52.2020.58
Diniego della licenza edilizia per l'utilizzo quale residenza secondaria di un appartamento
18 febbraio 2022Italiano24 min
Locarno, Settore 2 e 3, alla zona residenziale pedemontana, di due stabili, comprendenti
Source ti.ch
Incarto n.
52.2020.58
Lugano
18
febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Mariano Morgani
statuendo sul ricorso del 30 gennaio
2020 di
RI
1
RI
2
patrocinati
da: PA 1
contro
la decisione del 18 dicembre 2019 (n. 6786) del
Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti
avverso la decisione del 15 febbraio 2019 con cui il Municipio di Locarno ha
negato loro l'autorizzazione per l'utilizzo quale residenza secondaria
dell'appartamento di loro proprietà al mapp. __________3 di quel Comune;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il 23 febbraio
1990, il Municipio di Locarno ha rilasciato alla B__________ la licenza
edilizia per la costruzione al mapp. __________3 di Locarno, ubicato nel
comprensorio dei Monti della Trinità ed assegnato dal piano regolatore di
Locarno, Settore 2 e 3, alla zona residenziale pedemontana, di due stabili, comprendenti
12 appartamenti in proprietà per piani (fogli PPP da __________4 a __________5).
Il permesso è stato (tra l'altro) subordinato alla seguente condizione:
(…)
In applicazione all'art. 30bis NAPR le costruzioni
residenziali devono assumere la destinazione a scopo abitativo primario,
cambiamenti di destinazione dalla funzione primaria a quella secondaria sono
soggette all'inoltro di una domanda di costruzione e al rilascio del relativo
permesso.
(…)
b. Nel corso del 1994
sono state rilasciate due autorizzazioni per l'uso secondario degli
appartamenti di cui alle PPP __________6 e __________7, aventi nel complesso
una superficie utile lorda (SUL) abitativa pari al 22.5% del totale.
c. Nel novembre 2006 H__________
ha acquistato l'appartamento di cui alla PPP __________5 da una cittadina
olandese residente in Olanda, eleggendovi il proprio domicilio (principale)
unitamente alla moglie E__________.
Con effetto al 22
maggio 2012, H__________ ha trasferito il proprio domicilio a Wil (SG). A
seguito del suo decesso, il 6 agosto 2018 la proprietà della PPP __________5 è
passata, dapprima, alla comunione ereditaria composta dalla moglie e dai due
figli, e poi, per contestuale divisione, a questi ultimi, qui ricorrenti (cfr.
SIFTI).
d. Nel frattempo, con
scritto del 12 settembre 2014 PA 1 ha chiesto al Municipio, a nome della
famiglia C__________, di autorizzare in via eccezionale l'utilizzo secondario
dell'appartamento, in atto già dal 22 maggio 2012, per gravi motivi di salute
in capo alla moglie del proprietario, che esigevano cure specialistiche oltre
Gottardo.
e. Nuovamente
interpellato circa l'utilizzo secondario dell'appartamento, in data 3 ottobre
2016 l'Ufficio tecnico ha informato il legale della famiglia C__________ di non
poter confermare nessun genere di utilizzo secondario al di fuori dei
due permessi già rilasciati, dato che la superficie utile lorda (SUL) abitativa
effettivamente destinata a tale scopo risultava superiore al consentito (71%
> 35%). Gli ha inoltre indicato che nei mesi successivi il Municipio si
sarebbe chinato sulla questione dei vari utilizzi abusivi e delle eventuali
autorizzazioni secondarie che possono ancora essere rilasciate.
f. Dopo vicissitudini
che non occorre evocare in dettaglio, il 15 febbraio 2019 il Municipio ha
negato il permesso per l'utilizzo secondario della PPP __________5, quest'ultima
potendo quindi essere utilizzata esclusivamente come residenza primaria
Preliminarmente, l'Esecutivo
comunale ha rilevato come in parallelo fossero state inoltrate altre sei richieste
di utilizzo secondario di appartamenti presenti negli stabili al mapp. __________3
e come determinante ai fini della sua decisione fosse la data d'inoltro delle
domande riferite alla commutazione d'uso da abitazione primaria a secondaria.
Di seguito, evidenziato che la richiesta inoltrata il 12 settembre 2014 era la
seconda in ordine di tempo, ha spiegato come, tenuto conto dei permessi
rilasciati nel 1994, vi fosse spazio soltanto per un'ulteriore autorizzazione
per l'uso secondario, di cui era beneficiaria la PPP __________9, la cui
richiesta era pervenuta il 5 settembre 2014. Il rilascio del permesso anche per
la PPP __________5 avrebbe in effetti portato la percentuale di SUL abitativa
destinata a scopo secondario al 40%, in contrasto col limite massimo stabilito
dalla normativa comunale. Abbondanzialmente, il Municipio ha poi escluso che
fossero dati gli estremi per riconoscere un caso di rigore.
B. Adito dai nuovi proprietari,
con giudizio del 18 dicembre 2019 il Consiglio di Stato ha respinto il loro
gravame, confermando il diniego del permesso.
Rilevato che Locarno non
rientra nel novero dei comuni ove la quota di abitazioni secondarie supera il
20% del totale delle abitazioni, di modo che non troverebbe applicazione l'art.
75b della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18
aprile 1999 (Cost.; RS 101), il Governo ha anzitutto ritenuto applicabile,
anche per effetto di quanto previsto all'art. 11 della legge federale sulle abitazioni secondarie del 20 marzo 2015
(LASec; RS 702), la legislazione comunale in materia di residenze secondarie e,
in specie, l'art. 30bis delle norme di attuazione del piano regolatore di
Locarno, territorio urbano (NAPR Tu), in vigore già prima che il mapp. __________3
venisse edificato ed espressamente richiamato nella licenza edilizia. L'Esecutivo
cantonale ha quindi ritenuto che l'appartamento in questione fosse sempre stato
primario, non essendo mai stato autorizzato un cambiamento d'uso. H__________
avrebbe dunque acquistato un appartamento a tutti gli effetti destinato ad
abitazione primaria. Eleggendovi domicilio dal 2006 al 2012, egli ne avrebbe fatto
uso in modo conforme al diritto. Il successivo utilizzo secondario sarebbe invece
stato illegale. Ininfluente sarebbe pure l'aspetto fiscale, insuscettibile di
legalizzare un uso diverso da quello autorizzato. Di seguito, rilevato come,
tenuto conto dei permessi rilasciati nel 1994 (per una corrispondente SUL
abitativa del 22.5%) e del limite del 35% valido nella zona di situazione, vi
fosse un margine residuo per l'uso secondario, il Governo ha tutelato la
decisione di negare il permesso richiesto. A fronte di istanze pervenute in
tempi diversi, ma pubblicate contemporaneamente, senza peraltro suscitare
opposizioni, l'unico criterio oggettivo applicabile per l'attribuzione del
citato margine sarebbe (stato) quello dell'ordine temporale di presentazione
della richiesta. Giustamente il Municipio avrebbe quindi approvato il
cambiamento d'uso della PPP __________9, postulato prima di quello della PPP __________5
e delle altre PPP. Con tale autorizzazione la quota di residenze secondarie al
mapp. __________3 ammonterebbe al 29.40% della SUL abitativa. Il margine
rimanente non consentirebbe pertanto ulteriori cambiamenti di destinazione. Non
porterebbe ad altro risultato nemmeno la sentenza emanata da questa Corte il 2
maggio 2019 (inc. 52.2017.428; pubblicata in RtiD I-2020 n. 30), poiché fondata
su una fattispecie diversa: in quel caso, la licenza edilizia era stata
rilasciata senza prevedere alcuna limitazione d'uso. Infine, il Consiglio di
Stati ha condiviso la decisione municipale di escludere la sussistenza di un
caso di rigore.
C. Contro il predetto giudizio
governativo, RI 1 e RI 2 si aggravano davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo il suo annullamento ed il rinvio degli atti al
Municipio affinché emetta una nuova decisione che qualifichi la PPP __________5
come residenza secondaria.
Rievocata nei tratti
essenziali la cronistoria dell'appartamento in questione, i ricorrenti rilevano
come il loro padre avrebbe acquistato nel 2006 un'unità di PPP secondaria,
usata fin dall'inizio a tale scopo dalla precedente proprietaria. Utilizzo che
sarebbe continuato dopo il periodo in cui l'appartamento ha funto da domicilio,
parentesi interrotta nel maggio 2012 per gravi motivi di salute. L'autorità
comunale non avrebbe peraltro esatto la conversione in residenza primaria, né
avrebbe osteggiato il successivo uso secondario. A livello fiscale, l'appartamento
sarebbe sempre stato imposto quale abitazione di vacanza. Secondo gli
insorgenti, essendo stato edificato, venduto e utilizzato ab initio
quale residenza secondaria, la procedura di conversione non sarebbe neppure
necessaria. Essa sarebbe pertanto tenuta a confermarne la qualifica di
residenza secondaria. L'agire dell'autorità comunale, che non avrebbe mai avuto
nulla da ridire, creerebbe confusione e porterebbe a risultati illegali, lesivi
dei diritti acquisiti, della buona fede e della proporzionalità.
D. a. All'accoglimento del
ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
Ad identica conclusione
perviene il Municipio, con argomenti che, per quanto necessario, verranno
ripresi in appresso.
b. I ricorrenti non hanno
replicato.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 21 cpv. 1 della legge
edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la
legittimazione attiva dei ricorrenti, personalmente e direttamente toccati dal
giudizio impugnato (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del
24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il
ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in
ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Neppure le parti sollecitano del
resto l'assunzione di particolari prove. I quesiti sollevati sono peraltro
essenzialmente di natura giuridica.
Considerandi
2.
2.1. A seguito
dell'accoglimento in data 11 marzo 2012 della cosiddetta
iniziativa Weber, la Costituzione federale è stata integrata con una
nuova disposizione sulla costruzione di abitazioni secondarie (art. 75b
Cost). Secondo tale norma, la quota di abitazioni secondarie rispetto al totale
delle unità abitative e della superficie lorda per piano utilizzata a scopo
abitativo di un comune non può eccedere il 20% (cpv. 1). La legge, prosegue il
disposto (cpv. 2), obbliga i comuni a pubblicare ogni anno il loro piano delle
quote di abitazioni principali unitamente allo stato dettagliato della sua
esecuzione.
2.2
Il 1° gennaio 2016
sono entrate in vigore la LASec e la sua ordinanza d'applicazione del 4
dicembre 2015 (OASec; RS 702.1), che hanno abrogato la precedente OASec 2012,
in vigore dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.
La LASec, che disciplina
l'ammissibilità della costruzione di nuove abitazioni nonché delle modifiche
edilizie e dei cambiamenti di destinazione di abitazioni esistenti nei comuni
in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 20% (cfr. art. 1 LASec), si
applica a tutte le domande di costruzione che devono essere decise in prima
istanza o su ricorso dopo la sua entrata in vigore (art. 25 cpv. 1 LASec). Essa
stabilisce, tra l'altro, che nei comuni in cui la quota di abitazioni
secondarie supera il 20% non possono essere autorizzate nuove abitazioni
secondarie, mentre che, se la quota è inferiore, l'eventuale autorizzazione non
deve comportare il superamento di tale soglia (art. 6 cpv. 1 LASec). Le
eccezioni sono disciplinate dagli art. 7 segg. LASec. I cantoni possono inoltre
emanare prescrizioni che limitano la realizzazione e l'uso delle abitazioni in
modo più severo rispetto alla LASec (art. 3 cpv. 2 LASec).
Le abitazioni realizzate
in virtù del diritto anteriore (cd. abitazioni preesistenti), cioè quelle che
sono state realizzate prima dell'11 marzo 2012 nel rispetto delle disposizioni
in vigore o la cui realizzazione risultava autorizzata in tale data con
decisione passata in giudicato (cfr. art. 10 LASec), possono essere rinnovate,
trasformate e ricostruite nei limiti della superficie utile principale
preesistente nonché ampliate moderatamente e, fatte salve le limitazioni d'uso
esistenti o future del diritto cantonale o comunale,
utilizzate liberamente [incluso il cambiamento di destinazione da abitazione
primaria a secondaria e viceversa; art. 11 cpv. 1-4 LASec; cfr. Aron Pfammatter, in: Stephan Wolf/
Aron Pfammatter
(curatori), Zweitwohnungsgesetz (ZWG) - unter Einbezug der
Zweitwohnungsverordung (ZWV), Berna 2017, pag. 131 seg. e 137 seg.]. I cantoni
ed i comuni possono tuttavia adottare le misure necessarie ad impedire abusi e
sviluppi indesiderati che possono risultare da un uso senza limitazioni di
abitazioni preesistenti a scopo di residenza secondaria (art. 12 cpv. 1 LASec).
A tal fine, i cantoni possono limitare in modo più severo rispetto alla LASec
il cambiamento di destinazione da abitazione utilizzata fino a quel momento a
scopo di abitazione primaria in abitazione utilizzata a scopo secondario nonché
le modifiche secondo l'art. 11 cpv. 2-4 (art. 12 cpv. 2 LASec; cfr., per degli
esempi, Pfammatter, op. cit., pag.
146.
seg.).
2.3
Locarno era tra i
comuni nei quali si presumeva che la quota di abitazioni secondarie superasse
il 20% del totale delle abitazioni. Per questo motivo, figurava nell'Allegato
dell'OASec 2012. Tale presunzione è stata tuttavia confutata con successo
dall'ente locale interessato, facendo capo alla possibilità concessagli a tale
scopo dall'art. 1 cpv. 3 dell'ordinanza citata. Di conseguenza, il Comune di
Locarno è stato stralciato dal suddetto Allegato a far tempo dal 15 maggio
2013.
Non figurava quindi neppure nell'analogo Allegato dell'OASec, abrogato
con effetto dal 1° gennaio 2018 e non compare nemmeno nel corrente elenco
pubblicato dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE; cfr. art. 2
cpv. 4 OASec). Attualmente, la normativa federale volta a limitare le residenze
secondarie non trova dunque applicazione a Locarno. Applicabili sono quindi,
semmai, soltanto le eventuali limitazioni d'uso previste dal diritto cantonale
o comunale, che la (nuova) disciplina federale sulle residenze secondarie non
ha comunque escluso (cfr. art. 12 cpv. 1 LASec).
3.
3.1. Locarno è tra i comuni
ticinesi che disponeva, e dispone tuttora, di una normativa volta a
disciplinare le residenze secondarie. Il 30 novembre 1987, il Consiglio
comunale ha in effetti adottato l'art. 30bis NAPR Tu, approvato dal Consiglio
di Stato con risoluzione n. 2210 del 19 aprile 1988, il cui cpv. 1, stabilita
la regola che le costruzioni residenziali devono essere destinate
prioritariamente a scopi abitativi primari, fissava, in funzione della zona di
appartenenza dei fondi, la percentuale massima di SUL abitativa suscettibile di
essere usata come residenza secondaria. Per quanto qui interessa, l'art. 30bis
cpv. 1 NAPR Tu, nella versione modificata dall'art. 39 lett. a delle norme di
attuazione del piano regolatore del settore 2 e 3 (NAPR Settore 2-3) approvato
il 16 gennaio 1996, ammetteva nella zona residenziale pedemontana una
percentuale massima del 30%. Successivamente, a seguito della variante adottata
dal Consiglio comunale il 1° luglio 2002 ed approvata dal Consiglio di Stato
con risoluzione n. 168 del 14 gennaio 2003, tale limite è stato portato al 35%.
Nei cpv. 2-4, rimasti
invariati, la norma prevede(va) inoltre quanto segue:
2Le residenze secondarie esistenti al momento
dell'entrata in vigore di questa norma possono mantenere questa destinazione,
eccettuati i casi in cui:
a) vi sia alienazione a terzi.
Non costituisce alienazione a terzi la devoluzione per
causa di eredità;
b) vi sia un intervento edilizio importante quale
l'ampliamento, la trasformazione e la ricostruzione.
Nei casi previsti dalle lett. a) e b) la destinazione
deve essere resa conforme secondo le modalità previste dalla cifra 1.
Resta riservato il caso di rigore. Nell'accertare
l'esistenza di un caso di rigore il Municipio tiene conto della situazione
personale dell'obbligato, della durata delle sue relazioni con il Comune,
dell'idoneità all'uso dell'abitazione e dell'effettivo delle residenze
secondarie nella zona in rapporto a quelle primarie.
3Le residenze primarie esistenti al momento
dell'entrata in vigore di questa norma possono mantenere questa destinazione
nei limiti stabiliti dalla cfr. 1.
4Ogni
modifica del modo di utilizzazione configura un cambiamento di destinazione ed
è soggetta al rilascio del permesso di costruzione.
3.2
La
norma stabilisce la regola che le costruzioni residenziali devono essere
destinate prioritariamente a scopi abitativi primari. L'uso secondario è
ammesso entro precisi limiti. Nella zona residenziale pedemontana che qui
interessa tale limite è dal 2003 fissato al 35% della SUL abitativa realizzata.
Dato che a Locarno, la quota di residenze secondarie rispetto al totale delle
abitazioni è inferiore al 20% dettato dalla LASec, è dunque ancora possibile
autorizzare la costruzione di nuove abitazioni secondarie, purché sia
rispettata la percentuale di SUL abitativa destinabile a residenza secondaria
prescritta dall'art. 30bis cpv. 1 NAPR Tu in funzione della zona di
appartenenza. Entro gli stessi limiti è pure possibile approvare i cambiamenti
di destinazione da abitazione primaria a residenza secondaria, a prescindere
dalla data di costruzione dell'immobile. A differenza della LASec, che ammette l'uso
libero degli immobili preesistenti (antecedenti l'11 marzo 2012), l'art. 30bis cpv. 2 NAPR contempla dunque
una tutela delle situazioni acquisite limitata, giusta la quale le residenze
secondarie esistenti al momento dell'entrata in vigore della norma possono
mantenere questa destinazione fintanto che non vi è un'alienazione - esclusa la
devoluzione per causa d'eredità - a terzi (su questo motivo e sulle critiche
espresse dal Tribunale in relazione ad ordinamenti comunali analoghi, cfr. RDAT
II-1993 n. 31; STA 90.2007.152 del 7 gennaio 2009 consid. 5.2.2; cfr. pure STA
52.2016.287
del 27 febbraio 2018 consid. 3.1, pubbl. in RtiD II-2018 n. 46) o
un importante intervento edilizio, quale l'ampliamento, la trasformazione o la
ricostruzione. Qualora si realizzi una di queste ipotesi, subentra, riservati i
cosiddetti casi di rigore, l'obbligo di adeguare la destinazione al nuovo
diritto. Posto che il cpv. 2 è rimasto inalterato nel corso del tempo, appare
ragionevole ritenere che con la locuzione "residenze secondarie
esistenti al momento dell'entrata in vigore della norma" s'intenda
quelle esistenti in data 19 aprile 1988, data in cui è stata approvata la norma
originale. Meno comprensibile, vista la natura del disposto, che tende a
privilegiare l'abitazione primaria, è invece la portata del cpv. 3 della norma,
secondo cui le residenze primarie esistenti al momento dell'entrata in
vigore di questa norma possono mantenere questa destinazione nei limiti
stabiliti dalla cfr. 1 (cfr., per una norma simile, ma dove al posto di "possono"
vi è "devono", STA 52.2016.287 citata, consid. 3.1 e 3.2). In
concreto, non mette conto di approfondire questo aspetto, poiché non è decisivo
ai fini del giudizio.
4.
I ricorrenti contestano in
sostanza la decisione municipale di negare loro la conferma che l'appartamento
di cui al foglio PPP __________5 è utilizzabile/destinato a residenza
secondaria, ovvero di negare l'autorizzazione per il cambiamento di
destinazione da residenza primaria a secondaria. A torto.
4.1
L'edificio in
questione è stato costruito in forza della licenza rilasciata il 23 febbraio
1990, la quale, in sostanza, contemplava, come condizioni di licenza, il rinvio
all'art. 30bis NAPR Tu, ricordando la regola secondo cui le costruzioni
residenziali devono essere destinate (prioritariamente) a scopi abitativi
primari e la necessità di ottenere un permesso per cambiare la destinazione da primaria
a secondaria. Come giustamente osservato dal Governo, il caso di specie si
differenzia dunque da quello alla base della STA 52.2017.428 del 2 maggio 2019,
ove il permesso rilasciato non prevedeva alcuna limitazione d'uso. Ne deriva,
diversamente da quanto sembrano sostenere i ricorrenti, che al momento della
costruzione degli stabili al mapp. __________3, l'uso degli appartamenti non
era libero. Per principio essi erano infatti destinati a residenza primaria. Un
loro uso secondario era sì ammissibile, ma unicamente nei limiti prescritti di
SUL abitabile e previo rilascio del necessario permesso per cambiamento di
destinazione. Non tutte le unità abitative potevano dunque essere usate come
abitazioni di vacanza. Da questo profilo, non porta ad altro risultato la
circostanza che l'autorità comunale abbia invero omesso di mettere in atto un
meccanismo di controllo volto ad evitare l'instaurazione di destinazioni
secondarie contrarie alle limitazioni previste dalla normativa da lei stessa
adottata. La tolleranza di una situazione contraria al diritto non equivale in
effetti al rilascio di un permesso, ma, tutt'al più, assume rilevanza allorquando
si tratta di valutare, sotto il profilo del principio della proporzionalità, l'eventuale
adozione di misure volte a ripristinare una situazione conforme alla legge.
Ferme queste premesse, è
dunque a ragione che il Municipio ha reputato che nel 2006, al momento dell'acquisto
del controverso appartamento, la PPP __________5 fosse - ancora e nonostante l'uso
secondario (apparentemente) in essere - destinata a residenza primaria. Contrariamente
a quanto ritenuto, non vi era pertanto motivo per l'autorità comunale di
esigere la conversione dell'appartamento in residenza primaria, ovvero di
pretendere dai nuovi proprietari la presentazione di una domanda di costruzione
per cambiamento di destinazione al fine di usare l'appartamento secondo l'unica
destinazione approvata.
Del resto, quand'anche si
volesse seguire la tesi degli insorgenti e ritenere che la precedente destinazione
era secondaria, quella primaria sarebbe comunque da considerarsi subentrata in
virtù del fatto ch'essi vi hanno eletto il loro domicilio (principale). Anche
in questo caso, in effetti, l'assenza di una formale domanda per cambiamento di
destinazione (da residenza secondaria a primaria) non sarebbe di giovamento per
le tesi ricorsuali. In particolare, non permetterebbe di ritenere che la pretesa,
precedente destinazione secondaria si fosse mantenuta negli anni a seguire. Si
dovrebbe bensì reputare che con l'abbandono dell'uso secondario per un periodo
non trascurabile di tempo (circa 6 anni), in conformità all'intenzione dei
nuovi proprietari di eleggere il loro domicilio (principale) nell'appartamento
in questione (cfr., a questo riguardo, art. 2 cpv. 2 LASec in combinazione con l'art. 3 lett. b della legge sull'armonizzazione dei
registri del 23 giugno 2006 [LArRa; RS 431.02]; art. 6 della legge
organica comunale del 10 marzo 1987 [LOC; RL 181.100]; DTF 143 II 233 consid.
2.5.1
e 2.5.2), la destinazione era divenuta primaria a tutti gli effetti, non
essendo, diversamente da quella secondaria, subordinata ad alcun limite. Del
resto, la durevole modifica delle condizioni d'uso dell'appartamento messa in
atto tra il 2006 ed il 2012 precludeva ai ricorrenti di invocare successivamente
un uso cessato da tempo, ovvero abbandonato non solo occasionalmente (cfr. STA 52.2017.428
del 2 maggio 2019 consid. 4.2, 52.2016.483 del 21 agosto 2017 consid. 4.3, 52.20015.35 dell'8 novembre 2017 consid. 5.2, 52.2003.33 del 9 aprile 2003 consid. 3.3; Konrad Willi, Die
Besitzstandsgarantie für vorschriftswidrige Bauten und Anlagen innerhalb der Bauzonen,
Zurigo 2003, pag. 21). Decidere diversamente significherebbe infatti
riconoscere la sussistenza di una libertà d'uso ignota al diritto comunale
applicabile (cfr. supra consid. 3.2).
Ne consegue che, al fine
di poter utilizzare l'appartamento in discussione come casa di vacanza dopo
aver trasferito il loro domicilio nel Canton San Gallo, gli insorgenti erano in
tutti i casi tenuti a presentare una domanda di costruzione per cambiamento di
destinazione. È ciò ch'essi, in sostanza, hanno informalmente fatto il 12
settembre 2014, chiedendo di autorizzare in via eccezionale l'utilizzo
secondario e motivando la richiesta con i gravi problemi di salute in capo alla
moglie del proprietario, che avrebbero esatto cure specialistiche oltre
Gottardo (cfr., supra, consid. A.d.). I ricorrenti non possono dunque
essere seguiti allorquando sostengono ora che la procedura di conversione (da
residenza primaria a secondaria) non sarebbe neppure (stata) necessaria.
4.2
Ciò detto, la
decisione del Municipio, avallata dal Consiglio di Stato, di negare ai
ricorrenti, in base al cpv. 1 dell'art. 30bis NAPR Tu, il rilascio di un
permesso (ordinario) per il cambiamento di destinazione della PPP __________5
da abitazione primaria a secondaria merita di essere tutelata.
Dalle indicazioni fornite
dal Municipio (cfr. documenti allegati alla risposta del 29 aprile 2019), di
cui non v'è motivo di dubitare, non essendo peraltro (state) messe
concretamente in discussione dai ricorrenti, risulta in effetti che la SUL
abitativa complessiva realizzata al mapp. __________3 è pari a 726 m2
(404+322). La SUL destinabile a residenza secondaria ammonta quindi a 254.10 m2
(= 35%). Dato che le residenze secondarie (PPP __________6 e __________7)
autorizzate nel 1994 dispongono di una SUL abitativa totale di 164 m2
(79+85), pari al 22.59% della SUL abitativa complessiva, il margine disponibile
per ulteriori residenze secondarie ammonta(va) dunque a 90.10 m2 (=
12.41%). Tuttavia, dalle suddette indicazioni emerge inoltre che gli
appartamenti effettivamente usati a scopo secondario erano, e sono tuttora, ben
più numerosi (addirittura 10 su 12, pari all'82% della SUL abitativa
complessiva) e che, al fine di (tentare di) legalizzare tale utilizzo, per
diverse unità condominiali sono state inoltrate, a far tempo dal settembre
2014, delle domande di costruzione per il cambiamento di destinazione da
residenza primaria a secondaria. I ricorrenti non sono pertanto gli unici ad
aver chiesto il permesso di modificare la destinazione del loro appartamento.
Confrontato a tale situazione, cui non è invero estranea la precedente inazione
della medesima autorità comunale (cfr., supra, consid. 4.1), il
Municipio ha dapprima proceduto alla contemporanea pubblicazione delle domande
inoltrate, senza che apparentemente queste ultime suscitassero opposizioni, e
poi stabilito, tenuto conto dell'ordine temporale di presentazione delle
domande, di rilasciare il postulato permesso alla PPP __________9 (di 50 m2)
e di negarlo alla PPP qui in esame (e alle altre). La decisione risulta tutto
sommato condivisibile. Intanto, il fatto di privilegiare l'ordine temporale di
presentazione delle domande (principio prior in tempore, potior in iure) per
stabilire chi tra i pretendenti avesse diritto al permesso, appare, nelle
particolari circostanze del caso concreto, plausibile. Non è comunque
insostenibile. Sia perché secondo l'art. 38bis NAPR Tu l'uso primario
costituisce la regola, mentre la conversione in uso secondario presuppone il
rilascio di un permesso di costruzione (cfr. cpv. 4), sia perché anche la
licenza edilizia prevede(va) che i cambiamenti di destinazione dalla funzione
primaria a quella secondaria fossero/siano soggetti all'inoltro di una domanda
di costruzione. Di modo che, secondo il corso naturale delle cose, "chi
primo arriva, meglio alloggia". Da questo profilo, neppure i
ricorrenti pretendono del resto il contrario. Quanto al rilascio del permesso
alla PPP __________9, che ha portato la percentuale di SUL abitativa destinata
ad uso secondario al 29.48% [(164+50) : 726 x 100], non vi è ragione di
dubitare dell'indicazione dell'Esecutivo comunale, secondo cui la domanda di
trasformazione ad essa relativa gli fosse pervenuta il 5 settembre 2014, ossia
alcuni giorni prima di quella dei qui ricorrenti. Esente da critiche è infine
il diniego della licenza per gli altri postulanti, in primis per i ricorrenti,
dato l'esiguo margine di SUL abitativa destinabile a residenza secondaria
ancora disponibile (40.1 m2 = 5.52%), ben inferiore alla SUL
abitabile (79 m2) dell'appartamento degli insorgenti, ciò che impediva
di approvare l'uso di ulteriori appartamenti come case di vacanza.
4.3
Contrariamente a
quanto preteso, il diniego del permesso non è neppure lesivo di diritti acquisiti,
in concreto del tutto inesistenti, né dei principi della buona fede e della
proporzionalità, ancorché, come evocano i ricorrenti, a livello fiscale l'appartamento
sarebbe stato trattato quale abitazione di vacanza. Tale circostanza non
equivale infatti ad una (r)assicurazione rilasciata dall'autorità competente in
merito alla destinazione secondaria dell'appartamento. Tantomeno dalla stessa
era/è deducibile la garanzia di poter cambiare la destinazione da abitazione
primaria a secondaria. Si tratta semmai di un aspetto fattuale che, tutt'al
più, dimostra come il Municipio abbia (sinora) tollerato l'utilizzo
dell'appartamento quale abitazione secondaria e che, come già accennato (cfr., supra,
consid. 4.1), potrà se del caso essere preso in considerazione, sotto il
profilo del principio della proporzionalità, nell'ambito dell'eventuale futura
adozione di misure di ripristino volte a esigere il rispetto dell'obbligo di
destinare la PPP __________5 a residenza primaria.
4.4
Abbondanzialmente, il Municipio ha pure escluso che in concreto fossero dati
gli estremi per riconoscere un caso di rigore, ai sensi dell'art. 38bis cpv. 2 NAPR
Tu. La conclusione merita (almeno nel risultato) tutela. La riserva a favore
dei casi di rigore contemplata dall'art. 38bis cpv. 2 NAPR Tu è in effetti
formulata immediatamente dopo il principio secondo cui la tutela delle
situazioni acquisite (cioè il mantenimento delle residenze secondarie
preesistenti) viene meno nel caso di un'alienazione (esclusa la devoluzione per
causa d'eredità) a terzi o di un importante intervento edilizio. Evenienze,
queste, che di principio fanno scattare l'obbligo di adattamento al nuovo
diritto. È dunque evidente che il caso di rigore suscettibile di ostare alla
conversione in abitazione primaria, prolungando l'uso secondario, presuppone la
presenza di una residenza secondaria, ovvero di un preesistente uso secondario
dell'abitazione oggetto di alienazione o di lavori edilizi. Non entra invece in
considerazione quando la conversione è già intervenuta, come in concreto, ove l'uso
primario è stato instaurato dai ricorrenti medesimi dopo l'acquisto effettuato
nel novembre 2006 e la susseguente elezione di domicilio (principale)
nell'appartamento in questione, perdurato sino al maggio 2012 (cfr. STA 52.2015.35
citata, consid. 5.3). Nella fattispecie non vi era/è dunque spazio per l'applicazione
del caso di rigore. Nemmeno gli insorgenti pretendono il contrario.
5.
5.1.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
5.2
Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti, secondo
soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Non
si assegnano ripetibili al Comune di Locarno, non patrocinato (art. 49 cpv. 1
LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata, è posta a carico dei ricorrenti. Non
si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere