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Decisione

52.2020.602

Licenza edilizia per la ristrutturazione di un edificio

21 settembre 2023Italiano25 min

le singole costruzioni e l'ambiente circostante, in particolar modo all'alternarsi

Source ti.ch

RI 1

Incarto n.

52.2020.602

Lugano

21

settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Sabina Ghidossi

statuendo sul ricorso del 16 dicembre

2020 di

RI

1 e RI 2

patrocinate

da: PA 1

contro

la decisione dell'11 novembre 2020 (n. 5957) del

Consiglio di Stato che (a) accoglie le impugnative di CO 4, CO 2 e CO 1 e (b)

respinge quella inoltrata da RI 1 e RI 2 avverso la risoluzione del 30

ottobre 2019 del Municipio di Lugano con cui ha rilasciato a queste ultime la

licenza edilizia per il rifacimento del tetto del loro stabile

rispettivamente l'ha negata per la formazione di nuove aperture (part. __________

di Lugano, sezione Cadro);

ritenuto, in

fatto

A. RI 1 e RI 2 sono

comproprietarie di un fondo (part. __________) situato nel comune di Lugano,

all'interno del nucleo di Cadro. A sud del terreno, vi è un vecchio edificio di

due piani (sub A), coperto da un tetto a falde, un tempo adibito a stalla e

fienile. Il piano della zona del nucleo vigente definisce il fabbricato quale edificio

esistente all'interno dell'area qualificata come spazio libero privato

(revisione del piano regolatore, approvata dal Governo con risoluzione n. 813

del 13 febbraio 2007).

ESTRATTO MAPPA

B. a. Il 15 novembre

2018, tramite un rapporto del suo ingegnere, RI 2 ha chiesto all'Ufficio

tecnico comunale (Divisione edilizia privata, DEP) di poter effettuare degli

interventi di messa in sicurezza dell'edificio, riguardanti in

particolare la copertura, alcune parti delle facciate e l'intonacatura.

b. Il 21 novembre 2018, la DEP ha dato il nullaosta all'esecuzione dei lavori

di manutenzione, con particolare riferimento alle seguenti opere (che ha

ritenuto non soggette a licenza):

-

l'eliminazione delle parti

deteriorate e/o particolarmente instabili;

-

la posa delle misure di sicurezza

anticaduta (parapetti);

-

l'attuazione dei sistemi

finalizzati a evitare le infiltrazioni d'acqua;

-

la sostituzione della copertura

(tegole e listonature) e degli elementi strutturali del tetto in stato

precario;

-

la formazione delle gronde di

protezione della sporgenza massima di 40 cm;

-

la sostituzione di alcuni

architravi sopra le aperture e

-

il risanamento dell'intonaco delle

facciate.

Lo scritto precisava

che non poteva essere intrapreso nessun altro intervento senza la necessaria

autorizzazione.

C. a. A seguito di

vicissitudini che non occorre riprendere, così sollecitata dalla DEP, il 12

giugno 2019 RI 2 ha inoltrato una notifica di costruzione a posteriori per gli

interventi di messa in sicurezza già eseguiti (conformemente alla

predetta autorizzazione)

e quelli da completare (sistemazione

vuoti in facciata). Secondo i piani e la relazione tecnica, è in

particolare stato interamente rifatto il tetto (carpenteria e copertura), che

ha nuove sporgenze di gronda e un orientamento leggermente diverso (rotazione).

Sui lati est, sud e ovest è stata demolita e/o ricostruita una parte dei muri,

formando 5 aperture, che il progetto prevede di schermare con dei telai

di legno a lamelle (grate, di dimensioni variabile tra m 1.70 x 1.30 e m 2.40 x

2.30 ca.), da cui filtra aria e luce. L'edificio è stato inoltre parzialmente

intonacato (ma non sul fronte ovest).

b. Nel termine di

pubblicazione, al rilascio del permesso si sono opposti CO 2 e CO 1 (part. __________),

CO 4 (part. __________, __________ e __________) e CO 3 (__________ e __________).

c. Raccolto il

preavviso favorevole dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP), il 30

ottobre 2019 il Municipio ha (1) rilasciato la licenza edilizia per le opere di

rifacimento del tetto, mentre (2) l'ha negata per la formazione delle nuove

aperture con posa delle grate di legno, (3) che ha quindi ordinato di chiudere

integralmente con muratura solida e stabile (entro 60 giorni), con le

comminatorie di rito. Premesso che il fabbricato sarebbe un edificio esistente

venuto a trovarsi in contrasto con il vincolo di spazio libero definito dal PR

2007, l'Esecutivo comunale ha ritenuto che gli interventi relativi alle

aperture travalicassero i limiti dell'art. 66 cpv. 1 e 2 della legge sullo

sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100), poiché

modificherebbero l'aspetto esteriore dell'edificio, pregiudicando inoltre l'interesse

dei vicini, senza essere giustificati da esigenze tecniche o funzionali. Ha per

contro considerato conformi quelli relativi al tetto, finalizzati alla

conservazione dell'edificio.

D. Con unico giudizio

dell'11 novembre 2020, il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi presentati da

CO 4 e CO 1 contro (1) il rilascio del permesso per il tetto, che ha annullato,

mentre ha respinto il gravame di RI 1 e RI 2 avverso (2) il diniego della

licenza edilizia per le aperture, annullando anche (3) l'ordine di ripristino

con le relative comminatorie.

Disattesa una censura relativa alla firma della domanda di costruzione, il

Governo ha a sua volta stabilito che il fabbricato è una costruzione esistente

in contrasto con il vincolo di spazio libero definito dal piano del nucleo del

PR 2007; piano che, ha aggiunto, non potrebbe essere rimesso in discussione.

Premesso che l'insieme dei lavori eseguiti allo stabile in disuso e fatiscente

richiedeva l'avvio di una procedura edilizia, la precedente istanza ha quindi

considerato che gli stessi non potevano essere valutati isolatamente e che,

nella loro globalità, travalicassero la semplice manutenzione e i limiti posti

dall'art. 66 LST. Ha in particolare ritenuto che le diverse opere non si

ponessero in un rapporto di subordinazione con le preesistenze, ma facessero

apparire l'edificio come una costruzione diversa, atta a permetterne un uso più

intensivo e incisivo di quello attuale. Dopo aver concluso che nessun

intervento (nemmeno quello del tetto) poteva essere autorizzato, il Governo ha

indicato che spetterà al Municipio ridefinire le misure di ripristino, annullando

il provvedimento di chiusura delle aperture, in quanto prematuro.

E. Contro tale giudizio, RI

1 e RI 2 si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullato insieme alla decisione municipale, la quale

andrebbe riformata nel senso che è loro rilasciata la licenza edilizia per

tutte le opere oggetto della notifica di costruzione (ovvero anche

per la posa in facciata delle griglie di legno). Postulano inoltre una

modifica del giudizio sulle spese processuali.

Le ricorrenti

rimettono anzitutto in discussione il vincolo di spazio libero definito dal

piano del nucleo, che sarebbe errato. Premesso di aver il diritto, in base alla

garanzia costituzionale della proprietà, di conservare e mantenere il loro

edificio (che si era molto degradato col tempo),

ripercorrono i

fatti accaduti e i lavori intrapresi. In particolare, negano di aver creato

delle nuove aperture. Sulle facciate est e ovest avrebbero demolito le tamponature

(pareti in mattoni) pericolanti, chiedendo di chiudere diversamente i vuoti

originari dell'edificio agricolo (con griglie in legno). Anche sulla

facciata sud sarebbero sempre esistite delle aperture: questa parete non

sarebbe mai stata chiusa (ma è stato demolito il timpano pericolante).

Affermano quindi di essersi attenute agli interventi avallati dalla DEP il

15 novembre 2018, e ciò anche per quanto riguarda l'intervento di manutenzione

al tetto (per cui non sarebbe stata nemmeno necessaria un'ulteriore notifica).

Negano in ogni caso che vi sia stata una trasformazione dello stabile.

Contestano infine la ripartizione delle spese e ripetibili, considerato che il

loro gravame avrebbe dovuto essere accolto quantomeno per l'ordine di

ripristino, che il Governo ha annullato.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si rimette al giudizio del

Tribunale. Il Municipio e i vicini CO 1, CO 3 e CO 4 chiedono invece la

reiezione del gravame, contestando puntualmente le tesi delle insorgenti con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.

G. Non vi è stato un

ulteriore scambio di allegati, ritenuto che le insorgenti hanno rinunciato a

presentare una replica, limitandosi a chiedere l'esperimento di un sopralluogo.

H. Del sopralluogo svolto

da una delegazione del Tribunale e della documentazione acquisita agli atti,

unitamente a quella ulteriormente prodotta dal Municipio e dalle ricorrenti, al

pari delle relative osservazioni formulate dalle parti si riferirà, per quanto

occorre, più avanti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva delle ricorrenti, proprietarie del fondo e istante in

licenza, personalmente e direttamente toccate dal giudizio impugnato, di cui

sono destinatarie (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100; STA

52.2002.344 del 9 gennaio 2012 consid. 1.1 con rinvii). Il ricorso, tempestivo

(art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere reso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze del sopralluogo e

dalla documentazione assunta agli atti, come indicato in narrativa (supra

consid. H).

2. Piano della zona

del nucleo

2.1. La zona del nucleo, che comprende l'insediamento originario di Cadro, è

soggetto a una pianificazione di tipo particolareggiata, che ha istituito una

serie differenziata di tipologie di tutela, di risanamento e di

ristrutturazione degli edifici, degli spazi pubblici e degli spazi liberi. Il piano distingue anzitutto gli spazi

liberi privati, disciplinati dall'art. 33 NAPR; in particolare, secondo il

cpv. 1:

Gli spazi liberi privati delle corti, degli orti

e dei giardini indicati nel piano devono di principio rimanere libere da

costruzioni. Sono ammesse costruzioni sotterranee quando non costituiscono un

ingombro visibile degli spazi liberi.

È pure ammessa la realizzazione di piccole costruzioni di servizio come

legnaie, depositi per attrezzi da giardino, ecc., purché di dimensioni ridotte

e proporzionate allo spazio libero disponibile.

La pianificazione di tipo particolareggiata identifica inoltre le

seguenti componenti:

-

gli edifici e le facciate

qualificanti il tessuto tradizionale (art. 34 NAPR), che possono essere

ristrutturati nel rispetto delle caratteristiche premoderne rispettivamente

devono essere conservate (fatte salve eventuali deroghe per piccole

sopraelevazioni e modifiche delle facciate che costituiscono un miglioramento

delle qualità formali);

-

Fatti

i manufatti minori (art. 35

NAPR), che possono essere mantenuti e riparati, a esclusione di lavori di

trasformazione o cambiamento di destinazione; in caso di demolizione di questi

manufatti, il sedime viene considerato come spazio libero;

-

gli ampliamenti di

completazione in altezza (art. 36 NAPR) per alcuni edifici indicati

specificatamente nel piano, al fine di garantire una migliore utilizzazione dei

volumi esistenti (fermo il rispetto dell'altezza di determinati edifici

contigui e delle caratteristiche originarie dell'edificio);

-

i nuovi ingombri volumetrici

ammessi (art. 37 NAPR): con lo scopo di valorizzare gli spazi pubblici del

tessuto tradizionale e per garantire spazi liberi organicamente connessi tra di

loro sono autorizzati ampliamenti, riedificazioni e nuove costruzioni nel

rispetto degli ingombri massimi indicati dal piano.

2.2. Il piano della zona del nucleo di Cadro, come già rilevato da

questo Tribunale (STA 90.2007.30 del 25 febbraio 2008 consid. 6.1.3),

attribuisce particolare importanza alle relazioni spaziali che intercorrono tra

le singole costruzioni e l'ambiente circostante, in particolar modo all'alternarsi

di edifici e di spazi vuoti come piazze, vie, ma anche corti, giardini e orti,

che sono parti integranti del disegno urbanistico dell'abitato. Esso procede da

una volontà di una definizione marcata dell'assetto del nucleo, tramite un

ordinamento rigoroso che non lascia eccessivo margine ai proprietari su

questioni quali le ubicazioni dei nuovi edifici, le volumetrie e di riflesso

gli spazi aperti pubblici e privati. Il piano individua in particolare le aree

che devono di principio rimanere inedificate (spazi liberi, art. 33 NAPR) e

quelle che, eventualmente, possono essere costruite in estensione (nuovo

ingombro volumetrico ammesso, art. 37 NAPR) o sviluppate in altezza (cfr. art.

36 NAPR: ampliamenti di completazione in altezza), onde ampliare, completare e

ricucire il tessuto urbanistico del nucleo in modo organico e coerente (cfr.

STA 90.2007.30 citata consid. 6.1.3). È inoltre essenzialmente improntato alla

conservazione della sostanza edilizia del tessuto tradizionale, nel rispetto

delle caratteristiche originarie (edifici qualificanti il nucleo, cfr.

art. 34 NAPR). Eventuali fabbricati di scarsa importanza (manufatti minori

e/o edifici di recente edificazione) possono tutt'al più essere mantenuti e

riparati (a meno che non vadano rimossi in caso di nuova edificazione, cfr.

piano della zona del nucleo con legenda); è per contro escluso qualsiasi

intervento di trasformazione (cfr. art. 35 NAPR).

2.3. Secondo il piano della zona del nucleo, il fabbricato delle ricorrenti

(sub A) è un edificio esistente situato all'interno di uno spazio

libero privato, ovvero di un'area che deve per principio rimanere libera da

costruzioni (art. 33 NAPR). Il vincolo tocca l'intero fondo. Come rettamente

rilevato dalle precedenti istanze, lo stabile è una costruzione esistente in

contrasto con il nuovo diritto, segnatamente con il vincolo di spazio

libero che è stato introdotto con il piano regolatore del 2007.

ESTRATTO PIANO DELLA ZONA DEL NUCLEO

A torto le insorgenti

tentano di rimettere in discussione il vincolo, eccependo che le NAPR non sarebbero

state interamente approvate e che la questione degli spazi liberi sarebbe ancora

aperta. Non vi è alcun dubbio che il piano della zona del nucleo, unitamente

alle relative disposizioni, e in particolare l'art. 33 NAPR, è stato approvato

dal Consiglio di Stato con la citata risoluzione del 13 febbraio 2007 (cfr.

dispositivo n. 1). Irrilevante è il semplice fatto che, in quella sede, il

Governo abbia chiesto al Comune di provvedere a una verifica della cartografia

e all'allestimento di una variante atta al suo aggiornamento, poiché il piano

non avrebbe considerato dei manufatti minori esistenti su altri fondi, a causa

di un problema catastale (cfr. decisione citata pag. 68 e 83; cfr. pure

STA 90.2007.30 citata consid. 7); problema che non concerne comunque il fondo

delle ricorrenti. Nulla osta quindi all'applicazione del piano, ritenuto che

non sussiste, né è fatta valere, alcuna delle ipotesi che ne permetterebbero a

titolo eccezionale un controllo incidentale in sede di applicazione concreta

(cfr. DTF 131 II 103 consid. 2.4.1; STF 1C_20/2019 dell'11 dicembre 2019

consid. 3.4 e rinvii).

3. Costruzioni

esistenti in contrasto con il diritto

3.1. Nelle zone edificabili, le eccezioni concernenti le costruzioni esistenti

in contrasto con il diritto sono regolate dagli art. 66 LST e 86 del

regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST;

RL 701.110).

Secondo l'art. 66 cpv. 1 LST - riconducibile

segnatamente alla garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela

delle situazioni acquisite - è

permessa la conservazione e la manutenzione di costruzioni esistenti in

contrasto col nuovo diritto. Per lavori di manutenzione ai sensi di questa

norma si intendono quelli che prevengono il deperimento di una costruzione,

senza comportare interventi sulla sua struttura o sulla sua sostanza (art. 86

cpv. 1 RLST). Il messaggio indica che si tratta di quelli per i quali non è

necessaria la licenza edilizia (art. 1 cpv. 3 lett. b LE; cfr. messaggio n.

6309 sul disegno di legge sullo sviluppo territoriale del 9 dicembre 2009, ad

art. 65). Conformemente alle prerogative costituzionalmente garantite (art. 26

della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999;

Cost.; RS 101), vi è da ritenere che possono essere assimilati alla

manutenzione non solo i lavori intesi a conservare un fabbricato (inclusi

lavori di riparazione, con sostituzione di parti difettose), ma anche, entro

certi limiti, quelli di rinnovamento, che non trascendono l'usuale

ammodernamento di un'opera agli standard attuali, lasciandone intatta struttura

e volume, aspetto esteriore e funzione (ad esempio, in materia di impianti

sanitari o di isolamento). Decisivo è che si tratti d'interventi intesi a

mantenere lo status quo (cfr. STA 52.2018.412 del 16 aprile 2020 consid.

3.1 e rimandi in: RtiD II-2020 n. 7).

3.2. L'art. 66 cpv. 2 LST disciplina dal canto suo le possibilità d'intervento

sulle costruzioni esistenti che vanno al di là del diritto alla manutenzione

(cd. Erweiterungsgarantie). Prevede segnatamente che possono essere

autorizzate trasformazioni a condizione che il contrasto col nuovo diritto non

pregiudichi in modo apprezzabile l'interesse pubblico e quello dei vicini

(lett. a). Secondo l'art. 86 cpv. 3 RLST, nel caso di costruzioni non conformi

ad altre norme edilizie (ossia per le quali il contrasto col nuovo diritto non

è da ricondurre alla conformità di zona,

cfr. art. 66 cpv. 2 lett. b LST e 86 cpv. 2 RLST), il municipio può autorizzare la trasformazione se: (a) non

incide sull'aspetto esterno o sui contenuti della costruzione, alterandone

l'identità in misura significativa o comunque tale da consolidare i momenti di

contrasto con il nuovo diritto; (b) il contrasto col nuovo diritto non

pregiudica sensibilmente la funzionalità della zona e l'interesse dei vicini

(cfr. STA 52.2018.412 citata consid. 3.2 e rimandi).

3.3. L'art. 66 cpv. 3 LST precisa nondimeno che il piano regolatore

può

stabilire una regolamentazione più restrittiva. La norma riserva quindi

l'applicazione dei regimi di PR più limitativi, da cui può scaturire anche un

divieto di ogni trasformazione (ma non condizioni più favorevoli rispetto a

quelle delle norme cantonali, cfr. STF 1C_133/2019 del 9 giugno 2020 in: RtiD

II-2020 n. 8; STA 52.2013.370 del 19 gennaio 2015 in: RtiD II-2015 n. 11).

3.4. Nella fattispecie, avuto riguardo al rigoroso ordinamento del piano del

nucleo di Cadro - che come visto definisce gli interventi di tipo conservativo

sugli edifici esistenti qualificanti il tessuto (art. 34 NAPR), individuando

puntualmente gli oggetti per cui sono invece ammesse determinate trasformazioni

(ampliamenti in altezza, art. 36 NAPR) e i nuovi ingombri (art. 37 NAPR; supra

consid. 2) - forza è constatare che le costruzioni esistenti in contrasto con i

suoi vincoli, segnatamente di spazio libero privato (art. 33 NAPR), come in

concreto, possono solo essere mantenute ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 LST. Non

anche trasformate con lavori di una certa importanza ex art. 66 cpv. 2 LST e 86

cpv. 3 RLST (dal profilo del volume, dell'aspetto, ecc.), fintanto che non ne

sia alterata l'identità (cfr. STA 52.2018.412 citata consid. 3.2 e rimandi). Il

regime del PR è infatti più restrittivo (art. 66 cpv. 3 LST). Lo conferma

chiaramente anche la disciplina degli edifici di recente realizzazione e/o

manufatti minori - ai quali era peraltro stato attribuito in un primo tempo

anche lo stabile in questione (cfr. progetto di piano della zona del nucleo

sottoposto all'esame preliminare del 22 gennaio 1998). Edifici, questi, che

nella migliore delle ipotesi possono infatti essere solo mantenuti e

riparati (cfr. art. 35 NAPR e piano della zona del nucleo con legenda; supra

consid. 2.1 e 2.2).

3.5. Tornando al caso concreto, va anzitutto rilevato che già nel 2006 l'edificio

delle ricorrenti era fatiscente e in stato d'abbandono. Le sue condizioni

strutturali non erano ottimali: nelle facciate vi erano diverse fessure; le

pareti di mattoni (tamponature) che erano state erette - verosimilmente

in un lontano passato (cfr. dichiarazione doc. 1 prodotta da CO 3 al Governo) -

sulle aperture del fienile (facciate est e ovest) erano in condizioni precarie.

Il tetto non era integro (cfr. "Prova a futura memoria al mappale __________"

(PFM) della __________, allestita prima della demolizione dello stabile

contiguo sulla part. __________, pag. 3 e foto allegate). Negli anni successivi

lo stato dell'edificio (rimasto in disuso o tutt'al più usato solo per

accatastare vecchi materiali o oggetti rotti, cfr. foto citate) si è

ulteriormente deteriorato: secondo lo stesso rapporto del 15 novembre 2018 dell'ingegnere

delle ricorrenti (studio __________), diversi elementi erano in pessimo stato

di conservazione o pericolanti (tamponamenti [di cui uno crollato], listonature

e gronde), sebbene altri fossero a suo dire discreti (muratura, soletta

intermedia, architravi, travi longitudinali e tegole;

cfr. nondimeno le foto allegate al rapporto, riprodotte dalle insorgenti con scritto

del 28 febbraio 2023, da cui emerge un generale stato d'incuria, con anche dei

serramenti rotti).

Ora, anche ammettendo che a fine 2018 lo stabile non avesse ancora raggiunto un

grado di decadimento tale da non poter più parlare di manutenzione della sua

struttura rispettivamente di una perdita della garanzia del valore acquisito

(cfr. RDAT II-1998 n. 19; STA 52.2016.62 consid. 4.2; Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, n. 508

ad art. 70/71 LALPT), è comunque evidente che gli interventi intrapresi all'edificio

non si sono limitati a delle opere di manutenzione (o messa in sicurezza).

Contrariamente a quanto affermano le insorgenti, altrettanto manifesto è pure

che non si sono attenute ai lavori avallati dalla DEP il 21 novembre 2018.

Da un semplice raffronto delle fotografie agli atti (cfr. in particolare, foto

allegate alla PFM, al citato rapporto del 15 novembre 2018 e al verbale di

sopralluogo del 12 ottobre 2022), unitamente alla documentazione annessa alla

notifica di costruzione, ben emerge in primo luogo che è stato interamente

rifatto il tetto, e meglio sia la copertura (tegole e listellature) che l'armatura

(carpenteria); lavoro, questo, che già da solo esorbita da quelli di ordinaria

manutenzione (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. b del regolamento di applicazione della

legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 705.110). Il tetto, che ha ora

nuove sporgenze di gronda, è stato inoltre riorientato (leggera rotazione a

nord, cfr. pure pianta piano tetto). Sono inoltre state rimaneggiate ampie

porzioni delle facciate: sul lato sud - un tempo contiguo allo stabile demolito

sulla part. __________ - ad eccezione del pilastro centrale, sono stati rifatti

i muri del livello inferiore (cfr. in particolare foto lato interno, PT) e

demoliti quelli del piano superiore (incluso il timpano), ricavando due nuove

grandi aperture (m 2.40 x 2.30). Sulle facciate est e ovest sono state demolite

e ricostruite parzialmente le pareti in mattoni (tamponature),

ritagliando tre nuove aperture (1.70 x 1.30 ca.), che secondo il progetto -

insieme a quelle sul lato sud - saranno schermate con delle grate (da cui

filtra aria e luce). Intervento che, contrariamente a quanto pretendono le

ricorrenti, non solo non riflette lo stato precedente del fabbricato, ma nemmeno

è dato di vedere come potrebbe ripristinare o identificarsi con i vuoti

originari del fienile (cfr. pure foto agli atti prodotte dai vicini

opponenti davanti al Governo). Dalle fotografie agli atti ben emerge inoltre

che è stata ricostruita anche

la fascia superiore della facciata ovest,

anche se non è stata intonacata come gli altri tre prospetti; sul fronte nord,

sono infine stati sostituiti anche i serramenti rotti.

Nel complesso, si tratta dunque di lavori rilevanti, che hanno

innegabilmente modificato la struttura e l'aspetto esteriore dell'edificio.

Lavori che, in base alle sommarie indicazioni fornite dalle ricorrenti, hanno

finora comportato una spesa di almeno fr. 57'227.54, ovvero pari a più di

quattro volte il valore di stima dell'edificio (fr. 12'936.-, cfr. estratto del

registro fondiario e estratti pagamenti prodotti dalle ricorrenti con scritto

del 28 febbraio 2023).

3.6. In queste circostanze, è manifesto che i controversi lavori - che come

rettamente indicato dal Governo vanno valutati nel loro complesso (cfr. pure Scolari, op. cit., n. 659 ad art. 1 LE)

- non possano essere ricondotti a semplici opere di manutenzione ai sensi all'art.

66 cpv. 1 LST (supra consid. 3.1). Già solo per questo motivo, è quindi

escluso che possano essere approvati. Il regime del piano della zona del nucleo

si rivela infatti più restrittivo dell'art. 66 cpv. 2 LST e non ammette

interventi di trasformazione (cfr. art. 66 cpv. 3 LST; supra consid.

3.4).

In che misura i predetti interventi abbiano anche determinato una

trasformazione sostanziale dello stabile, che travalica i limiti dell'art.

66 cpv. 2 LST, così come ritenuto dalle precedenti istanze, è quindi questione

che può rimanere aperta. A maggior ragione se si considera che non è tuttora

chiaro quale destinazione le proprietarie intendano conferire al fabbricato.

Certo è ad ogni modo che, a seguito dei lavori, l'edificio è stato censito dal

progetto di piano particolareggiato del nucleo di Cadro (PPN) nel suo nuovo

stato (cfr. documenti per l'esame preliminare del settembre 2019, indagine e

rilievi: tavole di analisi e rilievo fotografico), catalogato tra gli edifici

estranei al tessuto edilizio tradizionale e attribuito - insieme alla parte

restante del fondo - a un'area di completamento e riqualifica del tessuto

insediativo tradizionale e non più a uno spazio libero privato (cfr.

documenti citati, studi di progetto: piano del tessuto edilizio; piano degli

interventi 1:500 e art. 12 RE-PPN). Piano d'indirizzo che, al di là del

beneficio che potrebbe apportare alle ricorrenti, non potrebbe comunque

esplicare alcun effetto anticipato sulla domanda di costruzione in questione.

3.7. In conclusione, nell'esito il giudizio impugnato che ha escluso il

rilascio della licenza edilizia per tutti gli interventi effettuati

rispettivamente ancora previsti all'edificio non può che essere confermato, in

quanto immune da violazioni del diritto.

4. Tassa di

giustizia e ripetibili

4.1. Giusta l'art. 47

cpv. 1 LPAmm, l'autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni

una tassa di giustizia, la quale, di regola, va posta a carico della parte

soccombente e deve rispettare i principi di copertura dei costi e di

equivalenza (cfr. tra tante, STA 52.2016.402 del 10 dicembre 2018 consid. 5.2 e

rinvii; Marco Borghi/Guido Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 28).

Per l'art. 49 cpv. 1 LPAmm, le autorità di ricorso hanno inoltre l'obbligo di

condannare la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte

per le spese necessarie causate dalla controversia. Soccombente, ai sensi delle

citate disposizioni, è la parte che propone un ricorso infondato o che resiste

senza successo a un ricorso fondato (cfr. RDAT 1986 n. 23; Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art.

31). Ininfluente al riguardo è che i motivi alla base della decisione siano di

natura formale o materiale, rispettivamente quanto siano pertinenti le singole

censure. L'indennità di parte dev'essere riconosciuta in funzione delle

conclusioni formulate dal ricorrente, messe in relazione con l'esito della

procedura ricorsuale avverso il giudizio impugnato. Se la parte risulta solo

parzialmente vincente, l'indennità verrà ridotta in proporzione (cfr. STA

90.2020.7 del 31 agosto 2020 consid. 3.2 con rimandi alla dottrina e

giurisprudenza).

4.2. In concreto, il

Governo ha considerato RI 1 soccombenti in relazione a tutti e tre i ricorsi

evasi, ponendo a loro carico la tassa di giustizia complessiva (fr. 1'000.-,

disp. n. 2) e le ripetibili (disp. n. 3). In particolare, per l'esito dell'impugnativa

(b) da esse interposta contro il rifiuto del permesso per le aperture e il

relativo ordine di ripristino, ha imposto loro di rifondere un'indennità a CO 3

(fr. 500.-) e a CO 2 e CO 1 (fr. 800.-; disp. n. 3.1).

Sennonché, come rettamente eccepiscono le ricorrenti, il loro gravame non è

stato integralmente respinto (come erroneamente indicato nel disp. n.

1.2): il Governo ha infatti annullato il predetto ordine di ripristino,

con le relative comminatorie (disp. n. 1.4, con riferimento ai punti n. 4, 5, 6

e 7 della decisione municipale).

Su questo punto, a prescindere dalle motivazioni addotte nel giudizio impugnato

- che non si è chinato sulle censure delle insorgenti, ma ha semplicemente

considerato il provvedimento di ripristino prematuro, poiché il diniego

di licenza riguardava l'intero intervento (cfr. consid. 5) - il Governo

non poteva considerare le ricorrenti RI 1 interamente soccombenti, ma avrebbe

dovuto riconoscere loro un parziale grado di successo, ripartendo diversamente

la tassa di giustizia e le ripetibili (nella misura in cui non erano

compensate).

Su questo punto il gravame risulta quindi fondato e la decisione impugnata -

limitatamente ai dispositivi n. 1.2, 2 e 3.1 - va dunque annullata e riformata

di conseguenza.

5. 5.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono il ricorso è parzialmente accolto. Il

giudizio impugnato è annullato e riformato limitatamente ai dispositivi n. 1.2,

2 e 3.1, come indicato al precedente considerando. Per il resto è confermato.

5.2. Dato l'esito, la

tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm), commisurata al dispendio occasionato

dall'impugnativa, è suddivisa tra le ricorrenti e i vicini resistenti,

proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Nella misura in cui non

sono compensate, le ricorrenti rifonderanno inoltre adeguate ripetibili (art.

49 cpv. 1 LPAmm) ai vicini CO 3 e CO 1, assistiti da un legale. Può inoltre

essere riconosciuta un'indennità al resistente CO 4, dal momento in cui si è

formalmente avvalso di un rappresentante cognito della materia e attivo a

livello professionale (cfr. STA 52.2021.248 del 21 dicembre 2021 consid. 5.2,

con rimando a messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione

totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

in: RVGC anno parlamentare 2013/2014, vol. 3, pag. 1947 segg., n. 17.1 e nota

177 e Marcel Maillard, in:

Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], VwVG - Praxiskommentar

Verwaltungsverfahrensgesetz, II ed., Zurigo 2016, n. 34 ad art. 64).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza, la decisione dell'11 novembre 2020 (n. 5957) del Consiglio di

Stato è annullata limitatamente ai dispositivi n. 1.2, 2 e 3, che sono così

riformati:

"(…)

1.2. Il ricorso b) è parzialmente accolto. (…)

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr. 1'000.-, per i tre

gravami, è posta a carico di RI 1 e RI 2 in ragione di fr. 850.-; per la

rimanenza è suddivisa in parti uguali tra CO 3 (fr. 50.-), CO 1 e CO 2 (fr. 50.-)

e CO 4 (fr. 50.-).

3.

RI 1e RI 2 rifonderanno inoltre a titolo di

ripetibili:

3.1

in relazione al ricorso b):

- fr. 100.- a CO 3;

- fr. 200.- a CO 1e CO 2.

(...)"

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'500.- è posta a carico delle ricorrenti in ragione di fr. 2'200.-

(da cui va dedotto l'anticipo già versato) e per il resto è suddivisa tra CO 1e

CO 2 (fr. 100.-), CO 3 (fr. 100.-) e CO 4 (fr. 100.-).

Le ricorrenti rifonderanno inoltre a titolo di ripetibili per questa sede: fr.

2'000.- ad CO 1e CO 2, fr. 2'000.- a CO 3 e fr. 1'000.- a CO 4.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

vicecancelliera