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Decisione

52.2021.102

Licenza edilizia per un'area di carico-scarico con una piattaforma elevatrice

17 ottobre 2022Italiano18 min

i motivi addotti dal Governo (che ha a torto negato la sussistenza di un

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.102

Lugano

17

ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Sabina Ghidossi

statuendo sul ricorso del 4 marzo 2021

della

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 3 febbraio 2021 (n. 475) del

Consiglio di Stato che accoglie l'impugnativa inoltrata dalla CO 1 contro la

risoluzione dell'8 giugno 2020 con cui il Municipio di Paradiso ha concesso

alla ricorrente la licenza edilizia per

realizzare un'area di carico-scarico con una piattaforma elevatrice (part. __________);

ritenuto, in

fatto

A. a. Dopo vicissitudini

che non occorre evocare, nel maggio 2011 l'RI 1 (RI 1) ha chiesto al Municipio

di Paradiso la licenza per un piano di quartiere contemplante l'edificazione

dei fondi (part. __________ [__________], __________, __________ e __________)

situati nel comparto a est di via __________, in zona RI7, gravati da vincolo

di piano di quartiere (PQ) obbligatorio.

Per quanto qui

interessa, il progetto di PQ prevedeva in particolare di edificare sulla part. __________

un complesso per lo più residenziale, formato da 6 stabili contigui e un'autorimessa

interrata comune di due piani, accessibile da via __________ (nell'angolo

nord-ovest del fondo). L'edificio di testa (con uno scudo) - destinato anche a

contenuti amministrativi e commerciali (piccoli negozi, senza alimentari e

generi di prima necessità) - era separato da via __________ da una piazza

pedonale. Verso sud, un braccio della piazza con una rampa e una scalinata

collegava i percorsi pedonali che si snodavano a monte del complesso.

ESTRATTO PIANO DI SITUAZIONE PQ

Contestualmente all'inoltro del progetto di PQ, con separata domanda di

costruzione l'istante ha chiesto al Municipio la licenza edilizia per

realizzare il citato complesso sulla part. __________.

b. Raccolti gli avvisi cantonali favorevoli,

con decisioni del 7 e 10 settembre 2012 il Municipio ha rilasciato alla RI 1 le

licenze postulate. Queste decisioni sono state confermate dapprima dal Governo

e poi da questo Tribunale (STA 52.2013.485/491/498

del 15 aprile 2015) e dall'Alta Corte federale (STF 1C_284/2015 del 2 novembre

2015 che, in quanto ammissibile, ha accolto parzialmente il ricorso di una

vicina limitatamente a una questione di ripetibili).

B. a. Il 17 maggio 2019,

la RI 1 ha presentato una prima notifica per formare nel braccio sud della piazza

pedonale un'area di carico-scarico con una piattaforma elevatrice e un deposito

per carrelli. Il progetto - volto a favorire l'inserimento di un'attività di

vendita al dettaglio al pian terreno dell'edificio di testa - prevedeva in

particolare di eliminare la scalinata e collocare a fianco della rampa una

piattaforma mobile (m 2.80 x 2) per il trasbordo delle merci, che doveva essere

coperta da una tettoia e delimitata da pannelli acustici laterali. La notifica

illustrava anche le manovre dei camion a due assi (COOP 9.75m) sulla

piazza pedonale, tra via __________ e la piattaforma.

b. Nel termine di pubblicazione, al rilascio del permesso si è opposta la CO 1,

proprietaria del fondo contermine (part. __________), la quale ha tra l'altro

eccepito l'incompletezza del progetto, che comporterebbe anche una modifica del

piano di quartiere, oltre al mancato rispetto delle distanze da confine dei

nuovi manufatti.

c. Dopo un infruttuoso esperimento di conciliazione, l'11 dicembre 2019 la RI 1

ha presentato una notifica di variante per gli stessi interventi. Diversamente

dal primo progetto, la variante rinuncia però alla tettoia e ai pannelli

laterali della piattaforma, la quale sarà invece coperta da una tenda applicata

alla facciata ovest dello stabile di testa, che scorrerà su una struttura

tubolare alta fino a m 4.10 (formata da una doppia serie di elementi verticali

e orizzontali, ca. m 2.80 x 4.90), distante m 2.10 dal confine del fondo a

ovest (part. __________). L'istante ha inoltre prodotto una perizia fonica sul

rumore prodotto dalla piattaforma elevatrice e dalle operazioni di trasbordo

delle merci.

d. Nel termine di

pubblicazione, anche questa notifica ha suscitato l'opposizione della CO 1, che

ha essenzialmente mantenuto le proprie contestazioni.

e. L'8 giugno 2020, l'Esecutivo

comunale, raccolto l'avviso favorevole della Sezione per la protezione dell'aria,

dell'acqua e del suolo (SPAAS), ha rilasciato il permesso richiesto per la

variante, respingendo nel contempo la predetta opposizione.

C. Con giudizio del 3

febbraio 2021, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso interposto dalla CO

1 avverso la predetta risoluzione, che ha annullato.

Il Governo ha anzitutto considerato completa la documentazione allegata al

progetto, che riguarderebbe solo una piattaforma e non la destinazione d'uso

del connesso spazio commerciale (che sarà semmai da notificare al

Municipio), reputando irrilevante ogni relativa questione (quale il traffico

indotto). Dopo aver ritenuto sanato il vizio di procedura (della notifica

anziché ordinaria), il Governo ha nondimeno escluso che la piattaforma potesse

essere assimilata a una costruzione accessoria, che può beneficiare delle minor

distanze da confine prescritte dall'art. 6 cpv. 2.3 delle norme di attuazione

del piano regolatore di Paradiso (NAPR). Ha in particolare ritenuto che la

piattaforma non fosse una costruzione al servizio dell'edificio principale, da

cui non sarebbe separata, e che non si ponesse in alcun rapporto di

subordinazione con il medesimo (in quanto elemento essenziale per l'attività

commerciale a cui è destinata). Ha quindi concluso che l'opera, in quanto

costruzione principale, violava le relative distanze da confine. Ha infine

lasciato indeciso il quesito se l'intervento imponesse una modifica del piano

di quartiere, così come affermato dalla vicina (che aveva eccepito obiezioni

relative alla viabilità, la sicurezza delle manovre sulla piazza pedonale e le

immissioni).

D. Contro quest'ultima

pronuncia, la RI 1 si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo in via principale che sia annullata e che sia

ripristinata la licenza così come rilasciata dal Municipio o, in via

subordinata, con le modifiche riduttive di cui al doc. E.

L'insorgente contesta che la piattaforma non sia una costruzione accessoria, in

quanto opera priva di destinazione autonoma, che si porrebbe in un rapporto di

subordinazione funzionale con l'edificio principale. Il manufatto, afferma,

serve all'accesso dei mezzi pesanti e al loro carico/scarico: non avrebbe

quindi una funzione svincolata da quella dello stabile commerciale, che è

destinato a servire. Dal profilo degli ingombri, la piattaforma sarebbe invece

da considerare una costruzione sotterranea, che sfugge al rispetto delle

distanze da confine. Se supera l'altezza di 3 m a causa della tenda che la

ricopre, chiede allora che possa essere approvato solo il basamento a livello

del terreno, se del caso anche senza deposito (come da piani di cui al doc. E).

L'insorgente nega inoltre che il progetto determini una modifica del piano di

quartiere, il quale non escluderebbe l'accesso veicolare allo stabile

commerciale in oggetto attraverso la piazza pedonale rispettivamente la

possibilità di raggiungere con gli automezzi gli spazi commerciali autorizzati

con le licenze del 2012 (per le limitate operazioni di carico e scarico della

merce).

E. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Governo, senza formulare particolari osservazioni.

L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) e il Municipio si rimettono al

giudizio di questo Tribunale. La CO 1 postula invece il rigetto del gravame con

argomenti che, in quanto necessario, saranno discussi nei considerandi

seguenti.

F. Con la replica e

le dupliche, le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive

posizioni e domande di giudizio, ad eccezione del Consiglio di Stato che è

rimasto silente.

G. Il Tribunale ha

acquisito agli atti gli incarti relativi alle citate licenze del 7 e 10 settembre

2012, prodotti dal Municipio, dandone comunicazione alle parti che sono rimaste

silenti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 della

legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva della ricorrente, istante in licenza, personalmente e

direttamente toccata dal provvedimento impugnato (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65

cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;

RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile

in ordine.

1.2. L'impugnativa può

essere evasa sulla base degli atti, integrata dagli incarti acquisiti dal

Tribunale di cui si è detto in narrativa (consid. G). Neppure le parti sollecitano

l'assunzione di ulteriori mezzi di prova.

2. Modifica del piano di quartiere

2.1. Il piano di quartiere è un progetto planovolumetrico inteso a

concretizzare gli obiettivi di qualità paesaggistica, architettonica ed

urbanistica fissati dal piano regolatore (art. 54 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno

2011; LST; RL 701.100). Esso si compone di una relazione tecnica, di

piani di progetto e di un modello plastico (art. 54 cpv. 2 LST). In

particolare, la relazione tecnica esprime gli obiettivi progettuali, i dati

quantitativi ed i concetti paesaggistici, architettonici ed urbanistici del

progetto per quanto attiene alle volumetrie degli edifici, alla sistemazione

degli spazi esterni ed alle relazioni viarie e funzionali con il paesaggio

circostante (art. 77 cpv. 1 del regolamento della legge sullo sviluppo

territoriale del 20 dicembre 2011; RLST; RL 701.110). I piani di progetto

mostrano invece in forma grafica i contenuti del piano di quartiere (in

particolare le volumetrie e le quote altimetriche degli edifici previsti, le

superfici ad uso collettivo e le loro destinazioni, quelle a verde, le piazze

ed i parchi gioco con il loro arredo, l'organizzazione infrastrutturale, le

strade interne con i parcheggi e le rampe d'accesso alle autorimesse

sotterranee, i percorsi pedonali interni ed i raccordi con il sistema viario

esterno al quartiere, art. 77 cpv. 2 RLST).

Lo strumento del piano di quartiere mira a conferire ad un determinato comparto

territoriale una particolare qualità urbanistica ed architettonica. Nel

contempo favorisce lo spirito di collaborazione tra ente pubblico e iniziativa

privata nella ricerca di soluzioni progettuali che conciliano l'interesse

pubblico con quello privato, incentivando la creatività dei promotori, ai quali

è lasciata l'iniziativa in merito all'edificazione futura (cfr. RDAT I-1999 n.

25 consid. 5.3; Matea Pessina, Il

piano di quartiere nel diritto della pianificazione del territorio ticinese,

Aspetti e problematiche giuridiche in: RDAT II-1997, pag. 289 e 293; cfr. anche

messaggio del 9 dicembre 2009 n. 6309 del Consiglio di Stato sul disegno di

legge sullo sviluppo territoriale, pag. 78).

2.2. Il piano di quartiere segue la procedura della domanda di costruzione

(art. 55 cpv. 1 LST). Esso si configura in sostanza come un'assicurazione di

massima, mediante la quale viene definito in modo vincolante il quadro degli

interventi ammissibili all'interno di un determinato comprensorio territoriale (cfr.

RDAT II-2000 n. 31 consid. 3.1; Adelio

Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, n. 418 ad art. 56 LALPT).

Di principio, il permesso di piano di quartiere non autorizza direttamente

l'edificazione delle opere che contempla. Non diversamente da una licenza

preliminare, esso si limita ad accertare che nessun impedimento di diritto

pubblico si oppone al rilascio di ulteriori licenze edilizie per l'attuazione

degli interventi previsti dal piano a livello di semplice progetto

planovolumetrico (cfr. RDAT II-2000 n. 31 consid. 3.1).

La promozione di un piano quartiere richiede l'accordo dei proprietari che

detengono almeno la maggioranza qualificata (⅔) della superficie soggetta

al vincolo (cfr. art. 55 cpv. 1 LST che ha ripreso l'art. 56a cpv. 1 LALPT;

cfr. al riguardo STF 1C_23/2010 del 16 agosto 2010

in RtiD I-2011 n. 14). L'attuazione delle singole componenti del piano di

quartiere è invece lasciata all'iniziativa dei promotori, che a livello di

elaborazione delle successive domande di costruzione sono liberi di definirne

l'ulteriore contenuto nei limiti prestabiliti dal piano approvato. Elaborazioni

delle singole componenti che travalicano questi limiti devono essere precedute

da un adeguamento del piano di quartiere, a meno che non di tratti di modifiche

minori (cfr. RDAT II-2000 n. 31 consid. 3.1). Sono tali quelle che non incidono

in misura apprezzabile sull'impostazione generale del piano e non travalicano l'ambito

della singola componente (cfr. art. 78 cpv. 2 RLST; RDAT II-2000 n. 31 consid.

3.2).

2.3. Secondo l'art. 13 cpv. 1 NAPR, il piano di quartiere deve essere un

progetto formalmente unitario con lo scopo di promuovere insediamenti armoniosi

e funzionalmente ben organizzati su superfici di adeguate dimensioni come

specificato dalle norme di zona. Dal profilo qualitativo il piano di quartiere

deve soddisfare i seguenti criteri:

- inserimento

qualificante nel contesto urbano e territoriale, valorizzando le zone

circostanti;

- disposizione

razionale delle aree di svago, degli accessi veicolari e dei posteggi;

- formazione

di posteggi per visitatori, piazze di carico e scarico per servizi, di un posto

di raccolta dei rifiuti;

- minimizzare

le immissioni foniche;

- ottimizzazione

dei costi energetici e dei costi delle infrastrutture tecnologiche.

In base all'art. 13 cpv. 2 NAPR i progetti che ossequiano i predetti

principi qualitativi beneficiano quindi di determinate facilitazioni

edificatorie (cfr. pure art. 34 cpv. 2 NAPR). L'art. 13 cpv. 3 NAPR precisa

inoltre che la licenza di piano di quartiere vincola la realizzazione degli

edifici in blocco o a tappe secondo le premesse urbanistiche e tecniche del

progetto approvato.

2.4. In concreto, come visto in narrativa, il progetto

prevede di formare nel braccio sud della piazza pedonale un'area di carico e

scarico per i camion con una piattaforma elevatrice, oltre a un deposito di

carrelli. Non quindi solo una piattaforma. Contrariamente a quanto sembra

assumere il Governo, queste opere non hanno evidentemente una destinazione

autonoma (fine a sé stessa), ma - come prospettato dalla domanda di costruzione

- si porranno al servizio di un commercio di vendita al dettaglio, da insediare

al pian terreno dello stabile di testa (cfr. istanza del 17 maggio 2019; cfr.

pure pianta PT, da cui si evince che tale attività avrà una superficie

commerciale netta superiore a 600 m2; perizia fonica del 27 novembre

2019, che ha valutato il rumore indotto dalle operazioni di trasbordo merci,

arrivo e partenza dei camion e azionamento della piattaforma elevatrice,

orientandosi all'analoga area di carico-scarico presso la Coop di __________;

controllo manovre camion fornitori del 16 maggio 2019, effettuato in base ai

parametri degli autocarri a due assi indicati dal futuro utente [COOP 9.75 m]).

Essendo subordinate, dal profilo spaziale e funzionale, alla nuova attività

commerciale intensiva da inserire nell'edificio (cfr. pure ricorso pag. 5), la loro

conformità con le norme applicabili non poteva essere valutata isolatamente,

prescindendo dalle implicazioni derivanti da quest'ultima. Attività, che non è

tuttavia ancora stata autorizzata e che - unitamente alle opere qui controverse

- richiede di tutta evidenza un adeguamento del piano di quartiere, come anche

eccepisce la vicina. Il PQ approvato nel 2012, oltre a un'area di ristoro a

carattere pubblico verso il lago, ha infatti previsto di limitare il commercio

nello stabile di testa a negozi di piccola metratura destinati a vendita

estensiva, senza alimentari e generi di prima necessità (cfr. incarto PQ:

relazione tecnica gennaio 2011, sub "__________", pag. 4, e rapporto

giugno 2010 "Fabbisogno posteggi, traffico indotto, impatto viario",

pag. 3; cfr. pure incarto DC: relazione tecnica gennaio 2011 e perizia fonica

giugno 2010 pag. 12). Di riflesso, il fabbisogno di posteggi è stato

determinato in funzione di questi contenuti (partendo da un parametro di 4P

ogni 100 m2 SUL, poi ridotto, cfr. incarto PQ: rapporto citato, pag.

5 segg.: cfr. art. 55 RLST, che per negozi e centri commerciali di generi

alimentari con una SUL > a 500 m2 richiede invece 8 P ogni 100 m2

SUL). Anche l'impatto sulla viabilità è stato valutato tenendo conto del

traffico indotto solo da piccoli commerci (cfr. incarto PQ: rapporto citato,

pag. 11; cfr. pure pag. 18, in cui per le conseguenze sulla capacità stradale,

era stata ritenuta adeguata la scelta di evitare l'insediamento di superfici di

vendita di tipo intensivo/alimentare, che genera un traffico maggiore; cfr.

pure STA 52.2013.485/491/498 citata consid. 11). Il piano approvato ha inoltre

separato gli accessi pedonali e veicolari, concentrando questi ultimi nell'accesso

all'autorimessa interrata, in cui è stata predisposta anche una zona di

carico-scarico (cfr. incarto PQ: relazione tecnica citata, sub "Accessi,

traffico ed autorimessa" e "Requisiti del piano di quartiere"

pag. 5 seg.; sezioni trasversali e longitudinale, sezioni A-A e C-C; cfr. pure

incarto DC: pianta autorimessa seminterrata).

In queste circostanze, forza è constatare che le modifiche in questione incidono

in misura apprezzabile sull'impostazione generale del piano di quartiere, che

non si limitano ad attuare. Dal profilo dei contenuti e delle relative

ripercussioni, il progetto rimette essenzialmente in discussione gli elementi

precedentemente approvati, ciò che non è tuttavia possibile in sede di rilascio

della licenza edilizia (cfr. pure Scolari,

op. cit., n. 421 ad art. 56 LALPT). Le modifiche devono anzitutto essere

precedute da una richiesta di adeguamento del piano di quartiere, che solo in

seguito potrà semmai essere attuato mediante l'ulteriore concessione di una

licenza edilizia.

In che misura l'insediamento di un grande punto di vendita di prodotti di largo

consumo con la relativa formazione di un'area di carico-scarico per mezzi

pesanti sulla piazza pedonale possa rispondere ancora ai requisiti qualitativi

imposti al piano di quartiere dall'art. 13 NAPR è invece questione di merito

che può rimanere aperta, esulando dalla presente procedura.

Già solo per questi motivi, trascurati dalle precedenti istanze, la controversa

licenza edilizia - peraltro rilasciata solo su semplice notifica (cfr. sulla

distinzione delle procedure: tra tante, STA 52.2017.358 del 9 febbraio 2018 consid.

3.1) - non poteva essere tutelata.

3. Costruzione

accessoria

3.1. Secondo l'art. 5 cpv. 4 NAPR, si ritengono accessorie le costruzioni al

servizio di un fabbricato principale ma separato dallo stesso che: (a) non

siano destinate all'abitazione e al lavoro e (b) non superino m 3.00 di altezza

nel punto più alto e non occupino più di 15 m2 di superficie. Le

costruzioni accessorie possono sorgere a confine (senza aperture) o ad almeno m

1.50 (con aperture, cfr. art. 6 cpv. 2.3 NAPR).

La norma riprende in sostanza la nozione generalmente attribuita alle

costruzioni accessorie: l'opera deve versare in un rapporto di subordinazione

funzionale con la costruzione principale, ovvero deve apparire asservita a

quest'ultima e condividerne la funzione. Non deve inoltre essere utilizzabile

per il soggiorno di persone a scopo residenziale rispettivamente per l'esercizio

di attività lavorative (cfr. RDAT I-2003 n. 24; II-1994 n. 51 e 52; 1986 n. 39;

1985 n. 61; Scolari, op. cit., n. 849

seg. ad art. 11). Dal profilo costruttivo, queste opere non possono inoltre

superare determinati ingombri, in particolare d'altezza (Hmax 3 m).

A differenza di altri Comuni, l'art. 5 cpv. 4 NAPR non esige anche che i

manufatti non abbiano una funzione industriale, artigianale o commerciale (cfr.

ad es. STA 52.2007.181 del 6 agosto 2007 consid. 2, 52.2001.86 del 1° giugno

2001 consid. 2). Non esclude quindi espressamente la possibilità di realizzare

costruzioni minori al servizio di edifici industriali, artigianali o

commerciali, che ne condividono la funzione (cfr. STA 52.2001.86 citata consid.

2.2).

3.2. In concreto, il progetto di variante prevede di coprire la citata

piattaforma con una tenda applicata alla facciata ovest dello stabile di testa,

che scorrerà su una struttura tubolare alta fino a m 4.10, formata da una

doppia serie di elementi verticali e orizzontali (ca. m 2.80 x 4.90), distante

m 2.10 m dal confine del fondo a ovest (part. __________). A prescindere dall'apertura

o meno della tenda, è chiaro che anche solo la struttura che la sorregge, fissa

e ancorata al suolo, è una costruzione che, non diversamente da una pergola,

deve rispettare i parametri edificatori concretamente applicabili nella zona di

situazione, e in particolare le distanze e le altezze (cfr. STA 52.2020.258 del

16 maggio 2022 consid. 3.2, 52.2011.201 del 16 luglio 2012 consid. 2.1). Ne

discende che, già per il suo sviluppo verticale (> a 3 m) - e non tanto per

Fatti

i motivi addotti dal Governo (che ha a torto negato la sussistenza di un

rapporto di subordinazione funzionale con l'edificio commerciale) - questo

manufatto non può essere assimilato a una costruzione accessoria (che può

sorgere fino ad una distanza di m 1.50 dal confine). Di riflesso, non può

nemmeno essere autorizzato poiché - come anche riconosce l'insorgente - non

rispetta la distanza minima da confine (3 m) applicabile alle costruzioni

principali (cfr. art. 6 cpv. 2.1 NAPR).

Presa isolatamente, la singola piattaforma non disattenderebbe invece questo

parametro: come afferma la ricorrente, la stessa potrebbe in effetti essere

ricondotta a un'opera sotterranea ai sensi dell'art. 5 cpv. 5 NAPR, che non

sporge più di m 0.50 dal terreno sistemato (se non quando è in funzione, cfr.

in senso analogo STA 52.2020.45 del 2 settembre 2021 consid. 3.3) e non

soggiace di conseguenza al rispetto delle distanze da confine (cfr. art. 42

cpv. 1 RLE). Considerato che il progetto non può essere approvato per le

ragioni di cui si è detto in precedenza (consid. 2), non mette comunque conto

di soffermarsi su tale quesito e sulla relativa modifica proposta dalla

ricorrente (cfr. doc. E). Per le medesime ragioni, da questo profilo non

occorre inoltre chinarsi sulla conformità del deposito per carrelli.

4. 4.1. In conclusione,

nell'esito il giudizio che ha annullato la licenza edilizia rilasciata dal

Municipio dev'essere confermato. Il ricorso è di conseguenza respinto.

4.2. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, soccombente (art.

47 cpv. 1 LPAmm), la quale rifonderà alla resistente, assistita da un legale,

adeguate ripetibili per questa istanza (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata, è posta a carico della ricorrente, la

quale verserà un identico importo alla CO 1 a titolo di ripetibili di questa

sede.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera