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Decisione

52.2021.112

Ricorso contro la convocazione dell'Assemblea comunale per votare su una variante di piano regolatore

22 marzo 2021Italiano5 min

referendum solo dopo che sarà accettata definitivamente la legalità del provvedimento

Source ti.ch

Incarto

n.

52.2021.112

Lugano

22

marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Fulvio Campello

assistito

dal vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo

sul ricorso del 9 marzo 2021 di

RI

1

contro

la risoluzione dell'8 febbraio 2021 con cui il

Municipio di CO 1 convoca l'Assemblea comunale il 13 giugno 2021 per votare

sulla variante di piano regolatore per il comparto della stazione;

ritenuto, in

fatto

che il 12 ottobre 2020 il Consiglio comunale di CO

1 ha adottato la variante di piano regolatore relativa al comparto della

stazione, contro la quale è stato promosso un referendum;

che la risoluzione è

inoltre stata dedotta in giudizio da alcuni ricorrenti, tra i quali RI 1 e RI 2,

davanti al Consiglio di Stato, dove i ricorsi sono a tutt'oggi pendenti;

che il 21 dicembre

2020 il Municipio di CO 1 ha dichiarato regolare e ricevibile la domanda di

referendum contro la variante di piano regolatore relativa al comparto della stazione;

che con risoluzione dell'8 febbraio 2021 il

Municipio ha convocato l'Assemblea comunale per il 13 giugno 2021, in concomitanza

con le votazioni federali, per esprimersi sulla variante, indicando la

possibilità di impugnare la decisione nel termine di 30 giorni, senza specificare

l'autorità competente;

che con ricorso datato

9 marzo 2021, ma spedito il 6 marzo precedente, RI 1 e RI 2 sono insorti

davanti al Consiglio di Stato chiedendo, previa concessione dell'effetto

sospensivo, l'annullamento della decisione del Municipio e la convocazione del

referendum aggiornata sino a quando saranno stati evasi i ricorsi inoltrati

contro l'adozione della variante; essi spiegano di aver deciso di adire il

Governo in quanto la decisione sarebbe stata presa in applicazione della legge

organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100);

che il Consiglio di

Stato il 10 marzo 2021, considerando la decisione impugnata un atto di

procedura preparatoria in materia di referendum, ha dichiarato irricevibile il

ricorso trasmettendolo per competenza a questo Tribunale (ris. n. 1169; art. 6

della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL

165.100; art. 133 cpv. 1 e 2 della legge sull'esercizio dei diritti politici

del 19 novembre 2018; LEDP; RL 150.100);

che, chiamato a

presentare una risposta, il Municipio ha informato il Tribunale che con

decisione del 15 marzo 2021 ha revocato la convocazione dell'Assemblea

comunale; la nuova decisione, prodotta quale allegato, spiega che:

(…) nel frattempo, il Servizio dei ricorsi del

Consiglio di Stato, con lettera del 24 febbraio 2021 indicava che, a fronte di

una risoluzione di Consiglio comunale contestata in via ricorsuale da tre

ricorrenti dinanzi al Consiglio di Stato e al contempo oggetto di una domanda

Fatti

di referendum riuscito, "la priorità deve essere concessa alla

procedura ricorsuale e che la popolazione può essere chiamata a votare sul

referendum solo dopo che sarà accettata definitivamente la legalità del provvedimento

suscettibile di essere posto in votazione";

che il 17 marzo 2021 i ricorrenti hanno prodotto

al Tribunale uno scritto spontaneo, con il quale chiedono un indennizzo per il

tempo impiegato ad allestire il ricorso, stante che ciò poteva essere evitato

se il Municipio avesse reso nota tempestivamente la comunicazione del 24

febbraio 2021, della quale chiedono l'edizione; la richiesta di indennizzo si giustificherebbe anche per l'acquiescenza

dell'Esecutivo comunale;

che sia la risposta

del Municipio sia lo scritto spontaneo dei ricorrenti viene intimato insieme al

presente giudizio;

considerato, in

diritto

che rivolto contro la

convocazione dell'Assemblea comunale disposta dal Municipio, dunque un atto

della procedura preparatoria in materia di referendum, la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo, e per esso di questo giudice delegato, è

data (art. 133 cpv. 1 e 2 LEDP, 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione

giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG; RL 177.100);

che la decisione del

15 marzo 2021, pubblicata il giorno seguente all'albo, con la quale il

Municipio di CO 1 ha revocato la convocazione dell'Assemblea comunale fissata

per il 13 giugno 2021, è ora passata in giudicato;

che, infatti, al pari

di quella impugnata, anche questa seconda decisione è un atto della procedura

preparatoria in materia di referendum, per cui vale il termine di ricorso di

tre giorni previsto dall'art. 133 cpv. 5 LEDP e non quello di 30 giorni

erroneamente indicato al punto 2 del suo dispositivo;

che, ferme queste

premesse, il ricorso è dunque divenuto privo d'oggetto e dev'essere stralciato

dai ruoli;

che l'assegnazione di

indennità agli insorgenti non entra in linea di conto già solo perché essi non sono

assistiti da un patrocinatore né hanno sostenuto spese eccezionali (art. 49

cpv. 1 LPAmm; Messaggio del 23 maggio 2012 [n. 6645] concernente la revisione

totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

in: RVGC anno parlamentare 2013-2014, vol. 3, pag. 1947 segg., 1972);

che

può pertanto restare irrisolto il quesito di sapere se il ricorso in esame

fosse ricevibile, benché inoltrato ampiamente dopo la scadenza del termine di

ricorso di tre giorni di cui si è detto;

che ai fini del

giudizio non è nemmeno necessario assumere agli atti lo scritto del 24 febbraio

2021 del Servizio dei ricorsi (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che, come da prassi,

non si preleva la tassa di giustizia (art.

47 LPAmm; RtiD I-2019 n. 3).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

stralciato dai ruoli.

Considerandi

2.

Non si

preleva la tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Il

giudice delegato

del

Tribunale cantonale amministrativo Il vicecancelliere