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Decisione

52.2020.548

Ordine di ripristino

25 maggio 2022Italiano19 min

type) dell'Unione dei professionisti svizzeri della strada (VSS), ritenuto che l'apertura/chiusura

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.548

Lugano

25

maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Federico Lantin

statuendo sul ricorso del 23 novembre

2020 della

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la risoluzione del 21 ottobre 2020 (n. 5525) del

Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente

avverso la decisione del 25 maggio 2020 con la quale il Municipio di

Cademario le ha ordinato lo smontaggio delle persiane e la posa di un sistema

oscurante interno all'abitazione al mapp. __________ di quel Comune;

ritenuto, in

fatto

A. a. Il mapp. __________

di Cademario è un fondo intavolato come proprietà per piani (PPP), assegnato dal

vigente piano regolatore alla zona del nucleo di vecchia formazione (NV). Il

fondo si affaccia a sud-est su Via __________ (mapp. __________), una strada

cantonale classificata quale via di collegamento locale dal piano del traffico.

Sul sedime sorge una casa d'abitazione composta da due appartamenti (PPP __________

e PPP __________).

b. Il 7 febbraio 2012, la RI 1 ha presentato al

Municipio una domanda di costruzione per la ristrutturazione dell'appartamento

PPP __________, allora di proprietà della G__________ SA. Dai piani annessi

alla domanda di costruzione emerge che le finestre al primo piano della

facciata sud-est sarebbero state ampliate, realizzando due porte-finestre

ubicate a una quota di ca. 2.61 m dalla strada sottostante.

La domanda, pubblicata dal 27 febbraio al 12 marzo

2012, ha suscitato l'opposizione da parte di alcune vicine, le quali hanno

contestato il progetto sotto il profilo delle immissioni foniche.

Con avviso cantonale n. 78819 del 2 maggio 2012, inclusivo in particolare di quello

dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP), i Servizi generali del Dipartimento

del territorio hanno preavvisato favorevolmente il progetto, subordinando il

permesso a diverse condizioni. In particolare, l'UNP ha imposto, tra le altre, la

seguente condizione:

·

le aperture al primo piano della

facciata sud-est possono essere ampliate, mantenendo tuttavia la tipologia

esistente, realizzando quindi due porte-finestre munite di persiane;

Il 24 maggio 2012, il Municipio ha rilasciato

all'istante il permesso richiesto, subordinandolo alle condizioni imposte dal

citato avviso e respingendo al contempo l'opposizione delle vicine.

c. Il 12 aprile 2014, la RI 1,

frattanto divenuta proprietaria unica della PPP __________, ha chiesto al

Municipio di rinnovarle la licenza edilizia.

In data 12 gennaio 2015, i

Servizi generali hanno nuovamente preavvisato favorevolmente gli interventi di

ristrutturazione (avviso n. 89238). In particolare, l'UNP ha subordinato il

permesso alle medesime condizioni previste nel precedente avviso.

Con scritto del 22 gennaio 2015,

il Municipio ha invitato l'istante a formulare, entro il 2 febbraio 2015,

eventuali osservazioni alle condizioni imposte dall'UNP in sede di avviso.

Con e-mail del 27 gennaio 2015, la

RI 1 ha confermato al Municipio di aderire alle modifiche richieste dall'Autorità

dipartimentale, precisando inoltre che provvederà a inoltrare i relativi piani prima

della notifica di inizio lavori.

In data 17/25 marzo 2015,

l'istante ha quindi inoltrato al Municipio una variante concernente le

modifiche imposte dall'UNP. In particolare, dai piani risultano due

porte-finestre dotate di persiane al primo piano della facciata sud-est

dell'immobile.

Il 15 aprile 2015, ricevuti i

piani prodotti dall'istante, l'UNP ha nuovamente preavvisato favorevolmente gli

interventi, subordinando ancora il permesso a diverse condizioni.

Con decisione del 28 aprile 2015,

il Municipio ha quindi rinnovato la predetta autorizzazione, approvando inoltre

Fatti

i piani presentati dall'istante.

d. Con e-mail del 9 marzo 2017,

l'Ufficio tecnico comunale (UTC) ha comunicato al Centro di manutenzione

stradale Sottoceneri di avere constatato, a seguito di una segnalazione, un

contrasto tra le persiane autorizzate e la norma SN 640 201 (Geometrisches

Normalprofil/Profil géométrique

type) dell'Unione dei professionisti svizzeri della strada (VSS), ritenuto che l'apertura/chiusura

delle persiane (ubicate a una quota di ca. 2.61 m dal suolo) non sarebbe

compatibile con la sezione di ingombro (3.10-3.90 [L] x 4.30-4.50 m [H])

prevista da tale normativa per un camion/posta.

In data 10 marzo 2017, l'UTC ha

redatto un rapporto nel quale ha confermato che su Via __________ vi sarebbe un

passaggio continuo di camion e autopostali che rischierebbero di urtare le

persiane al momento dell'apertura e chiusura delle stesse.

e. A seguito di uno

scambio di corrispondenza, con scritto del 27 dicembre 2018 il Municipio ha

comunicato alla RI 1 che permaneva il problema delle persiane, proponendo

alcune soluzioni alternative per ovviare la problematica della sicurezza

stradale e dichiarandosi disposto ad assumersi, previa analisi dei costi, le relative

spese. L'Esecutivo comunale ha inoltre precisato che manteneva sospesa la

procedura per il rilascio del certificato di abitabilità dell'immobile.

Con scritto del 12

marzo 2019, la RI 1 ha risposto al Municipio che nessuna delle soluzioni proposte

sarebbe attuabile, contestando inoltre la sospensione del rilascio del certificato

di abitabilità.

Con decisione del 22

marzo 2019, il Municipio ha quindi rilasciato il suddetto certificato, ribadendo

che le persiane allo stato attuale creano un problema di sicurezza essendo

ubicate all'interno della sagoma di bus e camion definita dalle norme VSS.

f. In data 18 febbraio

2019, F__________ (rappresentato da P__________), allora proprietario della PPP

__________, ha adito l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) con

un'istanza di intervento, censurando diverse irregolarità che avrebbero

interessato le procedure edilizie inerenti la PPP ____________________. In

particolare, ha lamentato che A__________ (precedente proprietaria della PPP ____________________)

non avrebbe ricevuto gli avvisi di pubblicazione delle domande di costruzione e

che non avrebbe dato, quale comproprietaria dell'immobile, il suo consenso

all'esecuzione dei lavori. Inoltre, ha censurato che le persiane genererebbero

un pericolo per il traffico stradale.

È seguito uno scambio

di corrispondenza tra l'Autorità comunale e l'UDC. In particolare, con scritto

del 13 marzo 2019 la Cancelleria comunale ha comunicato all'Autorità

dipartimentale che a seguito dei controlli esperiti dall'UTC risulterebbe che i

lavori eseguiti dalla RI 1 sarebbero conformi alla licenza rilasciata e che le

persiane genererebbero un pericolo per la sicurezza.

Con scritto del 19

febbraio 2020, l'Esecutivo comunale ha comunicato alla RI 1 che in relazione

alla domanda di costruzione del febbraio 2012 non risulterebbe agli atti

l'autorizzazione dell'assemblea condominiale, invitandola a presentarne una

copia e ribadendo che le persiane non rispetterebbero le norme VSS.

Il 4 marzo 2020, l'UDC ha

chiesto al Municipio di intervenire con un ordine di ripristino nei confronti

della proprietaria dell'immobile in relazione alle persiane.

g. Con decisione del 30

aprile 2020, rilevato preliminarmente che non era stato dato riscontro alla

richiesta di produrre l'autorizzazione firmata dall'assemblea condominiale e

richiamati i precedenti scritti del 27 dicembre 2018 e 22 marzo 2019 con cui contestava

una violazione delle norme VSS, il Municipio ha imposto alla RI 1 lo

smontaggio

delle persiane e susseguente inserimento di un sistema

oscurante interno all'edificio. L'Esecutivo comunale ha altresì fissato un

termine scadente il 30 giugno 2020 per procedere ai lavori, precisando che i

relativi costi sarebbero a carico della proprietaria dell'immobile.

Tale decisione, priva

del termine di ricorso, è stata annullata e sostituita dall'Esecutivo comunale

con successivo ordine del 25 maggio 2020 di medesimo tenore e termine scadente

al 15 luglio 2020 per procedere al ripristino.

B. Con giudizio del 21

ottobre 2020, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla RI

1 avverso il provvedimento municipale, confermandolo.

Anzitutto, il Governo

ha limitato l'oggetto del contendere all'ordine di ripristino relativo allo

smontaggio delle persiane, rilevando che la richiesta di trasmettere

l'autorizzazione firmata dall'assemblea condominiale esulasse dalla procedura

ricorsuale. Inoltre, ha lasciato aperta la questione di sapere se la variante

presentata contestualmente alla richiesta di rinnovo della licenza dovesse

essere pubblicata, posto che un'eventuale errore procedurale non sarebbe

comunque ascrivibile all'istante. Proseguendo, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto

che la RI 1 potesse in buona fede fare affidamento sulla licenza edilizia del

28 aprile 2015 e sul certificato di abitabilità del 22 marzo 2019, posto che

tali risoluzioni sarebbero cresciute in giudicato e che non sarebbero state revocate

dal Municipio. Ha poi evidenziato che l'Esecutivo comunale avrebbe dovuto

rilevare la discrepanza tra le norme VSS e i piani presentati dall'istante,

anziché procedere all'approvazione di questi ultimi. Tuttavia, considerato il

pericolo che deriverebbe dalla rotazione delle persiane in fase di apertura e

chiusura per i mezzi pesanti che circolano sulla strada sottostante, il

Consiglio di Stato ha confermato l'ordine di ripristino. Infine, il Governo ha stabilito

che la scelta del sistema oscurante da posare in alternativa alle persiane

spetterebbe all'istante e che un'eventuale pretesa di risarcimento danni nei

confronti del Comune potrà se del caso essere fatta valere davanti al giudice

civile.

C. Contro il predetto

giudizio governativo, la RI 1 si aggrava dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato unitamente all'ordine municipale.

Anzitutto, la ricorrente

contesta il carattere vincolante delle norme VSS, ritenuto che le norme di

attuazione del piano regolatore (NAPR) non richiamerebbero in maniera esplicita

tale normativa. Anche ammettendo l'applicazione di tali norme, prosegue

l'insorgente, il Municipio non avrebbe a suo dire eseguito alcun

approfondimento (accertamento dei volumi di traffico giornaliero della strada, determinazione

degli ingombri dei mezzi pesanti ecc.) che attesti un pericolo per la sicurezza

e per l'ordine pubblico. Oltre a ciò, evidenzia che le norme VSS in esame

sarebbero già state in vigore al momento della presentazione della domanda di

costruzione e che le Autorità nulla avrebbero eccepito al riguardo.

Proseguendo, la ricorrente invoca il principio dell'affidamento e della buona

fede. A sostegno della sua tesi, evidenzia che il sistema di oscuramento

tramite persiane sarebbe stato adottato su richiesta del Comune e dell'UNP,

argomenta che la licenza edilizia che autorizza le persiane sarebbe cresciuta

in giudicato, rileva che l'ordine di ripristino sarebbe stato emanato a 5 anni

di distanza dalla stessa e sostiene che la rimozione delle persiane le

provocherebbe un danno ingente. Infine, lamenta una disparità di trattamento

per rapporto ad altre situazioni che sarebbero presenti nel Comune.

D. a. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

A identica conclusione

perviene il Municipio, rinviando sostanzialmente alle proprie prese di

posizione dinanzi all'Autorità inferiore e formulando alcune puntuali

precisazioni.

L'UDC, rilevato

preliminarmente che non è stato coinvolto nello scambio di allegati dinanzi al

Consiglio di Stato e che la fattispecie è stata oggetto di un'istanza di

intervento, chiede la reiezione del gravame e la conferma dell'ordine

municipale, così come stabilito dall'istanza inferiore.

b. In sede di replica e

duplica l'insorgente, il Municipio e l'UDC si riconfermano essenzialmente nelle

rispettive posizioni. Il Consiglio di Stato è invece rimasto silente.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e 45 della legge edilizia cantonale

del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva

dell'insorgente, già istante in licenza, destinataria dell'ordine impugnato e del giudizio governativo che lo conferma (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1

della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL

165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in

ordine.

1.2. Il giudizio può essere

emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La

situazione dei luoghi e dell'oggetto delle contestazioni emerge con sufficiente

chiarezza dalle tavole processuali. Neppure le parti sollecitano l'assunzione

di particolari prove. La vertenza è del resto di natura essenzialmente

giuridica.

Considerandi

2.

2.1. Giusta

l'art. 18 cpv. 1 LE, la licenza concessa in contrasto con le prescrizioni del

diritto pubblico o che viene a contrastare con esse al momento della sua

utilizzazione può essere revocata. Se importanti lavori sono già stati eseguiti

secondo la licenza accordata, soggiunge la norma (cpv. 2), la revoca è

possibile soltanto se l'istante ha ottenuto il permesso inducendo l'autorità in

errore o se interessi pubblici prevalenti lo esigono. In quest'ultima evenienza

è dovuta un'indennità se il provvedimento equivale a espropriazione (espropriazione

materiale).

La natura potestativa

della norma sta chiaramente a indicare che la revoca o l'adeguamento della

decisione devono scaturire dalla ponderazione degli interessi contrapposti, che

va effettuata anche nell'ipotesi dell'esecuzione di lavori importanti,

disciplinata dal capoverso 2 (cfr. STA 52.2010.91-151 del 13 agosto 2010

consid. 2.2).

La revoca di un atto

amministrativo dipende in genere dal confronto di due interessi antitetici:

quello all'attuazione del diritto oggettivo e quello riferito alla sicurezza

giuridica (cfr. Adelio Scolari,

Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 18 LE n. 906 seg.). Il secondo prevale, di

regola, sul primo e impedisce quindi la revoca se l'atto in questione ha creato

diritti soggettivi a favore del destinatario, se la decisione è stata emanata

nell'ambito di una procedura di accertamento e di opposizione destinata ad

esaminare e soppesare gli opposti interessi in gioco, oppure quando

l'interessato ha già fatto uso della facoltà conferitagli, segnatamente,

trattandosi di un permesso di costruzione, se ha in buona fede iniziato i

lavori od investito somme ragguardevoli in vista degli stessi. Tuttavia, anche

quando si verificano queste tre situazioni, l'atto amministrativo può ancora

essere revocato, generalmente contro indennità (cfr., sul tema, RDAT II-2000 n.

38.

consid. 3), se esso viola in modo particolarmente grave un interesse

pubblico eminente. La revoca può ulteriormente apparire giustificata,

nonostante siano realizzate le suddette fattispecie, quando è imposta da un

interesse pubblico particolarmente importante, segnatamente quando subentrano

fatti nuovi, nuove conoscenze tecniche o modifiche legislative oppure quando

sussiste un motivo di revisione. Anche in questi casi può entrare in linea di

conto il versamento di un'indennità (RDAT II-2000 n. 38 consid. 2.1; STA

52.2014.424-444 del 18 dicembre 2015 consid. 3.2 e rinvii).

2.2

Giusta l'art. 43 LE, il Municipio ordina la demolizione o la

rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti

edilizi o i piani regolatori, tranne il caso in cui le differenze siano minime

e senza importanza per l'interesse pubblico.

L'accertamento

dell'esistenza e dei limiti della violazione va di regola esperito nell'ambito

di una procedura edilizia in sanatoria. Conformemente al principio di economia

processuale ed al divieto di formalismo eccessivo, si può tuttavia prescindere

da tale accertamento quando la violazione materiale è già stata precedentemente

acclarata, quando il proprietario si rifiuta di dar seguito all'ordine di

presentare una domanda di costruzione in sanatoria, oppure quando il contrasto

insanabile con il diritto materiale è palese ed incontestabile (cfr. RDAT

I-1996, n. 40 consid. 5.3, II-1994 n. 43 consid. 3.2; STA 52.2017.469 del 12 ottobre

2018.

consid. 3, 52.2015.27 del 25 aprile 2017 consid. 3.1, 52.2010.420 del 6

aprile 2011 consid. 3.1; Christian Mäder,

Das Baubewilligungsverfahren, Zurigo 1991, n. 644; Scolari, op. cit, ad art. 43 LE n. 1264).

Secondo l'art. 44 cpv.

1.

LE, ove la misura del ripristino risulti impossibile o sproporzionata, il

Municipio la sostituisce con una sanzione pecuniaria, il cui ammontare sia

superiore di almeno un quarto al vantaggio di natura economica che può derivare

al contravventore. Il principio della legalità e quello dell'uguaglianza

esigono che le costruzioni realizzate senza autorizzazione, in contrasto con il

diritto materiale, siano per principio fatte rettificare o demolire. Ammettere

il contrario significherebbe premiare l'inosservanza della legge, favorire la

sua violazione e far sorgere l'impressione che l'autorità non sia in grado o

non voglia esigerne il rispetto (cfr. Scolari,

op. cit., ad art. 43 LE n. 1277). L'ordine di demolire o di rettificare

un'opera edificata senza permesso e per la quale un'autorizzazione non può

essere rilasciata non è di regola contrario al principio della proporzionalità.

Si può prescindere dal provvedimento di ripristino quando l'opera eseguita

diverge solo in modo irrilevante da quanto autorizzato, quando la demolizione o

la rettifica non perseguono scopi d'interesse pubblico, oppure se il

proprietario poteva ritenere in buona fede che la costruzione fosse lecita e al

mantenimento dello stato di fatto non ostino importanti interessi pubblici (cfr.

DTF 111 Ib 213 consid. 6; STF 1C.514/2008 del 2 febbraio 2009 consid. 3.1).

2.3

Giusta l'art. 49

cpv. 3 della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 725.100), le costruzioni lungo le strade devono essere realizzate

e conservate in modo da non compromettere la sicurezza e la qualità dello

spazio pubblico; quelle che minacciassero rovina devono essere restaurate o

demolite per ordine del Municipio. Il Dipartimento può intervenire direttamente

quando si tratta di opere adiacenti alla strada cantonale e il Municipio non

agisca con la necessaria sollecitudine. Dal canto suo, l'art. 50 Lstr

prevede, al suo cpv. 1, che sui fondi adiacenti alle strade, in particolare all'interno

delle linee di arretramento, è vietato realizzare opere o impianti (quali ad

esempio opere di cinta o muri) come pure mettere a dimora o lasciar crescere

vegetali che impediscono la visuale oppure nuocciono in altro modo alla

sicurezza della circolazione. Il proprietario della strada, continua la norma

(cpv. 2), può esigere in ogni momento la rimozione degli ostacoli alla

circolazione. Le eventuali contestazioni sono risolte conformemente alla Lespr.

Queste norme, destinate

a salvaguardare la sicurezza della circolazione, vietano in sostanza la costruzione

di opere suscettibili di nuocere alla sicurezza della

circolazione. Quest'ultimo concetto è di natura indeterminata e lascia

pertanto all'autorità una certa latitudine di giudizio ai fini

dell'individuazione del suo contenuto. Per orientarsi, l'autorità deve comunque

tener conto delle prescrizioni emanate dall'Unione dei professionisti svizzeri

della strada (VSS; cfr. art. 30 cpv. 1 del regolamento

di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 705.110).

Benché queste normative non assurgano a disposizioni di diritto pubblico (cfr. DTF 132 II 285 consid. 1.3; STF 1C_90/2011

del 20 luglio 2011 consid. 4.2), esse fungono infatti da direttive,

ovvero di regole volte a codificare una prassi e ad orientare l'apprezzamento

dell'autorità (cfr. RDAT I-1995 no. 39, consid. 2.2; STA 52.2012.278 citata

consid. 2.2, 52.2011.419 dell'11 novembre 2011 consid. 2.2, 52.1996.83 del 26

luglio 1999 consid. 2 con rinvii).

In particolare, la norma VSS 640 201 stabilisce il profilo geometrico tipo di

ogni utente della strada (pedoni, automobili, mezzi pesanti ecc.). Per

automobili e mezzi pesanti, il profilo tipo viene determinato partendo dalla

misura di base del veicolo (cfr. tabella 1), a cui vengono sommati alcuni

supplementi (margine di movimento, margine di sicurezza; cfr. tabella 5). Il

margine di movimento varia a seconda della velocità del veicolo (cfr. tabella

5). In concreto, tenuto conto del limite di velocità ammesso su Via __________

(50 km/h), il profilo geometrico tipo per i mezzi pesanti presenta un ingombro

verticale di 4.40 m (4.00 m [altezza di base del veicolo] + 0.20 m [margine di

movimento] + 0.20 m [margine di sicurezza]). Pertanto, le controverse persiane,

situate ad una quota di ca. 2.61 m dalla strada, collidono chiaramente,

quantomeno durante l'operazione di apertura e chiusura, con l'ingombro

verticale stabilito dalla suddetta normativa. Da questo profilo, la valutazione

delle autorità inferiori secondo cui le persiane in discussione sarebbero

pericolose per la sicurezza della circolazione su via __________ appare dunque fondata.

Quantomeno non è insostenibile e, quindi, neppure lesiva del diritto.

2.4

Nel caso concreto,

con domanda di costruzione del 7 febbraio 2012, la RI 1 ha chiesto al Municipio

il permesso per la ristrutturazione dell'appartamento PPP __________. Dai piani

annessi alla domanda di costruzione emerge che le finestre al primo piano della

facciata sud-est sarebbero state ampliate, realizzando due porte-finestre

ubicate a una quota di ca. 2.61 m dalla strada sottostante (cfr. prospetto

sud-est). In sede di avviso, l'UNP ha imposto quale condizione che le

aperture al primo piano della facciata sud-est possono essere ampliate,

mantenendo tuttavia la tipologia esistente, realizzando quindi due

porte-finestre munite di persiane. Recepito l'avviso positivo, il 24 maggio

2012.

il Municipio ha rilasciato all'istante la licenza richiesta. Tale permesso

è cresciuto in giudicato. Con decisione del 28 aprile 2015, l'Esecutivo

comunale ha rinnovato la suddetta licenza, approvando inoltre la variante

presentata dall'istante che prevedeva due porte-finestre dotate di persiane come

richiesto dall'UNP. Pure tale decisione è cresciuta in giudicato. Nel

frattempo, la beneficiaria dei permessi ha fatto uso di questi ultimi.

Ferme queste premesse,

posto che dai controlli esperiti dall'Autorità comunale, della cui

attendibilità non vi è motivo di dubitare, risulta che i lavori eseguiti sono

conformi alle licenze rilasciate (cfr. scritto del 13 marzo 2019 della

Cancelleria comunale, doc. 6 allegato alla risposta dell'UDC), è escluso che l'autorità

potesse far capo ad un ordine di ripristino per ovviare al contrasto con gli art.

49.

cpv. 3 e 50 cpv. 1 Lstr. Alle divergenze successivamente riscontrate tra questi

ultimi e quanto realizzato in conformità con i permessi accordati andava infatti

anzitutto posto rimedio, piuttosto, attraverso la revoca della licenza (cfr.,

sul tema, STA 52.2002.374 del 25 febbraio 2003 consid. 2.3, 52.1996.124 del 20

novembre 1996 consid. 2).

Ciò detto, l'ordine municipale ed il giudizio

governativo che lo conferma vanno annullati. Va da sé che resta impregiudicata la

(eventuale) revoca della licenza.

3.

3.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto, annullando l'ordine

municipale ed il giudizio governativo impugnati.

3.2

Dato l'esito, si

prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Il

CO 1 rifonderà invece adeguate ripetibili alla ricorrente limitatamente a

questa istanza, ove quest'ultima è patrocinata da un legale (art. 49 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza, la

decisione del 21 ottobre 2020 (n. 5525) del Consiglio di Stato e l'ordine del 25

maggio 2020 del Municipio di Cademario sono annullati.

2.

Non si

preleva alcuna tassa di giustizia. Il CO 1 rifonderà alla ricorrente fr. 1'500.-

a titolo di ripetibili per questa sede. All'insorgente va restituita la somma

di fr. 1'500.- versata quale anticipo delle presumibili spese processuali.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere