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Decisione

52.2020.585

Istanza di rettifica e di revisione di una sentenza di irricevibilità per pagamento tardivo dell'anticipo spese e di respingimento della domanda di restituzione del relativo termine - pagamento dell'anticipo spese dall'estero

28 maggio 2021Italiano13 min

che, invitato ad esprimersi sul tale documento, con scritto del 25 maggio 2021 quest'ultimo ha formulato alcune brevi

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.585

Lugano

28

maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo

sull'istanza di rettifica e di revisione dell'11 dicembre 2020 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 20 novembre 2020 con cui il giudice

delegato all'istruzione della causa del Tribunale cantonale amministrativo ha

dichiarato irricevibile il gravame inoltrato il 30 settembre 2020 dall'istante

avverso il giudizio 26 agosto 2020 del

Consiglio di Stato (n. 4384) in materia di mancato rilascio di un permesso

per frontalieri UE/AELS (inc. n. 52.2020.543);

ritenuto, in

fatto

che il 30 settembre

2020 il cittadino italiano RI 1 (1976) ha inoltrato davanti al Tribunale

cantonale amministrativo un ricorso contro la decisione del 26 agosto 2020 con

cui il Consiglio di Stato aveva confermato la risoluzione del 15 maggio 2019

della Sezione della popolazione che gli negava il rilascio di un permesso per

frontalieri UE/AELS per lavorare in Svizzera;

che, in applicazione dell'art. 47 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL

165.100), con decisione del 1° ottobre 2020 il giudice delegato all'istruzione

della causa gli ha fissato un termine scadente il 19 ottobre seguente per

prestare l'anticipo delle presunte spese processuali;

che l'ordine era assortito della comminatoria dell'irricevibilità del gravame

in caso di mancato pagamento nel termine assegnato;

che su richiesta di RI 1 tale termine è stato prorogato sino al 9 novembre

2020;

che con scritto dell'11 novembre 2020 il Tribunale ha interpellato il

patrocinatore di RI 1 per chiedergli di documentare quando era avvenuto il

pagamento dell'anticipo, in quanto sussistevano dubbi circa la sua

tempestività;

che con scritto del 18 novembre 2020 RI 1, per il tramite del suo legale, ha

prodotto una copia dell'ordine di bonifico bancario

formulando una richiesta di restituzione in intero del termine di pagamento in

ragione delle limitazioni di movimento introdotte in Italia a causa della

pandemia, che gli avrebbero impedito di varcare il confine di Stato per

effettuare il versamento in parola dalla Svizzera, e del suo stato di malattia

durante il periodo compreso tra il 26 ottobre e il 15 novembre 2020;

che con giudizio del 20 novembre 2020 tale istanza è stata respinta e il

ricorso introdotto il 30 settembre 2020 da RI 1 è stato dichiarato irricevibile

a causa della tardiva esecuzione del pagamento dell'anticipo;

che, preso atto della documentazione bancaria prodotta, il cui contenuto non

appariva del tutto risolutivo, e partendo da quanto sembrava affermare RI 1,

secondo il quale l'addebito dell'anticipo poteva effettivamente essere avvenuto

in ritardo, il giudice delegato alla causa ha considerato che nel caso concreto

nulla permetteva di ritenere che egli si fosse trovato nell'incolpevole

impossibilità di rispettare il termine di pagamento che gli era stato impartito;

che l'11 dicembre 2020 RI 1 ha inoltrato un'istanza di rettifica ex art. 62

LPAmm e, subordinatamente, di revisione della predetta decisione;

che a suo dire la medesima conterrebbe una

contraddizione laddove nei

considerandi viene dato atto che l'ordine di bonifico dell'anticipo è stato impartito il 9 novembre

2020, mentre che nel dispositivo si accerta la tardività di tale

versamento;

che, producendo dei nuovi documenti bancari che attestano come l'addebito dell'anticipo

al conto dell'ordinante sia stato effettuato con valuta 9 novembre 2020, postula

che a titolo eventuale si proceda alla revisione del predetto giudizio di

irricevibilità;

che, chiamato ad esprimersi, il Consiglio di Stato postula la reiezione delle

istanze; da parte sua la Sezione della popolazione ha rinunciato a formulare

osservazioni, rilevando come la questione, puramente procedurale, esuli dalle

sue competenze;

che RI 1 ha rinunciato a introdurre un

allegato di replica;

che il 7 maggio 2021 il Tribunale ha acquisito agli atti dalla Posta svizzera (PostFinance)

Fatti

il "dettaglio movimenti" relativo all'accredito sul proprio conto

dell'anticipo versato da RI 1;

che, invitato ad esprimersi sul tale documento, con scritto del 25 maggio 2021 quest'ultimo ha formulato alcune brevi

osservazioni, di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito;

considerato, in

diritto

che, secondo l'art.

62 cpv. 1 LPAmm, se il dispositivo di una decisione è poco chiaro, ambiguo o

incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, l'autorità, su

richiesta scritta di una

delle parti, lo interpreta o lo rettifica;

che la possibilità offerta dalla norma mira a

rimediare ad una formulazione poco chiara, incompleta, equivoca o

contraddittoria del dispositivo di una decisione; può inoltre riferirsi a delle

contraddizioni esistenti tra i motivi della decisione e il dispositivo;

che domande che tendono a una modifica materiale

della decisione o a un nuovo esame della causa non sono per contro ammissibili (cfr. STF 6G_3/2015 del 30 settembre

2015 consid. 4; Karin Reber Scherrer,

in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar

Verwaltungsverfahrensgesetz, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, ad art. 69 n. 1);

che l'autorità può inoltre correggere in ogni

momento gli errori di scrittura o di calcolo o altri errori di svista, che non

hanno alcun influsso sul dispositivo né sul contenuto essenziale della

motivazione (art. 62 cpv. 4 LPAmm);

che la rettifica di una decisione in base a

questa norma - che si riallaccia nella sua formulazione all'art. 69 cpv. 3

della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA;

RS 172.021; cfr. Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione

totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

pag. 33) - si limita a veri e propri abbagli (quali imprecisioni di natura

redazionale o matematica); errori di accertamento, di fatto o di diritto, alla

base della decisione non possono per contro essere emendati in via di rettifica

(cfr. Reber

Scherrer, op. cit, ad art. 69 n. 6; Stefan Vogel, in: Christoph Auer/Markus

Müller/Benjamin Schindler [curatori], VwVG - Bundesgesetz über das

Verwaltungsverfahren Kommentar, II ed., Zurigo/San Gallo 2019, ad art. 69 n.

22);

che RI 1 ha chiesto al Tribunale di annullare la

sentenza di irricevibilità del 20 novembre 2020, poiché la stessa conterrebbe

un'incongruenza nel senso che la stessa, pur dando atto che l'ordine di

pagamento dell'anticipo sia stato impartito alla

banca il 9 novembre 2020, ha in seguito concluso per la sua tardività, malgrado

che dalla documentazione prodotta risultasse lo stesso giorno quale data di

esecuzione;

che la domanda non è però volta a correggere una

svista o una contraddizione tra motivazione e dispositivo, bensì tende ad una

modifica materiale della decisione per il fatto che la stessa poggerebbe su di

un accertamento errato dei fatti; risultato, questo, che non può essere

raggiunto mediante l'istituto della rettifica;

che, pertanto, tale istanza deve essere dichiarata inammissibile;

che per l'art. 57 LPAmm la revisione è data se

la parte dimostra che l'autorità di ricorso non ha tenuto conto di fatti

rilevanti che risultano dagli atti o di determinate conclusioni (lett. a) e in

altre tre ipotesi che qui non mette conto di enunciare;

che sempre secondo la predetta norma, tale rimedio è aperto soltanto contro le

decisioni cresciute in giudicato;

che un giudizio non acquisisce forza di cosa

giudicata in senso formale finché può essere impugnato con un rimedio di

diritto ordinario o sino a quando un simile rimedio è pendente (cfr. Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller,

Allgemeines Verwaltungsrecht, IV ed. Berna 2014, n. 298; René Rhinow/Heinrich Koller/Christina

Kiss/Daniela Thurnherr/Denise Brühl-Moser,

Öffentliches Prozessrecht, III ed., Basilea 2014, n. 951 e 669 segg.; Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, III ed., Zurigo

2013, n. 664);

che il Tribunale federale ha però precisato che l'ultima istanza di giudizio

cantonale non può rifiutarsi di entrare nel merito di una domanda di revisione

per il solo motivo che un ricorso contro la pronuncia di cui è chiesta la

revisione è stato presentato dinnanzi al Tribunale federale; la parte che prima

della conclusione della procedura federale scopre un motivo che a suo parere

giustifica la revisione delle pronuncia cantonale deve inoltrare una domanda di

revisione all'istanza cantonale (DTF 138 II 386 consid. 6 e 7);

che nel caso di specie il termine di 30 giorni, sospeso dalle ferie, per

impugnare dinnanzi al Tribunale federale la sentenza del 20 novembre 2020 del

giudice delegato alla causa non era ancora scaduto allorquando l'istante ha

inoltrato la sua domanda di revisione (art. 100 cpv. 1 e 46 cpv. 1 lett. b della

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]);

che pertanto a quel momento la decisione di cui è ora chiesta la revisione

non era ancora cresciuta in giudicato anche se poi lo è divenuta visto che RI 1

non l'ha impugnata;

che la presente fattispecie si differenzia dunque da quella che sta alla base

della suddetta sentenza del Tribunale federale; quest'ultima non può comunque

essere ignorata e inevitabilmente condiziona il giudizio riguardo alla ricevibilità

della presente istanza di revisione;

che in effetti, nella misura in cui l'istante solleva ora dinnanzi a questo

Tribunale un motivo di revisione fondato sulla lett. a dell'art. 57 LPAmm, non

è dato di vedere per quale motivo la sua domanda dovrebbe essere

dichiarata inammissibile per il solo fatto che egli non si è contemporaneamente

rivolto anche al Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto

pubblico per contestare la medesima;

che d'altra parte, essendo l'istante venuto a conoscenza del motivo di

revisione qui invocato già al momento della ricezione del predetto giudizio

cantonale, egli non poteva attendere la sua crescita in giudicato prima di

farlo valere dinnanzi a questo Tribunale lasciando scadere infruttuoso il termine

di 30 giorni previsto dall'art. 100 cpv. LTF, poiché, se così avesse fatto, non

sarebbe stato in grado di rispettare l'identico termine di 30 giorni previsto

dall'art. 58 cpv. 1 LPAmm per presentare una simile istanza; circostanza,

questa, che di fatto lo avrebbe privato della possibilità di far capo a questo

rimedio straordinario di diritto a livello cantonale;

che pertanto, considerato anche che le condizioni che determinano la

ricevibilità di un ricorso o di un'istanza devono deve esistere non soltanto al momento del loro inoltro, ma soprattutto quando

viene resa la relativa decisione, nel caso specifico si dovrebbe concludere a

favore dell'ammissibilità della domanda di revisione in oggetto,

tempestivamente introdotta contro un giudizio che comunque ha acquisito forza

di cosa giudicata successivamente alla sua introduzione;

che la questione non necessita comunque di essere risolta in questa sede

poiché, quand'anche fosse ricevibile in ordine, l'istanza di revisione andrebbe

respinta nel merito;

che, secondo il richiedente,

il giudice delegato alla causa non avrebbe tenuto conto di fatti rilevanti che

risultavano dagli atti e segnatamente avrebbe omesso di considerare che, come

emergeva dalla documentazione bancaria che egli aveva prodotto il 18 novembre

2020, l'ordine di pagamento dell'anticipo era stato eseguito dalla banca il 9

novembre 2020, ossia l'ultimo giorno utile;

che la copia dell'ordine di bonifico a suo tempo versata agli atti indicava la

data in cui era stato impartito l'ordine di pagamento alla banca e la data di

esecuzione del medesimo, ma non forniva alcuna informazione circa il momento in

cui il versamento era stato addebitato al conto dell'ordinante;

che quest'ultima circostanza è ora stata chiarita dall'istante che l'ha dimostrata

con la documentazione prodotta in questa sede; ciò, tuttavia, non consente ancora

di accogliere la sua domanda di revisione;

che a tale proposito occorre infatti considerare che, giusta l'art. 13 cpv. 5

LPAmm, il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo

dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto

postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità che lo ha richiesto;

che la norma non impone al ricorrente di accertarsi che l'importo sia stato

effettivamente accreditato sul conto dell'autorità; fatti salvi i casi dove la

somma viene consegnata in contanti allo sportello dell'autorità oppure versato

alla Posta svizzera, egli deve comunque prestare attenzione a che l'importo sia

quantomeno addebitato al conto postale o bancario di cui intende avvalersi, il

semplice ordine impartito all'istituto finanziario di procedere al versamento

non essendo sufficiente per permettere di ritenere osservato il termine;

che in ogni caso la legge dispone che l'importo dell'anticipo sia tempestivamente

addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera;

che ciò non significa che non sia possibile procedere al pagamento a partire da

una banca all'estero; come specificato dalla giurisprudenza del Tribunale

federale in relazione all'art. 48 LTF - il cui tenore è pressoché identico all'art.

13 cpv. 5 LPAmm -, escluso come si possa assimilare indistintamente i

versamenti bancari effettuati all'estero con quelli in Svizzera, per motivi di sicurezza giuridica, affinché in questi

casi il termine sia osservato, oltre che ad essere addebitato al conto estero

del ricorrente, l'importo dell'anticipo deve essere stato accreditato prima

della scadenza del termine sul conto dell'autorità ricorsuale svizzera oppure

essere giunto nella sfera d'influenza dell'ausiliario (La Posta svizzera o

banca in Svizzera) indicato dalla stessa autorità (per tutto quanto precede

cfr. Fulvio Campello, L'anticipo

delle spese processuali secondo la nuova LPAmm, in: RtiD I-2016 pag. 336 segg.

e in particolare pag. 354 seg. con riferimenti);

che nel caso di specie risulta dagli atti che l'istante, avvalendosi dell'ausilio

di sua madre, ha dato ordine il 9 novembre 2020 alla Banca __________ di __________

(I), vale a dire ad un istituto di credito in Italia, di versare l'importo che

gli era stato richiesto a titolo d'anticipo sul conto corrente postale svizzero

indicato dal Tribunale;

che l'ordine è quindi stato eseguito a partire dall'estero il giorno medesimo

con immediato addebito sul conto corrente della banca italiana di cui l'istante

si è servito;

che tuttavia, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti da questa

Corte, tale importo è giunto alla Posta svizzera il 10 novembre 2020 ed è stato

accreditato sul conto corrente postale del Tribunale il giorno successivo;

che in siffatte circostanze, stante tutto quanto sopra esposto, il solo fatto

che l'addebito dell'importo sul conto dell'ordinante sia avvenuto prima della

scadenza del termine impartito all'istante non basta a rendere tempestivo il

predetto versamento;

che in effetti, nella misura in cui RI 1 ha effettuato il pagamento dell'anticipo

a partire da un istituto bancario estero, determinante è il fatto che il

relativo importo è giunto nella sfera d'influenza della Posta svizzera soltanto

dopo la scadenza del termine che gli era stato fissato al 9 novembre 2020,

ragione per la quale non vi può essere alcun dubbio riguardo al fatto che il

versamento è da considerare tardivo;

che di conseguenza, nella misura in cui è

ricevibile, l'istanza di revisione deve essere respinta;

che visto l'esito, la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'istante

(art. 47 LPAmm), al quale, evidentemente, non può essere riconosciuta alcuna indennità

a titolo di ripetibili.

Per

questi motivi,

decide:

1.

L'istanza di rettifica è irricevibile.

Considerandi

2.

Nella misura in cui è ricevibile, l'istanza di revisione è respinta.

3.

La tassa di

giustizia e le spese di fr. 400.- sono poste a carico dell'istante.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. LTF).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

vicecancelliere