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Decisione

52.2020.78

Ordine di demolizione. Decisione di esecuzione

24 marzo 2021Italiano26 min

particolare ritenuto che la stessa fosse tardiva visto che tali argomenti avrebbero

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.78

Lugano

24

marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso del 10 febbraio 2020 di

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

- la decisione del Consiglio di Stato del 22 gennaio

2020 (n. 378) che respinge il suo ricorso contro la risoluzione dell'11

giugno 2018 con cui il Municipio di Porza ha deciso di procedere con l'esecuzione

d'ufficio a spese dell'obbligato relativamente alla demolizione del muro di

sostegno sul suo fondo (part. _____);

- la decisione dell'Esecutivo cantonale del 22 gennaio

2020 (n. 377) che respinge: (a) la sua impugnativa avverso la risoluzione del

15 giugno 2018 con cui il medesimo Municipio ha respinto un'istanza cautelare

e supercautelare per ottenere la sospensione del termine dell'ordine di

demolizione del predetto muro e (b) la sua istanza di revisione contro la

decisione governativa del 27 settembre 2017 (n. 4303);

ritenuto, in

fatto

A. RI 1 è proprietaria

dei fondi part. __________ e __________ di Porza, situati nella zona

residenziale estensiva (R2).

Il 12 novembre 2007 il Municipio di Porza le ha rilasciato il permesso per

costruire su questi fondi due case bifamiliari. Sulla part. __________ era in

particolare prevista, sotto il terrapieno contiguo all'abitazione, la

realizzazione di una scarpata, consolidata con vasche prefabbricate (verduro),

posate in file parallele sovrapposte a incastro, su una lunghezza di circa 19 m

e con un'inclinazione superiore a 45° sull'orizzontale. Esse avrebbero dovuto

seguire l'andamento del terreno fino al confine con la sottostante part. __________

(allora di proprietà di __________).

B. a. Senza chiedere la

necessaria autorizzazione, al posto della scarpata e degli elementi

prefabbricati in verduro, l'istante in licenza ha realizzato a confine con la

part. __________ un ulteriore muro in calcestruzzo, lungo circa 50 m, di

altezza variante da 1.50 m a 2.30 m su almeno la metà della sua lunghezza.

Sulla sommità del muro è inoltre stata posata una rete metallica plastificata

alta 1 m. L'opera così eseguita ha permesso la formazione di un secondo

terrazzamento, sottostante al muro di sostegno del terrapieno.

b. Così richiesta, il 27 luglio 2010 RI 1, ha inoltrato al Municipio, sotto

forma di notifica, una domanda di costruzione in sanatoria per la sostituzione

degli elementi prefabbricati "verduro" con muro di cinta e di

sostegno in conglomerato cementizio armato. Con risoluzione del 4 ottobre

2010 il Municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo nel contempo

l'opposizione interposta dal vicino.

c. Con giudizio del 21 dicembre 2010, il Consiglio di Stato ha accolto

l'impugnativa inoltrata dalla comunione ereditaria (CE) fu __________, annullando

il provvedimento municipale. Rilevato che il muro di sostegno del terrapieno

non poteva più essere messo in discussione essendo stato realizzato

conformemente al permesso rilasciato, il Governo ha considerato che per l'altezza

del muro di cinta a confine non faceva stato l'art. 134 cpv. 3 della legge di

applicazione e complemento del codice civile svizzero, del 18 aprile 1911 (LAC;

RL 211.100), ma l'art. 13 cpv. 1 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), secondo cui le

recinzioni possono avere un'altezza massima di m 2, misurata dal fondo più

alto, inclusa la loro parte muraria o di materiale similare, che può avere

un'altezza massima di m 0.50. Visto che l'opera realizzata era più alta di 0.50

m, l'Esecutivo cantonale ha concluso che non poteva essere autorizzata.

d. Il predetto giudizio, contro il quale si sono aggravati RI 1 e il Comune di

Porza, è stato confermato dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza

del 19 settembre 2011 (n. 52.2011.12/18). Questo Tribunale ha in particolare

tutelato, siccome conforme al diritto, la predetta conclusione a cui era

approdato il Governo in applicazione dell'art. 13 cpv. 1 NAPR. Ha inoltre

precisato che nell'altezza complessiva del muro doveva essere conteggiata anche

la rete metallica plastificata (alta 1 m), di modo che il limite massimo

risultava superato anche volendo applicare l'art. 134 cpv. 2 LAC invocato dai

ricorrenti.

Il ricorso al Tribunale federale interposto dal Comune di Porza è stato

dichiarato inammissibile con sentenza del 12 aprile 2012 (STF 1C_462/2011).

C. a. Preso atto di tali

pronunce, con decisione del 26 novembre 2012 il Municipio ha rinunciato a

imporre un provvedimento di ripristino, infliggendo a RI 1 una sanzione

pecuniaria di fr. 30'000.- per il vantaggio di natura economica derivante dal

mantenimento dell'opera.

b. Adito sia da RI 1 che da CO 1 (frattanto divenuta proprietaria unica della

part. __________), il 18 marzo 2014 il Governo ha annullato la predetta

decisione limitatamente alla sanzione pecuniaria, rinviando gli atti al

Municipio per nuova decisione (previo ricalcolo della medesima).

c. Con giudizio del 25 ottobre 2016 (n.

52.2014.109) questo Tribunale, accogliendo il ricorso della vicina, ha

tuttavia annullato la predetta decisione insieme a quella del Municipio, al

quale ha rinviato gli atti affinché ordinasse la demolizione del muro a

confine, in particolare nella misura in cui la sua parte muraria eccede

l'altezza massima (0.50 m) consentita dall'art. 13 cpv. 1 NAPR, precisando che

alla proprietaria restava riservata la facoltà (come richiesto dalla vicina) di

ripristinare una sistemazione del terreno conforme alla licenza edilizia del

2007. In sostanza il Tribunale, ritenuta assodata la violazione materiale e

dato un interesse pubblico al ripristino di una situazione conforme al diritto,

ha considerato che un ordine di ripristino non fosse sproporzionato, né

impossibile. Ha parimenti negato che a un provvedimento di ripristino ostasse

un'imminente modifica del diritto (in particolare una revisione dell'art. 13

NAPR), disattendo infine anche una censura relativa alla parità di trattamento

nell'illegalità.

D. a. Dando seguito a

tale giudizio, il 13 marzo 2017 il Municipio ha assegnato a RI 1 - con le

comminatorie di rito - un termine di 90 giorni (dalla crescita in giudicato

della decisione) per eseguire la demolizione del predetto muro di sostegno, in

quanto eccedente l'altezza massima di m 0.50, lasciandole la facoltà di

ripristinare una sistemazione del terreno conforme alla licenza edilizia del

2007.

b. Con giudizio del 27 settembre 2017 - cresciuto in giudicato incontestato -

il Governo ha a sua volta confermato tale provvedimento, respingendo l'ulteriore

impugnativa della proprietaria (con cui chiedeva di precisare la misura, nel

senso di poter ripristinare la situazione

come da piani allegati in quella sede rispettivamente di prorogare il

termine impartitole).

E. a. Accertato che l'ordine

era rimasto senza seguito, il 9 febbraio 2018 il Municipio ha diffidato una

prima volta la proprietaria a iniziare i lavori di demolizione e di ripristino

entro il 15 marzo 2018, portandoli a termine sollecitamente.

b. Allineandosi a un richiamo del 12 aprile 2018 della Sezione degli enti

locali (cui si era rivolta la vicina), il 16 aprile 2018 il Municipio l'ha poi

diffidata per una seconda e ultima volta a iniziare - entro la fine di quel

mese - i lavori di demolizione della parte di

muro eccedente l'altezza di m 0.50 e l'eventuale ripristino di una sistemazione

del terreno conforme alla licenza edilizia del 2007.

c. Il 24 aprile 2018 il Municipio ha confermato tale diffida, comunicando alla

proprietaria - in risposta a un suo scritto - che i lavori imposti non erano

influenzati da una notifica di costruzione del 24 ottobre 2017 (con cui aveva

richiesto la licenza edilizia per la demolizione del muro e la ricostruzione

con elementi di verduro). Tale domanda è in seguito sfociata in un diniego del

permesso del 30 aprile 2018, cresciuto in giudicato incontestato.

F. a. L'11 giugno

2018, dopo aver constatato che anche l'ultima diffida era rimasta lettera

morta, l'Esecutivo locale ha risolto di procedere mediante l'esecuzione d'ufficio

a spese dell'obbligato, precisando che - ad avvenuta crescita in giudicato -

procederà alla delibera delle opere per la fase esecutiva (incarico a uno

studio d'ingegneria per l'allestimento dei necessari preventivi, piani

esecutivi e relativi atti d'appalto per determinare l'impresa esecutrice).

b. Contro tale decisione, il 7 agosto 2018 la proprietaria si è aggravata

dinnanzi al Governo (cfr. infra, consid. H).

G. a. Nel frattempo, con istanza

cautelare e supercautelare del 12 giugno 2018 RI 1 ha invitato il

Municipio a sospendere il termine di demolizione fino all'evasione di un'ulteriore

domanda di costruzione inoltrata quello stesso giorno per la sistemazione del

terreno a valle. La richiesta è stata giustificata con delle asserite discrepanze

riscontrate nei piani approvati nel 2007 (relativamente alla quota della corona

del muro in verduro), la pretesa necessità di raccogliere un'autorizzazione per

Fatti

i muri laterali alti 0.50 m (non previsti nei piani del 2007) e di disporre di

un progetto approvato che non dia più luogo a contestazioni.

b. Il 15 giugno 2018 l'Autorità comunale ha respinto la predetta istanza. Ha in

particolare ritenuto che la stessa fosse tardiva visto che tali argomenti avrebbero

semmai dovuto essere addotti nella procedura sfociata nell'ordine di

demolizione del 13 marzo 2017 (chiaro nel suo contenuto). Ha inoltre rilevato

come il termine dell'ultima diffida fosse già ampiamente scaduto e la procedura

per l'esecuzione d'ufficio già avviata.

c. Il 3 luglio 2018 RI 1 si è quindi rivolta al Governo impugnando tale

risoluzione e presentando un'istanza di revisione contro il citato giudizio

governativo del 27 settembre 2017 (cfr. supra, consid. D.b), cresciuto

in giudicato.

H. a. Con risoluzione del

22 gennaio 2020 (n. 378), l'Esecutivo cantonale ha respinto il ricorso

inoltrato dalla proprietaria contro la decisione d'esecuzione d'ufficio (cfr. supra,

consid. F.b). Ripercorsi i fatti, ha in sintesi ritenuto che le argomentazioni

fatte valere dalla proprietaria fossero già state evase nel suo precedente

giudizio del 27 settembre 2017, che non poteva essere rimesso in discussione.

Ha inoltre escluso che la nuova domanda di costruzione ostasse all'esecuzione

del provvedimento.

b. Mediante decisione separata di quello stesso giorno (n. 377), il Governo ha

inoltre respinto, con motivazioni analoghe, il ricorso di RI 1 avverso la predetta

risoluzione del 15 giugno 2018 relativa all'istanza di sospensione del termine

di demolizione (cfr. supra, consid. G.b e c). Contestualmente, ha pure

rigettato la domanda di revisione (cfr. supra, consid. G.c): a

prescindere dalla sua tempestività, ha in particolare escluso che i motivi

addotti (riferiti alla parità di trattamento nell'illegalità) giustificassero

un tale rimedio.

I. Con un

unico ricorso, RI 1 impugna ora le predette risoluzioni governative davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. In via

subordinata, chiede una riduzione delle spese di giudizio e delle ripetibili

addossatele.

Riepilogati i fatti, l'insorgente

rimprovera anzitutto il Governo di aver passato sotto silenzio la variante

adottata dal Consiglio comunale il 18 dicembre 2018 (di cui gli aveva dato

comunicazione), che ha abrogato l'art. 13 NAPR sostituendolo con due nuovi

articoli (art. 13 e 13bis) che ammetterebbero muri a confine alti fino a m

2.50. Ritiene quindi insensato abbattere un manufatto che potrebbe essere

ricostruito sulla base di norme di prossima entrata in vigore. Per il resto

ribadisce che non sarebbe possibile tagliare il muro fino a m 0.50, senza

stabilizzare il pendio a monte; ricorda inoltre l'errore di cui sarebbero

affetti i piani del 2007 (discrepanza tra la quota sommitale del muro di

verduro riportata nelle facciate e nelle sezioni). In sostanza, afferma, l'ordine

non sarebbe eseguibile e occorrerebbe un'ulteriore decisione cresciuta in

giudicata, che accerti sia le quote del muro, sia la sistemazione finale del

pendio (richiamando in tal senso anche la domanda di costruzione inoltrata il

12 giugno 2018). Si appella infine alla sua buona fede, sottolineando come l'entrata

in vigore delle nuove disposizioni permetterà di sanare una "situazione di

ingiustizia", poiché, afferma, il Municipio avrebbe continuato a

rilasciare permessi per muri alti più di m 0.50 anche dopo l'ultima sentenza di

questo Tribunale.

J. a. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, puntualizzando che le norme

della variante di PR evocata dall'insorgente non sono ancora state approvate

dal Governo e, pertanto, non sono ancora in vigore.

Anche CO 1 sollecita la reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà,

per quanto necessario, in appresso.

b. Con scritto dell'11 maggio 2020 il Municipio ha chiesto al Tribunale di

sospendere la causa, in attesa che il Governo si pronunci sulla citata variante

(che la vicina ha contestato impugnando la relativa risoluzione del Legislativo

comunale, con un ricorso fondato sulla legge organica comunale del 10 marzo 1987 [LOC; RL 181.100]).

Alla domanda di sospensione, condivisa dalla ricorrente, si è invece opposta CO

1.

c. Con la replica e la duplica, la ricorrente e la vicina resistente si sono

essenzialmente riconfermate nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio,

sviluppando ulteriormente le loro tesi opposte.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e

45 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Pacifica

è la legittimazione attiva dell'insorgente, proprietaria del fondo, personalmente

e direttamente toccata dai giudizi impugnati di cui è destinataria (art. 21

cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1

LPAmm), è inoltre ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm). I fatti salienti e la situazione del muro, già oggetto delle

pregresse procedure sfociate nei giudizi di questo Tribunale di cui si è detto,

sono noti. Non è necessario richiamare ulteriori incarti. Non occorre in

particolare richiamare l'incarto della procedura di ricorso con cui CO 1 ha

contestato la decisione del Consiglio comunale che ha adottato la variante di

PR relativa all'art. 13 NAPR. Come si vedrà più avanti, l'adozione di questa

variante è comunque irrilevante ai fini del presente giudizio (cfr. infra,

consid. 2.7).

Considerandi

2.

Decisione d'esecuzione

d'ufficio a spese dell'obbligato

2.1

Secondo l'art. 56 cpv. 1 LPAmm, che ha ripreso

sostanzialmente i contenuti del previgente art. 34 della legge di procedura per

le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181), l'autorità

amministrativa esegue le proprie decisioni; ove non si tratti del pagamento di

una somma di denaro, l'esecuzione forzata avviene mediante esecuzione d'ufficio

a spese dell'obbligato o mediante coercizione diretta nei confronti di

quest'ultimo (cfr. art. 56 cpv. 3 lett. b e c LPAmm; cfr. anche art. 43 cpv. 3

LE), che deve essere preceduta, salvo casi urgenti, da una diffida

inappellabile ad adempiere entro breve termine (cfr. art. 56 cpv. 5 LPAmm).

2.2

Riservati i casi d'urgenza, l'esecuzione d'ufficio presuppone anzitutto

l'esistenza di una prima decisione, detta di base, debitamente cresciuta

in giudicato, che accerti o imponga un obbligo a carico dell'amministrato.

L'intervento sostitutivo dell'autorità, confrontata alla renitenza

dell'obbligato, implica inoltre una seconda decisione, detta di esecuzione che,

constatato l'inadempimento nonostante la diffida inappellabile, disponga

l'esecuzione d'ufficio da parte dell'ente pubblico. Con un terzo e ultimo

provvedimento, che può essere considerato alla stregua di un atto complementare, volto a integrare la decisione

d'esecuzione, l'autorità accerta e pone infine a carico dell'amministrato

renitente le spese sostenute (cfr. STA 52.2016.577/2017.233 del 29 dicembre

2017.

consid. 3.2, 52.2011.434

del 25 giugno 2012, 52.2010.59

del 28 maggio 2010 consid. 2.2 e rimandi, 52.2005.376 del 20 novembre 2006; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 5b ad art. 34 LPamm).

2.3

La legittimità dell'obbligo posto a carico

dell'amministrato va di principio contestata mediante ricorso contro la

decisione di base, che lo accerta e lo impone. Un provvedimento successivo,

che si limita a confermare o a eseguire questa decisione, non può di principio

essere impugnato eccependo che la prima risoluzione non era conforme al diritto

(cfr. DTF 118 Ia 209 consid. 2b e rif. ivi citati; STA 52.2010.59

citata consid. 2.3 e rimandi). Censurabile è soltanto la legittimità del

provvedimento esecutivo come tale (cfr. STA 52.2016.577/2017.233 citata consid.

3.2, 52.2011.434 citata e rimandi). All'obbligato resta semmai riservata la

possibilità di avviare una procedura di riesame dell'ordine di demolizione

qualora ne siano dati i presupposti, in particolare in caso di cambiamento

notevole delle circostanze di fatto o di diritto (cfr. STF 1C_462/2015

del 22 febbraio 2016 consid. 3.2).

2.4

In concreto, dando seguito al giudizio del 25 ottobre 2016 di questo

Tribunale, il 13 marzo 2017 il Municipio ha impartito a RI 1 un termine di 90

giorni per eseguire la demolizione del citato muro di sostegno (in quanto

eccedente l'altezza massima di m 0.50), lasciandole comunque la facoltà di

ripristinare una sistemazione del terreno conforme alla licenza edilizia del

2007.

Tale decisione è pacificamente cresciuta in giudicato, dopo che il

Governo - con giudizio del 27 settembre 2017 - ha pure respinto l'ulteriore

ricorso interposto dalla proprietaria (tutelando la tempistica e negando tra l'altro

che l'esecuzione dell'ordine richiedesse l'elaborazione di altri piani, oltre a

quelli già approvati nel 2007).

Come visto in narrativa, la proprietaria non si è tuttavia attenuta a tale

ordine. Dopo aver constatato che anche la seconda e ultima diffida era rimasta

inascoltata, l'11 giugno 2018 il Municipio ha quindi risolto di procedere con l'esecuzione

d'ufficio a spese dell'obbligato. A giusta ragione il Governo ha tutelato tale

misura, ritenendo per lo più inammissibili le diverse obiezioni contro di essa

addotte dalla sua destinataria.

2.5

Improponibili sono anzitutto le reiterate argomentazioni (riguardanti la

stabilità del pendio, la necessità di elaborare altri piani e gli asseriti

errori nei piani del 2007) con cui l'insorgente tenta di rimettere in

discussione l'ordine di demolizione del 13 marzo 2017 e la risoluzione

governativa che l'ha tutelato, ma a ben vedere anche il giudizio di questo

Tribunale del 25 ottobre 2016 da cui è scaturito. Quest'ultimo aveva invero già

respinto simili argomenti (consid. 4.1), confermando l'attuabilità del

provvedimento:

[...] La demolizione del muro non risulta inoltre

impossibile. Una diversa conclusione non è in particolare deducibile dai

rapporti dell'ing. D__________ e dell'ing. A__________ che RI 1 ha prodotto per

giustificare la scelta di realizzare un muro in cemento armato, anziché

sistemare il pendio con delle vasche di verduro, così come previsto dal

progetto approvato nel 2007. Nella misura in cui una tale sistemazione non

assicurava un sufficiente grado di stabilità, non è del resto dato di vedere

per quale motivo la resistente non vi abbia semplicemente rinunciato. I citati

rapporti non lo spiegano. Né del resto indicano per quale motivo occorreva necessariamente

realizzare - su un fronte di oltre 50 m - un muro alto fino a m 2.30,

sormontato da una recinzione, con un ulteriore terrapieno pianeggiante.

Invano l'insorgente

tenta quindi di ridiscutere tali aspetti. A titolo abbondanziale si osserva che

nemmeno dai documenti prodotti dalla ricorrente in questa procedura (cfr. in

particolare i rapporti dell'ing. C__________, doc. 13 e 14) emergono nuovi

elementi che ostano a una demolizione del muro fino all'altezza fuori terra di

0.50

m (evidentemente, previa rimozione del terrazzamento piano che sorregge).

Non fa che confermare tale deduzione il rapporto dell'ing. P__________ (doc. 2

prodotto dalla resistente), il quale ritiene che tagliare il muro esistente all'altezza

di 50 cm non è solo possibile, ma è addirittura la soluzione più

semplice e sicura. L'alternativa di sistemare il pendio con degli elementi

di tipo "verduro" come da progetto del 2007 è invece solo una facoltà

riservata alla proprietaria, non un obbligo

(cfr. sentenza citata,

consid. 4.4; cfr. pure decisione di diniego della licenza del 20 aprile 2018).

Nella misura in cui tale sistemazione non fosse più attuabile (ad es. per

motivi di sicurezza o discrepanze nei piani approvati), la proprietaria non ha

quindi che da rinunciarvi.

Per il resto, come già ricordato nel precedente giudizio (consid. 4.4), va da

sé che le modalità di esecuzione dell'ordine di ripristino potranno sempre

essere definite nel quadro dell'attuazione delle misure volte a concretizzarlo

(cfr. STF 1C_220/2015 del 4 maggio 2015 consid. 1.6.1 e rimandi), in modo da

garantire un'esecuzione a regola d'arte. Non richiedono quindi ulteriori

progetti da approvare, come pure indicato dal Governo.

2.6

Parimenti improponibile è la censura con cui l'insorgente invoca ancora un

diritto alla parità di trattamento nell'illegalità, che questo Tribunale aveva

già negato rilevando che:

Non porta ad altra conclusione il generico richiamo

della resistente e del municipio al principio di uguaglianza. La circostanza

che in altri casi la legge non sia stata applicata correttamente, non

conferisce all'amministrato un diritto al medesimo trattamento illecito (cfr.

DTF 132 II 485 consid. 8.6). Fermo restando che il principio di legalità

prevale di regola su quello della parità di trattamento, non vi è d'altra parte

seriamente motivo di dubitare che il municipio - che non ha peraltro mai

documentato l'asserita vecchia prassi contraria all'art. 13 NAPR - non si

atterrà (anche) in futuro a questa norma, nel senso chiarito della

giurisprudenza (STA 52.2011.12/18 citata), e fintanto che la stessa non verrà

semmai modificata (STA 52.2014.109 citata, consid. 4.3).

Per il resto i casi

addotti dall'insorgente - che peraltro non sembrano riguardare muri di sostegno

a confine uguali a quello in oggetto - non dimostrano in ogni caso che il

Municipio ha continuato a rilasciare licenze edilizie contrarie all'art. 13

NAPR dopo l'ultima pronuncia di questo Tribunale. La procedura di variante di

PR in corso avvalora semmai la tesi opposta. Davanti al Governo l'Esecutivo

comunale ha del resto respinto il rimprovero, osservando pure che le situazioni

indicate dall'insorgente (foto doc. 17-21) sono antecedenti al 2017 (cfr.

risposta del 3 settembre 2018 e duplica del 23 ottobre 2018, inc.

EDI.2018.219).

2.7

Irrilevante ai fini del giudizio è infine la circostanza che il

Legislativo comunale abbia nel frattempo adottato la predetta variante di PR,

che abroga l'art. 13 NAPR sostituendola con due nuovi articoli (art. 13 e

13bis).

Non è in particolare dato di vedere come questa circostanza potrebbe ancora

rimettere in discussione l'ordine di demolizione cresciuto in giudicato,

giustificando semmai un suo eventuale riesame da parte del Municipio (cfr. STF

1C_462/2015 citata consid. 3.2) e di riflesso, se del caso, un'eventuale

sospensione della procedura. A prescindere dal fatto che l'insorgente non ha

inoltrato al Municipio alcuna richiesta di riesame del provvedimento, va

anzitutto osservato che l'entrata in vigore dei nuovi articoli non sembra

imminente (invero anche a causa delle procedure ricorsuali avviate dalla vicina

CO 1).

Sia come sia, tali disposizioni non appaiono comunque suscettibili di "sanare"

il controverso muro. Per quanto qui interessa, il nuovo art. 13 NAPR (sistemazione

del terreno, muri di sostegno e di controriva) - applicabile anche ai muri

di sostegno a confine (cfr. nuovo art. 13bis NAPR) - prevede infatti che (cfr.

Messaggio municipale n. 08/2018 del 15 ottobre 2018 e verbale del Consiglio

comunale del 17 dicembre 2018):

1.

Di principio, l'andamento

naturale del terreno non può essere sostanzialmente modificato mediante opere

di sistemazione esterna.

2.

Qualora si

giustificasse per valorizzare la collocazione nello spazio dell'edificio o dell'impianto,

segnatamente per assicurare altimetrie coordinate sul medesimo fondo o verso

fondi contigui, il terreno può essere sistemato con la formazione di un

terrapieno di altezza fino a 2.50 m dal terreno naturale. [...]

3.

La formazione dei terrapieni giusta

il precedente cpv. 2 può essere ottenuta mediante muri di sostegno di altezza

fino a 2.50 m dal terreno naturale e mediante muri di controriva di altezza

fino a 2.50 m dal terreno sistemato.

Nel caso dei muri di sostegno la misura eccedente 1.50

m viene computata nell'altezza dell'edificio. L'altezza dei muri di sostegno

viene interamente computata nell'altezza di edifici, o di altri muri di

sostegno, se distano fra loro meno di 3.00 m; la distanza è misurata dal filo

esterno del muro di sostegno.

[...]

Considerato che in

concreto il muro in oggetto dista meno di 3 m dal muro di sostegno situato più

a monte (che sorregge il terrapieno contiguo all'abitazione; cfr. pure sezione

A-A allegata alla domanda di costruzione del 12 giugno 2018), appare piuttosto chiaro

che l'altezza di quest'ultimo (ca. 2 m) andrebbe conteggiata sul manufatto (cfr.

art. 13 cpv. 3 terzo periodo NAPR). Ne discende che anche in base alla

normativa in divenire, il muro a confine non risulta autorizzabile (in quanto

alto ben più di m 2.50; h > 4 m). E ciò indipendentemente dal quesito a

sapere se il terrazzamento che sostiene si giustifichi o meno per

valorizzare la collocazione nello spazio dell'edificio segnatamente per

assicurare altimetrie coordinate sul medesimo fondo o verso fondi contigui (cfr.

cpv. 2).

Cadono quindi nel vuoto

tutte le tesi sviluppate al riguardo dall'insorgente, al pari delle diverse

richieste di sospensione della procedura (inclusa quella formulata dal

Municipio).

3.

Sospensione

cautelare del termine di demolizione

Per i medesimi motivi di cui si è appena detto, immune da violazioni del

diritto è anche il giudizio del Governo che ha tutelato il rifiuto del

Municipio di sospendere in via cautelare il termine di demolizione del muro

(fino all'evasione dell'ulteriore domanda di costruzione inoltrata il 12 giugno

2018). Tanto più che, al momento in cui la proprietaria ha inoltrato la

relativa istanza, questo termine era peraltro ampiamente scaduto (come già

rilevato dal Municipio). Anche su questo punto il ricorso, scarsamente

motivato, risulta pertanto infondato.

4.

Revisione del

giudizio governativo del 27 settembre 2017

L'insorgente non si confronta minimamente con la decisione del Consiglio di

Stato che ha negato che i motivi da essa addotti - a prescindere dalla

tempestività o meno della sua domanda - potessero giustificare una revisione

del suo giudizio del 27 settembre 2017 cresciuto in giudicato, in base all'art.

57.

LPAmm. Nella misura in cui ha invocato il diritto alla parità di trattamento

nell'illegalità, lamentando che il Municipio avrebbe rilasciato delle licenze

edilizie per muri alti più di m 0.50, la proprietaria non ha in effetti

apportato alcun fatto o mezzo di prova nuovo e rilevante che non avrebbe potuto allegare senza sua colpa,

nella precedente procedura (cfr. art. 57 lett. b LPAmm). Questa obiezione, come

visto, era del resto già stata respinta da questo Tribunale. Una prassi

contraria al diritto - posteriore a tale procedura - non potrebbe invece

fondare una domanda di revisione (cfr. Borghi/

Corti, op. cit., n. 2b ad art. 35 LPamm); oltretutto, come detto, una tale

prassi neppure risulta (cfr. supra, consid. 2.6).

5.

Tasse di

giustizia e ripetibili

Da respingere sono infine le critiche con cui l'insorgente contesta

sommariamente gli oneri processuali accollati, chiedendo che le tasse e le

ripetibili delle decisioni n. 377 e 378 sono ridotte a complessivi fr. 500.-

per TG e spese e pari importo per ripetibili.

5.1

Secondo l'art. 47 cpv. 1 LPAmm l'autorità amministrativa può applicare

alle proprie decisioni una tassa di giustizia, che viene stabilita in funzione

dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale

e della situazione finanziaria delle parti. L'importo di questa tassa oscilla

tra fr. 100.- e fr. 5'000.- (procedimenti di carattere non pecuniario) o fr.

30'000.- (procedimenti a carattere pecuniario). La tassa di giustizia va posta

di regola a carico della parte soccombente e deve rispettare i principi di

copertura dei costi e di equivalenza (cfr. Messaggio concernente la revisione

totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

n. 6645, in: RVGC anno parlamentare 2013/2014 pag. 1947 segg., pag. 1971; STA

52.2018.439

del 20 novembre 2018; Borghi/Corti,

op. cit., n. 2 ad art. 28 LPamm).

L'art. 49 cpv. 1 LPAmm dispone a sua volta che le autorità di ricorso

condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte

per le spese necessarie causate dalla controversia. Soccombente ai sensi delle

citate disposizioni è la parte che propone un ricorso infondato o che resiste

senza successo a un ricorso fondato (RDAT 1986 n. 23; Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 31 LPamm); ininfluente

al riguardo è che i motivi alla base della decisione siano di natura formale o

materiale (cfr. STA 52.2018.439 citata e rinvii).

Per quanto riguarda la fissazione degli importi riferiti a queste spese,

l'autorità amministrativa gode di un certo potere di apprezzamento, censurabile

davanti al Tribunale soltanto nella misura in cui integra gli estremi di una

violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere

(art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm; cfr. STA 52.2018.439 citata, 52.2016.402 del 10

dicembre 2018 consid. 5.2 e rinvii).

5.2

In concreto, con il giudizio del 22 gennaio 2020 (n. 378) che ha respinto

il ricorso contro la decisione d'esecuzione d'ufficio dell'11 giugno 2018, il

Governo ha addossato all'insorgente soccombente la tassa di giustizia di fr.

1'000.- e le ripetibili di fr. 600.- a favore della vicina.

Identici oneri processuali le sono stati posti a carico con la pronuncia (n.

377) che ha rigettato il suo gravame avverso la decisione municipale del 12

giugno 2018 (relativa all'istanza cautelare di sospensione del termine di

demolizione). Con tale giudizio il Governo le ha inoltre accollato la tassa di

giustizia di fr. 500.- e le ripetibili di fr. 300.- (da rifondere alla

resistente CO 1), a seguito della reiezione della sua istanza di revisione.

Ora, contrariamente a quanto lamenta genericamente la ricorrente, nell'ammontare

di questi importi - che si situano peraltro ampiamente nei limiti di quanto

sancito dall'art. 47 LPAmm e appaiono tutto sommato ancora commisurati

all'onere lavorativo occasionato dalle impugnative (che hanno generato un

doppio scambio di allegati, cfr. EDI 2018.219 e EDI 2018.252) - non è

ravvisabile alcun esercizio scorretto, segnatamente abusivo, dell'ampio potere

di apprezzamento che deve esser riconosciuto al Governo in questo specifico

ambito. A torto l'insorgente rimprovera all'istanza inferiore di non aver evaso

congiuntamente le sue impugnative (risparmiandole così degli oneri). Tanto più

che la sussistenza di due procedure separate è da ricondurre a una scelta della

ricorrente, che anziché avviare le cause con due allegati separati (ricorso ed

istanza di revisione del 3 luglio 2018; ricorso del 7 agosto 2018) avrebbe

semmai potuto presentare un unico atto contro le due decisioni municipali

avversate e il giudizio di cui ha chiesto la revisione.

6.

6.1. Sulla base

di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

6.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a

carico della ricorrente soccombente, che è inoltre tenuta a rifondere alla

vicina resistente, assistita da un legale, un'adeguata indennità a titolo di

ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.

L'insorgente rifonderà inoltre a CO 1 un identico importo a titolo di

ripetibili per questa sede.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera