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Decisione

52.2020.576

Revoca di 4 mesi della licenza di condurre per infrazione medio-grave alle norme della circolazione (violazione dell'obbligo di concedere la precedenza)

13 agosto 2021Italiano21 min

2020, il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento, respingendo l'impugnativa

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.576

Lugano

13

agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente,

Sarah Socchi, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso del 1° dicembre 2020 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 28 ottobre 2020 (n. 5676) del

Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la risoluzione del 6 febbraio 2020 con cui la Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre

veicoli a motore per la durata di quattro mesi;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. RI 1 è nato il __________

1940 e ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore (cat. B) nel 1959.

Attualmente pensionato,

in passato è stato oggetto di una revoca della patente della durata di un mese

(scontata il 7 settembre 2016) a seguito di

un'infrazione medio grave alle norme della circolazione (eccesso di velocità in

autostrada) commessa il 14 dicembre 2015 (decisione del 7 giugno 2016).

B. a. Il 22 agosto 2017, verso

le ore 16.10, RI 1 circolava alla guida del veicolo immatricolato TI __________

in territorio di __________ (GR) quando, nell'effettuare una manovra di svolta

a sinistra per immettersi sulla strada principale, è stato urtato da un camion

che sopraggiungeva in senso inverso. A seguito dell'incidente, la sua

passeggera ha subito delle contusioni, mentre per il resto vi sono stati solo

danni materiali.

Interrogato l'indomani dalla polizia grigionese, il conducente ha spiegato di

essersi fermato all'incrocio, di avere scorto l'autocarro che si avvicinava da

sinistra e di avere ciononostante iniziato la manovra - che ha ammesso di avere

effettuato piuttosto lentamente - ritenendo la distanza (pari, secondo lui, a

circa 40-50 m) sufficiente per permettergli di oltrepassare l'intersezione.

Così richiesto, ha individuato la causa dell'incidente nella velocità eccessiva

del camion, stimata in almeno 90 km/h.

b. Preso atto del rapporto della polizia grigionese del 6 ottobre 2017, il 7

novembre successivo la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato

l'apertura di un procedimento amministrativo, invitandolo a determinarsi in

relazione a una probabile revoca della licenza di condurre.

Dopo aver raccolto le sue osservazioni, con scritto del 30 gennaio 2018 la

Sezione della circolazione ha comunicato all'interessato che, dal profilo

amministrativo, il suo caso sarebbe stato esaminato al termine dell'inchiesta

penale in corso, in modo da poter esattamente stabilire le sue eventuali

responsabilità.

c. Con decreto d'accusa del 21/28 marzo 2018, il Ministero pubblico grigionese

ha ritenuto RI 1 colpevole di infrazione alle norme della circolazione (art. 90

cpv. 1 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958;

LCStr; RS 741.01) per avere violato il suo obbligo di dare precedenza e ne ha

proposto la condanna al pagamento di una multa di fr. 300.-.

Chiamato a pronunciarsi sull'opposizione interposta dall'interessato, con

sentenza del 19 settembre 2019 il Tribunale penale di prima istanza del

Tribunale regionale Maloja, esperito il dibattimento, ha confermato la

condanna. Nonostante la gravità degli addebiti mossigli e della sanzione

inflittagli, l'interessato ha rinunciato a impugnare la predetta decisione, che

è quindi passata in giudicato incontestata.

d. Preso atto delle menzionate conclusioni penali, il 22 ottobre 2019 la

Sezione della circolazione ha riattivato il procedimento amministrativo,

concedendo nuovamente all'interessato la facoltà di esprimersi in merito.

Malgrado le osservazioni da lui presentate, con decisione del 6 febbraio 2020

l'autorità dipartimentale ha ritenuto che avesse commesso un'infrazione medio

grave alle norme della circolazione per avere, nelle summenzionate circostanze,

effettuato una manovra di svolta a sinistra omettendo negligentemente di

concedere la priorità a un veicolo incrociante, con il quale, conseguentemente,

collideva. Ha quindi risolto di revocargli la licenza di condurre per la durata

di quattro mesi (dal 7 aprile 2020 al 6 agosto 2020 inclusi), autorizzando

comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M.

La decisione è stata resa sulla base degli art. 16b cpv. 1 lett. a e 16b

cpv. 2 lett. b LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla

circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

C. Con giudizio del 28 ottobre

2020, il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento, respingendo l'impugnativa

contro di esso interposta da RI 1.

In sintesi, ricordato come l'autorità amministrativa sia di principio vincolata

all'accertamento dei fatti operato in sede penale, il Governo ha ritenuto di

non potersi scostare dai contenuti della sentenza del 19 settembre 2019 del

Tribunale penale di prima istanza del Tribunale regionale Maloja, passata in

giudicato, emanata nei confronti dell'interessato. Ha quindi confermato la

commissione di un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b LCStr,

ritenendo giustificato - in ragione della precedente revoca del 2016 per

un'altra infrazione medio grave - il provvedimento adottato dalla Sezione della

circolazione, corrispondente al minimo legale giusta l'art. 16b cpv. 2

lett. b LCStr.

D. Contro il predetto giudizio

governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Il ricorrente - che rileva come l'incrocio in questione fosse noto alle

autorità per essere "pericoloso" (visti i numerosi incidenti già

verificatisi) e sia poi stato migliorato - lamenta anzitutto un errato

accertamento dei fatti, biasimando le precedenti istanze per essersi basate

sulle conclusioni dell'autorità penale, senza chinarsi sulle censure da lui

sollevate. Sulla scorta di una perizia di parte, contesta la responsabilità

dell'incidente, che addebita al conducente del camion, il quale avrebbe

circolato oltre il limite di velocità consentito e frenato inefficacemente,

senza neppure sfruttare lo spazio di cui disponeva sulla sua destra. Contesta

in ogni caso che l'infrazione possa essere qualificata di medio grave,

sostenendo che si tratterebbe semmai di un caso particolarmente lieve ai sensi

dell'art. 16a cpv. 4 LCStr, che non giustificherebbe una revoca della

licenza di condurre.

E. All'accoglimento del gravame

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi

nel proprio provvedimento, di cui perora la legittimità. Evidenzia in

particolare come tanto l'infrazione commessa quanto la responsabilità del

ricorrente siano state accertate dalla decisione penale, ch'egli non ha

ritenuto di ulteriormente impugnare, sostenendo che il pericolo causato dalla

violazione in questione non potrebbe essere considerato minimo già soltanto per

il fatto che la sua passeggera ha subito delle lesioni.

F. In sede di replica il

ricorrente si è riconfermato nelle sue tesi e conclusioni.

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale

sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre

1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva del ricorrente,

personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è

destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è

pertanto ricevibile in ordine.

1.2. L'impugnativa può essere evasa

sulla base degli atti, senza istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm). I

termini della controversia emergono con sufficiente chiarezza dalle tavole

processuali, integrate dall'incarto della Sezione della circolazione. In esito

a una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I

60 consid. 3.3 e rimandi), le altre prove sollecitate dal ricorrente (interrogatorio

suo e del perito) non appaiono idonee ad apportare al Tribunale la conoscenza

di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio che è chiamato a rendere.

2.

2.1. Secondo costante

giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a

ordinare la revoca della licenza di condurre

non può di principio scostarsi dagli accertamenti

di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato, segnatamente

laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF

139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II

103 consid. 1c/aa). L'autorità

amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la

sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in

considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un

risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o

infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in

particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circola-zione

(DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124

Considerandi

II 103 consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il

procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio

della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del

caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale

procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016

del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1,

1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).

2.2

Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 22 agosto

2017, con decreto d'accusa del 21/28 marzo 2018 RI 1 è stato ritenuto colpevole

di infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr) per avere

violato il suo obbligo di dare precedenza. Chiamato a pronunciarsi

sull'opposizione interposta dall'interessato, in esito al dibattimento, il

Tribunale penale di prima istanza del Tribunale regionale Maloja ha confermato

la predetta decisione, che non è stata ulteriormente contestata ed è quindi regolarmente

passata in giudicato.

Ora, alla luce della giurisprudenza

citata al considerando precedente, in questa

sede il ricorrente - che sapeva che il procedimento amministrativo era stato

sospeso in attesa dell'esito di quello penale (cfr. scritto del 30 gennaio 2018

della Sezione della circolazione) - non può più contestare i fatti così come

stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla

fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di

giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato agli accertamenti che

hanno portato alla condanna di RI 1. Tanto più che, così come correttamente

rilevato dalla precedente istanza (cfr. decisione impugnata, consid. 3.2),

dalla sentenza del 19 settembre 2019 emerge chiaramente che l'autorità penale

ha tenuto in debito conto il rapporto peritale (già versato agli atti di quella

procedura e nuovamente riproposto in questa sede), da cui però ha deciso di

scostarsi (cfr. citata sentenza, pag. 4). Il ricorrente non può ora prevalersi

del fatto che tale accertamento traspaia dalla sentenza soltanto in maniera

implicita, ritenuto che sarebbe spettato semmai a lui chiedere la motivazione

scritta della decisione (cfr. dispositivo n. 4). Nulla può dunque essere

rimproverato alla Sezione della circolazione, rispettivamente al Governo, per

non essere entrati nel merito delle critiche formulate con riferimento ai fatti

accertati in sede penale: le relative censure cadono pertanto nel vuoto. Ecco

inoltre perché non è necessario procedere all'interrogatorio del ricorrente e

all'audizione del perito in questa sede. Se l'insorgente riteneva che la pronuncia

penale fosse stata emanata sulla scorta di presupposti fattuali inesatti, avrebbe

dovuto insistere nel far valere le proprie ragioni ed esaurire i rimedi di

diritto disponibili contro il giudizio del Tribunale penale di prima istanza,

contestando l'infrazione in materia di circolazione stradale che gli veniva

addebitata davanti all'autorità superiore (cfr. dispositivo n. 5), onde

ottenere un'assoluzione da far poi valere in sede amministrativa. Tanto più che egli si è in sostanza sempre

giustificato sostenendo che all'origine dell'incidente non vi fosse il suo

comportamento, bensì quello del conducente dell'autocarro. La sua linea

difensiva - che ripropone ancora in questa sede - avrebbe perciò dovuto

coerentemente indurlo a insistere onde tutelarsi al meglio. Nulla di

tutto ciò è tuttavia avvenuto. Per ragioni sue di cui non può che rammaricarsi,

l'insorgente, nonostante la gravità del reato rimproveratogli e l'ampiezza

della sanzione inflittagli, non ha invece

ulteriormente ricorso, ma ha lasciato volutamente passare in giudicato la

decisione penale, pur sapendo che sarebbe stata trasmessa alla Sezione

della circolazione (cfr. dispositivo n. 6) e che sarebbe stata risolutiva per

l'accertamento delle sue responsabilità (cfr. citato scritto del 30 gennaio 2018). In simili evenienze, il principio

della sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione gli estremi

dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di eludere la misura di

revoca che occorre applicargli (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1).

3.

3.1. Vincolato

all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può

nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF

1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2, 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009

consid. 2). Tuttavia, in concreto, gli accadimenti descritti nella sentenza

emanata il 19 settembre 2019 dal Tribunale penale di prima istanza del

Tribunale regionale Maloja adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi

costitutivi, soggettivi e oggettivi, del

reato di infrazione alle norme della

circolazione di cui all'art. 90 cpv. 1 LCStr (Yvan Jeanneret,

Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 38 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare

in appresso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione medio grave ai

sensi dell'art. 16b

cpv. 1 lett. a LCStr (Cédric

Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire,

Berna 2015, pag. 389).

3.2

Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le

quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe

disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure

l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2

LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le

circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la

colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore

e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima

della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza

dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei

precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione

medio grave colui che, violando norme della circolazione, provoca un pericolo

per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv.

1.

lett. a LCStr). In tale evenienza, la licenza di condurre deve essere

revocata per almeno quattro mesi, se nei due anni precedenti è stata revocata

una volta per un'infrazione grave o medio grave (art. 16b cpv. 2 lett. b

LCStr).

3.3

Giusta l'art. 31 cpv. 1 LCStr, il

conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi

conformare ai suoi doveri di prudenza (cpv. 1). L'art. 3 dell'ordinanza sulle

norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11) precisa

che il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla

circolazione (cpv. 1 prima frase). Il grado di attenzione richiesta va valutato

tenendo conto di tutte le circostanze, tra le quali la densità del traffico, la

configurazione del luogo, l'ora, la visibilità e le fonti di pericolo

prevedibili (DTF 137 IV 290 consid. 3.6, 127 II 302 consid. 3c; STF 1C_144/2018

del 10 dicembre 2018 consid. 2.2, 6B_221/2018 del 7 dicembre 2018 consid. 2.2).

L'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr sancisce in particolare che l'utente della

strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, ivi compresi quelli

di "Stop" e "Dare precedenza" (cfr. art. 36 dell'ordinanza

sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979; OSStr; RS 741.21). L'art. 34

LCStr dispone inoltre che il conducente che vuole cambiare la direzione di

marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare

da una corsia a un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso

e a quelli che seguono (cpv. 3), tenendosi a una distanza sufficiente da tutti

gli utenti della strada, in particolare nell'incrociare, sorpassare e circolare

affiancato o dietro un altro (cpv. 4). Alle intersezioni la precedenza spetta

al veicolo che giunge da destra, ritenuto che i veicoli che circolano sulle

strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra

(cfr. art. 36 cpv. 2 LCStr). Prima di voltare a sinistra, la precedenza deve

essere data ai veicoli che giungono in senso inverso (art. 36 cpv. 3 LCStr).

Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha

diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad

aspettare, fermarsi prima dell'intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).

3.4

In concreto, si osserva anzitutto che nulla può dedurre a suo

favore il ricorrente dal fatto di essere stato condannato in sede penale sulla

base dell'art. 90 cpv. 1 LCStr. Premesso che l'autorità amministrativa non è

vincolata al giudizio penale per quanto concerne l'applicazione del diritto

(cfr. supra, consid. 3.1), ivi compresa la valutazione della colpa (cfr. Mizel, op. cit., pag. 689), va

ricordato che una condanna penale fondata sull'art. 90 cpv. 1 LCStr non implica

necessariamente che il caso debba essere considerato come lieve dal profilo

amministrativo: infatti, se l'infrazione grave ex art. 16c LCStr

corrisponde a una violazione grave delle norme della circolazione ai sensi

dell'art. 90 cpv. 2 LCStr, una violazione semplice delle norme della

circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 LCStr corrisponde sia al caso medio

grave giusta l'art. 16b LCStr che al caso lieve ex art. 16a LCStr

(cfr. DTF 135 II 138 consid. 2.4; STF 1C_253/2012 del 29 agosto 2012 consid.

2.1, 6A.90/2002 del 7 febbraio 2003 consid. 3.2 e rif.; cfr. pure Mizel, op. cit., pag. 391).

Ora, dagli atti risulta che il 22 agosto 2017, verso le ore 16.10, RI 1

stava circolando in territorio di __________ (GR) alla guida della sua vettura

quando è giunto all'intersezione con la strada principale e si è fermato. Pur

avendo visto il segnale "Dare precedenza" nonché la demarcazione

stradale (cfr. verbale d'interrogatorio del 23 agosto 2017, pag. 1, ad 1; cfr.

pure fotografia n. 3 allegata al rapporto della polizia grigionese del 6

ottobre 2017 e sentenza del Tribunale penale di prima istanza del Tribunale

regionale Maloja del 19 settembre 2019, consid. G) e sebbene avesse notato che

da sinistra si stava avvicinando un camion a una velocità che, perlomeno in un

primo tempo, ha stimato in almeno 90 km/h (cfr. citato verbale, pag. 2,

ad 4; cfr. pure citata sentenza, consid. H) - stima rivelatasi poi corretta (cfr.

Auswertbericht allegato al citato rapporto della polizia grigionese, secondo

cui il camion circolava a 96 km/h) -, ha iniziato una manovra di svolta a

sinistra, che per sua stessa ammissione ha eseguito piuttosto lentamente (cfr.

citato verbale, pag. 2, ad 2; cfr. pure citata sentenza, consid. G), per immettersi

sulla strada principale e ciò quando l'autocarro distava ormai solo 40-50 m

circa (cfr. citato verbale, pag. 2, ad 3). Distanza, questa, che si è rivelata

insufficiente, ritenuto che, pur avendo azionato i freni, il camion non è

riuscito a evitare la collisione.

Dal profilo oggettivo, l'insorgente, sebbene circolasse su una strada

secondaria, quando è giunto all'intersezione con la strada principale, nonostante

la segnaletica presente in loco, si è immesso sulla stessa tagliando la strada

all'autocarro. Così facendo ha violato fondamentali norme a tutela della sicurezza stradale, quali sono

quelle che impongono al conducente di prestare tutta l'attenzione possibile

alla strada, rispettare i segnali e le

demarcazioni stradali e concedere, prima di immettersi su una strada

principale, la precedenza ai veicoli che circolano sulla stessa (sia che

giungano da destra o da sinistra), senza ostacolarne la marcia e tenendosi a

una distanza sufficiente (cfr. supra, consid. 3.3). Egli non si è

soltanto assunto il rischio di creare un pericolo per la sicurezza altrui, ma

lo ha perfino realizzato, provocando un incidente che non ha causato solo danni

materiali ma nel quale la sua passeggera ha addirittura subito delle lesioni.

Già soltanto per questa ragione è escluso che l'infrazione possa essere

considerata lieve giusta l'art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr, cioè caratterizzata

da un pericolo minimo per la sicurezza del prossimo. La stessa va invece

ritenuta senz'altro oggettivamente grave (cfr. Mizel,

op. cit., pag. 298).

Dal profilo soggettivo, l'insorgente avrebbe dovuto prestare maggiore

attenzione alla strada, ciò che gli avrebbe permesso di meglio valutare

l'opportunità della sua manovra nel momento in cui l'ha effettuata. Egli tenta

in questa sede di sminuire la sua responsabilità sostenendo che il cambiamento

di pendenza della strada in prossimità dell'incrocio impediva in concreto la

valutazione della reale distanza del camion. A torto, ritenuto che tale

circostanza non lo discolpa ma avrebbe semmai dovuto indurlo a una maggiore

prudenza (cfr. supra, consid. 3.3). Irrilevante è pure che l'incrocio in

questione - all'altezza del quale si sarebbero verificati numerosi incidenti -

fosse noto alle autorità per essere pericoloso e sia frattanto stato modificato

con la costruzione di una rotatoria,

che ne ha migliorato la sicurezza. Il ricorrente, sulla scorta di una perizia

di parte, sostiene che la colpa

dell'incidente sarebbe in ogni caso da imputare esclusivamente al conducente

del camion, che circolava a velocità eccessiva, non avrebbe frenato

efficacemente e non avrebbe neppure sfruttato lo spazio che aveva a sua

disposizione sulla destra della carreggiata. Ora, queste obiezioni, che

si riferiscono esclusivamente al comportamento di un altro utente della strada,

non permettono di rimettere in questione l'apprezzamento concernente la colpa

del ricorrente, che deve essere esaminata di per sé (cfr., su questo tema, STF

1C_144/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 2.4 e rif.). In concreto, le eventuali

mancanze dell'autista dell'autocarro non appaiono tanto eccezionali da relegare

in secondo piano la colpa del ricorrente, che avrebbe dovuto prestare

l'attenzione imposta dalle circostanze e la cui colpa si rivela pertanto

(almeno) leggera. Ciò nulla muta dal profilo della gravità complessiva

dell'infrazione commessa, che con ogni certezza integra gli estremi del caso

medio grave previsto dall'art. 16b LCStr (che è dato in pratica per

esclusione, qualora nell'infrazione non siano racchiusi tutti gli elementi

costitutivi per considerarla lieve giusta l'art. 16a cpv. 1 lett. a

LCStr [colpa leggera + pericolo minimo per la sicurezza altrui] o grave ai

sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr [colpa grave + grave messa in

pericolo della sicurezza altrui]; cfr. DTF 135 II 138 consid. 2.2.2).

3.5

Il ricorrente è stato oggetto nel 2016 di una revoca di un mese per

un'infrazione medio grave, che ha finito di scontare il 7 settembre 2016. Il 22

agosto 2017 - ovvero prima dello scadere dei due anni dalla restituzione della

patente (cfr. art. 16b cpv. 2 lett. b LCStr) - l'insorgente, come appena

visto, si è nuovamente reso autore di un'infrazione medio grave.

Se ne deve concludere che, tornando

applicabile l'art. 16b LCStr, il provvedimento amministrativo

della durata di quattro mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere

ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza

appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità,

tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per la recidiva e il

genere di violazione di cui si macchiato il ricorrente (cfr. art. 16b

cpv. 2 lett. b LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza

di circostanze particolari (buona reputazione quale conducente,

effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore), invero qui neppure invocate, tale essendo la scelta

chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in

fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF

1C_172/2017 del 24 aprile 2017 consid. 2.2.4 e rif., 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii).

3.6

Il ricorrente avrebbe dovuto

scontare la misura a partire dal 7 aprile 2020 al 6 agosto 2020 inclusi, ma

le procedure ricorsuali che ha preferito intraprendere hanno sospeso

l'esecuzione del provvedimento. Una volta passata in giudicato la presente

decisione, l'insorgente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della

circolazione e fissare con i suoi responsabili un altro periodo di espiazione

della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo,

dato che l'infrazione risale all'agosto 2017 e le revoche d'ammonimento vanno

scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.

4.

4.1. Stante quanto precede,

il ricorso deve essere respinto.

4.2

La tassa di giustizia segue la soccombenza del

ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a

suo a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

giudice presidente La vicecancelliera