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Decisione

52.2020.554

Irricevibilità di un ricorso

26 novembre 2020Italiano8 min

che avverso quest'ultima pronuncia RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale

Source ti.ch

Incarto

n.

Fatti

52.2020.554

Lugano

26

novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Matteo Cassina, vicepresidente

assistito

dal segretario:

David Algul

statuendo

sul ricorso del 19 novembre 2020 di

RI

1

contro

la decisione del 7 ottobre 2020 (n. 5197) del

Consiglio di Stato che dichiara irricevibile il gravame dell'insorgente

avverso la risoluzione del 22 giugno 2020 con cui il Dipartimento delle

istituzioni, Sezione della popolazione, gli ha negato il rilascio del

permesso di domicilio C e revocato il permesso di dimora B;

ritenuto, in

fatto

che il cittadino

congolese RI 1 (1991) è al beneficio dal 2009 di un permesso di dimora B per

vivere in Svizzera;

che il 29 luglio 2019 egli ha chiesto il rilascio di un permesso di domicilio

C;

che con decisione del 22 giugno 2020 la Sezione della popolazione ha risolto di

negargli il rilascio del permesso di domicilio C e gli ha revocato il permesso

di dimora, essendo, nonostante l'ammonimento inflittogli il 26 agosto 2017, da

lungo tempo a carico dell'assistenza pubblica e oberato dai debiti;

che la decisione è stata resa in applicazione degli art. 62 cpv. 1 lett. e e 63

cpv. della legge federale sugli

stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI; RS 142.20),

nonché degli art. 60 e 77a cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione il soggiorno e

l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201);

che con decisione del 7 ottobre 2020 il Consiglio di Stato ha dichiarato

irricevibile il gravame inoltrato dall'interessato contro detta risoluzione a

causa del mancato versamento dell'anticipo;

che avverso quest'ultima pronuncia RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone in sostanza l'annullamento e postulando che gli

atti siano rinviati al Consiglio di Stato affinché gli assegni un nuovo termine

per versare l'anticipo;

che a sostegno della sua domanda, sostiene di non avere ricevuto a causa di un

disguido postale, lo scritto del Servizio dei ricorsi del Governo con cui gli

veniva formulata la richiesta di versamento dell'anticipo della presunte spese

processuali;

che il ricorso non è stato intimato per la risposta (art. 72 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

considerato, in

diritto

che la competenza

del Tribunale cantonale amministrativo, e per esso del giudice delegato alla

causa (art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006; LOG; RL 177.100), è

data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di

applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100);

che la legittimazione a ricorrere di RI 1 è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm);

che per quanto riguarda invece la tempestività del suo gravame occorre rilevare

quanto segue;

che giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAmm il ricorso al

Tribunale cantonale amministrativo

dev'essere presentato per iscritto entro 30 giorni dall'intimazione e, in

assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata;

che i termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 14 cpv. 1 LPAmm);

che per quanto riguarda la decorrenza dei termini ricorsuali, va osservato che

quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato da parte della Posta si rivela infruttuoso, viene

emesso un avviso di ritiro nella buca lettere o nella casella postale del destinatario;

che l'invio è considerato validamente notificato se viene

successivamente ritirato presso l'ufficio postale; se ciò non avviene entro il termine di ritiro, l'invio è considerato

notificato il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso

(art. 17 cpv. 4 lett. a LPAmm), sempre che il destinatario doveva prevedere di

ricevere un atto da parte di un'autorità (cosiddetta "Zustellfiktion";

DTF 142 IV 286 consid. 1.6.3, 127 I 34 consid. 2a/aa; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1b ad art. 14 con rif.);

che il predetto termine di giacenza di 7 giorni riprende quello sancito dalle

Condizioni generali dei servizi postali per i clienti privati;

che il Tribunale federale ha più volte ribadito che applicare tale finzione nel

caso di un infruttuoso tentativo di distribuzione non equivale a un eccesso di

formalismo, ma risponde ad un'esigenza di chiarezza, semplicità e soprattutto

uniformità; dal profilo della certezza del diritto è importante riconoscere in

base a criteri oggettivi che una decisione sia cresciuta in giudicato, non solo

per l'autorità di prima istanza, ma anche per eventuali controparti e per le

autorità di ricorso (DTF 127 I 35 consid. 2b);

che dalle tavole processuali e dalle informazioni estrapolabili dal servizio "track

and trace" de La Posta sull'invio in questione, emerge che la

decisione del 7 ottobre 2020 del Consiglio di Stato, munita dei mezzi e dei termini

per ricorrere, è stata inviata al ricorrente per raccomandata (n. ____________________)

il 9 ottobre 2020 ed è giunta a destinazione il 12 ottobre 2020, giorno in cui

ha avuto luogo un tentativo infruttuoso di distribuzione;

che di conseguenza La Posta ha depositato nella buca lettere del ricorrente un avviso

di ritiro presso l'ufficio postale di __________ con scadenza al 19 ottobre

2020;

che non essendo stata ritirata entro quest'ultimo termine, detta raccomandata è

quindi stata retrocessa al mittente;

che in simili circostanze i 30 giorni per impugnare il giudizio governativo in

parola hanno quindi iniziato a decorrere il 20 ottobre 2020, corrispondente a

quello successivo al settimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale, e

sono scaduti mercoledì 18 novembre 2020;

che il presente ricorso, datato 19 novembre 202 e inoltrato tramite

raccomandata n. __________ soltanto il 23 novembre 2020, è dunque chiaramente tardivo

e come tale deve essere dichiarato inammissibile;

che, d'altra parte, avendo inoltrato un ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato,

l'insorgente doveva attendersi che quest'ultima autorità gli avrebbe potuto

notificare degli atti processuali (DTF 123 I 492 consid. 1);

che il 21 ottobre 2020 il Governo ha

poi nuovamente spedito al ricorrente una copia della decisione che lo riguardava

tramite invio postale semplice;

che tale spedizione è avvenuta per semplice

conoscenza, visto il precedente tentativo infruttuoso di notifica del giudizio

in questione per mezzo di lettera raccomandata, ragione per la quale

nessun nuovo termine di ricorso ha iniziato a decorrere in quell'occasione;

che quand'anche per pura ipotesi si volesse ammettere il contrario e ritenere

quindi il presente gravame tempestivo, quest'ultimo andrebbe comunque respinto

nel merito;

che sempre dall'incarto prodotto dalla

precedente autorità di giudizio e dalle informazioni estrapolabili dal servizio

"track and trace" della Posta, emerge che il 1° settembre 2020

il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha spedito all'insorgente -

presso il recapito che aveva indicato a __________ - tramite raccomandata n. __________14

una richiesta di versamento dell'anticipo delle presunte spese processuali per

un importo di fr. 600.-;

che tale invio è giunto al luogo di destinazione giovedì 3 settembre 2020;

anche in questo caso è stato emesso nei confronti del destinatario un avviso di

ritiro con scadenza al 9 settembre 2020 dopo un tentativo, fallito, di notifica;

che dal momento che pure la suddetta raccomandata non è stata ritirata entro

tale termine, il 10 settembre successivo l'ufficio postale di __________ l'ha

quindi retrocessa al mittente;

che non avendo preso conoscenza dell'ordine impartitogli dal Servizio dei

ricorsi del Consiglio di Stato, il ricorrente ha omesso di versare l'anticipo richiesto

nel termine che gli era stato assegnato;

che invano egli sostiene ora che La Posta non gli avrebbe lasciato nella sua

buca lettere l'avviso di ritiro di tale raccomandata;

che dalla relativa busta d'invio, agli atti, risulta infatti che l'Ufficio

postale ha documentato di avere emesso un avviso di ritiro con scadenza il 9 settembre

2020; ora, secondo costanze giurisprudenza del Tribunale federale, un invito di

ritiro è considerato depositato nella cassetta della lettere in quanto non

sussistano circostanze suscettibili di ravvisare un comportamento scorretto

degli impiegati postali: in questo senso spetta al ricorrente fornirne

la prova, rispettivamente allegare che l'avviso di ritiro dell'invio

raccomandato fosse formalmente carente (SJ 1999 I pag. 145 consid. 2c; STF

2C_610/2016 del 6 settembre 2016 consid. 3.3 con riferimenti);

che nel caso di specie l'insorgente non fornisce tuttavia alcun elemento che

possa anche solo lontanamente dar credito alla sua tesi, la quale deve essere

pertanto respinta;

che deve pertanto essere condivisa la conclusione a cui è pervenuto il

Consiglio di Stato di dichiarare irricevibile il gravame di RI 1 per mancato

pagamento dell'anticipo dovuto;

che il Tribunale federale ha ancora recentemente ribadito come non vi sia alcun

formalismo eccessivo nel dichiarare un ricorso inammissibile quando,

conformemente al diritto procedurale applicabile, la sua ammissibilità dipende

dal versamento di un anticipo delle spese entro un preciso termine, sempre che,

come è stato il caso nella presente fattispecie, la parte interessata sia

stata informata in modo appropriato dell'importo da versare, del termine assegnatole per procedere al versamento e

delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto di quest'ultimo (STF 2C_361/2015 del 13 maggio 2015 consid. 2.5 con

riferimenti);che in simili circostanze il Consiglio di Stato non poteva fare

altro che dichiarare irricevibile il suo ricorso;

che in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso, in quanto

ricevibile, dev'essere pertanto respinto;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente

(art. 47 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Nella misura

in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia e le spese di fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Il segretario