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Decisione

52.2020.568

Naturalizzazione ordinaria - concessione dell'attinenza comunale - integrazione economica

23 ottobre 2023Italiano17 min

del 23 maggio 2013) al Consiglio comunale, invitandolo a concedere l'attinenza comunale

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.568

Lugano

23

ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo sul ricorso del 27 novembre

2020 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la risoluzione del 28 ottobre 2020 (n. 5672) del

Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la decisione del 16 dicembre 2019 del Consiglio comunale di _____ in

materia di rifiuto della concessione dell'attinenza comunale;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. Il cittadino iracheno RI

1 (1964) è entrato in Svizzera nel 1998, dove ha ottenuto lo statuto di

rifugiato. Egli risiede a _____, è sposato e ha tre figli. La moglie e questi

ultimi hanno ottenuto la cittadinanza elvetica tramite naturalizzazione.

B. a. L'11 dicembre 2012

pure RI 1 ha presentato una domanda di naturalizzazione ordinaria.

b. Esperite le

formalità del caso volte a determinare il grado di integrazione e di idoneità

dell'istante, rilevato che sul piano economico era attivo professionalmente al

50% come aiuto cucina e che per il restante 50% dipendeva

dall'assistenza sociale, il CO 1 ha comunque sia considerato adempiuti i

presupposti di legge in materia e ha sottoposto il relativo messaggio (n. 8706

del 23 maggio 2013) al Consiglio comunale, invitandolo a concedere l'attinenza comunale

all'interessato.

c. Dopo che la pratica

era rimasta sospesa il 5 dicembre 2019 la Commissione delle petizioni

del Consiglio comunale di _____ ha stilato il proprio rapporto contrario alla

proposta municipale, ritenendo - malgrado l'adempimento degli altri criteri - insufficiente

l'integrazione economica di RI 1, la cui situazione reddituale non era nel

frattempo migliorata. Il lavoro di aiuto cuoco su chiamata e il tentativo di

avviare un'attività di cibo da asporto non gli avevano infatti permesso di

affrancarsi dal versamento di prestazioni assistenziali, al contrario il suo

debito verso l'aiuto pubblico era aumentato.

d. Sulla base di tale

rapporto, riunito in seduta il 16 dicembre 2019, il Consiglio comunale ha

risolto di non concedere l'attinenza comunale all'interessato, che ne è stato

informato mediante comunicazione da parte del Municipio del 23 dicembre 2019.

C. Con giudizio del 28

ottobre 2020 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata da RI 1

avverso la predetta risoluzione comunale.

Il Governo, rammentato

il quadro normativo applicabile ed escluso che il tempo trascorso tra la

trasmissione del messaggio municipale al Consiglio comunale e la decisione di

quest'ultimo abbia avuto ripercussioni negative per l'istante, dato che il suo

diritto a risiedere in Svizzera non è stato rimesso in discussione, ha

confermato la risoluzione consiliare, sostanzialmente per i medesimi motivi,

ovvero il mancato adempimento del requisito di una riuscita integrazione

professionale e finanziaria, escludendo nel contempo che la stessa fosse

sproporzionata e contraria al diritto al rispetto della vita privata e

familiare sancito all'art. 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101).

D. Contro il predetto

giudicato governativo RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la concessione

dell'attinenza comunale.

Il ricorrente, artista di formazione, non ha negato di dovere

ricorrere all'aiuto sociale per garantire il proprio sostentamento, non avendo

reperito un impiego in tale ambito; ha tuttavia sostenuto di essersi sempre

impegnato per ottenere un posto di lavoro in altri settori (documentando i

relativi sforzi), ma invano a causa dell'età e di problemi di salute: fattori,

questi, indipendenti dalla sua volontà. Ha pertanto sostenuto di adempiere i

requisiti di idoneità per l'ottenimento dell'attinenza comunale, tra cui anche

quello messo in dubbio dalle Autorità inferiori di non essere integrato nel

nostro Paese.

E. All'accoglimento

dell'impugnativa si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni. A identica conclusione è pervenuto il Municipio, allineandosi

alle motivazioni contenute nella decisione governativa e sottolineando che,

siccome la competenza per la concessione dell'attinenza comunale spetta al

Legislativo, il suo parere inizialmente favorevole non è atto a fondare

affidamento alcuno per l'interessato. Il Presidente del Consiglio comunale

ha condiviso la presa di posizione municipale.

F. Il ricorrente

non ha replicato. Dell'accertamento esperito in questa sede per aggiornare la

situazione finanziaria di RI 1 e delle relative osservazioni delle parti, si

riferirà in appresso.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo a statuire sulla presente causa discende dall'art. 41a cpv.

Considerandi

2.

della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8

novembre 1994 (LCCit; RL 141.100). La legittimazione del ricorrente è data

dall'art. 65 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100).

Il gravame, tempestivo giusta l'art. 68 cpv.

1.

LPAmm, è pertanto ricevibile

in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dal complemento istruttorio esperito dal giudice

preposto alla causa (art. 25 cpv. 1 e

27.

cpv. 1 LPAmm).

2.

2.1. Secondo l'art. 37 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101), ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza

comunale e quella di un Cantone. Giusta l'art. 38 cpv. 2 Cost. la Confederazione emana prescrizioni minime sulla

naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il

relativo permesso.

2.2

La legge federale sulla

cittadinanza del 29 settembre 1952 (LCit; RU 1952 1119) - in vigore fino al 31 dicembre 2017, ma applicabile alla

presente fattispecie poiché la domanda di naturalizzazione è stata depositata

prima dell'introduzione, il 1° gennaio 2018, della nuova legge

federale sulla cittadinanza del 20 giugno 2014 (RS 141.0; RU 2016 2561; art. 50 cpv. 2 nLCit) - disciplina l'acquisto e la

perdita della cittadinanza svizzera.

L'art. 12 cpv. 1 LCit dispone che nella procedura ordinaria - quale è

quella in oggetto - la cittadinanza svizzera

si acquista mediante la naturalizzazione in un Cantone e in un Comune.

Il richiedente

è considerato idoneo all'ottenimento della naturalizzazione, precisa l'art. 14

LCit, se si è integrato nella comunità svizzera (lett. a), si è familiarizzato

con il modo di vita e gli usi e costumi elvetici (lett. b),

si conforma al nostro ordine giuridico

(lett. c) e non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett.

d).

2.3

In Ticino, la

cittadinanza cantonale può essere concessa allo straniero se ha risieduto nel

Cantone durante cinque anni, adempie i requisiti per la concessione

dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione e rispetta i valori della

Costituzione cantonale (art. 12 cpv. 1 LCCit).

L'attinenza comunale

può essere concessa al richiedente se ha risieduto nel Comune durante tre anni,

dei quali gli ultimi due precedenti la domanda ininterrottamente (art. 13

LCCit).

Lo straniero che

intende chiedere in via ordinaria la cittadinanza cantonale e l'attinenza

comunale (e con ciò la cittadinanza svizzera), deve presentare la sua domanda

al Municipio del Comu-ne di residenza, utilizzando l'apposito modulo ufficiale

e allegando i documenti previsti (art. 15 cpv. 1 LCCit; cfr. anche art. 5 del regolamento

della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale [RLCCit, RL

141.110], nella sua versione in vigore fino

al 31 dicembre 2017 giusta l'art. 32 nRLCCit).

Ricevuta la domanda, il Municipio assume per mezzo

dei suoi servizi, della Polizia cantonale ed eventualmente di ogni altro Ufficio

pubblico, tutte le informazioni atte a dare un quadro completo della

personalità del richiedente e dei membri della sua famiglia, in particolare,

per quanto si riferisce all'integrazione nella comunità ticinese, alla condotta, alle condizioni economiche e sociali,

come pure alle relazioni con il paese di origine (art. 6 cpv.

1.

RLCCit). Procedendo alla verifica della

ricevibilità della domanda e, allo scopo di accertare l'idoneità del

richiedente, l'Autorità comunale sottopone quest'ultimo a un esame atto a

fornire un quadro completo della sua personalità secondo i principi previsti

dall'art. 14 LCit come pure le sue conoscenze della lingua italiana, di civica,

di storia e di geografia svizzere e ticinesi e delle principali norme penali

che sarà tenuto a rispettare (art. 16 cpv. 1 e 2 LCCit).

Conclusi gli accertamenti, dispone l'art. 17 LCCit,

il Legislativo comunale decide sulla concessione dell'attinenza comunale (cpv. 1). Se la stessa è rifiutata, la procedura ha termine (cpv.

2).

Concessa l'attinenza comunale, l'Autorità

cantonale trasmette la domanda a quella federale con il suo preavviso. L'Autorità

cantonale può effettuare ulteriori accertamenti (art. 18 LCCit).

Conferita

l'attinenza comunale e rilasciata l'autorizzazione federale, il Gran Consiglio

si pronuncia sulla concessione della cittadinanza cantonale (art. 19 LCCit).

Sempre a livello cantonale l'art. 34 cpv. 4 LCCit sancisce

che il richiedente la cittadinanza

cantonale ha diritto di prendere conoscenza degli atti inerenti le procedure

previste dalla presente legge e che lo concernono. Conclusi

gli accertamenti, soggiunge il cpv. 4 della medesima norma, l'Autorità

competente deve darne comunicazione

all'istante, avvisandolo della facoltà di prendere visione degli atti e di domandare entro quindici

giorni, un complemento d'inchiesta, indicandone i motivi e i mezzi.

2.4

In Svizzera la procedura

di naturalizzazione è pertanto applicata a tre livelli e coinvolge la

Confederazione, il Cantone e il Comune. La competenza per la naturalizzazione spetta al Cantone e al Comune, che

possono prevedere condizioni proprie oltre a quelle

previste dal diritto federale.

2.5

Nel nostro Cantone le decisioni in materia di attinenza comunale

sono prese dall'Assemblea (art. 13 cpv. 1 lett. n della legge organica comunale

del 10 marzo 1987; LOC; RL 181.100) rispettivamente dal Consiglio comunale,

laddove è istituito (art. 42 cpv. 2 LOC), come è il caso a _____.

L'art. 212 LOC dispone

che le singole decisioni degli organi comunali sono annullabili, tra l'altro, se

contrarie a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti (lett. a)

oppure quando fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o da

regolamenti (lett. e).

Il Municipio comunica

in forma scritta al richiedente il risultato della decisione dell'Assemblea o

del Consiglio comunale (art. 4 cpv. 2 RLCCit, giusta il rinvio di cui all'art.

8.

RLCCit).

3.

3.1. Ferme

queste premesse di ordine generale, la presente vertenza ruota ora attorno al

quesito di sapere se il ricorrente possa essere considerato idoneo all'ottenimento

dell'attinenza comunale.

Come detto, l'art. 14 LCit dispone che il richiedente è

considerato idoneo all'ottenimento della naturalizzazione, se si è integrato

nella comunità svizzera (lett. a), si è familiarizzato con il modo di vita, gli usi e costumi elvetici (lett. b), si conforma al nostro ordine giuridico (lett. c) e non compromette la sicurezza interna o esterna

della Svizzera (lett. d).

L'elemento

dell'integrazione nella comunità svizzera sancito dall'art. 14 lett. a LCit

designa l'accoglimento dello straniero nella comunità locale e la sua

disponibilità a inserirsi nell'ambiente elvetico, senza per questo rinunciare

ai suoi legami e peculiarità culturali nonché alla sua nazionalità di origine. Da

questo profilo, le Assemblee comunali possono

esigere dal richiedente la naturalizzazione una "certa integrazione locale"

(DTF 138 I 242 consid. 5.3). Criterio determinante non è però l'esistenza o non

di un'affiliazione presso un'associazione o ad altre organizzazioni, in quanto misconoscerebbe

l'essenza dell'integrazione, che consiste appunto in un'assimilazione graduale

alle consuetudini svizzere. Risolutive risultano piuttosto le relazioni interpersonali nonché la partecipazione a

qualsiasi attività sociale all'interno del Comune nell'ambito sportivo,

culturale, politico, formativo, o anche prestando del volontariato (STF

1D_2/2013 del 14 novembre 2013 consid. 3.3.2). Oltre alla

partecipazione alla vita economica, sociale e culturale, è richiesta

l'osservanza di regole di comportamento elementari che permettano una vita

societaria senza conflitti.

Per

quanto riguarda la familiarità con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri

(art. 14 lett. b LCit), essa non deve essere intesa nel senso di assimilazione,

vale a dire della condizione posta allo straniero di doversi adattare e

adeguare in maniera completa alla realtà elvetica. Il concetto deve piuttosto

essere inteso nel senso di uno stato di avanzata integrazione come pure di una

conoscenza approfondita delle condizioni di vita, del modo di pensare e degli

atteggiamenti tipici degli svizzeri. Tale

conoscenza si basa su uno sviluppo quasi naturale affidato al libero

apprezzamento del singolo straniero che consiste nel collegare tra di

loro elementi della cultura elvetica e di quella straniera. Ne fanno parte la

capacità di esprimersi in una lingua nazionale (condizione adempiuta dal

candidato che possiede le conoscenze linguistiche necessarie per la vita

quotidiana e ciò in conformità alla sua situazione professionale e sociale) e

le conoscenze relative alla vita pubblica e sociale (inteso che non è opportuno

esigere nozioni superiori a quelle possedute dai cittadini svizzeri in una

situazione personale paragonabile).

Per il

rilascio dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione è pure necessario

che il richiedente si conformi all'ordine giuridico svizzero (art. 14 lett. c

LCit). Ciò significa in sostanza che l'interessato deve godere di una buona

reputazione per quanto concerne l'aspetto penale e in ordine all'esecuzione e

al fallimento. Deve inoltre essere

considerato il comportamento assunto da quest'ultimo nell'esercizio dei

diritti e nell'adempimento dei suoi obblighi. Infine, come previsto dall'art.

14.

lett. d LCit, egli non deve compromettere la sicurezza della Svizzera (cfr.

messaggio relativo alla cittadinanza per giovani stranieri e alla revisione della legge sulla cittadinanza del 21 novembre

2001, FF 2002 1736 n. 2.2.1.3; Michele

Albertini, Procedura di naturalizzazione: accertamento dell'idoneità dei

richiedenti e tutela della sfera privata, in: RtiD II-2007, pag. 364, con

riferimenti).

Il concetto

di integrazione non può essere disgiunto da un esame della situazione economica

della persona richiedente la cittadinanza svizzera. In linea di principio, infatti,

l'interessato deve avere un ruolo attivo all'interno della comunità e disporre

di mezzi economici sufficienti per garantire il proprio sostentamento, senza

dipendere dagli aiuti statali. Il Tribunale federale ha avuto

modo di considerare che una delle condizioni per potere ottenere la

cittadinanza svizzera secondo la procedura ordinaria è di essere integrato nella comunità elvetica, ciò che presuppone anche la sua integrazione professionale e, di riflesso, la sua indipendenza economica (STF 1C_461/2001 del 6 marzo

2012.

consid. 3.2; cfr. anche STAF C-1389/2009 del 13 settembre 2011

consid. 8.3 con rinvii giurisprudenziali). Del resto, è quanto prevede nel

nostro Cantone il già citato art. 6 cpv. 1 RLCCit.

3.2

Come accennato in

narrativa RI 1 è entrato in Svizzera nel 1998. Egli è titolare di un permesso

di domicilio e l'11 dicembre 2012 ha depositato la propria domanda di

naturalizzazione, che nel frattempo la moglie e i tre figli hanno ottenuto,

diventando cittadini elvetici. Il CO 1 ha licenziato il proprio messaggio

favorevole alla concessione dell'attinenza comunale il 23 maggio 2013 (n.

8706), ritenendo adempiuti i requisiti economici, sebbene già allora

l'interessato, impiegato come aiuto cuoco su chiamata al 50%, dipendesse per il

restante 50% dall'aiuto sociale. La Commissione delle petizioni del Consiglio

comunale ha stilato il proprio rapporto negativo il 5 dicembre 2019 dopo avere

esperito degli accertamenti. È in particolare giunta alla conclusione che RI 1

non avesse raggiunto un sufficiente grado di integrazione economica, in quanto

il tentativo di avviare un'attività di ristorazione da asporto non era stato

coronato da successo e nemmeno il già citato impiego su chiamata gli aveva

permesso di affrancarsi dal versamento di aiuti assistenziali, il cui debito

aveva raggiunto l'importo di fr. 174'832.85 nel gennaio 2016 e di fr. 265'141.80

nel marzo 2019. Il 16 dicembre 2019 il Consiglio comunale ha respinto la

richiesta di concessione dell'attinenza comunale. Con decisione del 28 ottobre

2020.

il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione del Legislativo

comunale.

3.3

RI 1 ha

contestato le conclusioni a cui sono giunte le Autorità inferiori, riferendosi

in particolare alle direttive emanate dalla Segreteria di Stato della

migrazione in materia (cfr. manuale sulla cittadinanza, capitolo 4.7.2 lett. b),

secondo le quali il ricorso all'assistenza sociale, alle prestazioni

dell'assicurazione di invalidità o al sussidio di disoccupazione non può

portare automaticamente a negare la concessione della naturalizzazione,

qualora, come nella fattispecie, siano adempiuti gli altri criteri di

integrazione; ciò può essere il caso solamente quando il ricorso a questi aiuti

sia imputabile a colpa del candidato o quando esistano indizi di frode. Nel

caso di malattie croniche è pertanto difficile adempiere il requisito

dell'indipendenza finanziaria, ragione per cui - quando tale condizione non è

loro imputabile - occorre tenerne conto della ponderazione dei criteri di

integrazione. Il ricorrente ha evidenziato di avere una formazione da artista e

di non essere riuscito a reperire un impiego in tale settore, ma di essersi

impegnato a reinventarsi, lavorando in altri ambiti, dando quindi prova

di un grande impegno sul piano professionale. Egli ha citato le numerose

ricerche di impiego e i seguenti lavori svolti dal suo arrivo in Svizzera: autista

di furgoni tra il 1998 e il 2001, aiuto pittore nel 2009, aiuto cuoco tra il

2012.

e il 2014 (trattasi dell'impiego menzionato nel messaggio municipale del

23.

maggio 2013), gestore di un take-away tra il 2015 e il 2016, attività di

utilità pubblica come operaio e autista per la C_____ tra il 2018 e il 4

settembre 2019, programma d'occupazione temporanea presso S______ dal 31 agosto

2020.

Ha pure menzionato gli sforzi profusi per riqualificarsi

professionalmente e per potere lavorare come indipendente, precisando però di

soffrire di problemi di salute, i quali - uniti all'età - lo avrebbero

penalizzato nella ricerca di un impiego. Invitato a prendere posizione in

merito al fatto che il suo debito assistenziale al 31 agosto 2023 aveva

raggiunto l'importo di fr. 405'846.47, RI 1 ha evidenziato che, nonostante la

presenza di questi problemi di salute e l'età, non ha mai interrotto le

ricerche di un impiego e gli sforzi profusi a tale scopo.

Certo i problemi di

salute di cui ha ampiamente riferito (cfr. ricorso pag. 8 seg. e i relativi

doc. Q e R; osservazioni del 22 settembre 2023 e doc. S allegato), uniti al

fatto che all'età di 59 anni non è certamente semplice reperire un impiego, lo

hanno sicuramente svantaggiato nel processo di inserimento nel mercato del

lavoro, gli stessi non appaiono nel contempo di natura totalmente invalidante,

motivo per cui non possono di per sé spiegare l'assenza di integrazione

professionale nonostante il lungo soggiorno in Svizzera.

3.4

Orbene, per

quanto il ricorrente abbia dato prova di avere tentato di inserirsi nel mercato

del lavoro elvetico, la sua sussistenza economica continua a essere garantita

dal versamento di prestazioni assistenziali da parte dell'Ufficio del sostegno

sociale e dell'inserimento del Dipartimento della sanità e della socialità. Il

debito assistenziale risulta infatti notevolmente aumentato dopo il deposito

della richiesta di naturalizzazione, raggiungendo il 31 agosto 2023 l'importo

di fr. 405'846.47.

Come già rilevato, il

concetto di integrazione non può infatti essere disgiunto da un esame della

situazione economica dell'insorgente, il quale nonostante la lunga presenza in

Svizzera non ha ad oggi saputo affrancarsi dal versamento dell'aiuto sociale. Egli

non adempie di conseguenza il criterio dell'indipendenza economica sancito agli

art. 14 lett. a e b LCit nonché 6 cpv. 1 RLCCit.

3.5

In siffatte circostanze si deve pertanto

concludere che la decisione del Consiglio comunale di _____, confermata dal Governo, non procede da un

esercizio abusivo del potere di apprezzamento di cui dispone l'Autorità. Essa

risulta inoltre rispettosa del principio della proporzionalità, in quanto il

querelato diniego non impedisce al ricorrente (al beneficio di un

permesso di domicilio) di continuare a risiedere in Svizzera.

4.

Stante quanto

precede, il ricorso deve essere respinto.

La tassa di giustizia

e le spese sono a carico dell'insorgente in quanto soccombente, conformemente

all'art. 47 cpv. 1 LPAmm.

Non si assegnano

ripetibili (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

Spese e

tassa di giustizia, per complessivi fr. 1'200.-, già anticipate dall'insorgente,

rimangono a suo carico.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 113 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere