52.2021.112
Ricorso contro la convocazione dell'Assemblea comunale per votare su una variante di piano regolatore
22 marzo 2021Italiano5 min
referendum solo dopo che sarà accettata definitivamente la legalità del provvedimento
Source ti.ch
Incarto
n.
52.2021.112
Lugano
22
marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
Fulvio Campello
assistito
dal vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo
sul ricorso del 9 marzo 2021 di
RI
1
contro
la risoluzione dell'8 febbraio 2021 con cui il
Municipio di CO 1 convoca l'Assemblea comunale il 13 giugno 2021 per votare
sulla variante di piano regolatore per il comparto della stazione;
ritenuto, in
fatto
che il 12 ottobre 2020 il Consiglio comunale di CO
1 ha adottato la variante di piano regolatore relativa al comparto della
stazione, contro la quale è stato promosso un referendum;
che la risoluzione è
inoltre stata dedotta in giudizio da alcuni ricorrenti, tra i quali RI 1 e RI 2,
davanti al Consiglio di Stato, dove i ricorsi sono a tutt'oggi pendenti;
che il 21 dicembre
2020 il Municipio di CO 1 ha dichiarato regolare e ricevibile la domanda di
referendum contro la variante di piano regolatore relativa al comparto della stazione;
che con risoluzione dell'8 febbraio 2021 il
Municipio ha convocato l'Assemblea comunale per il 13 giugno 2021, in concomitanza
con le votazioni federali, per esprimersi sulla variante, indicando la
possibilità di impugnare la decisione nel termine di 30 giorni, senza specificare
l'autorità competente;
che con ricorso datato
9 marzo 2021, ma spedito il 6 marzo precedente, RI 1 e RI 2 sono insorti
davanti al Consiglio di Stato chiedendo, previa concessione dell'effetto
sospensivo, l'annullamento della decisione del Municipio e la convocazione del
referendum aggiornata sino a quando saranno stati evasi i ricorsi inoltrati
contro l'adozione della variante; essi spiegano di aver deciso di adire il
Governo in quanto la decisione sarebbe stata presa in applicazione della legge
organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100);
che il Consiglio di
Stato il 10 marzo 2021, considerando la decisione impugnata un atto di
procedura preparatoria in materia di referendum, ha dichiarato irricevibile il
ricorso trasmettendolo per competenza a questo Tribunale (ris. n. 1169; art. 6
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL
165.100; art. 133 cpv. 1 e 2 della legge sull'esercizio dei diritti politici
del 19 novembre 2018; LEDP; RL 150.100);
che, chiamato a
presentare una risposta, il Municipio ha informato il Tribunale che con
decisione del 15 marzo 2021 ha revocato la convocazione dell'Assemblea
comunale; la nuova decisione, prodotta quale allegato, spiega che:
(…) nel frattempo, il Servizio dei ricorsi del
Consiglio di Stato, con lettera del 24 febbraio 2021 indicava che, a fronte di
una risoluzione di Consiglio comunale contestata in via ricorsuale da tre
ricorrenti dinanzi al Consiglio di Stato e al contempo oggetto di una domanda
Fatti
di referendum riuscito, "la priorità deve essere concessa alla
procedura ricorsuale e che la popolazione può essere chiamata a votare sul
referendum solo dopo che sarà accettata definitivamente la legalità del provvedimento
suscettibile di essere posto in votazione";
che il 17 marzo 2021 i ricorrenti hanno prodotto
al Tribunale uno scritto spontaneo, con il quale chiedono un indennizzo per il
tempo impiegato ad allestire il ricorso, stante che ciò poteva essere evitato
se il Municipio avesse reso nota tempestivamente la comunicazione del 24
febbraio 2021, della quale chiedono l'edizione; la richiesta di indennizzo si giustificherebbe anche per l'acquiescenza
dell'Esecutivo comunale;
che sia la risposta
del Municipio sia lo scritto spontaneo dei ricorrenti viene intimato insieme al
presente giudizio;
considerato, in
diritto
che rivolto contro la
convocazione dell'Assemblea comunale disposta dal Municipio, dunque un atto
della procedura preparatoria in materia di referendum, la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo, e per esso di questo giudice delegato, è
data (art. 133 cpv. 1 e 2 LEDP, 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione
giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG; RL 177.100);
che la decisione del
15 marzo 2021, pubblicata il giorno seguente all'albo, con la quale il
Municipio di CO 1 ha revocato la convocazione dell'Assemblea comunale fissata
per il 13 giugno 2021, è ora passata in giudicato;
che, infatti, al pari
di quella impugnata, anche questa seconda decisione è un atto della procedura
preparatoria in materia di referendum, per cui vale il termine di ricorso di
tre giorni previsto dall'art. 133 cpv. 5 LEDP e non quello di 30 giorni
erroneamente indicato al punto 2 del suo dispositivo;
che, ferme queste
premesse, il ricorso è dunque divenuto privo d'oggetto e dev'essere stralciato
dai ruoli;
che l'assegnazione di
indennità agli insorgenti non entra in linea di conto già solo perché essi non sono
assistiti da un patrocinatore né hanno sostenuto spese eccezionali (art. 49
cpv. 1 LPAmm; Messaggio del 23 maggio 2012 [n. 6645] concernente la revisione
totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,
in: RVGC anno parlamentare 2013-2014, vol. 3, pag. 1947 segg., 1972);
che
può pertanto restare irrisolto il quesito di sapere se il ricorso in esame
fosse ricevibile, benché inoltrato ampiamente dopo la scadenza del termine di
ricorso di tre giorni di cui si è detto;
che ai fini del
giudizio non è nemmeno necessario assumere agli atti lo scritto del 24 febbraio
2021 del Servizio dei ricorsi (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che, come da prassi,
non si preleva la tassa di giustizia (art.
47 LPAmm; RtiD I-2019 n. 3).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
stralciato dai ruoli.
Considerandi
2.
Non si
preleva la tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Il
giudice delegato
del
Tribunale cantonale amministrativo Il vicecancelliere