m3 già depositati e 250-300 m3
ancora da depositare]), proverrebbe da uno scavo per la realizzazione di un
nuovo immobile al mapp. __________ di Losone (cfr. scritto del 10 gennaio 2020
della __________; scritto del 15 gennaio 2020 dallo studio d'ingegneria __________).
Il fondo oggetto di bonifica verrebbe attualmente trattato e sfalciato regolarmente
allo scopo di ottenere foraggio per l'allevamento di diversi capi di bestiame.
Scopo dell'intervento sarebbe quello di ottenere una maggiore un'uniformità del
terreno, in modo da permetterne lo sfalcio con normali macchinari e, evitando
la crescita di vegetali non idonei (rovi ed arbusti), aumentare al contempo la
produzione di foraggiamento (cfr. relazione tecnica).
Fatti
I Servizi generali del
Dipartimento del territorio, facendo proprio l'avviso della Sagr, hanno
ritenuto che l'intervento non fosse conforme alla zona agricola anche perché il
colmataggio tramite apporto dall'esterno di materiale cambia radicalmente la
morfologia naturale del terreno.
Dal canto suo, il
Governo ha escluso che l'intervento potesse beneficiare di un permesso
ordinario, ritenuto che l'esistenza di piccole depressioni del fondo non
giustificherebbe l'apporto del materiale previsto (e in parte già depositato) e
che non sarebbe dimostrato alcun nesso funzionale diretto con
l'agricoltura per l'intervento richiesto e nemmeno la necessità dello stesso
per l'utilizzazione in questione.
In concreto, la
documentazione all'incarto non permette tuttavia di pronunciarsi con cognizione
di causa sulla necessità del controverso intervento (cfr. art. 34 cpv. 4 lett.
a OPT). Come illustrato, il fatto che il proprietario e l'affittuario dell'impresa
siano - comprensibilmente, peraltro - interessati al miglioramento delle
condizioni di gestione non è sufficiente. Per stabilire se la bonifica proposta
sia oggettivamente necessaria occorre valutare se l'intervento è richiesto per
una gestione razionale dell'impresa. Ciò implica di sapere, in particolare,
quante volte all'anno avviene lo sfalcio, qual è il maggior onere lavorativo
per lo sfalcio a mano (con la falce) delle superfici in questione rispetto al
taglio meccanico reso possibile dalla postulata bonifica, qual è il rapporto tra
il guadagno di tempo conseguito grazie a quest'ultima ed il dispendio orario globale
necessario per la gestione dell'impresa, qual è l'aumento atteso della resa (di
foraggio) e se tale aumento sia indispensabile per l'impresa (cfr. sul tema,
sentenza del Tribunale amministrativo di San Gallo [B 2007/139] del 3 aprile
2008 consid. 4, confermata dalla STF 1C_226/2008 citata consid. 4.4).
Considerato che anche
da questo profilo non spetta a questa Corte rimediare alle carenze poste
in essere dalle istanze inferiori, si giustifica di annullare il diniego della
licenza edilizia (unitamente all'ordine di ripristino), nonché il giudizio
governativo che lo conferma, rinviando gli atti al Municipio affinché, completata
con la collaborazione del ricorrente la domanda con le informazioni mancanti e
raccolto un nuovo avviso dal Dipartimento del territorio (in particolare, dalla
Sagr), si pronunci di nuovo sull'intervento.
4. 4.1. Sulla scorta delle considerazioni che
precedono, il ricorso va parzialmente
accolto, annullando la decisione municipale del 4/10 aprile 2020 e il giudizio governativo che la conferma. Gli atti
sono rinviati al Municipio affinché proceda come indicato ai consid. 3.1 e 3.2.
4.2. Il rinvio degli
atti all'autorità inferiore per procedere a complementi istruttori, con esito
aperto, comporta che chi ricorre è considerato parte vincente (STF 2C_1041/2019
consid. 8 e rinvio). Pertanto, non si preleva alcuna tassa di giustizia (art.
47 cpv. 6 LPAmm). Il Comune di Cerentino rifonderà tuttavia all'insorgente
adeguate ripetibili limitatamente a questa istanza, ove quest'ultimo è
patrocinato da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
parzialmente accolto.
Di
conseguenza:
1.1. la decisione del 2 settembre 2020 (n.
4501) del Consiglio di Stato e la risoluzione del 4/10 aprile 2020 del
Municipio di Cerentino sono annullate;
1.2. gli atti sono
retrocessi al Municipio affinché proceda conformemente a quanto indicato al
consid. 4.1.
Considerandi
2.
Non si
preleva la tassa di giustizia. Il Comune di Cerentino verserà all'insorgente
fr. 1'600.- a titolo di ripetibili per questa sede. Al ricorrente va restituita
la somma di fr. 1'800.- versata quale anticipo delle presumibili spese
processuali.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere