52.2021.114
Diniego dell'autorizzazione alla gerenza di un ristorante - ripresa da TF
7 maggio 2021Italiano20 min
decisione del 28 agosto 2019 il Consiglio di Stato ne ha respinto il ricorso, confermando
Source ti.ch
Incarto n.
52.2021.114
Lugano
7
maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Giovan Maria Tattarletti
vicecancelliere:
Mariano Morgani
statuendo
sul ricorso del 2 ottobre 2019 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione del 28 agosto 2019 (n. 4150) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dal ricorrente
avverso la decisione dell'11 gennaio 2019 con cui la Polizia cantonale,
Servizio autorizzazioni, commercio e giochi gli ha negato l'autorizzazione alla
gerenza del Ristorante __________ di Paradiso;
richiamata
la sentenza del 9 marzo 2021 (inc. 2C_381/2020) del Tribunale federale;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A.
a. Il 17 dicembre 2018, RI 1
ha chiesto alla Polizia cantonale, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi
(di seguito: il Servizio autorizzazioni), il rilascio dell'autorizzazione alla
gerenza del Ristorante __________ di Paradiso.
b. Dopo vicissitudini
che non occorre evocare, con decisione dell'11 gennaio 2019 il Servizio
autorizzazioni ha respinto la suddetta richiesta in virtù degli art. 9 cpv. 1
lett. a della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1°
giugno 2010 (Lear; RL 942.100) e 74 lett. e del
relativo regolamento del 16 marzo 2011 (RLear; RL 942.110), avendo rilevato
sul casellario giudiziale l'iscrizione a carico dell'istante della condanna del
27 settembre 2018 per guida in stato di inattitudine (veicolo a motore,
concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue), reato
prevedibilmente riportato nell'estratto del casellario giudiziale destinato a
privati sino al 26 settembre 2021.
B. Adito da RI 1, con
decisione del 28 agosto 2019 il Consiglio di Stato ne ha respinto il ricorso, confermando
il citato provvedimento.
Evidenziato come
l'interessato fosse stato condannato ad una pena pecuniaria (sospesa) di 45
aliquote giornaliere di fr. 60.- cadauna e ad una multa di fr. 500.- per
violazione dell'art. 91 cpv. 2 lett. a della legge federale sulla circolazione
stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), il Governo ha considerato
che, dovendosi qualificare la violazione come infrazione grave siccome
concernente una concentrazione qualificata di
alcol nell'alito o nel sangue (art. 16 cpv. 1 lett. b LCStr in combinazione con
art. 2 dell'ordinanza dell'Assemblea federale
concernente i valori limite di alcolemia
nella circolazione stradale del 15 giugno 2012; RS 741.13), non fosse in
concreto applicabile l'art. 9 cpv. 2 Lear, che, nei casi di pene detentive o
pene pecuniarie per reati di minore gravità, di regola nei limiti di pena del
decreto d'accusa, attribuisce al Servizio autorizzazioni la facoltà di
consentire eccezioni al principio secondo cui l'autorizzazione a condurre un
esercizio pubblico non è concessa o è revocata a colui che è stato condannato
per reati intenzionali alla pena detentiva o alla pena pecuniaria fintanto che
l'iscrizione non è stata cancellata dal casellario giudiziale (cfr. art. 9 cpv.
1 Lear).
L'Esecutivo cantonale ha inoltre ritenuto
che il diniego dell'autorizzazione fosse rispettoso del principio della
proporzionalità, posto ch'esso non avrebbe pregiudicato la possibilità di ottenerla
non appena cancellata l'iscrizione dal casellario e non avrebbe impedito
all'interessato di lavorare nel settore della ristorazione, seppur non come
gerente; per finire, l'Esecutivo cantonale ha negato la concessione
dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, essendo il gravame, a suo
parere, fin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole.
C. a. Avverso il predetto
giudizio governativo, RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, censurando la violazione della sua libertà economica e contestando
l'applicazione del diritto nonché l'uso erroneo del potere di apprezzamento che
le norme in questione conferiscono all'autorità decidente. Ha inoltre criticato la decisione del Governo di
negargli l'assistenza giudiziaria.
b. Con sentenza del 6
marzo 2020 (STA 52.2019.484), questa Corte ha accolto il gravame, annullando la
decisione dell'11 gennaio 2019 del Servizio autorizzazioni ed il giudizio
governativo che la confermava, rinviando gli atti all'autorità dipartimentale
affinché rilasciasse l'autorizzazione richiesta.
Anzitutto, illustrato il
diritto applicabile e la ratio legis anche alla luce dei materiali
legislativi, il Tribunale ha rilevato, da un lato, che i reati intenzionali suscettibili
di comportare il rifiuto dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett.
a Lear sono soltanto quelli che - a prescindere se commessi durante il lavoro o
nel tempo libero - sono incompatibili con la professione di gerente, tali cioè
da far ritenere che quest'ultimo non è in grado di garantire un corretto e
diligente esercizio dell'attività, senza il quale possono essere pregiudicati
gli interessi, in particolare la salute pubblica, tutelati dalla Lear, e, dall'altro,
che per l'applicazione dell'art. 9 cpv. 2 Lear - norma che è espressione del
principio della proporzionalità - fosse determinante una valutazione caso per
caso, che tenga conto di tutte le circostanze concrete e, in particolare, della
natura dell'infrazione commessa, della gravità del comportamento all'origine
della condanna (posto in relazione con le qualità personali che richiede
l'esercizio della professione di gerente), dell'entità della pena (che, come si
deduce dalla precisazione dell'art. 9 cpv. 2 Lear, permette di ritenere di
regola di minore gravità i reati sanzionati mediante decreto d'accusa), dei
precedenti, ecc.
Ferme queste premesse,
questa Corte ha dapprima negato che il reato ascritto al ricorrente, correlato
a un consumo eccessivo di alcol, fosse da considerare del tutto estraneo all'esercizio della professione di
gerente, ammettendo pertanto che rientrasse
tra i reati contemplati dall'art. 9 cpv. 1 lett. a
Lear. Di seguito, ha valutato se, in concreto, l'infrazione commessa giustificasse
il diniego dell'autorizzazione professionale richiesta, giungendo alla
conclusione - in considerazione della pena pecuniaria irrogata, rientrante nei
limiti del decreto d'accusa (45 < 180 aliquote giornaliere), del fatto che si
trattava di un'unica condanna e della
circostanza che l'accertata concentrazione di alcol nell'alito (0.59 mg/l >
0.4 mg/l) non lasciava trasparire un problema di dipendenza dall'alcol - che
ciò non fosse il caso.
Dato l'esito, il Tribunale
non ha prelevato alcuna tassa di giustizia, mentre ha condannato lo Stato a
rifondere all'insorgente, patrocinato da un legale, un importo di fr. 2'000.- a
titolo di ripetibili per entrambe le istanze. Di conseguenza, ha considerato (divenuta)
priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
D. Limitatamente al
dispositivo n. 2 concernente l'indennità per ripetibili, il 15 maggio 2020 l'insorgente
si è aggravato davanti al Tribunale federale, il quale, con sentenza del 9
marzo 2021 (STF 2C_381/2020), ha accolto parzialmente la sua impugnativa.
L'Alta Corte ha anzitutto negato
che questo Tribunale avesse violato il diritto di essere sentito del ricorrente
omettendo di indicare quali elementi aveva preso in considerazione per fissare
l'importo delle ripetibili. Richiamato l'art. 49 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa (LPAmm; RL 165.100) ed evidenziato come il patrocinatore del ricorrente non aveva presentato una
nota professionale, limitandosi a protestare genericamen-te tasse,
spese e ripetibili, il Tribunale federale ha ritenuto che la Corte
cantonale avesse stabilito un importo complessivo, conformemente alla sua
prassi, e che, in assenza di una nota professionale, non fosse tenuta a
spiegare le ragioni per cui si scostava dalla stessa o non prendeva in considerazione
determinate prestazioni. Trattandosi in sostanza dell'assegnazione di un'indennità
forfettaria, poteva limitarsi a stabilirne l'ammontare.
Di seguito, l'Alta Corte
ha esaminato la censura concerne la violazione dell'art. 29 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione
svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), secondo cui chi non dispone dei mezzi
necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra
priva di probabilità di successo ed ha inoltre diritto al patrocinio gratuito
qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. Da
questo profilo, esposta la relativa giurisprudenza e le norme applicabili alla
fattispecie del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e
di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre
2007 (di seguito: il Regolamento; RL 178.310), il Tribunale federale ha
rimproverato a questa Corte di non essersi espressa sulla portata di queste
disposizioni, in particolare di non essersi confrontata con le prestazioni
concretamente eseguite dal patrocinatore e di non aver esaminato le
contestazioni del ricorrente, che aveva impugnato la decisione del Consiglio di
Stato anche per quanto concerne il diniego dell'assistenza giudiziaria. Secondo
l'Alta Corte, in mancanza di accertamenti specifici e vincolanti sul dispendio
del patrocinatore nelle procedure dinanzi alle istanze ricorsuali cantonali, non
può essere stabilito in questa sede se, come sostiene il ricorrente, l'importo
assegnatogli a titolo di ripetibili è in concreto inferiore a quanto gli
sarebbe spettato a titolo di gratuito patrocinio. Spetterà quindi alla Corte
cantonale pronunciarsi sulla domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito
patrocinio presentata dal ricorrente e, se ne sono realizzate le condizioni,
stabilire se esiste un'eventuale differenza tra l'importo che spetterebbe al
patrocinatore a tale titolo e quello riconosciuto a titolo di ripetibili.
Dandosene il caso, la rimanenza non coperta dalle ripetibili dovrà essere
assunta dallo Stato. A questo stadio della procedura, ha concluso il
Tribunale federale, la decisione dei giudici cantonali di considerare priva
d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria è pertanto prematura e viola l'art.
29 cpv. 3 Cost. Da qui il parziale accoglimento del gravame, l'annullamento
del dispositivo n. 2 della sentenza cantonale (relativo all'assegnazione
dell'indennità di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze) ed
il rinvio della causa al Tribunale cantonale amministrativo per un nuovo
giudizio ai sensi dei considerandi.
Per concludere, l'Alta
Corte ha dispensato lo Stato del Cantone Ticino,
soccombente, dal pagamento di spese giudiziarie, condannandolo tuttavia a corrispondere
al ricorrente, patrocinato, un'indennità a titolo di ripetibili della sede
federale. Da questo profilo, posto che il ricorrente non aveva presentato una
nota spese relativa alla procedura ricorsuale federale, ha determinato l'indennità
con un ammontare complessivo conforme alla prassi usuale (fr. 2'000.-), aggiungendo
che tale importo corrisponde in concreto a quanto gli sarebbe spettato quale
indennità in caso di concessione del gratuito patrocinio secondo l'art. 64 cpv.
Considerandi
2.
della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Ciò considerato, ha
stabilito che la domanda, formulata dal
ricorrente anche per la procedura federale, di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, fosse divenuta priva di
oggetto.
E. Con scritto del 21
aprile 2021 il patrocinatore del ricorrente ha trasmesso la distinta delle prestazioni e delle spese,
prodotta (per la prima volta) davanti al Tribunale federale, relativa alle
procedure davanti al Consiglio di Stato ed al Tribunale cantonale
amministrativo, segnalando di aver applicato la tariffa oraria di fr. 280.- l'ora,
come previsto dall'art. 12 del Regolamento, e
chiedendo il riconoscimento integrale dell'onorario complessivo di ca. fr.
10'000.- per le spese legali sostenute davanti ad entrambe le istanze cantonali
(di cui ca. fr. 4'000.- dinanzi al Governo e fr. 6'000.- davanti a questa
Corte).
Considerato, in
diritto
1.
1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 50 cpv. 2
Lear.
1.2
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, senza istruttoria (art.
25.
cpv. 1 LPAmm). Oggetto di giudizio è infatti unicamente l'indennità per
ripetibili dovuta al ricorrente, vittorioso nella sede cantonale,
rispettivamente la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
2.
2.1
Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPAmm, le
autorità di ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità
alla controparte per le spese necessarie causate dalla controversia; le parti
possono presentare una nota delle loro spese.
La norma è
concretizzata dall'art. 10 cpv. 1 del Regolamento, che sancisce che le
ripetibili consistono nella partecipazione all'onorario e alle spese sopportate
nell'interesse del cliente. Il termine "partecipazione" evidenzia
il concetto secondo cui da rifondere sono le spese necessarie causate dalla controversia.
In tale ottica, la parte soccombente deve versare alla parte vincente soltanto le
spese oggettivamente indispensabili alla conveniente tutela degli interessi che
quest'ultima ha fatto valere in giudizio (cfr. Messaggio n. 6645 del Consiglio
di Stato del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 26), ciò che
avviene "tassando" la nota professionale inoltrata dal legale della
parte vincente, allorquando questa è (stata) prodotta, oppure, in assenza di
quest'ultima, stabilendo in conformità alla prassi un'indennità complessiva
(forfettaria), orientata ad una stima grossolana del dispendio lavorativo
necessario per la tutela degli interessi fatti valere.
In base all'art.
12.
in relazione con l'art. 11 cpv. 5 del Regolamento, nelle pratiche il cui
valore non è determinato o determinabile, ovvero laddove fa stato il tempo di
lavoro necessario, le ripetibili sono stabilite applicando la tariffa di fr.
280.- l'ora per l'avvocato e di fr. 120.- l'ora per il praticante, tenuto conto
dell'importanza della lite, delle sue difficoltà, dell'ampiezza del lavoro e
del tempo impiegato ed avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio. L'art.
13.
cpv. 1 del Regolamento prevede dal canto suo che nel caso di manifesta
sproporzione tra le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla
tariffa e qualora le particolarità del caso o gli interessi delle parti in
causa lo giustifichino, l'autorità competente può derogare alle precedenti
disposizioni.
2.2
Secondo l'art. 29 cpv. 3 Cost.,
chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se
la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al
patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per
tutelare i suoi diritti. Anche in questo caso, dunque, il diritto
all'indennizzo e al rimborso delle spese non comprende tutte le prestazioni che
possono essere svolte per tutelare gli interessi del mandante. Un diritto
costituzionale al patrocinio gratuito sussiste infatti solo qualora la presenza
di un legale sia necessaria per tutelare i diritti dell'interessato. Secondo
questo criterio, la pretesa si determina sia sotto il profilo qualitativo sia
sotto quello quantitativo, vale a dire con riferimento all'entità del dispendio
indispensabile ai fini della causa (DTF 141 I 124 consid. 3.1; 109 Ia 107 consid. 3b).
La norma
costituzionale è concretizzata a livello cantonale dalla legge sull'assistenza
giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011 (LAG), il cui art. 2
sancisce che l'assistenza giudiziaria garantisce
a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le
spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle
autorità giudiziarie e amministrative. In base all'art. 3 cpv. 1 LAG, l'assistenza
giudiziaria si estende, tra l'altro, anche all'ammissione al gratuito
patrocinio. Essa è tuttavia esclusa se la procedura non presenta possibilità di
esito favorevole per l'istante (cpv. 3). L'art. 4 LAG precisa dal canto suo che
al patrocinatore sono riconosciuti l'onorario e
le spese delle prestazioni derivanti da una ragionevole conduzione del mandato
secondo la tariffa fissata dal Consiglio di Stato e che sono escluse, in
particolare, le prestazioni inutili e quelle non connesse con la procedura
principale. In sostanza, pure in questo caso fa quindi stato quanto
oggettivamente necessario per la tutela degli interessi toccati dalla
controversia.
Dal canto suo,
l'art. 4 cpv. 1 del Regolamento stabilisce che l'onorario dell'avvocato
che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di
lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l'ora. Se la pratica è stata
particolarmente impegnativa, prosegue la norma (cpv. 2), per esempio allorquando
ha richiesto studio e conoscenze speciali o ha comportato trattazioni di nuove
e complesse questioni giuridiche, l'onorario può essere aumentato fino a fr.
250.- l'ora. Anche in questo contesto, l'art. 7 del Regolamento concede
all'autorità competente la facoltà di derogare alle predette disposizioni in
caso di manifesta sproporzione tra le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto
in base alla tariffa, tra le spese effettivamente sopportate e quelle da
riconoscere sulla base della tariffa, o qualora le particolarità del caso lo
giustifichino.
2.3
In concreto, è pacifico che al ricorrente vada riconosciuta un'indennità per
ripetibili, essendo risultato vittorioso davanti a questa Corte (cfr. sentenza
del 6 marzo 2020). Come da prassi, allorquando il Tribunale cantonale amministrativo
annulla la decisione del Governo (oltre a quella della prima istanza
amministrativa), il Tribunale assegna delle ripetibili per entrambe le sedi ricorsuali.
Ciò detto, posto che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la
pretesa d'indennità del patrocinatore che beneficia del gratuito patrocinio riveste
carattere sussidiario (perlomeno laddove, come in concreto, debitore delle
ripetibili è l'ente pubblico), nella fattispecie si tratta in primo luogo di
fissare l'indennità dovuta al ricorrente a titolo di ripetibili in base ai
criteri di legge. In una seconda fase dovrà poi essere esaminato se l'importo assegnato
a quest'ultimo titolo corrisponde almeno a quanto spetterebbe al patrocinatore
dell'insorgente a titolo di gratuito patrocinio/assistenza giudiziaria. Ciò che
in Ticino costituisce peraltro la norma, dato che, a parità di prestazioni
necessarie per la tutela degli interessi del cliente, la remunerazione oraria
fissata dall'art. 12 del Regolamento (fr. 280.-) per le ripetibili è maggiore a
quella riconosciuta dall'art. 4 del medesimo Regolamento in caso di gratuito
patrocinio/assistenza giudiziaria (forchetta tra fr. 180.- e fr. 250.-).
Ferme
queste premesse, considerata la distinta delle prestazioni e delle spese prodotta
davanti al Tribunale federale relativa alla procedura cantonale di complessivi
fr. 11'595.40, di cui fr. 9'898.35 per onorario, ai fini del presente giudizio conviene
dipartire dalla stessa. Preliminarmente occorre tuttavia osservare che,
contrariamente a quanto indicato dal patrocinatore del ricorrente, la tariffa
oraria applicata nella distinta per le prestazioni legali di complessive 30 ore
e 39 minuti non è di fr. 280.-/h, bensì, a dipendenza dell'autore della
prestazione, di fr. 300.-/h (avv. N__________; NR) o di fr. 350.-/h (PA 1; GP; cfr.,
ad esempio, le prestazioni del 14 e 15 febbraio 2019 effettuate da GP e quelle
del 24, 25 e 27 settembre 2019 eseguite da NR). Alle prestazioni (25 minuti)
della collaboratrice (amministrativa) __________ (RQ) è stata invece applicata
la tariffa di fr. 100.-/h. Di modo che, già per questo motivo, l'importo
assegnabile al ricorrente a titolo di ripetibili non può che essere inferiore
rispetto all'onorario rivendicato con la citata distinta. Lo stesso varrebbe
del resto, a maggior ragione, per l'indennità in regime di assistenza
giudiziaria, tenuto conto di una tariffa di fr. 180.-/h, applicabile in virtù
del fatto che la vertenza in discussione non richiedeva manifestamente studio e
conoscenze speciali né comportava la trattazione di nuove e complesse questioni
giuridiche (cfr. art. 4 cpv. 2 del Regolamento). Ciò detto, neppure il
dispendio orario indicato nella distinta in discussione può essere
riconosciuto integralmente, già solo per il fatto che il medesimo tiene conto
anche del lavoro (1 h e 10 min.: prestazioni dal 27.12.2018 all'11.01.2019)
effettuato prima della ricezione della decisione dell'11 gennaio 2019 del
Servizio autorizzazioni, poi oggetto d'impugnazione dapprima davanti al Governo
e in seguito dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, rispettivamente di
parte di quello eseguito in vista del ricorso al Tribunale federale (35 minuti:
prestazioni dal 16.03.2020 al 10.04.2020). Dispendio, questo, che, come tale,
esula dall'onere di patrocinio direttamente riconducibile alle procedure di
ricorso avviate davanti al Governo e al Tribunale cantonale amministrativo. In
concreto, va inoltre considerato che, dato che determinante ai fini della valutazione
dell'onere lavorativo necessario per la tutela degli interessi del proprio
cliente non è il tempo che il patrocinatore ha soggettivamente ritenuto di
dedicare alla vertenza, né il numero di pagine scritte, quanto piuttosto l'onere
lavorativo che un avvocato solerte, conciso e speditivo avrebbe
dedicato a una causa analoga, nemmeno il restante onere lavorativo deducibile
dalla distinta menzionata può essere integralmente ammesso, risultando
chiaramente eccessivo per rapporto alla natura della vertenza, che non
richiedeva l'esame di un incarto voluminoso e non presentava neppure
particolari difficoltà giuridiche. Intanto, esagerato appare il tempo indicato
(1 h e 50 min.) per i numerosi contatti con il cliente di varia natura (email,
telefonate, incontri), che si giustifica quindi di ridurre a una (1) ora nel
complesso. Ingiustificata appare altresì la messa in conto come tale della semplice
presa di visione delle ordinanze con cui le istanze ricorsuali cantonali si
sono limitate ad informare il patrocinatore del ricorrente della proroga di
termini o dell'intimazione alla controparte del ricorso o della replica per la
presentazione della risposta o della duplica (40 min.). Per quanto concerne poi
l'allestimento degli atti ricorsuali veri e propri, si deve ritenere che, messo
(in prima sede) di fronte ad una decisione
dipartimentale che constava di due sole pagine, la quale rifiutava l'autorizzazione
alla gerenza di un ristorante a seguito di un'unica condanna per il reato di
guida in stato di inettitudine (concentrazione qualificata di alcol nell'alito,
comunque inferiore al limite a partire dal quale può essere ammesso un problema
di dipendenza dall'alcol), il patrocinatore del ricorrente era confrontato ad una
questione giuridica ben determinata, a lui peraltro già nota (cfr. domanda di
riesame del 2 gennaio 2019, antecedente al formale diniego dell'autorizzazione)
e priva di particolari complicazioni dal profilo giuridico (trattandosi
essenzialmente di esaminare l'applicazione di un'unica norma - art. 9 Lear -
alla luce del principio di proporzionalità), la quale, ai fini dell'allestimento del ricorso, non richiedeva molto
di più di una mezza giornata lavorativa (5 ore). A ciò si
possono aggiungere un paio d'ore per la replica, tenuto conto della risposta
(osservazioni del 25 marzo 2019) con cui i Servizi generali della Polizia
cantonale hanno motivato più diffusamente le ragioni della loro decisione/posizione
negativa. Non più di altre 7 ore, tenuto conto anche della lettura della
decisione governativa di complessive 7 pagine (di cui 2½ soltanto dedicate alla
motivazione giuridica vera e propria), vanno aggiunte per la procedura davanti
a questo Tribunale, considerato che in questo frangente gli argomenti giuridici
della controparte erano (ormai) perfettamente noti e che il patrocinatore del
ricorrente ha (o comunque avrebbe) potuto attingere abbondantemente agli
argomenti già sviluppati davanti al Governo. Complessivamente, occorre dunque
riconoscere un dispendio orario di ca. 15 ore, commisurato al tempo che
un avvocato solerte e speditivo avrebbe impiegato per giungere, senza inutili prolissità
o ridondanze, allo stesso risultato. Sicché, a fronte di 15 ore, remunerate
in base alla tariffa oraria applicabile di fr. 280.-/h (= fr. 4'200.-), appare tutto sommato equo e ragionevole riconoscere all'insorgente un
importo arrotondato, omnicomprensivo di spese (10% dell'onorario = fr. 420.-;
cfr. art. 6 cpv. 1 del Regolamento) e IVA (7.70% = fr. 355.-), di fr. 5'000.- a
titolo di ripetibili della sede cantonale.
2.4
Con l'assegnazione del
predetto importo a titolo di ripetibili di entrambe le istanze diviene priva d'oggetto
la domanda di assistenza giudiziaria, ritenuto che la somma riconosciuta
supera, tenuto conto della tariffa oraria inferiore prevista dall'art. 4 cpv. 1
del Regolamento, quanto spetterebbe al patrocinatore dell'insorgente quale
indennità in caso di concessione dell'assistenza giudiziaria ([15 x 180] + 10%
+ 7.7% = fr. 3'199.- < 5'000.-).
3.
Sulla scorta delle considerazioni che
precedono, il dispositivo n. 2 della sentenza del 6 marzo 2020 (inc.
52.2019.484) è riformulato nel senso che non si preleva alcuna tassa di
giustizia, che lo Stato del Cantone
Ticino verserà al ricorrente fr. 5'000.- a titolo di ripetibili di entrambe le
istanze cantonali e che, conseguentemente, l'istanza di assistenza giudiziaria è priva di oggetto.
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il dispositivo n. 2 della sentenza del
6.
marzo 2020 del Tribunale cantonale amministrativo (inc. 52.2019.484) è
riformulato come segue:
2.
2.1
Non si
preleva alcuna tassa di giustizia. Lo Stato
del Cantone Ticino verserà al ricorrente fr. 5'000.- a titolo di ripetibili di
entrambe le istanze cantonali.
2.2
L'istanza di assistenza giudiziaria è priva di
oggetto.
2.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
3.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il vicecancelliere