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Decisione

52.2020.488

Criteri di calcolo per borse di studio - genitori divorziati che vivono nella stessa casa

23 marzo 2021Italiano13 min

prestazione principale e il prestito quella secondaria (art. 2 cpv. 1 LASt). È borsa

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.488

Lugano

23

marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo

sul ricorso del 13 ottobre 2020 di

RI

1

contro

la decisione del 9 settembre 2020 (n. 4636) del

Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dalla ricorrente

avverso la risoluzione del 26 novembre 2019 del Dipartimento dell'educazione,

della cultura e dello sport, Ufficio degli aiuti allo studio (UAST), in

materia di aiuti allo studio;

ritenuto, in

fatto

A. Il 21 giugno 2019 RI 1

ha inoltrato all'UAST una domanda di aiuti allo studio per l'anno scolastico

2019/2020 per la frequentazione del primo anno di master all'Università di __________.

Il 21 agosto 2019 l'autorità di prime cure ha accolto la richiesta accordandole

una borsa di studio di fr. 2'400.-.

Con decisione del 26

novembre 2019 l'UAST ha respinto il reclamo presentato da RI 1, tendente al

ricalcolo dell'aiuto allo studio, confermando la precedente pronuncia. In

particolare l'UAST ha ritenuto che, nonostante il divorzio dei genitori della

richiedente avvenuto nel 2017, non era possibile in specie considerare due

diverse economie domestiche, visto che gli ex coniugi condividevano ancora lo

stesso domicilio civile.

B. Con risoluzione del 9

settembre 2020 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame inoltrato da RI 1

avverso quest'ultima decisione. Accertato preliminarmente che l'autorità di

prime cure si era giustamente basata sui dati fiscali riferiti al 2017,

successivi al divorzio, il Governo cantonale ha tutelato la decisione

dipartimentale di non considerare separatamente la situazione finanziaria dei

genitori domiciliati nello stesso luogo malgrado lo scioglimento del loro matrimonio.

Ha poi precisato che l'errore commesso dall'UAST in una precedente pronuncia, ove

in un caso simile l'ammontare dell'aiuto allo studio era stato calcolato in funzione

dell'esistenza di due distinti nuclei familiari, non permettesse di giungere a

diversa conclusione.

C. Avverso questa

pronuncia RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone l'annullamento e postulando il ricalcolo della borsa di studio

considerando due distinte economie domestiche. Essa contesta i criteri di

calcolo usati dall'autorità e precisa che nonostante i genitori siano entrambi formalmente

domiciliati a __________ presso la medesima abitazione, essi vivono di fatto

separati; le spese affrontate corrisponderebbero quindi a quelle di due nuclei

familiari distinti.

D. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari

osservazioni.

A identica conclusione perviene l'UAST con argomentazioni di cui si dirà, per

quanto necessario, in appresso.

E. Non sono state

presentate osservazioni di replica e duplica.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 39 cpv. 3 della legge

sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LASt; RL 431.100). La

legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il

ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può

essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. Il Cantone

favorisce l'accesso alla formazione scolastica e professionale postobbligatoria

nonché il perfezionamento e la riqualifica professionali tramite gli aiuti allo

studio (art. 1 cpv. 1 LASt), tra cui i sostegni allo studio (art. 1 cpv. 2

LASt). Essi, soggiunge il cpv. 2, contemplano i sostegni allo studio, i

sostegni della formazione professionale ed altri aiuti alle condizioni

particolari previste dalla legge. Gli aiuti allo studio sono concessi quando la

capacità finanziaria della persona interessata, quella dei suoi genitori, del

coniuge o partner registrato, del partner convivente, così come prestazioni

provenienti da terzi, è insufficiente (art. 1 cpv. 3 LASt).

Fatti

I sostegni allo studio sono costituiti dalle borse di studio e dai prestiti di

studio per formazioni che si tengono, tranne casi eccezionali, in scuole

ticinesi di grado secondario II e in istituti di grado terziario. La borsa è la

prestazione principale e il prestito quella secondaria (art. 2 cpv. 1 LASt). È borsa

di studio ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LASt il contributo che può essere

concesso per la frequenza di una scuola, di regola a tempo pieno, sino al

conseguimento di un certificato o titolo di studio dopo l'obbligo scolastico. È

prestito di studio giusta l'art. 2 cpv. 3 LASt l'aiuto finanziario da

rimborsare che può essere concesso in aggiunta ad una borsa di studio o in sua

sostituzione, di regola solo per gli studi di grado terziario.

Gli art. 6-12 LASt disciplinano i criteri di calcolo degli aiuti allo studio.

Il reddito disponibile di riferimento è utilizzato quale parametro per la

concessione di aiuti allo studio ed è calcolato sull'unità di riferimento,

composta dal richiedente, dai suoi genitori e dai suoi fratelli o sorelle che

sono ancora in prima formazione (art. 9 cpv. 1 LASt). Giusta l'art. 9 cpv. 2

LASt e art. 6 cpv. 1 del regolamento della legge sugli aiuti allo studio del 15

aprile 2015 (RLASt, RL 431.110), esso è composto dal reddito lordo (tutti i

redditi secondo la legge tributaria del 21 giugno 1994; LT, RL 640.100) e da

1/15 della sostanza netta secondo la LT, meno le seguenti voci:

- premio medio di riferimento dell'assicurazione

malattia al netto della riduzio-

ne dei premi;

- contributi sociali obbligatori secondo la LT;

- pensioni alimentari pagate secondo la LT;

- spese professionali per salariati secondo la LT, per un massimo di fr.

4'000.-

annuali per unità di riferimento;

- spese per interessi passivi privati ed aziendali secondo la LT, per un massi-

mo di fr. 3'000.- annuali per unità di riferimento.

Determinante è l'ultima tassazione annuale emanata al momento

dell'inoltro della richiesta di aiuto allo studio, purché risalga al massimo ai

tre anni precedenti l'anno scolastico inerente alla richiesta, oppure i redditi

tassati alla fonte (art. 6 cpv. 3 RLASt).

Dal reddito disponibile di riferimento viene dedotto il fabbisogno di ogni

membro di riferimento che vive nell'abitazione familiare, ovvero:

- il minimo vitale definito dalle direttive DSS;

- il supplemento d'integrazione;

- la spesa per l'alloggio (art. 8 cpv. 1 LASt).

Dall'ammontare risultante, il Consiglio di Stato decide annualmente con decreto

esecutivo la quota considerata quale importo a disposizione della famiglia per

il finanziamento dell'istruzione dei figli (art. 8 cpv. 2 LASt). Per l'anno

scolastico 2019/2020 essa è definita secondo i seguenti parametri progressivi:

a) il 30% sui primi fr. 30'000.-;

b) il 50% sui successivi fr. 50'000.-;

c) il 70% sul rimanente (cfr. decreto esecutivo del 13 febbraio 2019 sulle

basi di calcolo 2019/2020 della legge sugli aiuti allo studio; BU 2019, 45).

Nel caso di genitori divorziati, separati o mai stati sposati appartenenti a

due economie domestiche, la quota di cui all'art. 8 cpv. 2 LASt che il genitore

che non vive con il richiedente può destinare a quest'ultimo corrisponde:

- al 70% per il genitore che vive in modo

indipendente senza il legame di una

nuova unione matrimoniale;

- al 50% per il genitore risposato;

- al 20% per il genitore che ha figli dal secondo matrimonio; il restante 80% è

destinato ai figli nati dalla nuova unione (art. 5 cpv. 2 RLASt).

L'aiuto allo studio corrisponde alla differenza tra i costi di formazione e la

quota di partecipazione personale, dei genitori, dell'eventuale coniuge,

partner registrato o partner convivente, ritenuto un massimo annuo di fr.

20'000.- (art. 6 cpv. 1 LASt).

3. 3.1. Come

accennato in narrativa, l'insorgente contesta il calcolo effettuato

dall'autorità per stabilire l'importo della borsa di studio. Anche in questa

sede sostiene che il fatto che i suoi genitori, sebbene divorziati dal 2017,

continuino per circostanze particolari (tra cui le difficoltà di vendita

dell'abitazione familiare) a condividere il medesimo domicilio civile non

sarebbe un motivo valido per non tenere conto ai fini del calcolo dell'aiuto

allo studio dell'esistenza di due economie domestiche distinte. Precisa infatti

che a seguito del divorzio la famiglia non è più unita. Il padre di fatto

vivrebbe altrove per la maggior parte del tempo (presso una seconda casa in

montagna, presso la nuova compagna, presso l'abitazione o una casa di vacanza

della nonna della richiedente) e, anche quando presente nella casa di __________,

egli utilizza unicamente alcuni locali in parte separati dal resto

dell'abitazione. Atteso dunque come di fatto gli ex coniugi affrontino

separatamente le spese usuali, occorre considerare che si è in presenza di due distinte

economie domestiche. D'altronde l'insorgente sottolinea che ai fini del calcolo

della quota di partecipazione della famiglia l'art. 5 cpv. 2 RLASt prevede una

regolamentazione specifica per i casi di genitori divorziati, genitori sposati

ma separati e genitori mai sposati appartenenti a due economie domestiche,

senza far alcun riferimento al criterio del domicilio civile. Contesta quindi

che le entrate dei genitori vengano sommate, ciò che sfalserebbe il calcolo

dell'aiuto allo studio a cui ha diritto.

3.2. Preliminarmente si rileva che non è contestato che l'anno di riferimento

per il calcolo degli aiuti allo studio sia il 2017 e ciò nonostante il decreto

esecutivo sulle basi di calcolo 2019/2020 del 13 febbraio 2019 indichi il 2016

quale anno determinante.

Detto ciò, va anzitutto considerato che anche in caso di genitori divorziati,

entrambi devono provvedere al mantenimento del figlio in formazione; il calcolo

di quanto ognuno di essi dovrà dare quale contributo al figlio per la sua

formazione è basato sulle entrate della tassazione fiscale tenendo conto delle

due unità di riferimento con i relativi costi (cfr. messaggio del Consiglio di

Stato n. 6955 del 25 giugno 2014 sulla LAST, in RVGC 2014/2015, vol. 6, p.

34-46). Nel caso specifico la questione litigiosa verte dunque sul fatto di

sapere, non tanto se le entrate dei genitori vadano sommate, quanto piuttosto

se per entrambi, separatamente, vadano applicate le deduzioni previste per ogni

unità di riferimento (art. 8 cpv. 1 LASt), rispettivamente se ci si trovi in

specie confrontati con una o due economie domestiche.

Ora, al fine del calcolo della quota di partecipazione della famiglia l'art. 5

cpv. 2 RLASt, riprendendo il testo dell'art. 8 cpv. 3 LASt, parla di genitore

che non vive con il richiedente, con il che si deve considerare che le tre casistiche

disciplinate da questo disposto (vale a dire: genitori divorziati, separati o

mai sposati) si contraddistinguono tutte per l'esistenza di due economie

domestiche distinte, ciò che di conseguenza giustifica la deduzione di maggiori

costi. Decisivo pertanto ai sensi della LASt non è lo stato civile dei genitori

del richiedente ma l'esistenza di più nuclei familiari, ognuno con le sue

esigenze di sostentamento. In questo senso, seppur le norme applicabili non facciano

esplicito riferimento al concetto di domicilio civile, appare evidente come lo

stesso torni applicabile, quantomeno a livello di indizio, per stabilire se vi

sia o meno una comunione domestica.

Nel caso concreto la stessa ricorrente riconosce che il motivo principale per

cui i genitori condividono il medesimo domicilio è da ricondurre

prevalentemente al fatto che essi non sono ancora riusciti a vendere

l'abitazione di famiglia, ritenuto come l'attuale situazione reddituale non

permetterebbe loro di prendere in affitto case separate (cfr. ricorso del 10

gennaio 2020 al Consiglio di Stato, pag. 5). Precisa poi che quando il padre

non si trova a __________, egli soggiorna presso una casa di montagna di sua

proprietà a __________ (utilizzabile solo un certo periodo dell'anno e dunque

un'abitazione secondaria), presso la nonna o la casa di vacanza di quest'ultima

o ancora presso la nuova compagna. Nemmeno la ricorrente pretende dunque che,

al di là della casa di vacanza (di cui è proprietario dal 1997, cfr. doc. 4

allegato al ricorso al Consiglio di Stato), il padre abbia a suo carico spese

per un altro alloggio proprio. Analogo discorso vale anche per la questione del

calcolo del minimo vitale (stabilito secondo le direttive del Dipartimento

della sanità e della socialità riguardanti gli importi delle prestazioni

assistenziali per il 2019; BU 2018, 478) nel caso di specie riferito ad un'unità

di riferimento composta da due persone (i costi relativi alla ricorrente, che

vive fuori Cantone, essendo conteggiati nei costi di formazione), atteso come

una parte non irrilevante delle spese per il fabbisogno di mantenimento sia

affrontata in comune (ad esempio consumi energetici, telecomunicazioni,

internet, pulizia e cura dell'abitazione, tassa sui rifiuti ecc…), visto che i

genitori condividono il medesimo luogo d'abitazione. La convenzione 30 agosto

2017 sulle conseguenze accessorie al divorzio (doc. 7 allegato al ricorso al

Consiglio di Stato) attesta poi che gli ex coniugi sono d'accordo di continuare

entrambi ad usufruire dell'ex abitazione coniugale, vivendo in modo separato

sotto lo stesso tetto, e di ospitarvi i figli, di suddividersi in principio in

ragione di metà ciascuno oneri, spese accessorie e ammortamenti del debito

ipotecario, così come di provvedere ognuno per sé al proprio sostentamento ma

di fare fronte insieme, secondo capacità, al mantenimento dei figli. Orbene,

seppure appaia verosimile che alcune spese vengano affrontate separatamente,

bisogna considerare che in base a questo accordo i genitori della ricorrente

continuano a farsi carico congiuntamente della maggior parte degli oneri che

incombono loro, e ciò vale in particolare per le spese connesse alla gestione

della loro abitazione. D'altra parte per il calcolo degli aiuti allo studio, le

spese che devono essere prese in considerazione per il calcolo della quota di

partecipazione della famiglia sono fissate secondo dei forfait standard

differenziati unicamente in funzione della composizione dell'unità di

riferimento, con il che è del tutto normale che vi siano delle differenze tra i

costi reali che le famiglie devono sopportare e quanto viene invece computato

dall'autorità per la determinazione del contributo finanziario qui in

discussione. Tale schematizzazione tuttavia risulta ammissibile in quanto volta

a garantire quanto più possibile la parità di trattamento tra i richiedenti e in

ragione di una semplificazione del sistema di fissazione del sussidio.

Ne consegue pertanto che nel caso concreto la decisione dell'autorità di

considerare, al fine del calcolo in parola, l'esistenza di un'unica economia

domestica di riferimento si rivela conforme al diritto applicabile.

4. 4.1. Visto

quanto precede, il ricorso deve essere respinto con conseguente conferma della

decisione impugnata.

4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del

ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 800.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera