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Decisione

52.2020.475

Revoca di un permesso di dimora UE/AELS

9 giugno 2022Italiano17 min

durata UE/AELS, i permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono comunque essere revocati o non essere prorogati se non sono più

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.475

Lugano

9

giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Thierry Romanzini

statuendo sul ricorso del 13 ottobre

2020 di

RI

1

patrocinata

da PA 1

contro

la risoluzione del 2 settembre 2020 (n. 4489) del

Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la decisione del 21 giugno 2019 della Sezione della popolazione del

Dipartimento delle istituzioni in materia di revoca di un permesso di dimora

UE/AELS;

ritenuto, in

fatto

A. Il 2 marzo 2006 la cittadina

italiana di origini ungheresi RI 1 (1953) - dal 1989 al beneficio di un permesso

per confinanti UE/AELS - ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS, con ultimo termine

di controllo fissato per il 1° marzo 2021, per svolgere un'attività lucrativa nel

nostro Paese, inizialmente come ausiliaria presso la __________ e in seguito

alle dipendenze quale collaboratrice familiare di __________, residente a __________.

B. a. Il 31 maggio 2016, RI 1 è

stata posta al beneficio di una rendita AVS anticipata di fr. 863.- mensili a

partire dal mese di ottobre 2016. Il 18 ottobre 2018, essa ha ottenuto una

prestazione complementare AVS/AI di fr. 1'391.- mensili, retroattivamente dal

mese di agosto 2018.

b. Preso atto di tali

riscontri, dopo avere comunicato il 25 marzo 2019 a RI 1 di voler rivalutare le

sue condizioni di soggiorno e averle dato la possibilità di esprimersi al

riguardo, il 21 giugno 2019 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle

istituzioni le ha revocato il permesso di dimora UE/AELS, decidendo nel

contempo di non entrare nel merito di una sua istanza che avrebbe presentato il

27 febbraio 2019 per il rilascio di un'autorizzazione di domicilio UE/AELS. Le

ha quindi fissato un termine con scadenza il 15 settembre successivo per

lasciare il territorio svizzero.

L'Autorità ha tenuto conto del fatto che l'interessata non

adempiva le condizioni per prevalersi del diritto di rimanere in Svizzera

sancito dall'Accordo

tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri

sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS

0.142.112.681), avendo richiesto e ottenuto una rendita AVS anticipata e non

poteva ottenere un permesso di dimora UE/AELS senza attività lucrativa, non disponendo

di mezzi finanziari sufficienti per il proprio sostentamento visto che beneficiava

di una prestazione complementare all'AVS. Il provvedimento, considerato conforme al principio della

proporzionalità, è stato fondato sugli art. 4, 24 allegato I ALC, 16, 22 e 23

dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22

maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), 34, 62 e 96 della legge federale sugli

stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, dal 1° gennaio 2019 rinominata legge

federale sugli stranieri e la loro integrazione ([LStrI; RS 142.20]), 60 dell'ordinanza

sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201) e

5 della Costituzione federale della Confederazione

Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101).

C. Con giudizio del 2 settembre

2020, il Consiglio di Stato ha

confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa

contro di essa interposta da RI 1.

In sostanza, il Governo ha

ritenuto che vi fossero gli estremi per la revoca del suo permesso di dimora

UE/AELS in virtù dei motivi addotti dalla Sezione della popolazione. Ha inoltre considerato la decisione

impugnata conforme al principio della proporzionalità ed esigibile il suo

rientro in Italia.

D. Contro la predetta pronunzia

governativa la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento

e, in via del tutto subordinata, di conservare l'autorizzazione di soggiorno

fino alla notifica della disdetta del contratto di locazione dell'appartamento da

inoltrare entro il 30 aprile di ogni anno.

Sostiene di poter prevalersi

del diritto di rimanere contemplato all'art. 4 allegato I ALC, visto che le relative

condizioni erano adempiute al momento della richiesta di una rendita AVS

anticipata avendo raggiunto l'età prevista dalla legislazione svizzera per

poter percepirla, ed era già ordinariamente pensionata quando ha richiesto la

prestazione complementare. Per non aggravare le finanze pubbliche, si dichiara

disposta a rinunciare all'aggravio supplementare di fr. 50.- mensili

corrispondenti alla riduzione che comporta la sua rendita AVS anticipata ed è

coperta dalla prestazione complementare.

Considera il

provvedimento impugnato lesivo in ogni caso del principio della

proporzionalità, tenuto conto che si sente ben integrata in Svizzera dove vive

da parecchi anni. Chiede di essere mandata esente dal pagamento dell'anticipo

delle spese processuali.

E. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento sia il Consiglio di

Stato senza formulare particolari osservazioni al riguardo.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art.

9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di

persone straniere dell'8 giugno 1998 (dal 30 aprile 2021 rinominata legge di applicazione alla legislazione

federale sugli stranieri e la loro integrazione [LALSI; RL 143.100]). Il gravame

in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto

ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non è infatti

necessario procedere all'audizione della dr. med. __________, che l'insorgente

chiede di sentire al fine di illustrare la sua situazione di salute che le avrebbe

imposto di richiedere la rendita AVS anticipata, in quanto tale mezzo di prova

- peraltro offerto a titolo eventuale - non è atto di apportare a questo

Tribunale ulteriori elementi fattuali determinanti per il giudizio che è

chiamato a rendere.

1.2. A ben guardare, la procedura

che ha portato alla decisione dipartimentale impugnata è stata avviata il

25 marzo 2019, ovvero dopo le modifiche alla

LStrI, entrate in vigore il 1° gennaio 2019. La vertenza va quindi esaminata,

nella misura in cui è applicabile il diritto interno, nella sua versione attuale

(cfr. art. 126 cpv. 1 LStrI; STF 2C_85/2021 del 7 maggio 2021 consid. 4. 1).

1.3. Va osservato che la ricorrente non ha mai inoltrato una

domanda di rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS. Mal si comprende

pertanto come mai la Sezione della popolazione abbia indicato nel dispositivo

della sua decisione di non entrare nel merito di una simile istanza presentata da

RI 1 il 27 febbraio 2019.

2. L'ALC, direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a

quelli degli Stati facenti parte della Comunità (attuale: Unione)

europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere ad

attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti

(art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle

disposizioni di diritto interno.

In concreto la ricorrente, essendo

cittadina italiana e titolare di un documento di legittimazione valido, può prevalersi

in linea di principio del menzionato

Accordo per esercitare un'attività lucrativa, ricercare un lavoro o, a

determinate condizioni, per risiedere senza attività lucrativa nel nostro Paese

(cfr. art. 2 par. 1 e 2 allegato I ALC; DTF 131 II 339 consid. 2).

Del resto, già titolare di un permesso per confinanti UE/AELS,

dal 2006 dispone di un permesso di dimora UE/AELS quale lavoratrice dipendente.

3. 3.1.

Giusta l'art. 6 par. 1 allegato I ALC, il lavoratore dipendente

cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore

a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una

carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del

rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo

rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, per un

periodo non inferiore a un anno, qualora il possessore si trovi in una

situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi. Le ulteriori

proroghe dell'autorizzazione di soggiorno sono sottoposte alla condizione che

l'interessato conservi lo statuto di lavoratore (STF 2C_98/2015 del 3 giugno

2016 consid. 5.2 con ulteriori rinvii). Il paragrafo 6 dell'art. 6 allegato I

ALC precisa che la carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata

per il solo fatto che il lavoratore non è più occupato, quando lo stato di

disoccupazione dipende da un'incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia

o a infortunio, oppure quando si tratti di disoccupazione involontaria

debitamente constatata dall'ufficio del lavoro competente.

3.2. L'art. 4 allegato I

ALC in relazione con il regolamento 1251/70 (GU L 142 del 1970, pag. 24) e la

direttiva 75/34/CEE (GU L 14 del 1975, pag. 10) "secondo il testo

in vigore al momento della firma dell'accordo", riconosce ai cittadini di

una parte contraente e ai membri della loro famiglia il diritto di rimanere sul

territorio di un'altra parte contraente anche dopo avere cessato la propria

attività economica. Più precisamente, il regolamento 1251/70 prevede il diritto

di rimanere a titolo permanente sul territorio di uno Stato membro al

lavoratore: che al momento in cui cessa la propria attività ha raggiunto l'età

riconosciuta valida dalla legislazione di questo Stato agli effetti dei diritti

alla pensione di vecchiaia e ha ivi occupato un impiego almeno durante gli

ultimi dodici mesi e risieduto ininterrottamente da più di tre anni (art. 2

par. 1 lett. a); che, essendo residente senza interruzione sul territorio di

tale Stato da più di due anni, cessa di esercitarvi un'attività subordinata a

seguito di inabilità permanente al lavoro (art. 2 par. 1 lett. b prima frase),

mentre se tale inabilità è dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia

professionale che diano diritto ad una pensione interamente o parzialmente a

carico di un'istituzione di tale Stato, non è prescritta alcuna condizione di

durata della residenza (art. 2 par. 1 lett. b seconda frase).

L'art. 2 del regolamento n. 1251/70 disciplina quindi il

diritto di rimanere dopo avere cessato di esercitare un'attività lucrativa

dipendente sulla base di due criteri, indipendenti tra loro: una precisa durata

di residenza e una precisa durata di attività (DTF 144 II 121 consid. 3.5.1 e

3.5.2).

Per l'esercizio del diritto di rimanere, il beneficiario

giunto al termine della sua attività dispone di un periodo di due anni dal

momento in cui il diritto è stato acquisito a norma dell'art. 2, paragrafo 1

lett. a e b, e dell'art. 3 (art. 5 par. 1), e ciò al fine di concedergli un

margine di tempo sufficiente per decidere ove fissare la sua residenza

definitiva; nessuna formalità è imposta al beneficiario ai fini dell'esercizio

del diritto di rimanere (art. 5 par. 2; STF 2C_607/2013 del 27 novembre 2013

consid. 3.3, da cui risulta che esso può avvenire anche per atti concludenti).

Ai cittadini dell'UE e dell'AELS o ai loro familiari che

possono prevalersi di un diritto di rimanere in Svizzera giusta le disposizioni

dell'ALC o della Convenzione AELS è rilasciato un permesso di dimora UE/AELS

(art. 22 OLCP). Il diritto di rimanere è volto a garantire l'ulteriore

permanenza nello Stato di residenza dopo la fine dell'attività lucrativa e, di

principio, sussiste indipendentemente dal fatto che l'interessato percepisca

l'aiuto sociale o eventuali prestazioni complementari (cfr. anche DTF 141 II 1 consid.

4.1; STF 2C_205/2017 del 12 giugno 2018 consid. 7.2, 2C_587/2013 del 30 ottobre

2013 consid. 3.2; SEM, Istruzioni OLCP-01/2022, n. 8.3.1).

3.3. Gli art. 6 ALC e 24 par. 1 allegato I ALC garantiscono

ai cittadini di una parte contraente che non svolgono un'attività economica il

diritto di soggiornare nel territorio dell'altra parte contraente se dimostrano

di disporre, per sé e per i membri della loro famiglia, di mezzi finanziari

sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno

e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi. Per il

computo dei mezzi finanziari sufficienti nel contesto di un soggiorno senza

attività lucrativa vanno incluse anche le indennità giornaliere versate

dall'assicurazione contro la disoccupazione (art. 24 par. 3 allegato I ALC).

Secondo l'art. 16 cpv. 1 OLCP, i mezzi finanziari di cui

dispongono un cittadino dell'UE o dell'AELS e i suoi familiari sono considerati

sufficienti se superiori alle prestazioni d'assistenza concesse a un

richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro

situazione personale conformemente alle direttive CSIAS sull'impostazione e sul

calcolo dell'aiuto sociale.

Fatti

I mezzi finanziari a disposizione invece di un cittadino dell'UE

o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati

sufficienti, precisa il capoverso 2 della medesima norma, se superano l'importo

che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a

percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale sulle

prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l'invalidità, del 6 ottobre 2006 (LPC; RS 831.30).

3.4. Il campo di applicazione personale e temporale

dell'ALC non dipende dal momento in cui il cittadino comunitario è giunto in

Svizzera, ma unicamente dall'esistenza di un diritto di soggiorno

garantito dall'accordo in parola al momento

determinante, ossia quando il diritto litigioso viene esercitato (DTF

134 II 10 consid. 2; 130 II 1 consid. 3.4).

Anche sotto questo

profilo, i permessi di soggiorno di breve

durata UE/AELS, i permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono comunque essere revocati o non essere prorogati se non sono più

adempite le condizioni per il loro rilascio (cfr. art. 23 cpv. 1 OLCP).

4. Come accennato in narrativa,

il 21 giugno 2019 la Sezione della popolazione ha revocato il permesso di

dimora UE/AELS a RI 1, ritenendo che non potesse più prevalersi dell'ALC e non

disponesse di mezzi finanziari sufficienti per il sostentamento. Conclusioni,

queste, condivise dal Consiglio di Stato che ha quindi tutelato il

provvedimento dipartimentale impugnato.

La ricorrente lamenta per contro un'errata applicazione

dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, sostenendo di poter

beneficiare innanzitutto del diritto di rimanere.

5. Il 2 marzo 2006 a RI 1 è

stato rilasciato un permesso di dimora UE/AELS, con ultimo termine di controllo

fissato al 1° marzo 2021, per svolgere un'attività lucrativa dipendente nel

nostro Paese. Il suo rapporto d'impiego quale

collaboratrice familiare presso __________,

residente a __________, è cessato il 30

settembre 2016. Nel frattempo, il 4 marzo 2016, l'interessata aveva chiesto una rendita AVS anticipata che ha

ottenuto a partire dal mese di ottobre 2016. Il 18 ottobre 2018, le è

stata concessa una prestazione complementare AVS/AI di fr. 1'391.- mensili,

retroattivamente a decorre dal mese di agosto 2018.

In siffatte circostanze, va da sé che la ricorrente non può conservare

il permesso di dimora UE/AELS ottenuto per svolgere un'attività lucrativa

dipendente. Del resto, neppure lei lo pretende.

6. Ferma

questa premessa, occorre ora esaminare se l'insorgente possa appellarsi agli altri diritti scaturenti dall'ALC,

prima di tutto al diritto di rimanere sancito dall'art. 4 par. 1

allegato I ALC.

6.1. Il 31 maggio 2016

l'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) ha assegnato a RI 1 (__________1953)

una rendita AVS a titolo di prelievo anticipato dal 1° ottobre 2016, ovvero a

partire dal suo 63° anno di età.

La ricorrente ha

quindi ottenuto una rendita di vecchiaia prima del compimento dei 64 anni che

conferisce alle donne, considerato l'obbligo di pagare i relativi contributi

fino a tale età giusta gli art. 3 cpv. 1 e 21 cpv. 1 lett. a della legge

federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre

1946 (LAVS; RS 831.10), il diritto a tale genere di prestazione. Prelievo

anticipato, che implica una diminuzione della rendita (art. 40 cpv. 2 LAVS) e

che nel caso di specie ammontava al 1° ottobre 2016, a fr. 863.- mensili.

6.2. L'insorgente si è

avvalsa della facoltà concessa dall'art. 40 cpv. 1 LAVS, secondo cui gli uomini

e le donne che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita

ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In

tali casi, il diritto alla rendita nasce per gli uomini il primo giorno del

mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni, per le donne il

primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni.

Tale facoltà conferisce quindi un vero e proprio diritto all'ottenimento di

tale genere di prestazione se la persona assicurata, come nella presente

fattispecie Maria Kanizsai, adempie le relative condizioni.

Ora, ritenuto che

l'art. 4 allegato I ALC in relazione con l'art. 2 par. 1 lett. a del

regolamento 1251/70 prevede il diritto di rimanere a titolo permanente sul

territorio di uno Stato membro al lavoratore che al momento in cui cessa la

propria attività ha raggiunto l'età riconosciuta valida dalla legislazione di

questo Stato agli effetti dei diritti alla pensione di vecchiaia e ha ivi

occupato un impiego almeno durante gli ultimi dodici mesi e risieduto

ininterrottamente da più di tre anni, non è dunque dato di vedere come un

cittadino di una parte contraente l'ALC che dispone dello statuto di lavoratore

non possa prevalersi del diritto di rimanere al momento di ottenere la rendita

AVS anticipata, ovvero dopo avere compiuto i 64 o 63 anni per gli uomini e i 63

o 62 anni per le donne (Marc Spescha, Peter Bolzli, Fanny de Weck, Valerio Priuli,

Handbuch zum Migrationsrecht, 4a ed. 2020, N. 292a, pag. 341; cfr. anche DTF

146 II 145 consid. 3.2.6-3.2.11, ancorché riferita a una persona che svolgeva

un'attività economica indipendente che aveva raggiunto l'età ordinaria del

pensionamento già al momento del suo arrivo in Svizzera).

Tanto più che il

messaggio del Consiglio federale sulla decima revisione dell'AVS del 5 marzo

1990 sull'art. 41 LAVS (FF 1990 II 29), indica che in caso di versamento

anticipato della rendita, l'insorgere dell'evento assicurato costituito

dall'età è pure anticipato.

6.3. A questo punto,

bisogna verificare se le altre condizioni per il diritto di rimanere siano

adempiute nella presente fattispecie.

È incontestato che la

ricorrente si trovava in Svizzera in via continuativa nei tre anni precedenti

il raggiungimento del 63° anno di età che le ha conferito il diritto

all'ottenimento anticipato della rendita di vecchiaia nell'ottobre 2016, e che

a quel momento essa aveva occupato un impiego almeno durante gli ultimi dodici

mesi.

Oltre a ciò la sua richiesta del diritto di rimanere (che

sulla base dell'art. 5 par. 1 del regolamento n. 1251/70 va esercitato entro

due anni da quando tale diritto è stato acquisito a norma dell'art. 2,

paragrafo 1 lett. a e b), non può essere considerata tardiva ritenuto che nessuna

formalità è imposta al beneficiario ai fini dell'esercizio del diritto di

rimanere (art. 5 par. 2; STF 2C_607/2013 del 27 novembre 2013 consid. 3.3, da

cui risulta che esso può avvenire anche per atti concludenti). Inoltre

l'interessata ha continuato a soggiornare nel nostro Paese dopo avere cessato

la propria attività lavorativa e ottenuto la rendita di vecchiaia.

6.4. Ne discende che

la ricorrente può appellarsi al

diritto di rimanere sancito dall'art. 4 par. 1 allegato I ALC.

7. 7.1. Visto inoltre che il

diritto di rimanere sussiste indipendentemente dal fatto che la persona interessata

percepisca l'aiuto sociale o eventuali prestazioni complementari, il ricorso va

dunque accolto, annullando la decisione dipartimentale impugnata e quella

governativa che la tutela, senza che necessiti di ulteriore disamina.

7.2. Dato l'esito del ricorso,

si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese, di modo che

la domanda di assistenza giudiziaria limitata all'esenzione dal pagamento delle

spese processuali diviene priva di oggetto.

7.3. Lo Stato del Cantone

Ticino è tenuto a rifondere all'insorgente, assistita da un avvocato,

un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi ricorsuali

(art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è accolto.

Di conseguenza sono annullate:

1.1. la risoluzione del 2 settembre

2020 (n. 4489) del Consiglio di Stato;

1.2. la decisione 21 giugno 2019

(SIMIC 1430730) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione.

Considerandi

2.

Non si prelevano né tasse

né spese di giustizia.

3.

La domanda di assistenza

giudiziaria è priva di oggetto.

4.

Lo Stato del

Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente complessivamente fr. 1'800.- a titolo

di ripetibili per entrambe le sedi.

5.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).

6.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere