52.2020.475
Revoca di un permesso di dimora UE/AELS
9 giugno 2022Italiano17 min
durata UE/AELS, i permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono comunque essere revocati o non essere prorogati se non sono più
Source ti.ch
Incarto n.
52.2020.475
Lugano
9
giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Thierry Romanzini
statuendo sul ricorso del 13 ottobre
2020 di
RI
1
patrocinata
da PA 1
contro
la risoluzione del 2 settembre 2020 (n. 4489) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione del 21 giugno 2019 della Sezione della popolazione del
Dipartimento delle istituzioni in materia di revoca di un permesso di dimora
UE/AELS;
ritenuto, in
fatto
A. Il 2 marzo 2006 la cittadina
italiana di origini ungheresi RI 1 (1953) - dal 1989 al beneficio di un permesso
per confinanti UE/AELS - ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS, con ultimo termine
di controllo fissato per il 1° marzo 2021, per svolgere un'attività lucrativa nel
nostro Paese, inizialmente come ausiliaria presso la __________ e in seguito
alle dipendenze quale collaboratrice familiare di __________, residente a __________.
B. a. Il 31 maggio 2016, RI 1 è
stata posta al beneficio di una rendita AVS anticipata di fr. 863.- mensili a
partire dal mese di ottobre 2016. Il 18 ottobre 2018, essa ha ottenuto una
prestazione complementare AVS/AI di fr. 1'391.- mensili, retroattivamente dal
mese di agosto 2018.
b. Preso atto di tali
riscontri, dopo avere comunicato il 25 marzo 2019 a RI 1 di voler rivalutare le
sue condizioni di soggiorno e averle dato la possibilità di esprimersi al
riguardo, il 21 giugno 2019 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle
istituzioni le ha revocato il permesso di dimora UE/AELS, decidendo nel
contempo di non entrare nel merito di una sua istanza che avrebbe presentato il
27 febbraio 2019 per il rilascio di un'autorizzazione di domicilio UE/AELS. Le
ha quindi fissato un termine con scadenza il 15 settembre successivo per
lasciare il territorio svizzero.
L'Autorità ha tenuto conto del fatto che l'interessata non
adempiva le condizioni per prevalersi del diritto di rimanere in Svizzera
sancito dall'Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS
0.142.112.681), avendo richiesto e ottenuto una rendita AVS anticipata e non
poteva ottenere un permesso di dimora UE/AELS senza attività lucrativa, non disponendo
di mezzi finanziari sufficienti per il proprio sostentamento visto che beneficiava
di una prestazione complementare all'AVS. Il provvedimento, considerato conforme al principio della
proporzionalità, è stato fondato sugli art. 4, 24 allegato I ALC, 16, 22 e 23
dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22
maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), 34, 62 e 96 della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, dal 1° gennaio 2019 rinominata legge
federale sugli stranieri e la loro integrazione ([LStrI; RS 142.20]), 60 dell'ordinanza
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201) e
5 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101).
C. Con giudizio del 2 settembre
2020, il Consiglio di Stato ha
confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa
contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, il Governo ha
ritenuto che vi fossero gli estremi per la revoca del suo permesso di dimora
UE/AELS in virtù dei motivi addotti dalla Sezione della popolazione. Ha inoltre considerato la decisione
impugnata conforme al principio della proporzionalità ed esigibile il suo
rientro in Italia.
D. Contro la predetta pronunzia
governativa la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento
e, in via del tutto subordinata, di conservare l'autorizzazione di soggiorno
fino alla notifica della disdetta del contratto di locazione dell'appartamento da
inoltrare entro il 30 aprile di ogni anno.
Sostiene di poter prevalersi
del diritto di rimanere contemplato all'art. 4 allegato I ALC, visto che le relative
condizioni erano adempiute al momento della richiesta di una rendita AVS
anticipata avendo raggiunto l'età prevista dalla legislazione svizzera per
poter percepirla, ed era già ordinariamente pensionata quando ha richiesto la
prestazione complementare. Per non aggravare le finanze pubbliche, si dichiara
disposta a rinunciare all'aggravio supplementare di fr. 50.- mensili
corrispondenti alla riduzione che comporta la sua rendita AVS anticipata ed è
coperta dalla prestazione complementare.
Considera il
provvedimento impugnato lesivo in ogni caso del principio della
proporzionalità, tenuto conto che si sente ben integrata in Svizzera dove vive
da parecchi anni. Chiede di essere mandata esente dal pagamento dell'anticipo
delle spese processuali.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento sia il Consiglio di
Stato senza formulare particolari osservazioni al riguardo.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art.
9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di
persone straniere dell'8 giugno 1998 (dal 30 aprile 2021 rinominata legge di applicazione alla legislazione
federale sugli stranieri e la loro integrazione [LALSI; RL 143.100]). Il gravame
in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto
ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non è infatti
necessario procedere all'audizione della dr. med. __________, che l'insorgente
chiede di sentire al fine di illustrare la sua situazione di salute che le avrebbe
imposto di richiedere la rendita AVS anticipata, in quanto tale mezzo di prova
- peraltro offerto a titolo eventuale - non è atto di apportare a questo
Tribunale ulteriori elementi fattuali determinanti per il giudizio che è
chiamato a rendere.
1.2. A ben guardare, la procedura
che ha portato alla decisione dipartimentale impugnata è stata avviata il
25 marzo 2019, ovvero dopo le modifiche alla
LStrI, entrate in vigore il 1° gennaio 2019. La vertenza va quindi esaminata,
nella misura in cui è applicabile il diritto interno, nella sua versione attuale
(cfr. art. 126 cpv. 1 LStrI; STF 2C_85/2021 del 7 maggio 2021 consid. 4. 1).
1.3. Va osservato che la ricorrente non ha mai inoltrato una
domanda di rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS. Mal si comprende
pertanto come mai la Sezione della popolazione abbia indicato nel dispositivo
della sua decisione di non entrare nel merito di una simile istanza presentata da
RI 1 il 27 febbraio 2019.
2. L'ALC, direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a
quelli degli Stati facenti parte della Comunità (attuale: Unione)
europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere ad
attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti
(art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle
disposizioni di diritto interno.
In concreto la ricorrente, essendo
cittadina italiana e titolare di un documento di legittimazione valido, può prevalersi
in linea di principio del menzionato
Accordo per esercitare un'attività lucrativa, ricercare un lavoro o, a
determinate condizioni, per risiedere senza attività lucrativa nel nostro Paese
(cfr. art. 2 par. 1 e 2 allegato I ALC; DTF 131 II 339 consid. 2).
Del resto, già titolare di un permesso per confinanti UE/AELS,
dal 2006 dispone di un permesso di dimora UE/AELS quale lavoratrice dipendente.
3. 3.1.
Giusta l'art. 6 par. 1 allegato I ALC, il lavoratore dipendente
cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore
a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una
carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del
rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo
rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, per un
periodo non inferiore a un anno, qualora il possessore si trovi in una
situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi. Le ulteriori
proroghe dell'autorizzazione di soggiorno sono sottoposte alla condizione che
l'interessato conservi lo statuto di lavoratore (STF 2C_98/2015 del 3 giugno
2016 consid. 5.2 con ulteriori rinvii). Il paragrafo 6 dell'art. 6 allegato I
ALC precisa che la carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata
per il solo fatto che il lavoratore non è più occupato, quando lo stato di
disoccupazione dipende da un'incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia
o a infortunio, oppure quando si tratti di disoccupazione involontaria
debitamente constatata dall'ufficio del lavoro competente.
3.2. L'art. 4 allegato I
ALC in relazione con il regolamento 1251/70 (GU L 142 del 1970, pag. 24) e la
direttiva 75/34/CEE (GU L 14 del 1975, pag. 10) "secondo il testo
in vigore al momento della firma dell'accordo", riconosce ai cittadini di
una parte contraente e ai membri della loro famiglia il diritto di rimanere sul
territorio di un'altra parte contraente anche dopo avere cessato la propria
attività economica. Più precisamente, il regolamento 1251/70 prevede il diritto
di rimanere a titolo permanente sul territorio di uno Stato membro al
lavoratore: che al momento in cui cessa la propria attività ha raggiunto l'età
riconosciuta valida dalla legislazione di questo Stato agli effetti dei diritti
alla pensione di vecchiaia e ha ivi occupato un impiego almeno durante gli
ultimi dodici mesi e risieduto ininterrottamente da più di tre anni (art. 2
par. 1 lett. a); che, essendo residente senza interruzione sul territorio di
tale Stato da più di due anni, cessa di esercitarvi un'attività subordinata a
seguito di inabilità permanente al lavoro (art. 2 par. 1 lett. b prima frase),
mentre se tale inabilità è dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia
professionale che diano diritto ad una pensione interamente o parzialmente a
carico di un'istituzione di tale Stato, non è prescritta alcuna condizione di
durata della residenza (art. 2 par. 1 lett. b seconda frase).
L'art. 2 del regolamento n. 1251/70 disciplina quindi il
diritto di rimanere dopo avere cessato di esercitare un'attività lucrativa
dipendente sulla base di due criteri, indipendenti tra loro: una precisa durata
di residenza e una precisa durata di attività (DTF 144 II 121 consid. 3.5.1 e
3.5.2).
Per l'esercizio del diritto di rimanere, il beneficiario
giunto al termine della sua attività dispone di un periodo di due anni dal
momento in cui il diritto è stato acquisito a norma dell'art. 2, paragrafo 1
lett. a e b, e dell'art. 3 (art. 5 par. 1), e ciò al fine di concedergli un
margine di tempo sufficiente per decidere ove fissare la sua residenza
definitiva; nessuna formalità è imposta al beneficiario ai fini dell'esercizio
del diritto di rimanere (art. 5 par. 2; STF 2C_607/2013 del 27 novembre 2013
consid. 3.3, da cui risulta che esso può avvenire anche per atti concludenti).
Ai cittadini dell'UE e dell'AELS o ai loro familiari che
possono prevalersi di un diritto di rimanere in Svizzera giusta le disposizioni
dell'ALC o della Convenzione AELS è rilasciato un permesso di dimora UE/AELS
(art. 22 OLCP). Il diritto di rimanere è volto a garantire l'ulteriore
permanenza nello Stato di residenza dopo la fine dell'attività lucrativa e, di
principio, sussiste indipendentemente dal fatto che l'interessato percepisca
l'aiuto sociale o eventuali prestazioni complementari (cfr. anche DTF 141 II 1 consid.
4.1; STF 2C_205/2017 del 12 giugno 2018 consid. 7.2, 2C_587/2013 del 30 ottobre
2013 consid. 3.2; SEM, Istruzioni OLCP-01/2022, n. 8.3.1).
3.3. Gli art. 6 ALC e 24 par. 1 allegato I ALC garantiscono
ai cittadini di una parte contraente che non svolgono un'attività economica il
diritto di soggiornare nel territorio dell'altra parte contraente se dimostrano
di disporre, per sé e per i membri della loro famiglia, di mezzi finanziari
sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno
e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi. Per il
computo dei mezzi finanziari sufficienti nel contesto di un soggiorno senza
attività lucrativa vanno incluse anche le indennità giornaliere versate
dall'assicurazione contro la disoccupazione (art. 24 par. 3 allegato I ALC).
Secondo l'art. 16 cpv. 1 OLCP, i mezzi finanziari di cui
dispongono un cittadino dell'UE o dell'AELS e i suoi familiari sono considerati
sufficienti se superiori alle prestazioni d'assistenza concesse a un
richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro
situazione personale conformemente alle direttive CSIAS sull'impostazione e sul
calcolo dell'aiuto sociale.
Fatti
I mezzi finanziari a disposizione invece di un cittadino dell'UE
o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati
sufficienti, precisa il capoverso 2 della medesima norma, se superano l'importo
che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a
percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale sulle
prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità, del 6 ottobre 2006 (LPC; RS 831.30).
3.4. Il campo di applicazione personale e temporale
dell'ALC non dipende dal momento in cui il cittadino comunitario è giunto in
Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di un diritto di soggiorno
garantito dall'accordo in parola al momento
determinante, ossia quando il diritto litigioso viene esercitato (DTF
134 II 10 consid. 2; 130 II 1 consid. 3.4).
Anche sotto questo
profilo, i permessi di soggiorno di breve
durata UE/AELS, i permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono comunque essere revocati o non essere prorogati se non sono più
adempite le condizioni per il loro rilascio (cfr. art. 23 cpv. 1 OLCP).
4. Come accennato in narrativa,
il 21 giugno 2019 la Sezione della popolazione ha revocato il permesso di
dimora UE/AELS a RI 1, ritenendo che non potesse più prevalersi dell'ALC e non
disponesse di mezzi finanziari sufficienti per il sostentamento. Conclusioni,
queste, condivise dal Consiglio di Stato che ha quindi tutelato il
provvedimento dipartimentale impugnato.
La ricorrente lamenta per contro un'errata applicazione
dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, sostenendo di poter
beneficiare innanzitutto del diritto di rimanere.
5. Il 2 marzo 2006 a RI 1 è
stato rilasciato un permesso di dimora UE/AELS, con ultimo termine di controllo
fissato al 1° marzo 2021, per svolgere un'attività lucrativa dipendente nel
nostro Paese. Il suo rapporto d'impiego quale
collaboratrice familiare presso __________,
residente a __________, è cessato il 30
settembre 2016. Nel frattempo, il 4 marzo 2016, l'interessata aveva chiesto una rendita AVS anticipata che ha
ottenuto a partire dal mese di ottobre 2016. Il 18 ottobre 2018, le è
stata concessa una prestazione complementare AVS/AI di fr. 1'391.- mensili,
retroattivamente a decorre dal mese di agosto 2018.
In siffatte circostanze, va da sé che la ricorrente non può conservare
il permesso di dimora UE/AELS ottenuto per svolgere un'attività lucrativa
dipendente. Del resto, neppure lei lo pretende.
6. Ferma
questa premessa, occorre ora esaminare se l'insorgente possa appellarsi agli altri diritti scaturenti dall'ALC,
prima di tutto al diritto di rimanere sancito dall'art. 4 par. 1
allegato I ALC.
6.1. Il 31 maggio 2016
l'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) ha assegnato a RI 1 (__________1953)
una rendita AVS a titolo di prelievo anticipato dal 1° ottobre 2016, ovvero a
partire dal suo 63° anno di età.
La ricorrente ha
quindi ottenuto una rendita di vecchiaia prima del compimento dei 64 anni che
conferisce alle donne, considerato l'obbligo di pagare i relativi contributi
fino a tale età giusta gli art. 3 cpv. 1 e 21 cpv. 1 lett. a della legge
federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre
1946 (LAVS; RS 831.10), il diritto a tale genere di prestazione. Prelievo
anticipato, che implica una diminuzione della rendita (art. 40 cpv. 2 LAVS) e
che nel caso di specie ammontava al 1° ottobre 2016, a fr. 863.- mensili.
6.2. L'insorgente si è
avvalsa della facoltà concessa dall'art. 40 cpv. 1 LAVS, secondo cui gli uomini
e le donne che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita
ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In
tali casi, il diritto alla rendita nasce per gli uomini il primo giorno del
mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni, per le donne il
primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni.
Tale facoltà conferisce quindi un vero e proprio diritto all'ottenimento di
tale genere di prestazione se la persona assicurata, come nella presente
fattispecie Maria Kanizsai, adempie le relative condizioni.
Ora, ritenuto che
l'art. 4 allegato I ALC in relazione con l'art. 2 par. 1 lett. a del
regolamento 1251/70 prevede il diritto di rimanere a titolo permanente sul
territorio di uno Stato membro al lavoratore che al momento in cui cessa la
propria attività ha raggiunto l'età riconosciuta valida dalla legislazione di
questo Stato agli effetti dei diritti alla pensione di vecchiaia e ha ivi
occupato un impiego almeno durante gli ultimi dodici mesi e risieduto
ininterrottamente da più di tre anni, non è dunque dato di vedere come un
cittadino di una parte contraente l'ALC che dispone dello statuto di lavoratore
non possa prevalersi del diritto di rimanere al momento di ottenere la rendita
AVS anticipata, ovvero dopo avere compiuto i 64 o 63 anni per gli uomini e i 63
o 62 anni per le donne (Marc Spescha, Peter Bolzli, Fanny de Weck, Valerio Priuli,
Handbuch zum Migrationsrecht, 4a ed. 2020, N. 292a, pag. 341; cfr. anche DTF
146 II 145 consid. 3.2.6-3.2.11, ancorché riferita a una persona che svolgeva
un'attività economica indipendente che aveva raggiunto l'età ordinaria del
pensionamento già al momento del suo arrivo in Svizzera).
Tanto più che il
messaggio del Consiglio federale sulla decima revisione dell'AVS del 5 marzo
1990 sull'art. 41 LAVS (FF 1990 II 29), indica che in caso di versamento
anticipato della rendita, l'insorgere dell'evento assicurato costituito
dall'età è pure anticipato.
6.3. A questo punto,
bisogna verificare se le altre condizioni per il diritto di rimanere siano
adempiute nella presente fattispecie.
È incontestato che la
ricorrente si trovava in Svizzera in via continuativa nei tre anni precedenti
il raggiungimento del 63° anno di età che le ha conferito il diritto
all'ottenimento anticipato della rendita di vecchiaia nell'ottobre 2016, e che
a quel momento essa aveva occupato un impiego almeno durante gli ultimi dodici
mesi.
Oltre a ciò la sua richiesta del diritto di rimanere (che
sulla base dell'art. 5 par. 1 del regolamento n. 1251/70 va esercitato entro
due anni da quando tale diritto è stato acquisito a norma dell'art. 2,
paragrafo 1 lett. a e b), non può essere considerata tardiva ritenuto che nessuna
formalità è imposta al beneficiario ai fini dell'esercizio del diritto di
rimanere (art. 5 par. 2; STF 2C_607/2013 del 27 novembre 2013 consid. 3.3, da
cui risulta che esso può avvenire anche per atti concludenti). Inoltre
l'interessata ha continuato a soggiornare nel nostro Paese dopo avere cessato
la propria attività lavorativa e ottenuto la rendita di vecchiaia.
6.4. Ne discende che
la ricorrente può appellarsi al
diritto di rimanere sancito dall'art. 4 par. 1 allegato I ALC.
7. 7.1. Visto inoltre che il
diritto di rimanere sussiste indipendentemente dal fatto che la persona interessata
percepisca l'aiuto sociale o eventuali prestazioni complementari, il ricorso va
dunque accolto, annullando la decisione dipartimentale impugnata e quella
governativa che la tutela, senza che necessiti di ulteriore disamina.
7.2. Dato l'esito del ricorso,
si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese, di modo che
la domanda di assistenza giudiziaria limitata all'esenzione dal pagamento delle
spese processuali diviene priva di oggetto.
7.3. Lo Stato del Cantone
Ticino è tenuto a rifondere all'insorgente, assistita da un avvocato,
un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi ricorsuali
(art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza sono annullate:
1.1. la risoluzione del 2 settembre
2020 (n. 4489) del Consiglio di Stato;
1.2. la decisione 21 giugno 2019
(SIMIC 1430730) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione.
Considerandi
2.
Non si prelevano né tasse
né spese di giustizia.
3.
La domanda di assistenza
giudiziaria è priva di oggetto.
4.
Lo Stato del
Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente complessivamente fr. 1'800.- a titolo
di ripetibili per entrambe le sedi.
5.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).
6.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere