Lexipedia

Decisione

52.2021.104

Sostegno finanziario per spese funerarie

10 marzo 2022Italiano11 min

regresso su parenti tenuti all'obbligo di assistenza secondo l'art. 328 del codice

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.104

Lugano

10

marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Giovan Maria Tattarletti, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 4 marzo 2021

del

RI

1

rappresentato

dal suo RA 1

contro

la decisione del 3 febbraio 2021 (n. 474) del

Consiglio di Stato che ha accolto l'impugnativa di CO 1 avverso la risoluzione

del 20 novembre 2019 con cui il Municipio di __________ ha respinto la sua

domanda di sostegno finanziario alle spese funerarie della defunta madre;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. A seguito del decesso

di G__________, avvenuto il 30 settembre 2019, CO 1, figlia della defunta, ha

chiesto al Municipio del Comune di __________ un sostegno finanziario alle

spese funerarie poste a suo carico dalla ditta Onoranze Funebri __________ SA

per complessivi fr. 6'655.85, di cui 872.35 di tassa del Comune di __________

per l'uso del crematorio.

B. a. Su richiesta del

Municipio, gli eredi della defunta hanno documentato la propria situazione

economica. CO 1 ha trasmesso l'ultima decisione di tassazione in suo possesso

(2017), dalla quale non risultavano né redditi né sostanza imponibili. Dal

canto suo, S__________, anch'egli figlio di G__________, ha presentato la

decisione di tassazione 2017 del Canton __________, dalla quale risultava un

reddito imponibile di fr. 115'973.- e nessuna sostanza imponibile.

b. Frattanto, con decisione del 3 ottobre 2019, la Pretura di __________ ha

ordinato la liquidazione in via di fallimento dell'eredità della defunta,

ritenuta la rinuncia alla successione di entrambi i figli.

C. Con decisione del 20

novembre 2019 il Municipio ha respinto la domanda presentata da CO 1. Esso ha

richiamato l'art. 54 della legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971

(Las; RL 871.100) che sancisce che il Comune provvede alle spese di sepoltura

dei suoi cittadini non beneficiari di prestazioni assistenziali cantonali,

deceduti senza lasciare risorse sufficienti a coprire le spese, riservato il

regresso su parenti tenuti all'obbligo di assistenza secondo l'art. 328 del codice

civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210). L'Esecutivo comunale,

precisato che il fatto di avere rinunciato alla successione non estingue il

dovere di assistenza da parte degli eredi, ha quindi negato la concessione del

contributo richiesto, alla luce della direttiva interna secondo cui tali aiuti

sono rifiutati a chi possiede un reddito superiore a fr. 40'000.-.

D. Il 3 febbraio 2021 il

Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di CO 1 contro la predetta decisione

municipale, che ha annullato, stabilendo l'obbligo per il Comune di farsi

carico delle spese di sepoltura di G__________ di fr. 6'655.85. Il Governo ha

ritenuto che, secondo una corretta interpretazione dell'art. 54 Las, la

partecipazione comunale si applica unicamente nel caso di cittadini defunti

nullatenenti, i cui parenti, se esistenti, non si sono assunti spontaneamente

le spese di sepoltura, rinunciando, fin dall'inizio della vicenda (momento del

decesso), ad avere qualsiasi relazione con il defunto e quindi assumersi i compiti

e gli oneri legati alle esequie del loro congiunto. Avendo nel caso concreto

gli eredi rinunciato all'eredità prima della richiesta del contributo, non vi

erano ragioni per negare lo stesso.

E. Contro la predetta

decisione insorge ora il Comune di __________, chiedendone l'annullamento. In

via subordinata chiede la modifica della risoluzione impugnata nel senso che le

spese funerarie a suo carico siano limitate a fr. 4'500.-, riservata la facoltà

di regresso a norma dell'art. 54 Las. Contesta l'interpretazione della predetta

disposizione legale data dal Consiglio di Stato. L'onere delle spese di sepoltura

incomberebbe in primo luogo ai familiari tenuti all'obbligo di mantenimento

secondo il diritto civile, indipendentemente dal fatto che gli stessi abbiano

rinunciato all'eredità. In ogni caso, l'importo a carico del Comune dovrebbe

essere limitato a fr. 4'500.-, cifra stabilita da una risoluzione municipale e

comunicata all'associazione della Svizzera italiana Impresari Onoranze funebri

(ASIIOF).

F. All'accoglimento

del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del

10 marzo 1987 (LOC; RL

181.100). La legittimazione attiva della

ricorrente è data (art. 209 lett. b LOC). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100)

è quindi ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

Per l'art. 54 Las il Comune provvede alle spese di

sepoltura di suoi cittadini non beneficiari di prestazioni assistenziali

cantonali, deceduti senza lasciare risorse sufficienti a coprire tali spese. La

norma soggiunge che è riservato il regresso su parenti tenuti all'obbligo di

assistenza secondo l'art. 328 CC.

Con questa disposizione, in vigore dal 1° febbraio 2003, il legislatore

cantonale ha voluto adottare una prassi generalizzata negli altri Cantoni e già

applicata da alcuni Comuni ticinesi, di assumere l'onere di dare sepoltura ai

loro cittadini che non sono, al momento del decesso, beneficiari di prestazioni

assistenziali cantonali, ma che non lasciano risorse per coprire le spese

funerarie né dispongono di parenti che si assumono queste spese spontaneamente

(cfr. messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002, pag. 11 ad art. 54).

3.

Come giustamente

rilevato dal Consiglio di Stato, i figli della defunta G__________ hanno

rinunciato all'eredità. A questo atto ha fatto seguito la liquidazione in via

fallimentare dell'eredità giacente che, in mancanza di attivi sufficienti, non

ha permesso di pagare il credito della ditta di onoranze funebri.

In queste circostanze,

secondo il chiaro tenore dell'art. 54 Las, spetta al Comune farsi carico in

prima battuta delle spese di sepoltura della sua cittadina, deceduta senza

lasciare mezzi sufficienti per provvedervi. Il Municipio ha quindi a torto

negato ogni contributo in questo senso. Resta tuttavia riservato il diritto di

regresso nei confronti dei figli, tenuti all'obbligo di assistenza secondo il

diritto di famiglia (art. 328 CC), così come prescritto dallo stesso art. 54

Las.

4.

4.1. Il

ricorrente chiede, in via subordinata, che le spese a suo carico siano limitate

a fr. 4'500.-, cifra stabilita dal Municipio con risoluzione del 4 novembre

2014.

e comunicata all'associazione della Svizzera italiana Impresari Onoranze

funebri (ASIIOF). Risoluzione che è stata riportata sulla direttiva interna per

la concessione di contributi comunali alle spese per i servizi funebri e la

sepoltura adottata dal Municipio il 19 febbraio 2008 che all'art. 3 rimanda a

una convenzione del 26 marzo 1992 tra l'Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento (USSI) e l'ASIIOF per la definizione di spese funerarie e di

sepoltura o cremazione.

4.2

A questo proposito

vale la pena premettere che l'art. 54 Las che impone ai Comuni di provvedere

alle spese funerarie dei cittadini indigenti

non pone limitazioni per la concessione del diritto. Né il legislatore

cantonale ha delegato ai Comuni, men che meno ai Municipi, la facoltà di

regolare la materia. In nessun caso l'esecutivo comunale può pertanto

stabilire, mediante direttiva o ordinanza,

condizioni per l'ottenimento dell'aiuto inconciliabili con il diritto cantonale

o fissare in modo vincolante per gli amministrati l'importo massimo erogabile

(art. 16 cpv. 2 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14

dicembre 1997 [Cost./TI, RL 101.100], 1 LOC).

Posta questa premessa,

quella emanata dal Municipio non è che una direttiva interna, volta ad assicurare un'interpretazione e

un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte dell'apparato

amministrativo (cfr. Ulrich Häfelin/Georg

Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VII ed., Zurigo/San

Gallo 2016, n. 81 segg.; Adelio Scolari,

Diritto amministrativo, parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 129 con

numerosi riferimenti) che non è in alcun modo vincolante per gli amministrati o

per i tribunali (DTF 128 I 167 consid. 4.3, 121 II 473 consid. 2b). Alla

medesima ci si può comunque ispirare al fine di giudicare se

effettivamente le prestazioni fatturate sono proporzionate. A questo proposito

possono tornare utili anche le direttive emanate dall'USSI in materia di

riconoscimento delle prestazioni funerarie per i defunti beneficiari di

assistenza sociale (art. 20 Las). Con direttiva interna del 1° gennaio 2012, il

predetto Ufficio ha fissato un importo di fr. 3'300.- per le prestazioni

generali (cofano, preparazione igienica e vestizione della salma, servizio

funerario, croce o urna tipo standard, formalità d'uso, ritiro e consegna urna.

Riconosce poi supplementi per prestazioni particolari quali il noleggio di

coperchio frigorifero, l'allestimento della camera mortuaria, un impiegato

supplementare, le varie tasse, l'iscrizione del nome sul loculo e la locazione

della camera mortuaria. Queste direttive sono state recentemente aggiornate:

ora l'USSI riconosce prestazioni funerarie fino a un massimo di fr. 4'600.- per

una cerimonia "classica" con funzione religiosa in un luogo di culto e

fr. 3'300.- per una cerimonia "semplice", con rito direttamente al

crematorio o sale del commiato (cfr. direttive del 28 dicembre 2020 riguardanti

gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2021 [BU 2021, 1], analoghe

su questo punto a quelle per il 2022 [BU 2022, 5]). Per gli aspetti di

dettaglio la direttiva rimanda a specifiche disposizioni. L'USSI ha specificato

le prestazioni comprese nell'importo di fr. 4'600.-, rispettivamente fr.

3'300.-, in una direttiva del marzo 2020, versata agli atti dall'insorgente.

Nelle cifre indicate non sono contemplate le tasse, segnatamente quelle di

cremazione e locazione per sala delle cerimonie o camera mortuaria, che sono

riconosciute a parte, quale supplemento.

4.3

Nel caso concreto,

la figlia della defunta ha chiesto al Comune di provvedere al pagamento delle

spese funerarie di fr. 6'655.85, di cui fr. 872.35 di tassa di cremazione

emessa dal Comune di __________ e fr. 5'783.50 di prestazioni dell'impresa di

pompe funebri. Secondo questo Tribunale, soltanto il secondo importo va preso

in considerazione per valutare la congruità delle prestazioni effettuate,

atteso che la tassa comunale costituisce un costo fisso non negoziabile e

destinato a coprire prestazioni essenziali. Come sopra ricordato, questo approccio

è inoltre confermato dalle direttive emanate dall'USSI, che riconoscono il

pagamento di simili tributi oltre al forfait stabilito per le spese funerarie.

Le prestazioni erogate dall'impresa di pompe funebri nel caso concreto sono di

gran lunga superiori agli importi fissati per direttiva sia dal Municipio, che

prevede un massimo di fr. 4'500.- comprensivo di ogni spesa, sia dall'USSI, che

per un funerale semplice con rito direttamente al crematorio o sale del

commiato come quello in oggetto, pone un tetto di fr. 3'300.-. Alla luce di

queste indicazioni, a mente di questo Tribunale appare tutto sommato congruo

riconoscere per le esequie di G__________ l'importo complessivo di fr. 4'500.-

come rivendicato dal ricorrente, composto di fr. 872.35 di tassa del Comune di

__________ e fr. 3'627.65 di prestazioni della ditta di pompe funebri.

5.

Visto quanto precede, il ricorso

va parzialmente accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione

impugnata è modificato nel senso che il Comune è tenuto ad assumersi le spese

funerarie di G__________ in misura di fr. 4'500.- IVA inclusa, riservata la

facoltà di regresso a norma dell'art. 54 Las.

6.

La tassa di giustizia

per entrambe le istanze, ridotta per tenere conto della sua parziale

soccombenza, è posta a carico del ricorrente (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Vista

la sua precaria situazione finanziaria, si prescinde dal porre a carico di CO 1 spese processuali. Non si

assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza, il dispositivo n. 1 della decisione del 3 febbraio 2021 (n.

474) del Consiglio di Stato è riformato come segue.

1.

Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza è

annullata la decisione 20 novembre 2019 del Municipio di __________.

§§ Il Comune di __________

è tenuto ad assumersi le spese funerarie per la sepoltura di __________ in

misura di fr. 4'500.- IVA inclusa, riservata la facoltà di regresso a norma

dell'art. 54 Las.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 800.-, già anticipata dal Comune di __________, rimane a suo

carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera