52.2020.488
Criteri di calcolo per borse di studio - genitori divorziati che vivono nella stessa casa
23 marzo 2021Italiano13 min
prestazione principale e il prestito quella secondaria (art. 2 cpv. 1 LASt). È borsa
Source ti.ch
Incarto n.
52.2020.488
Lugano
23
marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo
sul ricorso del 13 ottobre 2020 di
RI
1
contro
la decisione del 9 settembre 2020 (n. 4636) del
Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dalla ricorrente
avverso la risoluzione del 26 novembre 2019 del Dipartimento dell'educazione,
della cultura e dello sport, Ufficio degli aiuti allo studio (UAST), in
materia di aiuti allo studio;
ritenuto, in
fatto
A. Il 21 giugno 2019 RI 1
ha inoltrato all'UAST una domanda di aiuti allo studio per l'anno scolastico
2019/2020 per la frequentazione del primo anno di master all'Università di __________.
Il 21 agosto 2019 l'autorità di prime cure ha accolto la richiesta accordandole
una borsa di studio di fr. 2'400.-.
Con decisione del 26
novembre 2019 l'UAST ha respinto il reclamo presentato da RI 1, tendente al
ricalcolo dell'aiuto allo studio, confermando la precedente pronuncia. In
particolare l'UAST ha ritenuto che, nonostante il divorzio dei genitori della
richiedente avvenuto nel 2017, non era possibile in specie considerare due
diverse economie domestiche, visto che gli ex coniugi condividevano ancora lo
stesso domicilio civile.
B. Con risoluzione del 9
settembre 2020 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame inoltrato da RI 1
avverso quest'ultima decisione. Accertato preliminarmente che l'autorità di
prime cure si era giustamente basata sui dati fiscali riferiti al 2017,
successivi al divorzio, il Governo cantonale ha tutelato la decisione
dipartimentale di non considerare separatamente la situazione finanziaria dei
genitori domiciliati nello stesso luogo malgrado lo scioglimento del loro matrimonio.
Ha poi precisato che l'errore commesso dall'UAST in una precedente pronuncia, ove
in un caso simile l'ammontare dell'aiuto allo studio era stato calcolato in funzione
dell'esistenza di due distinti nuclei familiari, non permettesse di giungere a
diversa conclusione.
C. Avverso questa
pronuncia RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento e postulando il ricalcolo della borsa di studio
considerando due distinte economie domestiche. Essa contesta i criteri di
calcolo usati dall'autorità e precisa che nonostante i genitori siano entrambi formalmente
domiciliati a __________ presso la medesima abitazione, essi vivono di fatto
separati; le spese affrontate corrisponderebbero quindi a quelle di due nuclei
familiari distinti.
D. All'accoglimento del
ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari
osservazioni.
A identica conclusione perviene l'UAST con argomentazioni di cui si dirà, per
quanto necessario, in appresso.
E. Non sono state
presentate osservazioni di replica e duplica.
Considerato, in
diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 39 cpv. 3 della legge
sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LASt; RL 431.100). La
legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il
ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può
essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. Il Cantone
favorisce l'accesso alla formazione scolastica e professionale postobbligatoria
nonché il perfezionamento e la riqualifica professionali tramite gli aiuti allo
studio (art. 1 cpv. 1 LASt), tra cui i sostegni allo studio (art. 1 cpv. 2
LASt). Essi, soggiunge il cpv. 2, contemplano i sostegni allo studio, i
sostegni della formazione professionale ed altri aiuti alle condizioni
particolari previste dalla legge. Gli aiuti allo studio sono concessi quando la
capacità finanziaria della persona interessata, quella dei suoi genitori, del
coniuge o partner registrato, del partner convivente, così come prestazioni
provenienti da terzi, è insufficiente (art. 1 cpv. 3 LASt).
Fatti
I sostegni allo studio sono costituiti dalle borse di studio e dai prestiti di
studio per formazioni che si tengono, tranne casi eccezionali, in scuole
ticinesi di grado secondario II e in istituti di grado terziario. La borsa è la
prestazione principale e il prestito quella secondaria (art. 2 cpv. 1 LASt). È borsa
di studio ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LASt il contributo che può essere
concesso per la frequenza di una scuola, di regola a tempo pieno, sino al
conseguimento di un certificato o titolo di studio dopo l'obbligo scolastico. È
prestito di studio giusta l'art. 2 cpv. 3 LASt l'aiuto finanziario da
rimborsare che può essere concesso in aggiunta ad una borsa di studio o in sua
sostituzione, di regola solo per gli studi di grado terziario.
Gli art. 6-12 LASt disciplinano i criteri di calcolo degli aiuti allo studio.
Il reddito disponibile di riferimento è utilizzato quale parametro per la
concessione di aiuti allo studio ed è calcolato sull'unità di riferimento,
composta dal richiedente, dai suoi genitori e dai suoi fratelli o sorelle che
sono ancora in prima formazione (art. 9 cpv. 1 LASt). Giusta l'art. 9 cpv. 2
LASt e art. 6 cpv. 1 del regolamento della legge sugli aiuti allo studio del 15
aprile 2015 (RLASt, RL 431.110), esso è composto dal reddito lordo (tutti i
redditi secondo la legge tributaria del 21 giugno 1994; LT, RL 640.100) e da
1/15 della sostanza netta secondo la LT, meno le seguenti voci:
- premio medio di riferimento dell'assicurazione
malattia al netto della riduzio-
ne dei premi;
- contributi sociali obbligatori secondo la LT;
- pensioni alimentari pagate secondo la LT;
- spese professionali per salariati secondo la LT, per un massimo di fr.
4'000.-
annuali per unità di riferimento;
- spese per interessi passivi privati ed aziendali secondo la LT, per un massi-
mo di fr. 3'000.- annuali per unità di riferimento.
Determinante è l'ultima tassazione annuale emanata al momento
dell'inoltro della richiesta di aiuto allo studio, purché risalga al massimo ai
tre anni precedenti l'anno scolastico inerente alla richiesta, oppure i redditi
tassati alla fonte (art. 6 cpv. 3 RLASt).
Dal reddito disponibile di riferimento viene dedotto il fabbisogno di ogni
membro di riferimento che vive nell'abitazione familiare, ovvero:
- il minimo vitale definito dalle direttive DSS;
- il supplemento d'integrazione;
- la spesa per l'alloggio (art. 8 cpv. 1 LASt).
Dall'ammontare risultante, il Consiglio di Stato decide annualmente con decreto
esecutivo la quota considerata quale importo a disposizione della famiglia per
il finanziamento dell'istruzione dei figli (art. 8 cpv. 2 LASt). Per l'anno
scolastico 2019/2020 essa è definita secondo i seguenti parametri progressivi:
a) il 30% sui primi fr. 30'000.-;
b) il 50% sui successivi fr. 50'000.-;
c) il 70% sul rimanente (cfr. decreto esecutivo del 13 febbraio 2019 sulle
basi di calcolo 2019/2020 della legge sugli aiuti allo studio; BU 2019, 45).
Nel caso di genitori divorziati, separati o mai stati sposati appartenenti a
due economie domestiche, la quota di cui all'art. 8 cpv. 2 LASt che il genitore
che non vive con il richiedente può destinare a quest'ultimo corrisponde:
- al 70% per il genitore che vive in modo
indipendente senza il legame di una
nuova unione matrimoniale;
- al 50% per il genitore risposato;
- al 20% per il genitore che ha figli dal secondo matrimonio; il restante 80% è
destinato ai figli nati dalla nuova unione (art. 5 cpv. 2 RLASt).
L'aiuto allo studio corrisponde alla differenza tra i costi di formazione e la
quota di partecipazione personale, dei genitori, dell'eventuale coniuge,
partner registrato o partner convivente, ritenuto un massimo annuo di fr.
20'000.- (art. 6 cpv. 1 LASt).
3. 3.1. Come
accennato in narrativa, l'insorgente contesta il calcolo effettuato
dall'autorità per stabilire l'importo della borsa di studio. Anche in questa
sede sostiene che il fatto che i suoi genitori, sebbene divorziati dal 2017,
continuino per circostanze particolari (tra cui le difficoltà di vendita
dell'abitazione familiare) a condividere il medesimo domicilio civile non
sarebbe un motivo valido per non tenere conto ai fini del calcolo dell'aiuto
allo studio dell'esistenza di due economie domestiche distinte. Precisa infatti
che a seguito del divorzio la famiglia non è più unita. Il padre di fatto
vivrebbe altrove per la maggior parte del tempo (presso una seconda casa in
montagna, presso la nuova compagna, presso l'abitazione o una casa di vacanza
della nonna della richiedente) e, anche quando presente nella casa di __________,
egli utilizza unicamente alcuni locali in parte separati dal resto
dell'abitazione. Atteso dunque come di fatto gli ex coniugi affrontino
separatamente le spese usuali, occorre considerare che si è in presenza di due distinte
economie domestiche. D'altronde l'insorgente sottolinea che ai fini del calcolo
della quota di partecipazione della famiglia l'art. 5 cpv. 2 RLASt prevede una
regolamentazione specifica per i casi di genitori divorziati, genitori sposati
ma separati e genitori mai sposati appartenenti a due economie domestiche,
senza far alcun riferimento al criterio del domicilio civile. Contesta quindi
che le entrate dei genitori vengano sommate, ciò che sfalserebbe il calcolo
dell'aiuto allo studio a cui ha diritto.
3.2. Preliminarmente si rileva che non è contestato che l'anno di riferimento
per il calcolo degli aiuti allo studio sia il 2017 e ciò nonostante il decreto
esecutivo sulle basi di calcolo 2019/2020 del 13 febbraio 2019 indichi il 2016
quale anno determinante.
Detto ciò, va anzitutto considerato che anche in caso di genitori divorziati,
entrambi devono provvedere al mantenimento del figlio in formazione; il calcolo
di quanto ognuno di essi dovrà dare quale contributo al figlio per la sua
formazione è basato sulle entrate della tassazione fiscale tenendo conto delle
due unità di riferimento con i relativi costi (cfr. messaggio del Consiglio di
Stato n. 6955 del 25 giugno 2014 sulla LAST, in RVGC 2014/2015, vol. 6, p.
34-46). Nel caso specifico la questione litigiosa verte dunque sul fatto di
sapere, non tanto se le entrate dei genitori vadano sommate, quanto piuttosto
se per entrambi, separatamente, vadano applicate le deduzioni previste per ogni
unità di riferimento (art. 8 cpv. 1 LASt), rispettivamente se ci si trovi in
specie confrontati con una o due economie domestiche.
Ora, al fine del calcolo della quota di partecipazione della famiglia l'art. 5
cpv. 2 RLASt, riprendendo il testo dell'art. 8 cpv. 3 LASt, parla di genitore
che non vive con il richiedente, con il che si deve considerare che le tre casistiche
disciplinate da questo disposto (vale a dire: genitori divorziati, separati o
mai sposati) si contraddistinguono tutte per l'esistenza di due economie
domestiche distinte, ciò che di conseguenza giustifica la deduzione di maggiori
costi. Decisivo pertanto ai sensi della LASt non è lo stato civile dei genitori
del richiedente ma l'esistenza di più nuclei familiari, ognuno con le sue
esigenze di sostentamento. In questo senso, seppur le norme applicabili non facciano
esplicito riferimento al concetto di domicilio civile, appare evidente come lo
stesso torni applicabile, quantomeno a livello di indizio, per stabilire se vi
sia o meno una comunione domestica.
Nel caso concreto la stessa ricorrente riconosce che il motivo principale per
cui i genitori condividono il medesimo domicilio è da ricondurre
prevalentemente al fatto che essi non sono ancora riusciti a vendere
l'abitazione di famiglia, ritenuto come l'attuale situazione reddituale non
permetterebbe loro di prendere in affitto case separate (cfr. ricorso del 10
gennaio 2020 al Consiglio di Stato, pag. 5). Precisa poi che quando il padre
non si trova a __________, egli soggiorna presso una casa di montagna di sua
proprietà a __________ (utilizzabile solo un certo periodo dell'anno e dunque
un'abitazione secondaria), presso la nonna o la casa di vacanza di quest'ultima
o ancora presso la nuova compagna. Nemmeno la ricorrente pretende dunque che,
al di là della casa di vacanza (di cui è proprietario dal 1997, cfr. doc. 4
allegato al ricorso al Consiglio di Stato), il padre abbia a suo carico spese
per un altro alloggio proprio. Analogo discorso vale anche per la questione del
calcolo del minimo vitale (stabilito secondo le direttive del Dipartimento
della sanità e della socialità riguardanti gli importi delle prestazioni
assistenziali per il 2019; BU 2018, 478) nel caso di specie riferito ad un'unità
di riferimento composta da due persone (i costi relativi alla ricorrente, che
vive fuori Cantone, essendo conteggiati nei costi di formazione), atteso come
una parte non irrilevante delle spese per il fabbisogno di mantenimento sia
affrontata in comune (ad esempio consumi energetici, telecomunicazioni,
internet, pulizia e cura dell'abitazione, tassa sui rifiuti ecc…), visto che i
genitori condividono il medesimo luogo d'abitazione. La convenzione 30 agosto
2017 sulle conseguenze accessorie al divorzio (doc. 7 allegato al ricorso al
Consiglio di Stato) attesta poi che gli ex coniugi sono d'accordo di continuare
entrambi ad usufruire dell'ex abitazione coniugale, vivendo in modo separato
sotto lo stesso tetto, e di ospitarvi i figli, di suddividersi in principio in
ragione di metà ciascuno oneri, spese accessorie e ammortamenti del debito
ipotecario, così come di provvedere ognuno per sé al proprio sostentamento ma
di fare fronte insieme, secondo capacità, al mantenimento dei figli. Orbene,
seppure appaia verosimile che alcune spese vengano affrontate separatamente,
bisogna considerare che in base a questo accordo i genitori della ricorrente
continuano a farsi carico congiuntamente della maggior parte degli oneri che
incombono loro, e ciò vale in particolare per le spese connesse alla gestione
della loro abitazione. D'altra parte per il calcolo degli aiuti allo studio, le
spese che devono essere prese in considerazione per il calcolo della quota di
partecipazione della famiglia sono fissate secondo dei forfait standard
differenziati unicamente in funzione della composizione dell'unità di
riferimento, con il che è del tutto normale che vi siano delle differenze tra i
costi reali che le famiglie devono sopportare e quanto viene invece computato
dall'autorità per la determinazione del contributo finanziario qui in
discussione. Tale schematizzazione tuttavia risulta ammissibile in quanto volta
a garantire quanto più possibile la parità di trattamento tra i richiedenti e in
ragione di una semplificazione del sistema di fissazione del sussidio.
Ne consegue pertanto che nel caso concreto la decisione dell'autorità di
considerare, al fine del calcolo in parola, l'esistenza di un'unica economia
domestica di riferimento si rivela conforme al diritto applicabile.
4. 4.1. Visto
quanto precede, il ricorso deve essere respinto con conseguente conferma della
decisione impugnata.
4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del
ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
respinto.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 800.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera