52.2020.565
Progetto stradale sperimentale di moderazione del traffico
7 dicembre 2022Italiano21 min
il periodo di sperimentazione, attestando in questo modo (implicitamente) l'interesse
Source ti.ch
Incarto n.
52.2020.565
Lugano
7
dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo sul ricorso del 26 novembre
2020 di
RI 1
RI 2
RI 3
RI 4
patrocinate
da: PA 1
contro
la risoluzione del 21 ottobre 2020 (n. 5514) del
Consiglio di Stato, che respinge le impugnative presentate dalle insorgenti
avverso la risoluzione del 6/8 febbraio 2018 con la quale il Municipio di
Minusio ha approvato il progetto stradale sperimentale di moderazione del
traffico concernente via Rinaldo Simen a Minusio e via Gian Gaspare Nessi a
Muralto;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il Comune di
Minusio è attraversato, nel comparto posto a sud della strada cantonale (via
San Gottardo), da via Rinaldo Simen, una strada rettilinea di circa 2 km con un
calibro variabile fra i 5.40 e i 6.00 m. Essa prosegue verso ovest per circa
200 m sul territorio del Comune di Muralto come via Gian Gaspare Nessi, per poi
sboccare su via Municipio a Muralto. Secondo la revisione del piano regolatore (PR)
di questo Comune, approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione del 14
ottobre 2008 (n. 5231) e integrata in seguito da alcune varianti, via Gian
Gaspare Nessi è attribuita alla categoria strada di collegamento (cfr.
piano del traffico). Per quanto attiene a via Rinaldo Simen, il piano del
traffico del Comune di Minusio, adottato nell'ambito della revisione del suo PR,
approvata dal Governo con risoluzione del 9 luglio 2008 (n. 3687) e integrata
in seguito da numerose varianti, la suddivide in tre segmenti, attribuiti a due
diversi tipi di categorie: il tratto compreso fra via Gian Gaspare Nessi e la
perpendicolare via Giuseppe Motta, lungo circa 380 m, è attribuito alla
categoria strada di servizio; il tratto successivo fino alla
perpendicolare via Cà di Ferro è attribuito alla categoria strada di
raccolta; infine la tratta rimanente prosegue come strada di servizio.
Fino all'apertura nel
1996 della galleria Mappo-Morettina, l'asse stradale via Rinaldo Simen/via Gian
Gaspare Nessi costituiva una delle strade più trafficate del Locarnese;
attualmente esso è caratterizzato da un doppio senso di circolazione con limite
di velocità di 50 km/h ed è percorso da una linea di trasporto pubblico
regionale (linea 311 delle FART) e da un itinerario ciclabile di interesse
regionale. Il programma d'agglomerato del Locarnese di 2a
generazione (PaLoc2), approvato dal Consiglio di Stato il 21 dicembre 2011,
prevede la messa in sicurezza di via Rinaldo Simen con interventi di
riqualifica urbana e di riassetto viario (cfr. scheda INF13).
b. Sulla base di queste
indicazioni, nel 2014-2015 il Municipio di Minusio ha dato avvio allo sviluppo
di un concetto generale d'intervento e di arredo di via Rinaldo Simen. Quello
prescelto prevede in particolare la sua suddivisione in tre segmenti,
corrispondenti alle tre tratte codificate dal piano del traffico, con caratteristiche
e tipologie differenti.
c. Nella primavera 2015
l'Esecutivo di Minusio ha approvato il concetto generale di gestione della rete
viaria del comparto ubicato a sud di via San Gottardo, che mira, fra l'altro, a
riqualificare via Rinaldo Simen con funzione di strada di interesse locale e di
collegamento interno al Comune. Ritenendo fondamentale includere nell'impostazione
anche via Gian Gaspare Nessi, il concetto è stato sottoposto al Municipio di
Muralto, che l'ha a sua volta approvato il 23 settembre 2015 (cfr. Relazione
tecnica al progetto stradale sperimentale del 15 dicembre 2016 [Relazione],
pag. 4). I due Comuni hanno quindi elaborato il concetto d'intervento e di
arredo lungo via G. Nessi/via R. Simen dell'8 febbraio 2016 concernente il segmento
1 (via Gian Gaspare Nessi – via Rinaldo Simen fino all'innesto con via Giuseppe
Motta).
B. a. Ritenendo
necessario testare le misure previste dal summenzionato concetto dell'8
febbraio 2016 - ossia: il restringimento della carreggiata sino ad un calibro
minimo di 4.40 m tramite la realizzazione di aiuole disposte in modo alterno ai
suoi lati con lunghezza variabile da 5.00 a 30.00 m e larghezza variabile tra
0.90 e 1.70 m, la posa di nuovi candelabri all'interno delle aiuole, il
ripristino e l'adeguamento della demarcazione delle fermate del bus e la
demarcazione di una fascia unilaterale larga 0.50 m (cfr. Relazione, pag. 10) -
prima della loro messa in opera definitiva, i Municipi dei due Comuni hanno
disposto la pubblicazione presso i rispettivi uffici tecnici del progetto
stradale comunale sperimentale di moderazione del traffico in via Gian Gaspare
Nessi e via Rinaldo Simen di durata di 6 mesi dall'11 gennaio al 9 febbraio
2017. Il progetto prevede di demarcare sulla carreggiata, con nastro colorato e
posa di elementi fisici mobili, l'ubicazione e l'estensione delle precitate
aiuole (cfr. Relazione, pag. 13). Le finalità della sperimentazione consistono
nel confermare se la gestione proposta è compatibile con il transito di una
linea di trasporto pubblico regionale (…), fornire risposte sulla sostenibilità
di integrare il ciclista in uno spazio stradale ad uso misto (…), quantificare
l'entità del traffico veicolare di riporto su altre direttrici (…), ponderare
le condizioni di accessibilità e fruibilità delle proprietà private ubicate ai
margini (cfr. Relazione, pag. 14).
b. Richiamato l'avviso
cantonale del 20 febbraio 2017 (n. 01-17) dell'Area del supporto e del coordinamento
(ASCo), con risoluzione del 6/8 febbraio 2018 (n. 115.5), il Municipio di
Minusio ha approvato il progetto stradale sperimentale; nel contempo esso ha
disatteso l'opposizione inoltrata da RI 3 unitamente a RI 4, proprietaria,
rispettivamente conduttrice del mapp. 3__________ di Minusio, affacciato su via
Rinaldo Simen, e quella inoltrata da RI 1 unitamente a RI 2, beneficiaria di un
diritto di superficie a carico dei mapp. 1__________ e 1__________ di Minusio,
pure affacciati su detta via, rispettivamente gerente dei commerci che vi
insistono.
c. Avverso tale
decisione RI 3 e RI 4 sono insorte congiuntamente davanti al Consiglio di
Stato, domandando in via principale l'annullamento della decisione di
approvazione del Municipio. Esse hanno criticato la procedura seguita e le
indicazioni, a loro detta ingannevoli, riportate negli allegati, invocando poi
un contrasto del progetto con il PR e il piano del traffico in vigore e, più in
generale, l'assenza di interesse pubblico alla sua base. Anche RI 1 e RI 2 si
sono aggravate con un unico ricorso davanti al Governo, formulando la medesima
domanda. In particolare, secondo le ricorrenti, la legge sulle strade del 23
marzo 1983 (LStr; RL 725.100) non avrebbe contemplato l'istituto del progetto
stradale sperimentale. Inoltre il contestato progetto, lacunoso dal profilo
della documentazione esatta dalla LStr, avrebbe violato l'art. 6 LStr,
contrastando con le normative tecniche applicabili relative alla circolazione e
al dimensionamento delle strade e con le indicazioni contenute nella linea
guida cantonale Concezione dello spazio stradale all'interno delle località
del gennaio 2017, rivelandosi pure conflittuale con il traffico ciclabile. Il
progetto avrebbe inoltre comportato di fatto un declassamento della strada
attraverso interventi assimilabili all'introduzione di una zona 30 km/h, senza
però rispettarne i presupposti legali. Anch'esse hanno lamentato infine un contrasto
con il PR e con il piano del traffico; irrilevante risulterebbe in proposito
quanto indicato nella scheda INF13 del PALoc2.
C. Con risoluzione del 21
ottobre 2020 (n. 5514) il Consiglio di Stato, unite le due procedure, ha evaso
Fatti
i ricorsi, respingendoli. Considerate le critiche ivi sollevate premature, esso
ha ritenuto il progetto conforme alla funzione assegnata a via Rinaldo Simen
dal PR e rispettoso delle disposizioni tecniche concretamente applicabili. Il
Governo ha pure avallato la procedura seguita, che avrebbe permesso di valutare
l'efficacia delle misure, apportando, se del caso, eventuali correttivi durante
il periodo di sperimentazione, attestando in questo modo (implicitamente) l'interesse
pubblico alla base del progetto.
D. Avverso tale decisione
RI 3, RI 4, RI 1 e RI 2 si aggravano con un unico ricorso davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. Contestando le
conclusioni a cui è giunto il Governo, esse ripropongono le critiche avanzate
in prima sede, lamentando in aggiunta la motivazione carente della decisione.
E. a. In sede di risposta
il Consiglio di Stato chiede che il ricorso sia respinto, senza formulare
osservazioni. Anche il Comune chiede la reiezione dell'impugnativa con
argomenti che verranno discussi, ove necessario, in diritto. L'ASCo formula
alcune osservazioni, conferma i contenuti del proprio preavviso e si rimette al
giudizio del Tribunale.
b. Con la replica le
ricorrenti ribadiscono le loro tesi e domande, prendendo partitamente posizione
sugli argomenti avanzati con le risposte. Il Comune e l'ASCo, in sede di
duplica, riconfermano i contenuti delle precedenti comparse scritte, l'ASCo
puntualizzando taluni aspetti. Il Consiglio di Stato è rimasto silente.
F. Dell'istruttoria
e delle conclusioni delle parti sarà riferito, ove occorra, nei seguenti
considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 35 cpv. 2 LStr e la
legittimazione attiva delle ricorrenti, destinatarie del giudizio
impugnato e già opponenti, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 [LPAmm; RL 165.100]
e art. 20 cpv. 2 combinato con l'art. 31 cpv. 1 LStr).
1.2. Il ricorso, tempestivo (art. 35 cpv. 2 LStr),
può essere deciso sulla base degli atti, integrati con la documentazione
richiamata dal Tribunale (studio specialistico del 7 ottobre 2011; studio
preliminare specialistico elaborato nel gennaio 2015 [DOC 806_SP], documento elaborato
dal Municipio di Minusio del febbraio 2016 [1030_SS]), a cui hanno fatto
seguito le osservazioni del 21 novembre 2022 delle ricorrenti, senza assumere
ulteriori prove (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
Le ricorrenti
lamentano una violazione del diritto di essere sentite per carenza di motivazione
della decisione impugnata: la stessa non affronterebbe infatti integralmente
le censure da esse sollevate nei loro gravami. Ora, visto che il ricorso deve
comunque sia essere accolto per altri motivi, la censura può rimanere inevasa.
3.
3.1
Secondo l'art. 3 LStr, fanno parte delle strade pubbliche,
oltre al corpo stradale, tutti gli impianti necessari a un'adeguata
sistemazione tecnica delle medesime, come i manufatti, i raccordi, le fermate
dei mezzi di trasporto pubblico, le aree di sosta e di servizio, gli impianti
di sicurezza, i centri e le attrezzature per l'esercizio e la manutenzione, le
opere di protezione esterna e quelle di raccolta e evacuazione delle acque, le
piantagioni, come anche le scarpate quando non si possa ragionevolmente
pretendere che il confinante le utilizzi.
3.2
La LStr affida ai
comuni e agli altri enti locali il compito di provvedere alla costruzione, alla
sistemazione e alla manutenzione delle strade che non sono di competenza del
Cantone, come le strade di raccolta e di distribuzione del traffico, quelle che
garantiscono i collegamenti locali e quelle che servono l'insieme dei fondi
(art. 5 cpv. 1 LStr). Nel caso della costruzione di una strada pubblica da
parte di un comune, la procedura di approvazione del progetto stradale comunale
(art. 30 segg. LStr) sostituisce quella usuale del rilascio del permesso di
costruzione (RDAT II-1993 n. 36 consid. 6.2.). Anche
misure costruttive, quali la posa di elementi fissi o mobili sulle strade,
seguono la procedura prevista agli art. 30 segg. LStr, atteso che nel campo di
applicazione di questa legge non ricade solo il permesso per la costruzione
delle strade vere e proprie, ma anche la realizzazione di tutte le strutture
che insistono sul campo stradale e interferiscono con la circolazione dei
veicoli e dei pedoni (art. 3 LStr; RDAT I-2003 n. 42 consid. 2, II-1993 n. 39).
3.3
Secondo l'art. 30
cpv. 1 LStr, approvati i crediti necessari e i relativi piani di finanziamento,
l'esecutivo comunale dà avvio alla procedura d'approvazione del progetto
stradale comunale. Il municipio pubblica il progetto - che deve indicare quanto
precisato agli art. 10 cpv. 2 lett. a e b LStr
ed essere corredato dagli atti elencati all'art. 17 cpv. 1 LStr (cfr. art. 30
cpv. 2 e 3 LStr) - per trenta giorni, durante i quali chiunque abbia
interesse può prenderne conoscenza e, nel medesimo termine, presentare
opposizione (art. 32 cpv. 1 LStr combinato ai disposti art. 31 cpv. 1 e 20 cpv.
1.
LStr). Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura (art. 20
cpv. 2 combinato con l'art. 31 cpv. 1 LStr).
3.4
La procedura del
progetto stradale comunale ha come obiettivo l'attuazione del piano regolatore
in un singolo caso. Di conseguenza, le autorità (di approvazione o di ricorso)
sono in primo luogo chiamate a verificarne la conformità con la pianificazione
(RDAT II-1993 loc. cit.). Per il resto, i comuni sono fondamentalmente autonomi in materia, limitati
soltanto dalle disposizioni contenute nell'art. 6 LStr, che fissa i principi
della concezione delle strade, e dal divieto d'arbitrio (STA DP
77/89-25/90 del 14 maggio 1990 consid. 3.2). È invece escluso che tramite una
domanda di costruzione possa essere modificata la pianificazione, riservato il
caso di differenze entro limiti contenuti e per fondati motivi (cfr. RDAT
II-1993 loc. cit.; inoltre, in termini più generali, RDAT I-1999 n. 222
consid. 2.2).
4.
Le ricorrenti
contestano in primo luogo la procedura seguita dal Municipio, in quanto priva
di base legale: infatti, a differenza di quanto prevede l'art. 107 cpv. 2bis
dell'ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 (OSStr; RS
741.21), la LStr non contemplerebbe l'istituto del progetto stradale
sperimentale. Inoltre il contestato progetto risulterebbe lacunoso dal profilo
della documentazione esatta dagli art. 10 cpv. 2 e 17 cpv. 1 LStr In proposito
si considera quanto segue.
4.1
In concreto l'avversato
progetto prevede di demarcare per una durata di 6 mesi (cfr. avviso di
pubblicazione apparso sul FU 3/2017 del 10 gennaio 2017, 182) sulla carreggiata
di via Rinaldo Simen e di via Gian Gaspare Nessi, con nastro colorato e posa di
elementi fisici mobili, l'ubicazione e l'estensione degli elementi che
formeranno oggetto del progetto stradale di moderazione del traffico
definitivo. Scopo della procedura è quello di testare l'efficacia delle misure
prima della loro implementazione definitiva (cfr. anche supra, consid.
B.a). Come rettamente osservano le ricorrenti, a differenza di quanto dispone l'art.
107.
cpv. 2bis OSStr, secondo cui le regolamentazioni locali del
traffico introdotte a titolo sperimentale possono essere ordinate per un anno
al massimo, la LStr non prevede l'attuazione a titolo sperimentale del progetto
stradale. Essa tuttavia non la esclude, disciplinando ad esempio il caso
relativo a costruzioni e impianti temporanei che saranno rimossi entro tre anni
al più tardi e assoggettandoli alla procedura semplificata (art. 24 cpv. 1
lett. c LStr). Nella fattispecie l'avversato progetto stradale è stato
sottoposto alla procedura ordinaria, garantendo in questo modo il diritto di
essere sentito dei cittadini durante il periodo di pubblicazione. Inoltre l'interesse
pubblico alla sua base, ossia quello di verificare preventivamente l'efficacia
delle misure che i Comuni intendono adottare in via definitiva, appare
manifesto. Di conseguenza, sotto questo profilo, la procedura messa in atto dai
Comuni non appare lesiva della legge e delle sue finalità e merita di essere tutelata.
4.2
Anche alle critiche
rivolte alla completezza degli atti posti in pubblicazione non perviene miglior
sorte. Infatti la documentazione esatta dall'art. 10 cpv. 2 lett. a-c LStr -
ossia: a) il tracciato delle strade, l'assetto, lo sviluppo planimetrico e
altimetrico, le opere previste, principali e accessorie, comprese quelle di
protezione esterna, gli allacciamenti delle infrastrutture e, se del caso, gli
accessi ai fondi; b) le linee di arretramento o di allineamento delle
costruzioni; c) le altre attrezzature e gli altri impianti previsti dall'art. 3
- e dall'art. 17 cpv. 1 lett. a-e LStr - ossia: a) una relazione sull'opera; b)
un piano dal quale risultino la situazione dei fondi toccati dall'espropriazione
e l'eventuale rettifica dei confini; c) una tabella d'espropriazione nella
quale siano indicati i singoli fondi interessati e per ciascuno di essi i
titolari dei diritti espropriandi, la natura di tali diritti, la qualità degli
immobili e la superficie oggetto dell'espropriazione; d) le offerte d'indennità;
e) il programma di realizzazione - si riferisce principalmente al caso di
progetti stradali che hanno come oggetto la costruzione o la modifica di strade,
ciò che non si avvera nel presente caso. L'avversato progetto prevede infatti (esclusivamente)
di demarcare sulla carreggiata l'ubicazione e l'estensione degli elementi che
formeranno oggetto del progetto stradale di moderazione del traffico definitivo.
Esso è composto dalla citata Relazione, comprensiva del preventivo dei costi,
dal rapporto di monitoraggio del traffico del 15 dicembre 2016, dal rapporto
fotografico del 15 dicembre 2016, da una planimetria generale in scala 1:500
relativa alla situazione attuale e da una planimetria in scala 1:500 con
sezioni tipo relativa alla situazione di progetto, fornendo in questo modo tutte
le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e
l'estensione delle opere poste in pubblicazione. Le critiche delle ricorrenti,
che si limitano ad invocare "in astratto" una lesione dei citati
articoli, appaiono pertanto pretestuose.
5.
5.1
Come esposto al consid. 3.4,
la procedura del progetto stradale comunale ha come obiettivo l'attuazione del
piano regolatore in un singolo caso. Di conseguenza, le autorità di
approvazione o di ricorso, sono in primo luogo chiamate a verificarne la conformità
con la pianificazione. In concreto, come visto, via Gian Gaspare Nessi è
attribuita dal piano del traffico del Comune di Muralto alla categoria strada
di collegamento, mentre la tratta di via Rinaldo Simen oggetto d'intervento
è attribuita dal piano del traffico del Comune di Minusio alla categoria strada
di servizio. La legge cantonale di applicazione della legge federale sulla
pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365; in
vigore sino al 31 dicembre 2011), sotto l'egida della quale sono state
allestite le revisioni dei piani regolatori dei due Comuni (cfr. supra,
consid. A.a), non conteneva una definizione delle varie categorie di
strade, limitandosi a prescrivere all'art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT l'inserimento
nelle rappresentazioni grafiche del piano regolatore della rete delle vie di
comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione
delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i
posteggi pubblici. Le diverse categorie stradali erano però indicate nel Manuale
per la redazione dei piani del traffico del dicembre 2002 a cura del
Dipartimento del territorio, che riprendeva quelle elencate all'art. 5 LStr,
nella versione in vigore sino al 30 novembre 2012 (BU 2012, 554), rispettivamente
nella norma VSS 640.040 b. In particolare, secondo il Manuale, la strada
di collegamento è quella che assicura il collegamento tra le località, mentre
la strada di servizio è quella che serve i fondi. Tali definizioni non hanno
subìto mutamenti (cfr. linea guida cantonale Piano dell'urbanizzazione/Programma
di urbanizzazione del dicembre 2014, che ha sostituito il citato Manuale,
pag. 19).
5.2
Come visto, il contestato progetto
stradale mira a testare per 6 mesi le misure di riqualifica e di moderazione
del traffico previste per il segmento 1 - via Gian Gaspare Nessi/via Rinaldo
Simen, prima della loro messa in opera definitiva. Secondo le ricorrenti esso
si porrebbe, fra l'altro, in contrasto con le indicazioni contenute nella linea
guida cantonale Concezione dello spazio stradale all'interno delle località
– Dimensionamento, moderazione, arredo e segnaletica del gennaio 2017. In
proposito si considera quanto segue.
5.2.1
Le ordinanze amministrative, quale è la predetta direttiva, non
costituiscono norme giuridiche (DTF 121 II 478 consid. 2b). Non stabilendo
alcun diritto o obbligo per i cittadini, esse obbligano unicamente le autorità
subordinate a quella che le ha rilasciate, al fine di regolarne il
comportamento interno. Le direttive sono perciò vincolanti per
l'amministrazione, ma non per il giudice, il quale può farvi ricorso nei casi
in cui concernono questioni di ordine tecnico o se servono a precisare il
contenuto di nozioni contemplate da leggi e
ordinanze, nella prospettiva di assicurarne un'applicazione uniforme nei
confronti degli amministrati (DTF 127 V 57, 122 V 19; Ulrich
Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VII ed.,
Zurigo/San Gallo 2016, n. 81 segg.). In
concreto nulla osta a fare ricorso alla citata linea guida, posto peraltro che
il Comune, in sede di risposta, non ne contesta l'applicazione.
5.2.2
Per la concezione dello spazio stradale all'interno
delle località e per la pianificazione, progettazione e realizzazione degli
interventi ritenuti necessari, la menzionata direttiva fa riferimento alle
tipologie stradali previste nei piani regolatori, in quanto la categoria a cui
sono attribuite le strade e il volume di traffico che vi transita è
fondamentale nella definizione dello spazio stradale (cfr. capitolo A.4, pag.
1). Secondo la medesima, di principio le autostrade, le strade principali e
le strade di collegamento sono orientate al traffico mentre le strade di
raccolta e di servizio sono orientate all'insediamento. Anche il volume di
traffico medio, giornaliero o all'ora di punta, costituisce un criterio
determinante. Le strade con un volume inferiore a 5'000-8'000 veicoli/giorno
possono essere considerate orientate all'insediamento; quelle con un volume
superiore sono invece di principio orientate al traffico (ibidem). Il
capitolo A4, pag. 3-4, illustra poi i principi di intervento sullo spazio
stradale delle strade orientate al traffico e su quello delle strade orientate
all'insediamento. Di principio, gli interventi sulle strade orientate al
traffico devono in primo luogo garantire la circolazione privata e pubblica
nelle migliori condizioni di sicurezza e capacità e non devono ostacolare le
normali condizioni di circolazione, mentre gli interventi sullo spazio stradale
relativi alle strade orientate all'insediamento consentono l'integrazione e l'uso
misto dello spazio stradale a favore di tutti gli utenti della strada.
5.2.3
In concreto le
contestate misure hanno lo scopo di restituire ai quartieri residenziali di
Minusio e Muralto non solo uno spazio destinato alle esigenze di circolazione
dei veicoli motorizzati, ma anche e soprattutto un luogo pubblico fruibile da
tutti gli utenti, parte integrante del tessuto edificato adiacente (cfr.
Relazione, pag. 8). Esse si connotano pertanto come misure relative allo spazio
stradale delle strade orientate all'insediamento ai sensi della citata linea
guida. Ora, se da un lato l'obiettivo di riqualificare via Rinaldo Simen con le
misure di cui all'avversato progetto stradale si pone in sintonia con la
categoria di strada di servizio ad essa attribuita dal PR di Minusio,
con i volumi di traffico che vi transitano (cfr. Relazione, pag. 6: traffico medio
giornaliero [TGM] pari a 7'442 veicoli) e con la scheda INF13 del PaLoc2, lo
stesso non si può dire per via Gian Gaspare Nessi, attribuita dal PR alla
categoria delle strade di collegamento e toccata da un TGM pari a 10'657
veicoli (cfr. Relazione, pag. 7). Da notare che la Relazione, a pag. 6,
menziona il problema (Si segnala un'incongruenza gerarchica fra i piani
regolatori di Muralto e Minusio; di fatto la funzione di strada di collegamento
attribuita alla tratta di Via Nessi non rispecchia la sua attuale funzione. In
questo senso, si ritiene piuttosto più appropriato il carattere di strada di
servizio per tutta la tratta in oggetto), omettendo però di trarne le
dovute conclusioni, ossia che qualora effettivamente, in seguito a una modifica
delle circostanze, la funzione di strada di collegamento attribuita dal PR a
via Gian Gaspare Nessi non fosse più attuale, il suo cambiamento di categoria
dovrà avvenire nell'ambito di una variante di PR e non con l'adozione delle
misure previste dall'avversato progetto stradale. Di conseguenza, in
considerazione del fatto che nell'impostazione del medesimo l'inclusione di via
Gian Gaspare Nessi risulta fondamentale (cfr. supra, consid. A.c) e
ritenuto il manifesto contrasto delle previste misure con la pianificazione
soggiacente nel Comune di Muralto, a torto il Consiglio di Stato l'ha tutelato.
Poiché già per questo motivo il ricorso è accolto, non pone mente di esaminare
le ulteriori critiche sollevate nel ricorso.
6.
6.1. Visto tutto
quanto precede, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento
della decisione impugnata e di quella municipale da essa tutelata.
6.2
Si prescinde dal
prelievo di una tassa di giustizia, ritenuto che il Comune soccombente ne va
esente (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Quest'ultimo non è tuttavia sollevato
dall'obbligo di versare le ripetibili alle ricorrenti, vincenti, per entrambe
le istanze di giudizio (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
accolto.
Di conseguenza sono
annullate:
1.1
la risoluzione
del 21 ottobre 2020 (n. 5514) del Consiglio di Stato;
1.2
la
risoluzione del 6/8 febbraio 2018 (n. 115.5) del Municipio di Minusio.
2.
Non si
preleva una tassa di giustizia. Alle ricorrenti dev'essere retrocesso l'importo
di fr. 1'500.-, versato quale anticipo spese. Il Comune di Minusio verserà alle
insorgenti l'importo di fr. 2'500.- a titolo di ripetibili complessive per
entrambe le sedi di ricorso.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera