52.2020.479
Autorizzazione d'uso del suolo pubblico per la vendita di bibite e cibo durante manifestazioni estive
5 febbraio 2024Italiano19 min
di trattamento, all'adeguatezza e alle libertà fondamentali, (RDAT II-1991 n. 3;
Source ti.ch
Incarto n.
52.2020.479
Lugano
5
febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
cancelliere:
Reto Peterhans
statuendo sul ricorso del 15 ottobre
2020 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la risoluzione del 9 settembre 2020 (n. 4628) del
Consiglio di Stato che respinge, in quanto non priva d'oggetto, l'impugnativa
presentata dall'insorgente avverso la decisione del CO 1 concernente il
diniego di autorizzazione d'uso del suolo pubblico (terrazza ex e) per l'anno
2017;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è proprietario di
un edificio che si affaccia sulla Piazza d a o (mapp. __________), nel quale
vive con la sua famiglia. Al piano terra vi è un negozio (m ). Davanti al mapp.
__________ e parte del contiguo mapp. __________ (di proprietà di h) vi è uno
spazio denominato "terrazza ex e", ricavato sul suolo pubblico della
piazza.
B. Il 16 febbraio 2016 RI
1 ha domandato al CO 1 l'affitto temporaneo dell'area antistante la sua
proprietà, oltre il portico, per una superficie di circa 45 m2 (8.0
m * 5.6 m) spiegando di voler allestire alcuni banconi mobili per la
vendita di bibite e panini durante le manifestazioni __________ e __________,
dal 14 al 22 luglio 2017 e dal 2 al 12 agosto 2017. Lo spazio in parola
interessa gran parte della "terrazza ex e".
C. Il 28 marzo 2017
l'Esecutivo comunale ha respinto la richiesta, spiegando di aver deciso con
risoluzione del 14 marzo precedente (n. 2375) di assegnare lo spazio della "terrazza
ex e" metà ciascuno agli esercizi pubblici Ristornate r (attivo nel vicino
mapp. __________) e al Ristorante z (ospitato al mapp. __________).
Il Municipio,
fondandosi sulle norme comunali pianificatorie e relative all'occupazione del
suolo pubblico, ha ritenuto più consona l'attività dei citati esercizi pubblici
viciniori, adeguatamente attrezzati per svolgerla in maniera regolare e
continua, piuttosto che quella saltuaria, su breve periodo e non relazionata a
un commercio già presente sotto i portici postulata dall'insorgente. Modalità
di esercizio già sperimentata positivamente nel 2016.
D. Con ricorso del 26
aprile 2017, privo di una specifica domanda, RI 1 è insorto davanti al
Consiglio di Stato contestando la decisione del Municipio di negargli l'uso
dell'area di Piazza d adibita a terrazza antistante la sua proprietà. In sede
di replica egli ha specificato il petitum domandando, oltre
all'annullamento della decisione del Municipio, in via principale la
retrocessione degli atti all'Esecutivo comunale per nuova decisione, in via
subordinata l'assegnazione dell'area antistante il suo fondo come da sua
richiesta del 16 febbraio 2017 e, in ulteriore subordine, che l'ara di 45 m2
sia liberata e semmai assegnata a terzi soltanto previo suo consenso.
Sollecitato in tal
senso dal Servizio competente, l'11 agosto 2020 il ricorrente ha confermato di
aver ancora un interesse alla definizione della causa, postulando che il
Governo decidesse nel senso della domanda posta in ulteriore subordine.
E. Con risoluzione del 9
settembre 2020 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa di RI 1.
Dopo aver considerato che nel frattempo il
ricorso, riferito all'assegnazione della "terrazza ex e" per il 2017,
fosse divenuto privo d'oggetto, il Governo ha ritenuto che vi fosse ancora un interesse
alla definizione della vertenza. Ha quindi riassunto i principi relativi
all'uso del demanio e ricordato come l'esercizio di un'attività economica su
suolo pubblico configuri una forma di uso comune accresciuto, almeno nella
misura in cui comporta uno stazionamento di infrastrutture a essa destinata. Ha
poi escluso che il ricorrente potesse appellarsi all'art. 4 cpv. 1 del
regolamento sull'occupazione del suolo pubblico del 5 marzo 1925 (ROSP; n.
100.41) per rivendicare un diritto a usufruire dell'area antistante la sua
proprietà, poiché esso sarebbe riferito agli spazi sotto i portici. In
definitiva, la decisione non violerebbe le norme applicabili e l'Autorità
comunale non avrebbe abusato del proprio potere di apprezzamento. Da ultimo, ha
rinviato alla procedura edilizia la questione relativa alla posa di tende
fisse.
F. Con ricorso del 15
ottobre 2020, assistito da una replica, RI 1 ha adito il Tribunale cantonale
amministrativo domandando l'annullamento della decisione governativa appena
descritta. In via principale chiede poi che l'incarto sia retrocesso al
Consiglio di Stato per nuovo giudizio; in via subordinata postula che l'area di
45 m2 oggetto della sua richiesta sia liberata da ogni struttura
esistente a opera e spese del Comune e, semmai, assegnata a terzi soltanto
previo consenso del ricorrente.
Egli sostiene come da
tempo immemore la Città conceda in uso e/o locazione gli spazi antistati
proprietà private situati sulla piazza solo con il consenso del proprietario
retrostante. Del resto in Piazza d l'occupazione dello spazio pubblico sarebbe
sempre limitata all'ingombro del palazzo confinante. Spiega di aver ridotto la
domanda alla sola richiesta formulata in via ulteriormente subordinata, ovvero
di aver rinunciato alla contestata assegnazione dello spazio in parola,
chiedendo però che essa venisse liberata e che la sua cessione a terzi fosse sempre
subordinata al suo consenso. Domanda - questa - a cui il Governo non avrebbe
dato risposta, ciò che da solo condurrebbe a retrocedere l'incarto alla
precedente istanza per nuovo giudizio.
Spiega quindi che
l'accesso al suo stabile sarebbe ostacolato dall'arredo degli esercizi pubblici
che occupano detto spazio. Ciò gli cagionerebbe anche danni economici, poiché
l'arredo vario davanti alla sua proprietà comprometterebbe, oltre che
l'accesso, anche la visibilità del negozio situato al piano terra. Anche la
locazione a inquilini dei locali commerciali al primo piano dell'immobile
sarebbe ostacolata siccome l'uso dello spazio antistante lo stabile, che
potrebbe costituire un'attrattiva interessante per la locazione delle superfici
commerciali attualmente libere al primo piano dell'immobile, viene dal Municipio
limitato a esercizi pubblici già presenti sotto i portici. Ciò sarebbe
arbitrario, lesivo della parità di trattamento e in definitiva della libertà
economica. Da ultimo sostiene che la tenda avvolgibile e le lastre di granito
della pavimentazione della "terrazza ex e" sarebbero prive del
necessario permesso edilizio. Nella misura in cui esistesse una licenza
edilizia, questa sarebbe nulla e la struttura, quantomeno la tenda, andrebbe
allontanata. Chiede infine l'esperimento di un sopralluogo e l'assunzione di
svariate prove.
G. Il Municipio, con
argomenti di cui si dirà semmai in appresso, e il Consiglio di Stato, senza
formulare osservazioni, resistono al ricorso.
Considerato, in
diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 della legge
organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC, RL 181.100). La legittimazione attiva
del ricorrente, destinatario del giudizio impugnato, è certa (209 lett. b LOC; art.
65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;
LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 LPAmm), è dunque ricevibile
in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza assumere le prove
genericamente menzionate dall'insorgente (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non è in
particolare necessario esperire il sopralluogo, insuscettibile di apportare
nuovi elementi utili al giudizio. La situazione dei luoghi emerge chiaramente
dalle tavole processuali ed è, inoltre, sufficientemente nota ai giudici del
Tribunale per conoscenza diretta.
2. L'insorgente
insiste sul fatto di aver ridotto davanti al Governo la propria domanda alla
sola richiesta formulata in via ulteriormente subordinata, ovvero quella di
liberare l'area in parola e di subordinarne la cessione a terzi al suo
consenso.
Ora, tuttavia, egli
omette di considerare che la procedura trae origine dalla risoluzione del 14
marzo 2017 con cui il Municipio ha assegnato la superficie della "terrazza
ex e" metà ciascuno agli esercizi pubblici Ristorante r e z per l'anno
2017, respingendo quindi la domanda di utilizzo temporaneo di (parte) di detta
superficie formulata dall'insorgente il 16 febbraio precedente. Decisione che
non origina, dunque, da una generica richiesta di liberare l'area antistante
il fondo part. __________ e che la sua cessione a terzi sia sempre
subordinata al suo consenso. Interpretando, in favore dell'insorgente,
questa domanda come volta ad accertare l'illiceità della decisione del Municipio,
si pone il quesito dell'attualità dell'interesse.
Ora, la decisione
impugnata concerne un'autorizzazione d'uso del suolo pubblico per l'anno 2017;
d'altro canto, la domanda di utilizzo temporaneo di (parte) di detta superficie
formulata dall'insorgente il 16 febbraio 2017 era circoscritta ai (soli)
periodi dal 14 al 22 luglio 2017 e dal 2 al 12 agosto 2017. È dunque palese che
al più tardi il 1° gennaio 2018 l'oggetto della lite sia venuto meno e con
esso, fatta salva la questione dei costi di procedura, anche l'interesse delle
parti alla definizione della causa. La Corte ritiene che nel caso in esame si
possa tuttavia rinunciare a quest'ultimo requisito. Non appare infatti remota
la possibilità che le contestazioni mosse in concreto possano ripresentarsi
anche in futuro, in condizioni analoghe, senza che un esame tempestivo possa
essere svolto dal Tribunale. Stante la portata generale delle contestazioni
sollevate, che possono concernere più proprietari di fondi che si affacciano
sulla piazza, parimenti soddisfatta risulta l'esistenza di un interesse
pubblico sufficiente al chiarimento delle questioni litigiose e, di riflesso, a
sapere se l'autorizzazione fosse lecita o meno.
3. Prima di
affrontare il merito della vertenza, va subito respinta la critica formulata
dal ricorrente circa il fatto che il Governo non si sarebbe pronunciato sulla domanda
sollevata in ulteriore subordine. Per i motivi che si son visti, essa poteva,
anzi doveva (pena l'irricevibilità del gravame) essere intesa come volta ad
accertare l'illiceità dell'autorizzazione rilasciata. Ciò che il Consiglio di
Stato ha fatto, respingendo - quantomeno implicitamente - anche la tesi secondo
cui simili permessi vanno concessi solo previo consenso del proprietario
retrostante.
Sia soggiunto per
completezza che l'insorgente non solleva espressamente una lesione del diritto
di essere sentito. In ogni caso il Tribunale è in concreto chiamato a esaminare
la legalità del provvedimento, ciò che comprende la verifica del corretto esercizio
del potere di apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). Pertanto, un'ipotetica
lesione del diritto di essere sentito sarebbe comunque sia da ritenersi sanata
in questa sede.
Sempre a titolo
preliminare, è a ragione che il Governo ha rinviato a una (eventuale) procedura
edilizia le questioni inerenti la sussistenza del permesso di costruzione
relativo alle lastre di granito e alla struttura della tenda da sole. Come
visto, la presente vertenza concerne unicamente la questione relativa
all'autorizzazione a occupare il demanio.
4. 4.1. L'esercizio
di un'attività economica su suolo pubblico configura una forma d'uso
accresciuto, nella misura in cui comporta lo stazionamento di infrastrutture a
essa destinate; essa è subordinata ad autorizzazione (DTF 102 Ia 444; André Grisel, Traité de droit
adminstratif, vol. II, Neuchâtel 1984, pag. 553 segg.). L'autorità concedente
può sottoporre ad autorizzazione ogni uso del suolo pubblico eccedente per
intensità l'uso comune anche in assenza di una specifica base legale (DTF 105
Ia 21, 100 Ia 136; Adelio Scolari,
Diritto amministrativo, Parte speciale, Cadenazzo 1993, n. 571; Grisel, op. cit., pag. 556).
4.2. Il permesso per
uso accresciuto, dal profilo giuridico, è un atto amministrativo mediante il
quale l'autorità accerta che la prevista attività (uso più intenso del suolo
pubblico) non è contraria agli interessi generali dell'ente pubblico (RDAT
I-1992 n. 1). Esso serve a coordinare e a stabilire le priorità tra le diverse
utilizzazioni dei beni pubblici (Ulrich
Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmannm, Grundriss des allgemeinen
Verwaltungsrechts, VIII ed., Zurigo/San Gallo 2020, n. 2287). Il cittadino non
può di regola vantare un diritto all'uso speciale del demanio pubblico (Scolari, op. cit., n. 576; Blaise Knapp, Précis de
droit administratif, IV ed., Basilea 1991, n. 3033). Quando tuttavia
egli sollecita un tale uso per l'esercizio di un diritto fondamentale garantito
dalla costituzione, la giurisprudenza gli riconosce un cosiddetto diritto
condizionale, subordinando la validità di un diniego alle condizioni per
limitare quel diritto, segnatamente alla sussistenza di una base legale, di un
sufficiente interesse pubblico e, inoltre, all'ossequio del principio della
proporzionalità (DTF 121 I 282 consid. 2a e rinvii; RDAT II-1991 n. 3 consid.
b; in generale Häfelin/Müller/Uhlmann, op.
cit., n. 2294 seg. e rinvii alla giurisprudenza e all'ulteriore dottrina).
4.3. Il diniego
dell'autorizzazione per uso accresciuto del suolo pubblico allo scopo di
esercitarvi un'attività commerciale costituisce una limitazione della libertà
economica (DTF127 I 84 consid. 4b, 119 Ia 445 consid. 2a; François Bellanger, Commerce et domaine
public, in: Francçois Bellanger/Thierry Tanquerel, Le domaine public,
Ginevra/Zurigo/Basilea 2004, pag. 43 segg., 51). Esso deve rispettare il
principio di proporzionalità e fondarsi su criteri oggettivi. L'autorizzazione
può essere rifiutata soltanto se il diniego è giustificato dal profilo degli
interessi generali della comunità, ossia da considerazioni aventi tratto
all'ordine pubblico in senso stretto, alla tranquillità, alla sicurezza, alla
salute, alla protezione della natura e del paesaggio ecc. (DTF 91 I 326, 77 I
287), valutate rispettando in modo particolare il principio di proporzionalità.
Oltre a questi beni di polizia, l'autorità deve considerare anche gli interessi
pubblici implicati, quali la protezione del bene demaniale stesso (DTF 105 Ia
94, 100 Ia 402; Scolari, op. cit.,
n. 578 con rif.; Grisel, op. cit.,
pag. 556 segg.). Il diritto costituzionale non tollera per contro le cosiddette
misure di politica economica, ossia quei provvedimenti che interferiscono nella
libera concorrenza per favorire talune attività economiche, segnatamente
mediante una limitazione quantitativa del numero dei concorrenti (RDAT II-1991
n. 3 con rif., 1986 n. 83, 1982 n. 7).
Fatti
I motivi addotti devono
apparire plausibili. Nell'esercizio del potere discrezionale di cui dispone ai
fini del rilascio di un'autorizzazione per uso accresciuto dell'area pubblica,
l'autorità concedente è tenuta a ponderare gli interessi contrapposti,
rispettando i principi fondamentali del diritto, in quanto riferiti alla parità
di trattamento, all'adeguatezza e alle libertà fondamentali, (RDAT II-1991 n. 3;
René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte sul Meno, 1990,
n. 118.B.II seg.; Grisel, op.
cit., pag. 556).
5. 5.1. Il Municipio
provvede alla conservazione e all'amministrazione dei beni comunali in modo che
gli stessi siano messi a beneficio della collettività senza pregiudicarne la
consistenza (art. 166 LOC). Tra le competenze municipali rientra anche la
disciplina dell'uso accresciuto o esclusivo di questi beni (art. 107 cpv. 2
lett. c e 4 LOC).
5.2. Secondo l'art. 1
ROSP chi intende occupare il suolo pubblico con botole griglie, marquises,
gradini, insegne sporgenti o in qualsiasi altro modo, oppure esporre banchi,
tavoli, vetrine, mobili, mensole, vasi da fiori ecc., oppure ancora depositare
materiale da costruzione o esporre tende che discendano o sporgano sopra
terreno pubblico, dovrà indirizzare analoga richiesta al Municipio, indicando
lo scopo della concessione.
L'art. 4 ROSP
riconosce esclusivamente ai proprietari e conduttori di negozi ed esercizi
sotto i portici il diritto di esporre gratuitamente banchi o tavolini davanti
al rispettivo negozio per la vendita di merci attinenti al negozio stesso,
rispettivamente per il servizio dell'esercizio, alla condizione che debba
sempre essere mantenuto un adeguato passaggio attraverso ogni singola arcata e lungo
i portici. L'ubicazione e l'estensione di detti banchi e tavolini, prosegue la
norma, sarà fissata dal Municipio, che potrà permettere l'occupazione gratuita
di un'area maggiore dell'usato in occasioni straordinarie di feste, concerti
ecc.
5.3. L'art. 38 cpv. 3
delle norme di attuazione del piano regolatore in vigore al momento della
decisione municipale (vNAPUC), dal marginale Tende su suolo pubblico,
riserva al Municipio la facoltà di porre condizioni particolari a salvaguardia
della tipologia del Centro storico nelle concessioni di uso accresciuto del
suolo pubblico. Principio ripreso dall'art. 58l cpv. 4 delle NAPUC in vigore al
momento della decisione del Governo qui impugnata, riferito alle Terrazze e
coperture su suolo pubblico.
6. In concreto,
l'utilizzo dell'area pubblica in parola è stato postulato da più richiedenti
per esercitare un'attività economica che necessita la posa di infrastrutture,
sicché configura una forma di uso accresciuto del suolo pubblico, soggetto ad
autorizzazione. Nessuno, del resto, pretende altrimenti. Adito da diverse
richieste di utilizzazione, il Municipio ha dovuto operare una scelta; si
tratta ora di verificare se questa è conforme al diritto.
6.1. Il ricorrente ritiene
innanzitutto che l'assegnazione dell'area antistante il suo fondo potrebbe
avvenire unicamente previo il suo consenso, conformemente a una prassi che
sostiene il Municipio applichi da tempo immemore. Lo proverebbe lo scritto
dell'avv. __________ del 7 dicembre 1994 rivolto agli allora proprietari del
mapp. __________ con cui chiede il loro consenso a utilizzare l'area antistate
al loro immobile affermando che questa autorizzazione è richiesta dal
Municipio per poter usufruire di un'area pubblica che si trova di fronte ad
altre proprietà. Produce inoltre una fotografia da cui desume che il "i"
avrebbe allontanato i tavoli antistanti alla proprietà t a semplice richiesta
dei proprietari. Inoltre, in Piazza d, l'occupazione dello spazio pubblico
sarebbe sempre precisamente limitata all'ingombro del palazzo retrostante.
6.1.1. Dalle normative in
concreto applicabili, non è possibile desumere alcun particolare diritto in
favore del ricorrente di veder subordinata al suo consenso l'attribuzione della
superficie dinanzi la sua proprietà; tantomeno sussiste un diritto soggettivo
preferenziale a ottenerne l'assegnazione. A ragione il Governo ha, in
particolare, ritenuto che nemmeno l'art. 4 ROSP permetta di suffragare questa
tesi, lo stesso essendo riferito al solo spazio sotto i portici. Il ricorrente
pretende, tuttavia, di potersi avvalere di una prassi che, in quanto tale, non
è fondata su una base legale. Egli vorrebbe pertanto, in sostanza, veder
applicata una parità di trattamento nell'illegalità.
6.1.2. Secondo costante
giurisprudenza, il principio della legalità dell'attività amministrativa prevale
su quello della parità di trattamento. Il
diritto all'uguaglianza di trattamento nell'illiceità può essere ammesso
eccezionalmente soltanto quando, non in un caso isolato e neppure in alcuni
casi, bensì secondo una prassi costante (cfr. DTF 132 II 485 consid.
8.6), un'autorità deroga alla legge e dà a vedere che anche in futuro non
deciderà in modo ad essa conforme. In tal caso, il cittadino ha diritto di
esigere di beneficiare anch'egli dell'illegalità, sempre che ciò non leda altri
interessi legittimi (cfr. DTF 139 II 49 consid. 7.1 con rinvii). Qualora
un'autorità riconosca esplicitamente l'illegittimità di una determinata prassi
anteriore e affermi chiaramente di volersi in futuro conformare alla legge, il
principio della parità di trattamento deve cedere il passo a quello di legalità
(cfr. DTF 139 II 49 consid. 7.1, 131 V 9 consid. 3.7, 127 I 1 consid. 3a, 126 V
390 consid. 6a; STF 1C_142/2013 del 7 marzo 2014 consid. 2.4).
In concreto, il Municipio nega la
sussistenza di una simile pratica. La documentazione del ricorrente non
permette di ritenere l'esistenza di una prassi costante contraria alla legge
che l'autorità non intende abbandonare (cfr. René
Wiederkehr/Paul Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Band
I, Berna 2012, n. 1691 segg.). Lo scritto dell'avv. __________, infatti, è
parecchio datato (risale come visto al 1994); esso può al più costituire solo
un indizio del fatto che in detta occasione di quel particolare caso il
Municipio abbia richiesto il consenso del proprietario. Le foto prodotte,
d'altro canto, non permettono di desumere i motivi per i quali il Bar i non
occupi (più) lo spazio antistante la proprietà. In particolare, non risulta che
ciò sia frutto di una decisione del Municipio fondata sulla pretesa prassi.
Nemmeno lo scritto dell'avv. t lo dimostra. Né la situazione delle altre
strutture sulla piazza, anche laddove effettivamente le aree pubbliche fossero
attribuite sistematicamente ai proprietari retrostanti, permetterebbe di
concludere in questo senso.
6.2.
Il Municipio ha preferito concedere al z e al Ristorante r la "terrazza ex
e" in luogo che al ricorrente osservando che lo spazio in parola sussiste
dinanzi alle proprietà di cui ai mapp. __________ e __________, rilevando che
sono entrambe senza alcun continuativo esercizio pubblico o altra attività
affacciata sulla piazza. Evocati gli indirizzi pianificatori vigenti
(salvaguardia della tipologia del centro storico, interpretato alla luce
dell'art. 4 ROSP) ha ritenuto più conforme concedere un'autorizzazione annuale
agli esercizi pubblici citati, adeguatamente attrezzati per svolgere un'attività
regolare e continua sulla Piazza d; la positiva esperienza dell'anno precedente
ha corroborato questa scelta. Ha quindi ritenuto che la richiesta riferita a un
breve periodo non relazionata a un commercio già presente sotto i portici non può
prevalere su quella più consona appena descritta.
Premesso che ai fini del presente
giudizio determinante è la motivazione addotta nella decisione del 28 marzo
2017, contrariamente a quanto assume l'insorgente, il Municipio non ha limitato
a priori ai soli esercizi pubblici già presenti sotto i portici la possibilità
di accedere all'autorizzazione. Ha, invece, compiuto una valutazione fondata su
motivi quali quelli di garantire un'occupazione e quindi la fornitura di un
servizio sull'arco dell'intero anno, in luogo dell'attività saltuaria e di
breve durata prospettata dall'insorgente, peraltro nemmeno estesa all'intera
superficie della "Terrazza ex e" e avulsa da un commercio esistente
sotto i portici. Alla luce dell'importanza della Piazza d per il turismo e
congruentemente con gli indirizzi pianificatori enunciati in precedenza, la
determinazione del Municipio appare adeguata e basata su motivi pertinenti;
senz'altro non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento.
Inoltre, la stessa non è fondata su motivi di politica economica, ma su
considerazioni legate alla salvaguardia dell'immagine e fruibilità anche in
termini di servizio che l'Autorità comunale intende conferire al centro
cittadino. È a torto poi che il ricorrente sostiene vi sia una disparità di
trattamento tra le attività ammesse, già solo poiché come visto il Municipio
non le circoscrive ai soli esercizi pubblici. Non avendo il ricorrente
postulato di ottenere il permesso in relazione a un'attività sita al primo
piano dell'immobile, privo di pertinenza è il riferimento a una presunta
disparità di trattamento in relazione ad altri commerci che potrebbero
insediarvisi. Pretestuose sono, infine, i disagi lamentati dall'insorgente
relativi all'accessibilità alla sua proprietà e all'occupazione dei portici,
come proprio le fotografie annesse agli atti permettono di confermare. Nemmeno
può vantare un diritto a una maggiore visibilità dei commerci sottostanti i
portici. L'eventuale mancato rispetto dei limiti dell'area assegnata da parte
dei titolari dell'autorizzazione va poi semmai tempestivamente segnalata all'indirizzo
del Municipio, il quale è tenuto a verificare l'osservanza delle condizioni cui
viene concessa l'autorizzazione.
In definitiva, la decisione
impugnata procede da un esercizio corretto del potere discrezionale che la
legge riserva al Municipio. Essa non è nemmeno costitutiva di una violazione
della libertà economica dell'insorgente; tantomeno è dato di vedere una
disparità di trattamento. Esente da violazioni del diritto, la decisione
impugnata va confermata, respingendo il ricorso in esame.
7. La tassa di
giustizia segue la soccombenza del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si
assegnano ripetibili al Comune di o, dotato di servizio giuridico (art. 49 cpv.
2 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
respinto.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dall'insorgente, resta a suo carico.
Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente Il cancelliere