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Decisione

52.2020.79

Deroga all'obbligo di insegnamento in lingua italiana. Temporaneità del soggiorno in Ticino. In ambito scolastico, i genitori di un allievo minorenne sono legittimati a inoltrare ricorso sia in proprio nome sia a nome del figlio

25 agosto 2020Italiano19 min

c). Per costante giurisprudenza, in base a tale disposto è quindi legittimato a ricorrere chi appartiene a

Source ti.ch

Incarto n.

52.2020.79

Lugano

25

agosto 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo

sul ricorso dell'11 febbraio 2020 di

RI

1

RI

2

rappresentato

da: RA 1

patrocinati

da: PA 1

contro

la decisione del 22 gennaio 2020 (n. 278) del

Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da RI

1 e da RA 1 in materia di deroga all'obbligo di insegnamento in lingua

italiana nella scuola dell'obbligo;

ritenuto, in

fatto

A. Per l'anno scolastico

2019/2020, RA 1 hanno inoltrato al Dipartimento dell'educazione, della cultura

e dello sport (DECS) una richiesta di deroga all'insegnamento in lingua

italiana nelle scuole dell'obbligo private non parificate per il figlio RI 2,

nato il 13 gennaio 2014. Con la domanda, trasmessa mediante la compilazione

dell'apposito formulario, i genitori hanno specificato il nome della scuola

privata, RI 1 e la data di arrivo della famiglia in Ticino, ossia il 28

novembre 2014. A motivo della richiesta i genitori hanno indicato le insufficienti

conoscenze della lingua italiana per frequentare la scuola interamente in

questa lingua. Sulla durata prevedibile del soggiorno temporaneo in Ticino, i

richiedenti hanno scritto che l'informazione non era ancora disponibile.

B. Con decisione del 18

ottobre 2019 il DECS, richiamate le disposizioni applicabili secondo cui una

deroga all'insegnamento in lingua italiana può avvenire in favore di allievi

residenti temporaneamente e per un massimo di sei anni in Ticino, ha respinto

la domanda di deroga per l'allievoRI 2, previo annullamento di una precedente

decisione della Divisione della scuola adottata in questo senso, senza la

necessaria competenza. La risoluzione è stata notificata soltanto alla RI 1,

con l'indicazione e per essa ai genitori dell'allievo.

C. La RI 1 e i genitori

di RI 2 hanno interposto ricorso contro la predetta decisione dinanzi al

Consiglio di Stato, che ha dichiarato il gravame irricevibile per carenza di

legittimazione attiva dei ricorrenti. Da un lato RA 1 avrebbero agito in

proprio nome e non in qualità di rappresentanti legali dell'allievo, dall'altro

lato la RI 1 non potrebbe vantare alcun interesse all'annullamento della

decisione. Il Governo è comunque entrato nel merito del gravame tutelando la

decisione del DECS, in quanto i richiedenti non avrebbero dimostrato in alcun

modo il carattere temporaneo del loro soggiorno nel Cantone.

D. Contro la predetta

decisione insorgono ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1 e

Fatti

i genitori di RI 2 in nome e per conto di quest'ultimo chiedendo l'annullamento

della decisione impugnata e il conseguente rilascio della postulata

autorizzazione. Questi contestano le conclusioni del Governo in merito alla

propria legittimazione a ricorrere. Il ruolo di rappresentanti legali dei

genitori sin dall'inizio della procedura sarebbe riconoscibile, di modo che il

diniego del presupposto processuale costituirebbe formalismo eccessivo. Per

quanto attiene alla scuola privata, anch'essa avrebbe interesse

all'annullamento della decisione, specie perché simili situazioni potrebbero

presentarsi anche in futuro e la tutela della severa prassi instaurata dal DECS

sarebbe suscettibile di causarle un danno economico e di immagine. Gli

insorgenti eccepiscono sia vizi formali che comporterebbero la nullità della

decisione del DECS sia la carenza di motivazione della stessa e della

risoluzione governativa, dalle quali non sarebbe dato di comprendere le ragioni

che hanno portato le autorità a concludere che il soggiorno in Ticino non possa

considerarsi temporaneo. Nel merito sostengono che fino all'anno scolastico

precedente non erano chieste particolari prove in merito alla temporaneità del

soggiorno. Questo cambiamento di prassi avrebbe dovuto essere preannunciato per

non violare il principio della buona fede. D'altra parte, il Governo avrebbe

rimproverato ai ricorrenti di non aver collaborato con l'accertamento dei

fatti, senza però indicare quali documenti avrebbero dovuto produrre per

dimostrare la provvisorietà della dimora in Ticino. La prova sarebbe inoltre

estremamente difficile da apportare. La decisione sarebbe pure contraria al

principio di libertà di lingua garantito dall'art. 18 della Costituzione

federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101):

rendendo di fatto inaccessibile l'ottenimento di una deroga, la limitazione

posta dall'obbligo di scolarizzazione in lingua italiana sarebbe

sproporzionata.

E. Al gravame si

oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e il DECS che

conferma la propria posizione. Oltre a non essere legittimati a ricorrere, al

pari della RI 1, i genitori dell'allievo non hanno dimostrato in modo chiaro e

preciso che la residenza nel Canton Ticino sia solo temporanea o inferiore a

sei anni. Questa motivazione del diniego della deroga è stata fornita dal DECS

con la risposta al ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, di modo che la

censura del diritto di essere sentito verrebbe a cadere. Il DECS ammette che in

passato la credibilità delle affermazioni dei richiedenti era lasciata

all'autocertificazione delle parti, mentre ora è richiesta la prova

documentale.

F. Con la replica e

la duplica le parti ribadiscono le proprie tesi e domande con precisazioni di

cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 95 cpv.1

della legge della scuola del 1° febbraio 1990 (LSc; RL 400.100). Il ricorso è

tempestivo (art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Dal profilo dei

presupposti d'ordine resta da esaminare la legittimazione attiva degli

insorgenti.

1.2. Secondo l'art. 65 cpv. 1 LPAmm ha

diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità

inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è

particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse

degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett.

c). Per costante giurisprudenza, in base a tale disposto è quindi legittimato a ricorrere chi appartiene a

quella limitata e qualificata cerchia di persone la cui situazione appare

legata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente

stretto e intenso, che permetta di distinguerla da quella di un

qualsiasi altro membro della collettività. Il riconoscimento della

legittimazione attiva esige inoltre che sia portatore di un interesse personale,

diretto, concreto e attuale a dolersi del pregiudizio che il provvedimento

arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere, laddove anche un interesse di

mero fatto è sufficiente (cfr. RtiD II-2017 n. 12 consid. 2; RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.1 e rinvii; cfr. inoltre,

pro multis: STA 52.2017.97 del 25 ottobre 2017 consid. 1.2; 52.2014.8 del 22

luglio 2015 consid. 2). Di principio l'interesse

degno di protezione deve esistere non soltanto al momento del deposito

del ricorso, bensì anche nel momento in cui viene resa la decisione (cfr. DTF

139 I 206 consid. 1.1, 137 II 40 consid. 2.1), riservato il caso in cui la

contestazione può ripresentarsi anche in futuro in circostanze identiche o

analoghe e la sua natura non permette di dirimerla prima che essa perda la sua

attualità e, in ragione della sua portata, esiste un interesse pubblico sufficientemente

importante alla soluzione della questione litigiosa (DTF 138 II 42 consid. 1.3,

135 II 430 consid. 2.2; RDAT II-1995 n. 3 consid. 1.2; STA 52.2017.344 del 21

marzo 2018 consid. 1.2).

1.3. La RI 1, destinataria della risoluzione impugnata, può vantare un

interesse sufficiente a ricorrere nella misura in cui il gravame da essa

interposto dinanzi al Consiglio di Stato è stato dichiarato irricevibile. Il

quesito di sapere se tale conclusione sia corretta attiene al merito del

giudizio e sarà esaminata in appresso. Dall'esito di tale questione dipenderà

l'ammissibilità delle censure rivolte dalla società ricorrente contro il merito

della decisione impugnata, su cui il Governo si è espresso, malgrado il

giudizio di irricevibilità.

1.4. Per quanto attiene alla legittimazione a ricorrere diRI 2,

si rileva che al medesimo, direttamente interessato dalla decisione e

rappresentato dai genitori, è senz'altro data la facoltà di impugnare il

provvedimento dinanzi a questo Tribunale. Nulla muta a questa circostanza il

fatto che dinanzi all'istanza precedente abbiano interposto ricorso solamente i

genitori (cfr. DTF 108 Ia 22 consid. 2, infra consid. 3).

1.5. Atteso che l'anno scolastico per cui è

stata chiesta la deroga all'insegnamento in lingua italiana si è concluso,

l'interesse degno di protezione dei ricorrenti non è più attuale. Dubbia è la

possibilità che una simile contestazione si ripresenti in futuro, in condizioni

analoghe, senza che un esame tempestivo possa essere svolto dal Tribunale.

Infatti, per l'anno scolastico 2020/

2021 RI 2 non adempirà manifestamente a una delle condizioni per ottenere la

deroga, siccome il suo soggiorno in Ticino sarà ormai di durata superiore ai

sei anni. La questione può tuttavia rimanere irrisolta visto che, per i motivi

che seguono, il ricorso non merita accoglimento.

Considerandi

2.

Il

Governo ha dichiarato il gravame irricevibile per carenza di legittimazione

attiva dei ricorrenti. Esso non ha riconosciuto alla RI 1 un interesse degno di

protezione all'annullamento del provvedimento impugnato. A ragione.

2.1

Per consolidata prassi, l'interesse degno di protezione consiste

nell'utilità pratica che procurerebbe alla parte ricorrente l'accoglimento del

ricorso ossia, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio di natura

economica, ideale, materiale o di altro genere che la decisione impugnata le

occasionerebbe. L'interessato dev'essere toccato in modo diretto e concreto e

in una maniera e con un'intensità superiore alla maggioranza dei cittadini.

L'interesse invocato (che può anche essere di mero fatto), oltre a essere

pratico e attuale, deve trovarsi con l'oggetto del litigio in un rapporto

stretto, speciale e degno di essere preso in considerazione (cfr. DTF 133 II

400.

consid. 2.2, 133 II 409 consid. 1.3, 131 II 361 consid. 1.2; STF

2C_178/2018 del 18 marzo 2019 consid. 2.1). Il ricorso formulato da un singolo

nell'interesse generale o di un terzo è escluso (cfr. DTF 138 II 162 consid.

2.1.2, 137 II 40 consid. 2.3, 135 II 145 consid. 6.1; STF 2C_972/2016 citata

consid. 3.1 e rimandi). La giurisprudenza ritiene in particolare che anche il

ricorso di un terzo a favore del destinatario (pro Adressat) sia

ammissibile solo se la decisione impugnata comporta per chi insorge un

pregiudizio diretto; un semplice interesse di fatto (economico) - mediato o

riflesso - all'annullamento o alla modifica del provvedimento non basta (cfr.

DTF 141 V 650 consid. 3.1, 135 V 382 consid. 3.3.1; STF 2C_1158/2012 del 27

agosto 2013 consid. 2.3.2 e rimandi). In tal senso, la sola qualifica di

creditore del destinatario non è sufficiente a fondare la legittimazione attiva

(cfr. DTF 134 V 153 consid. 5.3.2.3, 130 V 560 consid. 3.5; René Wiederkehr/Stefan Eggenschwiler,

Die allgemeine Beschwerdebefugnis Dritter, Eine Übersicht über die

Rechtsprechung zur materiellen Beschwerdebefugnis Dritter im öffentlichen

Verfahrensrecht, Berna 2018, pag. 83 segg.).

2.2

La decisione dipartimentale impugnata dinanzi al Governo aveva per

oggetto una domanda di deroga all'obbligo di frequentare la scuola in lingua

italiana inoltrata dai genitori di RI 2. La stessa è stata notificata soltanto

alla RI 1, malgrado non fosse la destinataria materiale della decisione. Essa

aveva funto da tramite tra le famiglie interessate e il DECS, distribuendo e

raccogliendo i formulari. La decisione le poteva essere trasmessa tuttalpiù per

conoscenza. Il fatto che le sia stata notificata la decisione formale munita

dell'indicazione dei rimedi di diritto non le conferisce tuttavia la facoltà di

insorgere contro la stessa in assenza di un interesse diretto al suo

annullamento o alla sua modifica. Essa ha infatti solo un interesse economico

indiretto a che il bambino frequenti la scuola, con conseguente corresponsione

della relativa retta. La RI 1 si trova quindi in un rapporto di potenziale

creditrice del reale destinatario della decisione impugnata, ciò che, ai sensi

della (restrittiva) giurisprudenza sopra evocata non basta per riconoscerle la

legittimazione a ricorrere. Nemmeno il rischio, addotto dall'insorgente, che la

prassi stabilita dal Dipartimento potrebbe in futuro causarle perdite

finanziarie e un danno di immagine permette di intravedere alcun interesse

pratico e attuale. In quanto inoltrato da RI 1, il ricorso è quindi stato

rettamente dichiarato irricevibile dal Governo. Ne discende che la stessa non è

legittimata in questa sede a contestare il merito della decisione.

3.

Il

Governo ha pure negato la legittimazione attiva dei genitori dell'allievo per

il motivo che avrebbero agito in proprio nome e non per conto del figlio.

Sennonché, in quanto detentori dell'autorità parentale, il potere dei medesimi

di rappresentare il figlio minorenne discende direttamente dalla legge (art.

304.

cpv. 1 del codice civile svizzero del 10

dicembre 1907; CC; RS 210). I genitori potevano quindi inoltrare ricorso sia in

proprio nome sia in nome del figlio (STF 2C_1137/2018 del 14 maggio 2019

consid. 1.1 con riferimenti). La conclusione del Governo, fondata su una

sentenza del Tribunale cantonale amministrativo (STA 52.2014.314 del 27

febbraio 2015) che non può più essere seguita, va pertanto disattesa. Essendo

il Governo entrato comunque nel merito del gravame, possono essere ora

esaminate le censure attinenti al merito della vertenza.

4.

Gli insorgenti

eccepiscono la carenza di motivazione della decisione dipartimentale. Il vizio

non sarebbe stato sanato dal Consiglio di Stato: nemmeno dalla risoluzione

governativa sarebbe chiaro per quali motivi la residenza della famiglia dei

ricorrenti non sarebbe da ritenere temporanea.

4.1

Secondo l'art. 46 cpv. 1 LPAmm ogni decisione deve essere motivata per

scritto. Scopo dell'obbligo di motivazione, componente essenziale del diritto

di essere sentito, è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che

stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena

cognizione di causa a una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta

esercitare un suo controllo effettivo. Una motivazione può essere ritenuta

sufficiente - e adempiere pertanto al citato

scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che

l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro (DTF 136 I 229 consid. 5.2; STA 52.2013.169

del 26 agosto 2014 consid. 4.3; RDAT 1988 n. 45, consid. 2a; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c). Le esigenze di motivazione sono tanto più rigorose quanto più esteso è il potere

d'apprezzamento di cui dispone l'autorità (DTF 133 I 270 consid. 3.1, 129 I 232

consid. 3.3; Scolari, op. cit.,

n. 395 e 536).

4.2

Secondo la prassi del Tribunale federale, tuttavia, una violazione del

diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura di

ricorso, qualora l'autorità di ricorso può esaminare liberamente le questioni di fatto e di diritto che si

pongono, a condizione che l'autorità decidente fornisca la motivazione

mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione

sugli argomenti da questa addotti in sede di risposta (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; RDAT

II-2002 n. 43).

4.3

A ragione i ricorrenti sostengono che la decisione dipartimentale non

fornisce un'adeguata motivazione a sostegno del rifiuto della postulata deroga.

Dinanzi al Consiglio di Stato, tuttavia, il DECS ha spiegato che i ricorrenti

non avrebbero dimostrato la temporaneità del loro soggiorno. Argomentazione,

sulla quale i ricorrenti hanno potuto prendere posizione, che è stata tutelata

dal Consiglio di Stato. La violazione del diritto di essere sentito degli

insorgenti è quindi stata sanata dinanzi al Governo, autorità munita di pieno

potere cognitivo. Questo, con la decisione impugnata, ha fatto propria la

conclusione del DECS esponendo in maniera sufficientemente chiara la ragione

del diniego. Ciò che ha permesso ai ricorrenti di far valere compiutamente le

proprie ragioni dinanzi a questo Tribunale. La censura va quindi respinta.

5.

Va inoltre disattesa

senza particolare approfondimento la censura secondo cui la decisione

dipartimentale sarebbe viziata dal profilo formale - e pertanto nulla -

siccome, in difetto di un chiaro destinatario, non è stata intimata al singolo

allievo. Innanzitutto la risoluzione designa correttamente il nome dell'allievo

nel suo dispositivo. La mancata notifica al medesimo non comporta la nullità

dell'atto, ma ha semmai un impatto sui termini di ricorso (cfr. art. 20 LPAmm).

D'altra parte, i ricorrenti non hanno subito alcuno svantaggio dall'errata

intimazione, avendo potuto impugnare la decisione dinanzi al Consiglio di

Stato.

6.

Nel Cantone Ticino l'insegnamento è impartito in lingua italiana e nel

rispetto della libertà di coscienza (art. 1 cpv. 2 LSc). L'art. 80 cpv. 2 LSc

impone l'insegnamento in italiano anche nelle scuole private dell'obbligo. Tale

imposizione esplicita il principio di territorialità sancito all'art. 70 Cost.

e, quale mezzo di salvaguardia dell'italiano (lingua minacciata), permette di

garantire l'omogeneità linguistica e la coesione sociale e favorisce,

notoriamente, l'integrazione degli individui, permettendo loro di conoscere il

tessuto culturale, sociale e storico in cui si trovano a vivere e a convivere

(cfr. STA 52.2010.298 del 1° aprile 2011 consid. 5.2 confermata da DTF

138.

I 123).

La norma prevede tuttavia la possibilità di concedere eccezionalmente deroghe

per sopperire ai bisogni di famiglie residenti temporaneamente nel Cantone,

fermo restando che la lingua italiana deve comunque essere insegnata. A questo

proposito l'art. 73 cpv. 1 del regolamento della legge della scuola del 19

maggio 1992 (RLSc; RL 400.110) precisa che la deroga è concessa dal

Dipartimento solo nel caso di famiglie che risiedono temporaneamente e per un

massimo di sei anni nel Cantone. Dopo i sei anni, soggiunge il cpv. 3, la

famiglia deve iscrivere i propri figli in età d'obbligo scolastico in una

scuola pubblica o privata in cui l'insegnamento sia impartito interamente in

lingua italiana.

Scopo della norma è quello di non aggravare inutilmente le famiglie di altra

lingua residenti solo temporaneamente in Ticino, in particolare, dando loro la

possibilità di far studiare i figli in una scuola che non interrompa il ciclo

di studi precedente il trasferimento (cfr. raccolta dei verbali del Gran

Consiglio Sessione ordinaria autunnale 1989, Vol. III, discussione: pag. 1224,

messaggio n. 3200 del 30 giugno 1987, pag. 1284 ad art. 75, rapporto di

maggioranza, pag. 1354 ad art. 80).

7.

7.1. I

ricorrenti sostengono che il DECS avrebbe dovuto concedere la deroga al figlio

accontentandosi della loro dichiarazione secondo cui la durata del soggiorno in

Ticino non sarebbe prevedibile. In passato non erano chieste particolari prove

a sostegno della domanda. Ritengono quindi di meritare l'applicazione della

prassi precedente in virtù del principio della buona fede. L'obbligo

dell'amministrato di collaborare all'accertamento dei fatti non potrebbe

inoltre spingersi fino al punto di pretendere dagli stessi la prova di un fatto

negativo. Eccessivamente severa, la decisione violerebbe il principio di

proporzionalità e quello della libertà di lingua garantito dall'art. 18 Cost.

7.2

Dalla lettera

dell'art. 80 cpv. 2 LSc e dai lavori parlamentari che hanno condotto alla sua

adozione emerge chiaramente che la possibilità di iscrivere allievi alle scuole

private del Cantone che offrono l'insegnamento in lingua diversa dall'italiano

è del tutto eccezionale ed è prevista per venire incontro alle esigenze di

famiglie di lingua straniera che soggiornano in Ticino solo temporaneamente.

Trattandosi di una condizione espressamente stabilita dalla legge per la

concessione della deroga, il DECS ne deve verificare l'adempimento. In questo

senso è sostenibile la conclusione a cui è giunto il Governo secondo cui le

parti che auspicano la concessione di un trattamento eccezionale sono tenute a sostanziare

il possesso dei requisiti imposti dalla legge. Infatti, sebbene la procedura

amministrativa sia retta dalla massima inquisitoria (cfr. art. 25 LPAmm),

secondo la quale spetta di principio all'autorità accertare d'ufficio e in modo

completo i fatti determinanti per la causa, giova ricordare che soprattutto

laddove una parte abbia introdotto una domanda nel suo interesse o si trovi in

condizione di meglio conoscere i fatti, la medesima è tenuta a collaborare

attivamente all'accertamento della fattispecie, fornendo informazioni al

giudice e indicando i mezzi di prova posti a sostegno delle proprie allegazioni

(cfr., tra tante, STA 52.2017.72 del 23 maggio 2019 consid. 5.2).

7.3

Discutibile è il diniego della deroga emanato dal DECS senza prima

sollecitare i richiedenti a fornire le necessarie informazioni. D'altra parte i

ricorrenti, malgrado le precise critiche delle precedenti autorità e benché

patrocinati, nemmeno in questa sede si sono premurati di rendere verosimile la

natura temporanea del loro soggiorno in Ticino. Anzi. I medesimi hanno reso

noto di esservi trasferiti con la famiglia nel novembre 2014 per motivi

professionali di RA 1, che ha costituito la __________, con sede a __________ e

di cui è presidente del consiglio di amministrazione. Tutto lascia quindi

supporre che la famiglia abbia un certo legame con il nostro Cantone e vi

risieda con una certa stabilità. D'altro canto, non a torto il Governo ha

rilevato che la presenza della famiglia nel Cantone risale ormai già al 2014.

Ciò non esclude evidentemente che possa decidere, da un momento all'altro, di

trasferirsi altrove. Non vi sono tuttavia indizi circa la provvisorietà del

soggiorno che permettano di accreditare la loro tesi. Indizi che essi,

contrariamente a quanto sostengono, avrebbero potuto esibire senza troppe

difficoltà, ad esempio attestando (o quantomeno adducendo) legami con l'estero

o particolari esigenze professionali, rispettivamente fornendo dettagli sull'alloggio

o il tipo di permesso di soggiorno. La conclusione a cui è giunto il Governo è

pertanto pienamente sostenibile.

7.4

Il DECS ha ammesso che in passato la dimostrazione del rispetto delle

condizioni per l'ottenimento della deroga all'obbligo di scolarizzazione in

lingua italiana era lasciata all'autocertificazione delle parti. Il fatto che a

partire da quest'anno scolastico l'esame delle condizioni per l'ottenimento

della deroga avvenga in modo più rigoroso non permette manifestamente ai ricorrenti

di prevalersi del principio della buona fede. Tanto più che nemmeno le scarne

dichiarazioni da essi fornite permettevano di inferire una durata temporanea

del soggiorno. Nulla muta a questa conclusione il fatto che in passato

l'autorità abbia concesso deroghe in condizioni analoghe. Il nuovo approccio comporta

l'abbandono di un'eventuale simile prassi, impedendo ai ricorrenti di invocare

con successo un diritto alla parità di trattamento nell'illegalità.

8.

La decisione non

lede nemmeno il principio di proporzionalità. Come giustamente ricordano i

ricorrenti, questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire che l'obbligo di

scolarizzazione in lingua italiana è conforme al predetto principio

costituzionale anche grazie alla possibilità di ottenere deroghe, alle

condizioni fissate dal regolamento. Il fatto che l'autorità verifichi

l'adempimento di tali requisiti esigendo dai genitori una certa collaborazione

non rende senz'altro impossibile l'ottenimento della deroga.

9.

Visto quanto

precede, il ricorso va respinto nella misura della sua ricevibilità. La tassa

di giustizia è posta a carico degli insorgenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Nella misura

in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 500.-, già anticipata dai ricorrenti, resta a loro carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera