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Decisione

52.2020.527

Docente cantonale. Stipendio iniziale, riconoscimento dell'esperienza pregressa

24 giugno 2021Italiano8 min

dell'incarico, tuttavia non essendosi svolte nel settore scolastico, non possono

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.527

Lugano

24

giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo

sul ricorso del 12 novembre 2020 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 7 ottobre 2020 (n. 5132) del

Consiglio di Stato, che ha stabilito le condizioni del suo rapporto di

impiego di docente incaricato a orario parziale presso la Scuola media di

commercio di __________;

ritenuto, in

fatto

A. RI 1 è stato

incaricato a orario parziale dal Consiglio di Stato, in esito a pubblico

concorso, quale docente di educazione allo

sport (16/28 ore settimanali) e di scienze dello sport (1.08/25 ore

settimanali) presso la scuola media di commercio di __________ (Scuola

professionale per sportivi d'élite; SPSE) per l'anno scolastico 2020/2021. Con

decisione del 7 ottobre 2020, comunicata all'interessato dalla Sezione

amministrativa del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

(DECS) il 12 ottobre successivo, il Governo ha fissato il salario di RI 1

attribuendogli la classe di stipendio 9 con 9 aumenti.

B. Contro la predetta

decisione, nella misura in cui si determina sulla sua retribuzione, RI 1

insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone la

riforma nel senso che gli sia attribuita la

classe di stipendio 9 con 16 aumenti, o in via subordinata la classe 9 con 12

aumenti. Sostiene che l'autorità di nomina non abbia tenuto in debita

considerazione la sua esperienza pregressa per determinare la sua posizione

salariale.

C. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di Stato che difende la valutazione operata per

fissare lo stipendio dell'insorgente secondo le regole applicabili. In

particolare, né le attività professionali svolte come docente di educazione fisica

né quelle svolte in ambito extra scolastico sarebbero perfettamente affini alla

materia insegnata e meritano pertanto di essere riconosciute solo in modo

parziale. Gli anni di esperienza (14.15) sarebbero quindi stati giustamente

ponderati con coefficiente 0.5 per determinare gli aumenti (7) da aggiungere

alla posizione di partenza (classe 9 con 2 aumenti) riconosciuta ai docenti di

scuola professionale con titolo accademico.

D. Con la replica e la

duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi con precisazioni di cui si

dirà, per quanto occorra, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1.

La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 2 della legge sugli

stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip;

RL 173.300) in combinazione con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento

degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100).

La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il

ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). La fattispecie emerge con sufficiente chiarezza dalla

documentazione prodotta dalle parti.

2. L'art. 9 cpv. 1

LStip dispone che lo stipendio iniziale è fissato dall'autorità di nomina e

corrisponde, per impiegati senza esperienza, allo stipendio minimo previsto per

la rispettiva funzione. Il Consiglio di Stato, soggiungono i cpv. 3 e 4,

stabilisce nel regolamento i criteri che determinano lo stipendio iniziale nel

caso di candidati con esperienza; può decidere uno stipendio iniziale maggiore,

quando ciò è giustificato da circostanze speciali, quali l'esercizio di una

funzione analoga in un altro posto, preparazione speciale, capacità e

condizioni particolari. L'art. 51 cpv. 9 del regolamento dei dipendenti dello

Stato dell'11 luglio 2017 (RDSt; 173.110)

prevede quale salario minimo per i docenti di scuola professionale con titolo

accademico senza esperienza quello della classe 9 con 2 aumenti. Il cpv. 10 di

questa norma recita dal canto suo che ai docenti cantonali con esperienza nel

settore dell'insegnamento in scuole pubbliche o private in Svizzera o

all'estero o in settori professionali o aziendali affini alla disciplina di

insegnamento e assunti nel rispetto del bando di concorso, gli anni di

esperienza vengono riconosciuti sulla base dei seguenti criteri:

- esperienza

d'insegnamento affine alla materia insegnata: coefficiente 1;

- esperienza

in settori professionali o aziendali affini come pure esperienza d'insegnamento

non affine alla materia insegnata: coefficiente 0.5.

L'esperienza senza

relazione con la disciplina d'insegnamento è ponderata con coefficiente 0.

Gli anni di esperienza pregressa riconosciuti danno diritto a un numero

corrispondente di aumenti rispetto allo stipendio iniziale valido per i docenti

senza esperienza di cui al cpv. 9.

3. Il ricorrente

contesta la posizione salariale attribuitagli (9 con 9 aumenti). Sostiene che

l'autorità di nomina avrebbe dovuto attribuire il coefficiente 1 per il

riconoscimento degli aumenti a ogni sua esperienza professionale pregressa, o

quantomeno a quelle di insegnamento.

3.1. Il ricorrente vanta le seguenti esperienze lavorative precedenti

all'assunzione:

- 1

anno come docente di educazione fisica presso una scuola secondaria a __________;

- 3

anni come docente di educazione fisica presso le scuole elementari di __________;

- 1

anno come docente di educazione fisica presso le scuole elementari di __________;

- 3.75

anni in cariche diverse (capo della formazione e capo disciplina salti e lanci,

responsabile formazione sport di prestazione, direttore e allenatore) presso __________,

__________;

- 5.4

anni quale coordinatore sportivo presso il Centro sportivo __________ di __________.

Il Consiglio di Stato ha applicato agli anni di esperienza dell'insorgente il

coefficiente 0.5. Ritiene innanzitutto le attività di insegnamento non affini

alla materia assegnata siccome, da un lato, le discipline di educazione allo

sport e scienze dello sport si differenziano dall'educazione fisica in quanto

tale, mentre dall'altro lato tali attività sono state svolte in scuole di

ordine diverso da quella in cui è stato assunto. In relazione alle ulteriori

esperienze lavorative, queste non potrebbero che essere ponderate al 50% in

applicazione dell'art. 51 cpv. 10 RDSt, in quanto esulanti dall'insegnamento.

3.2. Le conclusioni del Consiglio di Stato sono pienamente sostenibili. L'attività

di docente di educazione fisica nelle scuole elementari e secondarie non è

infatti paragonabile a quella di insegnante di educazione allo sport e di

scienze dello sport presso la SPSE. Come ben rileva il ricorrente, la

particolare figura del docente di educazione allo sport è presente solo alla

SPSE. Allo stesso tocca seguire gli allievi in relazione alla pratica sportiva,

monitorare la situazione scolastica e sportiva o artistica degli allievi

durante l'anno scolastico, mantenendo anche i contatti con gli altri docenti e

Fatti

i referenti sportivi. Il medesimo coordina e pianifica la scolarizzazione degli

allievi contattando le direzioni di altri istituti scolastici e collaborando

con le famiglie e i docenti. Si occupa pure della pianificazione della griglia

oraria e dei piani di carriera degli allievi con le loro persone di riferimento

e li orienta sul loro post carriera (cfr. mansionario del coordinatore

sportivo, prodotto agli atti dal ricorrente sub doc. K). Pure la disciplina

scienze dello sport si rivolge in modo specifico agli allievi della SPSE e,

come la precedente, è senz'altro diversa da quella insegnata da un docente di

educazione fisica, che impartisce lezioni finalizzate all'attività motoria e

sportiva. Va quindi esente da critica la decisione di considerare gli anni di

esperienza maturati in veste di docente di educazione fisica, per altro in

scuole di altri ordini scolastici, in misura parziale e meglio con il

coefficiente 0.5.

Non viola il diritto nemmeno la valutazione operata in merito alle attività

estranee all'insegnamento svolte dall'insorgente per __________ e presso il

Centro sportivo _______ di __________. L'art. 51 cpv. 10 RDSt stabilisce

infatti in modo inequivocabile che esperienze in settori professionali o

aziendali affini sono riconosciute con coefficiente 0.5. Queste esperienze, in

particolare il ruolo di coordinatore sportivo presso il Centro sportivo _______

di __________, sono senz'altro utili e affini all'attività oggetto

dell'incarico, tuttavia non essendosi svolte nel settore scolastico, non possono

che essere considerate nella misura decisa dal Governo. Sebbene l'esercizio di

tali professioni possa aver implicato la messa in campo di competenze analoghe,

il ruolo di docente per cui l'insorgente è stato incaricato, per quanto

singolare, si inserisce comunque nel contesto scolastico dove l'aspetto

pedagogico e didattico assume particolare rilievo.

4.

Visto quanto precede, il

ricorso va respinto. La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente

secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art.

49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizi di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;

RS 173.100) se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 85 cpv. 2 LTF). In caso contrario è dato ricorso sussidiario in materia

costituzionale entro lo stesso termine (art. 113 e segg. LTF). Il valore di

causa è inferiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e

art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera