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Decisione

52.2020.523

Revoca di 14 mesi della licenza di condurre per infrazione grave alle norme della circolazione (eccesso di velocità)

8 febbraio 2021Italiano18 min

inquirente, riducendo però la pena pecuniaria a 25 aliquote giornaliere da fr. 100.-

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.523

Lugano

8

febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente,

Sarah Socchi, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso del 9 novembre 2020 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 7 ottobre 2020 (n. 5180) del

Consiglio di Stato che ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata

dall'insorgente avverso la risoluzione del 25 agosto 2016 con cui la Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre

veicoli a motore per la durata di 16 mesi;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. RI 1, cittadino

germanico, è nato l'11 settembre 1939 ed è titolare di una licenza di condurre

veicoli a motore (cat. B).

Dirigente d'azienda di professione,

in passato è stato oggetto di una revoca della patente della durata di tre mesi

(scontata il 31 maggio 2015) a seguito di

un'infrazione grave alle norme della circolazione (eccesso di velocità in

autostrada) commessa il 17 giugno 2014 (decisione del 27 febbraio 2015).

B. a. Il 7 marzo 2016, verso le

ore 12.45, RI 1 ha circolato alla guida del veicolo immatricolato __________ in

territorio di Balerna (autostrada A2 in direzione sud) a una velocità punibile

- accertata tramite rilevamento radar - di 115 km/h (dedotto il margine di

tolleranza), laddove vigeva un limite di 80 km/h.

b. Preso atto del rapporto di polizia, la Sezione della circolazione ha

notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo,

invitandolo a determinarsi in relazione a una probabile revoca della licenza di

condurre.

Raccolte le sue osservazioni, il 25 agosto 2016 l'autorità amministrativa ha

risolto di revocargli la patente per la durata di 16 mesi (dal 2 novembre 2016

al 1° marzo 2018 inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei

veicoli delle categorie speciali G e M. La decisione è stata resa sulla base

degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. c della legge

federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01),

nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27

ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

c. A seguito degli stessi accadimenti, con decreto di accusa del 29 agosto 2016

il competente procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di grave

infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 LCStr e ne ha

quindi proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di tre anni - di 45 aliquote giornaliere da fr. 100.-

cadauna (per un totale di fr. 4'500.-), oltre che al pagamento di una multa di

fr. 500.-.

Chiamato a pronunciarsi in merito all'opposizione interposta dall'interessato,

con sentenza del 12 febbraio 2018 il giudice della Pretura penale, esperito il

dibattimento, ha confermato l'imputazione e la multa inflitta dal magistrato

inquirente, riducendo però la pena pecuniaria a 25 aliquote giornaliere da fr. 100.-

(pari a fr. 2'500.-) e il periodo di prova della sospensione condizionale a due

anni.

Nonostante la gravità degli addebiti mossigli e della sanzione inflittagli,

l'interessato ha rinunciato a impugnare la predetta decisione, che è quindi

passata in giudicato incontestata.

C. Con giudizio del 7 ottobre

2020, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata da

RI 1 avverso il suddetto provvedimento dipartimentale, riducendo a 14 mesi la durata

della misura pronunciata nei suoi confronti.

In sintesi, rilevato come l'interessato non contestasse i fatti,

peraltro accertati in maniera vincolante per l'autorità amministrativa dal

giudice penale, il Governo ha dapprima constatato la sussistenza

dell'infrazione grave (art. 16c LCStr) derivante dall'eccesso di

velocità commesso il 7 marzo 2016, respingendo le censure sollevate nel

gravame. Posto come la stessa imponesse una revoca della durata minima di 12

mesi in base all'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr - in ragione della

precedente revoca del 2014 per un'altra infrazione grave -, l'Esecutivo

cantonale ha poi ritenuto giustificata una sanzione di durata superiore al

minimo legale, riducendo però la misura disposta dall'autorità di prime cure a

14 mesi e considerando che l'asserita - ma

non comprovata - necessità professionale e personale di condurre un veicolo a

motore non permettesse di ulteriormente ridurre la durata del provvedimento.

D. Avverso quest'ultimo

giudizio, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia riformato e la durata della revoca limitata a

12 mesi.

Il ricorrente, evidenziando di avere ottenuto in sede penale una

sensibile riduzione della pena pecuniaria e del periodo di prova, ritiene che

la precedente istanza non abbia correttamente valutato i fatti dal profilo

giuridico. Sostiene in particolare che non abbia sufficientemente tenuto conto

delle circostanze concrete per valutare il pericolo (che non sarebbe né

concreto né astratto accresciuto) cagionato e la sua colpa (che non sarebbe

qualificabile né di intenzione né di grave negligenza), rilevando peraltro come

per solo 1 km/h l'infrazione commessa non possa essere reputata medio grave.

Pur considerando il suo precedente, non si giustificherebbe in concreto una

revoca superiore al minimo legale di 12 mesi, tanto più avuto riguardo alla sua

assoluta necessità di condurre un veicolo a motore per motivi professionali e

familiari e alla sua partecipazione a un corso di sensibilizzazione

riconosciuto dall'autorità.

E. All'accoglimento del gravame

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, rilevando in

particolare come, a fronte della partecipazione al corso di educazione stradale

e della conseguente riduzione del periodo di revoca al minimo legale, lo scopo

perseguito dal ricorrente sia di fatto già stato raggiunto.

F. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia del

ricorrente a presentare una replica.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale

sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre

1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva del ricorrente,

personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è

destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è

pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanano sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). I termini della controversia emergono con sufficiente

chiarezza dalle tavole processuali, integrate dall'incarto della Sezione della

circolazione. In esito a una valutazione anticipata delle prove (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3 e

rinvii), l'incarto della Pretura penale richiamato dal ricorrente non

appare invece idoneo ad apportare

al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della

vertenza.

2.

2.1. Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale

(cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2, 137 I 363

consid. 2.3.2 e rinvii), come correttamente rilevato dal ricorrente, questo

Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli

stessi (STF 1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2, 1C_87/2009 dell'11

agosto 2009 consid. 2). Tuttavia, in concreto, gli accadimenti descritti nella

sentenza emanata il 12 febbraio 2018 dal giudice della Pretura penale adempiono

senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, del reato di infrazione grave alle norme

della circolazione di cui all'art. 90 cpv. 2 LCStr (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales

de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 38 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, a RI 1 è

imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr (Cédric Mizel, Droit

et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 438).

2.2. Le infrazioni

delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile

la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca

della licenza di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (cfr. art. 16

cpv. 2 LCStr).

Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze

del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la

reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua

necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca

non può tuttavia essere ridotta (cfr. art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima

della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.

16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei

precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione

grave colui che, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un

serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo

(art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, la licenza di condurre

deve essere revocata per almeno 12 mesi, se nei cinque anni precedenti è stata

revocata una volta per un'infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi (cfr. art. 16c

cpv. 2 lett. c LCStr).

2.3. Nell'ambito degli

eccessi di velocità, la giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta

del diritto in essere fino al 31 dicembre 2004 è stata portata a stabilire

delle regole precise al fine di garantire la parità di trattamento tra

conducenti. Un eccesso di velocità in autostrada di 31-34

km/h in condizioni favorevoli era considerato di media gravità e provocava una

revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (cfr. DTF 128

Considerandi

II 131 consid. 2a, 123 II 106 consid. 2c e rif.). Indipendentemente dalle

circostanze concrete, un superamento del limite di 35 km/h era invece reputato

un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della

patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 132 II 234 consid.

3.1).

Il nuovo diritto, in

vigore dal 1° gennaio 2005, ha introdotto un sistema a cascata dei

provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto

per i recidivi e suddiviso rigoro-samente le infrazioni per categorie di

gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli

eccessi di velocità stabiliti dal Tribunale federale (cfr. DTF 132 II 234 consid.

3.2; STF 1C_83/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 2). Oggi come allora, il

superamento del limite di velocità di 31-34 km/h in autostrada è nella migliore

delle ipotesi un'infrazione di media gravità, che con il nuovo diritto deve

essere necessariamente sanzionata con una revoca

della patente di almeno un mese, sempre che non vi siano precedenti (cfr. art.

16b cpv. 2 lett. a LCStr). A partire da un eccesso di 35km/h oltre il

limite, l'inosservanza assurge per contro a reato grave da punire con una

revoca di almeno tre mesi (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr) anche se

viene commesso in circostanze favorevoli.

Questa giurisprudenza non dispensa tuttavia l'autorità da qualsiasi

esame delle circostanze del caso concreto. Da un canto, l'importanza della

messa in pericolo e quella della colpa devono essere prese in considerazione al

fine di stabilire quale debba essere la durata della revoca (cfr. art. 16 cpv.

3.

LCStr). Dall'altro, occorre esaminare se circostanze particolari non

giustifichino comunque di considerare il caso come di minore gravità, ciò che

può segnatamente realizzarsi quando il conducente aveva seri motivi per

ritenere che non si trovava ancora, o non si trovava più, nella zona di

limitazione della velocità (DTF 126 II 196 consid. 2a, 124 II 97 consid. 2c; cfr.

STF 1C_567/2008 del 17 aprile 2009 consid. 3.2; STA 52.2019.383 del 12 novembre

2019.

consid. 3.3 e rif.).

3.

3.1. In

concreto, è incontestato che, così come illustrato in narrativa, il 7 marzo

2016.

RI 1 abbia superato di 35 km/h la velocità massima consentita (80 k/h) sul

tratto di autostrada che stava percorrendo. Reato, accertato in sede penale,

per il quale, in applicazione dell'art. 90 cpv. 2 LCStr, è stato sanzionato con

sentenza del 12 febbraio 2018 del giudice della Pretura penale, cresciuta in

giudicato (consid. B.c).

Ora, l'adempimento dei

presupposti oggettivi di una grave infrazione alle norme della circolazione ai

sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr è pacifico. Secondo i criteri

schematici posti dalla giurisprudenza, l'esistenza di una messa in pericolo

accresciuta può infatti essere ammessa già solo in funzione dell'entità

dell'eccesso compiuto (+ 35 km/h, in autostrada), indipendentemente dalle

(asserite) circostanze favorevoli (orario dell'infrazione, condizioni stradali

e meteorologiche buone, conformazione non problematica della strada, buona

visibilità, traffico scorrevole) in cui sarebbe stata commessa l'infrazione. Le

relative censure dell'insorgente (cfr. ricorso, punto n. 3, pag. 4) cadono

dunque nel vuoto. Irrilevante è in particolare il fatto che nella direzione

da nord a sud tutta la tratta precedente prevede sempre un limite di velocità

di 120 km/h, riducendosi soltanto e repentinamente in corrispondenza di dove è

posizionato l'apparecchio radar fisso.

Altrettanto priva di

consistenza è la considerazione secondo cui il limite di velocità su quel

tratto stradale sia successivamente stato portato da 80 a 100 km/h senza che

le circostanze concrete siano in un qualche modo cambiate, a dimostrazione -

agli occhi dell'insorgente - che il precedente e più basso limite di velocità

non si giustificava affatto, ciò che sarebbe comprovato anche dalle critiche

mosse sulla stampa al posizionamento del radar (cfr. ricorso, punto n. 4, pag.

6).

3.2

Il predetto eccesso è, di principio, già sufficiente anche per

l'aspetto soggettivo, ritenuto che, secondo i citati criteri schematici

posti dalla giurisprudenza, quando il superamento del limite massimo consentito

costituisce dal profilo oggettivo un caso grave, esso è, di regola, pure

costitutivo di una crassa negligenza (DTF 126 II 196 consid. 2; STF 1C_224/2010

del 6 ottobre 2010 consid. 4.5 e rimandi; cfr. anche, fra le tante: STA 52.2019.383

citata consid. 3.5 e 52.2016.412 del 3 febbraio 2017 consid. 4.2). Giurisprudenza

schematica da cui, in concreto, non emergono valide ragioni per scostarsi, non

risultando segnatamente che l'insorgente - che nemmeno invero lo pretende -

potesse avere seri motivi per ritenere di non trovarsi in una zona in cui

vigeva il limite di 80 km/h. Egli non ha infatti contestato né la presenza né

la percezione della relativa segnaletica stradale (non potendo all'evidenza

essere interpretato in tal modo il commento [cfr. ricorso, punto n. 4, pag. 7]

riferito alle informazioni asseritamente poco chiare figuranti sul sito della

polizia cantonale) ed era peraltro solito (se non altro all'epoca dei fatti)

percorrere regolarmente tale tratto di autostrada (cfr. osservazioni del 5

agosto 2016). Non sussistendo quelle particolari circostanze esatte dalla

giurisprudenza per negare l'adempimento dell'elemento soggettivo, va mantenuto

lo schematismo propugnato dalla giurisprudenza federale secondo il quale il

solo eccesso di 35 km/h in autostrada è sufficiente a considerare adempiuti i

presupposti oggettivi e soggettivi di un'infrazione grave alle norme della

circolazione ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr. A tal

proposito si osserva ancora che la recente giurisprudenza federale (DTF 142 IV

137.

consid. 11.1 e 11.2; STF 6B_700/2015 del 14 settembre 2016 consid. 2.2) citata

dall'insorgente per sostenere la necessità di scostarsi, nel presente caso

concreto, dal già illustrato approccio schematico nella valutazione degli

eccessi di velocità, non è di giovamento alcuno per la sua tesi. Essa non

riguarda infatti le fattispecie di cui all'art. 90 cpv. 2 LCStr (grave

infrazione

alle norme della circolazione stradale), bensì concerne le fattispecie di

cui ai cpv. 3 e 4 della norma, segnatamente i casi di grave inosservanza di un

limite di velocità (DTF 142 IV 137 consid. 11.1 e 11.2; grave infrazione

qualificata alle norme della circolazione stradale, costitutiva del nuovo

reato di "pirateria della strada"; cfr. Cédric Mizel, Le délit de chauffard et sa répression pénale

et administrative, in: AJP/PJA 2013 pag. 189), per i quali il Tribunale

federale aveva in passato (STF 1C_397/2014 del 20 novembre 2014) ammesso

l'esistenza di una "presunzione irrefragabile" per quanto concerne l'intenzionalità

del reato (la negligenza non essendo punibile a norma di quei capoversi).

4.

4.1. Resta pertanto

unicamente da verificare se la revoca di 14 mesi disposta nei confronti del

ricorrente sia giustificata e proporzionata.

4.2

La Sezione della

circolazione, ricordato il precedente iscritto nel registro ADMAS, ha ritenuto

dati gli estremi dell'aggravante della recidiva di cui all'art. 16c cpv. 2

lett. c LCStr e ha pronunciato nei confronti dell'insorgente una revoca della

licenza di condurre veicoli a motore della durata di 16 mesi.

Il Governo ha, dal canto suo, anzitutto rilevato come l'autorità dipartimentale

non avesse minimamente motivato (né nella decisione impugnata, né

ulteriormente) la scelta di infliggere una sanzione di durata superiore (di ben

quattro mesi) al minimo legale (di 12 mesi) previsto dalla citata disposizione.

Ha poi ritenuto che non potesse essere trascurato che il ricorrente fosse ricaduto

nello stesso tipo di infrazione, e di uguale gravità, meno di 10 mesi dopo aver

espiato la precedente revoca della licenza di condurre, scaduta il 31 maggio

2015, evidenziando così, da un lato, uno scarso rispetto per le norme

della circolazione in generale, e per i limiti di velocità in particolare, e

dimostrando, dall'altro, che la prima sanzione pronunciata nei suoi

confronti non ha esplicato quell'effetto educativo e dissuasivo proprio di una

revoca della licenza di condurre. Ha quindi reputato giustificato

sanzionare il ricorrente con una revoca della licenza di condurre di una durata

superiore al minimo legale, che ha tuttavia quantificato in 14 mesi

(riducendo così di due mesi quella pronunciata in prima istanza), negando

peraltro che l'interessato potesse prevalersi di necessità professionali e

personali per ottenere un'ulteriore riduzione della durata della misura (cfr.

decisione impugnata, consid. 4.3 e 5).

4.3

L'argomentazione della precedente istanza, essenzialmente ripresa anche dalla

Sezione della circolazione in questa sede, merita tutto sommato conferma. Se,

come pretende l'insorgente (cfr. ricorso, punto n. 5, pag. 7 seg.), occorre

effettivamente riconoscere che in concreto l'eccesso di velocità (+ 35 km/h) in

cui è incappato si situa al limite inferiore del caso grave (in effetti, se

avesse guidato a una velocità di solo 1 km/h inferiore, l'infrazione avrebbe

dovuto essere qualificata di media gravità [cfr. supra, consid. 2.3], da

cui una revoca di una durata minima di quattro mesi [cfr. art. 16b cpv.

2.

lett. b LCStr], anziché di 12; cfr. STA 52.2017.594 del 28 marzo 2018 consid.

3.2), non si può d'altra parte trascurare l'aggravante costituita dalla

recidiva specifica e ravvicinata nel tempo, che dimostra come egli non abbia saputo

trarre insegnamento dalla precedente sanzione (cfr. Mizel, op. cit., pag. 542 seg.). Neppure l'insorgente può

prevalersi con successo di un'assoluta necessità di condurre un veicolo per

motivi professionali. Posto che la giurisprudenza riconosce tale esigenza con

estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così

dire, il posto di lavoro per l'amministrato (autisti di professionale,

conducenti di taxi ecc.) o quando il fatto di non poter guidare gli

comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (cfr. DTF 128

II 285 consid. 2.4, 123 II 572 consid. 2c; STA 52.2017.594 citata consid. 3.2 e

rif.), in concreto va rilevato che l'insorgente (classe 1939) si è limitato ad

affermare di avere bisogno di condurre un veicolo per spostarsi dal suo

domicilio (__________) al suo posto di lavoro (in provincia di __________),

senza fornire il benché minimo elemento atto a comprovare né la sua situazione

professionale (nel modulo "Richiesta generalità conducente" allegato

al rapporto di contravvenzione del 16 giugno 2016 egli ha anzi indicato di

essere pensionato), né la reale necessità di recarsi quotidianamente al lavoro,

tanto più avuto riguardo alla sua età. A ciò aggiungasi che, come correttamente

rilevato dal Governo, gli inconvenienti legati alla revoca

della licenza di condurre costituiscono uno degli effetti volutamente punitivi

e, dunque, preventivi di tale misura amministrativa, ragion per cui

l'insorgente non può che rimproverare se stesso per la situazione in cui viene ora

a trovarsi.

A fronte di tutto ciò e

pur volendo dare per acquisite le asserite circostanze favorevoli in cui

l'infrazione sarebbe stata commessa (di giorno, con tempo bello, fondo stradale

asciutto, buona visibilità, conformazione non problematica della strada e

traffico scorrevole), la revoca di 14 mesi disposta dal Governo, ancorché superiore al minimo legale, non può che essere

confermata. Una misura di tale ampiezza risulta senz'altro giustificata siccome

conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità. E ciò tanto

più che, grazie alla frequentazione del corso di aggiornamento riconosciuto

dall'autorità, la stessa potrà essere ridotta in applicazione dell'art. 17 cpv.

1.

LCStr (cfr. dispositivo n. 1.5 della risoluzione dipartimentale e scritto

dell'11 novembre 2020 della Sezione della circolazione) a 12 mesi.

Va da sé che, una volta cresciuta in giudicato la presente decisione, il ricorrente dovrà prendere contatto con

la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo

periodo di espiazione della misura, che non

potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione

risale al marzo 2016 e che le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente

per conservare il loro carattere istruttivo.

5.

5.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere

respinto.

5.2

La tassa di giustizia segue la soccombenza del

ricorrente

(art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano

ripetibili (art. 49 cpv.

1.

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già

anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

giudice presidente La

vicecancelliera