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Decisione

52.2020.497

Commesse pubbliche. Bando di concorso. Criterio di idoneità ammissibile

20 gennaio 2021Italiano10 min

d'appalto sarebbe stata loro inviata il giorno successivo. Il documento indicava

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.497

Lugano

20

gennaio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo

sul ricorso del 27 ottobre 2020 della

RI

1

contro

il bando di concorso indetto il 6 ottobre 2020 dal

Municipio del Comune di CO 1 per aggiudicare le opere di

impermeabilizzazione, isolamento e di lattoniere occorrenti per il

risanamento del tetto della casa comunale;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. Il 6 ottobre 2020 il

Municipio del Comune di CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge

sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato

secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere di impermeabilizzazione,

isolamento e di lattoniere occorrenti per il risanamento del tetto della casa

comunale (FU __________ pag. __________ segg.).

L'avviso di gara invitava le ditte interessate ad annunciarsi presso il

committente entro il 14 ottobre 2020, segnalando che la documentazione

d'appalto sarebbe stata loro inviata il giorno successivo. Il documento indicava

pure la possibilità di inoltrare ricorso al Tribunale cantonale amministrativo

contro il bando di concorso entro 10 giorni dalla data di pubblicazione.

L'avviso di gara annunciava quale criterio di idoneità soltanto il domicilio o

la sede in Svizzera dei concorrenti (n. 4). Il capitolato d'appalto trasmesso

agli interessati prevedeva invece i seguenti criteri di idoneità (CPN 102, pos.

223):

223.100 Oltre che ottemperare i criteri di

idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma dell'offerta, i

concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le

condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento

dell'inoltro dell'offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni

paritetiche cantonali (CPC) ad effettuare i relativi controlli.

223.200 Ai

concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte,

rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o

la sede in Svizzera.

223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una

dichiarazione - della Commissione paritetica competente - comprovante il

rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le seguenti categorie:

Impermeabilizzazione-lattoniere.

223.400 L'offerente deve avere realizzato almeno

un'opera di impermeabilizzazione con manti TPO per un importo IVA inclusa

maggiore o uguale di CHF 200'000.- realizzata e terminata (ossia collaudo

effettuato) negli ultimi 10 anni.

223.500 È vietata la possibilità di utilizzare

personale delle agenzie interinali o notificati.

223.600 Certificato di abilitazione alla posa di

manti tipo TPO rilasciato dalla ditta fornitrice ai partecipanti (minimo 6

certificati con esame superato).

B. Contro il bando di

concorso insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1

chiedendo l'annullamento della pos. 223.600 del capitolato d'appalto, previa

concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Sostiene che il criterio di

idoneità contestato, con cui il committente ha richiesto il possesso di almeno

6 certificati di abilitazione alla posa di manti tipo TPO, sia ingiustificato.

Infatti, i quantitativi richiesti permetterebbero di eseguire l'opera con due

soli operai specializzati in dieci giorni lavorativi. Tempistiche perfettamente

compatibili con la durata indicativa dell'esecuzione dei lavori annunciata nel

bando (da marzo a maggio 2021).

C. All'accoglimento del

ricorso si è opposto il committente, difendendo la bontà del criterio di

idoneità, formulato per garantire la realizzazione delle opere da parte di

personale qualificato. Considerando la notevole superficie oggetto

dell'intervento (ca. 730 m2), la sensibilità del genere di opera la

cui imperfetta esecuzione potrebbe causare importanti danni in futuro e della

necessità di posare un importante impianto fotovoltaico successivamente al

risanamento del tetto, la richiesta di 6 certificati di abilitazione alla posa

dei materiali specifici sarebbe congrua e pertinente.

D. Con la replica, la

ricorrente ha ribadito che l'esigenza posta sarebbe sproporzionata per rapporto

all'ampiezza dei lavori oggetto del concorso, sostenendo che tale criterio di

idoneità avrebbe l'effetto di limitare la concorrenza, impedendo la

partecipazione alla gara a concorrenti che, pur presentando un materiale che

rispetta le caratteristiche imposte dal committente, non sono in grado di

presentare tale certificazione. Per ottenere tale attestato occorre infatti

seguire corsi facoltativi, organizzati, a mente sua, da un'unica ditta in Svizzera.

E. Il committente ha

rinunciato a presentare una duplica.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. La legittimazione della ricorrente, ditta attiva nel settore della

commessa, a contestare il bando di concorso è certa (art. 37 lett. a LCPubb e

65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;

LPAmm; RL 165.100). Il gravame è rivolto contro una disposizione di gara

inserita nel capitolato d'appalto, che l'insorgente sostiene di aver ricevuto

il 20 ottobre 2020 per posta semplice. Il committente non ha messo in dubbio la

veridicità di quest'affermazione, che va quindi data per corretta. Il gravame,

inoltrato entro il termine di 10 giorni da quando la ricorrente ha avuto

conoscenza della predetta regola di gara, risulta tempestivo (art. 36 cpv. 1

LCPubb) ed è quindi ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti

istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La documentazione prodotta dalle parti

fornisce al Tribunale sufficienti elementi per statuire sull'impugnativa con

cognizione di causa.

Considerandi

2.

2.1. Il bando di concorso è un documento mediante

il quale l'ente pubblico si rivolge ad una cerchia più o meno

indeterminata di potenziali interessati per invitarli ad inoltrare delle

offerte, rispettivamente delle candidature, per l'esecuzione di opere edili,

per la fornitura di beni mobili o per la prestazione di servizi. Esso costituisce un insieme di regole e di condizioni

che concretizzano e precisano il quadro procedurale predisposto dalla

legge ai fini dell'adozione del provvedimento

di aggiudicazione. L'avviso di concorso

e i relativi atti costituiscono la lex specialis del procedimento

e vincolano tanto l'ente banditore, quanto i concorrenti. Essi devono

rispettare la legge sulla quale si fonda il concorso e i principi generali del diritto amministrativo,

specie in correlazione all'ossequio delle regole della buona fede e della

parità di trattamento tra i concorrenti (DTF 125 I 203 seg.; RDAT II-1997 n.

47; II-1994 n. 5; 1982 n. 14).

2.2

In virtù dell'art.

20.

cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità

finanziaria, economica e tecnica. Dal canto suo, l'art. 10 cpv. 1 lett. c del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del Concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL

730.110) prevede che i documenti di

gara devono contenere le prove e i criteri di idoneità. Queste norme impongono al committente di predeterminare tanto i

requisiti che i concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione ai

fini di un'aggiudicazione, quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità servono

ad accertare se i concorrenti sono in grado di eseguire l'opera messa a

concorso o di fornire la prestazione richiesta. Essi si suddividono in criteri

di carattere generale e criteri di carattere particolare. Alla prima categoria

appartengono i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della commessa o

dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i

criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri sociali e

delle imposte. Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di

partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di

commessa o dal committente mediante il capitolato a dipendenza di sue

specifiche esigenze.

2.3

Nella definizione

dei criteri d'idoneità il committente fruisce di una certa latitudine di

giudizio, che è tenuto a esercitare in funzione delle particolarità della

commessa oggetto della gara. I criteri d'idoneità devono comunque essere

fissati sulla base di parametri oggettivi, apparire adeguatamente rapportati

all'importanza della commessa e rispettare i principi generali che governano la

materia. Essi non devono in particolare ostacolare un'efficace concorrenza

(art. 1 cpv. 1 lett. b LCPubb). Nella misura in cui si fonda sulla latitudine

di giudizio che la legge riconosce al committente, la scelta dei criteri

d'idoneità operata può essere censurata da parte dell'autorità di ricorso

soltanto nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto,

segnatamente sotto il profilo dell'abuso del potere d'apprezzamento (art. 38

cpv. 1 lett. a LCPubb). Censurabili, da

questo profilo, sono quindi soltanto quei criteri che si fondano su

considerazioni estranee alla materia, che non permettono di esprimere un

giudizio ponderato sulle attitudini dei concorrenti, che ledono il principio

della parità di trattamento o che limitano senza ragionevole motivo la libera

concorrenza (STA 52.2018.133 del 25 giugno 2018 consid. 3.3, 52.2011.603 del 23

febbraio 2012 pubblicata in: RtiD II-2012, n.

27.

consid. 2.1; RDAT I-1995 n. 14; Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte

generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 413).

3.

3.1. Le opere

oggetto della commessa comprendono l'impermeabilizzazione del tetto mediante la

fornitura e la posa di un manto di materiale sintetico cosiddetto TPO.

Tra gli altri criteri di idoneità il committente esige in capo ai concorrenti il

possesso di almeno 6 certificati di abilitazione alla posa di questo specifico

manto sintetico rilasciati dalla ditta fornitrice.

A giudizio della ricorrente, tale esigenza sarebbe ingiustificata e

sproporzionata, non richiedendo l'esecuzione della commessa un numero così

importante di personale qualificato.

3.2

Il criterio di idoneità ha lo scopo di garantire che l'esecuzione della

commessa sia affidata a operai qualificati: esso appare senz'altro pertinente. Nella

misura in cui mettono in discussione l'esigenza in quanto tale dei certificati

di abilitazione, le critiche dell'insorgente devono quindi essere respinte.

Effettivamente, dal profilo quantitativo (6 certificati) il requisito può

sembrare severo. A maggior ragione se si considera che, a garanzia della

qualità delle prestazioni da fornire, i concorrenti devono comunque apportare

una referenza per un'opera analoga. La durata dei lavori prevista incide inoltre

nella valutazione dell'offerta, essendo oggetto di un criterio di

aggiudicazione ponderato al 17%. Un maggior numero di operai specializzati

impiegati sul cantiere avvantaggerà pertanto i concorrenti nel punteggio

finale.

Poste queste premesse, non si può ancora concludere che il criterio di idoneità

stabilito dal committente sia sproporzionato. Le motivazioni addotte dal medesimo

sull'importanza delle opere di impermeabilizzazione e sulle dimensioni, non

trascurabili, della superficie da trattare (730 m2) appaiono tutto

sommato sostenibili. Non vi sono del resto indizi che tale clausola sia di

ostacolo alla libera concorrenza; è per contro plausibile che sul territorio

svizzero vi siano più ditte del settore in grado di fornire le prestazioni

oggetto del concorso. Considerato il margine di apprezzamento di cui dispone il

committente nella definizione della cerchia dei partecipanti alla gara, il

bando di concorso va tutelato. Il ricorso deve quindi essere respinto.

4.

L'emanazione del

presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda tendente alla concessione

dell'effetto sospensivo al gravame.

5.

La tassa di

giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1

LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f. LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera