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Decisione

52.2020.573

Permesso per confinanti UE/AELS

10 agosto 2022Italiano25 min

i propri prodotti, come attesta la sua sponsorizzazione del __________. L'attività

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.573

Lugano

10

agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Thierry Romanzini

statuendo sul ricorso del 1° dicembre

2020 di

RI

1

RI

2

RI

4

RI

3

RI

5

RI

6

patrocinati

da PA 1

contro

la risoluzione del 28 ottobre 2020 (n. 5668) del

Consiglio di Stato, che respinge

l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso le decisioni:

a) del 13 settembre 2019 (SIMIC __________-__________-__________-__________-__________)

con cui la Sezione

della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso

per confinanti UE/AELS a RI 2, RI 3, RI

4, e ha negato il rilascio di un'identica autorizzazione a RI 1 e ad RI 5;

b) del 6 dicembre 2019 (SIMIC __________) con cui la Sezione della

popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha negato il rilascio

di un permesso per confinanti UE/AELS a RI 6;

ritenuto, in

fatto

A. I cittadini italiani RI 2

(1989), residente a __________ (prov. di C__________), RI 4 (1967) residente a __________

(prov. di V__________) e RI 3 (1985) residente a __________, hanno ottenuto dall'11

febbraio 2015 (il primo) rispettivamente il 31 agosto 2015 e 1° settembre 2017,

un permesso per confinanti UE/AELS con termine di controllo fissato per il 10

febbraio 2020 (il primo), rispettivamente il 30 agosto 2020 e 31 agosto 2022,

per esercitare un'attività lucrativa dipendente come posatori di pavimenti (il

primo al 50%, il secondo a ore) o quale impiegata amministrativa a tempo pieno (Alessandra

Airoldi) per la __________ SA, con recapito presso la fiduciaria __________ a __________.

La società, di cui RI

2 è dal luglio 2017 direttore del consiglio di amministrazione con firma

collettiva a due, è attiva nella fornitura e la posa di pavimentazione, in

particolare in legno, e lavorazioni di falegnameria.

Il 18 ottobre 2018 RI

1 (1962) residente a __________ e il 21 giugno 2019 RI 5 (1967) residente a __________

(prov. di V__________), hanno chiesto il rilascio di un permesso per confinanti

UE/AELS per svolgere presso __________ SA l'attività di responsabile

commerciale al 50% rispettivamente quale posatore di pavimenti al 35%.

B. a. Con cinque separate

decisioni del 13 settembre 2019, dopo

avergli dato la possibilità di esprimersi, la Sezione della popolazione del

Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso per confinanti UE/AELS a

RI 2, RI 4 e RI 3, ed ha negato il rilascio di un'identica autorizzazione a RI

1 e ad RI 5. Ha inoltre fissato agli interessati un termine con scadenza il 12

novembre successivo per cessare la loro attività lavorativa.

Sulla scorta degli

accertamenti predisposti dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL)

riassunti nel relativo rapporto del 30 luglio 2018, come pure della

documentazione acquisita, l'Autorità dipartimentale ha rilevato che:

- in occasione del

controllo ispettivo congiunto del 15 giugno 2018 al valico

di confine di Brogeda sono

stati fermati e verbalizzati il signor __________

e il signor RI 4, ambedue cittadini

italiani, titolari di un

permesso di lavoro per

frontalieri G UE/AELS per svolgere un'attività lu-

crativa in Svizzera

presso la ditta __________ SA di __________, i quali

stavano utilizzando un

furgone con targhe italiane, riconosciuto di pro-

prietà della società italiana

__________ S.R.L. con sede in via __________

a __________;

- la ditta __________ SA

in Svizzera non ha in affitto magazzini, box o

altro, ma fa capo al capannone

che la società italiana __________ S.R.L. ha in

affitto a __________ (__________)

in Italia e che mette in parte a disposizione della

ditta __________ SA per

lo stoccaggio di merce;

- la ditta __________ SA non

ha veicoli intestati a suo nome;

- il furgone utilizzato

dalla ditta __________ SA è intestato alla società

italiana __________ S.R.L.

di __________;

- ad occuparsi della parte

contabile e amministrativa della ditta __________

SA è la fiduciaria __________,

nella persona del

suo vice-presidente e

direttore, signor __________, il quale

ha anche assunto la

funzione di amministratore unico con firma indivi-

duale della ditta __________

SA;

- il contatto telefonico,

n. 091 __________, della ditta __________ SA che

figura anche sulla propria

carta intestata, risulta essere quello della fidu-

ciaria __________ (cfr. www.

local.ch, verifica del 6 agosto

2019);

- il signor RI 2, cittadino

italiano, in __________, tito-

lare di un permesso di

lavoro per frontalieri G UE/AELS, per svolgere

un'attività lucrativa in

Svizzera, nella misura dell'80% presso la ditta __________

SA di __________, è anche amministratore

della società italiana __________

S.R.L. di __________;

- la ditta __________ SA

di __________, durante l'anno 2018, ha inoltrato

l'attestato di notifica

n. __________ per l'assunzione del signor RI 5

, cittadino italiano;

- la società italiana __________

S.R.L. di __________, durante gli anni 2015 e 2016,

ha inoltrato diversi

attestati di notifica per svolgere attività lucrativa sul no-

stro territorio nel ramo

delle costruzioni in legno, indicando:

·

quale scopo della prestazione la

posa in opera di pavimenti e rivesti-menti in legno;

·

quale persona responsabile il

signor RI 2;

·

quale indirizzo di contatto in

Svizzera la ditta __________ SA di __________, nella persona del signor __________;

in

particolare, si osserva che nell'anno 2015 la notifica n. __________, per

l'impiego di quattro lavoratori cittadini stranieri,

è stata

negata perché la prevista prestazione

di servizio transfrontaliera avrebbe superato la durata massima di

90 giorni per anno civile concessi all'impresa

italiana __________ S.R.L. di __________;

- in aggiunta alla documentazione in nostro possesso si

osserva come la

ditta __________ SA di __________, durante l'anno 2019, ha inoltrato gli

attestati di notifica n__________

e n. __________ per l'assunzione di __________

e __________, cittadini

italiani;

- inoltre, dalla raccomandata

del 9 maggio 2019 inviata dalla ditta __________

SA in risposta alla nostra richiesta

di documentazione del 2

maggio 2019, si rileva:

·

dalle diverse fatture d'acquisto

del materiale prodotte, il legame esistente tra la società italiana venditrice __________

S.R L. di __________ e la ditta acquirente __________ SA;

·

benché venga menzionata una

fattura d'acquisto del 17 aprile 2019 di un furgone Renault, modello Trafic e che la società sta provvedendo alla sua immatricolazione,

la citata

fattura d'acquisto non è stata prodotta con gli allegati e nemmeno è stata

prodotta copia dell'avvenuta

immatricolazione del suddetto veicolo;

- dalle osservazioni

prodotte per raccomandata in data 9 luglio 2019,

nell'ambito del diritto

di essere sentito, si evince che:

·

il rapporto dell'Ufficio dell'ispettorato del

lavoro del 30 luglio 2018, a vostra detta, non è più di alcuna attualità in quanto

superato e vecchio di un anno e, quali unici mezzi di prova, allegate due buste

paga con i relativi giustificativi del versamento dello stipendio per i mesi di

maggio e giugno 2019;

·

in merito a questa obiezione e, proprio per

attualizzare il citato rapporto I'Ufficio della migrazione ha scritto in data 2

maggio 2019 a sei dipendenti della ditta __________ SA di __________ per verificare

le condizioni atte al mantenimento del loro permesso di lavoro con l'espressa

richiesta di ulteriore e recente documentazione, tra la quale anche i conteggi salariali

degli ultimi sei mesi con i relativi giustificativi degli avvenuti bonifici;

- stante quanto precede e

nonostante la presentazione della documenta-

zione richiesta, a tutt'oggi non sono stati presentati nuovi e

sufficienti ele-

menti atti a confutare

l'emissione della presente misura.

Ha pertanto ritenuto che la ditta non esercitasse una reale,

effettiva e duratura attività in Svizzera e non potesse quindi essere

riconosciuta quale datrice di lavoro ai sensi della legislazione sulle persone

straniere, con la conseguenza che gli interessati non potevano prevalersi della

qualità di lavoratori frontalieri UE/AELS, le condizioni per il rilascio di un

permesso per confinanti non essendo state rispettate. Entrambe le decisioni sono state rese sulla base degli art. 7 allegato I all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera

circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681) e 23

dell'ordinanza sull'introduzione della libera

circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203).

b. Sulla scorta dei

medesimi motivi enunciati nelle decisioni del 13

settembre 2019 testé menzionate, il

6 dicembre 2019 la Sezione della

popolazione ha pure respinto la domanda del 29 aprile 2019 del cittadino rumeno

residente a Como RI 6 (1968) volta al rilascio di un permesso per confinanti

UE/AELS per svolgere l'attività di parquettista al 30% per la __________ SA, fissandogli

un termine con scadenza il 6 febbraio 2019 (recte: 2020) per cessare la propria

attività lavorativa.

C. Con un unico giudizio del 28

ottobre 2020, il Consiglio di Stato ha confermato le suddette risoluzioni

dipartimentali, respingendo le impugnative contro di esse interposte da RI 2, RI

3, RI 4, RI 1, RI 5 e RI 6.

Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per la

revoca rispettivamente il rifiuto del rilascio del permesso a questi dipendenti della ditta in virtù dei motivi addotti dalla

Sezione della popolazione, considerando in sostanza che la __________

SA, benché regolarmente costituita sul nostro territorio, non esercitava

un'attività effettiva in Svizzera ed era stata fondata per raggirare il nostro

ordinamento giuridico ed eludere le norme sulla libera circolazione delle

persone e quelle sui lavoratori distaccati.

D. Contro la predetta pronunzia

governativa i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento, con RI 1, RI 5 e RI 6 che postulano

il rilascio di un permesso per confinanti UE/AELS.

Sostengono che la società svolge effettivamente l'attività notificata

e, trattandosi di una start-up costituita nel 2014 e allo scopo di contenere i

costi iniziali, la medesima ha preso in locazione una postazione presso

l'infrastruttura di proprietà della __________ Sagl, usufruendo di

collaborazioni già in essere con la società italiana __________ S.r.l.

L'attività avendo finalmente preso piede, la ditta ha poi acquistato un

furgone, locato degli uffici, assunto diverso personale, si è dotata di

un'utenza telefonica propria e di un sito internet (www.__________.ch) e pubblicizza

Fatti

i propri prodotti, come attesta la sua sponsorizzazione del __________. L'attività

avrebbe potuto espandersi ulteriormente, se non fosse intervenuta la pandemia

di Covid-19. Affermano che la delega della gestione amministrativa e contabile

ad un ufficio specializzato è frutto di una scelta aziendale e che non vi è alcun

divieto nel procedere in tal senso. Soggiungono che la ditta versa regolarmente

i salari, paga regolarmente i contributi legali (sociali e fiscali) ed emette regolarmente

delle fatture. Inoltre ritengono il provvedimento impugnato lesivo in ogni caso

del principio della proporzionalità.

E. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il Dipartimento,

quest'ultimo con osservazioni di cui si dirà se necessario in seguito.

F. In fase di replica gli

insorgenti ribadiscono i propri argomenti ricorsuali. Nella duplica il

Dipartimento si riconferma nelle proprie posizioni, mentre il Governo non si è

espresso.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire

nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di

applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno

1998 (dal 30 aprile 2021 rinominata legge di applicazione alla legislazione

federale sugli stranieri e la loro

integrazione [LALSI; RL 143.100]). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art.

68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013

(LPAmm; RL 165.100) e presentato

da persone senz'altro legittimate a ricorrere

ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 LPAmm, è pertanto ricevibile in ordine e

può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. L'ALC, direttamente

applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti

parte della Comunità (attualmente Unione) europea e disciplina il loro diritto

di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione

di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea

di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.

Titolari di un documento

di legittimazione valido, i cittadini italiani RI 2, RI 3, RI 4, RI 1, RI

5, e il cittadino rumeno RI 6, possono prevalersi in linea di principio

del menzionato accordo bilaterale per svolgere un'attività lucrativa dipendente

in Svizzera.

2.2

Giusta l'art. 6 par. 1 allegato I ALC, il lavoratore

dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata

uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato

ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente

rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità

della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore a un

anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione

involontaria da oltre 12 mesi. Il lavoratore dipendente che occupa un impiego

di durata superiore a tre mesi e inferiore ad un anno al servizio di un datore

di lavoro dello Stato ospitante, soggiunge il paragrafo 2 della medesima

disposizione, riceve una carta di soggiorno della stessa durata prevista per il

contratto di lavoro. Al lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata

non superiore a tre mesi non occorre una carta di soggiorno.

L'art. 7 par. 1 allegato I

ALC definisce il lavoratore dipendente frontaliero un cittadino di una parte contraente

che ha la sua residenza sul territorio di una parte contraente e che

esercita un'attività retribuita sul territorio dell'altra parte contraente e

ritorna al luogo del proprio domicilio, di norma, ogni giorno o almeno una volta alla settimana. I lavoratori

frontalieri, soggiunge il paragrafo 2 di detta norma, non hanno bisogno del

rilascio di una carta di soggiorno. Tuttavia, l'Autorità competente

dello Stato d'impiego può rilasciare al lavoratore frontaliero dipendente una

carta speciale valida per almeno cinque anni o per la durata dell'impiego, se

questa è superiore a tre mesi o inferiore a un anno. Tale carta viene rinnovata

per almeno cinque anni purché il lavoratore frontaliero dimostri di esercitare

un'attività economica. L'art. 7 par. 3 allegato l ALC prevede che la carta

speciale è valida per tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata. l

lavoratori dipendenti frontalieri beneficiano della mobilità professionale e

geografica su tutto il territorio dello Stato ospitante (cfr. art. 8 par. 1 allegato

l ALC; DTF 135 II 128 consid. 2. 4). La mobilità professionale comprende il

cambiamento di datore di lavoro, di impiego, di professione e il passaggio da

un'attività dipendente a un'attività autonoma. La mobilità geografica comprende

il cambiamento di luogo di lavoro e di soggiorno (cfr. art. 8 par. 2 allegato l

ALC).

Secondo l'art. 4 cpv. 3

OLCP, il permesso per frontalieri UE/AELS rilasciato ai cittadini dell'UE e

dell'AELS vale in tutta la Svizzera.

2.3

l lavoratori dipendenti al beneficio di permessi per

frontalieri devono essere distinti dai lavoratori distaccati da prestatori di

servizi stranieri. In virtù dell'art. 5 par. 1 ALC in relazione con gli art. 17

segg. allegato l ALC, un prestatore di servizi con sede sul territorio dell'Unione

europea beneficia del diritto di fornire sul territorio svizzero un servizio

per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per

anno civile. Quale prestatore di servizi, una società con sede sul territorio

di una parte contraente può di principio impiegare come lavoratori distaccati i

propri lavoratori dipendenti per una prestazione di servizi transfrontaliera

sul territorio di un'altra parte contraente (cfr. art. 17 seg. allegato l ALC;

cfr. STF 2C_912/2018 del 9 gennaio 2020 consid. 2.1, in: RtiD II-2020 pag. 336

segg.). Sulla base della riserva di cui all'art. 22 par. 2 allegato l ALC, che

mira ad ovviare ai rischi di dumping salariale e sociale che possono essere

causati dal distacco di lavoratori in Svizzera da parte di prestatori di

servizi europei, il legislatore svizzero ha adottato, a titolo di misure di

accompagnamento, la legge federale dell'8 ottobre 1999 concernente le misure

collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi

previsti nei contratti normali di lavoro (legge sui lavoratori distaccati,

LDist; RS 823.20; cfr. DTF 140 II 447 consid. 4.3 e 4.6; 143 II 102 consid. 2.1

e 2.2; STF 2C_51/2019 del 12 marzo 2021 consid. 3 destinata a pubblicazione;

2C_912/2018, citata, consid. 2. 1). Essa disciplina le condizioni lavorative e

salariali minime per i lavoratori che un datore di lavoro con domicilio o sede

all'estero distacca in Svizzera, affinché, per un periodo limitato, forniscano

una prestazione lavorativa per conto o sotto la sua direzione nell'ambito di un

rapporto contrattuale concluso con il destinatario della prestazione (art. 1

cpv. 1 lett. a LDist); lavorino in una succursale o in un'azienda che fa parte

del gruppo imprenditoriale del datore di lavoro (art. 1 cpv. 1 lett. b LDist).

2.4

2.4.1

La Segreteria di Stato della migrazione SEM ha emanato

delle istruzioni concernenti l'ordinanza sull'introduzione della libera

circolazione delle persone (Istruzioni OLCP). Per quanto riguarda l'esercizio

di un'attività lucrativa in Svizzera, queste direttive prevedono che qualora cittadini di Stati UE/AELS

presentino domanda per ottenere un permesso di dimora (L o B UE/AELS) o per

confinanti (G UE/AELS) si dovrà - tra l'altro - controllare attentamente che il

datore di lavoro eserciti veramente in Svizzera un'attività reale, effettiva e

duratura. Può infatti accadere che un'impresa proveniente dallo spazio UE/AELS

apra una filiale in Svizzera (ditta "bucalettere") al solo scopo di

eludere le restrizioni imposte dall'ALC sulle prestazioni di servizi

transfrontaliere (al massimo 90 giorni per anno civile). In questo caso, l'Autorità

cantonale competente deve controllare se l'impresa con sede in Svizzera disponga

di un'infrastruttura (team direttivo, uffici, macchinari, materiali ecc.) tale

da far desumere che l'impresa in questione svolga effettivamente l'attività

notificata. Se così non fosse, ai lavoratori interessati non potrà essere

rilasciato alcun permesso per un'assunzione d'impiego in Svizzera. Il cittadino

UE/AELS dovrà in tal caso essere rinviato alla procedura applicabile ai

prestatori di servizi distaccati (OLCP-01/2022, n. 4.2.1 pag. 36, cfr. pure

nota n. 63 a piè di pagina). In effetti, anche se l'impresa dispone di una

propria personalità giuridica nel nostro Paese, non è possibile consentire che

le restrizioni previste per i lavoratori

distaccati vengano eluse, facendo credere che si tratti di un'assunzione

d'impiego allorquando la persona esercitante l'attività lucrativa

dipende in realtà da un datore di lavoro straniero.

Visto che l'assunzione di un impiego presume che l'impresa

con sede in Svizzera eserciti un'attività reale e duratura, quanto indicato

dalla SEM deve valere anche per i lavoratori frontalieri che richiedono un

permesso G allo scopo di esercitare un'attività lucrativa presso un datore di

lavoro nel nostro Paese.

2.4.2

Analogamente alle ordinanze amministrative, che hanno

lo scopo di garantire un'interpretazione uniforme e rispettosa della parità di

trattamento delle leggi e delle ordinanze da parte dell'amministrazione, tali

istruzioni si rivolgono innanzitutto alle autorità amministrative (cfr. DTF 146

l 105 consid. 4.1). Anche se esse non sono di principio vincolanti per le

autorità giudiziarie, nella misura in cui sono conformi al diritto, il

Tribunale federale non si scosta dalle stesse senza validi motivi se il loro

contenuto generale e astratto consente nel singolo caso un'interpretazione

adatta ed equa delle disposizioni legali determinanti, concretizzandole in modo

convincente (DTF 146 l 105 consid. 4.1 e rinvii; STF 2C_399/2020 del 28

dicembre 2020 consid. 6.3).

2.4.3

Un recapito "bucalettere" si caratterizza

per la mancanza di legami stretti e per l'assenza di importanti infrastrutture

nel luogo di sede. Una sede dal carattere puramente formale non sussiste

unicamente quando vi è un recapito postale presso uno studio legale o

fiduciario che si occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi

societari residenti altrove, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo

di infrastruttura e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati

concretamente per svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma

rappresentano piuttosto una struttura costituita ad arte per nascondere la

realtà (STF 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014

consid. 2.2, 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 2; CDT n.

80.2017.54

del 30 marzo 2018 consid. 1.3 con riferimenti giurisprudenziali e

dottrinali).

2.5

L'art. 23 cpv. 1 OLCP sancisce che i permessi di

soggiorno di breve durata UE/AELS, quelli di dimora UE/AELS e quelli per

frontalieri UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono

più adempiute le condizioni per il loro rilascio.

Anche in relazione all'applicazione dell'accordo sulla libera

circolazione delle persone sono riservati i casi di abuso di diritto, in

presenza del quale il permesso può essere negato, non rinnovato o revocato (STF

2C_1041/2019 del 10 novembre 2020 consid. 6.3 e rinvii, 2C_472/2019 del 9

agosto 2019 consid. 5, 2C_968/2017 del 15 ottobre 2018 consid. 3, 2C_71/2016

del 14 novembre 2016 consid. 3.4). Secondo la giurisprudenza, è questo il caso

quando è data una serie di circostanze oggettive da cui risulta che, malgrado

un rispetto formale delle condizioni previste dall'accordo sulla libera

circolazione delle persone, l'obiettivo perseguito attraverso la concessione di

un determinato permesso non viene raggiunto, poiché la persona che vi si

richiama mira in realtà a tutt'altro (DTF 139 II 393 consid. 2.1, 136 II 177

consid. 3.2.3, 130 II 113 consid. 9 seg.; STF 2C_1041/2019, citata, consid. 6.3

e rinvii).

3.

Come accennato in

narrativa, il 28 marzo 2019 la

Sezione della popolazione ha revocato il permesso per confinanti UE/AELS a RI 2,

RI 3 e a RI 4, di cui beneficiavano per esercitare un'attività lucrativa

dipendente per la __________ SA, negando nel contempo il rilascio di

un'identica autorizzazione a RI 1 e ad RI 5 e, il 6 dicembre 2019, a RI 6.

Sulla base degli accertamenti predisposti dall'UIL, riassunti

nel relativo rapporto del 30 luglio 2018, e della documentazione acquisita agli

atti, l'Autorità dipartimentale ha rilevato sostanzialmente che la società

datrice di lavoro non esercitava una reale, effettiva e duratura attività in

Svizzera, di modo che non erano rispettate le condizioni per le quali era stato

rilasciato un permesso per confinanti agli interessati.

Decisione, questa, che il Consiglio di Stato ha tutelato dopo

avere considerato che la società era stata costituita per raggirare il nostro

ordinamento giuridico ed eludere le norme sulla libera circolazione delle

persone e quelle sui lavoratori distaccati, la vera datrice di lavoro degli

interessati essendo la ditta italiana __________ S.r.l.

4.

4.1. RI 2 (dall'11 febbraio

2015), RI 4 (dal 31 agosto 2015) hanno ottenuto ciascuno un permesso per

confinanti UE/AELS per esercitare un'attività lucrativa dipendente per la __________

SA come posatori di pavimenti (RI 2 al 50% e dal 1° febbraio 2017 all'80%, RI 4

a ore e dal 1° aprile 2018 al 35%), RI 3 (dal 1° settembre 2017) quale

impiegata amministrativa a tempo pieno.

Secondo l'estratto del registro di commercio la __________

SA, costituita l'11 settembre 2014, è una società avente quale scopo segnatamente

la fornitura e la posa di pavimentazione, in particolare in legno. Il cittadino

svizzero __________ ne è stato amministratore unico sin dalla sua costituzione

fino alla fine di settembre 2020. RI 2 è direttore del consiglio di

amministrazione della società dal luglio 2017 con firma collettiva a due.

La __________ S.r.l., con sede legale dal 2004 a __________ e

avente un deposito a __________ (prov. di __________) dal giugno 2014, ha quale

attività prevalente le costruzioni edili, i lavori in muratura in generale e la

posa in opera di pavimenti in legno e altri materiali. RI 2 è amministratore

unico della società dal gennaio 2013 (visura ordinaria della Camera di

commercio di __________, agli atti).

Nell'ambito del controllo che ha coinvolto la __________ SA,

il 30 luglio 2018 l'UIL ha rilevato che la ditta, benché occupasse un ufficio a

__________, usufruiva di una parte di un capannone locato dalla società

italiana __________ S.r.l., per lo stoccaggio per brevi periodi di merce, e utilizzava

un furgone intestato alla ditta italiana amministrata da RI 2. Ad occuparsi

della parte contabile e amministrativa era invece la __________. Inoltre, dai

documenti allegati al suddetto rapporto dell'UIL, è emerso che la __________ SA

rispondeva al numero telefonico intestato alla __________ e che durante l'anno

2018.

aveva inviato l'attestato di notifica __________ per l'assunzione di RI 5,

mentre la __________ S.r.l. aveva inoltrato durante gli anni 2015 e 2016 diversi

attestati di notifica per svolgere un'attività lucrativa sul nostro territorio

nel ramo delle costruzioni in legno, indicando quale indirizzo di contatto in

Svizzera la __________ SA e, quale persona responsabile, RI 2. Nel 2019 la __________

SA aveva poi trasmesso gli attestati di notifica n__________ e n. __________

per l'assunzione di due cittadini italiani. Diverse fatture d'acquisto di

materiale prodotte rivelavano ulteriormente il legame esistente tra la __________

S.r.l e la __________ SA.

4.2

Alla luce di quanto precede, bisogna ammettere che la __________

SA non ha una propria operatività effettiva, di modo che non sono rispettate le

condizioni per le quali era stato rilasciato un permesso per confinanti agli

interessati.

In primo luogo, la ditta, attiva dal 2014, opera nel medesimo

settore della __________ S.r.l. Secondariamente, RI 2 ha un ruolo dirigenziale

in entrambe le società. Priva di magazzino e di autoveicoli fino alla decisione

dipartimentale, la __________ SA usufruiva di una parte del capannone locato dalla

società italiana a __________ per lo stoccaggio di merce e utilizzava un suo furgone.

Come ha indicato il Consiglio di Stato, il legame tra l'impresa elvetica e

quella italiana non si limitava quindi ad un semplice rapporto contrattuale di

compravendita di materiale. Del resto, nel 2015 e 2016, la società italiana

aveva fatto distaccare dei suoi operai per lavorare presso dei cantieri

appaltati alla __________ SA. Eloquente il fatto che dal 2017, anno in cui RI 2

ha assunto la carica di direttore della __________ SA, la __________ S.r.l. non

ha più fatto capo alla procedura di notifica, potendo avvalersi direttamente della

ditta svizzera.

Oltre a ciò e malgrado sia dotata di un ufficio, per la

gestione amministrativa e contabile la società si avvale della fiduciaria __________

e il recapito telefonico indicato sulle fatture continua a corrispondere a

quello della fiduciaria (doc: fatture emesse nel 2020 e prodotte dinnanzi al

Tribunale).

Non consente ancora di sostenibilmente ritenere che __________

SA eserciti in modo durevole un'attività reale ed effettiva l'argomento secondo

cui la società abbia preso in locazione soltanto una postazione presso la __________

Sagl (che fa parte del gruppo __________) e usufruito di collaborazioni già in

essere con la __________ S.r.l. soltanto allo scopo di contenere i costi

iniziali di avvio dell'attività. L'infrastruttura ridotta della ditta risulta

infatti incongruente con la natura e l'ampiezza dell'attività dichiarata. Non

permette di giungere a conclusioni più favorevoli il fatto che un anno dopo il controllo

dell'UIL la società abbia concluso un contratto per un'utenza telefonica, dopo

che la Sezione dalla popolazione le aveva prospettato il provvedimento adottato,

abbia preso in affitto un magazzino e, pendente causa, abbia provveduto a creare

un sito internet (www.__________.ch, peraltro assai scarno e privo di dettagli

sull'attività, con un recapito per la ricezione a __________ e uno a __________,

quest'ultimo soltanto previo appuntamento). In effetti, questa conclusione non

è in contrasto con il fatto che la ditta, priva di un servizio di segretariato

integrato, si poggia su quella italiana per operare sul nostro territorio

presso cui RI 2 ha un ruolo dirigenziale. Non è quindi atta a sovvertire quanto

precede neppure la circostanza secondo la __________ SA versi gli stipendi, emetta

delle fatture e paghi i contributi di legge. Da quanto precedentemente rilevato

dall'UIL e dalla Sezione della popolazione, la situazione fattuale della ditta

non è infatti sensibilmente mutata.

4.3

Realizzandosi un chiaro aggiramento delle restrizioni

imposte dall'ALC sulle prestazioni di servizi transfrontalieri, è quindi a

giusta ragione che l'Autorità dipartimentale ha revocato ai ricorrenti il

permesso per confinanti ottenuto allo scopo di lavorare per una ditta svizzera,

che non ha però una propria operatività effettiva. Pertanto gli interessati

devono essere rinviati alla procedura applicabile ai prestatori di servizi distaccati

prevista dalla LDist, che si prefigge di rispettare le condizioni

lavorative e salariali minime prescritte nelle leggi federali, nei contratti collettivi

di lavoro di obbligatorietà generale e nei contratti normali di lavoro ai sensi

dell'articolo 360a del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220).

4.4

Le condizioni per la revoca del permesso per confinanti

UE/AELS a RI 2, RI 3, RI 4, e per il rifiuto di rilasciarne uno a RI 1, RI 5 e

a RI 6 sono quindi date e il provvedimento risulta conforme al principio della

proporzionalità.

5.

In esito alle

considerazioni che precedono, il ricorso va dunque integralmente respinto.

La tassa di giudizio è

posta solidalmente a carico dei ricorrenti, in quanto soccombenti,

conformemente all'art. 47 cpv. 1 e 2 LPAmm

Non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Spese e tassa di giustizia

per complessivi fr. 3'000.–, già anticipate dai ricorrenti, rimangono

solidalmente a loro carico.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere