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Decisione

52.2021.114

Diniego dell'autorizzazione alla gerenza di un ristorante - ripresa da TF

7 maggio 2021Italiano20 min

decisione del 28 agosto 2019 il Consiglio di Stato ne ha respinto il ricorso, confermando

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.114

Lugano

7

maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Giovan Maria Tattarletti

vicecancelliere:

Mariano Morgani

statuendo

sul ricorso del 2 ottobre 2019 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 28 agosto 2019 (n. 4150) del

Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dal ricorrente

avverso la decisione dell'11 gennaio 2019 con cui la Polizia cantonale,

Servizio autorizzazioni, commercio e giochi gli ha negato l'autorizzazione alla

gerenza del Ristorante __________ di Paradiso;

richiamata

la sentenza del 9 marzo 2021 (inc. 2C_381/2020) del Tribunale federale;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A.

a. Il 17 dicembre 2018, RI 1

ha chiesto alla Polizia cantonale, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi

(di seguito: il Servizio autorizzazioni), il rilascio dell'autorizzazione alla

gerenza del Ristorante __________ di Paradiso.

b. Dopo vicissitudini

che non occorre evocare, con decisione dell'11 gennaio 2019 il Servizio

autorizzazioni ha respinto la suddetta richiesta in virtù degli art. 9 cpv. 1

lett. a della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1°

giugno 2010 (Lear; RL 942.100) e 74 lett. e del

relativo regolamento del 16 marzo 2011 (RLear; RL 942.110), avendo rilevato

sul casellario giudiziale l'iscrizione a carico dell'istante della condanna del

27 settembre 2018 per guida in stato di inattitudine (veicolo a motore,

concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue), reato

prevedibilmente riportato nell'estratto del casellario giudiziale destinato a

privati sino al 26 settembre 2021.

B. Adito da RI 1, con

decisione del 28 agosto 2019 il Consiglio di Stato ne ha respinto il ricorso, confermando

il citato provvedimento.

Evidenziato come

l'interessato fosse stato condannato ad una pena pecuniaria (sospesa) di 45

aliquote giornaliere di fr. 60.- cadauna e ad una multa di fr. 500.- per

violazione dell'art. 91 cpv. 2 lett. a della legge federale sulla circolazione

stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), il Governo ha considerato

che, dovendosi qualificare la violazione come infrazione grave siccome

concernente una concentrazione qualificata di

alcol nell'alito o nel sangue (art. 16 cpv. 1 lett. b LCStr in combinazione con

art. 2 dell'ordinanza dell'Assemblea federale

concernente i valori limite di alcolemia

nella circolazione stradale del 15 giugno 2012; RS 741.13), non fosse in

concreto applicabile l'art. 9 cpv. 2 Lear, che, nei casi di pene detentive o

pene pecuniarie per reati di minore gravità, di regola nei limiti di pena del

decreto d'accusa, attribuisce al Servizio autorizzazioni la facoltà di

consentire eccezioni al principio secondo cui l'autorizzazione a condurre un

esercizio pubblico non è concessa o è revocata a colui che è stato condannato

per reati intenzionali alla pena detentiva o alla pena pecuniaria fintanto che

l'iscrizione non è stata cancellata dal casellario giudiziale (cfr. art. 9 cpv.

1 Lear).

L'Esecutivo cantonale ha inoltre ritenuto

che il diniego dell'autorizzazione fosse rispettoso del principio della

proporzionalità, posto ch'esso non avrebbe pregiudicato la possibilità di ottenerla

non appena cancellata l'iscrizione dal casellario e non avrebbe impedito

all'interessato di lavorare nel settore della ristorazione, seppur non come

gerente; per finire, l'Esecutivo cantonale ha negato la concessione

dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, essendo il gravame, a suo

parere, fin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole.

C. a. Avverso il predetto

giudizio governativo, RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, censurando la violazione della sua libertà economica e contestando

l'applicazione del diritto nonché l'uso erroneo del potere di apprezzamento che

le norme in questione conferiscono all'autorità decidente. Ha inoltre criticato la decisione del Governo di

negargli l'assistenza giudiziaria.

b. Con sentenza del 6

marzo 2020 (STA 52.2019.484), questa Corte ha accolto il gravame, annullando la

decisione dell'11 gennaio 2019 del Servizio autorizzazioni ed il giudizio

governativo che la confermava, rinviando gli atti all'autorità dipartimentale

affinché rilasciasse l'autorizzazione richiesta.

Anzitutto, illustrato il

diritto applicabile e la ratio legis anche alla luce dei materiali

legislativi, il Tribunale ha rilevato, da un lato, che i reati intenzionali suscettibili

di comportare il rifiuto dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett.

a Lear sono soltanto quelli che - a prescindere se commessi durante il lavoro o

nel tempo libero - sono incompatibili con la professione di gerente, tali cioè

da far ritenere che quest'ultimo non è in grado di garantire un corretto e

diligente esercizio dell'attività, senza il quale possono essere pregiudicati

gli interessi, in particolare la salute pubblica, tutelati dalla Lear, e, dall'altro,

che per l'applicazione dell'art. 9 cpv. 2 Lear - norma che è espressione del

principio della proporzionalità - fosse determinante una valutazione caso per

caso, che tenga conto di tutte le circostanze concrete e, in particolare, della

natura dell'infrazione commessa, della gravità del comportamento all'origine

della condanna (posto in relazione con le qualità personali che richiede

l'esercizio della professione di gerente), dell'entità della pena (che, come si

deduce dalla precisazione dell'art. 9 cpv. 2 Lear, permette di ritenere di

regola di minore gravità i reati sanzionati mediante decreto d'accusa), dei

precedenti, ecc.

Ferme queste premesse,

questa Corte ha dapprima negato che il reato ascritto al ricorrente, correlato

a un consumo eccessivo di alcol, fosse da considerare del tutto estraneo all'esercizio della professione di

gerente, ammettendo pertanto che rientrasse

tra i reati contemplati dall'art. 9 cpv. 1 lett. a

Lear. Di seguito, ha valutato se, in concreto, l'infrazione commessa giustificasse

il diniego dell'autorizzazione professionale richiesta, giungendo alla

conclusione - in considerazione della pena pecuniaria irrogata, rientrante nei

limiti del decreto d'accusa (45 < 180 aliquote giornaliere), del fatto che si

trattava di un'unica condanna e della

circostanza che l'accertata concentrazione di alcol nell'alito (0.59 mg/l >

0.4 mg/l) non lasciava trasparire un problema di dipendenza dall'alcol - che

ciò non fosse il caso.

Dato l'esito, il Tribunale

non ha prelevato alcuna tassa di giustizia, mentre ha condannato lo Stato a

rifondere all'insorgente, patrocinato da un legale, un importo di fr. 2'000.- a

titolo di ripetibili per entrambe le istanze. Di conseguenza, ha considerato (divenuta)

priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

D. Limitatamente al

dispositivo n. 2 concernente l'indennità per ripetibili, il 15 maggio 2020 l'insorgente

si è aggravato davanti al Tribunale federale, il quale, con sentenza del 9

marzo 2021 (STF 2C_381/2020), ha accolto parzialmente la sua impugnativa.

L'Alta Corte ha anzitutto negato

che questo Tribunale avesse violato il diritto di essere sentito del ricorrente

omettendo di indicare quali elementi aveva preso in considerazione per fissare

l'importo delle ripetibili. Richiamato l'art. 49 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa (LPAmm; RL 165.100) ed evidenziato come il patrocinatore del ricorrente non aveva presentato una

nota professionale, limitandosi a protestare genericamen-te tasse,

spese e ripetibili, il Tribunale federale ha ritenuto che la Corte

cantonale avesse stabilito un importo complessivo, conformemente alla sua

prassi, e che, in assenza di una nota professionale, non fosse tenuta a

spiegare le ragioni per cui si scostava dalla stessa o non prendeva in considerazione

determinate prestazioni. Trattandosi in sostanza dell'assegnazione di un'indennità

forfettaria, poteva limitarsi a stabilirne l'ammontare.

Di seguito, l'Alta Corte

ha esaminato la censura concerne la violazione dell'art. 29 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione

svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), secondo cui chi non dispone dei mezzi

necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra

priva di probabilità di successo ed ha inoltre diritto al patrocinio gratuito

qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. Da

questo profilo, esposta la relativa giurisprudenza e le norme applicabili alla

fattispecie del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e

di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre

2007 (di seguito: il Regolamento; RL 178.310), il Tribunale federale ha

rimproverato a questa Corte di non essersi espressa sulla portata di queste

disposizioni, in particolare di non essersi confrontata con le prestazioni

concretamente eseguite dal patrocinatore e di non aver esaminato le

contestazioni del ricorrente, che aveva impugnato la decisione del Consiglio di

Stato anche per quanto concerne il diniego dell'assistenza giudiziaria. Secondo

l'Alta Corte, in mancanza di accertamenti specifici e vincolanti sul dispendio

del patrocinatore nelle procedure dinanzi alle istanze ricorsuali cantonali, non

può essere stabilito in questa sede se, come sostiene il ricorrente, l'importo

assegnatogli a titolo di ripetibili è in concreto inferiore a quanto gli

sarebbe spettato a titolo di gratuito patrocinio. Spetterà quindi alla Corte

cantonale pronunciarsi sulla domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito

patrocinio presentata dal ricorrente e, se ne sono realizzate le condizioni,

stabilire se esiste un'eventuale differenza tra l'importo che spetterebbe al

patrocinatore a tale titolo e quello riconosciuto a titolo di ripetibili.

Dandosene il caso, la rimanenza non coperta dalle ripetibili dovrà essere

assunta dallo Stato. A questo stadio della procedura, ha concluso il

Tribunale federale, la decisione dei giudici cantonali di considerare priva

d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria è pertanto prematura e viola l'art.

29 cpv. 3 Cost. Da qui il parziale accoglimento del gravame, l'annullamento

del dispositivo n. 2 della sentenza cantonale (relativo all'assegnazione

dell'indennità di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze) ed

il rinvio della causa al Tribunale cantonale amministrativo per un nuovo

giudizio ai sensi dei considerandi.

Per concludere, l'Alta

Corte ha dispensato lo Stato del Cantone Ticino,

soccombente, dal pagamento di spese giudiziarie, condannandolo tuttavia a corrispondere

al ricorrente, patrocinato, un'indennità a titolo di ripetibili della sede

federale. Da questo profilo, posto che il ricorrente non aveva presentato una

nota spese relativa alla procedura ricorsuale federale, ha determinato l'indennità

con un ammontare complessivo conforme alla prassi usuale (fr. 2'000.-), aggiungendo

che tale importo corrisponde in concreto a quanto gli sarebbe spettato quale

indennità in caso di concessione del gratuito patrocinio secondo l'art. 64 cpv.

Considerandi

2.

della legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Ciò considerato, ha

stabilito che la domanda, formulata dal

ricorrente anche per la procedura federale, di essere posto al beneficio

dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, fosse divenuta priva di

oggetto.

E. Con scritto del 21

aprile 2021 il patrocinatore del ricorrente ha trasmesso la distinta delle prestazioni e delle spese,

prodotta (per la prima volta) davanti al Tribunale federale, relativa alle

procedure davanti al Consiglio di Stato ed al Tribunale cantonale

amministrativo, segnalando di aver applicato la tariffa oraria di fr. 280.- l'ora,

come previsto dall'art. 12 del Regolamento, e

chiedendo il riconoscimento integrale dell'onorario complessivo di ca. fr.

10'000.- per le spese legali sostenute davanti ad entrambe le istanze cantonali

(di cui ca. fr. 4'000.- dinanzi al Governo e fr. 6'000.- davanti a questa

Corte).

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 50 cpv. 2

Lear.

1.2

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti, senza istruttoria (art.

25.

cpv. 1 LPAmm). Oggetto di giudizio è infatti unicamente l'indennità per

ripetibili dovuta al ricorrente, vittorioso nella sede cantonale,

rispettivamente la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

2.

2.1

Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPAmm, le

autorità di ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità

alla controparte per le spese necessarie causate dalla controversia; le parti

possono presentare una nota delle loro spese.

La norma è

concretizzata dall'art. 10 cpv. 1 del Regolamento, che sancisce che le

ripetibili consistono nella partecipazione all'onorario e alle spese sopportate

nell'interesse del cliente. Il termine "partecipazione" evidenzia

il concetto secondo cui da rifondere sono le spese necessarie causate dalla controversia.

In tale ottica, la parte soccombente deve versare alla parte vincente soltanto le

spese oggettivamente indispensabili alla conveniente tutela degli interessi che

quest'ultima ha fatto valere in giudizio (cfr. Messaggio n. 6645 del Consiglio

di Stato del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 26), ciò che

avviene "tassando" la nota professionale inoltrata dal legale della

parte vincente, allorquando questa è (stata) prodotta, oppure, in assenza di

quest'ultima, stabilendo in conformità alla prassi un'indennità complessiva

(forfettaria), orientata ad una stima grossolana del dispendio lavorativo

necessario per la tutela degli interessi fatti valere.

In base all'art.

12.

in relazione con l'art. 11 cpv. 5 del Regolamento, nelle pratiche il cui

valore non è determinato o determinabile, ovvero laddove fa stato il tempo di

lavoro necessario, le ripetibili sono stabilite applicando la tariffa di fr.

280.- l'ora per l'avvocato e di fr. 120.- l'ora per il praticante, tenuto conto

dell'importanza della lite, delle sue difficoltà, dell'ampiezza del lavoro e

del tempo impiegato ed avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio. L'art.

13.

cpv. 1 del Regolamento prevede dal canto suo che nel caso di manifesta

sproporzione tra le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla

tariffa e qualora le particolarità del caso o gli interessi delle parti in

causa lo giustifichino, l'autorità competente può derogare alle precedenti

disposizioni.

2.2

Secondo l'art. 29 cpv. 3 Cost.,

chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se

la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al

patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per

tutelare i suoi diritti. Anche in questo caso, dunque, il diritto

all'indennizzo e al rimborso delle spese non comprende tutte le prestazioni che

possono essere svolte per tutelare gli interessi del mandante. Un diritto

costituzionale al patrocinio gratuito sussiste infatti solo qualora la presenza

di un legale sia necessaria per tutelare i diritti dell'interessato. Secondo

questo criterio, la pretesa si determina sia sotto il profilo qualitativo sia

sotto quello quantitativo, vale a dire con riferimento all'entità del dispendio

indispensabile ai fini della causa (DTF 141 I 124 consid. 3.1; 109 Ia 107 consid. 3b).

La norma

costituzionale è concretizzata a livello cantonale dalla legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011 (LAG), il cui art. 2

sancisce che l'assistenza giudiziaria garantisce

a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le

spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle

autorità giudiziarie e amministrative. In base all'art. 3 cpv. 1 LAG, l'assistenza

giudiziaria si estende, tra l'altro, anche all'ammissione al gratuito

patrocinio. Essa è tuttavia esclusa se la procedura non presenta possibilità di

esito favorevole per l'istante (cpv. 3). L'art. 4 LAG precisa dal canto suo che

al patrocinatore sono riconosciuti l'onorario e

le spese delle prestazioni derivanti da una ragionevole conduzione del mandato

secondo la tariffa fissata dal Consiglio di Stato e che sono escluse, in

particolare, le prestazioni inutili e quelle non connesse con la procedura

principale. In sostanza, pure in questo caso fa quindi stato quanto

oggettivamente necessario per la tutela degli interessi toccati dalla

controversia.

Dal canto suo,

l'art. 4 cpv. 1 del Regolamento stabilisce che l'onorario dell'avvocato

che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di

lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l'ora. Se la pratica è stata

particolarmente impegnativa, prosegue la norma (cpv. 2), per esempio allorquando

ha richiesto studio e conoscenze speciali o ha comportato trattazioni di nuove

e complesse questioni giuridiche, l'onorario può essere aumentato fino a fr.

250.- l'ora. Anche in questo contesto, l'art. 7 del Regolamento concede

all'autorità competente la facoltà di derogare alle predette disposizioni in

caso di manifesta sproporzione tra le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto

in base alla tariffa, tra le spese effettivamente sopportate e quelle da

riconoscere sulla base della tariffa, o qualora le particolarità del caso lo

giustifichino.

2.3

In concreto, è pacifico che al ricorrente vada riconosciuta un'indennità per

ripetibili, essendo risultato vittorioso davanti a questa Corte (cfr. sentenza

del 6 marzo 2020). Come da prassi, allorquando il Tribunale cantonale amministrativo

annulla la decisione del Governo (oltre a quella della prima istanza

amministrativa), il Tribunale assegna delle ripetibili per entrambe le sedi ricorsuali.

Ciò detto, posto che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la

pretesa d'indennità del patrocinatore che beneficia del gratuito patrocinio riveste

carattere sussidiario (perlomeno laddove, come in concreto, debitore delle

ripetibili è l'ente pubblico), nella fattispecie si tratta in primo luogo di

fissare l'indennità dovuta al ricorrente a titolo di ripetibili in base ai

criteri di legge. In una seconda fase dovrà poi essere esaminato se l'importo assegnato

a quest'ultimo titolo corrisponde almeno a quanto spetterebbe al patrocinatore

dell'insorgente a titolo di gratuito patrocinio/assistenza giudiziaria. Ciò che

in Ticino costituisce peraltro la norma, dato che, a parità di prestazioni

necessarie per la tutela degli interessi del cliente, la remunerazione oraria

fissata dall'art. 12 del Regolamento (fr. 280.-) per le ripetibili è maggiore a

quella riconosciuta dall'art. 4 del medesimo Regolamento in caso di gratuito

patrocinio/assistenza giudiziaria (forchetta tra fr. 180.- e fr. 250.-).

Ferme

queste premesse, considerata la distinta delle prestazioni e delle spese prodotta

davanti al Tribunale federale relativa alla procedura cantonale di complessivi

fr. 11'595.40, di cui fr. 9'898.35 per onorario, ai fini del presente giudizio conviene

dipartire dalla stessa. Preliminarmente occorre tuttavia osservare che,

contrariamente a quanto indicato dal patrocinatore del ricorrente, la tariffa

oraria applicata nella distinta per le prestazioni legali di complessive 30 ore

e 39 minuti non è di fr. 280.-/h, bensì, a dipendenza dell'autore della

prestazione, di fr. 300.-/h (avv. N__________; NR) o di fr. 350.-/h (PA 1; GP; cfr.,

ad esempio, le prestazioni del 14 e 15 febbraio 2019 effettuate da GP e quelle

del 24, 25 e 27 settembre 2019 eseguite da NR). Alle prestazioni (25 minuti)

della collaboratrice (amministrativa) __________ (RQ) è stata invece applicata

la tariffa di fr. 100.-/h. Di modo che, già per questo motivo, l'importo

assegnabile al ricorrente a titolo di ripetibili non può che essere inferiore

rispetto all'onorario rivendicato con la citata distinta. Lo stesso varrebbe

del resto, a maggior ragione, per l'indennità in regime di assistenza

giudiziaria, tenuto conto di una tariffa di fr. 180.-/h, applicabile in virtù

del fatto che la vertenza in discussione non richiedeva manifestamente studio e

conoscenze speciali né comportava la trattazione di nuove e complesse questioni

giuridiche (cfr. art. 4 cpv. 2 del Regolamento). Ciò detto, neppure il

dispendio orario indicato nella distinta in discussione può essere

riconosciuto integralmente, già solo per il fatto che il medesimo tiene conto

anche del lavoro (1 h e 10 min.: prestazioni dal 27.12.2018 all'11.01.2019)

effettuato prima della ricezione della decisione dell'11 gennaio 2019 del

Servizio autorizzazioni, poi oggetto d'impugnazione dapprima davanti al Governo

e in seguito dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, rispettivamente di

parte di quello eseguito in vista del ricorso al Tribunale federale (35 minuti:

prestazioni dal 16.03.2020 al 10.04.2020). Dispendio, questo, che, come tale,

esula dall'onere di patrocinio direttamente riconducibile alle procedure di

ricorso avviate davanti al Governo e al Tribunale cantonale amministrativo. In

concreto, va inoltre considerato che, dato che determinante ai fini della valutazione

dell'onere lavorativo necessario per la tutela degli interessi del proprio

cliente non è il tempo che il patrocinatore ha soggettivamente ritenuto di

dedicare alla vertenza, né il numero di pagine scritte, quanto piuttosto l'onere

lavorativo che un avvocato solerte, conciso e speditivo avrebbe

dedicato a una causa analoga, nemmeno il restante onere lavorativo deducibile

dalla distinta menzionata può essere integralmente ammesso, risultando

chiaramente eccessivo per rapporto alla natura della vertenza, che non

richiedeva l'esame di un incarto voluminoso e non presentava neppure

particolari difficoltà giuridiche. Intanto, esagerato appare il tempo indicato

(1 h e 50 min.) per i numerosi contatti con il cliente di varia natura (email,

telefonate, incontri), che si giustifica quindi di ridurre a una (1) ora nel

complesso. Ingiustificata appare altresì la messa in conto come tale della semplice

presa di visione delle ordinanze con cui le istanze ricorsuali cantonali si

sono limitate ad informare il patrocinatore del ricorrente della proroga di

termini o dell'intimazione alla controparte del ricorso o della replica per la

presentazione della risposta o della duplica (40 min.). Per quanto concerne poi

l'allestimento degli atti ricorsuali veri e propri, si deve ritenere che, messo

(in prima sede) di fronte ad una decisione

dipartimentale che constava di due sole pagine, la quale rifiutava l'autorizzazione

alla gerenza di un ristorante a seguito di un'unica condanna per il reato di

guida in stato di inettitudine (concentrazione qualificata di alcol nell'alito,

comunque inferiore al limite a partire dal quale può essere ammesso un problema

di dipendenza dall'alcol), il patrocinatore del ricorrente era confrontato ad una

questione giuridica ben determinata, a lui peraltro già nota (cfr. domanda di

riesame del 2 gennaio 2019, antecedente al formale diniego dell'autorizzazione)

e priva di particolari complicazioni dal profilo giuridico (trattandosi

essenzialmente di esaminare l'applicazione di un'unica norma - art. 9 Lear -

alla luce del principio di proporzionalità), la quale, ai fini dell'allestimento del ricorso, non richiedeva molto

di più di una mezza giornata lavorativa (5 ore). A ciò si

possono aggiungere un paio d'ore per la replica, tenuto conto della risposta

(osservazioni del 25 marzo 2019) con cui i Servizi generali della Polizia

cantonale hanno motivato più diffusamente le ragioni della loro decisione/posizione

negativa. Non più di altre 7 ore, tenuto conto anche della lettura della

decisione governativa di complessive 7 pagine (di cui 2½ soltanto dedicate alla

motivazione giuridica vera e propria), vanno aggiunte per la procedura davanti

a questo Tribunale, considerato che in questo frangente gli argomenti giuridici

della controparte erano (ormai) perfettamente noti e che il patrocinatore del

ricorrente ha (o comunque avrebbe) potuto attingere abbondantemente agli

argomenti già sviluppati davanti al Governo. Complessivamente, occorre dunque

riconoscere un dispendio orario di ca. 15 ore, commisurato al tempo che

un avvocato solerte e speditivo avrebbe impiegato per giungere, senza inutili prolissità

o ridondanze, allo stesso risultato. Sicché, a fronte di 15 ore, remunerate

in base alla tariffa oraria applicabile di fr. 280.-/h (= fr. 4'200.-), appare tutto sommato equo e ragionevole riconoscere all'insorgente un

importo arrotondato, omnicomprensivo di spese (10% dell'onorario = fr. 420.-;

cfr. art. 6 cpv. 1 del Regolamento) e IVA (7.70% = fr. 355.-), di fr. 5'000.- a

titolo di ripetibili della sede cantonale.

2.4

Con l'assegnazione del

predetto importo a titolo di ripetibili di entrambe le istanze diviene priva d'oggetto

la domanda di assistenza giudiziaria, ritenuto che la somma riconosciuta

supera, tenuto conto della tariffa oraria inferiore prevista dall'art. 4 cpv. 1

del Regolamento, quanto spetterebbe al patrocinatore dell'insorgente quale

indennità in caso di concessione dell'assistenza giudiziaria ([15 x 180] + 10%

+ 7.7% = fr. 3'199.- < 5'000.-).

3.

Sulla scorta delle considerazioni che

precedono, il dispositivo n. 2 della sentenza del 6 marzo 2020 (inc.

52.2019.484) è riformulato nel senso che non si preleva alcuna tassa di

giustizia, che lo Stato del Cantone

Ticino verserà al ricorrente fr. 5'000.- a titolo di ripetibili di entrambe le

istanze cantonali e che, conseguentemente, l'istanza di assistenza giudiziaria è priva di oggetto.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il dispositivo n. 2 della sentenza del

6.

marzo 2020 del Tribunale cantonale amministrativo (inc. 52.2019.484) è

riformulato come segue:

2.

2.1

Non si

preleva alcuna tassa di giustizia. Lo Stato

del Cantone Ticino verserà al ricorrente fr. 5'000.- a titolo di ripetibili di

entrambe le istanze cantonali.

2.2

L'istanza di assistenza giudiziaria è priva di

oggetto.

2.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

3.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il vicecancelliere