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Decisione

52.2020.479

Autorizzazione d'uso del suolo pubblico per la vendita di bibite e cibo durante manifestazioni estive

5 febbraio 2024Italiano19 min

di trattamento, all'adeguatezza e alle libertà fondamentali, (RDAT II-1991 n. 3;

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.479

Lugano

5

febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliere:

Reto Peterhans

statuendo sul ricorso del 15 ottobre

2020 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la risoluzione del 9 settembre 2020 (n. 4628) del

Consiglio di Stato che respinge, in quanto non priva d'oggetto, l'impugnativa

presentata dall'insorgente avverso la decisione del CO 1 concernente il

diniego di autorizzazione d'uso del suolo pubblico (terrazza ex e) per l'anno

2017;

ritenuto, in

fatto

A. RI 1 è proprietario di

un edificio che si affaccia sulla Piazza d a o (mapp. __________), nel quale

vive con la sua famiglia. Al piano terra vi è un negozio (m ). Davanti al mapp.

__________ e parte del contiguo mapp. __________ (di proprietà di h) vi è uno

spazio denominato "terrazza ex e", ricavato sul suolo pubblico della

piazza.

B. Il 16 febbraio 2016 RI

1 ha domandato al CO 1 l'affitto temporaneo dell'area antistante la sua

proprietà, oltre il portico, per una superficie di circa 45 m2 (8.0

m * 5.6 m) spiegando di voler allestire alcuni banconi mobili per la

vendita di bibite e panini durante le manifestazioni __________ e __________,

dal 14 al 22 luglio 2017 e dal 2 al 12 agosto 2017. Lo spazio in parola

interessa gran parte della "terrazza ex e".

C. Il 28 marzo 2017

l'Esecutivo comunale ha respinto la richiesta, spiegando di aver deciso con

risoluzione del 14 marzo precedente (n. 2375) di assegnare lo spazio della "terrazza

ex e" metà ciascuno agli esercizi pubblici Ristornate r (attivo nel vicino

mapp. __________) e al Ristorante z (ospitato al mapp. __________).

Il Municipio,

fondandosi sulle norme comunali pianificatorie e relative all'occupazione del

suolo pubblico, ha ritenuto più consona l'attività dei citati esercizi pubblici

viciniori, adeguatamente attrezzati per svolgerla in maniera regolare e

continua, piuttosto che quella saltuaria, su breve periodo e non relazionata a

un commercio già presente sotto i portici postulata dall'insorgente. Modalità

di esercizio già sperimentata positivamente nel 2016.

D. Con ricorso del 26

aprile 2017, privo di una specifica domanda, RI 1 è insorto davanti al

Consiglio di Stato contestando la decisione del Municipio di negargli l'uso

dell'area di Piazza d adibita a terrazza antistante la sua proprietà. In sede

di replica egli ha specificato il petitum domandando, oltre

all'annullamento della decisione del Municipio, in via principale la

retrocessione degli atti all'Esecutivo comunale per nuova decisione, in via

subordinata l'assegnazione dell'area antistante il suo fondo come da sua

richiesta del 16 febbraio 2017 e, in ulteriore subordine, che l'ara di 45 m2

sia liberata e semmai assegnata a terzi soltanto previo suo consenso.

Sollecitato in tal

senso dal Servizio competente, l'11 agosto 2020 il ricorrente ha confermato di

aver ancora un interesse alla definizione della causa, postulando che il

Governo decidesse nel senso della domanda posta in ulteriore subordine.

E. Con risoluzione del 9

settembre 2020 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa di RI 1.

Dopo aver considerato che nel frattempo il

ricorso, riferito all'assegnazione della "terrazza ex e" per il 2017,

fosse divenuto privo d'oggetto, il Governo ha ritenuto che vi fosse ancora un interesse

alla definizione della vertenza. Ha quindi riassunto i principi relativi

all'uso del demanio e ricordato come l'esercizio di un'attività economica su

suolo pubblico configuri una forma di uso comune accresciuto, almeno nella

misura in cui comporta uno stazionamento di infrastrutture a essa destinata. Ha

poi escluso che il ricorrente potesse appellarsi all'art. 4 cpv. 1 del

regolamento sull'occupazione del suolo pubblico del 5 marzo 1925 (ROSP; n.

100.41) per rivendicare un diritto a usufruire dell'area antistante la sua

proprietà, poiché esso sarebbe riferito agli spazi sotto i portici. In

definitiva, la decisione non violerebbe le norme applicabili e l'Autorità

comunale non avrebbe abusato del proprio potere di apprezzamento. Da ultimo, ha

rinviato alla procedura edilizia la questione relativa alla posa di tende

fisse.

F. Con ricorso del 15

ottobre 2020, assistito da una replica, RI 1 ha adito il Tribunale cantonale

amministrativo domandando l'annullamento della decisione governativa appena

descritta. In via principale chiede poi che l'incarto sia retrocesso al

Consiglio di Stato per nuovo giudizio; in via subordinata postula che l'area di

45 m2 oggetto della sua richiesta sia liberata da ogni struttura

esistente a opera e spese del Comune e, semmai, assegnata a terzi soltanto

previo consenso del ricorrente.

Egli sostiene come da

tempo immemore la Città conceda in uso e/o locazione gli spazi antistati

proprietà private situati sulla piazza solo con il consenso del proprietario

retrostante. Del resto in Piazza d l'occupazione dello spazio pubblico sarebbe

sempre limitata all'ingombro del palazzo confinante. Spiega di aver ridotto la

domanda alla sola richiesta formulata in via ulteriormente subordinata, ovvero

di aver rinunciato alla contestata assegnazione dello spazio in parola,

chiedendo però che essa venisse liberata e che la sua cessione a terzi fosse sempre

subordinata al suo consenso. Domanda - questa - a cui il Governo non avrebbe

dato risposta, ciò che da solo condurrebbe a retrocedere l'incarto alla

precedente istanza per nuovo giudizio.

Spiega quindi che

l'accesso al suo stabile sarebbe ostacolato dall'arredo degli esercizi pubblici

che occupano detto spazio. Ciò gli cagionerebbe anche danni economici, poiché

l'arredo vario davanti alla sua proprietà comprometterebbe, oltre che

l'accesso, anche la visibilità del negozio situato al piano terra. Anche la

locazione a inquilini dei locali commerciali al primo piano dell'immobile

sarebbe ostacolata siccome l'uso dello spazio antistante lo stabile, che

potrebbe costituire un'attrattiva interessante per la locazione delle superfici

commerciali attualmente libere al primo piano dell'immobile, viene dal Municipio

limitato a esercizi pubblici già presenti sotto i portici. Ciò sarebbe

arbitrario, lesivo della parità di trattamento e in definitiva della libertà

economica. Da ultimo sostiene che la tenda avvolgibile e le lastre di granito

della pavimentazione della "terrazza ex e" sarebbero prive del

necessario permesso edilizio. Nella misura in cui esistesse una licenza

edilizia, questa sarebbe nulla e la struttura, quantomeno la tenda, andrebbe

allontanata. Chiede infine l'esperimento di un sopralluogo e l'assunzione di

svariate prove.

G. Il Municipio, con

argomenti di cui si dirà semmai in appresso, e il Consiglio di Stato, senza

formulare osservazioni, resistono al ricorso.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 della legge

organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC, RL 181.100). La legittimazione attiva

del ricorrente, destinatario del giudizio impugnato, è certa (209 lett. b LOC; art.

65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;

LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 LPAmm), è dunque ricevibile

in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza assumere le prove

genericamente menzionate dall'insorgente (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non è in

particolare necessario esperire il sopralluogo, insuscettibile di apportare

nuovi elementi utili al giudizio. La situazione dei luoghi emerge chiaramente

dalle tavole processuali ed è, inoltre, sufficientemente nota ai giudici del

Tribunale per conoscenza diretta.

2. L'insorgente

insiste sul fatto di aver ridotto davanti al Governo la propria domanda alla

sola richiesta formulata in via ulteriormente subordinata, ovvero quella di

liberare l'area in parola e di subordinarne la cessione a terzi al suo

consenso.

Ora, tuttavia, egli

omette di considerare che la procedura trae origine dalla risoluzione del 14

marzo 2017 con cui il Municipio ha assegnato la superficie della "terrazza

ex e" metà ciascuno agli esercizi pubblici Ristorante r e z per l'anno

2017, respingendo quindi la domanda di utilizzo temporaneo di (parte) di detta

superficie formulata dall'insorgente il 16 febbraio precedente. Decisione che

non origina, dunque, da una generica richiesta di liberare l'area antistante

il fondo part. __________ e che la sua cessione a terzi sia sempre

subordinata al suo consenso. Interpretando, in favore dell'insorgente,

questa domanda come volta ad accertare l'illiceità della decisione del Municipio,

si pone il quesito dell'attualità dell'interesse.

Ora, la decisione

impugnata concerne un'autorizzazione d'uso del suolo pubblico per l'anno 2017;

d'altro canto, la domanda di utilizzo temporaneo di (parte) di detta superficie

formulata dall'insorgente il 16 febbraio 2017 era circoscritta ai (soli)

periodi dal 14 al 22 luglio 2017 e dal 2 al 12 agosto 2017. È dunque palese che

al più tardi il 1° gennaio 2018 l'oggetto della lite sia venuto meno e con

esso, fatta salva la questione dei costi di procedura, anche l'interesse delle

parti alla definizione della causa. La Corte ritiene che nel caso in esame si

possa tuttavia rinunciare a quest'ultimo requisito. Non appare infatti remota

la possibilità che le contestazioni mosse in concreto possano ripresentarsi

anche in futuro, in condizioni analoghe, senza che un esame tempestivo possa

essere svolto dal Tribunale. Stante la portata generale delle contestazioni

sollevate, che possono concernere più proprietari di fondi che si affacciano

sulla piazza, parimenti soddisfatta risulta l'esistenza di un interesse

pubblico sufficiente al chiarimento delle questioni litigiose e, di riflesso, a

sapere se l'autorizzazione fosse lecita o meno.

3. Prima di

affrontare il merito della vertenza, va subito respinta la critica formulata

dal ricorrente circa il fatto che il Governo non si sarebbe pronunciato sulla domanda

sollevata in ulteriore subordine. Per i motivi che si son visti, essa poteva,

anzi doveva (pena l'irricevibilità del gravame) essere intesa come volta ad

accertare l'illiceità dell'autorizzazione rilasciata. Ciò che il Consiglio di

Stato ha fatto, respingendo - quantomeno implicitamente - anche la tesi secondo

cui simili permessi vanno concessi solo previo consenso del proprietario

retrostante.

Sia soggiunto per

completezza che l'insorgente non solleva espressamente una lesione del diritto

di essere sentito. In ogni caso il Tribunale è in concreto chiamato a esaminare

la legalità del provvedimento, ciò che comprende la verifica del corretto esercizio

del potere di apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). Pertanto, un'ipotetica

lesione del diritto di essere sentito sarebbe comunque sia da ritenersi sanata

in questa sede.

Sempre a titolo

preliminare, è a ragione che il Governo ha rinviato a una (eventuale) procedura

edilizia le questioni inerenti la sussistenza del permesso di costruzione

relativo alle lastre di granito e alla struttura della tenda da sole. Come

visto, la presente vertenza concerne unicamente la questione relativa

all'autorizzazione a occupare il demanio.

4. 4.1. L'esercizio

di un'attività economica su suolo pubblico configura una forma d'uso

accresciuto, nella misura in cui comporta lo stazionamento di infrastrutture a

essa destinate; essa è subordinata ad autorizzazione (DTF 102 Ia 444; André Grisel, Traité de droit

adminstratif, vol. II, Neuchâtel 1984, pag. 553 segg.). L'autorità concedente

può sottoporre ad autorizzazione ogni uso del suolo pubblico eccedente per

intensità l'uso comune anche in assenza di una specifica base legale (DTF 105

Ia 21, 100 Ia 136; Adelio Scolari,

Diritto amministrativo, Parte speciale, Cadenazzo 1993, n. 571; Grisel, op. cit., pag. 556).

4.2. Il permesso per

uso accresciuto, dal profilo giuridico, è un atto amministrativo mediante il

quale l'autorità accerta che la prevista attività (uso più intenso del suolo

pubblico) non è contraria agli interessi generali dell'ente pubblico (RDAT

I-1992 n. 1). Esso serve a coordinare e a stabilire le priorità tra le diverse

utilizzazioni dei beni pubblici (Ulrich

Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmannm, Grundriss des allgemeinen

Verwaltungsrechts, VIII ed., Zurigo/San Gallo 2020, n. 2287). Il cittadino non

può di regola vantare un diritto all'uso speciale del demanio pubblico (Scolari, op. cit., n. 576; Blaise Knapp, Précis de

droit administratif, IV ed., Basilea 1991, n. 3033). Quando tuttavia

egli sollecita un tale uso per l'esercizio di un diritto fondamentale garantito

dalla costituzione, la giurisprudenza gli riconosce un cosiddetto diritto

condizionale, subordinando la validità di un diniego alle condizioni per

limitare quel diritto, segnatamente alla sussistenza di una base legale, di un

sufficiente interesse pubblico e, inoltre, all'ossequio del principio della

proporzionalità (DTF 121 I 282 consid. 2a e rinvii; RDAT II-1991 n. 3 consid.

b; in generale Häfelin/Müller/Uhlmann, op.

cit., n. 2294 seg. e rinvii alla giurisprudenza e all'ulteriore dottrina).

4.3. Il diniego

dell'autorizzazione per uso accresciuto del suolo pubblico allo scopo di

esercitarvi un'attività commerciale costituisce una limitazione della libertà

economica (DTF127 I 84 consid. 4b, 119 Ia 445 consid. 2a; François Bellanger, Commerce et domaine

public, in: Francçois Bellanger/Thierry Tanquerel, Le domaine public,

Ginevra/Zurigo/Basilea 2004, pag. 43 segg., 51). Esso deve rispettare il

principio di proporzionalità e fondarsi su criteri oggettivi. L'autorizzazione

può essere rifiutata soltanto se il diniego è giustificato dal profilo degli

interessi generali della comunità, ossia da considerazioni aventi tratto

all'ordine pubblico in senso stretto, alla tranquillità, alla sicurezza, alla

salute, alla protezione della natura e del paesaggio ecc. (DTF 91 I 326, 77 I

287), valutate rispettando in modo particolare il principio di proporzionalità.

Oltre a questi beni di polizia, l'autorità deve considerare anche gli interessi

pubblici implicati, quali la protezione del bene demaniale stesso (DTF 105 Ia

94, 100 Ia 402; Scolari, op. cit.,

n. 578 con rif.; Grisel, op. cit.,

pag. 556 segg.). Il diritto costituzionale non tollera per contro le cosiddette

misure di politica economica, ossia quei provvedimenti che interferiscono nella

libera concorrenza per favorire talune attività economiche, segnatamente

mediante una limitazione quantitativa del numero dei concorrenti (RDAT II-1991

n. 3 con rif., 1986 n. 83, 1982 n. 7).

Fatti

I motivi addotti devono

apparire plausibili. Nell'esercizio del potere discrezionale di cui dispone ai

fini del rilascio di un'autorizzazione per uso accresciuto dell'area pubblica,

l'autorità concedente è tenuta a ponderare gli interessi contrapposti,

rispettando i principi fondamentali del diritto, in quanto riferiti alla parità

di trattamento, all'adeguatezza e alle libertà fondamentali, (RDAT II-1991 n. 3;

René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte sul Meno, 1990,

n. 118.B.II seg.; Grisel, op.

cit., pag. 556).

5. 5.1. Il Municipio

provvede alla conservazione e all'amministrazione dei beni comunali in modo che

gli stessi siano messi a beneficio della collettività senza pregiudicarne la

consistenza (art. 166 LOC). Tra le competenze municipali rientra anche la

disciplina dell'uso accresciuto o esclusivo di questi beni (art. 107 cpv. 2

lett. c e 4 LOC).

5.2. Secondo l'art. 1

ROSP chi intende occupare il suolo pubblico con botole griglie, marquises,

gradini, insegne sporgenti o in qualsiasi altro modo, oppure esporre banchi,

tavoli, vetrine, mobili, mensole, vasi da fiori ecc., oppure ancora depositare

materiale da costruzione o esporre tende che discendano o sporgano sopra

terreno pubblico, dovrà indirizzare analoga richiesta al Municipio, indicando

lo scopo della concessione.

L'art. 4 ROSP

riconosce esclusivamente ai proprietari e conduttori di negozi ed esercizi

sotto i portici il diritto di esporre gratuitamente banchi o tavolini davanti

al rispettivo negozio per la vendita di merci attinenti al negozio stesso,

rispettivamente per il servizio dell'esercizio, alla condizione che debba

sempre essere mantenuto un adeguato passaggio attraverso ogni singola arcata e lungo

i portici. L'ubicazione e l'estensione di detti banchi e tavolini, prosegue la

norma, sarà fissata dal Municipio, che potrà permettere l'occupazione gratuita

di un'area maggiore dell'usato in occasioni straordinarie di feste, concerti

ecc.

5.3. L'art. 38 cpv. 3

delle norme di attuazione del piano regolatore in vigore al momento della

decisione municipale (vNAPUC), dal marginale Tende su suolo pubblico,

riserva al Municipio la facoltà di porre condizioni particolari a salvaguardia

della tipologia del Centro storico nelle concessioni di uso accresciuto del

suolo pubblico. Principio ripreso dall'art. 58l cpv. 4 delle NAPUC in vigore al

momento della decisione del Governo qui impugnata, riferito alle Terrazze e

coperture su suolo pubblico.

6. In concreto,

l'utilizzo dell'area pubblica in parola è stato postulato da più richiedenti

per esercitare un'attività economica che necessita la posa di infrastrutture,

sicché configura una forma di uso accresciuto del suolo pubblico, soggetto ad

autorizzazione. Nessuno, del resto, pretende altrimenti. Adito da diverse

richieste di utilizzazione, il Municipio ha dovuto operare una scelta; si

tratta ora di verificare se questa è conforme al diritto.

6.1. Il ricorrente ritiene

innanzitutto che l'assegnazione dell'area antistante il suo fondo potrebbe

avvenire unicamente previo il suo consenso, conformemente a una prassi che

sostiene il Municipio applichi da tempo immemore. Lo proverebbe lo scritto

dell'avv. __________ del 7 dicembre 1994 rivolto agli allora proprietari del

mapp. __________ con cui chiede il loro consenso a utilizzare l'area antistate

al loro immobile affermando che questa autorizzazione è richiesta dal

Municipio per poter usufruire di un'area pubblica che si trova di fronte ad

altre proprietà. Produce inoltre una fotografia da cui desume che il "i"

avrebbe allontanato i tavoli antistanti alla proprietà t a semplice richiesta

dei proprietari. Inoltre, in Piazza d, l'occupazione dello spazio pubblico

sarebbe sempre precisamente limitata all'ingombro del palazzo retrostante.

6.1.1. Dalle normative in

concreto applicabili, non è possibile desumere alcun particolare diritto in

favore del ricorrente di veder subordinata al suo consenso l'attribuzione della

superficie dinanzi la sua proprietà; tantomeno sussiste un diritto soggettivo

preferenziale a ottenerne l'assegnazione. A ragione il Governo ha, in

particolare, ritenuto che nemmeno l'art. 4 ROSP permetta di suffragare questa

tesi, lo stesso essendo riferito al solo spazio sotto i portici. Il ricorrente

pretende, tuttavia, di potersi avvalere di una prassi che, in quanto tale, non

è fondata su una base legale. Egli vorrebbe pertanto, in sostanza, veder

applicata una parità di trattamento nell'illegalità.

6.1.2. Secondo costante

giurisprudenza, il principio della legalità dell'attività amministrativa prevale

su quello della parità di trattamento. Il

diritto all'uguaglianza di trattamento nell'illiceità può essere ammesso

eccezionalmente soltanto quando, non in un caso isolato e neppure in alcuni

casi, bensì secondo una prassi costante (cfr. DTF 132 II 485 consid.

8.6), un'autorità deroga alla legge e dà a vedere che anche in futuro non

deciderà in modo ad essa conforme. In tal caso, il cittadino ha diritto di

esigere di beneficiare anch'egli dell'illegalità, sempre che ciò non leda altri

interessi legittimi (cfr. DTF 139 II 49 consid. 7.1 con rinvii). Qualora

un'autorità riconosca esplicitamente l'illegittimità di una determinata prassi

anteriore e affermi chiaramente di volersi in futuro conformare alla legge, il

principio della parità di trattamento deve cedere il passo a quello di legalità

(cfr. DTF 139 II 49 consid. 7.1, 131 V 9 consid. 3.7, 127 I 1 consid. 3a, 126 V

390 consid. 6a; STF 1C_142/2013 del 7 marzo 2014 consid. 2.4).

In concreto, il Municipio nega la

sussistenza di una simile pratica. La documentazione del ricorrente non

permette di ritenere l'esistenza di una prassi costante contraria alla legge

che l'autorità non intende abbandonare (cfr. René

Wiederkehr/Paul Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Band

I, Berna 2012, n. 1691 segg.). Lo scritto dell'avv. __________, infatti, è

parecchio datato (risale come visto al 1994); esso può al più costituire solo

un indizio del fatto che in detta occasione di quel particolare caso il

Municipio abbia richiesto il consenso del proprietario. Le foto prodotte,

d'altro canto, non permettono di desumere i motivi per i quali il Bar i non

occupi (più) lo spazio antistante la proprietà. In particolare, non risulta che

ciò sia frutto di una decisione del Municipio fondata sulla pretesa prassi.

Nemmeno lo scritto dell'avv. t lo dimostra. Né la situazione delle altre

strutture sulla piazza, anche laddove effettivamente le aree pubbliche fossero

attribuite sistematicamente ai proprietari retrostanti, permetterebbe di

concludere in questo senso.

6.2.

Il Municipio ha preferito concedere al z e al Ristorante r la "terrazza ex

e" in luogo che al ricorrente osservando che lo spazio in parola sussiste

dinanzi alle proprietà di cui ai mapp. __________ e __________, rilevando che

sono entrambe senza alcun continuativo esercizio pubblico o altra attività

affacciata sulla piazza. Evocati gli indirizzi pianificatori vigenti

(salvaguardia della tipologia del centro storico, interpretato alla luce

dell'art. 4 ROSP) ha ritenuto più conforme concedere un'autorizzazione annuale

agli esercizi pubblici citati, adeguatamente attrezzati per svolgere un'attività

regolare e continua sulla Piazza d; la positiva esperienza dell'anno precedente

ha corroborato questa scelta. Ha quindi ritenuto che la richiesta riferita a un

breve periodo non relazionata a un commercio già presente sotto i portici non può

prevalere su quella più consona appena descritta.

Premesso che ai fini del presente

giudizio determinante è la motivazione addotta nella decisione del 28 marzo

2017, contrariamente a quanto assume l'insorgente, il Municipio non ha limitato

a priori ai soli esercizi pubblici già presenti sotto i portici la possibilità

di accedere all'autorizzazione. Ha, invece, compiuto una valutazione fondata su

motivi quali quelli di garantire un'occupazione e quindi la fornitura di un

servizio sull'arco dell'intero anno, in luogo dell'attività saltuaria e di

breve durata prospettata dall'insorgente, peraltro nemmeno estesa all'intera

superficie della "Terrazza ex e" e avulsa da un commercio esistente

sotto i portici. Alla luce dell'importanza della Piazza d per il turismo e

congruentemente con gli indirizzi pianificatori enunciati in precedenza, la

determinazione del Municipio appare adeguata e basata su motivi pertinenti;

senz'altro non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento.

Inoltre, la stessa non è fondata su motivi di politica economica, ma su

considerazioni legate alla salvaguardia dell'immagine e fruibilità anche in

termini di servizio che l'Autorità comunale intende conferire al centro

cittadino. È a torto poi che il ricorrente sostiene vi sia una disparità di

trattamento tra le attività ammesse, già solo poiché come visto il Municipio

non le circoscrive ai soli esercizi pubblici. Non avendo il ricorrente

postulato di ottenere il permesso in relazione a un'attività sita al primo

piano dell'immobile, privo di pertinenza è il riferimento a una presunta

disparità di trattamento in relazione ad altri commerci che potrebbero

insediarvisi. Pretestuose sono, infine, i disagi lamentati dall'insorgente

relativi all'accessibilità alla sua proprietà e all'occupazione dei portici,

come proprio le fotografie annesse agli atti permettono di confermare. Nemmeno

può vantare un diritto a una maggiore visibilità dei commerci sottostanti i

portici. L'eventuale mancato rispetto dei limiti dell'area assegnata da parte

dei titolari dell'autorizzazione va poi semmai tempestivamente segnalata all'indirizzo

del Municipio, il quale è tenuto a verificare l'osservanza delle condizioni cui

viene concessa l'autorizzazione.

In definitiva, la decisione

impugnata procede da un esercizio corretto del potere discrezionale che la

legge riserva al Municipio. Essa non è nemmeno costitutiva di una violazione

della libertà economica dell'insorgente; tantomeno è dato di vedere una

disparità di trattamento. Esente da violazioni del diritto, la decisione

impugnata va confermata, respingendo il ricorso in esame.

7. La tassa di

giustizia segue la soccombenza del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si

assegnano ripetibili al Comune di o, dotato di servizio giuridico (art. 49 cpv.

2 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dall'insorgente, resta a suo carico.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente Il cancelliere