52.2020.568
Naturalizzazione ordinaria - concessione dell'attinenza comunale - integrazione economica
23 ottobre 2023Italiano17 min
del 23 maggio 2013) al Consiglio comunale, invitandolo a concedere l'attinenza comunale
Source ti.ch
Incarto n.
52.2020.568
Lugano
23
ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo sul ricorso del 27 novembre
2020 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la risoluzione del 28 ottobre 2020 (n. 5672) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione del 16 dicembre 2019 del Consiglio comunale di _____ in
materia di rifiuto della concessione dell'attinenza comunale;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il cittadino iracheno RI
1 (1964) è entrato in Svizzera nel 1998, dove ha ottenuto lo statuto di
rifugiato. Egli risiede a _____, è sposato e ha tre figli. La moglie e questi
ultimi hanno ottenuto la cittadinanza elvetica tramite naturalizzazione.
B. a. L'11 dicembre 2012
pure RI 1 ha presentato una domanda di naturalizzazione ordinaria.
b. Esperite le
formalità del caso volte a determinare il grado di integrazione e di idoneità
dell'istante, rilevato che sul piano economico era attivo professionalmente al
50% come aiuto cucina e che per il restante 50% dipendeva
dall'assistenza sociale, il CO 1 ha comunque sia considerato adempiuti i
presupposti di legge in materia e ha sottoposto il relativo messaggio (n. 8706
del 23 maggio 2013) al Consiglio comunale, invitandolo a concedere l'attinenza comunale
all'interessato.
c. Dopo che la pratica
era rimasta sospesa il 5 dicembre 2019 la Commissione delle petizioni
del Consiglio comunale di _____ ha stilato il proprio rapporto contrario alla
proposta municipale, ritenendo - malgrado l'adempimento degli altri criteri - insufficiente
l'integrazione economica di RI 1, la cui situazione reddituale non era nel
frattempo migliorata. Il lavoro di aiuto cuoco su chiamata e il tentativo di
avviare un'attività di cibo da asporto non gli avevano infatti permesso di
affrancarsi dal versamento di prestazioni assistenziali, al contrario il suo
debito verso l'aiuto pubblico era aumentato.
d. Sulla base di tale
rapporto, riunito in seduta il 16 dicembre 2019, il Consiglio comunale ha
risolto di non concedere l'attinenza comunale all'interessato, che ne è stato
informato mediante comunicazione da parte del Municipio del 23 dicembre 2019.
C. Con giudizio del 28
ottobre 2020 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata da RI 1
avverso la predetta risoluzione comunale.
Il Governo, rammentato
il quadro normativo applicabile ed escluso che il tempo trascorso tra la
trasmissione del messaggio municipale al Consiglio comunale e la decisione di
quest'ultimo abbia avuto ripercussioni negative per l'istante, dato che il suo
diritto a risiedere in Svizzera non è stato rimesso in discussione, ha
confermato la risoluzione consiliare, sostanzialmente per i medesimi motivi,
ovvero il mancato adempimento del requisito di una riuscita integrazione
professionale e finanziaria, escludendo nel contempo che la stessa fosse
sproporzionata e contraria al diritto al rispetto della vita privata e
familiare sancito all'art. 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101).
D. Contro il predetto
giudicato governativo RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la concessione
dell'attinenza comunale.
Il ricorrente, artista di formazione, non ha negato di dovere
ricorrere all'aiuto sociale per garantire il proprio sostentamento, non avendo
reperito un impiego in tale ambito; ha tuttavia sostenuto di essersi sempre
impegnato per ottenere un posto di lavoro in altri settori (documentando i
relativi sforzi), ma invano a causa dell'età e di problemi di salute: fattori,
questi, indipendenti dalla sua volontà. Ha pertanto sostenuto di adempiere i
requisiti di idoneità per l'ottenimento dell'attinenza comunale, tra cui anche
quello messo in dubbio dalle Autorità inferiori di non essere integrato nel
nostro Paese.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni. A identica conclusione è pervenuto il Municipio, allineandosi
alle motivazioni contenute nella decisione governativa e sottolineando che,
siccome la competenza per la concessione dell'attinenza comunale spetta al
Legislativo, il suo parere inizialmente favorevole non è atto a fondare
affidamento alcuno per l'interessato. Il Presidente del Consiglio comunale
ha condiviso la presa di posizione municipale.
F. Il ricorrente
non ha replicato. Dell'accertamento esperito in questa sede per aggiornare la
situazione finanziaria di RI 1 e delle relative osservazioni delle parti, si
riferirà in appresso.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo a statuire sulla presente causa discende dall'art. 41a cpv.
Considerandi
2.
della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8
novembre 1994 (LCCit; RL 141.100). La legittimazione del ricorrente è data
dall'art. 65 cpv. 1 della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100).
Il gravame, tempestivo giusta l'art. 68 cpv.
1.
LPAmm, è pertanto ricevibile
in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dal complemento istruttorio esperito dal giudice
preposto alla causa (art. 25 cpv. 1 e
27.
cpv. 1 LPAmm).
2.
2.1. Secondo l'art. 37 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;
RS 101), ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza
comunale e quella di un Cantone. Giusta l'art. 38 cpv. 2 Cost. la Confederazione emana prescrizioni minime sulla
naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il
relativo permesso.
2.2
La legge federale sulla
cittadinanza del 29 settembre 1952 (LCit; RU 1952 1119) - in vigore fino al 31 dicembre 2017, ma applicabile alla
presente fattispecie poiché la domanda di naturalizzazione è stata depositata
prima dell'introduzione, il 1° gennaio 2018, della nuova legge
federale sulla cittadinanza del 20 giugno 2014 (RS 141.0; RU 2016 2561; art. 50 cpv. 2 nLCit) - disciplina l'acquisto e la
perdita della cittadinanza svizzera.
L'art. 12 cpv. 1 LCit dispone che nella procedura ordinaria - quale è
quella in oggetto - la cittadinanza svizzera
si acquista mediante la naturalizzazione in un Cantone e in un Comune.
Il richiedente
è considerato idoneo all'ottenimento della naturalizzazione, precisa l'art. 14
LCit, se si è integrato nella comunità svizzera (lett. a), si è familiarizzato
con il modo di vita e gli usi e costumi elvetici (lett. b),
si conforma al nostro ordine giuridico
(lett. c) e non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett.
d).
2.3
In Ticino, la
cittadinanza cantonale può essere concessa allo straniero se ha risieduto nel
Cantone durante cinque anni, adempie i requisiti per la concessione
dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione e rispetta i valori della
Costituzione cantonale (art. 12 cpv. 1 LCCit).
L'attinenza comunale
può essere concessa al richiedente se ha risieduto nel Comune durante tre anni,
dei quali gli ultimi due precedenti la domanda ininterrottamente (art. 13
LCCit).
Lo straniero che
intende chiedere in via ordinaria la cittadinanza cantonale e l'attinenza
comunale (e con ciò la cittadinanza svizzera), deve presentare la sua domanda
al Municipio del Comu-ne di residenza, utilizzando l'apposito modulo ufficiale
e allegando i documenti previsti (art. 15 cpv. 1 LCCit; cfr. anche art. 5 del regolamento
della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale [RLCCit, RL
141.110], nella sua versione in vigore fino
al 31 dicembre 2017 giusta l'art. 32 nRLCCit).
Ricevuta la domanda, il Municipio assume per mezzo
dei suoi servizi, della Polizia cantonale ed eventualmente di ogni altro Ufficio
pubblico, tutte le informazioni atte a dare un quadro completo della
personalità del richiedente e dei membri della sua famiglia, in particolare,
per quanto si riferisce all'integrazione nella comunità ticinese, alla condotta, alle condizioni economiche e sociali,
come pure alle relazioni con il paese di origine (art. 6 cpv.
1.
RLCCit). Procedendo alla verifica della
ricevibilità della domanda e, allo scopo di accertare l'idoneità del
richiedente, l'Autorità comunale sottopone quest'ultimo a un esame atto a
fornire un quadro completo della sua personalità secondo i principi previsti
dall'art. 14 LCit come pure le sue conoscenze della lingua italiana, di civica,
di storia e di geografia svizzere e ticinesi e delle principali norme penali
che sarà tenuto a rispettare (art. 16 cpv. 1 e 2 LCCit).
Conclusi gli accertamenti, dispone l'art. 17 LCCit,
il Legislativo comunale decide sulla concessione dell'attinenza comunale (cpv. 1). Se la stessa è rifiutata, la procedura ha termine (cpv.
2).
Concessa l'attinenza comunale, l'Autorità
cantonale trasmette la domanda a quella federale con il suo preavviso. L'Autorità
cantonale può effettuare ulteriori accertamenti (art. 18 LCCit).
Conferita
l'attinenza comunale e rilasciata l'autorizzazione federale, il Gran Consiglio
si pronuncia sulla concessione della cittadinanza cantonale (art. 19 LCCit).
Sempre a livello cantonale l'art. 34 cpv. 4 LCCit sancisce
che il richiedente la cittadinanza
cantonale ha diritto di prendere conoscenza degli atti inerenti le procedure
previste dalla presente legge e che lo concernono. Conclusi
gli accertamenti, soggiunge il cpv. 4 della medesima norma, l'Autorità
competente deve darne comunicazione
all'istante, avvisandolo della facoltà di prendere visione degli atti e di domandare entro quindici
giorni, un complemento d'inchiesta, indicandone i motivi e i mezzi.
2.4
In Svizzera la procedura
di naturalizzazione è pertanto applicata a tre livelli e coinvolge la
Confederazione, il Cantone e il Comune. La competenza per la naturalizzazione spetta al Cantone e al Comune, che
possono prevedere condizioni proprie oltre a quelle
previste dal diritto federale.
2.5
Nel nostro Cantone le decisioni in materia di attinenza comunale
sono prese dall'Assemblea (art. 13 cpv. 1 lett. n della legge organica comunale
del 10 marzo 1987; LOC; RL 181.100) rispettivamente dal Consiglio comunale,
laddove è istituito (art. 42 cpv. 2 LOC), come è il caso a _____.
L'art. 212 LOC dispone
che le singole decisioni degli organi comunali sono annullabili, tra l'altro, se
contrarie a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti (lett. a)
oppure quando fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o da
regolamenti (lett. e).
Il Municipio comunica
in forma scritta al richiedente il risultato della decisione dell'Assemblea o
del Consiglio comunale (art. 4 cpv. 2 RLCCit, giusta il rinvio di cui all'art.
8.
RLCCit).
3.
3.1. Ferme
queste premesse di ordine generale, la presente vertenza ruota ora attorno al
quesito di sapere se il ricorrente possa essere considerato idoneo all'ottenimento
dell'attinenza comunale.
Come detto, l'art. 14 LCit dispone che il richiedente è
considerato idoneo all'ottenimento della naturalizzazione, se si è integrato
nella comunità svizzera (lett. a), si è familiarizzato con il modo di vita, gli usi e costumi elvetici (lett. b), si conforma al nostro ordine giuridico (lett. c) e non compromette la sicurezza interna o esterna
della Svizzera (lett. d).
L'elemento
dell'integrazione nella comunità svizzera sancito dall'art. 14 lett. a LCit
designa l'accoglimento dello straniero nella comunità locale e la sua
disponibilità a inserirsi nell'ambiente elvetico, senza per questo rinunciare
ai suoi legami e peculiarità culturali nonché alla sua nazionalità di origine. Da
questo profilo, le Assemblee comunali possono
esigere dal richiedente la naturalizzazione una "certa integrazione locale"
(DTF 138 I 242 consid. 5.3). Criterio determinante non è però l'esistenza o non
di un'affiliazione presso un'associazione o ad altre organizzazioni, in quanto misconoscerebbe
l'essenza dell'integrazione, che consiste appunto in un'assimilazione graduale
alle consuetudini svizzere. Risolutive risultano piuttosto le relazioni interpersonali nonché la partecipazione a
qualsiasi attività sociale all'interno del Comune nell'ambito sportivo,
culturale, politico, formativo, o anche prestando del volontariato (STF
1D_2/2013 del 14 novembre 2013 consid. 3.3.2). Oltre alla
partecipazione alla vita economica, sociale e culturale, è richiesta
l'osservanza di regole di comportamento elementari che permettano una vita
societaria senza conflitti.
Per
quanto riguarda la familiarità con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri
(art. 14 lett. b LCit), essa non deve essere intesa nel senso di assimilazione,
vale a dire della condizione posta allo straniero di doversi adattare e
adeguare in maniera completa alla realtà elvetica. Il concetto deve piuttosto
essere inteso nel senso di uno stato di avanzata integrazione come pure di una
conoscenza approfondita delle condizioni di vita, del modo di pensare e degli
atteggiamenti tipici degli svizzeri. Tale
conoscenza si basa su uno sviluppo quasi naturale affidato al libero
apprezzamento del singolo straniero che consiste nel collegare tra di
loro elementi della cultura elvetica e di quella straniera. Ne fanno parte la
capacità di esprimersi in una lingua nazionale (condizione adempiuta dal
candidato che possiede le conoscenze linguistiche necessarie per la vita
quotidiana e ciò in conformità alla sua situazione professionale e sociale) e
le conoscenze relative alla vita pubblica e sociale (inteso che non è opportuno
esigere nozioni superiori a quelle possedute dai cittadini svizzeri in una
situazione personale paragonabile).
Per il
rilascio dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione è pure necessario
che il richiedente si conformi all'ordine giuridico svizzero (art. 14 lett. c
LCit). Ciò significa in sostanza che l'interessato deve godere di una buona
reputazione per quanto concerne l'aspetto penale e in ordine all'esecuzione e
al fallimento. Deve inoltre essere
considerato il comportamento assunto da quest'ultimo nell'esercizio dei
diritti e nell'adempimento dei suoi obblighi. Infine, come previsto dall'art.
14.
lett. d LCit, egli non deve compromettere la sicurezza della Svizzera (cfr.
messaggio relativo alla cittadinanza per giovani stranieri e alla revisione della legge sulla cittadinanza del 21 novembre
2001, FF 2002 1736 n. 2.2.1.3; Michele
Albertini, Procedura di naturalizzazione: accertamento dell'idoneità dei
richiedenti e tutela della sfera privata, in: RtiD II-2007, pag. 364, con
riferimenti).
Il concetto
di integrazione non può essere disgiunto da un esame della situazione economica
della persona richiedente la cittadinanza svizzera. In linea di principio, infatti,
l'interessato deve avere un ruolo attivo all'interno della comunità e disporre
di mezzi economici sufficienti per garantire il proprio sostentamento, senza
dipendere dagli aiuti statali. Il Tribunale federale ha avuto
modo di considerare che una delle condizioni per potere ottenere la
cittadinanza svizzera secondo la procedura ordinaria è di essere integrato nella comunità elvetica, ciò che presuppone anche la sua integrazione professionale e, di riflesso, la sua indipendenza economica (STF 1C_461/2001 del 6 marzo
2012.
consid. 3.2; cfr. anche STAF C-1389/2009 del 13 settembre 2011
consid. 8.3 con rinvii giurisprudenziali). Del resto, è quanto prevede nel
nostro Cantone il già citato art. 6 cpv. 1 RLCCit.
3.2
Come accennato in
narrativa RI 1 è entrato in Svizzera nel 1998. Egli è titolare di un permesso
di domicilio e l'11 dicembre 2012 ha depositato la propria domanda di
naturalizzazione, che nel frattempo la moglie e i tre figli hanno ottenuto,
diventando cittadini elvetici. Il CO 1 ha licenziato il proprio messaggio
favorevole alla concessione dell'attinenza comunale il 23 maggio 2013 (n.
8706), ritenendo adempiuti i requisiti economici, sebbene già allora
l'interessato, impiegato come aiuto cuoco su chiamata al 50%, dipendesse per il
restante 50% dall'aiuto sociale. La Commissione delle petizioni del Consiglio
comunale ha stilato il proprio rapporto negativo il 5 dicembre 2019 dopo avere
esperito degli accertamenti. È in particolare giunta alla conclusione che RI 1
non avesse raggiunto un sufficiente grado di integrazione economica, in quanto
il tentativo di avviare un'attività di ristorazione da asporto non era stato
coronato da successo e nemmeno il già citato impiego su chiamata gli aveva
permesso di affrancarsi dal versamento di aiuti assistenziali, il cui debito
aveva raggiunto l'importo di fr. 174'832.85 nel gennaio 2016 e di fr. 265'141.80
nel marzo 2019. Il 16 dicembre 2019 il Consiglio comunale ha respinto la
richiesta di concessione dell'attinenza comunale. Con decisione del 28 ottobre
2020.
il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione del Legislativo
comunale.
3.3
RI 1 ha
contestato le conclusioni a cui sono giunte le Autorità inferiori, riferendosi
in particolare alle direttive emanate dalla Segreteria di Stato della
migrazione in materia (cfr. manuale sulla cittadinanza, capitolo 4.7.2 lett. b),
secondo le quali il ricorso all'assistenza sociale, alle prestazioni
dell'assicurazione di invalidità o al sussidio di disoccupazione non può
portare automaticamente a negare la concessione della naturalizzazione,
qualora, come nella fattispecie, siano adempiuti gli altri criteri di
integrazione; ciò può essere il caso solamente quando il ricorso a questi aiuti
sia imputabile a colpa del candidato o quando esistano indizi di frode. Nel
caso di malattie croniche è pertanto difficile adempiere il requisito
dell'indipendenza finanziaria, ragione per cui - quando tale condizione non è
loro imputabile - occorre tenerne conto della ponderazione dei criteri di
integrazione. Il ricorrente ha evidenziato di avere una formazione da artista e
di non essere riuscito a reperire un impiego in tale settore, ma di essersi
impegnato a reinventarsi, lavorando in altri ambiti, dando quindi prova
di un grande impegno sul piano professionale. Egli ha citato le numerose
ricerche di impiego e i seguenti lavori svolti dal suo arrivo in Svizzera: autista
di furgoni tra il 1998 e il 2001, aiuto pittore nel 2009, aiuto cuoco tra il
2012.
e il 2014 (trattasi dell'impiego menzionato nel messaggio municipale del
23.
maggio 2013), gestore di un take-away tra il 2015 e il 2016, attività di
utilità pubblica come operaio e autista per la C_____ tra il 2018 e il 4
settembre 2019, programma d'occupazione temporanea presso S______ dal 31 agosto
2020.
Ha pure menzionato gli sforzi profusi per riqualificarsi
professionalmente e per potere lavorare come indipendente, precisando però di
soffrire di problemi di salute, i quali - uniti all'età - lo avrebbero
penalizzato nella ricerca di un impiego. Invitato a prendere posizione in
merito al fatto che il suo debito assistenziale al 31 agosto 2023 aveva
raggiunto l'importo di fr. 405'846.47, RI 1 ha evidenziato che, nonostante la
presenza di questi problemi di salute e l'età, non ha mai interrotto le
ricerche di un impiego e gli sforzi profusi a tale scopo.
Certo i problemi di
salute di cui ha ampiamente riferito (cfr. ricorso pag. 8 seg. e i relativi
doc. Q e R; osservazioni del 22 settembre 2023 e doc. S allegato), uniti al
fatto che all'età di 59 anni non è certamente semplice reperire un impiego, lo
hanno sicuramente svantaggiato nel processo di inserimento nel mercato del
lavoro, gli stessi non appaiono nel contempo di natura totalmente invalidante,
motivo per cui non possono di per sé spiegare l'assenza di integrazione
professionale nonostante il lungo soggiorno in Svizzera.
3.4
Orbene, per
quanto il ricorrente abbia dato prova di avere tentato di inserirsi nel mercato
del lavoro elvetico, la sua sussistenza economica continua a essere garantita
dal versamento di prestazioni assistenziali da parte dell'Ufficio del sostegno
sociale e dell'inserimento del Dipartimento della sanità e della socialità. Il
debito assistenziale risulta infatti notevolmente aumentato dopo il deposito
della richiesta di naturalizzazione, raggiungendo il 31 agosto 2023 l'importo
di fr. 405'846.47.
Come già rilevato, il
concetto di integrazione non può infatti essere disgiunto da un esame della
situazione economica dell'insorgente, il quale nonostante la lunga presenza in
Svizzera non ha ad oggi saputo affrancarsi dal versamento dell'aiuto sociale. Egli
non adempie di conseguenza il criterio dell'indipendenza economica sancito agli
art. 14 lett. a e b LCit nonché 6 cpv. 1 RLCCit.
3.5
In siffatte circostanze si deve pertanto
concludere che la decisione del Consiglio comunale di _____, confermata dal Governo, non procede da un
esercizio abusivo del potere di apprezzamento di cui dispone l'Autorità. Essa
risulta inoltre rispettosa del principio della proporzionalità, in quanto il
querelato diniego non impedisce al ricorrente (al beneficio di un
permesso di domicilio) di continuare a risiedere in Svizzera.
4.
Stante quanto
precede, il ricorso deve essere respinto.
La tassa di giustizia
e le spese sono a carico dell'insorgente in quanto soccombente, conformemente
all'art. 47 cpv. 1 LPAmm.
Non si assegnano
ripetibili (art. 49 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
Spese e
tassa di giustizia, per complessivi fr. 1'200.-, già anticipate dall'insorgente,
rimangono a suo carico.
Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 113 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere