52.2020.554
Irricevibilità di un ricorso
26 novembre 2020Italiano8 min
che avverso quest'ultima pronuncia RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
Source ti.ch
Incarto
n.
Fatti
52.2020.554
Lugano
26
novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
Matteo Cassina, vicepresidente
assistito
dal segretario:
David Algul
statuendo
sul ricorso del 19 novembre 2020 di
RI
1
contro
la decisione del 7 ottobre 2020 (n. 5197) del
Consiglio di Stato che dichiara irricevibile il gravame dell'insorgente
avverso la risoluzione del 22 giugno 2020 con cui il Dipartimento delle
istituzioni, Sezione della popolazione, gli ha negato il rilascio del
permesso di domicilio C e revocato il permesso di dimora B;
ritenuto, in
fatto
che il cittadino
congolese RI 1 (1991) è al beneficio dal 2009 di un permesso di dimora B per
vivere in Svizzera;
che il 29 luglio 2019 egli ha chiesto il rilascio di un permesso di domicilio
C;
che con decisione del 22 giugno 2020 la Sezione della popolazione ha risolto di
negargli il rilascio del permesso di domicilio C e gli ha revocato il permesso
di dimora, essendo, nonostante l'ammonimento inflittogli il 26 agosto 2017, da
lungo tempo a carico dell'assistenza pubblica e oberato dai debiti;
che la decisione è stata resa in applicazione degli art. 62 cpv. 1 lett. e e 63
cpv. della legge federale sugli
stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI; RS 142.20),
nonché degli art. 60 e 77a cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione il soggiorno e
l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201);
che con decisione del 7 ottobre 2020 il Consiglio di Stato ha dichiarato
irricevibile il gravame inoltrato dall'interessato contro detta risoluzione a
causa del mancato versamento dell'anticipo;
che avverso quest'ultima pronuncia RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone in sostanza l'annullamento e postulando che gli
atti siano rinviati al Consiglio di Stato affinché gli assegni un nuovo termine
per versare l'anticipo;
che a sostegno della sua domanda, sostiene di non avere ricevuto a causa di un
disguido postale, lo scritto del Servizio dei ricorsi del Governo con cui gli
veniva formulata la richiesta di versamento dell'anticipo della presunte spese
processuali;
che il ricorso non è stato intimato per la risposta (art. 72 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
considerato, in
diritto
che la competenza
del Tribunale cantonale amministrativo, e per esso del giudice delegato alla
causa (art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006; LOG; RL 177.100), è
data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di
applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100);
che la legittimazione a ricorrere di RI 1 è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm);
che per quanto riguarda invece la tempestività del suo gravame occorre rilevare
quanto segue;
che giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAmm il ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo
dev'essere presentato per iscritto entro 30 giorni dall'intimazione e, in
assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata;
che i termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 14 cpv. 1 LPAmm);
che per quanto riguarda la decorrenza dei termini ricorsuali, va osservato che
quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato da parte della Posta si rivela infruttuoso, viene
emesso un avviso di ritiro nella buca lettere o nella casella postale del destinatario;
che l'invio è considerato validamente notificato se viene
successivamente ritirato presso l'ufficio postale; se ciò non avviene entro il termine di ritiro, l'invio è considerato
notificato il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso
(art. 17 cpv. 4 lett. a LPAmm), sempre che il destinatario doveva prevedere di
ricevere un atto da parte di un'autorità (cosiddetta "Zustellfiktion";
DTF 142 IV 286 consid. 1.6.3, 127 I 34 consid. 2a/aa; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1b ad art. 14 con rif.);
che il predetto termine di giacenza di 7 giorni riprende quello sancito dalle
Condizioni generali dei servizi postali per i clienti privati;
che il Tribunale federale ha più volte ribadito che applicare tale finzione nel
caso di un infruttuoso tentativo di distribuzione non equivale a un eccesso di
formalismo, ma risponde ad un'esigenza di chiarezza, semplicità e soprattutto
uniformità; dal profilo della certezza del diritto è importante riconoscere in
base a criteri oggettivi che una decisione sia cresciuta in giudicato, non solo
per l'autorità di prima istanza, ma anche per eventuali controparti e per le
autorità di ricorso (DTF 127 I 35 consid. 2b);
che dalle tavole processuali e dalle informazioni estrapolabili dal servizio "track
and trace" de La Posta sull'invio in questione, emerge che la
decisione del 7 ottobre 2020 del Consiglio di Stato, munita dei mezzi e dei termini
per ricorrere, è stata inviata al ricorrente per raccomandata (n. ____________________)
il 9 ottobre 2020 ed è giunta a destinazione il 12 ottobre 2020, giorno in cui
ha avuto luogo un tentativo infruttuoso di distribuzione;
che di conseguenza La Posta ha depositato nella buca lettere del ricorrente un avviso
di ritiro presso l'ufficio postale di __________ con scadenza al 19 ottobre
2020;
che non essendo stata ritirata entro quest'ultimo termine, detta raccomandata è
quindi stata retrocessa al mittente;
che in simili circostanze i 30 giorni per impugnare il giudizio governativo in
parola hanno quindi iniziato a decorrere il 20 ottobre 2020, corrispondente a
quello successivo al settimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale, e
sono scaduti mercoledì 18 novembre 2020;
che il presente ricorso, datato 19 novembre 202 e inoltrato tramite
raccomandata n. __________ soltanto il 23 novembre 2020, è dunque chiaramente tardivo
e come tale deve essere dichiarato inammissibile;
che, d'altra parte, avendo inoltrato un ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato,
l'insorgente doveva attendersi che quest'ultima autorità gli avrebbe potuto
notificare degli atti processuali (DTF 123 I 492 consid. 1);
che il 21 ottobre 2020 il Governo ha
poi nuovamente spedito al ricorrente una copia della decisione che lo riguardava
tramite invio postale semplice;
che tale spedizione è avvenuta per semplice
conoscenza, visto il precedente tentativo infruttuoso di notifica del giudizio
in questione per mezzo di lettera raccomandata, ragione per la quale
nessun nuovo termine di ricorso ha iniziato a decorrere in quell'occasione;
che quand'anche per pura ipotesi si volesse ammettere il contrario e ritenere
quindi il presente gravame tempestivo, quest'ultimo andrebbe comunque respinto
nel merito;
che sempre dall'incarto prodotto dalla
precedente autorità di giudizio e dalle informazioni estrapolabili dal servizio
"track and trace" della Posta, emerge che il 1° settembre 2020
il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha spedito all'insorgente -
presso il recapito che aveva indicato a __________ - tramite raccomandata n. __________14
una richiesta di versamento dell'anticipo delle presunte spese processuali per
un importo di fr. 600.-;
che tale invio è giunto al luogo di destinazione giovedì 3 settembre 2020;
anche in questo caso è stato emesso nei confronti del destinatario un avviso di
ritiro con scadenza al 9 settembre 2020 dopo un tentativo, fallito, di notifica;
che dal momento che pure la suddetta raccomandata non è stata ritirata entro
tale termine, il 10 settembre successivo l'ufficio postale di __________ l'ha
quindi retrocessa al mittente;
che non avendo preso conoscenza dell'ordine impartitogli dal Servizio dei
ricorsi del Consiglio di Stato, il ricorrente ha omesso di versare l'anticipo richiesto
nel termine che gli era stato assegnato;
che invano egli sostiene ora che La Posta non gli avrebbe lasciato nella sua
buca lettere l'avviso di ritiro di tale raccomandata;
che dalla relativa busta d'invio, agli atti, risulta infatti che l'Ufficio
postale ha documentato di avere emesso un avviso di ritiro con scadenza il 9 settembre
2020; ora, secondo costanze giurisprudenza del Tribunale federale, un invito di
ritiro è considerato depositato nella cassetta della lettere in quanto non
sussistano circostanze suscettibili di ravvisare un comportamento scorretto
degli impiegati postali: in questo senso spetta al ricorrente fornirne
la prova, rispettivamente allegare che l'avviso di ritiro dell'invio
raccomandato fosse formalmente carente (SJ 1999 I pag. 145 consid. 2c; STF
2C_610/2016 del 6 settembre 2016 consid. 3.3 con riferimenti);
che nel caso di specie l'insorgente non fornisce tuttavia alcun elemento che
possa anche solo lontanamente dar credito alla sua tesi, la quale deve essere
pertanto respinta;
che deve pertanto essere condivisa la conclusione a cui è pervenuto il
Consiglio di Stato di dichiarare irricevibile il gravame di RI 1 per mancato
pagamento dell'anticipo dovuto;
che il Tribunale federale ha ancora recentemente ribadito come non vi sia alcun
formalismo eccessivo nel dichiarare un ricorso inammissibile quando,
conformemente al diritto procedurale applicabile, la sua ammissibilità dipende
dal versamento di un anticipo delle spese entro un preciso termine, sempre che,
come è stato il caso nella presente fattispecie, la parte interessata sia
stata informata in modo appropriato dell'importo da versare, del termine assegnatole per procedere al versamento e
delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto di quest'ultimo (STF 2C_361/2015 del 13 maggio 2015 consid. 2.5 con
riferimenti);che in simili circostanze il Consiglio di Stato non poteva fare
altro che dichiarare irricevibile il suo ricorso;
che in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso, in quanto
ricevibile, dev'essere pertanto respinto;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente
(art. 47 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Nella misura
in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia e le spese di fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
Il segretario