52.2021.104
Sostegno finanziario per spese funerarie
10 marzo 2022Italiano11 min
regresso su parenti tenuti all'obbligo di assistenza secondo l'art. 328 del codice
Source ti.ch
Incarto n.
52.2021.104
Lugano
10
marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Giovan Maria Tattarletti, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 4 marzo 2021
del
RI
1
rappresentato
dal suo RA 1
contro
la decisione del 3 febbraio 2021 (n. 474) del
Consiglio di Stato che ha accolto l'impugnativa di CO 1 avverso la risoluzione
del 20 novembre 2019 con cui il Municipio di __________ ha respinto la sua
domanda di sostegno finanziario alle spese funerarie della defunta madre;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. A seguito del decesso
di G__________, avvenuto il 30 settembre 2019, CO 1, figlia della defunta, ha
chiesto al Municipio del Comune di __________ un sostegno finanziario alle
spese funerarie poste a suo carico dalla ditta Onoranze Funebri __________ SA
per complessivi fr. 6'655.85, di cui 872.35 di tassa del Comune di __________
per l'uso del crematorio.
B. a. Su richiesta del
Municipio, gli eredi della defunta hanno documentato la propria situazione
economica. CO 1 ha trasmesso l'ultima decisione di tassazione in suo possesso
(2017), dalla quale non risultavano né redditi né sostanza imponibili. Dal
canto suo, S__________, anch'egli figlio di G__________, ha presentato la
decisione di tassazione 2017 del Canton __________, dalla quale risultava un
reddito imponibile di fr. 115'973.- e nessuna sostanza imponibile.
b. Frattanto, con decisione del 3 ottobre 2019, la Pretura di __________ ha
ordinato la liquidazione in via di fallimento dell'eredità della defunta,
ritenuta la rinuncia alla successione di entrambi i figli.
C. Con decisione del 20
novembre 2019 il Municipio ha respinto la domanda presentata da CO 1. Esso ha
richiamato l'art. 54 della legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971
(Las; RL 871.100) che sancisce che il Comune provvede alle spese di sepoltura
dei suoi cittadini non beneficiari di prestazioni assistenziali cantonali,
deceduti senza lasciare risorse sufficienti a coprire le spese, riservato il
regresso su parenti tenuti all'obbligo di assistenza secondo l'art. 328 del codice
civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210). L'Esecutivo comunale,
precisato che il fatto di avere rinunciato alla successione non estingue il
dovere di assistenza da parte degli eredi, ha quindi negato la concessione del
contributo richiesto, alla luce della direttiva interna secondo cui tali aiuti
sono rifiutati a chi possiede un reddito superiore a fr. 40'000.-.
D. Il 3 febbraio 2021 il
Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di CO 1 contro la predetta decisione
municipale, che ha annullato, stabilendo l'obbligo per il Comune di farsi
carico delle spese di sepoltura di G__________ di fr. 6'655.85. Il Governo ha
ritenuto che, secondo una corretta interpretazione dell'art. 54 Las, la
partecipazione comunale si applica unicamente nel caso di cittadini defunti
nullatenenti, i cui parenti, se esistenti, non si sono assunti spontaneamente
le spese di sepoltura, rinunciando, fin dall'inizio della vicenda (momento del
decesso), ad avere qualsiasi relazione con il defunto e quindi assumersi i compiti
e gli oneri legati alle esequie del loro congiunto. Avendo nel caso concreto
gli eredi rinunciato all'eredità prima della richiesta del contributo, non vi
erano ragioni per negare lo stesso.
E. Contro la predetta
decisione insorge ora il Comune di __________, chiedendone l'annullamento. In
via subordinata chiede la modifica della risoluzione impugnata nel senso che le
spese funerarie a suo carico siano limitate a fr. 4'500.-, riservata la facoltà
di regresso a norma dell'art. 54 Las. Contesta l'interpretazione della predetta
disposizione legale data dal Consiglio di Stato. L'onere delle spese di sepoltura
incomberebbe in primo luogo ai familiari tenuti all'obbligo di mantenimento
secondo il diritto civile, indipendentemente dal fatto che gli stessi abbiano
rinunciato all'eredità. In ogni caso, l'importo a carico del Comune dovrebbe
essere limitato a fr. 4'500.-, cifra stabilita da una risoluzione municipale e
comunicata all'associazione della Svizzera italiana Impresari Onoranze funebri
(ASIIOF).
F. All'accoglimento
del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del
10 marzo 1987 (LOC; RL
181.100). La legittimazione attiva della
ricorrente è data (art. 209 lett. b LOC). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100)
è quindi ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
Per l'art. 54 Las il Comune provvede alle spese di
sepoltura di suoi cittadini non beneficiari di prestazioni assistenziali
cantonali, deceduti senza lasciare risorse sufficienti a coprire tali spese. La
norma soggiunge che è riservato il regresso su parenti tenuti all'obbligo di
assistenza secondo l'art. 328 CC.
Con questa disposizione, in vigore dal 1° febbraio 2003, il legislatore
cantonale ha voluto adottare una prassi generalizzata negli altri Cantoni e già
applicata da alcuni Comuni ticinesi, di assumere l'onere di dare sepoltura ai
loro cittadini che non sono, al momento del decesso, beneficiari di prestazioni
assistenziali cantonali, ma che non lasciano risorse per coprire le spese
funerarie né dispongono di parenti che si assumono queste spese spontaneamente
(cfr. messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002, pag. 11 ad art. 54).
3.
Come giustamente
rilevato dal Consiglio di Stato, i figli della defunta G__________ hanno
rinunciato all'eredità. A questo atto ha fatto seguito la liquidazione in via
fallimentare dell'eredità giacente che, in mancanza di attivi sufficienti, non
ha permesso di pagare il credito della ditta di onoranze funebri.
In queste circostanze,
secondo il chiaro tenore dell'art. 54 Las, spetta al Comune farsi carico in
prima battuta delle spese di sepoltura della sua cittadina, deceduta senza
lasciare mezzi sufficienti per provvedervi. Il Municipio ha quindi a torto
negato ogni contributo in questo senso. Resta tuttavia riservato il diritto di
regresso nei confronti dei figli, tenuti all'obbligo di assistenza secondo il
diritto di famiglia (art. 328 CC), così come prescritto dallo stesso art. 54
Las.
4.
4.1. Il
ricorrente chiede, in via subordinata, che le spese a suo carico siano limitate
a fr. 4'500.-, cifra stabilita dal Municipio con risoluzione del 4 novembre
2014.
e comunicata all'associazione della Svizzera italiana Impresari Onoranze
funebri (ASIIOF). Risoluzione che è stata riportata sulla direttiva interna per
la concessione di contributi comunali alle spese per i servizi funebri e la
sepoltura adottata dal Municipio il 19 febbraio 2008 che all'art. 3 rimanda a
una convenzione del 26 marzo 1992 tra l'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento (USSI) e l'ASIIOF per la definizione di spese funerarie e di
sepoltura o cremazione.
4.2
A questo proposito
vale la pena premettere che l'art. 54 Las che impone ai Comuni di provvedere
alle spese funerarie dei cittadini indigenti
non pone limitazioni per la concessione del diritto. Né il legislatore
cantonale ha delegato ai Comuni, men che meno ai Municipi, la facoltà di
regolare la materia. In nessun caso l'esecutivo comunale può pertanto
stabilire, mediante direttiva o ordinanza,
condizioni per l'ottenimento dell'aiuto inconciliabili con il diritto cantonale
o fissare in modo vincolante per gli amministrati l'importo massimo erogabile
(art. 16 cpv. 2 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14
dicembre 1997 [Cost./TI, RL 101.100], 1 LOC).
Posta questa premessa,
quella emanata dal Municipio non è che una direttiva interna, volta ad assicurare un'interpretazione e
un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte dell'apparato
amministrativo (cfr. Ulrich Häfelin/Georg
Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VII ed., Zurigo/San
Gallo 2016, n. 81 segg.; Adelio Scolari,
Diritto amministrativo, parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 129 con
numerosi riferimenti) che non è in alcun modo vincolante per gli amministrati o
per i tribunali (DTF 128 I 167 consid. 4.3, 121 II 473 consid. 2b). Alla
medesima ci si può comunque ispirare al fine di giudicare se
effettivamente le prestazioni fatturate sono proporzionate. A questo proposito
possono tornare utili anche le direttive emanate dall'USSI in materia di
riconoscimento delle prestazioni funerarie per i defunti beneficiari di
assistenza sociale (art. 20 Las). Con direttiva interna del 1° gennaio 2012, il
predetto Ufficio ha fissato un importo di fr. 3'300.- per le prestazioni
generali (cofano, preparazione igienica e vestizione della salma, servizio
funerario, croce o urna tipo standard, formalità d'uso, ritiro e consegna urna.
Riconosce poi supplementi per prestazioni particolari quali il noleggio di
coperchio frigorifero, l'allestimento della camera mortuaria, un impiegato
supplementare, le varie tasse, l'iscrizione del nome sul loculo e la locazione
della camera mortuaria. Queste direttive sono state recentemente aggiornate:
ora l'USSI riconosce prestazioni funerarie fino a un massimo di fr. 4'600.- per
una cerimonia "classica" con funzione religiosa in un luogo di culto e
fr. 3'300.- per una cerimonia "semplice", con rito direttamente al
crematorio o sale del commiato (cfr. direttive del 28 dicembre 2020 riguardanti
gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2021 [BU 2021, 1], analoghe
su questo punto a quelle per il 2022 [BU 2022, 5]). Per gli aspetti di
dettaglio la direttiva rimanda a specifiche disposizioni. L'USSI ha specificato
le prestazioni comprese nell'importo di fr. 4'600.-, rispettivamente fr.
3'300.-, in una direttiva del marzo 2020, versata agli atti dall'insorgente.
Nelle cifre indicate non sono contemplate le tasse, segnatamente quelle di
cremazione e locazione per sala delle cerimonie o camera mortuaria, che sono
riconosciute a parte, quale supplemento.
4.3
Nel caso concreto,
la figlia della defunta ha chiesto al Comune di provvedere al pagamento delle
spese funerarie di fr. 6'655.85, di cui fr. 872.35 di tassa di cremazione
emessa dal Comune di __________ e fr. 5'783.50 di prestazioni dell'impresa di
pompe funebri. Secondo questo Tribunale, soltanto il secondo importo va preso
in considerazione per valutare la congruità delle prestazioni effettuate,
atteso che la tassa comunale costituisce un costo fisso non negoziabile e
destinato a coprire prestazioni essenziali. Come sopra ricordato, questo approccio
è inoltre confermato dalle direttive emanate dall'USSI, che riconoscono il
pagamento di simili tributi oltre al forfait stabilito per le spese funerarie.
Le prestazioni erogate dall'impresa di pompe funebri nel caso concreto sono di
gran lunga superiori agli importi fissati per direttiva sia dal Municipio, che
prevede un massimo di fr. 4'500.- comprensivo di ogni spesa, sia dall'USSI, che
per un funerale semplice con rito direttamente al crematorio o sale del
commiato come quello in oggetto, pone un tetto di fr. 3'300.-. Alla luce di
queste indicazioni, a mente di questo Tribunale appare tutto sommato congruo
riconoscere per le esequie di G__________ l'importo complessivo di fr. 4'500.-
come rivendicato dal ricorrente, composto di fr. 872.35 di tassa del Comune di
__________ e fr. 3'627.65 di prestazioni della ditta di pompe funebri.
5.
Visto quanto precede, il ricorso
va parzialmente accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione
impugnata è modificato nel senso che il Comune è tenuto ad assumersi le spese
funerarie di G__________ in misura di fr. 4'500.- IVA inclusa, riservata la
facoltà di regresso a norma dell'art. 54 Las.
6.
La tassa di giustizia
per entrambe le istanze, ridotta per tenere conto della sua parziale
soccombenza, è posta a carico del ricorrente (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Vista
la sua precaria situazione finanziaria, si prescinde dal porre a carico di CO 1 spese processuali. Non si
assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza, il dispositivo n. 1 della decisione del 3 febbraio 2021 (n.
474) del Consiglio di Stato è riformato come segue.
1.
Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza è
annullata la decisione 20 novembre 2019 del Municipio di __________.
§§ Il Comune di __________
è tenuto ad assumersi le spese funerarie per la sepoltura di __________ in
misura di fr. 4'500.- IVA inclusa, riservata la facoltà di regresso a norma
dell'art. 54 Las.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 800.-, già anticipata dal Comune di __________, rimane a suo
carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera