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Decisione

52.2020.565

Progetto stradale sperimentale di moderazione del traffico

7 dicembre 2022Italiano21 min

il periodo di sperimentazione, attestando in questo modo (implicitamente) l'interesse

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.565

Lugano

7

dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo sul ricorso del 26 novembre

2020 di

RI 1

RI 2

RI 3

RI 4

patrocinate

da: PA 1

contro

la risoluzione del 21 ottobre 2020 (n. 5514) del

Consiglio di Stato, che respinge le impugnative presentate dalle insorgenti

avverso la risoluzione del 6/8 febbraio 2018 con la quale il Municipio di

Minusio ha approvato il progetto stradale sperimentale di moderazione del

traffico concernente via Rinaldo Simen a Minusio e via Gian Gaspare Nessi a

Muralto;

ritenuto, in

fatto

A. a. Il Comune di

Minusio è attraversato, nel comparto posto a sud della strada cantonale (via

San Gottardo), da via Rinaldo Simen, una strada rettilinea di circa 2 km con un

calibro variabile fra i 5.40 e i 6.00 m. Essa prosegue verso ovest per circa

200 m sul territorio del Comune di Muralto come via Gian Gaspare Nessi, per poi

sboccare su via Municipio a Muralto. Secondo la revisione del piano regolatore (PR)

di questo Comune, approvata dal Consiglio di Stato con risoluzione del 14

ottobre 2008 (n. 5231) e integrata in seguito da alcune varianti, via Gian

Gaspare Nessi è attribuita alla categoria strada di collegamento (cfr.

piano del traffico). Per quanto attiene a via Rinaldo Simen, il piano del

traffico del Comune di Minusio, adottato nell'ambito della revisione del suo PR,

approvata dal Governo con risoluzione del 9 luglio 2008 (n. 3687) e integrata

in seguito da numerose varianti, la suddivide in tre segmenti, attribuiti a due

diversi tipi di categorie: il tratto compreso fra via Gian Gaspare Nessi e la

perpendicolare via Giuseppe Motta, lungo circa 380 m, è attribuito alla

categoria strada di servizio; il tratto successivo fino alla

perpendicolare via Cà di Ferro è attribuito alla categoria strada di

raccolta; infine la tratta rimanente prosegue come strada di servizio.

Fino all'apertura nel

1996 della galleria Mappo-Morettina, l'asse stradale via Rinaldo Simen/via Gian

Gaspare Nessi costituiva una delle strade più trafficate del Locarnese;

attualmente esso è caratterizzato da un doppio senso di circolazione con limite

di velocità di 50 km/h ed è percorso da una linea di trasporto pubblico

regionale (linea 311 delle FART) e da un itinerario ciclabile di interesse

regionale. Il programma d'agglomerato del Locarnese di 2a

generazione (PaLoc2), approvato dal Consiglio di Stato il 21 dicembre 2011,

prevede la messa in sicurezza di via Rinaldo Simen con interventi di

riqualifica urbana e di riassetto viario (cfr. scheda INF13).

b. Sulla base di queste

indicazioni, nel 2014-2015 il Municipio di Minusio ha dato avvio allo sviluppo

di un concetto generale d'intervento e di arredo di via Rinaldo Simen. Quello

prescelto prevede in particolare la sua suddivisione in tre segmenti,

corrispondenti alle tre tratte codificate dal piano del traffico, con caratteristiche

e tipologie differenti.

c. Nella primavera 2015

l'Esecutivo di Minusio ha approvato il concetto generale di gestione della rete

viaria del comparto ubicato a sud di via San Gottardo, che mira, fra l'altro, a

riqualificare via Rinaldo Simen con funzione di strada di interesse locale e di

collegamento interno al Comune. Ritenendo fondamentale includere nell'impostazione

anche via Gian Gaspare Nessi, il concetto è stato sottoposto al Municipio di

Muralto, che l'ha a sua volta approvato il 23 settembre 2015 (cfr. Relazione

tecnica al progetto stradale sperimentale del 15 dicembre 2016 [Relazione],

pag. 4). I due Comuni hanno quindi elaborato il concetto d'intervento e di

arredo lungo via G. Nessi/via R. Simen dell'8 febbraio 2016 concernente il segmento

1 (via Gian Gaspare Nessi – via Rinaldo Simen fino all'innesto con via Giuseppe

Motta).

B. a. Ritenendo

necessario testare le misure previste dal summenzionato concetto dell'8

febbraio 2016 - ossia: il restringimento della carreggiata sino ad un calibro

minimo di 4.40 m tramite la realizzazione di aiuole disposte in modo alterno ai

suoi lati con lunghezza variabile da 5.00 a 30.00 m e larghezza variabile tra

0.90 e 1.70 m, la posa di nuovi candelabri all'interno delle aiuole, il

ripristino e l'adeguamento della demarcazione delle fermate del bus e la

demarcazione di una fascia unilaterale larga 0.50 m (cfr. Relazione, pag. 10) -

prima della loro messa in opera definitiva, i Municipi dei due Comuni hanno

disposto la pubblicazione presso i rispettivi uffici tecnici del progetto

stradale comunale sperimentale di moderazione del traffico in via Gian Gaspare

Nessi e via Rinaldo Simen di durata di 6 mesi dall'11 gennaio al 9 febbraio

2017. Il progetto prevede di demarcare sulla carreggiata, con nastro colorato e

posa di elementi fisici mobili, l'ubicazione e l'estensione delle precitate

aiuole (cfr. Relazione, pag. 13). Le finalità della sperimentazione consistono

nel confermare se la gestione proposta è compatibile con il transito di una

linea di trasporto pubblico regionale (…), fornire risposte sulla sostenibilità

di integrare il ciclista in uno spazio stradale ad uso misto (…), quantificare

l'entità del traffico veicolare di riporto su altre direttrici (…), ponderare

le condizioni di accessibilità e fruibilità delle proprietà private ubicate ai

margini (cfr. Relazione, pag. 14).

b. Richiamato l'avviso

cantonale del 20 febbraio 2017 (n. 01-17) dell'Area del supporto e del coordinamento

(ASCo), con risoluzione del 6/8 febbraio 2018 (n. 115.5), il Municipio di

Minusio ha approvato il progetto stradale sperimentale; nel contempo esso ha

disatteso l'opposizione inoltrata da RI 3 unitamente a RI 4, proprietaria,

rispettivamente conduttrice del mapp. 3__________ di Minusio, affacciato su via

Rinaldo Simen, e quella inoltrata da RI 1 unitamente a RI 2, beneficiaria di un

diritto di superficie a carico dei mapp. 1__________ e 1__________ di Minusio,

pure affacciati su detta via, rispettivamente gerente dei commerci che vi

insistono.

c. Avverso tale

decisione RI 3 e RI 4 sono insorte congiuntamente davanti al Consiglio di

Stato, domandando in via principale l'annullamento della decisione di

approvazione del Municipio. Esse hanno criticato la procedura seguita e le

indicazioni, a loro detta ingannevoli, riportate negli allegati, invocando poi

un contrasto del progetto con il PR e il piano del traffico in vigore e, più in

generale, l'assenza di interesse pubblico alla sua base. Anche RI 1 e RI 2 si

sono aggravate con un unico ricorso davanti al Governo, formulando la medesima

domanda. In particolare, secondo le ricorrenti, la legge sulle strade del 23

marzo 1983 (LStr; RL 725.100) non avrebbe contemplato l'istituto del progetto

stradale sperimentale. Inoltre il contestato progetto, lacunoso dal profilo

della documentazione esatta dalla LStr, avrebbe violato l'art. 6 LStr,

contrastando con le normative tecniche applicabili relative alla circolazione e

al dimensionamento delle strade e con le indicazioni contenute nella linea

guida cantonale Concezione dello spazio stradale all'interno delle località

del gennaio 2017, rivelandosi pure conflittuale con il traffico ciclabile. Il

progetto avrebbe inoltre comportato di fatto un declassamento della strada

attraverso interventi assimilabili all'introduzione di una zona 30 km/h, senza

però rispettarne i presupposti legali. Anch'esse hanno lamentato infine un contrasto

con il PR e con il piano del traffico; irrilevante risulterebbe in proposito

quanto indicato nella scheda INF13 del PALoc2.

C. Con risoluzione del 21

ottobre 2020 (n. 5514) il Consiglio di Stato, unite le due procedure, ha evaso

Fatti

i ricorsi, respingendoli. Considerate le critiche ivi sollevate premature, esso

ha ritenuto il progetto conforme alla funzione assegnata a via Rinaldo Simen

dal PR e rispettoso delle disposizioni tecniche concretamente applicabili. Il

Governo ha pure avallato la procedura seguita, che avrebbe permesso di valutare

l'efficacia delle misure, apportando, se del caso, eventuali correttivi durante

il periodo di sperimentazione, attestando in questo modo (implicitamente) l'interesse

pubblico alla base del progetto.

D. Avverso tale decisione

RI 3, RI 4, RI 1 e RI 2 si aggravano con un unico ricorso davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. Contestando le

conclusioni a cui è giunto il Governo, esse ripropongono le critiche avanzate

in prima sede, lamentando in aggiunta la motivazione carente della decisione.

E. a. In sede di risposta

il Consiglio di Stato chiede che il ricorso sia respinto, senza formulare

osservazioni. Anche il Comune chiede la reiezione dell'impugnativa con

argomenti che verranno discussi, ove necessario, in diritto. L'ASCo formula

alcune osservazioni, conferma i contenuti del proprio preavviso e si rimette al

giudizio del Tribunale.

b. Con la replica le

ricorrenti ribadiscono le loro tesi e domande, prendendo partitamente posizione

sugli argomenti avanzati con le risposte. Il Comune e l'ASCo, in sede di

duplica, riconfermano i contenuti delle precedenti comparse scritte, l'ASCo

puntualizzando taluni aspetti. Il Consiglio di Stato è rimasto silente.

F. Dell'istruttoria

e delle conclusioni delle parti sarà riferito, ove occorra, nei seguenti

considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 35 cpv. 2 LStr e la

legittimazione attiva delle ricorrenti, destinatarie del giudizio

impugnato e già opponenti, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 [LPAmm; RL 165.100]

e art. 20 cpv. 2 combinato con l'art. 31 cpv. 1 LStr).

1.2. Il ricorso, tempestivo (art. 35 cpv. 2 LStr),

può essere deciso sulla base degli atti, integrati con la documentazione

richiamata dal Tribunale (studio specialistico del 7 ottobre 2011; studio

preliminare specialistico elaborato nel gennaio 2015 [DOC 806_SP], documento elaborato

dal Municipio di Minusio del febbraio 2016 [1030_SS]), a cui hanno fatto

seguito le osservazioni del 21 novembre 2022 delle ricorrenti, senza assumere

ulteriori prove (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

Le ricorrenti

lamentano una violazione del diritto di essere sentite per carenza di motivazione

della decisione impugnata: la stessa non affronterebbe infatti integralmente

le censure da esse sollevate nei loro gravami. Ora, visto che il ricorso deve

comunque sia essere accolto per altri motivi, la censura può rimanere inevasa.

3.

3.1

Secondo l'art. 3 LStr, fanno parte delle strade pubbliche,

oltre al corpo stradale, tutti gli impianti necessari a un'adeguata

sistemazione tecnica delle medesime, come i manufatti, i raccordi, le fermate

dei mezzi di trasporto pubblico, le aree di sosta e di servizio, gli impianti

di sicurezza, i centri e le attrezzature per l'esercizio e la manutenzione, le

opere di protezione esterna e quelle di raccolta e evacuazione delle acque, le

piantagioni, come anche le scarpate quando non si possa ragionevolmente

pretendere che il confinante le utilizzi.

3.2

La LStr affida ai

comuni e agli altri enti locali il compito di provvedere alla costruzione, alla

sistemazione e alla manutenzione delle strade che non sono di competenza del

Cantone, come le strade di raccolta e di distribuzione del traffico, quelle che

garantiscono i collegamenti locali e quelle che servono l'insieme dei fondi

(art. 5 cpv. 1 LStr). Nel caso della costruzione di una strada pubblica da

parte di un comune, la procedura di approvazione del progetto stradale comunale

(art. 30 segg. LStr) sostituisce quella usuale del rilascio del permesso di

costruzione (RDAT II-1993 n. 36 consid. 6.2.). Anche

misure costruttive, quali la posa di elementi fissi o mobili sulle strade,

seguono la procedura prevista agli art. 30 segg. LStr, atteso che nel campo di

applicazione di questa legge non ricade solo il permesso per la costruzione

delle strade vere e proprie, ma anche la realizzazione di tutte le strutture

che insistono sul campo stradale e interferiscono con la circolazione dei

veicoli e dei pedoni (art. 3 LStr; RDAT I-2003 n. 42 consid. 2, II-1993 n. 39).

3.3

Secondo l'art. 30

cpv. 1 LStr, approvati i crediti necessari e i relativi piani di finanziamento,

l'esecutivo comunale dà avvio alla procedura d'approvazione del progetto

stradale comunale. Il municipio pubblica il progetto - che deve indicare quanto

precisato agli art. 10 cpv. 2 lett. a e b LStr

ed essere corredato dagli atti elencati all'art. 17 cpv. 1 LStr (cfr. art. 30

cpv. 2 e 3 LStr) - per trenta giorni, durante i quali chiunque abbia

interesse può prenderne conoscenza e, nel medesimo termine, presentare

opposizione (art. 32 cpv. 1 LStr combinato ai disposti art. 31 cpv. 1 e 20 cpv.

1.

LStr). Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura (art. 20

cpv. 2 combinato con l'art. 31 cpv. 1 LStr).

3.4

La procedura del

progetto stradale comunale ha come obiettivo l'attuazione del piano regolatore

in un singolo caso. Di conseguenza, le autorità (di approvazione o di ricorso)

sono in primo luogo chiamate a verificarne la conformità con la pianificazione

(RDAT II-1993 loc. cit.). Per il resto, i comuni sono fondamentalmente autonomi in materia, limitati

soltanto dalle disposizioni contenute nell'art. 6 LStr, che fissa i principi

della concezione delle strade, e dal divieto d'arbitrio (STA DP

77/89-25/90 del 14 maggio 1990 consid. 3.2). È invece escluso che tramite una

domanda di costruzione possa essere modificata la pianificazione, riservato il

caso di differenze entro limiti contenuti e per fondati motivi (cfr. RDAT

II-1993 loc. cit.; inoltre, in termini più generali, RDAT I-1999 n. 222

consid. 2.2).

4.

Le ricorrenti

contestano in primo luogo la procedura seguita dal Municipio, in quanto priva

di base legale: infatti, a differenza di quanto prevede l'art. 107 cpv. 2bis

dell'ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 (OSStr; RS

741.21), la LStr non contemplerebbe l'istituto del progetto stradale

sperimentale. Inoltre il contestato progetto risulterebbe lacunoso dal profilo

della documentazione esatta dagli art. 10 cpv. 2 e 17 cpv. 1 LStr In proposito

si considera quanto segue.

4.1

In concreto l'avversato

progetto prevede di demarcare per una durata di 6 mesi (cfr. avviso di

pubblicazione apparso sul FU 3/2017 del 10 gennaio 2017, 182) sulla carreggiata

di via Rinaldo Simen e di via Gian Gaspare Nessi, con nastro colorato e posa di

elementi fisici mobili, l'ubicazione e l'estensione degli elementi che

formeranno oggetto del progetto stradale di moderazione del traffico

definitivo. Scopo della procedura è quello di testare l'efficacia delle misure

prima della loro implementazione definitiva (cfr. anche supra, consid.

B.a). Come rettamente osservano le ricorrenti, a differenza di quanto dispone l'art.

107.

cpv. 2bis OSStr, secondo cui le regolamentazioni locali del

traffico introdotte a titolo sperimentale possono essere ordinate per un anno

al massimo, la LStr non prevede l'attuazione a titolo sperimentale del progetto

stradale. Essa tuttavia non la esclude, disciplinando ad esempio il caso

relativo a costruzioni e impianti temporanei che saranno rimossi entro tre anni

al più tardi e assoggettandoli alla procedura semplificata (art. 24 cpv. 1

lett. c LStr). Nella fattispecie l'avversato progetto stradale è stato

sottoposto alla procedura ordinaria, garantendo in questo modo il diritto di

essere sentito dei cittadini durante il periodo di pubblicazione. Inoltre l'interesse

pubblico alla sua base, ossia quello di verificare preventivamente l'efficacia

delle misure che i Comuni intendono adottare in via definitiva, appare

manifesto. Di conseguenza, sotto questo profilo, la procedura messa in atto dai

Comuni non appare lesiva della legge e delle sue finalità e merita di essere tutelata.

4.2

Anche alle critiche

rivolte alla completezza degli atti posti in pubblicazione non perviene miglior

sorte. Infatti la documentazione esatta dall'art. 10 cpv. 2 lett. a-c LStr -

ossia: a) il tracciato delle strade, l'assetto, lo sviluppo planimetrico e

altimetrico, le opere previste, principali e accessorie, comprese quelle di

protezione esterna, gli allacciamenti delle infrastrutture e, se del caso, gli

accessi ai fondi; b) le linee di arretramento o di allineamento delle

costruzioni; c) le altre attrezzature e gli altri impianti previsti dall'art. 3

- e dall'art. 17 cpv. 1 lett. a-e LStr - ossia: a) una relazione sull'opera; b)

un piano dal quale risultino la situazione dei fondi toccati dall'espropriazione

e l'eventuale rettifica dei confini; c) una tabella d'espropriazione nella

quale siano indicati i singoli fondi interessati e per ciascuno di essi i

titolari dei diritti espropriandi, la natura di tali diritti, la qualità degli

immobili e la superficie oggetto dell'espropriazione; d) le offerte d'indennità;

e) il programma di realizzazione - si riferisce principalmente al caso di

progetti stradali che hanno come oggetto la costruzione o la modifica di strade,

ciò che non si avvera nel presente caso. L'avversato progetto prevede infatti (esclusivamente)

di demarcare sulla carreggiata l'ubicazione e l'estensione degli elementi che

formeranno oggetto del progetto stradale di moderazione del traffico definitivo.

Esso è composto dalla citata Relazione, comprensiva del preventivo dei costi,

dal rapporto di monitoraggio del traffico del 15 dicembre 2016, dal rapporto

fotografico del 15 dicembre 2016, da una planimetria generale in scala 1:500

relativa alla situazione attuale e da una planimetria in scala 1:500 con

sezioni tipo relativa alla situazione di progetto, fornendo in questo modo tutte

le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e

l'estensione delle opere poste in pubblicazione. Le critiche delle ricorrenti,

che si limitano ad invocare "in astratto" una lesione dei citati

articoli, appaiono pertanto pretestuose.

5.

5.1

Come esposto al consid. 3.4,

la procedura del progetto stradale comunale ha come obiettivo l'attuazione del

piano regolatore in un singolo caso. Di conseguenza, le autorità di

approvazione o di ricorso, sono in primo luogo chiamate a verificarne la conformità

con la pianificazione. In concreto, come visto, via Gian Gaspare Nessi è

attribuita dal piano del traffico del Comune di Muralto alla categoria strada

di collegamento, mentre la tratta di via Rinaldo Simen oggetto d'intervento

è attribuita dal piano del traffico del Comune di Minusio alla categoria strada

di servizio. La legge cantonale di applicazione della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365; in

vigore sino al 31 dicembre 2011), sotto l'egida della quale sono state

allestite le revisioni dei piani regolatori dei due Comuni (cfr. supra,

consid. A.a), non conteneva una definizione delle varie categorie di

strade, limitandosi a prescrivere all'art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT l'inserimento

nelle rappresentazioni grafiche del piano regolatore della rete delle vie di

comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione

delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i

posteggi pubblici. Le diverse categorie stradali erano però indicate nel Manuale

per la redazione dei piani del traffico del dicembre 2002 a cura del

Dipartimento del territorio, che riprendeva quelle elencate all'art. 5 LStr,

nella versione in vigore sino al 30 novembre 2012 (BU 2012, 554), rispettivamente

nella norma VSS 640.040 b. In particolare, secondo il Manuale, la strada

di collegamento è quella che assicura il collegamento tra le località, mentre

la strada di servizio è quella che serve i fondi. Tali definizioni non hanno

subìto mutamenti (cfr. linea guida cantonale Piano dell'urbanizzazione/Programma

di urbanizzazione del dicembre 2014, che ha sostituito il citato Manuale,

pag. 19).

5.2

Come visto, il contestato progetto

stradale mira a testare per 6 mesi le misure di riqualifica e di moderazione

del traffico previste per il segmento 1 - via Gian Gaspare Nessi/via Rinaldo

Simen, prima della loro messa in opera definitiva. Secondo le ricorrenti esso

si porrebbe, fra l'altro, in contrasto con le indicazioni contenute nella linea

guida cantonale Concezione dello spazio stradale all'interno delle località

– Dimensionamento, moderazione, arredo e segnaletica del gennaio 2017. In

proposito si considera quanto segue.

5.2.1

Le ordinanze amministrative, quale è la predetta direttiva, non

costituiscono norme giuridiche (DTF 121 II 478 consid. 2b). Non stabilendo

alcun diritto o obbligo per i cittadini, esse obbligano unicamente le autorità

subordinate a quella che le ha rilasciate, al fine di regolarne il

comportamento interno. Le direttive sono perciò vincolanti per

l'amministrazione, ma non per il giudice, il quale può farvi ricorso nei casi

in cui concernono questioni di ordine tecnico o se servono a precisare il

contenuto di nozioni contemplate da leggi e

ordinanze, nella prospettiva di assicurarne un'applicazione uniforme nei

confronti degli amministrati (DTF 127 V 57, 122 V 19; Ulrich

Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VII ed.,

Zurigo/San Gallo 2016, n. 81 segg.). In

concreto nulla osta a fare ricorso alla citata linea guida, posto peraltro che

il Comune, in sede di risposta, non ne contesta l'applicazione.

5.2.2

Per la concezione dello spazio stradale all'interno

delle località e per la pianificazione, progettazione e realizzazione degli

interventi ritenuti necessari, la menzionata direttiva fa riferimento alle

tipologie stradali previste nei piani regolatori, in quanto la categoria a cui

sono attribuite le strade e il volume di traffico che vi transita è

fondamentale nella definizione dello spazio stradale (cfr. capitolo A.4, pag.

1). Secondo la medesima, di principio le autostrade, le strade principali e

le strade di collegamento sono orientate al traffico mentre le strade di

raccolta e di servizio sono orientate all'insediamento. Anche il volume di

traffico medio, giornaliero o all'ora di punta, costituisce un criterio

determinante. Le strade con un volume inferiore a 5'000-8'000 veicoli/giorno

possono essere considerate orientate all'insediamento; quelle con un volume

superiore sono invece di principio orientate al traffico (ibidem). Il

capitolo A4, pag. 3-4, illustra poi i principi di intervento sullo spazio

stradale delle strade orientate al traffico e su quello delle strade orientate

all'insediamento. Di principio, gli interventi sulle strade orientate al

traffico devono in primo luogo garantire la circolazione privata e pubblica

nelle migliori condizioni di sicurezza e capacità e non devono ostacolare le

normali condizioni di circolazione, mentre gli interventi sullo spazio stradale

relativi alle strade orientate all'insediamento consentono l'integrazione e l'uso

misto dello spazio stradale a favore di tutti gli utenti della strada.

5.2.3

In concreto le

contestate misure hanno lo scopo di restituire ai quartieri residenziali di

Minusio e Muralto non solo uno spazio destinato alle esigenze di circolazione

dei veicoli motorizzati, ma anche e soprattutto un luogo pubblico fruibile da

tutti gli utenti, parte integrante del tessuto edificato adiacente (cfr.

Relazione, pag. 8). Esse si connotano pertanto come misure relative allo spazio

stradale delle strade orientate all'insediamento ai sensi della citata linea

guida. Ora, se da un lato l'obiettivo di riqualificare via Rinaldo Simen con le

misure di cui all'avversato progetto stradale si pone in sintonia con la

categoria di strada di servizio ad essa attribuita dal PR di Minusio,

con i volumi di traffico che vi transitano (cfr. Relazione, pag. 6: traffico medio

giornaliero [TGM] pari a 7'442 veicoli) e con la scheda INF13 del PaLoc2, lo

stesso non si può dire per via Gian Gaspare Nessi, attribuita dal PR alla

categoria delle strade di collegamento e toccata da un TGM pari a 10'657

veicoli (cfr. Relazione, pag. 7). Da notare che la Relazione, a pag. 6,

menziona il problema (Si segnala un'incongruenza gerarchica fra i piani

regolatori di Muralto e Minusio; di fatto la funzione di strada di collegamento

attribuita alla tratta di Via Nessi non rispecchia la sua attuale funzione. In

questo senso, si ritiene piuttosto più appropriato il carattere di strada di

servizio per tutta la tratta in oggetto), omettendo però di trarne le

dovute conclusioni, ossia che qualora effettivamente, in seguito a una modifica

delle circostanze, la funzione di strada di collegamento attribuita dal PR a

via Gian Gaspare Nessi non fosse più attuale, il suo cambiamento di categoria

dovrà avvenire nell'ambito di una variante di PR e non con l'adozione delle

misure previste dall'avversato progetto stradale. Di conseguenza, in

considerazione del fatto che nell'impostazione del medesimo l'inclusione di via

Gian Gaspare Nessi risulta fondamentale (cfr. supra, consid. A.c) e

ritenuto il manifesto contrasto delle previste misure con la pianificazione

soggiacente nel Comune di Muralto, a torto il Consiglio di Stato l'ha tutelato.

Poiché già per questo motivo il ricorso è accolto, non pone mente di esaminare

le ulteriori critiche sollevate nel ricorso.

6.

6.1. Visto tutto

quanto precede, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento

della decisione impugnata e di quella municipale da essa tutelata.

6.2

Si prescinde dal

prelievo di una tassa di giustizia, ritenuto che il Comune soccombente ne va

esente (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Quest'ultimo non è tuttavia sollevato

dall'obbligo di versare le ripetibili alle ricorrenti, vincenti, per entrambe

le istanze di giudizio (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza sono

annullate:

1.1

la risoluzione

del 21 ottobre 2020 (n. 5514) del Consiglio di Stato;

1.2

la

risoluzione del 6/8 febbraio 2018 (n. 115.5) del Municipio di Minusio.

2.

Non si

preleva una tassa di giustizia. Alle ricorrenti dev'essere retrocesso l'importo

di fr. 1'500.-, versato quale anticipo spese. Il Comune di Minusio verserà alle

insorgenti l'importo di fr. 2'500.- a titolo di ripetibili complessive per

entrambe le sedi di ricorso.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera