52.2020.527
Docente cantonale. Stipendio iniziale, riconoscimento dell'esperienza pregressa
24 giugno 2021Italiano8 min
dell'incarico, tuttavia non essendosi svolte nel settore scolastico, non possono
Source ti.ch
Incarto n.
52.2020.527
Lugano
24
giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo
sul ricorso del 12 novembre 2020 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione del 7 ottobre 2020 (n. 5132) del
Consiglio di Stato, che ha stabilito le condizioni del suo rapporto di
impiego di docente incaricato a orario parziale presso la Scuola media di
commercio di __________;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è stato
incaricato a orario parziale dal Consiglio di Stato, in esito a pubblico
concorso, quale docente di educazione allo
sport (16/28 ore settimanali) e di scienze dello sport (1.08/25 ore
settimanali) presso la scuola media di commercio di __________ (Scuola
professionale per sportivi d'élite; SPSE) per l'anno scolastico 2020/2021. Con
decisione del 7 ottobre 2020, comunicata all'interessato dalla Sezione
amministrativa del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
(DECS) il 12 ottobre successivo, il Governo ha fissato il salario di RI 1
attribuendogli la classe di stipendio 9 con 9 aumenti.
B. Contro la predetta
decisione, nella misura in cui si determina sulla sua retribuzione, RI 1
insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone la
riforma nel senso che gli sia attribuita la
classe di stipendio 9 con 16 aumenti, o in via subordinata la classe 9 con 12
aumenti. Sostiene che l'autorità di nomina non abbia tenuto in debita
considerazione la sua esperienza pregressa per determinare la sua posizione
salariale.
C. All'accoglimento del
ricorso si oppone il Consiglio di Stato che difende la valutazione operata per
fissare lo stipendio dell'insorgente secondo le regole applicabili. In
particolare, né le attività professionali svolte come docente di educazione fisica
né quelle svolte in ambito extra scolastico sarebbero perfettamente affini alla
materia insegnata e meritano pertanto di essere riconosciute solo in modo
parziale. Gli anni di esperienza (14.15) sarebbero quindi stati giustamente
ponderati con coefficiente 0.5 per determinare gli aumenti (7) da aggiungere
alla posizione di partenza (classe 9 con 2 aumenti) riconosciuta ai docenti di
scuola professionale con titolo accademico.
D. Con la replica e la
duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi con precisazioni di cui si
dirà, per quanto occorra, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1.
La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 2 della legge sugli
stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip;
RL 173.300) in combinazione con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento
degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100).
La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il
ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). La fattispecie emerge con sufficiente chiarezza dalla
documentazione prodotta dalle parti.
2. L'art. 9 cpv. 1
LStip dispone che lo stipendio iniziale è fissato dall'autorità di nomina e
corrisponde, per impiegati senza esperienza, allo stipendio minimo previsto per
la rispettiva funzione. Il Consiglio di Stato, soggiungono i cpv. 3 e 4,
stabilisce nel regolamento i criteri che determinano lo stipendio iniziale nel
caso di candidati con esperienza; può decidere uno stipendio iniziale maggiore,
quando ciò è giustificato da circostanze speciali, quali l'esercizio di una
funzione analoga in un altro posto, preparazione speciale, capacità e
condizioni particolari. L'art. 51 cpv. 9 del regolamento dei dipendenti dello
Stato dell'11 luglio 2017 (RDSt; 173.110)
prevede quale salario minimo per i docenti di scuola professionale con titolo
accademico senza esperienza quello della classe 9 con 2 aumenti. Il cpv. 10 di
questa norma recita dal canto suo che ai docenti cantonali con esperienza nel
settore dell'insegnamento in scuole pubbliche o private in Svizzera o
all'estero o in settori professionali o aziendali affini alla disciplina di
insegnamento e assunti nel rispetto del bando di concorso, gli anni di
esperienza vengono riconosciuti sulla base dei seguenti criteri:
- esperienza
d'insegnamento affine alla materia insegnata: coefficiente 1;
- esperienza
in settori professionali o aziendali affini come pure esperienza d'insegnamento
non affine alla materia insegnata: coefficiente 0.5.
L'esperienza senza
relazione con la disciplina d'insegnamento è ponderata con coefficiente 0.
Gli anni di esperienza pregressa riconosciuti danno diritto a un numero
corrispondente di aumenti rispetto allo stipendio iniziale valido per i docenti
senza esperienza di cui al cpv. 9.
3. Il ricorrente
contesta la posizione salariale attribuitagli (9 con 9 aumenti). Sostiene che
l'autorità di nomina avrebbe dovuto attribuire il coefficiente 1 per il
riconoscimento degli aumenti a ogni sua esperienza professionale pregressa, o
quantomeno a quelle di insegnamento.
3.1. Il ricorrente vanta le seguenti esperienze lavorative precedenti
all'assunzione:
- 1
anno come docente di educazione fisica presso una scuola secondaria a __________;
- 3
anni come docente di educazione fisica presso le scuole elementari di __________;
- 1
anno come docente di educazione fisica presso le scuole elementari di __________;
- 3.75
anni in cariche diverse (capo della formazione e capo disciplina salti e lanci,
responsabile formazione sport di prestazione, direttore e allenatore) presso __________,
__________;
- 5.4
anni quale coordinatore sportivo presso il Centro sportivo __________ di __________.
Il Consiglio di Stato ha applicato agli anni di esperienza dell'insorgente il
coefficiente 0.5. Ritiene innanzitutto le attività di insegnamento non affini
alla materia assegnata siccome, da un lato, le discipline di educazione allo
sport e scienze dello sport si differenziano dall'educazione fisica in quanto
tale, mentre dall'altro lato tali attività sono state svolte in scuole di
ordine diverso da quella in cui è stato assunto. In relazione alle ulteriori
esperienze lavorative, queste non potrebbero che essere ponderate al 50% in
applicazione dell'art. 51 cpv. 10 RDSt, in quanto esulanti dall'insegnamento.
3.2. Le conclusioni del Consiglio di Stato sono pienamente sostenibili. L'attività
di docente di educazione fisica nelle scuole elementari e secondarie non è
infatti paragonabile a quella di insegnante di educazione allo sport e di
scienze dello sport presso la SPSE. Come ben rileva il ricorrente, la
particolare figura del docente di educazione allo sport è presente solo alla
SPSE. Allo stesso tocca seguire gli allievi in relazione alla pratica sportiva,
monitorare la situazione scolastica e sportiva o artistica degli allievi
durante l'anno scolastico, mantenendo anche i contatti con gli altri docenti e
Fatti
i referenti sportivi. Il medesimo coordina e pianifica la scolarizzazione degli
allievi contattando le direzioni di altri istituti scolastici e collaborando
con le famiglie e i docenti. Si occupa pure della pianificazione della griglia
oraria e dei piani di carriera degli allievi con le loro persone di riferimento
e li orienta sul loro post carriera (cfr. mansionario del coordinatore
sportivo, prodotto agli atti dal ricorrente sub doc. K). Pure la disciplina
scienze dello sport si rivolge in modo specifico agli allievi della SPSE e,
come la precedente, è senz'altro diversa da quella insegnata da un docente di
educazione fisica, che impartisce lezioni finalizzate all'attività motoria e
sportiva. Va quindi esente da critica la decisione di considerare gli anni di
esperienza maturati in veste di docente di educazione fisica, per altro in
scuole di altri ordini scolastici, in misura parziale e meglio con il
coefficiente 0.5.
Non viola il diritto nemmeno la valutazione operata in merito alle attività
estranee all'insegnamento svolte dall'insorgente per __________ e presso il
Centro sportivo _______ di __________. L'art. 51 cpv. 10 RDSt stabilisce
infatti in modo inequivocabile che esperienze in settori professionali o
aziendali affini sono riconosciute con coefficiente 0.5. Queste esperienze, in
particolare il ruolo di coordinatore sportivo presso il Centro sportivo _______
di __________, sono senz'altro utili e affini all'attività oggetto
dell'incarico, tuttavia non essendosi svolte nel settore scolastico, non possono
che essere considerate nella misura decisa dal Governo. Sebbene l'esercizio di
tali professioni possa aver implicato la messa in campo di competenze analoghe,
il ruolo di docente per cui l'insorgente è stato incaricato, per quanto
singolare, si inserisce comunque nel contesto scolastico dove l'aspetto
pedagogico e didattico assume particolare rilievo.
4.
Visto quanto precede, il
ricorso va respinto. La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente
secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art.
49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
respinto.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizi di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;
RS 173.100) se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 85 cpv. 2 LTF). In caso contrario è dato ricorso sussidiario in materia
costituzionale entro lo stesso termine (art. 113 e segg. LTF). Il valore di
causa è inferiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e
art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera