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Decisione

52.2020.54

Commesse pubbliche. Procedura selettiva. Modifica dell'offera

24 giugno 2020Italiano22 min

l'effettiva disponibilità al 26 giugno 2019 sono infatti ravvisabili gli estremi di una modifica

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.54

Lugano

24

giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso del 31 gennaio 2020 della

RI

1

contro

la

decisione del 20 gennaio 2020 con cui l'Ente Ospedaliero Canto-

nale ha deliberato alla CO 1 il trasporto di merci tra la Centrale dei

Servizi Industriali (CSI) del CO 2 e i propri clienti;

ritenuto, in

fatto

A. Dopo vicissitudini note alle parti che non

occorre rievocare (cfr. STA 52.2018.507 del 17 aprile 2019), il 14 maggio 2019

la Direzione del CO 2 ha riaperto un pubblico

concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25

novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo la

procedura selettiva, per aggiudicare il servizio di trasporto di merci

(biancheria e dispositivi medici) tra la Centrale dei Servizi Industriali (CSI)

del CO 2 e i propri clienti (FU n. 39/2019 pag. 4706).

Le condizioni amministrative e capitolato tecnico

indicavano i criteri di idoneità di carattere generale (pos. 2.2) e particolare

(pos. 2.3), che i concorrenti dovevano soddisfare per poter partecipare alla

seconda fase della procedura. Per quanto qui interessa, la pos. 2.3.3 prevedeva

in particolare che erano abilitate a concorrere le ditte che offrivano

prestazioni conformi alle regolamentazioni svizzere dei trasporti e che

ottemperavano, cumulativamente, determinati criteri d'idoneità di carattere

particolare; tra questi, che:

[..]

4.

mettono a disposizione, per le

prestazioni in oggetto e riservate al servizio ordinario, esclusivamente veicoli

omologati "Euro 6" e con sistemi di bloccaggio del carico che, dopo

aggiudicazione, dovranno portare il logo __________;

5.

dimostrano, tramite l'invio di una

copia della licenza di circolazione, la disponibilità effettiva degli automezzi

necessari, immatricolati in Svizzera, al momento dell'inoltro dell'offerta;

[..]

Il capitolato così descriveva l'oggetto della commessa (pos. 3), per cui

CO 2 ha sollecitato l'invio delle domande di partecipazione:

3.1. Contesto generale e bisogni

CO 2 raggruppa in un'unica organizzazione gli ospedali pubblici del cantone

Ticino.

La Centrale dei Servizi Industriali del CO 2 (CSI) con sede a __________, che

comprendono la Lavanderia Centralizzata (in seguito chiamata LAV) e la

Sterilizzazione Centrale (in seguito chiamata STE), hanno quale scopo la

fornitura ed il trattamento della biancheria, rispettivamente dei dispositivi

medici necessari per l'esercizio degli ospedali CO 2 e per alcuni altri

istituti non appartenenti al CO 2.

Il trasporto della biancheria e degli strumenti chirurgici (o più in generale

beni da sterilizzare e/o sterilizzati) sarà affidato ad una ditta

specializzata. Il trasporto sarà da intendersi sia per la merce ritenuta sporca

che per quella pulita.

Definita la durata del mandato (1.1.2020 - 31.12.2026), relativamente alla

merce precisava quanto segue:

3.3. Merce da trasportare

3.3.1. Biancheria

La biancheria pulita è trasportata in linea di massima in carrelli dedicati con

ruote e dalle dimensioni L 735 mm x P 900 x H 1940 e L 800 mm x P 1355 x H 1820

debitamente protetti, per piccole quantità in cassette di plastica impilabili

con dimensioni 400 mm x 600 x 300H.

Il peso massimo delle casse quando sono piene è di 15 Kg mentre quello dei

carrelli è di 300 Kg.

La biancheria sporca invece è imballata in sacchi di plastica dal peso massimo

di 10 Kg disposti (10x) sui citati carrelli di trasporto.

3.3.2. Strumenti chirurgici (Dispositivi medici)

Gli strumenti chirurgici (e/o beni) sterilizzati sono trasportati in appositi

contenitori metallici ed a loro volta racchiusi in carrelli metallici dedicati.

Le dimensioni dei carrelli sono 1230 mm x 710 x 1584 H ed il loro peso massimo

a pieno carico è di 250 Kg.

Lo stesso vale per lo sporco.

Sempre con riferimento all'oggetto della commessa, il capitolato di prima fase (pos.

3.4) illustrava in seguito la suddivisione dei clienti, con i quantitativi

della merce da trasportare (media giornaliera) e la frequenza del servizio

richiesto (con anche precise fasce orarie), inclusi determinati viaggi

straordinari.

B. a. Entro il termine

utile (26 giugno 2019) sono state inoltrate due candidature, segnatamente

quella della CO 1 di _______ (________) e quella della ditta CO 1 di ________ (__________).

b. Con giudizio del 25 ottobre 2019, il

Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso interposto dalla CO 1

contro la decisione del 10 luglio 2019 con cui CO 2 ha ammesso RI 1 alla

seconda fase del concorso. In particolare, prendendo atto del fatto che il

giorno in cui ha presentato la sua candidatura quest'ultima disponeva dei

veicoli Euro 6 necessari, immatricolati in Svizzera, il Tribunale ha ritenuto

corretta la decisione di farla accedere alla fase successiva. Dando per

scontato che i mezzi impiegati per il servizio sarebbero stati quelli di cui

erano già state trasmesse le licenze di circolazione, il Tribunale ha rilevato

che sarebbe comunque spettato all'ente banditore verificare - nell'ambito della

seconda fase - che i veicoli elencati dalla CO 1 nell'apposita tabella del

formulario d'offerta annesso al capitolato, coincidano con quelli di cui

disponeva al momento dell'inoltro della

candidatura.

C. a. Nel frattempo, le

due candidate hanno tempestivamente inoltrato (entro il 21 agosto 2019) le loro

offerte, sulla base delle condizioni amministrative e capitolato tecnico per la

seconda fase che avevano ricevuto. Le prescrizioni di gara prevedevano in

particolare che la commessa sarebbe stata aggiudicata sulla base dei seguenti

criteri di aggiudicazione e fattori di ponderazione (pos. 5.2):

1.

Aspetti economici (minor costo

annuo) 50%

2.

Proposta di servizio 25%

3.

Referenze 25%

Per quanto di rilievo, la pos. 10.1 rimandava alla documentazione di prima fase

per la descrizione dettagliata della merce da trasportare, la pos. 11 indicava

come doveva essere allestita l'offerta (relativamente al piano settimanale dei

trasporti e alle tabelle allegate per l'elenco dei mezzi impiegati per il

servizio e l'elenco dei giri), mentre la pos. 12 precisava come sarebbero stati

valutati i predetti criteri di aggiudicazione.

b. Esaminate le suddette offerte, con decisione del 20 gennaio 2020 CO 2 ha

risolto di deliberare il servizio di trasporto alla CO 1, classificatasi quale

prima e unica concorrente, escludendo invece la RI 1. In particolare ha

ritenuto che i mezzi da essa indicati in sede d'offerta non corrispondevano a

quelli di cui disponeva al giorno dell'invio della sua domanda di

partecipazione; la sua offerta superava inoltre il limite di spesa

preventivato.

D. Avverso quest'ultima

decisione, la RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento, previa concessione dell'effetto sospensivo al

gravame.

L'insorgente contesta la propria esclusione

sostenendo che il criterio d'idoneità riferito alla disponibilità effettiva dei

mezzi avrebbe dovuto essere rispettato solo al momento dell'inoltro della

candidatura. Nulla imporrebbe che i veicoli delle due fasi corrispondano; il

divieto di modificare le offerte non riguarderebbe anche le candidature.

In ogni caso, aggiunge, i controversi automezzi divergerebbero da quelli

indicati in prima fase a causa delle successive indicazioni fornite dal

committente, che avrebbe in particolare fissato l'orario delle 05.30 per la

prima consegna di biancheria pulita presso il CSI di __________, imponendo di

riflesso necessariamente la messa in esercizio di 4 autocarri.

Relativamente al sorpasso del preventivo afferma che quest'ultimo sarebbe

inattendibile, poiché si fonderebbe su un'organizzazione del servizio con meno

di quattro automezzi.

Eccepisce infine che pure l'offerta della CO 1 dovrebbe essere esclusa, nella

misura in cui ha indicato un numero di mezzi inferiore a quattro e non sarebbe

pertanto in grado di rispettare l'orario di prima consegna (07.00).

E. a. All'accoglimento

del ricorso si oppone il committente, sostenendo che l'esclusione sarebbe del

tutto conseguente e conforme alle motivazioni contenute nella precedente

sentenza di questo Tribunale (STA 52.2019.353 citata). L'orario (05.30) di

prima consegna della merce presso il CSI, aggiunge, era già deducibile dalle

prescrizioni di prequalifica (che indicavano la necessità di fornire i clienti

entro le 07.00). Anche l'aggiudicataria ha predisposto il piano trasporti nel

senso inteso dal committente.

b. La CO 1 sollecita il rigetto dell'impugnativa, con motivazioni analoghe a

quelle addotte dall'ente banditore. Precisa in particolare come i veicoli da

essa indicati in sede di offerta coincidano con quelli esposti nella sua

candidatura e che le permettono di adempiere perfettamente il servizio

appaltato, come dimostrano peraltro le sue passate esperienze.

c. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente.

F. a. In sede di

replica la ricorrente si è riconfermata nelle sue conclusioni e domande di

giudizio, sviluppandole ulteriormente. Messe in evidenza delle distinzioni tra

offerta e candidatura, ribadisce tra l'altro che la mancata coincidenza dei

mezzi non sortirebbe alcun effetto ai fini della valutazione dei criteri di

aggiudicazione se non per il fatto esclusivo che invece di due camion ne

occorrano a tutti gli effetti quattro. Il divieto di modificare l'offerta

come inteso dal committente porterebbe a ritenere che nemmeno per tutta la

durata del contratto i veicoli possano essere cambiati, ciò che non è possibile

(ad es. in caso di un danno totale). Nega che l'orario di prima consegna della

merce (05.30) emergesse già dalle prescrizioni di prequalifica. Nella misura in

cui non ha comunicato tale orario anche alla deliberataria, aggiunge, il

committente sarebbe peraltro incorso in una violazione dell'obbligo di

trasparenza e di parità di trattamento. Non ritiene possibile che il servizio

di trasporto possa essere assicurato entro le 7.00, partendo da __________ con

soli due camion.

b. Con la duplica, la stazione appaltante e la deliberataria si sono a loro

volta riconfermate nelle proprie posizioni, ribadendo le proprie tesi che, per

quanto occorre, verranno discusse più avanti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1

CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone

Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre

1994/15 marzo 2001 del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510).

La ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la sua estromissione dalla

gara (art. 15 cpv. 1bis lett. d CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). L'abilitazione a

contestare l'aggiudicazione della commessa potrà invece esserle riconosciuta

solo in caso di accoglimento del ricorso diretto contro l'esclusione (cfr. STA

52.2016.330 del 9 novembre 2016 consid. 1).

Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, comprensivi del carteggio

completo concernente il concorso prodotto dal committente e della

documentazione esibita dalle parti, integrati dall'incarto di questo Tribunale

relativo al precedente procedimento, noto alle parti. Nemmeno le parti sollecitato

l'assunzione di ulteriori mezzi di prova.

1.3. Alla presente fattispecie è applicabile il regolamento di applicazione

della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli

appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) nella sua

versione in vigore sino al 31 dicembre 2019 (cfr. disposizione transitoria

della modifica del 10 aprile 2017 della legge sulle commesse pubbliche del 20

febbraio 2001 [LCPubb; RL 730.100]; BU 2019, 211).

2. 2.1. In virtù

dell'art. 13 lett. d CIAP, le disposizioni cantonali di esecuzione garantiscono

una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo criteri

oggettivi e verificabili. L'art. 10 cpv. 2 lett. j RLCPubb/CIAP prevede che i

documenti di gara devono contenere le prove e i criteri di idoneità. Queste

norme impongono al committente di predeterminare tanto i requisiti che i

concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di

un'aggiudicazione, quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento.

2.2. I criteri di idoneità svolgono un ruolo particolarmente visibile

nell'ambito dei concorsi indetti secondo la procedura selettiva (art. 12 cpv. 1

lett. b CIAP). In quest'ambito essi servono al committente per determinare il

novero dei concorrenti ammessi a partecipare alla successiva fase di

presentazione delle offerte, estromettendo i partecipanti che non soddisfano

agli standard minimi prestabiliti dal bando. Il campo d'applicazione dei

criteri di idoneità non è tuttavia limitato ai concorsi indetti secondo il

metodo selettivo, ma si estende anche alle procedure di concorso monofase. In

questo tipo di procedura l'idoneità dei concorrenti viene valutata

preliminarmente sulla base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di

concorso, in modo da escludere quelli che non forniscono sufficienti garanzie

di affidabilità in punto a una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso

(art. 38 cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP). Estromessi i concorrenti che non

soddisfano questi criteri, il committente procede poi alla scelta dell'offerta

migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando (cfr. STA

52.2017.302 del 3 ottobre 2017 consid. 3.1, 52.2015.369 del 23 ottobre 2015

consid. 2.1 e rimandi).

2.3. I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e

criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri

che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della

commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa

categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri

sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di

carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate

dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il

capitolato a dipendenza di sue specifiche esigenze (referenze, titoli di

studio, ecc.).

3. 3.1. In

concreto, come ricordato in narrativa, nella fase di prequalifica, oltre agli

usuali criteri d'idoneità di carattere generale, il committente aveva inserito nelle prescrizioni di gara diversi

criteri di natura particolare, esigendo tra l'altro che ogni concorrente

mettesse a disposizione, per le prestazioni in oggetto, esclusivamente veicoli

Euro 6 e con sistemi di bloccaggio del carico (pos. 2.3.3, cifra 4).

L'adempimento di questa condizione, in base alla pos. 2.3.3 cifra 5, doveva

avvenire tramite l'invio di una copia della licenza di circolazione attestante

la disponibilità effettiva degli automezzi necessari, immatricolati in

Svizzera, al momento dell'inoltro dell'offerta (intesa quale candidatura, come

rettamente già interpretato dai concorrenti nella precedente fase di gara, cfr.

STA 52.2019.353 citata consid. 3.1; cfr. pure risposta RI 1 dell'8 agosto 2019,

pag. 2). Tale requisito d'idoneità si rifaceva in sostanza al contenuto

dell'art. 37 cpv. 1 RLCPubb/ CIAP, ai sensi del quale il concorrente deve di

principio eseguire la commessa completa in proprio. Concetto, questo, che per

giurisprudenza implica di regola un compimento della commessa con il proprio

personale, i propri mezzi tecnici e le proprie competenze (cd. know-how).

In molte sentenze il Tribunale cantonale amministrativo ha peraltro ricordato

che se la lex specialis della gara non prevede diversamente le prescrizioni

concorsuali devono essere soddisfatte al momento della scadenza del termine per

l'insinuazione delle offerte, non essendo bastevole che siano adempiute il

giorno dell'aggiudicazione o addirittura soltanto all'atto dell'esecuzione del

contratto. In effetti, approdando a conclusione opposta si disattenderebbe

palesemente il principio della parità di trattamento e il divieto di modificare

le offerte dopo la loro apertura (cfr.

pro multis, STA 52.2015.465

del 26 febbraio 2016 consid. 3 confermata da STF 2D_17/2016 del 28 luglio 2016;

STA 52.2019.353 citata consid. 3.1).

3.2. Come rilevato nel precedente giudizio, alla domanda di partecipazione la CO

1 aveva allegato le licenze di circolazione dei seguenti automezzi Euro 6:

- un autofurgone IVECO 35S16V

Daily, targato TI __________, immatricolato il 25 giugno 2019;

- un autocarro IVECO 190S46

Stralis, targato TI __________, immatricolato il 26 giugno 2019;

- un'automobile FORD Tourneo

Courier, targata TI ________, immatricolata il 16 marzo 2018.

A fronte di questi documenti, il Tribunale aveva quindi riscontrato che

al giorno in cui ha presentato la sua candidatura (26 giugno 2019), la RI 1

disponeva effettivamente dei veicoli Euro 6 necessari, immatricolati in

Svizzera, e che a giusta ragione era pertanto stata ammessa alla seconda fase

del concorso.

È ben vero, aveva osservato la Corte cantonale, che secondo quanto

prescritto dalla pos. 2.3 delle condizioni amministrative e capitolato tecnico

per la seconda fase, di principio il committente non avrebbe più verificato l'adempimento dei criteri di idoneità, avendo

già fatto uso della sua facoltà di esigere le certificazioni dovute durante la

prima fase di selezione. Si dà tuttavia per scontato che i mezzi impiegati per

il servizio siano quelli di cui sono (già) state trasmesse le licenze di

circolazione (STA 52.2019.353

citata consid. 3.2). Lo stesso committente aveva del resto affermato che

la valutazione del criterio di aggiudicazione della proposta di servizio

(vedi pos. 5.2 del capitolato per la seconda fase) sarebbe avvenuta sulla base

del parco macchine proposto (cfr. risposta CO 2, ad 4.1 a pag. 4). Ciò

che peraltro anche la RI 1 aveva perfettamente compreso (dichiarando tra l'altro

che era tecnicamente possibile ottemperare alle condizioni di capitolato con

Fatti

i due veicoli da noi dichiarati, cfr. risposta RI 1 citata pag. 2).

Vista la segnalazione della CO 1, il Tribunale aveva nondimeno osservato che

sarebbe spettato all'ente banditore verificare, nell'ambito della successiva

fase del concorso, che i veicoli elencati dalla RI 1 nell'apposita tabella del

formulario d'offerta annesso al capitolato, coincidano con quelli di cui

disponeva al momento dell'inoltro della candidatura. Caso contrario, la sua

offerta dovrà essere esclusa.

Nell'indicazione di altri automezzi, diversi da quelli di cui ha garantito

l'effettiva disponibilità al 26 giugno 2019 sono infatti ravvisabili gli estremi di una modifica

dell'offerta, atto -

quest'ultimo - notoriamente inammissibile (STA 52.2019.353 del 25 ottobre 2019 consid. 3.2).

3.3. Sta di fatto che in sede di offerta la RI 1 ha modificato totalmente il

proprio parco veicoli, prevedendo di far capo a 4 autocarri IVECO 150/E28 FP9 e

un furgone IVECO Daily 70 C18 P, ovvero a mezzi tutti diversi rispetto a quelli

indicati in prima fase e di cui aveva prodotto le licenze di circolazione.

In queste circostanze, forza è constatare come il committente non poteva che

escluderla dalla gara, conformemente ai principi indicati nel giudizio

sopracitato.

Va inoltre evidenziato che i criteri d'idoneità - che attestano segnatamente la

capacità tecnica del concorrente di svolgere la commessa (e devono per

principio combaciare con la modalità di esecuzione della commessa, cfr. STA

52.2017.489 del 6 dicembre 2017 consid. 4) -, a dispetto di quanto afferma l'insorgente,

non devono in ogni caso essere soddisfatti solo il giorno dell'inoltro dell'offerta

o della candidatura. Al contrario, conformemente allo scopo da essi perseguito

e nel rispetto del principio della parità di trattamento tra concorrenti,

devono continuare a essere adempiuti anche al momento dell'aggiudicazione (e, a

seguire, dell'esecuzione del contratto). In linea di principio, il committente

può sempre escludere dalla gara (o se del caso revocare l'aggiudicazione) a

concorrenti che non adempiono più ai criteri di idoneità richiesti (cfr. art.

38 lett. e RLCPubb/CIAP; cfr. pure art. 25 lett. a LCPubb; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc

Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, III ed., Zurigo

2013, n. 574).

3.4. Invano l'insorgente pretende che la modifica della sua offerta sia da

ricondurre alle successive indicazioni fornite dal committente, che avrebbe

segnatamente fissato l'orario delle 05.30 per la prima consegna di biancheria

pulita presso il CSI di __________, imponendo quindi la messa in esercizio di 4

autocarri.

Anzitutto va rilevato che i quantitativi di merce da trasportare, come pure la

frequenza dei trasporti emergevano chiaramente già dal capitolato di prima fase

(cfr. pos. 3.3 e 3.4). In particolare, esso precisava che i cinque nosocomi di

tipo "a" (__________, __________, __________ [__________] e __________)

dovevano essere serviti almeno 2 volte al giorno, in tre fasce orarie

tassative, di cui la prima entro le 07.00 presso il cliente e ritorno CSI

dopo 2 ore max (cfr. pos. 3.4). È ben vero che da questa indicazione non

scaturiva in modo esplicito anche l'orario (05.30) per la prontezza del primo

carico presso il CSI di __________, che il committente ha comunicato alla RI 1

solo il 6 agosto 2019, rispondendo a una sua domanda (cfr. corrispondenza

e-mail plico doc. D). Nell'informazione di tale orario - che nulla impediva

peraltro alla ricorrente di chiedere prima - non è comunque ravvisabile alcuna

vera e propria modifica delle condizioni di gara. La normale giornata per il

trasporto di cose deve infatti essere compresa tra le 05.00 e le 22.00 (cfr.

art. 15.1 del contratto collettivo di lavoro negli autotrasporti del Canton

Ticino), per modo che non è ben dato di vedere come un concorrente (tenuto

anche conto del tempo di trasferta verso il centro di __________) potesse

ragionevolmente attendersi di ritirare la merce ben prima delle 05.30. A

maggior ragione se si considera che la ricorrente era dal canto suo addirittura

partita dall'assunto che il lavoro non potesse iniziare prima delle ore 06.00

(cfr. suo e-mail del 7 agosto 2019, plico doc. D). La precisazione del

committente - di cui anche la deliberataria ha peraltro dato atto di essere

stata informata (cfr. duplica CO 1, ad 9 pag. 2) - non era insomma tale da

incidere sulla pianificazione dei veicoli necessari, e in particolare da

giustificare la modifica integrale dei mezzi indicati dall'insorgente in

fase di prequalifica al fine di adempiere il criterio d'idoneità previsto dalla

pos. 2.3.3 cifre 4 e 5. Al contrario, v'è ritenere che al momento dell'inoltro

della domanda di partecipazione - e contrariamente a quanto da essa lasciato

intendere nella precedente procedura -, la RI 1 abbia indicato dei mezzi

insufficienti a svolgere la commessa, che ha poi cambiato integralmente. La sua

situazione è in ogni caso diversa da quella di un concorrente che non possiede

più un determinato veicolo, ad es. a causa di un danno totale. Da notare

peraltro che non è nemmeno dato di sapere se dei nuovi mezzi che essa ha

indicato nella seconda fase (come visto, ben quattro autocarri e un furgone) la

RI 1 abbia la disponibilità effettiva (non avendo prodotto le licenze di

circolazione).

Anche alla luce di queste circostanze, e tenuto conto della parità di

trattamento fra concorrenti - segnatamente delle altre imprese concorrenti, che

potrebbero aver rinunciato a partecipare alla gara poiché non in grado di

soddisfare tutti i criteri di idoneità imposti dall'ente banditore (cfr. in tal

senso DTF 145 II 249 consid. 3.3) -, la decisione di escludere la RI 1 non

presta il fianco a critica.

3.5. Visto quanto precede, non mette conto di esaminare l'ulteriore motivo di

esclusione addotto dal committente, ritenuto che lo stesso non potrebbe

comunque condurre ad altro esito.

4. 4.1. Estromessa a ragione dalla gara, la ricorrente

non è legittimata a contestare l'aggiudicazione alla resistente. Per ragioni

deducibili dal principio della parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.,

RS 101) resta tuttavia da verificare se, come essa sostiene, la committenza

avrebbe dovuto scartare anche l'offerta dell'aggiudicataria. Le contestazioni

sollevate su questo tema sono infatti proponibili, poiché non riguardano la

decisione di aggiudicazione, ma quella di esclusione, che risulterebbe per

finire discriminatoria qualora le critiche ricorsuali dovessero rivelarsi

fondate (cfr. Matteo Cassina,

Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino,

vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 63 seg.; STA 52.2019.88 del 7

agosto 2019 consid. 5, confermata da STF 2C_748/2019 del 21 febbraio 2020; 52.2017.373

del 26 febbraio 2018 consid. 3.1 e rinvii).

4.2. In concreto, l'insorgente pretende che l'offerta della CO 1

andrebbe esclusa poiché, nella misura in cui essa ha previsto di svolgere la

commessa con meno di quattro autocarri, non potrebbe rispettare l'obbligo di

prima consegna entro le ore 07.00.

Tale critica non riguarda a ben vedere un motivo di esclusione, ma piuttosto la

valutazione della proposta di servizio della deliberataria; censura che alla

ricorrente è tuttavia preclusa.

Ai fini del giudizio basta comunque rilevare che i veicoli necessari che la

resistente ha proposto in sede di offerta (in particolare, i due autocarri MAN

TGM 15.250 e il furgone VW Crafter, cfr. piano dei trasporti e tabelle allegate

per l'elenco dei mezzi e dei giri) corrispondono integralmente a quelli di cui

ha allegato le licenze di circolazione con la domanda di partecipazione al fine

di adempiere al criterio di idoneità di cui alla pos. 2.3.3 cifre 4 e 5. Da

questo profilo, non vi è pertanto alcuna ragione di escludere anche la

deliberataria dalla gara. Il piano di trasporto da essa prodotto attesta

inoltre che il servizio sarà svolto dalla deliberataria con i mezzi indicati

(che come visto sono tre e non due, come afferma l'insorgente), rispettando le

fasce orarie imposte dal committente, in particolare quella delle 07.00 (tenuto

anche conto dell'orario di prima consegna delle 05.30), in modo peraltro

plausibile (abbinando gli ospedali di ________ e __________). Tant'è che si

tratterebbe dei medesimi automezzi di cui essa già si avvale attualmente per

assolvere il servizio (cfr. duplica CO 1, ad 9 pag. 2).

5. 5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il

ricorso è respinto.

5.2. L'emanazione della presente decisione rende superflua l'evasione della

domanda cautelare tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

5.3. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, secondo

soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa rifonderà inoltre congrue ripetibili

all'aggiudicataria e al committente (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 4'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.

Essa rifonderà alla CO 1 e al CO 2 fr. 2'000.- ciascuno a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110) nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera