52.2020.548
Ordine di ripristino
25 maggio 2022Italiano19 min
type) dell'Unione dei professionisti svizzeri della strada (VSS), ritenuto che l'apertura/chiusura
Source ti.ch
Incarto n.
52.2020.548
Lugano
25
maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Federico Lantin
statuendo sul ricorso del 23 novembre
2020 della
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
la risoluzione del 21 ottobre 2020 (n. 5525) del
Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente
avverso la decisione del 25 maggio 2020 con la quale il Municipio di
Cademario le ha ordinato lo smontaggio delle persiane e la posa di un sistema
oscurante interno all'abitazione al mapp. __________ di quel Comune;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il mapp. __________
di Cademario è un fondo intavolato come proprietà per piani (PPP), assegnato dal
vigente piano regolatore alla zona del nucleo di vecchia formazione (NV). Il
fondo si affaccia a sud-est su Via __________ (mapp. __________), una strada
cantonale classificata quale via di collegamento locale dal piano del traffico.
Sul sedime sorge una casa d'abitazione composta da due appartamenti (PPP __________
e PPP __________).
b. Il 7 febbraio 2012, la RI 1 ha presentato al
Municipio una domanda di costruzione per la ristrutturazione dell'appartamento
PPP __________, allora di proprietà della G__________ SA. Dai piani annessi
alla domanda di costruzione emerge che le finestre al primo piano della
facciata sud-est sarebbero state ampliate, realizzando due porte-finestre
ubicate a una quota di ca. 2.61 m dalla strada sottostante.
La domanda, pubblicata dal 27 febbraio al 12 marzo
2012, ha suscitato l'opposizione da parte di alcune vicine, le quali hanno
contestato il progetto sotto il profilo delle immissioni foniche.
Con avviso cantonale n. 78819 del 2 maggio 2012, inclusivo in particolare di quello
dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP), i Servizi generali del Dipartimento
del territorio hanno preavvisato favorevolmente il progetto, subordinando il
permesso a diverse condizioni. In particolare, l'UNP ha imposto, tra le altre, la
seguente condizione:
·
le aperture al primo piano della
facciata sud-est possono essere ampliate, mantenendo tuttavia la tipologia
esistente, realizzando quindi due porte-finestre munite di persiane;
Il 24 maggio 2012, il Municipio ha rilasciato
all'istante il permesso richiesto, subordinandolo alle condizioni imposte dal
citato avviso e respingendo al contempo l'opposizione delle vicine.
c. Il 12 aprile 2014, la RI 1,
frattanto divenuta proprietaria unica della PPP __________, ha chiesto al
Municipio di rinnovarle la licenza edilizia.
In data 12 gennaio 2015, i
Servizi generali hanno nuovamente preavvisato favorevolmente gli interventi di
ristrutturazione (avviso n. 89238). In particolare, l'UNP ha subordinato il
permesso alle medesime condizioni previste nel precedente avviso.
Con scritto del 22 gennaio 2015,
il Municipio ha invitato l'istante a formulare, entro il 2 febbraio 2015,
eventuali osservazioni alle condizioni imposte dall'UNP in sede di avviso.
Con e-mail del 27 gennaio 2015, la
RI 1 ha confermato al Municipio di aderire alle modifiche richieste dall'Autorità
dipartimentale, precisando inoltre che provvederà a inoltrare i relativi piani prima
della notifica di inizio lavori.
In data 17/25 marzo 2015,
l'istante ha quindi inoltrato al Municipio una variante concernente le
modifiche imposte dall'UNP. In particolare, dai piani risultano due
porte-finestre dotate di persiane al primo piano della facciata sud-est
dell'immobile.
Il 15 aprile 2015, ricevuti i
piani prodotti dall'istante, l'UNP ha nuovamente preavvisato favorevolmente gli
interventi, subordinando ancora il permesso a diverse condizioni.
Con decisione del 28 aprile 2015,
il Municipio ha quindi rinnovato la predetta autorizzazione, approvando inoltre
Fatti
i piani presentati dall'istante.
d. Con e-mail del 9 marzo 2017,
l'Ufficio tecnico comunale (UTC) ha comunicato al Centro di manutenzione
stradale Sottoceneri di avere constatato, a seguito di una segnalazione, un
contrasto tra le persiane autorizzate e la norma SN 640 201 (Geometrisches
Normalprofil/Profil géométrique
type) dell'Unione dei professionisti svizzeri della strada (VSS), ritenuto che l'apertura/chiusura
delle persiane (ubicate a una quota di ca. 2.61 m dal suolo) non sarebbe
compatibile con la sezione di ingombro (3.10-3.90 [L] x 4.30-4.50 m [H])
prevista da tale normativa per un camion/posta.
In data 10 marzo 2017, l'UTC ha
redatto un rapporto nel quale ha confermato che su Via __________ vi sarebbe un
passaggio continuo di camion e autopostali che rischierebbero di urtare le
persiane al momento dell'apertura e chiusura delle stesse.
e. A seguito di uno
scambio di corrispondenza, con scritto del 27 dicembre 2018 il Municipio ha
comunicato alla RI 1 che permaneva il problema delle persiane, proponendo
alcune soluzioni alternative per ovviare la problematica della sicurezza
stradale e dichiarandosi disposto ad assumersi, previa analisi dei costi, le relative
spese. L'Esecutivo comunale ha inoltre precisato che manteneva sospesa la
procedura per il rilascio del certificato di abitabilità dell'immobile.
Con scritto del 12
marzo 2019, la RI 1 ha risposto al Municipio che nessuna delle soluzioni proposte
sarebbe attuabile, contestando inoltre la sospensione del rilascio del certificato
di abitabilità.
Con decisione del 22
marzo 2019, il Municipio ha quindi rilasciato il suddetto certificato, ribadendo
che le persiane allo stato attuale creano un problema di sicurezza essendo
ubicate all'interno della sagoma di bus e camion definita dalle norme VSS.
f. In data 18 febbraio
2019, F__________ (rappresentato da P__________), allora proprietario della PPP
__________, ha adito l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) con
un'istanza di intervento, censurando diverse irregolarità che avrebbero
interessato le procedure edilizie inerenti la PPP ____________________. In
particolare, ha lamentato che A__________ (precedente proprietaria della PPP ____________________)
non avrebbe ricevuto gli avvisi di pubblicazione delle domande di costruzione e
che non avrebbe dato, quale comproprietaria dell'immobile, il suo consenso
all'esecuzione dei lavori. Inoltre, ha censurato che le persiane genererebbero
un pericolo per il traffico stradale.
È seguito uno scambio
di corrispondenza tra l'Autorità comunale e l'UDC. In particolare, con scritto
del 13 marzo 2019 la Cancelleria comunale ha comunicato all'Autorità
dipartimentale che a seguito dei controlli esperiti dall'UTC risulterebbe che i
lavori eseguiti dalla RI 1 sarebbero conformi alla licenza rilasciata e che le
persiane genererebbero un pericolo per la sicurezza.
Con scritto del 19
febbraio 2020, l'Esecutivo comunale ha comunicato alla RI 1 che in relazione
alla domanda di costruzione del febbraio 2012 non risulterebbe agli atti
l'autorizzazione dell'assemblea condominiale, invitandola a presentarne una
copia e ribadendo che le persiane non rispetterebbero le norme VSS.
Il 4 marzo 2020, l'UDC ha
chiesto al Municipio di intervenire con un ordine di ripristino nei confronti
della proprietaria dell'immobile in relazione alle persiane.
g. Con decisione del 30
aprile 2020, rilevato preliminarmente che non era stato dato riscontro alla
richiesta di produrre l'autorizzazione firmata dall'assemblea condominiale e
richiamati i precedenti scritti del 27 dicembre 2018 e 22 marzo 2019 con cui contestava
una violazione delle norme VSS, il Municipio ha imposto alla RI 1 lo
smontaggio
delle persiane e susseguente inserimento di un sistema
oscurante interno all'edificio. L'Esecutivo comunale ha altresì fissato un
termine scadente il 30 giugno 2020 per procedere ai lavori, precisando che i
relativi costi sarebbero a carico della proprietaria dell'immobile.
Tale decisione, priva
del termine di ricorso, è stata annullata e sostituita dall'Esecutivo comunale
con successivo ordine del 25 maggio 2020 di medesimo tenore e termine scadente
al 15 luglio 2020 per procedere al ripristino.
B. Con giudizio del 21
ottobre 2020, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla RI
1 avverso il provvedimento municipale, confermandolo.
Anzitutto, il Governo
ha limitato l'oggetto del contendere all'ordine di ripristino relativo allo
smontaggio delle persiane, rilevando che la richiesta di trasmettere
l'autorizzazione firmata dall'assemblea condominiale esulasse dalla procedura
ricorsuale. Inoltre, ha lasciato aperta la questione di sapere se la variante
presentata contestualmente alla richiesta di rinnovo della licenza dovesse
essere pubblicata, posto che un'eventuale errore procedurale non sarebbe
comunque ascrivibile all'istante. Proseguendo, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto
che la RI 1 potesse in buona fede fare affidamento sulla licenza edilizia del
28 aprile 2015 e sul certificato di abitabilità del 22 marzo 2019, posto che
tali risoluzioni sarebbero cresciute in giudicato e che non sarebbero state revocate
dal Municipio. Ha poi evidenziato che l'Esecutivo comunale avrebbe dovuto
rilevare la discrepanza tra le norme VSS e i piani presentati dall'istante,
anziché procedere all'approvazione di questi ultimi. Tuttavia, considerato il
pericolo che deriverebbe dalla rotazione delle persiane in fase di apertura e
chiusura per i mezzi pesanti che circolano sulla strada sottostante, il
Consiglio di Stato ha confermato l'ordine di ripristino. Infine, il Governo ha stabilito
che la scelta del sistema oscurante da posare in alternativa alle persiane
spetterebbe all'istante e che un'eventuale pretesa di risarcimento danni nei
confronti del Comune potrà se del caso essere fatta valere davanti al giudice
civile.
C. Contro il predetto
giudizio governativo, la RI 1 si aggrava dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato unitamente all'ordine municipale.
Anzitutto, la ricorrente
contesta il carattere vincolante delle norme VSS, ritenuto che le norme di
attuazione del piano regolatore (NAPR) non richiamerebbero in maniera esplicita
tale normativa. Anche ammettendo l'applicazione di tali norme, prosegue
l'insorgente, il Municipio non avrebbe a suo dire eseguito alcun
approfondimento (accertamento dei volumi di traffico giornaliero della strada, determinazione
degli ingombri dei mezzi pesanti ecc.) che attesti un pericolo per la sicurezza
e per l'ordine pubblico. Oltre a ciò, evidenzia che le norme VSS in esame
sarebbero già state in vigore al momento della presentazione della domanda di
costruzione e che le Autorità nulla avrebbero eccepito al riguardo.
Proseguendo, la ricorrente invoca il principio dell'affidamento e della buona
fede. A sostegno della sua tesi, evidenzia che il sistema di oscuramento
tramite persiane sarebbe stato adottato su richiesta del Comune e dell'UNP,
argomenta che la licenza edilizia che autorizza le persiane sarebbe cresciuta
in giudicato, rileva che l'ordine di ripristino sarebbe stato emanato a 5 anni
di distanza dalla stessa e sostiene che la rimozione delle persiane le
provocherebbe un danno ingente. Infine, lamenta una disparità di trattamento
per rapporto ad altre situazioni che sarebbero presenti nel Comune.
D. a. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione
perviene il Municipio, rinviando sostanzialmente alle proprie prese di
posizione dinanzi all'Autorità inferiore e formulando alcune puntuali
precisazioni.
L'UDC, rilevato
preliminarmente che non è stato coinvolto nello scambio di allegati dinanzi al
Consiglio di Stato e che la fattispecie è stata oggetto di un'istanza di
intervento, chiede la reiezione del gravame e la conferma dell'ordine
municipale, così come stabilito dall'istanza inferiore.
b. In sede di replica e
duplica l'insorgente, il Municipio e l'UDC si riconfermano essenzialmente nelle
rispettive posizioni. Il Consiglio di Stato è invece rimasto silente.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e 45 della legge edilizia cantonale
del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva
dell'insorgente, già istante in licenza, destinataria dell'ordine impugnato e del giudizio governativo che lo conferma (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL
165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in
ordine.
1.2. Il giudizio può essere
emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La
situazione dei luoghi e dell'oggetto delle contestazioni emerge con sufficiente
chiarezza dalle tavole processuali. Neppure le parti sollecitano l'assunzione
di particolari prove. La vertenza è del resto di natura essenzialmente
giuridica.
Considerandi
2.
2.1. Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LE, la licenza concessa in contrasto con le prescrizioni del
diritto pubblico o che viene a contrastare con esse al momento della sua
utilizzazione può essere revocata. Se importanti lavori sono già stati eseguiti
secondo la licenza accordata, soggiunge la norma (cpv. 2), la revoca è
possibile soltanto se l'istante ha ottenuto il permesso inducendo l'autorità in
errore o se interessi pubblici prevalenti lo esigono. In quest'ultima evenienza
è dovuta un'indennità se il provvedimento equivale a espropriazione (espropriazione
materiale).
La natura potestativa
della norma sta chiaramente a indicare che la revoca o l'adeguamento della
decisione devono scaturire dalla ponderazione degli interessi contrapposti, che
va effettuata anche nell'ipotesi dell'esecuzione di lavori importanti,
disciplinata dal capoverso 2 (cfr. STA 52.2010.91-151 del 13 agosto 2010
consid. 2.2).
La revoca di un atto
amministrativo dipende in genere dal confronto di due interessi antitetici:
quello all'attuazione del diritto oggettivo e quello riferito alla sicurezza
giuridica (cfr. Adelio Scolari,
Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 18 LE n. 906 seg.). Il secondo prevale, di
regola, sul primo e impedisce quindi la revoca se l'atto in questione ha creato
diritti soggettivi a favore del destinatario, se la decisione è stata emanata
nell'ambito di una procedura di accertamento e di opposizione destinata ad
esaminare e soppesare gli opposti interessi in gioco, oppure quando
l'interessato ha già fatto uso della facoltà conferitagli, segnatamente,
trattandosi di un permesso di costruzione, se ha in buona fede iniziato i
lavori od investito somme ragguardevoli in vista degli stessi. Tuttavia, anche
quando si verificano queste tre situazioni, l'atto amministrativo può ancora
essere revocato, generalmente contro indennità (cfr., sul tema, RDAT II-2000 n.
38.
consid. 3), se esso viola in modo particolarmente grave un interesse
pubblico eminente. La revoca può ulteriormente apparire giustificata,
nonostante siano realizzate le suddette fattispecie, quando è imposta da un
interesse pubblico particolarmente importante, segnatamente quando subentrano
fatti nuovi, nuove conoscenze tecniche o modifiche legislative oppure quando
sussiste un motivo di revisione. Anche in questi casi può entrare in linea di
conto il versamento di un'indennità (RDAT II-2000 n. 38 consid. 2.1; STA
52.2014.424-444 del 18 dicembre 2015 consid. 3.2 e rinvii).
2.2
Giusta l'art. 43 LE, il Municipio ordina la demolizione o la
rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti
edilizi o i piani regolatori, tranne il caso in cui le differenze siano minime
e senza importanza per l'interesse pubblico.
L'accertamento
dell'esistenza e dei limiti della violazione va di regola esperito nell'ambito
di una procedura edilizia in sanatoria. Conformemente al principio di economia
processuale ed al divieto di formalismo eccessivo, si può tuttavia prescindere
da tale accertamento quando la violazione materiale è già stata precedentemente
acclarata, quando il proprietario si rifiuta di dar seguito all'ordine di
presentare una domanda di costruzione in sanatoria, oppure quando il contrasto
insanabile con il diritto materiale è palese ed incontestabile (cfr. RDAT
I-1996, n. 40 consid. 5.3, II-1994 n. 43 consid. 3.2; STA 52.2017.469 del 12 ottobre
2018.
consid. 3, 52.2015.27 del 25 aprile 2017 consid. 3.1, 52.2010.420 del 6
aprile 2011 consid. 3.1; Christian Mäder,
Das Baubewilligungsverfahren, Zurigo 1991, n. 644; Scolari, op. cit, ad art. 43 LE n. 1264).
Secondo l'art. 44 cpv.
1.
LE, ove la misura del ripristino risulti impossibile o sproporzionata, il
Municipio la sostituisce con una sanzione pecuniaria, il cui ammontare sia
superiore di almeno un quarto al vantaggio di natura economica che può derivare
al contravventore. Il principio della legalità e quello dell'uguaglianza
esigono che le costruzioni realizzate senza autorizzazione, in contrasto con il
diritto materiale, siano per principio fatte rettificare o demolire. Ammettere
il contrario significherebbe premiare l'inosservanza della legge, favorire la
sua violazione e far sorgere l'impressione che l'autorità non sia in grado o
non voglia esigerne il rispetto (cfr. Scolari,
op. cit., ad art. 43 LE n. 1277). L'ordine di demolire o di rettificare
un'opera edificata senza permesso e per la quale un'autorizzazione non può
essere rilasciata non è di regola contrario al principio della proporzionalità.
Si può prescindere dal provvedimento di ripristino quando l'opera eseguita
diverge solo in modo irrilevante da quanto autorizzato, quando la demolizione o
la rettifica non perseguono scopi d'interesse pubblico, oppure se il
proprietario poteva ritenere in buona fede che la costruzione fosse lecita e al
mantenimento dello stato di fatto non ostino importanti interessi pubblici (cfr.
DTF 111 Ib 213 consid. 6; STF 1C.514/2008 del 2 febbraio 2009 consid. 3.1).
2.3
Giusta l'art. 49
cpv. 3 della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 725.100), le costruzioni lungo le strade devono essere realizzate
e conservate in modo da non compromettere la sicurezza e la qualità dello
spazio pubblico; quelle che minacciassero rovina devono essere restaurate o
demolite per ordine del Municipio. Il Dipartimento può intervenire direttamente
quando si tratta di opere adiacenti alla strada cantonale e il Municipio non
agisca con la necessaria sollecitudine. Dal canto suo, l'art. 50 Lstr
prevede, al suo cpv. 1, che sui fondi adiacenti alle strade, in particolare all'interno
delle linee di arretramento, è vietato realizzare opere o impianti (quali ad
esempio opere di cinta o muri) come pure mettere a dimora o lasciar crescere
vegetali che impediscono la visuale oppure nuocciono in altro modo alla
sicurezza della circolazione. Il proprietario della strada, continua la norma
(cpv. 2), può esigere in ogni momento la rimozione degli ostacoli alla
circolazione. Le eventuali contestazioni sono risolte conformemente alla Lespr.
Queste norme, destinate
a salvaguardare la sicurezza della circolazione, vietano in sostanza la costruzione
di opere suscettibili di nuocere alla sicurezza della
circolazione. Quest'ultimo concetto è di natura indeterminata e lascia
pertanto all'autorità una certa latitudine di giudizio ai fini
dell'individuazione del suo contenuto. Per orientarsi, l'autorità deve comunque
tener conto delle prescrizioni emanate dall'Unione dei professionisti svizzeri
della strada (VSS; cfr. art. 30 cpv. 1 del regolamento
di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 705.110).
Benché queste normative non assurgano a disposizioni di diritto pubblico (cfr. DTF 132 II 285 consid. 1.3; STF 1C_90/2011
del 20 luglio 2011 consid. 4.2), esse fungono infatti da direttive,
ovvero di regole volte a codificare una prassi e ad orientare l'apprezzamento
dell'autorità (cfr. RDAT I-1995 no. 39, consid. 2.2; STA 52.2012.278 citata
consid. 2.2, 52.2011.419 dell'11 novembre 2011 consid. 2.2, 52.1996.83 del 26
luglio 1999 consid. 2 con rinvii).
In particolare, la norma VSS 640 201 stabilisce il profilo geometrico tipo di
ogni utente della strada (pedoni, automobili, mezzi pesanti ecc.). Per
automobili e mezzi pesanti, il profilo tipo viene determinato partendo dalla
misura di base del veicolo (cfr. tabella 1), a cui vengono sommati alcuni
supplementi (margine di movimento, margine di sicurezza; cfr. tabella 5). Il
margine di movimento varia a seconda della velocità del veicolo (cfr. tabella
5). In concreto, tenuto conto del limite di velocità ammesso su Via __________
(50 km/h), il profilo geometrico tipo per i mezzi pesanti presenta un ingombro
verticale di 4.40 m (4.00 m [altezza di base del veicolo] + 0.20 m [margine di
movimento] + 0.20 m [margine di sicurezza]). Pertanto, le controverse persiane,
situate ad una quota di ca. 2.61 m dalla strada, collidono chiaramente,
quantomeno durante l'operazione di apertura e chiusura, con l'ingombro
verticale stabilito dalla suddetta normativa. Da questo profilo, la valutazione
delle autorità inferiori secondo cui le persiane in discussione sarebbero
pericolose per la sicurezza della circolazione su via __________ appare dunque fondata.
Quantomeno non è insostenibile e, quindi, neppure lesiva del diritto.
2.4
Nel caso concreto,
con domanda di costruzione del 7 febbraio 2012, la RI 1 ha chiesto al Municipio
il permesso per la ristrutturazione dell'appartamento PPP __________. Dai piani
annessi alla domanda di costruzione emerge che le finestre al primo piano della
facciata sud-est sarebbero state ampliate, realizzando due porte-finestre
ubicate a una quota di ca. 2.61 m dalla strada sottostante (cfr. prospetto
sud-est). In sede di avviso, l'UNP ha imposto quale condizione che le
aperture al primo piano della facciata sud-est possono essere ampliate,
mantenendo tuttavia la tipologia esistente, realizzando quindi due
porte-finestre munite di persiane. Recepito l'avviso positivo, il 24 maggio
2012.
il Municipio ha rilasciato all'istante la licenza richiesta. Tale permesso
è cresciuto in giudicato. Con decisione del 28 aprile 2015, l'Esecutivo
comunale ha rinnovato la suddetta licenza, approvando inoltre la variante
presentata dall'istante che prevedeva due porte-finestre dotate di persiane come
richiesto dall'UNP. Pure tale decisione è cresciuta in giudicato. Nel
frattempo, la beneficiaria dei permessi ha fatto uso di questi ultimi.
Ferme queste premesse,
posto che dai controlli esperiti dall'Autorità comunale, della cui
attendibilità non vi è motivo di dubitare, risulta che i lavori eseguiti sono
conformi alle licenze rilasciate (cfr. scritto del 13 marzo 2019 della
Cancelleria comunale, doc. 6 allegato alla risposta dell'UDC), è escluso che l'autorità
potesse far capo ad un ordine di ripristino per ovviare al contrasto con gli art.
49.
cpv. 3 e 50 cpv. 1 Lstr. Alle divergenze successivamente riscontrate tra questi
ultimi e quanto realizzato in conformità con i permessi accordati andava infatti
anzitutto posto rimedio, piuttosto, attraverso la revoca della licenza (cfr.,
sul tema, STA 52.2002.374 del 25 febbraio 2003 consid. 2.3, 52.1996.124 del 20
novembre 1996 consid. 2).
Ciò detto, l'ordine municipale ed il giudizio
governativo che lo conferma vanno annullati. Va da sé che resta impregiudicata la
(eventuale) revoca della licenza.
3.
3.1. Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto, annullando l'ordine
municipale ed il giudizio governativo impugnati.
3.2
Dato l'esito, si
prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Il
CO 1 rifonderà invece adeguate ripetibili alla ricorrente limitatamente a
questa istanza, ove quest'ultima è patrocinata da un legale (art. 49 cpv. 1
LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
accolto.
Di conseguenza, la
decisione del 21 ottobre 2020 (n. 5525) del Consiglio di Stato e l'ordine del 25
maggio 2020 del Municipio di Cademario sono annullati.
2.
Non si
preleva alcuna tassa di giustizia. Il CO 1 rifonderà alla ricorrente fr. 1'500.-
a titolo di ripetibili per questa sede. All'insorgente va restituita la somma
di fr. 1'500.- versata quale anticipo delle presumibili spese processuali.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere