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Decisione

52.2020.471

Diniego della licenza edilizia per la bonifica agricola del fondo

1 luglio 2022Italiano23 min

a OPT). Come illustrato, il fatto che il proprietario e l'affittuario dell'impresa

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.471

Lugano

1

luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Federico Lantin

statuendo sul ricorso dell'8 ottobre

2020 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la risoluzione del 2 settembre 2020 (n. 4501) del

Consiglio di Stato che respinge

l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione del 4/10 aprile

2020 con la quale il Municipio di Cerentino gli ha negato la licenza edilizia

per la bonifica agricola del mapp. __________ di quel Comune, ordinandogli al

contempo il ripristino della situazione preesistente;

ritenuto, in

fatto

A. a. RI 1 è proprietario

del mapp. __________ di Cerentino, un terreno di 9'339 m2 ubicato in

località Sasso d'Adel. In base al vigente piano regolatore (approvato

dal Consiglio di Stato con ris. n. 3840 del 5 luglio 1995), il fondo è

assegnato alla zona agricola, ad eccezione di una porzione di terreno nella

parte sud-ovest del sedime attribuita all'area forestale.

b. In data 2 maggio

2019, RI 1 ha concluso con ____________________ un contratto denominato affitto

azienda agricola, che prevede quanto segue:

(…)

Il signor ____________________ intende prendere in

affitto l'azienda agricola di RI 1 e per questo motivo le parti concordano

quanto segue:

1. Il signor RI 1 mette a disposizione dell'azienda

agricola del signor ____________________ terreni agricoli, macchinari e stalle.

La manutenzione, riparazione dei macchinari e la loro sostituzione sarà a carco

del signor RI 1.

2. Il signor RI 1 continuerà a collaborare all'interno

dell'azienda agricola del signor ____________________.

3. Per l'uso di beni del punto 1 e la manodopera del

punto 2 il signor RI 1 verrà remunerato per CHF 20'000 l'anno.

4. Il presente accordo ha una validità di un anno è (ndr.

e) verrà rinnovato tacitamente ogni anno. Esso potrà esse (ndr. essere)

disdetto unicamente per la fine di un anno.

c. Il 21 ottobre 2019,

constatato che sul mapp. __________ erano in corso degli interventi di bonifica

agricola non autorizzati, il Municipio ha ordinato a RI 1 la sospensione

immediata dei lavori e la presentazione di una domanda di costruzione entro il

30 novembre 2019.

d. In data 22 novembre 2019,

RI 1 ha quindi chiesto al Municipio il permesso parzialmente a posteriori per

la bonifica del terreno agricolo, mediante colmata delle

depressioni. In base ai piani annessi alla domanda, allestiti dallo studio

d'ingegneria __________, il colmataggio raggiungerebbe fino a 1.20 m di altezza.

Secondo la relazione tecnica, il terreno oggetto dell'intervento verrebbe trattato

e sfalciato regolarmente allo scopo di ottenere il foraggio per l'allevamento

di diversi capi di bestiame. Lo scopo della bonifica sarebbe quello di

ottenere, laddove vi sarebbero delle forti depressioni non lavorabili,

un'uniformità del terreno in modo tale da permettere lo sfalcio con

normali macchinari e aumentare al contempo il foraggiamento per gli animali. La

relazione tecnica precisa infine che il materiale per bonifica è

completamente inerte e proviene da scavi eseguiti per l'edilizia.

e. La domanda, pubblicata

dal 9 al 23 dicembre 2019, non risulta abbia suscitato opposizioni da parte di

privati.

f. Il 24 dicembre 2019,

ritenendo che la documentazione inoltrata fosse incompleta, l'Ufficio delle

domande di costruzione (UDC) ha chiesto all'istante, per il tramite del

Municipio che l'incarto venisse completato con i seguenti documenti:

·

Certificato d'origine

(provenienza) e qualità (analisi chimiche) dei materiali impiegati per i

riempimenti e la bonifica;

·

Quantitativi di materiale di scavo

già depositato e ancora da apportare;

·

Informazioni sui volumi, sulla

provenienza e la qualità chimica del materiale di sterro (suolo) impiegato per

le sistemazioni finali.

In data 15 gennaio 2020,

l'istante ha inoltrato al Municipio il complemento richiesto. In particolare,

ha prodotto lo scritto del 10 gennaio 2020 della __________, con cui

quest'ultima ha confermato che il materiale utilizzato per la bonifica, proveniente

dal mapp. __________ di Losone, non sarebbe inquinato e precisato di avere già

fornito 400 m3 di materiale, restandone da fornire ancora 250-300 m3

sempre provenienti dallo stesso cantiere per completare

l'intervento.

Con e-mail del 4

febbraio 2020, l'ing. __________, dello studio d'ingegneria __________,

allegando il relativo rapporto di analisi, ha informato l'Ufficio della

gestione dei rischi ambientali e del suolo (UGRAS), di avere fatto analizzare

dal laboratorio __________ un campione del materiale depositato al mapp. __________,

il quale avrebbe confermato che lo stesso non sarebbe inquinato.

g. Il 2 marzo 2020, i

Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno preavvisato

negativamente (avviso n. 112037) il progetto. Anzitutto, facendo proprio

l'avviso della Sezione dell'agricoltura del Dipartimento delle finanze e

dell'economia, l'Autorità dipartimentale ha escluso che l'intervento potesse

beneficiare di un permesso ordinario ai sensi dell'art. 16a della legge

federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), ritenuto

quanto segue:

(...). L'istante, proprietario del fondo ma non

gestore agricolo, chiede di poter colmare una parte della superficie prativa

con del materiale inerte proveniente da scavi eseguiti per l'edilizia. La quota

del terreno colmato può raggiungere anche 1.30 metri di altezza in più rispetto

a quello naturale. Normalmente in casi come quello in esame la bonifica

agricola prevede una regolarizzazione della superficie con dei lavori di

livellamento, l'eventuale apporto di terra vegetale per miglioramenti puntuali

e contenuti, l'eliminazione dei sassi affioranti e il taglio di piante. Invece

il colmataggio tramite apporto dall'esterno di materiale cambia radicalmente la

morfologia naturale del terreno. Pertanto il progetto così come presentato non

è conforme alla funzione prevista per la zona d'utilizzazione e non può essere

quindi giustificato da un punto di vista agricolo (…).

Subordinatamente, ha reputato

che l'intervento non potesse beneficiare neppure di un'autorizzazione eccezionale

ai sensi dell'art. 24 LPT, difettando il presupposto dell'ubicazione vincolata

e, richiamato il parere dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP),

ostando al permesso interessi preponderanti.

h. Recepito l'avviso cantonale negativo, con decisione

del 4/10 aprile 2020 il Municipio ha negato all'istante il permesso richiesto

(dispositivo 1), ordinandogli al contempo di impegnarsi per ripristinare il

fondo allo stato antecedente i lavori. Il materiale inerte proveniente

da scavi eseguiti per l'edilizia

dovrà essere recuperato e smaltito

presso una discarica autorizzata (dispositivo 2).

Tale risoluzione, sottoscritta dal solo vicesindaco, è

stata nuovamente intimata all'istante in data 28 aprile 2020, firmata pure

dalla segretaria comunale.

B. Con risoluzione

del 2 settembre 2020, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato da

RI 1 avverso la decisione municipale, confermandola.

Anzitutto, il Governo

ha ritenuto che il vizio di forma relativo alla mancanza della firma della

segretaria comunale fosse stato nel frattempo sanato e che la risoluzione

municipale fosse dunque valida. Proseguendo, l'Esecutivo cantonale ha escluso

che l'intervento potesse beneficiare di un permesso ordinario giusta gli art. 16a

e 22 LPT, non essendo conforme alla zona agricola. In particolare,

ha ritenuto che l'esistenza di piccole depressioni del fondo non

giustificherebbe l'apporto del materiale previsto (e in parte già depositato) e

che non fosse dimostrato alcun nesso funzionale diretto con l'agricoltura per

l'intervento richiesto e nemmeno la necessità dello stesso per l'utilizzazione

in questione. Di seguito, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'intervento

non potesse essere autorizzato neppure in base all'art. 24 LPT. A suo avviso,

l'intervento non adempierebbe infatti il requisito dell'ubicazione vincolata

(art. 24 lett. a LPT). Inoltre, alla sua realizzazione osterebbero pure

interessi pubblici preponderanti (art. 24 lett. b LPT), considerato il

contrasto con il principio dell'inserimento ordinato e armonioso rilevato

dall'UNP.

C. Contro

il predetto giudizio governativo, RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo

che sia annullato con contestuale rilascio della licenza edilizia richiesta.

Anzitutto, l'insorgente

lamenta che l'Autorità inferiore gli avrebbe negato a torto la qualifica di

gestore agricolo, rilevando che egli avrebbe in gestione il pascolo __________ di

proprietà del Patriziato __________ e che aiuterebbe tutt'ora ________________

nella gestione del mapp. __________ di Cerentino. Di seguito, argomenta che il

fondo sarebbe sfruttato a scopo agricolo e che l'intervento in esame sarebbe

indispensabile per ripristinare le caratteristiche originarie del sedime,

venute meno a seguito dei cedimenti del terreno, che non permetterebbero uno

sfruttamento ottimale dello stesso. Proseguendo, lamenta una disparità di

trattamento per rapporto ad altre situazioni che sarebbero presenti nel Comune.

Sostiene poi che l'ordine di ripristino dovrebbe essere annullato, posto che il

Municipio avrebbe atteso un mese dall'inizio dell'intervento per ordinare la

sospensione dei lavori e che il Governo avrebbe a torto ritenuto che il

materiale utilizzato proverrebbe dalla demolizione di un immobile situato in un

altro comune. Infine, l'insorgente sostiene che il Consiglio di Stato non si

sarebbero confrontato compiutamente con le contestazioni sollevate, postulando il

rinvio dell'incarto ai Servizi generali affinché rilasci un nuovo avviso

all'attenzione del Municipio.

D. a. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

A identica conclusione perviene

il Municipio con argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, in

appresso.

L'UDC, dopo aver

richiamato le sue precedenti prese di posizione, riporta le osservazioni della

Sezione dell'agricoltura, delle quali si riferirà, ove necessario, in seguito.

b. In sede di replica e

duplica l'insorgente e il Municipio si riconfermano nelle rispettive

allegazione e domande, approfondendo le rispettive tesi. L'UDC si limita a

richiamare la propria risposta, senza formulare ulteriori osservazioni. Il

Consiglio di Stato è invece rimasto silente.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e

45 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è

la legittimazione attiva del ricorrente, già istante in licenza e direttamente

toccato dal giudizio impugnato che conferma il diniego della licenza e l'ordine

di ripristino (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il

giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv.

1 LPAmm). La situazione dei luoghi e l'oggetto

della controversia emergono sufficientemente dalle carte processuali. Le prove

sollecitate, segnatamente il sopralluogo, non appaiono idonee ad apportare al

Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio. A

eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio rinviando gli

atti all'istanza inferiore per ulteriori accertamenti (art. 86 cpv. 2 LPAmm).

2. 2.1. Di principio,

l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per edifici e

impianti conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione

(principio della conformità di zona; art. 22 cpv. 2 lett. a LPT).

Per l'art. 16a cpv. 1 LPT, gli stessi sono conformi alla zona agricola

se, riservata una descrizione più restrittiva della conformità alla zona ai

sensi dell'art. 16 cpv. 3 LPT, sono necessari alla coltivazione agricola o

all'orticoltura. La norma è precisata dall'art. 34 dell'ordinanza sulla

pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1), il quale al

cpv. 4 prevede segnatamente che l'autorizzazione va rilasciata soltanto se

l'edificio o l'impianto è necessario per l'utilizzazione in questione (lett.

a), all'edificio o all'impianto non si oppongono interessi preponderanti

nell'ubicazione prevista (lett. b) e l'esistenza dell'impresa è prevedibile a

lungo termine (lett. c). L'art. 34 cpv. 5 OPT stabilisce inoltre che gli

edifici e gli impianti per l'agricoltura a titolo ricreativo non sono

considerati conformi alla zona agricola. La valutazione se una determinata

attività sia esercitata per hobby, oppure come impresa agricola gestita a

titolo principale o accessorio, dipende dalle circostanze del caso concreto.

Costituiscono indizi di un'attività esercitata a titolo ricreativo non conforme alla zona agricola la circostanza che non

sia finalizzata a perseguire un profitto (fehlende Gewinn- und

Ertragsorientierung), il mancato raggiungimento di determinate

dimensioni minime o l'onere lavorativo marginale che richiede (cfr. STF

1C_516/2016 del 5 dicembre 2017 consid. 5.2 con rinvio alla STF 1C_8/2010

citata consid. 2.2; Bernhard

Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006,

n. 11 ad art. 16a LPT). Un'impresa ai sensi dell'art. 16a LPT si

distingue in particolare dall'agricoltura esercitata a titolo ricreativo per

l'impiego coordinato e duraturo di capitale e lavoro in misura economicamente

rilevante, volto al conseguimento di un reddito (cfr. STF 1C_516/2016 citata

consid. 5.2; STA 52.2006.117 del 25 settembre 2012 consid. 2.2). L'onere

lavorativo, rispettivamente il tempo dedicato all'attività non sono, da soli,

determinanti. Neppure è decisiva la sola questione se il titolare dell'impresa

percepisca pagamenti diretti o se adempia le condizioni per riceverne (cfr. STF

1C_8/2010 citata consid. 2.3.1, 1A.64/2006 del 7 novembre 2006 consid. 3.3; STA

52.2006.117 citata consid. 2.2). Determinante è piuttosto che si tratti di un'impresa

che possa verosimilmente esistere a lungo termine (art. 34 cpv. 4 lett. c OPT).

Requisito, quest'ultimo, che mira ad assicurare che nella zona agricola, la

quale dovrebbe rimanere in massima parte libera da edifici, non vengano

autorizzati inutilmente manufatti, i quali, in seguito all'abbandono

dell'attività, restino inutilizzati già dopo breve tempo (cfr. STF 1A.64/2006

citata consid. 5.1 e 5.5; STA 52.2006.117 citata consid. 2.2). La prevedibile

esistenza duratura deve essere valutata, di principio, sulla base dell'attuale struttura

dell'impresa. Deve fondarsi su fatti certi e su un'approfondita verifica

economica, ovvero della redditività (cfr. DTF 133 II 370 consid. 5; STF

1C_4/2015 citata consid. 3.3.1, 1C_517/2014 del 9 marzo 2014 consid. 4,

1C_8/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.3.3). Dalle condizioni finanziarie

(redditi) deve risultare che una cospicua parte del fabbisogno della famiglia

del titolare dell'impresa è coperta dall'attività agricola; di regola un

contributo di un terzo è sufficiente per impianti che non hanno un'incidenza

territoriale rilevante (cfr. STF 1C_554/2011 del 2 aprile 2012 consid. 2.4, 1C_8/2010

citata consid. 2.3.3; STA 52.2006.117 citata consid. 2.2).

2.2. Per

giurisprudenza, il requisito della necessità (art. 34 cpv. 4 lett. a OPT) va

valutato secondo criteri oggettivi. Dipende segnatamente dalla superficie

coltivata, dal tipo di coltura e di produzione come pure dalla struttura,

grandezza e necessità dell'azienda (cfr. STF 1C_808/2013 del 22 maggio 2014 consid.

4.1, 1C_226/2008 del 21 gennaio 2009 consid. 4.2 e rimandi). Di principio, una

modifica del terreno naturale (mediante scavo o colmata) è conforme alla zona

agricola solo se è indispensabile per migliorare le condizioni della

coltivazione e se l'asportazione o l'apporto di materiale sono limitati allo

stretto necessario. L'intervento deve quindi avere uno scopo agricolo, non

servire da pretesto per attività estranee all'agricoltura, quali interventi di

estrazione o progetti di discarica (cfr. STF del 31 ottobre 1988, citata in

RDAT I-1995 n. 61 consid. 2.6; sentenza del Tribunale amministrativo di Zurigo

[VB.2017.00724] del 25 aprile 2019 consid. 3.3 e 3.4; AR GVP 28/2016 n. 1550

consid. 4a). In specie, deve tendere a migliorare la qualità del terreno,

aumentandone la fertilità (cfr. STF 1A.71/1994 parz. pubbl. in ZBl 1996 pag. 89

consid. 4a; Niklaus

Spoerri, Remise en état de modifications de terrains illégales, in:

INFORUM, VLP-ASPAN, n. 5/08, pag. 6). I motivi posti a fondamento della

modifica del suolo devono prevalere sull'interesse pubblico al mantenimento del

suo andamento naturale. Di regola, il mero obiettivo di ottimizzare la

coltivazione di un fondo mediante macchinari non è sufficiente (cfr. STF

1C_226/2008 citata consid. 4.4; STA 52.2012.203 del 26 settembre 2013 consid.

2.2, 52.2009.29 dell'11 febbraio 2010 consid. 2.2 e rimandi; sentenza del

Tribunale amministrativo di San Gallo [B 2012/102] del 21 agosto 2013 consid.

4.2; sentenza del Tribunale amministrativo di Soletta [SOG 2009 n.15] del 20

marzo 2009 consid. 5). In quest'ordine di idee, la prassi dei Cantoni ammette

quelle modifiche che, senza comportare essenziali trasformazioni o pregiudizi

al paesaggio, consentono di migliorare qualitativamente il suolo o di ottenere

importanti benefici per il suo sfruttamento agricolo (quale ad es. un riporto

di terra che permette di realizzare un accesso diretto al posto di un tragitto

più lungo). Inammissibili sono per contro quegli interventi che, per la loro

portata, non si trovano più in un rapporto ragionevole rispetto al beneficio

per l'attività agricola oppure che, deteriorando elementi caratterizzanti il

paesaggio, collidono con aspetti prioritari della tutela della natura e del

paesaggio. Minori esigenze vengono invece poste a miglioramenti di precedenti

modifiche artificiali del terreno (cfr. STF 1C_808/2013 citata consid. 4.2; STA

52.2017.372 del 29 aprile 2019 consid. 2.2; AGVE 2013, pag. 457 seg. consid.

1.2).

2.3. La ponderazione

degli interessi richiesta dall'art. 34 cpv. 4 lett. b OPT va eseguita tenendo

conto degli scopi e dei principi della pianificazione del territorio enunciati

dagli art. 1 e 3 LPT e di tutti gli interessi pubblici e privati toccati dal

progetto (art. 3 cpv. 1 lett. a OPT). Si tratta innanzitutto degli interessi perseguiti

dalla stessa LPT (mantenimento di superfici idonee all'agricoltura,

integrazione delle costruzioni nel paesaggio, protezione delle rive, dei siti

naturali e delle foreste), ma anche degli altri interessi tutelati da leggi

speciali (legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 [LPAmb;

RS 814.01], legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1°

luglio 1966 [LPN; RS 451], legge

federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 [LFo; RS 921.0], ordinanza

contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 [OIF; RS

814.41], ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 [OlAt; RS

814.318.142.1]; cfr. DTF 134 ll 97 consid. 3.1, 129 II 63 consid. 3.1; STF

1C_4/2015 del 13 giugno 2018 consid. 3.3.2, 1C_616/2015 dell'8 dicembre 2016

consid. 3.1).

3. 3.1. I Servizi

generali del Dipartimento del territorio, facendo proprio l'avviso della

Sezione dell'agricoltura, hanno (tra l'altro) ritenuto che l'intervento non

fosse conforme alla zona agricola, posto che l'istante non sarebbe gestore

agricolo. Con la risposta del 26 maggio 2020 inoltrata davanti al Governo l'UDC

ha precisato quanto segue:

Dai dati dichiarati alla Sezione dell'agricoltura il

signor RI 1 non risulta essere gestore agricolo annunciato all'Ufficio dei

pagamenti diretti. L'unico iscritto è il signor __________ numero aziendale __________,

sia per la superficie agricola utile (SAU), sia per gli animali allevati in

azienda (numero BDTA a nome di ____________________). Il signor RI 1 figura

unicamente responsabile dell'Alpe __________. La collaborazione tra il signor ____________________

e il signor RI 1 non è censita in termini di cogestione.

Comunque, anche se l'istante della domanda di costruzione

fosse stato il signor ____________________, il preavviso sarebbe stato lo

stesso negativo. (…)

Al riguardo il

Tribunale osserva quanto segue.

Giusta l'art. 4 cpv. 1

LE, la domanda di costruzione, corredata della

documentazione necessaria, deve essere presentata al Municipio dal proprietario

della costruzione e firmata dal proprietario del fondo e dal progettista. La

licenza edilizia dev'essere concessa se i progetti sono conformi alle

disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni e di pianificazione

del territorio, come pure alle altre prescrizioni legali del diritto pubblico

applicabili nel quadro della procedura della licenza edilizia (art. 2 cpv 1 LE).

In base al principio dell'accessione, il materiale apportato per il controverso

colmataggio è divenuto parte costitutiva del mapp. __________ (art. 667 cpv. 2

e 671 cpv. 1 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907; CCS; RS 210), di

cui il ricorrente è proprietario. Il fatto che la domanda di costruzione in

sanatoria fosse stata presenta dall'insorgente non era dunque di ostacolo al

suo esame, rispettivamente - qualora fossero state date tutte le ulteriori

condizioni - al rilascio della licenza. Di per sé, neppure la circostanza che l'insorgente

non fosse personalmente (più) gestore ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento

delle forme di azienda del 7 dicembre 1998 (OTerm; RS 910.91) vi ostava, poiché determinante era/è semmai che l'intervento

servisse/serva ad un'impresa agricola - gestita

a titolo principale o accessorio - volta a perseguire un profitto e non fosse/sia invece destinato ad un'attività agricola

esercitata a titolo ricreativo. Ora, da questo punto di vista occorre

anzitutto rilevare che poco o nulla si sa dell'impresa/azienda agricola in

questione. Dagli atti risulta unicamente che nel 2019 il ricorrente ha dato in

affitto la propria azienda agricola, composta da terreni agricoli (tra i

quali è presumibile che rientri anche il mapp. __________), attrezzatura,

macchinari e stalle, a ____________________ la cui attività sarebbe registrata presso

l'Ufficio dei pagamenti diretti sotto il numero aziendale __________. Nulla di

preciso è tuttavia dato di sapere in merito ai fondi a disposizione, alla

struttura aziendale, alla produzione, alle dimensioni e ai redditi. Non sono

nemmeno note le unità standard di manodopera (USM) necessarie per l'attività in

questione. Unità di misura, questa,

che permette di stabilire le (potenziali) dimensioni di un'impresa/azienda,

calcolando sulla base di coefficienti standardizzati il carico di lavoro

necessario per la sua gestione secondo gli usi del Paese (art. 3 cpv. 1 OTerm; RitD II-2020 n. 47 consid. 4.2.1.2). Il fatto

che l'attività agricola di ____________________ sia riconosciuta quale azienda

ai sensi dell'art. 6 dell'OTerm e che le vengano versati dei pagamenti diretti,

ciò che presuppone un volume di lavoro di almeno 0.2 USM (cfr. art. 29a

cpv. 1 OTerm, art. 70a cpv. 1 lett. e della legge federale sull'agricoltura

del 29 aprile 1998 [LAgr; RS 910.1] in combinazione con l'art. 5 dell'ordinanza

concernente i pagamenti diretti all'agricoltura del 23 ottobre 2013 [OPD; RS

910.13]), costituisce tutt'al più un indizio che l'attività non è di tipo

hobbistico, ma non implica ancora che possa essere considerata un'azienda agricola (cd. Landwirtschaftsbetrieb) ai sensi dell'art. 16a LPT o un'azienda

agricola ai sensi degli art. 5 e 7 della legge federale sul diritto fondiario

rurale del 4 ottobre 1991 (LDFR; RS 211.412.11; cd. landwirtschaftliche Gewerbe),

ciò

che richiede perlomeno 0.75 USM

(cfr. RitD II-2020 n.

47 consid. 3.2.3. e 4.2.1.1). In queste circostanze, non è possibile dire se sia

realizzato il requisito generale secondo cui l'esistenza dell'impresa deve

essere prevedibile, ovvero assicurata, a lungo termine (art. 34 cpv. 4 lett. c

OPT). Nozione, quest'ultima, con cui s'intende generalmente un periodo di 15-25

anni (cfr. ZBl 2003, pag. 157 segg., consid. 2 c/aa pag. 160; STA 52.2005.169 del

5 settembre 2005 consid. 3.2). In

difetto di una qualsiasi analisi, risulta in effetti impossibile valutare/verificare

se l'impresa in questione sia economicamente in grado a lungo termine di

generare un reddito sufficiente a coprire i costi correnti e quelli derivanti

dagli investimenti necessari. Nel caso concreto, inoltre, sussiste un certo

grado d'incertezza pure dal profilo della successione aziendale, considerate l'età

del ricorrente e la circostanza che il

contratto di affitto siglato con ____________________, benché rinnovabile tacitamente ogni anno, era valido soltanto un anno e può essere disdetto per la fine di un anno. Dagli

atti non è peraltro dato di capire se tale contratto, la cui durata non risulta

conforme a quanto prescritto dall'art. 7 cpv. 1 della legge federale sull'affitto

agricolo del 4 ottobre 1985 (LAAgr; RS 221.213.2), sia stato approvato

dall'autorità competente (cfr. art. 7 cpv. 2 LAAgr; cfr. pure art. 42 cv. 1 LAAgr

per l'approvazione del fitto), in difetto di che farebbe comunque stato la

durata minima legale (cfr. art. 7 cpv. 4 LAAgr). Anche in merito a questi

aspetti s'imponevano senz'altro maggiori approfondimenti.

Il rinvio degli atti al

Municipio permetterà di colmare, con la collaborazione dell'istante, a cui

spetta di principio l'onere di fornire tutti i dati aziendali necessari e

verificabili (cfr. STF 1C_8/2010 citata consid, 2.3.4), e della Sagr, le

carenze riscontrate.

3.2. Il controverso intervento

contempla la bonifica del terreno agricolo mediante colmata degli

avvallamenti esistenti che ne renderebbero difficoltosa ed onerosa la

lavorazione. Il colmataggio, previsto in sei diversi luoghi del fondo in

questione, raggiungerebbe un'altezza perlopiù (anche abbondantemente) inferiore

a 1.00 m, salvo un caso (profilo 2: fino a 1.20 m). Il materiale utilizzato

(650-700 m3 [400 m3 già depositati e 250-300 m3

ancora da depositare]), proverrebbe da uno scavo per la realizzazione di un

nuovo immobile al mapp. __________ di Losone (cfr. scritto del 10 gennaio 2020

della __________; scritto del 15 gennaio 2020 dallo studio d'ingegneria __________).

Il fondo oggetto di bonifica verrebbe attualmente trattato e sfalciato regolarmente

allo scopo di ottenere foraggio per l'allevamento di diversi capi di bestiame.

Scopo dell'intervento sarebbe quello di ottenere una maggiore un'uniformità del

terreno, in modo da permetterne lo sfalcio con normali macchinari e, evitando

la crescita di vegetali non idonei (rovi ed arbusti), aumentare al contempo la

produzione di foraggiamento (cfr. relazione tecnica).

Fatti

I Servizi generali del

Dipartimento del territorio, facendo proprio l'avviso della Sagr, hanno

ritenuto che l'intervento non fosse conforme alla zona agricola anche perché il

colmataggio tramite apporto dall'esterno di materiale cambia radicalmente la

morfologia naturale del terreno.

Dal canto suo, il

Governo ha escluso che l'intervento potesse beneficiare di un permesso

ordinario, ritenuto che l'esistenza di piccole depressioni del fondo non

giustificherebbe l'apporto del materiale previsto (e in parte già depositato) e

che non sarebbe dimostrato alcun nesso funzionale diretto con

l'agricoltura per l'intervento richiesto e nemmeno la necessità dello stesso

per l'utilizzazione in questione.

In concreto, la

documentazione all'incarto non permette tuttavia di pronunciarsi con cognizione

di causa sulla necessità del controverso intervento (cfr. art. 34 cpv. 4 lett.

a OPT). Come illustrato, il fatto che il proprietario e l'affittuario dell'impresa

siano - comprensibilmente, peraltro - interessati al miglioramento delle

condizioni di gestione non è sufficiente. Per stabilire se la bonifica proposta

sia oggettivamente necessaria occorre valutare se l'intervento è richiesto per

una gestione razionale dell'impresa. Ciò implica di sapere, in particolare,

quante volte all'anno avviene lo sfalcio, qual è il maggior onere lavorativo

per lo sfalcio a mano (con la falce) delle superfici in questione rispetto al

taglio meccanico reso possibile dalla postulata bonifica, qual è il rapporto tra

il guadagno di tempo conseguito grazie a quest'ultima ed il dispendio orario globale

necessario per la gestione dell'impresa, qual è l'aumento atteso della resa (di

foraggio) e se tale aumento sia indispensabile per l'impresa (cfr. sul tema,

sentenza del Tribunale amministrativo di San Gallo [B 2007/139] del 3 aprile

2008 consid. 4, confermata dalla STF 1C_226/2008 citata consid. 4.4).

Considerato che anche

da questo profilo non spetta a questa Corte rimediare alle carenze poste

in essere dalle istanze inferiori, si giustifica di annullare il diniego della

licenza edilizia (unitamente all'ordine di ripristino), nonché il giudizio

governativo che lo conferma, rinviando gli atti al Municipio affinché, completata

con la collaborazione del ricorrente la domanda con le informazioni mancanti e

raccolto un nuovo avviso dal Dipartimento del territorio (in particolare, dalla

Sagr), si pronunci di nuovo sull'intervento.

4. 4.1. Sulla scorta delle considerazioni che

precedono, il ricorso va parzialmente

accolto, annullando la decisione municipale del 4/10 aprile 2020 e il giudizio governativo che la conferma. Gli atti

sono rinviati al Municipio affinché proceda come indicato ai consid. 3.1 e 3.2.

4.2. Il rinvio degli

atti all'autorità inferiore per procedere a complementi istruttori, con esito

aperto, comporta che chi ricorre è considerato parte vincente (STF 2C_1041/2019

consid. 8 e rinvio). Pertanto, non si preleva alcuna tassa di giustizia (art.

47 cpv. 6 LPAmm). Il Comune di Cerentino rifonderà tuttavia all'insorgente

adeguate ripetibili limitatamente a questa istanza, ove quest'ultimo è

patrocinato da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di

conseguenza:

1.1. la decisione del 2 settembre 2020 (n.

4501) del Consiglio di Stato e la risoluzione del 4/10 aprile 2020 del

Municipio di Cerentino sono annullate;

1.2. gli atti sono

retrocessi al Municipio affinché proceda conformemente a quanto indicato al

consid. 4.1.

Considerandi

2.

Non si

preleva la tassa di giustizia. Il Comune di Cerentino verserà all'insorgente

fr. 1'600.- a titolo di ripetibili per questa sede. Al ricorrente va restituita

la somma di fr. 1'800.- versata quale anticipo delle presumibili spese

processuali.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere