52.2020.573
Permesso per confinanti UE/AELS
10 agosto 2022Italiano25 min
i propri prodotti, come attesta la sua sponsorizzazione del __________. L'attività
Source ti.ch
Incarto n.
52.2020.573
Lugano
10
agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Thierry Romanzini
statuendo sul ricorso del 1° dicembre
2020 di
RI
1
RI
2
RI
4
RI
3
RI
5
RI
6
patrocinati
da PA 1
contro
la risoluzione del 28 ottobre 2020 (n. 5668) del
Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso le decisioni:
a) del 13 settembre 2019 (SIMIC __________-__________-__________-__________-__________)
con cui la Sezione
della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso
per confinanti UE/AELS a RI 2, RI 3, RI
4, e ha negato il rilascio di un'identica autorizzazione a RI 1 e ad RI 5;
b) del 6 dicembre 2019 (SIMIC __________) con cui la Sezione della
popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha negato il rilascio
di un permesso per confinanti UE/AELS a RI 6;
ritenuto, in
fatto
A. I cittadini italiani RI 2
(1989), residente a __________ (prov. di C__________), RI 4 (1967) residente a __________
(prov. di V__________) e RI 3 (1985) residente a __________, hanno ottenuto dall'11
febbraio 2015 (il primo) rispettivamente il 31 agosto 2015 e 1° settembre 2017,
un permesso per confinanti UE/AELS con termine di controllo fissato per il 10
febbraio 2020 (il primo), rispettivamente il 30 agosto 2020 e 31 agosto 2022,
per esercitare un'attività lucrativa dipendente come posatori di pavimenti (il
primo al 50%, il secondo a ore) o quale impiegata amministrativa a tempo pieno (Alessandra
Airoldi) per la __________ SA, con recapito presso la fiduciaria __________ a __________.
La società, di cui RI
2 è dal luglio 2017 direttore del consiglio di amministrazione con firma
collettiva a due, è attiva nella fornitura e la posa di pavimentazione, in
particolare in legno, e lavorazioni di falegnameria.
Il 18 ottobre 2018 RI
1 (1962) residente a __________ e il 21 giugno 2019 RI 5 (1967) residente a __________
(prov. di V__________), hanno chiesto il rilascio di un permesso per confinanti
UE/AELS per svolgere presso __________ SA l'attività di responsabile
commerciale al 50% rispettivamente quale posatore di pavimenti al 35%.
B. a. Con cinque separate
decisioni del 13 settembre 2019, dopo
avergli dato la possibilità di esprimersi, la Sezione della popolazione del
Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso per confinanti UE/AELS a
RI 2, RI 4 e RI 3, ed ha negato il rilascio di un'identica autorizzazione a RI
1 e ad RI 5. Ha inoltre fissato agli interessati un termine con scadenza il 12
novembre successivo per cessare la loro attività lavorativa.
Sulla scorta degli
accertamenti predisposti dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL)
riassunti nel relativo rapporto del 30 luglio 2018, come pure della
documentazione acquisita, l'Autorità dipartimentale ha rilevato che:
- in occasione del
controllo ispettivo congiunto del 15 giugno 2018 al valico
di confine di Brogeda sono
stati fermati e verbalizzati il signor __________
e il signor RI 4, ambedue cittadini
italiani, titolari di un
permesso di lavoro per
frontalieri G UE/AELS per svolgere un'attività lu-
crativa in Svizzera
presso la ditta __________ SA di __________, i quali
stavano utilizzando un
furgone con targhe italiane, riconosciuto di pro-
prietà della società italiana
__________ S.R.L. con sede in via __________
a __________;
- la ditta __________ SA
in Svizzera non ha in affitto magazzini, box o
altro, ma fa capo al capannone
che la società italiana __________ S.R.L. ha in
affitto a __________ (__________)
in Italia e che mette in parte a disposizione della
ditta __________ SA per
lo stoccaggio di merce;
- la ditta __________ SA non
ha veicoli intestati a suo nome;
- il furgone utilizzato
dalla ditta __________ SA è intestato alla società
italiana __________ S.R.L.
di __________;
- ad occuparsi della parte
contabile e amministrativa della ditta __________
SA è la fiduciaria __________,
nella persona del
suo vice-presidente e
direttore, signor __________, il quale
ha anche assunto la
funzione di amministratore unico con firma indivi-
duale della ditta __________
SA;
- il contatto telefonico,
n. 091 __________, della ditta __________ SA che
figura anche sulla propria
carta intestata, risulta essere quello della fidu-
ciaria __________ (cfr. www.
local.ch, verifica del 6 agosto
2019);
- il signor RI 2, cittadino
italiano, in __________, tito-
lare di un permesso di
lavoro per frontalieri G UE/AELS, per svolgere
un'attività lucrativa in
Svizzera, nella misura dell'80% presso la ditta __________
SA di __________, è anche amministratore
della società italiana __________
S.R.L. di __________;
- la ditta __________ SA
di __________, durante l'anno 2018, ha inoltrato
l'attestato di notifica
n. __________ per l'assunzione del signor RI 5
, cittadino italiano;
- la società italiana __________
S.R.L. di __________, durante gli anni 2015 e 2016,
ha inoltrato diversi
attestati di notifica per svolgere attività lucrativa sul no-
stro territorio nel ramo
delle costruzioni in legno, indicando:
·
quale scopo della prestazione la
posa in opera di pavimenti e rivesti-menti in legno;
·
quale persona responsabile il
signor RI 2;
·
quale indirizzo di contatto in
Svizzera la ditta __________ SA di __________, nella persona del signor __________;
in
particolare, si osserva che nell'anno 2015 la notifica n. __________, per
l'impiego di quattro lavoratori cittadini stranieri,
è stata
negata perché la prevista prestazione
di servizio transfrontaliera avrebbe superato la durata massima di
90 giorni per anno civile concessi all'impresa
italiana __________ S.R.L. di __________;
- in aggiunta alla documentazione in nostro possesso si
osserva come la
ditta __________ SA di __________, durante l'anno 2019, ha inoltrato gli
attestati di notifica n__________
e n. __________ per l'assunzione di __________
e __________, cittadini
italiani;
- inoltre, dalla raccomandata
del 9 maggio 2019 inviata dalla ditta __________
SA in risposta alla nostra richiesta
di documentazione del 2
maggio 2019, si rileva:
·
dalle diverse fatture d'acquisto
del materiale prodotte, il legame esistente tra la società italiana venditrice __________
S.R L. di __________ e la ditta acquirente __________ SA;
·
benché venga menzionata una
fattura d'acquisto del 17 aprile 2019 di un furgone Renault, modello Trafic e che la società sta provvedendo alla sua immatricolazione,
la citata
fattura d'acquisto non è stata prodotta con gli allegati e nemmeno è stata
prodotta copia dell'avvenuta
immatricolazione del suddetto veicolo;
- dalle osservazioni
prodotte per raccomandata in data 9 luglio 2019,
nell'ambito del diritto
di essere sentito, si evince che:
·
il rapporto dell'Ufficio dell'ispettorato del
lavoro del 30 luglio 2018, a vostra detta, non è più di alcuna attualità in quanto
superato e vecchio di un anno e, quali unici mezzi di prova, allegate due buste
paga con i relativi giustificativi del versamento dello stipendio per i mesi di
maggio e giugno 2019;
·
in merito a questa obiezione e, proprio per
attualizzare il citato rapporto I'Ufficio della migrazione ha scritto in data 2
maggio 2019 a sei dipendenti della ditta __________ SA di __________ per verificare
le condizioni atte al mantenimento del loro permesso di lavoro con l'espressa
richiesta di ulteriore e recente documentazione, tra la quale anche i conteggi salariali
degli ultimi sei mesi con i relativi giustificativi degli avvenuti bonifici;
- stante quanto precede e
nonostante la presentazione della documenta-
zione richiesta, a tutt'oggi non sono stati presentati nuovi e
sufficienti ele-
menti atti a confutare
l'emissione della presente misura.
Ha pertanto ritenuto che la ditta non esercitasse una reale,
effettiva e duratura attività in Svizzera e non potesse quindi essere
riconosciuta quale datrice di lavoro ai sensi della legislazione sulle persone
straniere, con la conseguenza che gli interessati non potevano prevalersi della
qualità di lavoratori frontalieri UE/AELS, le condizioni per il rilascio di un
permesso per confinanti non essendo state rispettate. Entrambe le decisioni sono state rese sulla base degli art. 7 allegato I all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera
circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681) e 23
dell'ordinanza sull'introduzione della libera
circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203).
b. Sulla scorta dei
medesimi motivi enunciati nelle decisioni del 13
settembre 2019 testé menzionate, il
6 dicembre 2019 la Sezione della
popolazione ha pure respinto la domanda del 29 aprile 2019 del cittadino rumeno
residente a Como RI 6 (1968) volta al rilascio di un permesso per confinanti
UE/AELS per svolgere l'attività di parquettista al 30% per la __________ SA, fissandogli
un termine con scadenza il 6 febbraio 2019 (recte: 2020) per cessare la propria
attività lavorativa.
C. Con un unico giudizio del 28
ottobre 2020, il Consiglio di Stato ha confermato le suddette risoluzioni
dipartimentali, respingendo le impugnative contro di esse interposte da RI 2, RI
3, RI 4, RI 1, RI 5 e RI 6.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per la
revoca rispettivamente il rifiuto del rilascio del permesso a questi dipendenti della ditta in virtù dei motivi addotti dalla
Sezione della popolazione, considerando in sostanza che la __________
SA, benché regolarmente costituita sul nostro territorio, non esercitava
un'attività effettiva in Svizzera ed era stata fondata per raggirare il nostro
ordinamento giuridico ed eludere le norme sulla libera circolazione delle
persone e quelle sui lavoratori distaccati.
D. Contro la predetta pronunzia
governativa i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento, con RI 1, RI 5 e RI 6 che postulano
il rilascio di un permesso per confinanti UE/AELS.
Sostengono che la società svolge effettivamente l'attività notificata
e, trattandosi di una start-up costituita nel 2014 e allo scopo di contenere i
costi iniziali, la medesima ha preso in locazione una postazione presso
l'infrastruttura di proprietà della __________ Sagl, usufruendo di
collaborazioni già in essere con la società italiana __________ S.r.l.
L'attività avendo finalmente preso piede, la ditta ha poi acquistato un
furgone, locato degli uffici, assunto diverso personale, si è dotata di
un'utenza telefonica propria e di un sito internet (www.__________.ch) e pubblicizza
Fatti
i propri prodotti, come attesta la sua sponsorizzazione del __________. L'attività
avrebbe potuto espandersi ulteriormente, se non fosse intervenuta la pandemia
di Covid-19. Affermano che la delega della gestione amministrativa e contabile
ad un ufficio specializzato è frutto di una scelta aziendale e che non vi è alcun
divieto nel procedere in tal senso. Soggiungono che la ditta versa regolarmente
i salari, paga regolarmente i contributi legali (sociali e fiscali) ed emette regolarmente
delle fatture. Inoltre ritengono il provvedimento impugnato lesivo in ogni caso
del principio della proporzionalità.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il Dipartimento,
quest'ultimo con osservazioni di cui si dirà se necessario in seguito.
F. In fase di replica gli
insorgenti ribadiscono i propri argomenti ricorsuali. Nella duplica il
Dipartimento si riconferma nelle proprie posizioni, mentre il Governo non si è
espresso.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di
applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno
1998 (dal 30 aprile 2021 rinominata legge di applicazione alla legislazione
federale sugli stranieri e la loro
integrazione [LALSI; RL 143.100]). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art.
68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013
(LPAmm; RL 165.100) e presentato
da persone senz'altro legittimate a ricorrere
ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 LPAmm, è pertanto ricevibile in ordine e
può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
2.1. L'ALC, direttamente
applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti
parte della Comunità (attualmente Unione) europea e disciplina il loro diritto
di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione
di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea
di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.
Titolari di un documento
di legittimazione valido, i cittadini italiani RI 2, RI 3, RI 4, RI 1, RI
5, e il cittadino rumeno RI 6, possono prevalersi in linea di principio
del menzionato accordo bilaterale per svolgere un'attività lucrativa dipendente
in Svizzera.
2.2
Giusta l'art. 6 par. 1 allegato I ALC, il lavoratore
dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata
uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato
ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente
rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità
della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore a un
anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione
involontaria da oltre 12 mesi. Il lavoratore dipendente che occupa un impiego
di durata superiore a tre mesi e inferiore ad un anno al servizio di un datore
di lavoro dello Stato ospitante, soggiunge il paragrafo 2 della medesima
disposizione, riceve una carta di soggiorno della stessa durata prevista per il
contratto di lavoro. Al lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata
non superiore a tre mesi non occorre una carta di soggiorno.
L'art. 7 par. 1 allegato I
ALC definisce il lavoratore dipendente frontaliero un cittadino di una parte contraente
che ha la sua residenza sul territorio di una parte contraente e che
esercita un'attività retribuita sul territorio dell'altra parte contraente e
ritorna al luogo del proprio domicilio, di norma, ogni giorno o almeno una volta alla settimana. I lavoratori
frontalieri, soggiunge il paragrafo 2 di detta norma, non hanno bisogno del
rilascio di una carta di soggiorno. Tuttavia, l'Autorità competente
dello Stato d'impiego può rilasciare al lavoratore frontaliero dipendente una
carta speciale valida per almeno cinque anni o per la durata dell'impiego, se
questa è superiore a tre mesi o inferiore a un anno. Tale carta viene rinnovata
per almeno cinque anni purché il lavoratore frontaliero dimostri di esercitare
un'attività economica. L'art. 7 par. 3 allegato l ALC prevede che la carta
speciale è valida per tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata. l
lavoratori dipendenti frontalieri beneficiano della mobilità professionale e
geografica su tutto il territorio dello Stato ospitante (cfr. art. 8 par. 1 allegato
l ALC; DTF 135 II 128 consid. 2. 4). La mobilità professionale comprende il
cambiamento di datore di lavoro, di impiego, di professione e il passaggio da
un'attività dipendente a un'attività autonoma. La mobilità geografica comprende
il cambiamento di luogo di lavoro e di soggiorno (cfr. art. 8 par. 2 allegato l
ALC).
Secondo l'art. 4 cpv. 3
OLCP, il permesso per frontalieri UE/AELS rilasciato ai cittadini dell'UE e
dell'AELS vale in tutta la Svizzera.
2.3
l lavoratori dipendenti al beneficio di permessi per
frontalieri devono essere distinti dai lavoratori distaccati da prestatori di
servizi stranieri. In virtù dell'art. 5 par. 1 ALC in relazione con gli art. 17
segg. allegato l ALC, un prestatore di servizi con sede sul territorio dell'Unione
europea beneficia del diritto di fornire sul territorio svizzero un servizio
per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per
anno civile. Quale prestatore di servizi, una società con sede sul territorio
di una parte contraente può di principio impiegare come lavoratori distaccati i
propri lavoratori dipendenti per una prestazione di servizi transfrontaliera
sul territorio di un'altra parte contraente (cfr. art. 17 seg. allegato l ALC;
cfr. STF 2C_912/2018 del 9 gennaio 2020 consid. 2.1, in: RtiD II-2020 pag. 336
segg.). Sulla base della riserva di cui all'art. 22 par. 2 allegato l ALC, che
mira ad ovviare ai rischi di dumping salariale e sociale che possono essere
causati dal distacco di lavoratori in Svizzera da parte di prestatori di
servizi europei, il legislatore svizzero ha adottato, a titolo di misure di
accompagnamento, la legge federale dell'8 ottobre 1999 concernente le misure
collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi
previsti nei contratti normali di lavoro (legge sui lavoratori distaccati,
LDist; RS 823.20; cfr. DTF 140 II 447 consid. 4.3 e 4.6; 143 II 102 consid. 2.1
e 2.2; STF 2C_51/2019 del 12 marzo 2021 consid. 3 destinata a pubblicazione;
2C_912/2018, citata, consid. 2. 1). Essa disciplina le condizioni lavorative e
salariali minime per i lavoratori che un datore di lavoro con domicilio o sede
all'estero distacca in Svizzera, affinché, per un periodo limitato, forniscano
una prestazione lavorativa per conto o sotto la sua direzione nell'ambito di un
rapporto contrattuale concluso con il destinatario della prestazione (art. 1
cpv. 1 lett. a LDist); lavorino in una succursale o in un'azienda che fa parte
del gruppo imprenditoriale del datore di lavoro (art. 1 cpv. 1 lett. b LDist).
2.4
2.4.1
La Segreteria di Stato della migrazione SEM ha emanato
delle istruzioni concernenti l'ordinanza sull'introduzione della libera
circolazione delle persone (Istruzioni OLCP). Per quanto riguarda l'esercizio
di un'attività lucrativa in Svizzera, queste direttive prevedono che qualora cittadini di Stati UE/AELS
presentino domanda per ottenere un permesso di dimora (L o B UE/AELS) o per
confinanti (G UE/AELS) si dovrà - tra l'altro - controllare attentamente che il
datore di lavoro eserciti veramente in Svizzera un'attività reale, effettiva e
duratura. Può infatti accadere che un'impresa proveniente dallo spazio UE/AELS
apra una filiale in Svizzera (ditta "bucalettere") al solo scopo di
eludere le restrizioni imposte dall'ALC sulle prestazioni di servizi
transfrontaliere (al massimo 90 giorni per anno civile). In questo caso, l'Autorità
cantonale competente deve controllare se l'impresa con sede in Svizzera disponga
di un'infrastruttura (team direttivo, uffici, macchinari, materiali ecc.) tale
da far desumere che l'impresa in questione svolga effettivamente l'attività
notificata. Se così non fosse, ai lavoratori interessati non potrà essere
rilasciato alcun permesso per un'assunzione d'impiego in Svizzera. Il cittadino
UE/AELS dovrà in tal caso essere rinviato alla procedura applicabile ai
prestatori di servizi distaccati (OLCP-01/2022, n. 4.2.1 pag. 36, cfr. pure
nota n. 63 a piè di pagina). In effetti, anche se l'impresa dispone di una
propria personalità giuridica nel nostro Paese, non è possibile consentire che
le restrizioni previste per i lavoratori
distaccati vengano eluse, facendo credere che si tratti di un'assunzione
d'impiego allorquando la persona esercitante l'attività lucrativa
dipende in realtà da un datore di lavoro straniero.
Visto che l'assunzione di un impiego presume che l'impresa
con sede in Svizzera eserciti un'attività reale e duratura, quanto indicato
dalla SEM deve valere anche per i lavoratori frontalieri che richiedono un
permesso G allo scopo di esercitare un'attività lucrativa presso un datore di
lavoro nel nostro Paese.
2.4.2
Analogamente alle ordinanze amministrative, che hanno
lo scopo di garantire un'interpretazione uniforme e rispettosa della parità di
trattamento delle leggi e delle ordinanze da parte dell'amministrazione, tali
istruzioni si rivolgono innanzitutto alle autorità amministrative (cfr. DTF 146
l 105 consid. 4.1). Anche se esse non sono di principio vincolanti per le
autorità giudiziarie, nella misura in cui sono conformi al diritto, il
Tribunale federale non si scosta dalle stesse senza validi motivi se il loro
contenuto generale e astratto consente nel singolo caso un'interpretazione
adatta ed equa delle disposizioni legali determinanti, concretizzandole in modo
convincente (DTF 146 l 105 consid. 4.1 e rinvii; STF 2C_399/2020 del 28
dicembre 2020 consid. 6.3).
2.4.3
Un recapito "bucalettere" si caratterizza
per la mancanza di legami stretti e per l'assenza di importanti infrastrutture
nel luogo di sede. Una sede dal carattere puramente formale non sussiste
unicamente quando vi è un recapito postale presso uno studio legale o
fiduciario che si occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi
societari residenti altrove, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo
di infrastruttura e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati
concretamente per svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma
rappresentano piuttosto una struttura costituita ad arte per nascondere la
realtà (STF 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014
consid. 2.2, 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 2; CDT n.
80.2017.54
del 30 marzo 2018 consid. 1.3 con riferimenti giurisprudenziali e
dottrinali).
2.5
L'art. 23 cpv. 1 OLCP sancisce che i permessi di
soggiorno di breve durata UE/AELS, quelli di dimora UE/AELS e quelli per
frontalieri UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono
più adempiute le condizioni per il loro rilascio.
Anche in relazione all'applicazione dell'accordo sulla libera
circolazione delle persone sono riservati i casi di abuso di diritto, in
presenza del quale il permesso può essere negato, non rinnovato o revocato (STF
2C_1041/2019 del 10 novembre 2020 consid. 6.3 e rinvii, 2C_472/2019 del 9
agosto 2019 consid. 5, 2C_968/2017 del 15 ottobre 2018 consid. 3, 2C_71/2016
del 14 novembre 2016 consid. 3.4). Secondo la giurisprudenza, è questo il caso
quando è data una serie di circostanze oggettive da cui risulta che, malgrado
un rispetto formale delle condizioni previste dall'accordo sulla libera
circolazione delle persone, l'obiettivo perseguito attraverso la concessione di
un determinato permesso non viene raggiunto, poiché la persona che vi si
richiama mira in realtà a tutt'altro (DTF 139 II 393 consid. 2.1, 136 II 177
consid. 3.2.3, 130 II 113 consid. 9 seg.; STF 2C_1041/2019, citata, consid. 6.3
e rinvii).
3.
Come accennato in
narrativa, il 28 marzo 2019 la
Sezione della popolazione ha revocato il permesso per confinanti UE/AELS a RI 2,
RI 3 e a RI 4, di cui beneficiavano per esercitare un'attività lucrativa
dipendente per la __________ SA, negando nel contempo il rilascio di
un'identica autorizzazione a RI 1 e ad RI 5 e, il 6 dicembre 2019, a RI 6.
Sulla base degli accertamenti predisposti dall'UIL, riassunti
nel relativo rapporto del 30 luglio 2018, e della documentazione acquisita agli
atti, l'Autorità dipartimentale ha rilevato sostanzialmente che la società
datrice di lavoro non esercitava una reale, effettiva e duratura attività in
Svizzera, di modo che non erano rispettate le condizioni per le quali era stato
rilasciato un permesso per confinanti agli interessati.
Decisione, questa, che il Consiglio di Stato ha tutelato dopo
avere considerato che la società era stata costituita per raggirare il nostro
ordinamento giuridico ed eludere le norme sulla libera circolazione delle
persone e quelle sui lavoratori distaccati, la vera datrice di lavoro degli
interessati essendo la ditta italiana __________ S.r.l.
4.
4.1. RI 2 (dall'11 febbraio
2015), RI 4 (dal 31 agosto 2015) hanno ottenuto ciascuno un permesso per
confinanti UE/AELS per esercitare un'attività lucrativa dipendente per la __________
SA come posatori di pavimenti (RI 2 al 50% e dal 1° febbraio 2017 all'80%, RI 4
a ore e dal 1° aprile 2018 al 35%), RI 3 (dal 1° settembre 2017) quale
impiegata amministrativa a tempo pieno.
Secondo l'estratto del registro di commercio la __________
SA, costituita l'11 settembre 2014, è una società avente quale scopo segnatamente
la fornitura e la posa di pavimentazione, in particolare in legno. Il cittadino
svizzero __________ ne è stato amministratore unico sin dalla sua costituzione
fino alla fine di settembre 2020. RI 2 è direttore del consiglio di
amministrazione della società dal luglio 2017 con firma collettiva a due.
La __________ S.r.l., con sede legale dal 2004 a __________ e
avente un deposito a __________ (prov. di __________) dal giugno 2014, ha quale
attività prevalente le costruzioni edili, i lavori in muratura in generale e la
posa in opera di pavimenti in legno e altri materiali. RI 2 è amministratore
unico della società dal gennaio 2013 (visura ordinaria della Camera di
commercio di __________, agli atti).
Nell'ambito del controllo che ha coinvolto la __________ SA,
il 30 luglio 2018 l'UIL ha rilevato che la ditta, benché occupasse un ufficio a
__________, usufruiva di una parte di un capannone locato dalla società
italiana __________ S.r.l., per lo stoccaggio per brevi periodi di merce, e utilizzava
un furgone intestato alla ditta italiana amministrata da RI 2. Ad occuparsi
della parte contabile e amministrativa era invece la __________. Inoltre, dai
documenti allegati al suddetto rapporto dell'UIL, è emerso che la __________ SA
rispondeva al numero telefonico intestato alla __________ e che durante l'anno
2018.
aveva inviato l'attestato di notifica __________ per l'assunzione di RI 5,
mentre la __________ S.r.l. aveva inoltrato durante gli anni 2015 e 2016 diversi
attestati di notifica per svolgere un'attività lucrativa sul nostro territorio
nel ramo delle costruzioni in legno, indicando quale indirizzo di contatto in
Svizzera la __________ SA e, quale persona responsabile, RI 2. Nel 2019 la __________
SA aveva poi trasmesso gli attestati di notifica n__________ e n. __________
per l'assunzione di due cittadini italiani. Diverse fatture d'acquisto di
materiale prodotte rivelavano ulteriormente il legame esistente tra la __________
S.r.l e la __________ SA.
4.2
Alla luce di quanto precede, bisogna ammettere che la __________
SA non ha una propria operatività effettiva, di modo che non sono rispettate le
condizioni per le quali era stato rilasciato un permesso per confinanti agli
interessati.
In primo luogo, la ditta, attiva dal 2014, opera nel medesimo
settore della __________ S.r.l. Secondariamente, RI 2 ha un ruolo dirigenziale
in entrambe le società. Priva di magazzino e di autoveicoli fino alla decisione
dipartimentale, la __________ SA usufruiva di una parte del capannone locato dalla
società italiana a __________ per lo stoccaggio di merce e utilizzava un suo furgone.
Come ha indicato il Consiglio di Stato, il legame tra l'impresa elvetica e
quella italiana non si limitava quindi ad un semplice rapporto contrattuale di
compravendita di materiale. Del resto, nel 2015 e 2016, la società italiana
aveva fatto distaccare dei suoi operai per lavorare presso dei cantieri
appaltati alla __________ SA. Eloquente il fatto che dal 2017, anno in cui RI 2
ha assunto la carica di direttore della __________ SA, la __________ S.r.l. non
ha più fatto capo alla procedura di notifica, potendo avvalersi direttamente della
ditta svizzera.
Oltre a ciò e malgrado sia dotata di un ufficio, per la
gestione amministrativa e contabile la società si avvale della fiduciaria __________
e il recapito telefonico indicato sulle fatture continua a corrispondere a
quello della fiduciaria (doc: fatture emesse nel 2020 e prodotte dinnanzi al
Tribunale).
Non consente ancora di sostenibilmente ritenere che __________
SA eserciti in modo durevole un'attività reale ed effettiva l'argomento secondo
cui la società abbia preso in locazione soltanto una postazione presso la __________
Sagl (che fa parte del gruppo __________) e usufruito di collaborazioni già in
essere con la __________ S.r.l. soltanto allo scopo di contenere i costi
iniziali di avvio dell'attività. L'infrastruttura ridotta della ditta risulta
infatti incongruente con la natura e l'ampiezza dell'attività dichiarata. Non
permette di giungere a conclusioni più favorevoli il fatto che un anno dopo il controllo
dell'UIL la società abbia concluso un contratto per un'utenza telefonica, dopo
che la Sezione dalla popolazione le aveva prospettato il provvedimento adottato,
abbia preso in affitto un magazzino e, pendente causa, abbia provveduto a creare
un sito internet (www.__________.ch, peraltro assai scarno e privo di dettagli
sull'attività, con un recapito per la ricezione a __________ e uno a __________,
quest'ultimo soltanto previo appuntamento). In effetti, questa conclusione non
è in contrasto con il fatto che la ditta, priva di un servizio di segretariato
integrato, si poggia su quella italiana per operare sul nostro territorio
presso cui RI 2 ha un ruolo dirigenziale. Non è quindi atta a sovvertire quanto
precede neppure la circostanza secondo la __________ SA versi gli stipendi, emetta
delle fatture e paghi i contributi di legge. Da quanto precedentemente rilevato
dall'UIL e dalla Sezione della popolazione, la situazione fattuale della ditta
non è infatti sensibilmente mutata.
4.3
Realizzandosi un chiaro aggiramento delle restrizioni
imposte dall'ALC sulle prestazioni di servizi transfrontalieri, è quindi a
giusta ragione che l'Autorità dipartimentale ha revocato ai ricorrenti il
permesso per confinanti ottenuto allo scopo di lavorare per una ditta svizzera,
che non ha però una propria operatività effettiva. Pertanto gli interessati
devono essere rinviati alla procedura applicabile ai prestatori di servizi distaccati
prevista dalla LDist, che si prefigge di rispettare le condizioni
lavorative e salariali minime prescritte nelle leggi federali, nei contratti collettivi
di lavoro di obbligatorietà generale e nei contratti normali di lavoro ai sensi
dell'articolo 360a del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220).
4.4
Le condizioni per la revoca del permesso per confinanti
UE/AELS a RI 2, RI 3, RI 4, e per il rifiuto di rilasciarne uno a RI 1, RI 5 e
a RI 6 sono quindi date e il provvedimento risulta conforme al principio della
proporzionalità.
5.
In esito alle
considerazioni che precedono, il ricorso va dunque integralmente respinto.
La tassa di giudizio è
posta solidalmente a carico dei ricorrenti, in quanto soccombenti,
conformemente all'art. 47 cpv. 1 e 2 LPAmm
Non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Spese e tassa di giustizia
per complessivi fr. 3'000.–, già anticipate dai ricorrenti, rimangono
solidalmente a loro carico.
Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere