Lexipedia

Decisione

52.2020.571

Sanzione disciplinare

10 settembre 2021Italiano23 min

del 10 giugno 2005 (CSD; divieto di accaparramento di clienti mediante pubblicità

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.571

Lugano

10

settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso del 30 novembre 2020 dell'

RI

1

contro

la decisione del 22 ottobre 2020 (n. 340) con cui la

Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr.

1'500.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. A seguito dell'apparizione

per diversi giorni sulla versione online del quotidiano __________ di banner

con la pubblicità del suo studio, l'8 aprile 2020 la Commissione di disciplina

degli avvocati (Commissione) ha comunicato all'avv. RI 1 l'apertura d'ufficio

di un procedimento disciplinare nei suoi confronti per possibile violazione

degli art. 12 lett. d della legge federale sulla libera circolazione degli

avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), 16 della legge sull'avvocatura

del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100) e 16 del codice svizzero di deontologia

del 10 giugno 2005 (CSD; divieto di accaparramento di clienti mediante pubblicità

e pubblicità eccessiva o inappropriata), chiedendogli di produrre il contratto

stipulato con la citata testata giornalistica e/o con un eventuale agente

pubblicitario, indicante la durata della pubblicità la sua estensione e la sua

frequenza.

b. Chiamato a

pronunciarsi in merito, l'avv. RI 1 ha contestato ogni addebito mosso nei suoi

confronti. Ha in particolare spiegato di non avere mai stipulato un simile

contratto, ma di avere intrapreso, durante il "Lockdown" dovuto alla

pandemia di Covid-19, una campagna pubblicitaria (per un periodo estremamente

breve e con un budget molto contenuto) su Google AdWords (dal 2018 invero

denominato Google Ads) che prevedeva che il suo annuncio sarebbe comparso

soltanto qualora l'internauta avesse fatto delle ricerche attive con delle

specifiche parole chiave legate alla sua attività. Con una pubblicità del

genere non si sarebbe conformato soltanto alle norme applicabili, ma anche a

una precedente decisione resa dalla Commissione nei suoi confronti.

B. Con decisione del 22

ottobre 2020 la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa

di fr. 1'500.-.

Illustrato il quadro giuridico, la Commissione ha anzitutto smentito la tesi

del ricorrente secondo cui la sua pubblicità sarebbe stata conforme alla LLCA

perché l'internauta avrebbe prima dovuto ricercare attivamente le informazioni:

ha infatti segnalato come il banner pubblicitario fosse associato a un

trafiletto pubblicato sul sito del quotidiano e dedicato alle difese penali

d'ufficio in Ticino, per cui le informazioni erano visibili senza che

l'internauta dovesse procedere a una ricerca attiva di avvocati divorzisti. Ha

quindi concluso che la pubblicità in questione - eccessiva poiché rivolta a un

largo pubblico - non rispondesse ai bisogni d'informazione del pubblico e

trascendesse pertanto i limiti tracciati dall'art. 12 lett. d LLCA, cui

sostanzialmente rinvia (senza aggiungere nulla) anche l'art. 16 LAvv. La

sanzione è stata commisurata tenendo conto del precedente disciplinare

specifico dell'interessato e della sua colpa, ritenuta conseguentemente di

entità medio-grave.

C. Avverso la predetta

decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone, in via principale, l'annullamento e,

subordinatamente, la riforma nel senso che la multa inflittagli sia sostituita

con un ammonimento.

Il ricorrente lamenta anzitutto la nullità della decisione impugnata,

asseritamente resa da membri della Commissione che avrebbero invece dovuto

ricusarsi, in quanto portatori di un interesse personale (anche solo

potenziale) nella causa. In ogni caso, postula l'annullamento del dispositivo

n. 2 relativo alla tassa di giustizia. Contesta poi la violazione

rimproveratagli: richiamata la fattispecie risalente al 2016, ribadisce di non

avere più attivato una campagna standard (come in quel caso) bensì una

campagna di tipo ricerca e ciò proprio per conformarsi a suo dire alla

precedente decisione della Commissione. Pur ritenendo lecita anche una campagna

standard, considera in ogni caso legittima la campagna di tipo ricerca,

tanto più nella situazione eccezionale del "Lockdown", in cui la

comunicazione relativa alla possibilità di garantire l'assistenza legale

necessaria anche in videoconferenza rispondeva senz'altro ai bisogni di informazione

del pubblico. In ogni caso, contesta la valutazione dell'entità della sua

colpa, che ritiene lievissima.

D. In sede di risposta la

Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi

integralmente nel provvedimento impugnato.

E. Non vi è stato un

ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare

una replica.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la

legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato

dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il

ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nemmeno l'insorgente sollecita del resto

l'assunzione di particolari mezzi di prova.

2. Il ricorrente lamenta

anzitutto la nullità della decisione impugnata poiché resa da un'autorità i cui

membri avrebbero dovuto ricusarsi, avendo, in quanto liberi professionisti

attivi quali avvocati, almeno potenzialmente un interesse personale nella

causa. La doglianza non merita di essere approfondita già soltanto perché l'insorgente,

giusta l'art. 52 cpv. 1 LPAmm, avrebbe dovuto chiedere la loro ricusa non

appena venuto a conoscenza del motivo di ricusazione. Ritenuto che, in base

alla tesi ricorsuale, l'asserito motivo di ricusa era noto sin da subito, egli

avrebbe dovuto presentare e motivare un'istanza di ricusa non appena ricevuta

comunicazione da parte della Commissione dell'apertura d'ufficio di un

procedimento disciplinare nei suoi confronti (con contestuale indicazione della

composizione dell'autorità decidente, cfr. scritto dell'8 aprile 2020). Non

avendolo fatto, l'insorgente è malvenuto a far valere a questo stadio del

procedimento la mancata ricusa dei membri della Commissione. In ogni caso, non

è ben dato di vedere come i membri della Commissione possano avere in concreto

un interesse personale nella causa (cfr. art. 50 lett. a LPAmm), così

come preteso dal ricorrente (cfr. in generale sulla ricusa dell'autorità di

sorveglianza: STA 52.2018.432 del 19 dicembre 2018 consid. 2 e rimandi). La

semplice possibilità che gli avvocati membri della Commissione stiano in un

rapporto di concorrenza con gli avvocati nei confronti dei quali viene aperto

un procedimento per violazione delle regole professionali in materia di

pubblicità non basta in generale a fondare un motivo di prevenzione (cfr., per

analogia, DTF 113 Ia 286 consid. 3a). La censura, così come quella tendente

all'annullamento della tassa di giustizia applicata dalla Commissione (cfr.

ricorso, punto n. 2, pag. 5), va pertanto respinta.

3. 3.1. Giusta l'art. 12 lett. d LLCA, l'avvocato

può pubblicizzare i servizi offerti, sempreché la pubblicità si limiti a fatti

oggettivi e risponda ai bisogni di informazione del pubblico. Tale norma

sancisce il principio dell'ammissibilità della pubblicità degli avvocati, quale

parte integrante della libertà economica garantita dall'art. 27 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101) rispettivamente della libertà d'espressione sancita dagli art. 10 della

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) e 19 del Patto

internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966

(Patto ONU-II; RS 0.103.2; cfr. DTF 139

Considerandi

II 173 consid. 5.1). Non è dunque la pubblicità, bensì le sue

restrizioni che necessitano di giustificazione (cfr. DTF 139 II 173 consid.

6.1; STF 2C_259/2014 del 10 novembre 2014 consid. 2.2). Va da sé che,

nel fare pubblicità, l'avvocato deve rispettare tutte le regole professionali

fissate dalla LLCA e segnatamente il segreto professionale (cfr. Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la legge federale

sulla libera circolazione degli avvocati, in: FF 1999 pag. 4983 segg., in particolare

pag. 5023, ad n. 233.24; cfr. pure STA 52.2019.188 del 3 agosto 2020

consid. 2.1).

3.2

Secondo giurisprudenza e dottrina, per pubblicità

s'intende ogni comunicazione intenzionalmente pianificata per attirare

terzi a ricorrere alle prestazioni offerte da un avvocato rispettivamente da

uno studio d'avvocatura. Se tali caratteristiche siano date dipende dalla

percezione del pubblico (Verkehrsauffassung), secondo criteri oggettivi

(cfr. DTF 139 II 173 consid. 3.1 e riferimenti dottrinali ivi citati; STA

52.2016.323

del 22 novembre 2016 consid. 4). Per evitare che la norma venga

elusa, la nozione di pubblicità non deve essere compresa in maniera troppo

restrittiva (cfr. DTF 139 II 173 consid. 3.2; cfr. pure François

Bohnet/

Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna

2009, n. 1485; cfr. pure STA 52.2019.188 citata consid. 2.2).

3.3

La pubblicità persegue gli interessi

dell'avvocato, che non deve, ad esempio, essere svantaggiato nell'ambito della

consulenza giuridica rispetto a fiduciari e banche, ma risponde anche ai

bisogni dei clienti, che devono poter disporre di informazioni che consentano

loro di scegliere il mandatario con cognizione di causa (cfr. Messaggio LLCA

citato, pag. 5022 seg., ad n. 233.24; cfr. pure Walter

Fellmann, Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 417; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1473). In

tal senso, essa contribuisce al buon funzionamento della giustizia (cfr. DTF

139.

II 173 consid. 5.1).

Come ricordato dal Tribunale federale,

l'originario divieto assoluto per gli avvocati di fare pubblicità, conosciuto

dalla maggior parte dei codici deontologici e anche da molte normative

cantonali, si è considerabilmente allentato già negli anni '80 e '90 del secolo

scorso, per poi essere rimesso completamente in discussione con l'entrata in

vigore della legge sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza del 6

ottobre 1995 (LCart; RS 251; cfr. DTF 139 II 173 consid. 4.1 e 4.2; Fellmann, op. cit., n. 417 e 418 e riferimenti dottrinali ivi citati; per una

panoramica della predetta evoluzione, cfr. in particolare Walter Fellmann, Recht der

Anwaltswerbung im Wandel, in: AJP 1998 pag. 175 segg.; Bohnet/

Martenet, op. cit., n. 1472 segg.). Già prima dell'entrata in vigore

della LLCA, il Tribunale federale si era ripetutamente pronunciato contro un

divieto assoluto della pubblicità degli avvocati, assoggettando però la loro

attività pubblicitaria a restrizioni particolari (cfr. DTF 139 II 173 consid.

4.3

e rif.; STF 2C_259/2014 consid. 2.2). Come

accennato, la LLCA ha adottato il principio dell'ammissibilità della pubblicità

degli avvocati, esprimendo nondimeno che la libertà pubblicitaria dell'avvocato

è soggetta, per ragioni di interesse pubblico, a restrizioni più severe

rispetto ai limiti ordinari posti dall'ordine giuridico alla libertà

pubblicitaria (cfr. DTF 139 II 173 consid. 4.4 e rif.). Spesso infatti

l'ottenimento di un diritto da parte di un cittadino passa attraverso il

concorso di un avvocato, che fa valere efficacemente i diritti del suo cliente.

Esiste dunque un interesse pubblico particolare a che la professione

dell'avvocato venga esercitata con cura e diligenza (art. 12 lett. a LLCA). A

tutela del pubblico e per garantire la buona fede negli affari, lo Stato può

dunque porre delle regole che tendono ad assicurare l'esercizio della

professione forense secondo standard di alta qualità (art. 95 cpv. 1 Cost.;

cfr. DTF 139 II 173 consid. 5.1 e 6.2.1 e rif.; STF 2C_259/2014 citata consid.

2.2). In tal senso, la pubblicità non è ammessa senza

restrizioni: l'art. 12 lett. d LLCA esige infatti che si limiti a fatti

oggettivi e risponda ai bisogni d'informazione del pubblico (cfr. al riguardo:

DTF 139 II 173 consid. 2.2; STF 2C_259/2014 del 10 novembre 2014 consid. 2.3).

Per stabilire se ciò sia il caso, occorre procedere a una valutazione globale

della pubblicità (cfr. DTF 139 II 173 consid. 7.2; STF 2C_259/2014 citata

consid. 3.2.1; cfr. pure STA 52.2019.188 citata consid. 2.3).

3.4

I criteri dell'oggettività e dei bisogni di informazione del pubblico si

riallacciano alla giurisprudenza federale emanata prima dell'entrata in vigore

della LLCA, che rimane dunque pertinente (cfr. DTF 139 II 173 consid. 6.2.1;

cfr. pure STA 52.2019.188 citata consid. 2.4).

3.4.1

Secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale, il criterio dell'oggettività comprende restrizioni più severe

rispetto al precetto di lealtà contenuto nella legge contro la concorrenza

sleale del 19 dicembre 1986 (LCSl; RS 241). Il principio di oggettività impone

infatti una certa discrezione (Zurückhaltung) nel senso che la

pubblicità dell'avvocato deve presentare principalmente un carattere

informativo e rinunciare a metodi adescatori, importuni e sfacciati. Va altresì evitata ogni pubblicità sensazionalistica

o esagerata. Queste restrizioni si impongono

tanto ai contenuti, quanto alle forme e ai metodi della pubblicità

dell'avvocato (DTF 139 II 173 consid. 6.2.2 e rif.; STF 2C_259/2014 citata

consid. 2.3.1; STA 52.2019.188 citata consid. 2.4.1).

3.4.2

I bisogni d'informazione del pubblico concernono sostanzialmente

l'esistenza dello studio legale, i suoi campi d'attività, le informazioni di

contatto, come pure indicazioni complementari quali, ad esempio, se si occupa

di consulenza e rappresentanza in giudizio. Non si tratta di un qualunque,

astratto (e quindi possibilmente grande) bisogno d'informazione, bensì del

bisogno d'informazione del pubblico presente in una determinata situazione. A

dipendenza del luogo in cui la pubblicità deve esplicare il suo effetto, i

bisogni d'informazione del pubblico ivi presente possono infatti essere maggiori o minori. Secondo la

dottrina, la pubblicità deve creare trasparenza sul mercato e un'adeguata domanda di prestazioni legali, ritenuto che una domanda eccessiva, abusiva o inopportuna deve essere

evitata affinché sia garantita un'appropriata

sollecitazione dello Stato di diritto (cfr. STF 2C_259/2014 citata

consid. 2.3 e 2.3.2; Christof

Bernhart, Werbung und publizistische Kommunikation im Anwaltsgesetz des

Bundes und ihre Grundrechtskonformität, in:

AJP 2005, pag. 1181; STA 52.2019.188 citata

consid. 2.4.2). La pubblicità deve

insomma permettere a potenziali interessati di trovare le relative informazioni

sugli studi legali, quando necessitano della consulenza di un avvocato o di un

rappresentante legale (cfr. sentenza del tribunale amministrativo del Cantone di

Basilea Città VD.2019.122 del 19 dicembre 2019 consid. 3.1).

3.5

L'indeterminatezza dei criteri legali può certo rendere difficile

tracciare il limite tra pubblicità lecita e illecita in un caso di specie, ma

corrisponde alla volontà del legislatore di tenere debitamente conto della

varietà delle possibili misure pubblicitarie e permette, attraverso la

ponderazione di beni giuridici di grande importanza (la libertà economica degli

avvocati, da un lato, e la fiducia di cui essi devono godere, dall'altro), di

trovare una soluzione che si adatti alle particolarità locali e concrete della

situazione nonché all'evoluzione delle concezioni (cfr. DTF 139 II 173 consid.

6.3.1

e 6.3.2; STF 2C_259/2014 citata consid. 2.2 e 2.3). Ne discende che le

autorità cantonali dispongono di un margine di apprezzamento

nell'interpretazione e nell'applicazione delle nozioni giuridiche indeterminate

contenute nell'art. 12 lett. d LLCA (pubblicità, fatti oggettivi

e bisogni d'informazione del pubblico), nella misura in cui gli elementi

essenziali per la decisione sono stati debitamente esaminati e i necessari

accertamenti sono stati effettuati in modo accurato e completo (cfr. DTF 139 II

173.

consid. 2.2 e 6.3.2 e rif.; cfr. pure STA

52.2019.188

citata consid. 2.5).

3.6

I precetti dell'art. 12 lett. d LLCA sono sostanzialmente

ripresi anche a livello di norme

deontologiche (le quali, pur non

avendo valore normativo, nella

misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale,

costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole

professionali sancite dallo Stato; cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270

consid. 3.1.1; STF 4P.36/2004 del 7

maggio 2004 consid. 3.2 e rinvii ivi citati; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 296; cfr.

pure STA 52.2019.188 citata consid. 2.6). L'art. 16 cpv. 2 CSD dispone infatti che la pubblicità

dell'avvocato deve essere veritiera, rapportarsi in maniera corretta con

l'attività professionale e salvaguardare il segreto professionale.

4.

4.1.

In concreto, la Commissione ha aperto d'ufficio un procedimento disciplinare

nei confronti del ricorrente dopo che un suo annuncio pubblicitario era apparso

per diversi giorni sulla versione online del quotidiano __________. Ritenuto

che l'annuncio non era visibile soltanto per l'internauta che aveva cercato

attivamente informazioni in merito ad avvocati divorzisti ma per chiunque

avesse avuto accesso al sito internet de __________ e avesse cliccato su un

determinato articolo in cui si parlava di avvocati, la Commissione ha concluso

che lo stesso violasse le norme deontologiche in materia di pubblicità, così

come indicato in narrativa. Conclusione, questa, che il ricorrente contesta,

come visto, fermamente.

4.2

La qui controversa pubblicità consiste in banner pubblicitari dello studio

legale del ricorrente apparsi tra l'altro sulla pagina web de __________, a

margine di un articolo sul tema delle difese penali d'ufficio nel Canton

Ticino. I banner erano in particolare contraddistinti da diverse immagini

d'effetto, che supportavano l'inserzione in grassetto "studio legale",

seguita dall'elenco delle materie preferenziali ("divorzio e separazione,

diritto civile, consulenza alle PMI"), nonché dall'indirizzo e dal link ("visita

sito") del sito internet dello studio. Le immagini raffiguravano (1) due fedi

nuziali appoggiate su di un cuore rosso spezzato o (2) una famiglia stilizzata o

(3) una fotografia, strappata in centro, di un uomo e una donna che si volgono

le spalle.

Il ricorrente - che ha sottolineato l'oggettività dell'annuncio, indicando che

le immagini non erano state da lui previste - ha precisato che si è trattato di

una campagna pubblicitaria intrapresa durante il "Lockdown" su Google

Ads (pay per click, con budget limitato a fr. 5.- al giorno) che avrebbe

mirato a informare il pubblico della possibilità, in quella particolare fase,

di organizzare incontri virtuali, in videoconferenza. A caratterizzare la

campagna - di tipo ricerca - sarebbe stata la comparsa dell'annuncio

soltanto nel caso in cui un internauta avesse fatto una ricerca attiva

in un motore di ricerca di Google o di un sito partner di Google inserendo una

di determinate parole chiave ("avvocato", "divorzio", "separazione"

e "divorzista", cfr. doc. A e B). Secondo l'insorgente, una

pubblicità del genere sarebbe senz'altro conforme a quanto sancito nella

precedente sentenza con cui la Commissione lo aveva sanzionato per una campagna

pubblicitaria che prevedeva invece l'apparizione di banner pubblicitari non

richiesti da un internauta che aveva eseguito delle ricerche precedenti

con un motore di ricerca su un determinato argomento.

4.2.1

Pacifico è che i controversi banner costituiscano una pubblicità ai

sensi dell'art. 12 lett. d LLCA: rivolto a una cerchia indeterminata di persone

(ovvero a chiunque avesse fatto una ricerca con una delle parole chiave "avvocato",

"divorzio", "separazione" e "divorzista", così

come spiegato dall'insorgente) e dotato perciò di un ampio impatto, l'annuncio

in questione era chiaramente volto ad attirare l'attenzione del pubblico circa

l'offerta di prestazioni di consulenza da parte del ricorrente (cfr. DTF 139 II

173.

consid. 3.3; decisione dell'Anwaltskommission del Canton Argovia del 24

aprile 2017 in AGVE 2017 pag. 344 consid. 3.3.1).

Procedendo ora alla valutazione di tale pubblicità, per quanto il suo contenuto

letterale possa apparire lecito (indicazione "studio legale", con

l'aggiunta delle materie preferenziali e dell'indirizzo del sito internet), dal

profilo dell'oggettività non si possono tuttavia ignorare la modalità e il

mezzo mediatico utilizzati per la sua diffusione. In particolare non si può

trascurare che, in seguito a una semplice ricerca su un motore di Google o di

un sito partner con una parola chiave quale "avvocato", gli

accattivanti banner potevano per finire addirittura comparire due volte a

fianco di uno stesso articolo di giornale (cfr. print screen agli atti). Pur

considerando il budget limitato a fr. 5.- al giorno destinato dal ricorrente

alla pubblicità (secondo il metodo pay per click), vi è da chiedersi se

una pubblicità del genere possa ancora essere ritenuta zurückhaltend nel

senso inteso dal Tribunale federale, cioè contraddistinta dalla necessaria

discrezione che s'impone alla pubblicità dell'avvocato. Ciò che, ritenuta anche

la prudenza di cui occorre dar prova alla luce della fiducia che il pubblico

deve poter riporre nella professione dell'avvocato, in concreto appare più che

dubbio.

Ad ogni modo, la qui controversa pubblicità, visibile come detto a tutti gli

internauti che avessero fatto una ricerca attiva con una delle parole chiave ("avvocato",

"divorzio", "separazione", "divorzista") indicate

dal ricorrente, non può senz'altro dirsi destinata soltanto a coloro che hanno

bisogno di prestazioni legali. Essa non risponde quindi ai bisogni di

informazione del pubblico e disattende perciò l'ulteriore condizione da cui

dipende l'ammissibilità della pubblicità effettuata dagli avvocati. Come

precisato dall'Alta Corte federale, i bisogni di informazione del pubblico, e

quindi la pubblicità che ne può derivare, possono infatti variare in funzione

del luogo in cui la stessa produce i suoi effetti. In concreto, la pubblicità

in questione trascende chiaramente i bisogni di informazione degli internauti

che si limitavano a ricercare in Google le parole chiave scelte dal ricorrente

(tra cui anche la generica "avvocato"), ritenuto che il loro interesse

per quei temi ancora non equivale alla necessità dell'assistenza di un

avvocato, tanto meno divorzista, come dimostra il fatto che l'annuncio in

questione è apparso nel sito internet di un quotidiano, consultato da chi

desiderava semplicemente leggere (online) un articolo di giornale (e non doveva

attendersi di ricevere della pubblicità non sollecitata da parte di avvocati). Una pubblicità del genere, rivolta a un largo

pubblico, è illecita poiché è suscettibile di indurre certe persone a far

richiesta dei servizi resi da un avvocato (anche al di fuori del monopolio di

rappresentanza cantonale) anche quando non ve ne sarebbe alcun bisogno (cfr. STA

52.2019.188

citata consid. 3.3.2 e rif.; cfr. Attilio

Rampini, Siti internet, newsletter e mailings di uno studio legale,

contributo in occasione della maratona del diritto del 22 novembre 2019 presso

l'Università della Svizzera italiana, pag. 8, ad III.p; Mercedes Novier, Quelle publicité pour l'avocat?, in: Plaidoyer

2/2015 pag. 23; cfr. inoltre in generale sul tema: Sylvie Fischer, Nouvelles trompettes de la renommée, in:

Plaidoyer 4/2012 pag. 59). Non porta evidentemente ad altra conclusione la

particolare situazione di "Lockdown", durante la quale è avvenuta la

pubblicazione.

Nulla può poi dedurre a suo favore il ricorrente dalla documentazione, prodotta

con le osservazioni (cfr. doc. D), concernente un seminario organizzato nel

2016.

dall'Ordine degli avvocati del Canton Zurigo. Anzitutto perché, in assenza

di riferimenti giurisprudenziali o dottrinali, non si può che ritenere che il

relatore abbia illustrato una sua personale opinione. Dall'altro, perché la

fattispecie si distingue comunque da quella qui oggetto d'esame: infatti,

mentre nel caso esaminato in quell'occasione l'internauta risultava aver

proceduto a un'attiva ricerca di un avvocato divorzista (cfr., in particolare, diapositiva

n. 9), nella fattispecie la pubblicità appariva anche all'utente internet che

si limitava a leggere online un articolo di giornale sul tema delle difese

penali d'ufficio nel nostro Cantone.

Invano l'insorgente sostiene di avere scelto la campagna di tipo ricerca proprio

per conformarsi alla precedente decisione resa dalla Commissione nei suoi

confronti (decisione n. 129 dell'8 settembre 2016). Se è ben vero che in quella

sede la Commissione aveva effettivamente indicato che la ricerca attiva su

un motore di ricerca (…) è lecita (consid. 6), non può seriamente essere

sostenuto che basti una ricerca con la parola chiave "avvocato"

perché nei siti trovati compaiano lecitamente (accattivanti) annunci

pubblicitari di professionisti del campo. Del resto, qualche riga più sopra,

con riferimento alla giurisprudenza federale (cfr. STF 2C_259/2014 citata

consid. 3.2.4), la Commissione aveva chiaramente spiegato che colui che ha

bisogno di informazioni sull'esercizio della pratica forense, li deve ricercare

attivamente, precisando che l'avvocato non può, spontaneamente,

rivolgersi ad un largo pubblico (…) facendo capo a dei banner pubblicitari

offerti da un motore di ricerca come Google AdWords (cfr. citata decisione,

ibidem).

Da tutto quanto sopra discende che la campagna pubblicitaria intrapresa dal

ricorrente non rispondeva a un bisogno di informazione del pubblico (segnatamente

dei lettori della versione online del quotidiano __________). Con la precedente

istanza occorre quindi concludere che il ricorrente è incorso in una violazione

dell'art. 12 lett. d LLCA.

5.

Ferme queste premesse,

resta ora da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.

5.1

In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure

disciplinari seguenti:

a. l'avvertimento;

b. l'ammonimento;

c. la multa fino a fr. 20'000.-;

d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e. il divieto definitivo di esercitare.

La multa può

essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il

divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La

Commissione gode di un certo margine di apprezzamento

nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di

un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al

rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento

e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il

provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle

regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un

ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve

raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e

proporzionato a tale fine. Così come peraltro avviene nel diritto penale (cfr.

art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0),

l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti e del

comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA

52.2018.371

del 6 novembre 2019 consid. 4.1;

Bohnet/Martenet, op. cit., n.

2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in:

Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed.,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, n. 23 segg. ad art. 17).

5.2

È ben vero che l'indeterminatezza dei criteri

legali può talora rendere difficile tracciare il limite tra pubblicità lecita e

illecita. Bisogna tuttavia considerare che il Tribunale federale ha comunque

fissato i paletti entro cui l'avvocato diligente può muoversi per evitare di

disattendere le regole professionali in materia di pubblicità. Ciò è tanto più

vero in concreto, a fronte del fatto che il ricorrente ha già fatto oggetto di

una sanzione disciplinare (ammonimento) per una fattispecie simile risalente al

maggio 2016 (cfr. citata decisione dell'8 settembre 2016). Ne discende che, in

concreto, la violazione commessa dal ricorrente non può più essere considerata

di lieve entità, come è stato il caso in passato (cfr. decisione citata) ma va

ritenuta di media gravità. Se non giovano all'insorgente il

citato precedente disciplinare e il fatto di non aver mostrato segni di

autocritica e di ravvedimento, continuando ancora in questa sede a contestare

la sua colpevolezza, a suo favore depone la circostanza che la campagna

pubblicitaria, dal budget relativamente limitato, si è protratta sull'arco di

pochi giorni soltanto.

Alla luce di tutto quanto precede, si giustifica pertanto confermare la multa

inflitta dalla Commissione. La sanzione così commisurata, situata nella fascia

inferiore di quanto previsto dalla norma, risulta tutto sommato opportunamente

ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio

della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto del precedente specifico del

ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi

deontologici che sono stati in concreto disattesi.

6.

6.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

6.2

Dato l'esito, la

tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza. Non si assegnano

ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a

suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera