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Decisione

52.2020.570

Licenza edilizia per la formazione di una nuova strada

9 agosto 2022Italiano19 min

b. A seguito di vicissitudini che non occorre riprendere, il 21 novembre 2018 RI

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.570

Lugano

9

agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Sabina Ghidossi

statuendo sul ricorso del 27 novembre

2020 di

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione dell'11 novembre 2020 (n. 5918) del

Consiglio di Stato che ha annullato la risoluzione del 31 luglio 2019 con cui

il Municipio di Lugano ha rilasciato alla ricorrente la licenza edilizia per

costruire una nuova strada (part. __________ e __________ di Lugano, Sezione

Brè);

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. RI 1 è proprietaria

di un fondo in ripido pendio (part. __________, già part. __________), situato

al margine della zona residenziale R2 di Lugano (Sezione Brè). Nel 1993, il

fondo ha beneficiato di una licenza edilizia per una casa unifamiliare, che

negli anni successivi è stata rinnovata per 11 volte.

ESTRATTO MAPPA

b. A seguito di vicissitudini che non occorre riprendere, il 21 novembre 2018 RI

1 ha chiesto al Municipio di Lugano il permesso di costruire una nuova strada

per dare l'accesso al predetto fondo, passando attraverso i fondi vicini (part.

__________ e __________), gravati da un diritto di passo veicolare. Il progetto

prevede essenzialmente di realizzare una rampa larga 3 m e lunga più di 40 m,

che si dirama da una strada privata sul fondo vicino (part. __________) e

costeggia il confine sud. La strada, delimitata da un guard rail, sarà

sorretta da robusti pilastri trasversali in cemento armato; a monte, il

terreno, parzialmente sbancato, sarà contenuto da un muro.

c. Nel termine di pubblicazione alla domanda di costruzione si sono opposti CO

1 e CO 2, proprietari di uno dei due fondi (part. __________) toccati dal

progetto.

d. Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del

territorio (n. 108198), il 31 luglio 2019 il Municipio ha rilasciato il

permesso richiesto, respingendo nel contempo la predetta opposizione. Ha tra l'altro

rilevato che la strada formata dall'impalcato era un manufatto particolare

che non ha specifici riferimenti in materia di altezze nelle vigenti norme.

B. Con giudizio dell'11

novembre 2020, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dai

vicini opponenti avverso tale risoluzione, che ha annullato. Il Governo ha

censurato l'insufficiente motivazione della decisione del Municipio, che non

avrebbe applicato le norme di diritto comunale. La strada, ha precisato, è

una costruzione a tutti gli effetti, che può essere autorizzata solo se

rispetta tutte le norme concretamente applicabili, ivi comprese le norme di PR

relative alle altezze e alle distanze. Norme che spetta al Municipio

individuare e applicare, se del caso, valutando la concessione di una deroga motivata.

La legislazione edilizia non prevederebbe invece opere non catalogabili,

autorizzabili a discrezione del Municipio. Ha tra l'altro considerato

irrilevante il fatto che la strada servisse ad urbanizzare la part. __________

(ritenendo semmai sorprendente il fatto che il fondo avesse beneficiato del

permesso di costruzione rinnovato per 11 volte; una 12a richiesta di

rinnovo, ha osservato, non era comunque ancora sfociata in un'autorizzazione).

Dopo aver accennato anche ad una scarsa giustificazione dell'opera dal profilo

dell'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio, il Governo ha annullato il

permesso, ritenendo essenzialmente di non poter sanare le carenze di

motivazione del Municipio.

C. Contro quest'ultimo

giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullato e sia ripristinata la licenza edilizia; in via

subordinata, chiede che gli atti siano rinviati al Municipio per nuova

decisione.

L'insorgente nega che la decisione dell'Esecutivo locale, che si è espresso su

tutti i punti sollevati, fosse insufficientemente motivata. La strada,

puntualizza, non sarebbe un edificio bensì un impianto, che correrebbe per lo

più a livello del suolo o a una quota di poco superiore. Anche dinnanzi al

Governo, tanto il Municipio, quanto l'insorgente avrebbero spiegato perché l'opera

rispetta le norme applicabili, rispondendo alle censure dei vicini.

Inammissibile sarebbe quindi il giudizio del Governo, che ha annullato tout

court la licenza edilizia.

D. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) riconferma il contenuto dell'avviso

cantonale. Il Municipio si rimette al giudizio del Tribunale, richiamando comunque

le sue precedenti prese di posizione. I vicini CO 1 e CO 2 chiedono il rigetto

dell'impugnativa, riproponendo anche le censure sollevate in precedenza.

E. Con la replica e le

dupliche, l'insorgente rispettivamente l'UDC e i vicini si sono riconfermati

nelle rispettive posizioni, con alcune puntualizzazioni di cui si dirà, per

quanto occorre, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, personalmente e

direttamente toccata dal giudizio impugnato di cui è destinataria (cfr. art. 21

cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è

dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). A eventuali carenze potrà essere posto rimedio

rinviando gli atti all'istanza inferiore.

Considerandi

2.

Motivazione

della decisione

2.1

Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per

iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio

della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione

della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29

cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile

1999.

(Cost.; RS 101). Il diritto di essere

sentito ancorato in quest'ultima disposizione assicura al cittadino la

facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua

situazione giuridica e comprende tutte

quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I

270.

consid. 3.1). Tra queste, anche il diritto ad una motivazione sufficiente.

Tale diritto non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti

sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i

motivi su cui l'autorità fonda il suo

ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di vista formale, il diritto ad una

motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita o risulta dai

diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010

consid. 3.1) oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016 del 6

settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).

2.2

In concreto, in sede di rilascio del permesso il Municipio ha indicato che

la strada, costituita da un impalcato sorretto da costoloni in calcestruzzo,

non fosse da assoggettare alle norme relative ai muri di sostegno, ma che era

un manufatto particolare che non ha specifici riferimenti in materia di

altezze nelle vigenti norme;

se fosse equiparato a una costruzione

principale, ha aggiunto, rispetterebbe ampiamente il limite d'altezza massimo.

La soluzione prevista presenterebbe inoltre solo un paio di pilastri con

altezze superiori a 3 m, a causa dell'orografia del fondo. Dinnanzi al

Governo, rispondendo all'obiezione dei vicini riguardante anche il mancato

rispetto della distanza da confine, ha ribadito che l'opera era un manufatto

particolare che non può essere catalogato/definito come costruzione (sia

principale che accessoria) e, pertanto, le norme sulle altezze e distanze per

dette costruzioni non possono essere applicate. Ha inoltre aggiunto che, in

assenza di norme specifiche, spettava ad esso procedere ad un apprezzamento e

stabilire quali parametri rispettare. Abbondanzialmente, ha ribadito che l'opera

rispettava in ogni caso l'altezza delle costruzioni principali e che le sue

dimensioni (anche quando superano di poco i 3 m) permettono a

costruzioni accessorie di sorgere direttamente a confine o 1.50 dallo stesso

(cfr. risposta pag. 3).

Contrariamente a quanto dedotto dal Governo, con tale argomentazione il

Municipio ha senz'altro adempiuto al suo obbligo di motivazione. Problematica è

semmai la fondatezza delle sue argomentazioni, che è però solo un aspetto di

merito, sul quale anche in questa sede le parti divergono e verrà affrontato in

appresso (infra consid. 4).

3.

Potere di disporre del fondo

Preliminarmente giova comunque sgomberare il campo dall'eccezione, riproposta

in limine dai resistenti, secondo cui la domanda di costruzione avrebbe dovuto

essere respinta già solo poiché l'insorgente non potrebbe disporre del loro

fondo (part. __________) per realizzare la strada.

3.1

Giusta l'art. 4 cpv. 1 LE, la domanda di costruzione, corredata della

documentazione necessaria, deve essere presentata al municipio dal proprietario

della costruzione e firmata dal proprietario del fondo e dal progettista (cfr. pure

art. 8 cpv. 2 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9

dicembre 1992; RLE; RL 705.110). La firma della domanda da parte del

proprietario del fondo è richiesta quale dimostrazione della facoltà dell'istante

in licenza di disporre del fondo. L'esigenza mira unicamente a evitare

all'autorità di doversi pronunciare su domande di costruzione non suscettibili

di tradursi in realizzazioni concrete (cfr. RDAT II-2001 n. 33 consid. 2b,

I-1996 n. 41 consid. 2.2). La norma tutela quindi soprattutto gli interessi

dell'amministrazione, permettendo all'autorità di non dar seguito a domande

presentate da richiedenti che non dimostrano o rendono quantomeno verosimile il

loro diritto di disporre del fondo oggetto dell'intervento (cfr. Adelio Scolari, Commentario, II ed.,

Cadenazzo 1996, n. 737 ad art. 4 LE).

Qualora l'autorità dia seguito a una domanda di costruzione non firmata dal

proprietario del fondo, rinunciando a prevalersi della facoltà concessale

dall'art. 4 LE, la licenza che rilascia rimane comunque valida, poiché l'atto,

per definizione, accerta soltanto che nessun impedimento di diritto pubblico si

oppone all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 RLE). Non stabilisce anche

che l'istante in licenza può effettivamente disporre del fondo. Eventuali

impedimenti di diritto privato alla realizzazione dell'opera, qual è il difetto

del diritto di disporre del fondo da parte dell'istante in licenza, sono

sostanzialmente irrilevanti dal profilo dell'accertamento della conformità

dell'opera con le disposizioni di diritto pubblico concretamente applicabili.

Contestazioni riguardanti il potere di disporre del fondo vanno fatte semmai

valere davanti al giudice civile (cfr. STA 52.2019.291 del 1° dicembre 2021

consid. 2.1, 52.2013.35 del 3 novembre 2014 consid. 2.1, 52.2010.125 del 15

marzo 2011 consid. 2.1 con rinvii).

3.2

In concreto la domanda di costruzione è stata

sottoscritta dal proprietario del fondo part. __________ e dall'istante in

licenza, proprietaria della part. __________ che beneficia di un diritto di

passo pedonale e con ogni veicolo sul mapp. __________.

Nulla impediva quindi al Municipio di esaminarla sulla base delle norme di diritto

pubblico. La domanda può essere infatti presentata anche dal titolare di un

diritto di superficie o di una servitù. In concreto prevalendosi della servitù

iscritta a registro fondiario a favore del suo fondo e a carico del fondo dei resistenti

(part. __________), l'istante ha di per sé reso sufficientemente verosimile la

sua facoltà di disporne a fini edilizi. Eventuali contestazioni sull'estensione

di tale diritto sono da sottoporre al giudice civile (cfr. RDAT 1987 n. 59; STA

52.2019.291

citata consid. 2.2, 52.2011.249 del 10 maggio 2012 consid. 2,

52.2007.207

del 23 luglio 2007 consid. 2, 52.2004.84 del 23 aprile 2004 consid.

2, citate in Athos Mecca/Daniel

Ponti, Legge edilizia annotata, Locarno

2016, ad art. 4, pag. 71). Anche se in base al diritto privato l'intervento

contraddicesse tale servitù dal profilo dell'estensione della superficie

gravata, il difetto non sarebbe atto a invalidare il permesso rilasciato. Come

visto, tale atto accerta soltanto che, secondo l'autorità, l'intervento è

conforme alle prescrizioni di diritto pubblico concretamente applicabili. Non

limita invece il diritto di terzi di opporsi, se del caso, davanti al giudice

civile agli atti di disposizione del fondo prospettati. La relativa obiezione

dei resistenti va quindi respinta.

4.

Distanza da

confine

4.1

Le norme che limitano l'altezza delle costruzioni sono volte a definirne

gli ingombri verticali, in modo da assicurare, in concorso con le prescrizioni

sulle distanze tra edifici, la salubrità degli insediamenti dal profilo

dell'illuminazione e dell'aerazione naturali. Indirettamente determinano anche

il quadro del paesaggio.

Per l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio si misura a partire dal

terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda

o del parapetto. Per principio, l'altezza degli edifici è misurata sulla

verticale delle facciate, a partire dal terreno sistemato sino al punto

superiore determinante; il punto inferiore di misurazione è dato dal livello

del terreno sistemato perpendicolarmente sottostante (cfr. RDAT II-1996 n. 35

consid. 4.1).

Il fatto che l'art. 40 LE si riferisca agli edifici non significa che le altre

costruzioni, quali impianti ed installazioni, non soggiacciano a limiti

d'altezza e che il criterio di misurazione sancito da questa norma non sia

applicabile per analogia ad altre opere di sovrastruttura. Determinante, ai

fini dell'applicazione dei limiti d'altezza ad

altre costruzioni, rimane la presenza di un ingombro effettivo, suscettibile di

ingenerare sui fondi circostanti e sul quadro del paesaggio ripercussioni

analoghe a quelle prodotte da un edificio (cfr. STA 52.2008.10 del 22 febbraio

2008.

consid. 2.1, 52.2008.144 del 7 gennaio 2009 consid. 2.2 citata in Mecca/ Ponti, op. cit., ad art. 40 pag.

240; Scolari, op. cit., n. 1220

seg. ad art. 40/41 LE).

4.2

In base all'art. 39 cpv. 1 LE, la distanza dal confine è la distanza tra l'edificio

e il confine. Benché pure tale norma faccia soltanto riferimento agli edifici,

non vi è ragione di escluderne l'applicazione a tutte le costruzioni in genere,

che hanno gli stessi effetti di un edificio (cfr. Scolari, op. cit., n. 1165 ad art. 39 LE e n. 1220 seg. ad

art. 40/41 LE). Tant'è che, in quest'ordine di idee, anche muri di cinta e di

sostegno che superano le altezze prescritte per questo specifico genere di

manufatti, richiamano il rispetto delle distanze previste per gli edifici in

genere (cfr. STA 52.2019.182 del 25 novembre 2020 consid. 2.2, 52.2016.488 del

3.

agosto 2018 consid. 4.4 confermata da STF 1C_475/2018 del 5 marzo 2019, 52.2012.90

del 15 aprile 2013 consid. 2.2.2, 52.2002.194 del 20 marzo 2003 consid. 2.1;

52.2000.320

del 23 aprile 2001 consid. 3.1; Scolari,

op. cit., n. 1183 ad art. 39 LE).

4.3

Nella zona residenziale R2, è concessa un'altezza massima di 8 m (cfr.

art. 27 NAPR); la distanza da confine degli edifici è invece pari a 4 m (cfr.

art. 16 cpv. 1 NAPR).

In base all'art. 10 cpv. 2 NAPR le costruzioni accessorie possono invece

sorgere a confine, oppure arretrare dallo stesso almeno m 1.50. Secondo tale disposizione,

si definiscono costruzioni accessorie quelle che non servono all'abitazione

o al lavoro, ma sono al servizio di una costruzione principale e che non hanno

un fine industriale, artigianale o commerciale. Le costruzioni

accessorie, aggiunge l'art. 10 cpv. 2, avranno un'altezza massima di

3.00

m dal terreno sistemato e non dovranno arrecare particolare pregiudizio ai

fondi vicini. Le minori distanze sancite dall'art. 10 cpv. 2 NAPR sono

dunque applicabili soltanto alle costruzioni che, oltre a non essere

utilizzabili per l'abitazione o il lavoro, non superano l'altezza massima di m

3.

Fabbricati che oltrepassano questo limite vanno trattati come costruzioni

principali, anche se non sono utilizzabili per l'abitazione o il lavoro.

4.4

In concreto, la strada in oggetto è essenzialmente costituita da una rampa

lunga più di 40 m, sorretta da massicci pilastri trasversali in cemento armato.

La costruzione, nel primo tratto di 10 m, presenta un'altezza variabile tra ca.

m 4.50 e 5.40 m, misurata in corrispondenza del suo perimetro esterno, dal

terreno naturale al filo superiore del parapetto (cfr. sezioni di progetto 1 e

2.

e, per il guard-rail, sezione tipo Y; cfr. pure rapporto "verifiche

quote di progetto" dello Studio ing. __________ del 20 gennaio 2020

prodotto dai resistenti davanti al Governo: profilo longitudinale [distanze

progressive 0.00-10.25] e sezioni 1 e 2). Tale altezza diminuisce

progressivamente da 5.40 a 3 m ca. nel secondo tratto (cfr. sezioni di progetto

2.

e 3; inoltre, rapporto citato: profilo longitudinale [distanze progressive

10.25-21.50] e sezioni 2 e 3). Si riduce in seguito fino a 2.40 m ca. nel terzo

tratto (cfr. sezione di progetto 4; rapporto citato: profilo longitudinale [distanze

progressive 21.50-30.65] e sezione 4) e, nell'ultimo tratto, fino a 2 m (cfr.

sezione 5, profilo longitudinale citato, distanze progressive 30.65-44.15).

L'impianto non è quindi di tutta evidenza una strada che corre al suolo o pochi

decimetri sopra ed è sorretta da pilastri in un paio di punti. Al

contrario, è una costruzione che, soprattutto nella prima ventina di metri, è

senz'altro rilevante dal profilo degli ingombri e dell'impatto che determina

sui fondi circostanti e sul quadro del paesaggio, del tutto analogo a quello

prodotto da un edificio (cfr. pure rendering agli atti). L'opera,

contrariamente alle lapidarie affermazioni dell'insorgente e alle fragili motivazioni

del Municipio, va quindi trattata come un edificio principale. Non può invece essere

considerata una costruzione accessoria, perché non rispetta l'altezza massima

di m 3 dal terreno sistemato (cfr. art. 10 cpv. 2 NAPR). Manufatti che superano

tale limite sono infatti trattati quali costruzioni principali, anche se non

servono all'abitazione o al lavoro (cfr. nello stesso senso, a titolo di

esempio: STA 52.2014.440 consid. 2.1 confermata da STF 1C_247/2016 del 1°

giugno 2017, riguardante una piattaforma sorretta da pilastri per accedere a un'abitazione).

4.5

Ferme queste premesse, se è ben vero che l'opera rispetta l'altezza

massima (m 8) applicabile alle costruzioni principali, così come già indicato

dal Municipio, non v'è chi non veda come, estendendosi fino al limite con il

fondo sottostante (part. __________), essa disattenda manifestamente la

distanza minima (4 m) da confine. Parametro, questo, al quale non potrebbe

peraltro sfuggire nemmeno se fosse assimilabile a un muro di sostegno alto più

di m 2.50 (cfr. STA 52.2019.182 citata consid. 2.2; supra consid. 4.2 in

fine). Il progetto non risulta pertanto conforme all'art. 16 cpv. 1 NAPR. E ciò

a prescindere dal fatto che non abbia sollevato opposizione il proprietario del

fondo sottostante, con il quale nemmeno l'insorgente pretende d'altra parte di

aver stipulato un qualsiasi accordo sulle distanze (cfr. in generale su tale

possibilità: cfr. STA 52.2019.68 del 23 luglio 2020 consid. 4.1, 52.2012.363

del 5 dicembre 2013 consid. 2.1, 52.2002.223 del 20 agosto 2002 consid. 2, Scolari, op. cit., n. 1166 ad art. 39 LE).

Se e in che misura al difetto possa invece esser posto rimedio mediante la

concessione di una deroga (art. 67 della legge sullo sviluppo territoriale del

21.

giugno 2011 [LST; RL 701.100]), così come già postulato dall'insorgente

(cfr. sua risposta al Governo), è invece questione che spetta effettivamente in

primo luogo al Municipio valutare; nelle circostanze concrete, neppure questo

Tribunale potrebbe in effetti esprimersi in prima battuta su tale aspetto (cfr.

STF 1C_207/2010 del 21 aprile 2011 consid. 4.3). Ne discende che gli atti vanno

retrocessi al Municipio, affinché si pronunci nuovamente su tale aspetto e

sulla domanda di costruzione. L'Esecutivo comunale dovrà in particolare

verificare se sia data una situazione eccezionale e, se del caso, soppesare gli

interessi pubblici e privati coinvolti. In tale contesto, andrà pure meglio

accertata la situazione fattuale e pianificatoria del fondo a valle, in

particolare se appartenga al bosco (il quale richiamerebbe a sua volta

distanza) e ad un'area senza destinazione specifica (cfr. inc. 108198, estratto

piano delle zone che pare corrispondere a quello approvato il 7 dicembre 1993)

oppure ad una zona agricola come afferma l'insorgente (cfr. duplica). Parimenti

da valutare è pure la sussistenza di eventuali ulteriori vincoli che

apparentemente gravano tale fondo e la part. __________ interessata dal

progetto (arretramenti per la salvaguardia di contenuti naturalistici e per la

tutela dell'ambiente ex art. 37 NAPR, cfr. estratto piano delle zone).

5.

Dato l'esito,

non mette invece conto di esprimersi sugli ulteriori temi riproposti in breve dai

resistenti (quali l'inserimento estetico), che neppure il Governo ha del resto

vagliato. Va da sé che, se del caso, il Municipio potrà richinarsi nuovamente

anche su tali aspetti.

6.

6.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto. Il

giudizio impugnato è di conseguenza annullato e riformato nel senso che la

decisione del Municipio è annullata e gli atti sono rinviati a quest'ultimo affinché

proceda ai sensi dei considerandi.

6.2

Per giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza precedente per

procedere a complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre

venga considerato come vincente (cfr. STF 2C_559/2015 del 31 gennaio 2017 consid.

6.1, 1C_63/2016 del 25 agosto 2016 consid. 5.5; STA 52.2016.438 del 5 aprile

2018). La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è dunque posta a carico dei

resistenti, soccombenti. Il Comune ne va esente, essendo comparso in lite per

esigenze di funzione e non per tutelare suoi interessi pecuniari (cfr. art. 47

cpv. 6 LPAmm). I vicini resistenti rifonderanno inoltre all'insorgente un'adeguata

indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza, la

decisione del Consiglio di Stato (n. 5918) è annullata e riformata nel senso

che la licenza edilizia del 31 luglio 2019 rilasciata a RI 1 è annullata e gli

atti sono rinviati al Municipio affinché proceda ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico dei resistenti, in solido, che

rifonderanno inoltre all'insorgente un identico importo a titolo di ripetibili

per entrambe le sedi.

Alla ricorrente va retrocesso l'importo versato a titolo di anticipo.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera