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Decisione

52.2020.58

Diniego della licenza edilizia per l'utilizzo quale residenza secondaria di un appartamento

18 febbraio 2022Italiano24 min

Locarno, Settore 2 e 3, alla zona residenziale pedemontana, di due stabili, comprendenti

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.58

Lugano

18

febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Mariano Morgani

statuendo sul ricorso del 30 gennaio

2020 di

RI

1

RI

2

patrocinati

da: PA 1

contro

la decisione del 18 dicembre 2019 (n. 6786) del

Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti

avverso la decisione del 15 febbraio 2019 con cui il Municipio di Locarno ha

negato loro l'autorizzazione per l'utilizzo quale residenza secondaria

dell'appartamento di loro proprietà al mapp. __________3 di quel Comune;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. Il 23 febbraio

1990, il Municipio di Locarno ha rilasciato alla B__________ la licenza

edilizia per la costruzione al mapp. __________3 di Locarno, ubicato nel

comprensorio dei Monti della Trinità ed assegnato dal piano regolatore di

Locarno, Settore 2 e 3, alla zona residenziale pedemontana, di due stabili, comprendenti

12 appartamenti in proprietà per piani (fogli PPP da __________4 a __________5).

Il permesso è stato (tra l'altro) subordinato alla seguente condizione:

(…)

In applicazione all'art. 30bis NAPR le costruzioni

residenziali devono assumere la destinazione a scopo abitativo primario,

cambiamenti di destinazione dalla funzione primaria a quella secondaria sono

soggette all'inoltro di una domanda di costruzione e al rilascio del relativo

permesso.

(…)

b. Nel corso del 1994

sono state rilasciate due autorizzazioni per l'uso secondario degli

appartamenti di cui alle PPP __________6 e __________7, aventi nel complesso

una superficie utile lorda (SUL) abitativa pari al 22.5% del totale.

c. Nel novembre 2006 H__________

ha acquistato l'appartamento di cui alla PPP __________5 da una cittadina

olandese residente in Olanda, eleggendovi il proprio domicilio (principale)

unitamente alla moglie E__________.

Con effetto al 22

maggio 2012, H__________ ha trasferito il proprio domicilio a Wil (SG). A

seguito del suo decesso, il 6 agosto 2018 la proprietà della PPP __________5 è

passata, dapprima, alla comunione ereditaria composta dalla moglie e dai due

figli, e poi, per contestuale divisione, a questi ultimi, qui ricorrenti (cfr.

SIFTI).

d. Nel frattempo, con

scritto del 12 settembre 2014 PA 1 ha chiesto al Municipio, a nome della

famiglia C__________, di autorizzare in via eccezionale l'utilizzo secondario

dell'appartamento, in atto già dal 22 maggio 2012, per gravi motivi di salute

in capo alla moglie del proprietario, che esigevano cure specialistiche oltre

Gottardo.

e. Nuovamente

interpellato circa l'utilizzo secondario dell'appartamento, in data 3 ottobre

2016 l'Ufficio tecnico ha informato il legale della famiglia C__________ di non

poter confermare nessun genere di utilizzo secondario al di fuori dei

due permessi già rilasciati, dato che la superficie utile lorda (SUL) abitativa

effettivamente destinata a tale scopo risultava superiore al consentito (71%

> 35%). Gli ha inoltre indicato che nei mesi successivi il Municipio si

sarebbe chinato sulla questione dei vari utilizzi abusivi e delle eventuali

autorizzazioni secondarie che possono ancora essere rilasciate.

f. Dopo vicissitudini

che non occorre evocare in dettaglio, il 15 febbraio 2019 il Municipio ha

negato il permesso per l'utilizzo secondario della PPP __________5, quest'ultima

potendo quindi essere utilizzata esclusivamente come residenza primaria

Preliminarmente, l'Esecutivo

comunale ha rilevato come in parallelo fossero state inoltrate altre sei richieste

di utilizzo secondario di appartamenti presenti negli stabili al mapp. __________3

e come determinante ai fini della sua decisione fosse la data d'inoltro delle

domande riferite alla commutazione d'uso da abitazione primaria a secondaria.

Di seguito, evidenziato che la richiesta inoltrata il 12 settembre 2014 era la

seconda in ordine di tempo, ha spiegato come, tenuto conto dei permessi

rilasciati nel 1994, vi fosse spazio soltanto per un'ulteriore autorizzazione

per l'uso secondario, di cui era beneficiaria la PPP __________9, la cui

richiesta era pervenuta il 5 settembre 2014. Il rilascio del permesso anche per

la PPP __________5 avrebbe in effetti portato la percentuale di SUL abitativa

destinata a scopo secondario al 40%, in contrasto col limite massimo stabilito

dalla normativa comunale. Abbondanzialmente, il Municipio ha poi escluso che

fossero dati gli estremi per riconoscere un caso di rigore.

B. Adito dai nuovi proprietari,

con giudizio del 18 dicembre 2019 il Consiglio di Stato ha respinto il loro

gravame, confermando il diniego del permesso.

Rilevato che Locarno non

rientra nel novero dei comuni ove la quota di abitazioni secondarie supera il

20% del totale delle abitazioni, di modo che non troverebbe applicazione l'art.

75b della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18

aprile 1999 (Cost.; RS 101), il Governo ha anzitutto ritenuto applicabile,

anche per effetto di quanto previsto all'art. 11 della legge federale sulle abitazioni secondarie del 20 marzo 2015

(LASec; RS 702), la legislazione comunale in materia di residenze secondarie e,

in specie, l'art. 30bis delle norme di attuazione del piano regolatore di

Locarno, territorio urbano (NAPR Tu), in vigore già prima che il mapp. __________3

venisse edificato ed espressamente richiamato nella licenza edilizia. L'Esecutivo

cantonale ha quindi ritenuto che l'appartamento in questione fosse sempre stato

primario, non essendo mai stato autorizzato un cambiamento d'uso. H__________

avrebbe dunque acquistato un appartamento a tutti gli effetti destinato ad

abitazione primaria. Eleggendovi domicilio dal 2006 al 2012, egli ne avrebbe fatto

uso in modo conforme al diritto. Il successivo utilizzo secondario sarebbe invece

stato illegale. Ininfluente sarebbe pure l'aspetto fiscale, insuscettibile di

legalizzare un uso diverso da quello autorizzato. Di seguito, rilevato come,

tenuto conto dei permessi rilasciati nel 1994 (per una corrispondente SUL

abitativa del 22.5%) e del limite del 35% valido nella zona di situazione, vi

fosse un margine residuo per l'uso secondario, il Governo ha tutelato la

decisione di negare il permesso richiesto. A fronte di istanze pervenute in

tempi diversi, ma pubblicate contemporaneamente, senza peraltro suscitare

opposizioni, l'unico criterio oggettivo applicabile per l'attribuzione del

citato margine sarebbe (stato) quello dell'ordine temporale di presentazione

della richiesta. Giustamente il Municipio avrebbe quindi approvato il

cambiamento d'uso della PPP __________9, postulato prima di quello della PPP __________5

e delle altre PPP. Con tale autorizzazione la quota di residenze secondarie al

mapp. __________3 ammonterebbe al 29.40% della SUL abitativa. Il margine

rimanente non consentirebbe pertanto ulteriori cambiamenti di destinazione. Non

porterebbe ad altro risultato nemmeno la sentenza emanata da questa Corte il 2

maggio 2019 (inc. 52.2017.428; pubblicata in RtiD I-2020 n. 30), poiché fondata

su una fattispecie diversa: in quel caso, la licenza edilizia era stata

rilasciata senza prevedere alcuna limitazione d'uso. Infine, il Consiglio di

Stati ha condiviso la decisione municipale di escludere la sussistenza di un

caso di rigore.

C. Contro il predetto giudizio

governativo, RI 1 e RI 2 si aggravano davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo il suo annullamento ed il rinvio degli atti al

Municipio affinché emetta una nuova decisione che qualifichi la PPP __________5

come residenza secondaria.

Rievocata nei tratti

essenziali la cronistoria dell'appartamento in questione, i ricorrenti rilevano

come il loro padre avrebbe acquistato nel 2006 un'unità di PPP secondaria,

usata fin dall'inizio a tale scopo dalla precedente proprietaria. Utilizzo che

sarebbe continuato dopo il periodo in cui l'appartamento ha funto da domicilio,

parentesi interrotta nel maggio 2012 per gravi motivi di salute. L'autorità

comunale non avrebbe peraltro esatto la conversione in residenza primaria, né

avrebbe osteggiato il successivo uso secondario. A livello fiscale, l'appartamento

sarebbe sempre stato imposto quale abitazione di vacanza. Secondo gli

insorgenti, essendo stato edificato, venduto e utilizzato ab initio

quale residenza secondaria, la procedura di conversione non sarebbe neppure

necessaria. Essa sarebbe pertanto tenuta a confermarne la qualifica di

residenza secondaria. L'agire dell'autorità comunale, che non avrebbe mai avuto

nulla da ridire, creerebbe confusione e porterebbe a risultati illegali, lesivi

dei diritti acquisiti, della buona fede e della proporzionalità.

D. a. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

Ad identica conclusione

perviene il Municipio, con argomenti che, per quanto necessario, verranno

ripresi in appresso.

b. I ricorrenti non hanno

replicato.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall'art. 21 cpv. 1 della legge

edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva dei ricorrenti, personalmente e direttamente toccati dal

giudizio impugnato (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del

24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il

ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in

ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Neppure le parti sollecitano del

resto l'assunzione di particolari prove. I quesiti sollevati sono peraltro

essenzialmente di natura giuridica.

Considerandi

2.

2.1. A seguito

dell'accoglimento in data 11 marzo 2012 della cosiddetta

iniziativa Weber, la Costituzione federale è stata integrata con una

nuova disposizione sulla costruzione di abitazioni secondarie (art. 75b

Cost). Secondo tale norma, la quota di abitazioni secondarie rispetto al totale

delle unità abitative e della superficie lorda per piano utilizzata a scopo

abitativo di un comune non può eccedere il 20% (cpv. 1). La legge, prosegue il

disposto (cpv. 2), obbliga i comuni a pubblicare ogni anno il loro piano delle

quote di abitazioni principali unitamente allo stato dettagliato della sua

esecuzione.

2.2

Il 1° gennaio 2016

sono entrate in vigore la LASec e la sua ordinanza d'applicazione del 4

dicembre 2015 (OASec; RS 702.1), che hanno abrogato la precedente OASec 2012,

in vigore dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.

La LASec, che disciplina

l'ammissibilità della costruzione di nuove abitazioni nonché delle modifiche

edilizie e dei cambiamenti di destinazione di abitazioni esistenti nei comuni

in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 20% (cfr. art. 1 LASec), si

applica a tutte le domande di costruzione che devono essere decise in prima

istanza o su ricorso dopo la sua entrata in vigore (art. 25 cpv. 1 LASec). Essa

stabilisce, tra l'altro, che nei comuni in cui la quota di abitazioni

secondarie supera il 20% non possono essere autorizzate nuove abitazioni

secondarie, mentre che, se la quota è inferiore, l'eventuale autorizzazione non

deve comportare il superamento di tale soglia (art. 6 cpv. 1 LASec). Le

eccezioni sono disciplinate dagli art. 7 segg. LASec. I cantoni possono inoltre

emanare prescrizioni che limitano la realizzazione e l'uso delle abitazioni in

modo più severo rispetto alla LASec (art. 3 cpv. 2 LASec).

Le abitazioni realizzate

in virtù del diritto anteriore (cd. abitazioni preesistenti), cioè quelle che

sono state realizzate prima dell'11 marzo 2012 nel rispetto delle disposizioni

in vigore o la cui realizzazione risultava autorizzata in tale data con

decisione passata in giudicato (cfr. art. 10 LASec), possono essere rinnovate,

trasformate e ricostruite nei limiti della superficie utile principale

preesistente nonché ampliate moderatamente e, fatte salve le limitazioni d'uso

esistenti o future del diritto cantonale o comunale,

utilizzate liberamente [incluso il cambiamento di destinazione da abitazione

primaria a secondaria e viceversa; art. 11 cpv. 1-4 LASec; cfr. Aron Pfammatter, in: Stephan Wolf/

Aron Pfammatter

(curatori), Zweitwohnungsgesetz (ZWG) - unter Einbezug der

Zweitwohnungsverordung (ZWV), Berna 2017, pag. 131 seg. e 137 seg.]. I cantoni

ed i comuni possono tuttavia adottare le misure necessarie ad impedire abusi e

sviluppi indesiderati che possono risultare da un uso senza limitazioni di

abitazioni preesistenti a scopo di residenza secondaria (art. 12 cpv. 1 LASec).

A tal fine, i cantoni possono limitare in modo più severo rispetto alla LASec

il cambiamento di destinazione da abitazione utilizzata fino a quel momento a

scopo di abitazione primaria in abitazione utilizzata a scopo secondario nonché

le modifiche secondo l'art. 11 cpv. 2-4 (art. 12 cpv. 2 LASec; cfr., per degli

esempi, Pfammatter, op. cit., pag.

146.

seg.).

2.3

Locarno era tra i

comuni nei quali si presumeva che la quota di abitazioni secondarie superasse

il 20% del totale delle abitazioni. Per questo motivo, figurava nell'Allegato

dell'OASec 2012. Tale presunzione è stata tuttavia confutata con successo

dall'ente locale interessato, facendo capo alla possibilità concessagli a tale

scopo dall'art. 1 cpv. 3 dell'ordinanza citata. Di conseguenza, il Comune di

Locarno è stato stralciato dal suddetto Allegato a far tempo dal 15 maggio

2013.

Non figurava quindi neppure nell'analogo Allegato dell'OASec, abrogato

con effetto dal 1° gennaio 2018 e non compare nemmeno nel corrente elenco

pubblicato dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE; cfr. art. 2

cpv. 4 OASec). Attualmente, la normativa federale volta a limitare le residenze

secondarie non trova dunque applicazione a Locarno. Applicabili sono quindi,

semmai, soltanto le eventuali limitazioni d'uso previste dal diritto cantonale

o comunale, che la (nuova) disciplina federale sulle residenze secondarie non

ha comunque escluso (cfr. art. 12 cpv. 1 LASec).

3.

3.1. Locarno è tra i comuni

ticinesi che disponeva, e dispone tuttora, di una normativa volta a

disciplinare le residenze secondarie. Il 30 novembre 1987, il Consiglio

comunale ha in effetti adottato l'art. 30bis NAPR Tu, approvato dal Consiglio

di Stato con risoluzione n. 2210 del 19 aprile 1988, il cui cpv. 1, stabilita

la regola che le costruzioni residenziali devono essere destinate

prioritariamente a scopi abitativi primari, fissava, in funzione della zona di

appartenenza dei fondi, la percentuale massima di SUL abitativa suscettibile di

essere usata come residenza secondaria. Per quanto qui interessa, l'art. 30bis

cpv. 1 NAPR Tu, nella versione modificata dall'art. 39 lett. a delle norme di

attuazione del piano regolatore del settore 2 e 3 (NAPR Settore 2-3) approvato

il 16 gennaio 1996, ammetteva nella zona residenziale pedemontana una

percentuale massima del 30%. Successivamente, a seguito della variante adottata

dal Consiglio comunale il 1° luglio 2002 ed approvata dal Consiglio di Stato

con risoluzione n. 168 del 14 gennaio 2003, tale limite è stato portato al 35%.

Nei cpv. 2-4, rimasti

invariati, la norma prevede(va) inoltre quanto segue:

2Le residenze secondarie esistenti al momento

dell'entrata in vigore di questa norma possono mantenere questa destinazione,

eccettuati i casi in cui:

a) vi sia alienazione a terzi.

Non costituisce alienazione a terzi la devoluzione per

causa di eredità;

b) vi sia un intervento edilizio importante quale

l'ampliamento, la trasformazione e la ricostruzione.

Nei casi previsti dalle lett. a) e b) la destinazione

deve essere resa conforme secondo le modalità previste dalla cifra 1.

Resta riservato il caso di rigore. Nell'accertare

l'esistenza di un caso di rigore il Municipio tiene conto della situazione

personale dell'obbligato, della durata delle sue relazioni con il Comune,

dell'idoneità all'uso dell'abitazione e dell'effettivo delle residenze

secondarie nella zona in rapporto a quelle primarie.

3Le residenze primarie esistenti al momento

dell'entrata in vigore di questa norma possono mantenere questa destinazione

nei limiti stabiliti dalla cfr. 1.

4Ogni

modifica del modo di utilizzazione configura un cambiamento di destinazione ed

è soggetta al rilascio del permesso di costruzione.

3.2

La

norma stabilisce la regola che le costruzioni residenziali devono essere

destinate prioritariamente a scopi abitativi primari. L'uso secondario è

ammesso entro precisi limiti. Nella zona residenziale pedemontana che qui

interessa tale limite è dal 2003 fissato al 35% della SUL abitativa realizzata.

Dato che a Locarno, la quota di residenze secondarie rispetto al totale delle

abitazioni è inferiore al 20% dettato dalla LASec, è dunque ancora possibile

autorizzare la costruzione di nuove abitazioni secondarie, purché sia

rispettata la percentuale di SUL abitativa destinabile a residenza secondaria

prescritta dall'art. 30bis cpv. 1 NAPR Tu in funzione della zona di

appartenenza. Entro gli stessi limiti è pure possibile approvare i cambiamenti

di destinazione da abitazione primaria a residenza secondaria, a prescindere

dalla data di costruzione dell'immobile. A differenza della LASec, che ammette l'uso

libero degli immobili preesistenti (antecedenti l'11 marzo 2012), l'art. 30bis cpv. 2 NAPR contempla dunque

una tutela delle situazioni acquisite limitata, giusta la quale le residenze

secondarie esistenti al momento dell'entrata in vigore della norma possono

mantenere questa destinazione fintanto che non vi è un'alienazione - esclusa la

devoluzione per causa d'eredità - a terzi (su questo motivo e sulle critiche

espresse dal Tribunale in relazione ad ordinamenti comunali analoghi, cfr. RDAT

II-1993 n. 31; STA 90.2007.152 del 7 gennaio 2009 consid. 5.2.2; cfr. pure STA

52.2016.287

del 27 febbraio 2018 consid. 3.1, pubbl. in RtiD II-2018 n. 46) o

un importante intervento edilizio, quale l'ampliamento, la trasformazione o la

ricostruzione. Qualora si realizzi una di queste ipotesi, subentra, riservati i

cosiddetti casi di rigore, l'obbligo di adeguare la destinazione al nuovo

diritto. Posto che il cpv. 2 è rimasto inalterato nel corso del tempo, appare

ragionevole ritenere che con la locuzione "residenze secondarie

esistenti al momento dell'entrata in vigore della norma" s'intenda

quelle esistenti in data 19 aprile 1988, data in cui è stata approvata la norma

originale. Meno comprensibile, vista la natura del disposto, che tende a

privilegiare l'abitazione primaria, è invece la portata del cpv. 3 della norma,

secondo cui le residenze primarie esistenti al momento dell'entrata in

vigore di questa norma possono mantenere questa destinazione nei limiti

stabiliti dalla cfr. 1 (cfr., per una norma simile, ma dove al posto di "possono"

vi è "devono", STA 52.2016.287 citata, consid. 3.1 e 3.2). In

concreto, non mette conto di approfondire questo aspetto, poiché non è decisivo

ai fini del giudizio.

4.

I ricorrenti contestano in

sostanza la decisione municipale di negare loro la conferma che l'appartamento

di cui al foglio PPP __________5 è utilizzabile/destinato a residenza

secondaria, ovvero di negare l'autorizzazione per il cambiamento di

destinazione da residenza primaria a secondaria. A torto.

4.1

L'edificio in

questione è stato costruito in forza della licenza rilasciata il 23 febbraio

1990, la quale, in sostanza, contemplava, come condizioni di licenza, il rinvio

all'art. 30bis NAPR Tu, ricordando la regola secondo cui le costruzioni

residenziali devono essere destinate (prioritariamente) a scopi abitativi

primari e la necessità di ottenere un permesso per cambiare la destinazione da primaria

a secondaria. Come giustamente osservato dal Governo, il caso di specie si

differenzia dunque da quello alla base della STA 52.2017.428 del 2 maggio 2019,

ove il permesso rilasciato non prevedeva alcuna limitazione d'uso. Ne deriva,

diversamente da quanto sembrano sostenere i ricorrenti, che al momento della

costruzione degli stabili al mapp. __________3, l'uso degli appartamenti non

era libero. Per principio essi erano infatti destinati a residenza primaria. Un

loro uso secondario era sì ammissibile, ma unicamente nei limiti prescritti di

SUL abitabile e previo rilascio del necessario permesso per cambiamento di

destinazione. Non tutte le unità abitative potevano dunque essere usate come

abitazioni di vacanza. Da questo profilo, non porta ad altro risultato la

circostanza che l'autorità comunale abbia invero omesso di mettere in atto un

meccanismo di controllo volto ad evitare l'instaurazione di destinazioni

secondarie contrarie alle limitazioni previste dalla normativa da lei stessa

adottata. La tolleranza di una situazione contraria al diritto non equivale in

effetti al rilascio di un permesso, ma, tutt'al più, assume rilevanza allorquando

si tratta di valutare, sotto il profilo del principio della proporzionalità, l'eventuale

adozione di misure volte a ripristinare una situazione conforme alla legge.

Ferme queste premesse, è

dunque a ragione che il Municipio ha reputato che nel 2006, al momento dell'acquisto

del controverso appartamento, la PPP __________5 fosse - ancora e nonostante l'uso

secondario (apparentemente) in essere - destinata a residenza primaria. Contrariamente

a quanto ritenuto, non vi era pertanto motivo per l'autorità comunale di

esigere la conversione dell'appartamento in residenza primaria, ovvero di

pretendere dai nuovi proprietari la presentazione di una domanda di costruzione

per cambiamento di destinazione al fine di usare l'appartamento secondo l'unica

destinazione approvata.

Del resto, quand'anche si

volesse seguire la tesi degli insorgenti e ritenere che la precedente destinazione

era secondaria, quella primaria sarebbe comunque da considerarsi subentrata in

virtù del fatto ch'essi vi hanno eletto il loro domicilio (principale). Anche

in questo caso, in effetti, l'assenza di una formale domanda per cambiamento di

destinazione (da residenza secondaria a primaria) non sarebbe di giovamento per

le tesi ricorsuali. In particolare, non permetterebbe di ritenere che la pretesa,

precedente destinazione secondaria si fosse mantenuta negli anni a seguire. Si

dovrebbe bensì reputare che con l'abbandono dell'uso secondario per un periodo

non trascurabile di tempo (circa 6 anni), in conformità all'intenzione dei

nuovi proprietari di eleggere il loro domicilio (principale) nell'appartamento

in questione (cfr., a questo riguardo, art. 2 cpv. 2 LASec in combinazione con l'art. 3 lett. b della legge sull'armonizzazione dei

registri del 23 giugno 2006 [LArRa; RS 431.02]; art. 6 della legge

organica comunale del 10 marzo 1987 [LOC; RL 181.100]; DTF 143 II 233 consid.

2.5.1

e 2.5.2), la destinazione era divenuta primaria a tutti gli effetti, non

essendo, diversamente da quella secondaria, subordinata ad alcun limite. Del

resto, la durevole modifica delle condizioni d'uso dell'appartamento messa in

atto tra il 2006 ed il 2012 precludeva ai ricorrenti di invocare successivamente

un uso cessato da tempo, ovvero abbandonato non solo occasionalmente (cfr. STA 52.2017.428

del 2 maggio 2019 consid. 4.2, 52.2016.483 del 21 agosto 2017 consid. 4.3, 52.20015.35 dell'8 novembre 2017 consid. 5.2, 52.2003.33 del 9 aprile 2003 consid. 3.3; Konrad Willi, Die

Besitzstandsgarantie für vorschriftswidrige Bauten und Anlagen innerhalb der Bauzonen,

Zurigo 2003, pag. 21). Decidere diversamente significherebbe infatti

riconoscere la sussistenza di una libertà d'uso ignota al diritto comunale

applicabile (cfr. supra consid. 3.2).

Ne consegue che, al fine

di poter utilizzare l'appartamento in discussione come casa di vacanza dopo

aver trasferito il loro domicilio nel Canton San Gallo, gli insorgenti erano in

tutti i casi tenuti a presentare una domanda di costruzione per cambiamento di

destinazione. È ciò ch'essi, in sostanza, hanno informalmente fatto il 12

settembre 2014, chiedendo di autorizzare in via eccezionale l'utilizzo

secondario e motivando la richiesta con i gravi problemi di salute in capo alla

moglie del proprietario, che avrebbero esatto cure specialistiche oltre

Gottardo (cfr., supra, consid. A.d.). I ricorrenti non possono dunque

essere seguiti allorquando sostengono ora che la procedura di conversione (da

residenza primaria a secondaria) non sarebbe neppure (stata) necessaria.

4.2

Ciò detto, la

decisione del Municipio, avallata dal Consiglio di Stato, di negare ai

ricorrenti, in base al cpv. 1 dell'art. 30bis NAPR Tu, il rilascio di un

permesso (ordinario) per il cambiamento di destinazione della PPP __________5

da abitazione primaria a secondaria merita di essere tutelata.

Dalle indicazioni fornite

dal Municipio (cfr. documenti allegati alla risposta del 29 aprile 2019), di

cui non v'è motivo di dubitare, non essendo peraltro (state) messe

concretamente in discussione dai ricorrenti, risulta in effetti che la SUL

abitativa complessiva realizzata al mapp. __________3 è pari a 726 m2

(404+322). La SUL destinabile a residenza secondaria ammonta quindi a 254.10 m2

(= 35%). Dato che le residenze secondarie (PPP __________6 e __________7)

autorizzate nel 1994 dispongono di una SUL abitativa totale di 164 m2

(79+85), pari al 22.59% della SUL abitativa complessiva, il margine disponibile

per ulteriori residenze secondarie ammonta(va) dunque a 90.10 m2 (=

12.41%). Tuttavia, dalle suddette indicazioni emerge inoltre che gli

appartamenti effettivamente usati a scopo secondario erano, e sono tuttora, ben

più numerosi (addirittura 10 su 12, pari all'82% della SUL abitativa

complessiva) e che, al fine di (tentare di) legalizzare tale utilizzo, per

diverse unità condominiali sono state inoltrate, a far tempo dal settembre

2014, delle domande di costruzione per il cambiamento di destinazione da

residenza primaria a secondaria. I ricorrenti non sono pertanto gli unici ad

aver chiesto il permesso di modificare la destinazione del loro appartamento.

Confrontato a tale situazione, cui non è invero estranea la precedente inazione

della medesima autorità comunale (cfr., supra, consid. 4.1), il

Municipio ha dapprima proceduto alla contemporanea pubblicazione delle domande

inoltrate, senza che apparentemente queste ultime suscitassero opposizioni, e

poi stabilito, tenuto conto dell'ordine temporale di presentazione delle

domande, di rilasciare il postulato permesso alla PPP __________9 (di 50 m2)

e di negarlo alla PPP qui in esame (e alle altre). La decisione risulta tutto

sommato condivisibile. Intanto, il fatto di privilegiare l'ordine temporale di

presentazione delle domande (principio prior in tempore, potior in iure) per

stabilire chi tra i pretendenti avesse diritto al permesso, appare, nelle

particolari circostanze del caso concreto, plausibile. Non è comunque

insostenibile. Sia perché secondo l'art. 38bis NAPR Tu l'uso primario

costituisce la regola, mentre la conversione in uso secondario presuppone il

rilascio di un permesso di costruzione (cfr. cpv. 4), sia perché anche la

licenza edilizia prevede(va) che i cambiamenti di destinazione dalla funzione

primaria a quella secondaria fossero/siano soggetti all'inoltro di una domanda

di costruzione. Di modo che, secondo il corso naturale delle cose, "chi

primo arriva, meglio alloggia". Da questo profilo, neppure i

ricorrenti pretendono del resto il contrario. Quanto al rilascio del permesso

alla PPP __________9, che ha portato la percentuale di SUL abitativa destinata

ad uso secondario al 29.48% [(164+50) : 726 x 100], non vi è ragione di

dubitare dell'indicazione dell'Esecutivo comunale, secondo cui la domanda di

trasformazione ad essa relativa gli fosse pervenuta il 5 settembre 2014, ossia

alcuni giorni prima di quella dei qui ricorrenti. Esente da critiche è infine

il diniego della licenza per gli altri postulanti, in primis per i ricorrenti,

dato l'esiguo margine di SUL abitativa destinabile a residenza secondaria

ancora disponibile (40.1 m2 = 5.52%), ben inferiore alla SUL

abitabile (79 m2) dell'appartamento degli insorgenti, ciò che impediva

di approvare l'uso di ulteriori appartamenti come case di vacanza.

4.3

Contrariamente a

quanto preteso, il diniego del permesso non è neppure lesivo di diritti acquisiti,

in concreto del tutto inesistenti, né dei principi della buona fede e della

proporzionalità, ancorché, come evocano i ricorrenti, a livello fiscale l'appartamento

sarebbe stato trattato quale abitazione di vacanza. Tale circostanza non

equivale infatti ad una (r)assicurazione rilasciata dall'autorità competente in

merito alla destinazione secondaria dell'appartamento. Tantomeno dalla stessa

era/è deducibile la garanzia di poter cambiare la destinazione da abitazione

primaria a secondaria. Si tratta semmai di un aspetto fattuale che, tutt'al

più, dimostra come il Municipio abbia (sinora) tollerato l'utilizzo

dell'appartamento quale abitazione secondaria e che, come già accennato (cfr., supra,

consid. 4.1), potrà se del caso essere preso in considerazione, sotto il

profilo del principio della proporzionalità, nell'ambito dell'eventuale futura

adozione di misure di ripristino volte a esigere il rispetto dell'obbligo di

destinare la PPP __________5 a residenza primaria.

4.4

Abbondanzialmente, il Municipio ha pure escluso che in concreto fossero dati

gli estremi per riconoscere un caso di rigore, ai sensi dell'art. 38bis cpv. 2 NAPR

Tu. La conclusione merita (almeno nel risultato) tutela. La riserva a favore

dei casi di rigore contemplata dall'art. 38bis cpv. 2 NAPR Tu è in effetti

formulata immediatamente dopo il principio secondo cui la tutela delle

situazioni acquisite (cioè il mantenimento delle residenze secondarie

preesistenti) viene meno nel caso di un'alienazione (esclusa la devoluzione per

causa d'eredità) a terzi o di un importante intervento edilizio. Evenienze,

queste, che di principio fanno scattare l'obbligo di adattamento al nuovo

diritto. È dunque evidente che il caso di rigore suscettibile di ostare alla

conversione in abitazione primaria, prolungando l'uso secondario, presuppone la

presenza di una residenza secondaria, ovvero di un preesistente uso secondario

dell'abitazione oggetto di alienazione o di lavori edilizi. Non entra invece in

considerazione quando la conversione è già intervenuta, come in concreto, ove l'uso

primario è stato instaurato dai ricorrenti medesimi dopo l'acquisto effettuato

nel novembre 2006 e la susseguente elezione di domicilio (principale)

nell'appartamento in questione, perdurato sino al maggio 2012 (cfr. STA 52.2015.35

citata, consid. 5.3). Nella fattispecie non vi era/è dunque spazio per l'applicazione

del caso di rigore. Nemmeno gli insorgenti pretendono il contrario.

5.

5.1.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

5.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti, secondo

soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Non

si assegnano ripetibili al Comune di Locarno, non patrocinato (art. 49 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata, è posta a carico dei ricorrenti. Non

si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere