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Decisione

52.2020.567

Sanzione disciplinare

8 ottobre 2021Italiano21 min

rilevando come le varie attività svolte (e le loro date) si possano evincere dalla

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.567

Lugano

8

ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso del 27 novembre 2020 dell'

RI

1

contro

la decisione del 22 ottobre 2020 (n. 335) con cui la

Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr.

800.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. L'8 gennaio 2018

l'avv. RI 1 ha assunto il patrocinio di G__________ nell'ambito di una pratica

di diritto di famiglia. Il 5 aprile successivo il legale ha posto

unilateralmente fine al mandato. Dopo aver ricevuto dall’ex cliente una

richiesta di dettagliare le prestazioni effettuate, il 30 gennaio 2020 il

legale gli ha trasmesso una nota di onorario e spese (con un saldo scoperto a

suo favore di fr. 2'851.30), di cui si dirà meglio più avanti.

b. Su mandato di G__________, il 10 febbraio 2020 l’avv. C__________ ha

contestato al collega la fattura (per scarna motivazione, tariffa applicata,

ecc.), chiedendogli di descrivere in modo preciso e dettagliato il tempo e le

prestazioni profuse e riservandosi di adire l’autorità di sorveglianza e

l'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (OATI).

Il 10 marzo 2020 l’avv. RI 1 ha dal canto suo spontaneamente inoltrato alle

predette autorità una memoria difensiva (con i predetti scritti), in cui

ha in sostanza anticipatamente esposto e giustificato il suo operato, per il

caso in cui l’avv. C__________ decidesse di attuare quanto indicato.

c. A fronte di tale invio, il 23 marzo 2020 la Commissione ha aperto d'ufficio

nei confronti dell’avv. RI 1 un procedimento disciplinare per possibile

violazione degli art. 12 lett. i della legge federale sulla libera circolazione

degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), 20 della legge

sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100) e 21 del codice

svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 (CSD; obbligo di rendiconto), nonché

12 lett. i LLCA, 21 LAvv e 18 CSD (accordo tariffario).

d. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha anzitutto contestato,

dal profilo formale, la regolarità dell'apertura del procedimento disciplinare,

cui la Commissione avrebbe proceduto in assenza di una segnalazione (di terzi,

di un'autorità o dell'OATI). Nel merito, ha negato le violazioni

rimproverategli, spiegando di aver chiarito da subito modalità ed entità della

remunerazione (compenso di fr. 2'000/2'500.- ca. per la prima parte e in base

al dispendio orario per la seconda fase, con una tariffa di fr. 450.- all'ora).

In relazione all’obbligo di rendiconto, ricordato un acconto chiesto a inizio

mandato, ha in particolare ribadito di aver trasmesso, a richiesta, la nota

finale nel 2020, corredata da un rendiconto generale (su dispendio orario,

attività, IVA, ecc.).

B. Con decisione del 22

ottobre 2020, la Commissione ha risolto di sanzionare l'avv. RI 1.

Preliminarmente la precedente istanza ha respinto la censura di natura formale

formulata nelle osservazioni, riconoscendo la sua facoltà di avviare

procedimenti disciplinari d'ufficio. Posto che dagli atti emergeva il

raggiungimento di un accordo tariffale tra le parti al mandato, ha poi liberato

l'interessato dalla relativa accusa, rilevando come la questione della

fondatezza delle sue pretese esulasse dalla propria competenza. Ha per contro

reputato che il legale avesse disatteso il suo obbligo di rendiconto, ritenendo

che la nota finale del 30 gennaio 2020 - priva di indicazioni puntuali in

merito alle date e alla durata delle prestazioni svolte - fosse troppo

generica. Ha infine commisurato la sanzione tenendo conto della gravità media

della violazione, ma anche delle conseguenze negative per il legale

(contestazione della nota e difficoltà a incassarla), concludendo per la

pronuncia di un ammonimento (misura che non è tuttavia stata ripresa nel

dispositivo, che fa stato di una multa di fr. 800.-).

C. Avverso la predetta

decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Ribadita l'obiezione circa la competenza della Commissione a intervenire

d'ufficio, l'insorgente contesta la violazione dell'obbligo di rendiconto,

rilevando come le varie attività svolte (e le loro date) si possano evincere dalla

corrispondenza allegata alle sue osservazioni. Precisa di avere comunque sempre

informato il mandante sulla sua pratica, tramite incontri o mail dirette a lui

o al suo legale italiano. Conclude che, se il rendiconto prodotto può

risultare insufficiente, lo stesso letto insieme al doc. 9 è invece adeguato e

adempie quanto previsto da giurisprudenza e dottrina, il cliente potendo

verificare la congruità della nota rispetto alle prestazioni effettuate.

Evidenzia inoltre la palese incongruenza - che addebita a una svista - tra

motivazione e dispositivo della sanzione pronunciata nei suoi confronti, ritenendo

in ogni caso sproporzionata l'inflizione di una multa. Contesta infine l'entità

delle spese accollategli.

D. In sede di risposta la

Commissione, riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato, si è

rimessa al giudizio del Tribunale.

E. Non vi è stato un

ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare

una replica.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la

legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato

dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il

ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può

essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

Preliminarmente occorre

sgomberare il campo dalla censura di natura formale sollevata nel gravame.

Se è ben vero che l'art. 24 cpv. 1 LAvv dispone che il procedimento è avviato

dalla Commissione di disciplina su segnalazione di terzi, di autorità o

dell'Ordine degli avvocati o su domanda dell'avvocato stesso, tale elenco non

può all'evidenza essere considerato esaustivo. Se così fosse, qualora venisse a

conoscenza di una possibile violazione delle regole professionali commessa da

un avvocato, in assenza di una formale segnalazione, la Commissione non

potrebbe intervenire per verificarla ed eventualmente sanzionare il

contravventore. Ciò che, come correttamente rilevato nella decisione impugnata,

sarebbe a dir poco insensato, a fronte dello scopo perseguito dalla procedura

di vigilanza disciplinare sugli avvocati, che è quello di assicurare

l'esercizio corretto della professione e di preservare la fiducia del pubblico

(cfr. DTF 138 II 162 consid. 2.1.2, 133 II 468 consid. 2; STA

52.2020.400

del 7 settembre 2020 e rif.; Walter

Fellmann, in: Walter Fellmann/Gaudenz

G. Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo 2011, n. 2a ad art. 12; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit

de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 2126), come pure di garantire il buon

funzionamento della giustizia (cfr. Walter

Fellmann, Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 694). Ciò emerge d'altronde

anche dal chiaro testo del previgente art. 34 della legge sull'avvocatura del

16.

settembre 2002 (BU 2002, 365), a cui l'attuale art. 24 LAvv si è ispirato

(cfr. Messaggio n. 6406 del 12 ottobre 2010 sulla revisione totale della legge

sull'avvocatura, pag. 12). Dello stesso avviso è del resto anche la dottrina (cfr.

Fellmann, Anwaltsrecht, n. 714

nonché Kommentar, n. 2 ad art. 12; Benoît

Chappuis, La profession d'avocat, vol. I, II ed., Ginevra/Zurigo/Basilea

2016, pag. 299; cfr. pure Bohnet/Martenet,

op. cit., n. 2116). Non vi è quindi alcun motivo per negare alla Commissione la

facoltà di avviare d'ufficio una procedura disciplinare, che questo Tribunale

le ha invero già riconosciuto, come rettamente ricordato dall'autorità di

sorveglianza (cfr. STA 52.2016.54 del 14 giugno 2019 consid. 3). Ne discende

che la doglianza del ricorrente - che deve peraltro al suo stesso agire

l'apertura del procedimento - non può che essere respinta.

3.

Controversa in concreto è

soltanto la violazione dell'obbligo di rendiconto riconosciuta in capo al

ricorrente. L'accusa di non avere raggiunto un accordo tariffario con il

cliente, mossagli in un primo tempo, è infatti nel frattempo caduta, sicché non

occorre più esaminarla in questa sede.

3.1

Secondo l'art. 12 lett. i LLCA, all'atto dell'accettazione del mandato

l'avvocato spiega al cliente i principi della fatturazione; lo informa inoltre regolarmente,

o su sua domanda, circa l'importo degli onorari dovuti (cfr. anche art. 18 cpv.

3.

e 21 CSD, seppur non abbiano valore normativo; cfr. DTF 136 III 296 consid.

2.1). Per giurisprudenza, in caso di onorario calcolato in base al tempo, il

cliente può pretendere in ogni momento una fattura dettagliata e l'avvocato

viola l'art. 12 lett. i LLCA se non dà seguito alla richiesta (cfr. STF

2C_314/2020 del 3 luglio 2020 consid. 4.1, 2C_1086/2016 del 10 maggio 2017

consid. 4.1, 2C_133/2012 del 18 giugno 2012

consid. 4.3.1; cfr. pure STA 52.2020.313 del 25 maggio 2021 consid.

2.1, 52.2014.390/391 del 22 novembre 2016 consid. 4.1 e rimandi).

3.2

La modalità e l'entità della remunerazione è soggetta alla libertà

contrattuale. L'onorario può essere

pattuito non solo in base al dispendio orario, ma anche in maniera forfettaria

(cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.2 e rimandi, 2C_247/2010 del 16 febbraio 2011

consid. 5.4; cfr. anche art. 19 cpv. 1

CSD; inoltre: Fellmann, Anwaltsrecht,

n. 490; Bohnet/Martenet, op.cit., n. 1599, 1776 e 2963; Michel

Valticos, in: Michel Valticos/Christian M. Reiser/Benoît Chappuis,

Commentaire romand, Loi sur les avocats, Basilea 2010, n. 274 e 283 ad art.

12). Se è stato convenuto un onorario forfettario, l'avvocato non può

pretendere un aumento nemmeno se ha dovuto adoperarsi più di quanto originariamente

pronosticato. Viceversa, il cliente deve corrispondere l'onorario pieno anche

se il mandato conferito ha impegnato l'avvocato meno di quanto le parti si

aspettassero alla conclusione del relativo accordo (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.2; Fellmann, Kommentar, n. 165 ad art. 12; cfr. pure STA 52.2020.313 citata consid. 2.2).

3.3

Con riferimento a onorari calcolati in base al tempo, il Tribunale

federale ha stabilito che l'obbligo dell'avvocato di presentare, su richiesta,

una fattura dettagliata rappresenta il corollario a livello disciplinare

del dovere di rendiconto del mandante prescritto dall'art. 400 cpv. 1 del

codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220; cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.3, 2C_133/2012 citata consid. 4.3.2;

RtiD I-2005 n. 59 consid. 7.2.2; cfr. anche Fellmann,

Anwaltsrecht, n. 506; Bohnet/Mar-tenet,

op. cit., n. 1785; Valticos, op.

cit., n. 292 ad art. 12). Norma, questa, che impone all'avvocato di presentare

su richiesta in ogni momento una fattura indicante le singole prestazioni e il

tempo consacrato a ognuna di esse (nonché le spese; cfr. Fellmann,

Anwaltsrecht, n. 510). L'indicazione del tempo complessivo impiegato per

l'attività svolta non è pertanto sufficiente

(cfr. STF 4A_144/2012 citata consid. 3.2.2; Fellmann, Anwalts-recht, n. 506). L'obbligo di rendiconto mira a permettere al cliente di

esercitare un controllo sulle attività dell'avvocato, di impartire le

necessarie istruzioni o di revocare semmai il mandato (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.3, 4A_144/2012 dell'11 settembre

2012.

consid. 3.2.2 e rif.; cfr. pure Bohnet/Martenet,

op. cit., n. 1785 e 2825; cfr. anche STA 52.2020.313

citata consid. 2.3).

3.4

Nella sua giurisprudenza più recente, il Tribunale federale ha inoltre espressamente

stabilito che, anche in caso di pattuizione di un onorario forfettario,

l'avvocato non è liberato dall'obbligo di indicare correttamente il tempo

consacrato a ogni sua prestazione (cfr. STF 2C_314/2020 citata

consid. 4.3, 2C_205/2019 citata consid. 5.2.2; cfr.

pure Fellmann, Anwaltsrecht, n. 506). L'Alta Corte ha in particolare

considerato che né l'art. 12 lett. i LLCA né le norme deontologiche fanno

distinzioni riguardo all'obbligo di rendiconto a dipendenza dei differenti tipi

di onorario e che il controllo della fattura, rispettivamente la valutazione

della sua adeguatezza da parte del cliente, deve essere possibile non soltanto

nel caso in cui l'onorario sia stabilito secondo il dispendio orario, bensì

anche in caso di onorario forfettario. Ciò implica la presentazione, su

richiesta, di una fattura dettagliata, da cui si possano evincere le singole

prestazioni fornite e il tempo loro consacrato. Solo così il cliente può

verificare se l'onorario pattuito si trova in un rapporto ragionevole rispetto

alle prestazioni svolte dall'avvocato (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid.

4.5.1). Il Tribunale federale ha inoltre rilevato che, anche dopo avere

proceduto al pagamento dell'onorario e anche in caso di pattuizione di una

remunerazione forfettaria, il cliente può ancora avere un legittimo interesse

al dettaglio della fattura, ad esempio in vista di un ulteriore mandato

conferito o da conferire al medesimo avvocato o come paragone con gli onorari

di altri avvocati (cfr. STF 2C_314/2020 citata consid. 4.5.2 e rif.).

Irrilevante è quindi la circostanza che un onorario

stabilito a forfait sia dovuto, nella misura in cui tutte le prestazioni sono

state fornite, indipendentemente dal dispendio orario effettivo (cfr. STF

2C_314/2020 citata consid. 4.5.2; cfr. pure STA 52.2020.313 citata consid.

2.4).

4.

4.1. Nel caso concreto, come

indicato in narrativa, dall'8 gennaio al 5 aprile 2018 il ricorrente ha

patrocinato G__________ nell'ambito di una pratica di diritto di famiglia

(accertamento della paternità ed elaborazione di una convenzione regolante gli

obblighi di mantenimento del minore, l'autorità parentale e il diritto alle

relazioni personali). Il 23 gennaio 2020 il cliente ha chiesto al suo ex

patrocinatore il dettaglio di tutte le prestazioni effettuate. Con scritto del

30.

gennaio successivo (doc. 6), il ricorrente gli ha trasmesso una nota di

onorario e spese ancora scoperti di fr. 2'851.30, accompagnata da uno

specchietto indicante le attività svolte e i relativi costi. Tale tabella espone

essenzialmente quanto segue:

- il 10 gennaio 2018, una spesa di fr. 50.- per apertura incarto;

- sempre il 10 gennaio 2018, un onorario di fr. 675.- (pari a un dispendio

orario di 90 minuti) per redazione prima bozza convenzione;

- nel periodo febbraio/marzo 2018,

un onorario di fr. 4'500.-

(pari a 600

minuti di lavoro) per diversi incontri con: cliente, genitori cliente,

avv.

__________, sig.ra __________,

il tutto per un totale di

fr. 5'627.30 (compresa l'IVA di fr. 402.33), da cui è poi stato dedotto

l'acconto di fr. 2'576.- e un ulteriore importo di fr. 200.- (cfr. citata nota).

Insoddisfatto delle informazioni fornitegli, il 10 febbraio 2020 C__________,

per il tramite del suo nuovo patrocinatore, è quindi tornato a chiedere

un'indicazione dettagliata delle prestazioni effettuate, del tempo loro

dedicato e delle spese sostenute nello svolgimento dell'incarico (cfr. doc. 8).

Tale richiesta è tuttavia rimasta senza seguito.

4.2

Con la decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che la fattura

emessa dal ricorrente - priva di indicazioni puntuali in merito alle singole

attività, alle date in cui si sono svolte e alla loro durata - fosse

manifestamente insufficiente a soddisfare l'obbligo di rendiconto che incombe

all'avvocato.

L'insorgente contesta tale conclusione: il rendiconto andrebbe a suo dire letto

insieme alla documentazione (doc. 9) versata agli atti con le osservazioni, da

cui emergerebbero tutte le informazioni necessarie. A torto.

4.3

Come visto, confrontato con la richiesta del suo cliente, il ricorrente

avrebbe infatti dovuto fornire una distinta dettagliata, da cui si potessero

dedurre le singole prestazioni effettuate e il tempo dedicato a ognuna di esse,

nonché le spese, così da permettere al mandante di valutare l'adeguatezza della

fattura (ritenuto che, in base alla giurisprudenza sull'obbligo di rendiconto

ex art. 400 cpv. 1 CO, basta ad es. che i rapporti d'attività vengano allestiti

con le indicazioni delle date, dei lavori prestati mediante parole chiave e del

relativo dispendio di tempo; cfr. STF 4A_238/2016 del 26 luglio 2016 consid.

2.2.2). E ciò, sia che l'onorario fosse stato stabilito secondo l'effettivo

dispendio orario, sia che fosse stato pattuito a forfait (come parrebbe essere

stato il caso, in base a quanto sostenuto almeno inizialmente dall'insorgente,

per la prima parte del mandato; cfr. osservazioni, punto n. 3.4). Come visto

(cfr. supra, consid. 3.3 e 3.4), sulla scorta della giurisprudenza del

Tribunale federale, che questo Tribunale ha avuto recentemente modo di

applicare in un caso simile (cfr. STA 52.2020.313 citata), l'obbligo per

l'avvocato di registrare correttamente il dispendio orario relativo a ogni

attività sussiste infatti in entrambi i casi.

In concreto, l'insorgente si è invece limitato a indicare le attività svolte in

maniera generica, senza precisarne le date e la durata. In particolare, delle

11.5

ore consacrate al mandato, ne ha raggruppate ben 10, attribuendole a non

meglio precisati diversi incontri con le parti, genericamente situati

nel periodo compreso tra febbraio e marzo 2018. La nota non presenta dunque

nessuna informazione sulle singole prestazioni, sul momento in cui sono state

svolte e sul tempo consacrato a ognuna di esse, limitandosi invece a indicare

il tempo complessivo impiegato (90 minuti per la redazione della prima bozza di

convenzione e 600 minuti per i diversi incontri). Ciò che, come visto (cfr. supra,

consid. 3.3), non è tuttavia sufficiente. È quindi evidente che la nota

d'onorario del 30 gennaio 2020 emessa dall'insorgente non presenta il

necessario grado di dettaglio ai sensi dell'art. 12 lett. i LCCA. Come detto, dalla

stessa non è in particolare in alcun modo possibile dedurre le singole attività

che egli ha svolto (segnatamente il numero degli incontri effettuati) e il tempo

loro dedicato e non permette di riflesso nemmeno di comprendere e verificare la

congruità degli importi globalmente fatturati al cliente.

Non porta ad altra conclusione la tesi del ricorrente secondo cui le

precisazioni mancanti si sarebbero potute evincere dalla documentazione in

possesso del cliente (che sarebbe comunque stato sempre informato del lavoro da

lui svolto) e versata agli atti con le osservazioni. La distinta dettagliata -

che l'avvocato è tenuto a fornire al mandante per ossequiare il suo obbligo di

rendiconto - serve infatti proprio a far chiarezza sull'operato dell'avvocato,

permettendo al cliente di verificare gli importi esposti per gli onorari e le spese,

ed evitare così controversie sul loro importo. Chiarezza che peraltro il

ricorrente neppure in questa sede è riuscito a portare, limitandosi a

compiegare la citata documentazione, che di certo non può sostituire la fattura

dettagliata.

Ne discende che, non avendo presentato al mandante - malgrado le sue ripetute

richieste - un rendiconto dettagliato, conformemente a quanto richiesto dalla

suesposta giurisprudenza, l'insorgente è effettivamente e manifestamente

incorso in una violazione del dovere di rendiconto sancito dall'art. 12 lett. i

LLCA, così come concluso dalla precedente istanza.

5.

Ferme queste premesse,

resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.

5.1

In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede

le misure disciplinari seguenti:

a. l'avvertimento;

b. l'ammonimento;

c. la multa fino a fr. 20'000.-;

d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e. il divieto definitivo di esercitare.

La multa può

essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il

divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La

Commissione gode di un certo margine di apprezzamento

nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di

un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della

professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della

proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve

rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in

maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole

professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo.

Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel

caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a

tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice

penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in

particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento

tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del

4.

dicembre 2015 consid. 8; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in Walter Fellmann/Gaudenz

G. Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, op. cit., ad art. 17 n. 23

segg.).

5.2

In concreto, commisurando la sanzione da irrogare al

ricorrente, la precedente istanza ha motivato un ammonimento (cfr. decisione

impugnata, consid. 7), infliggendo però a livello di dispositivo (n. 1) una

multa di fr. 800.-. Confrontata con l'obiezione del ricorrente secondo cui la

multa costituiva manifestamente una svista, la Commissione non ha smentito,

rimettendosi in generale al giudizio del Tribunale. In queste circostanze, non

si può che concludere che si tratti effettivamente di un errore (presumibilmente

un refuso) e che l'autorità inferiore abbia pronunciato un ammonimento, sanzione

peraltro conforme anche alla giurisprudenza di questo Tribunale in casi

analoghi (cfr. STA 52.2020.313 citata consid. 4.2 e rif.). La violazione

in concreto commessa dall'avv. RI 1 può del resto ancora essere considerata di

lieve entità. Se non giova all'insorgente il fatto di non aver

mostrato segni di autocritica e di ravvedimento, continuando ancora in questa

sede a contestare la sua colpevolezza, depone per contro a suo favore la

circostanza che, durante la sua trentennale carriera, non è mai stato oggetto

di una sanzione disciplinare. Alla luce di tutto quanto precede e a fronte del

margine di apprezzamento che spetta all'autorità inferiore in questo ambito, si

giustifica pertanto di confermare l'ammonimento così come motivato dalla

Commissione, emendando conseguentemente il dispositivo (cfr. infra,

consid. 7.1). La sanzione, tra le più lievi previste dalla norma, risulta così

senz'altro opportunamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e

rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto

dell'incensuratezza dell'insorgente e appare sufficiente a richiamarlo al

rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.

6.

Da respingere è infine la

generica doglianza del ricorrente riferita agli oneri processuali posti a suo

carico dalla precedente istanza.

6.1

La tassa di giustizia deve rispettare i principi della copertura dei costi

e dell'equivalenza (STA 52.2016.158 del 21 aprile 2017 consid. 6.1 e rif.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 28). Il principio

della copertura dei costi postula l'esistenza di una ragionevole correlazione

fra il gettito globale delle tasse e l'ammontare complessivo dei costi

anticipati dall'ente pubblico, incluse le

spese generali; esso non è generalmente rilevante in materia di oneri

giudiziari, ritenuto come l'esperienza

insegni che le tasse applicate dai tribunali sono di gran lunga insufficienti a coprire i costi della

giustizia. Il principio dell'equivalenza dispone, invece, che

l'ammontare della singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con il

valore economico della prestazione fornita dall'ente pubblico: la tassa - che

può eventualmente essere calcolata secondo criteri schematici - non deve

trovarsi in evidente sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e deve

contenersi entro limiti ragionevoli (DTF 141 I 105 consid.

3.3.2

e riferimenti ivi citati, 120 Ia 171

consid. 2a e 3; STA 52.2016.158 citata consid. 6.1 e rif.). Entro

questi limiti, l'autorità amministrativa o giudiziaria dispone comunque di un

ampio potere di apprezzamento, che può essere censurato solo in caso di eccesso

o abuso (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm; cfr. STA 52.2016.158

citata consid. 6.1 e rif.; Borghi/Corti,

op. cit., n. 2 ad art. 28).

6.2

Nel caso concreto,

l'ammontare della modesta tassa applicata dalla Commissione (fr. 400.-), oltre

che rientrare nella forchetta prevista dall'art. 47 LPAmm (applicabile per il

rinvio dell'art. 30 LAvv), appare del tutto rispettoso dei principi

della copertura dei costi e dell'equivalenza. La

commisurazione da parte dell'autorità inferiore non procede dunque da un

esercizio scorretto, in quanto abusivo, del suo potere di apprezzamento. La

svista in cui è incappata la Commissione a livello di dispositivo non ne

giustifica una riduzione; di tale aspetto può nondimeno essere tenuto conto in

questa sede, avuto riguardo al parziale successo dell'impugnativa. La tassa di

giustizia esposta dalla precedente istanza deve quindi essere tutelata. Lo

stesso dicasi per le spese, quantificate in fr. 200.-.

7.

7.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso deve essere parzialmente accolto, con

conseguente riforma del dispositivo (punto n. 1) della decisione impugnata nel

senso che nei confronti dell'avv. RI 1 è pronunciato un ammonimento, come

indicato al consid. 5.

7.2

Dato l'esito, la

tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, proporzionalmente al suo grado di soccombenza.

Lo Stato ne va invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Non si assegnano

ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm), dal momento che il ricorrente agisce quale avvocato

in causa propria (cfr. STF 2C_439/2017 del 16 maggio 2018 consid. 4,

2C_704/2016 del 6 gennaio 2017 consid. 3.6; Hansjörg Seiler in:

Hansjörg Seiler/ Nicolas von Werdt/ Andreas Güngerich/Niklaus

Oberholzer, Handkommentar zum

Bundesgerichtsgesetz, II ed., Berna 2015, n. 17 ad 68 e giurisprudenza

ivi citata).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza, il

dispositivo n. 1 della decisione del 22 ottobre 2020 (n. 335) della Commissione

di disciplina degli avvocati è annullato e riformato nel senso che nei

confronti dell'avv. RI 1 è pronunciato un ammonimento.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente, al quale va

retrocesso l'importo (fr. 500.-) versato in eccesso a titolo di anticipo delle

presunte spese processuali.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera