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Decisione

52.2021.126

Sostegno finanziario per spese funerarie

10 marzo 2022Italiano13 min

rimanda a sua volta a un non meglio precisato tariffario assistenziale. Verosimilmente

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.126

Lugano

10

marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Giovan Maria Tattarletti, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 22 marzo

2021 di

RI

1

(titolare

della ditta individuale RI 1, 6512 Giubiasco)

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 10 febbraio 2021 (n. 607) del

Consiglio di Stato che ha respinto la sua impugnativa avverso la risoluzione del

9 gennaio 2020 con cui il Municipio di __________ ha respinto la sua domanda

di concessione di un aiuto finanziario per le spese funerarie della defunta S__________;

ritenuto, in

fatto

A. La ditta RI 1 ha

eseguito il servizio funebre di S__________, già domiciliata a __________,

deceduta il 24 gennaio 2019, secondo le disposizioni da questa comunicate prima

della morte.

B. Gli eredi della

defunta hanno chiesto al Pretore del distretto di __________ di accertare che

la rinuncia all'eredità era da ritenere presunta in applicazione dell'art. 566

cpv. 2 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210). Il 10

maggio 2019 il Pretore, considerato che la successione della defunta fosse già

passiva al momento della sua apertura, ha accolto l'istanza e dichiarato giacente

l'eredità di S__________. Nell'ambito della procedura di liquidazione

dell'eredità in via di fallimento, l'impresa di pompe funebri ha insinuato il

suo credito inoltrando due fatture, una di fr. 6'386.- e l'altra di fr. 407.-.

Il 2 luglio 2019 l'Ufficio dei fallimenti ha informato la ditta della chiusura

della procedura per mancanza di attivi.

C. RI 1 ha quindi chiesto

al Comune di __________ la concessione di un aiuto finanziario per le spese

funerarie della defunta S__________. Il Municipio, con decisione del 9 gennaio

2020 ha respinto la richiesta siccome tardiva e non presentata dagli eredi

della defunta, la quale ha fornito direttamente alla ditta le sue disposizioni per

le esequie, soprassedendo da un funerale assistenziale. Ciò che avrebbe imposto

in capo alla ditta una verifica preliminare della copertura finanziaria.

D. Il 10 febbraio 2021 il

Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1 contro la predetta

risoluzione municipale. Il Governo ha ritenuto che, secondo una corretta

interpretazione dell'art. 54 della legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo

1971 (Las; RL 871.100), la partecipazione comunale si applica unicamente nel

caso di cittadini defunti nullatenenti i cui parenti, se esistenti, non si sono

assunti spontaneamente le spese di sepoltura, rinunciando, fin dall'inizio

della vicenda (momento del decesso), ad avere qualsiasi relazione con il

defunto e quindi assumersi i compiti e gli oneri legati alle esequie del loro

congiunto. Nel caso concreto non spetterebbe al Comune farsi carico di queste

spese, ritenuto che lo scopo della norma non è quello di garantire in senso

generale l'incasso delle fatture non saldate emesse dalle ditte di onoranze

funebri. Incombeva alla ditta prendere le misure necessarie a garanzia del

pagamento delle proprie pretese al momento della sottoscrizione del contratto

con S__________. L'istanza in oggetto non rispetterebbe inoltre i requisiti

formali stabiliti dall'ordinanza municipale concernente la partecipazione del

Comune alle spese di sepoltura di persone domiciliate indigenti del 29 gennaio

2014 (ordinanza).

E. Contro la predetta

risoluzione insorge ora RI 1 chiedendone l'annullamento e la conseguente

concessione del postulato aiuto finanziario tramite pagamento della propria

fattura, tassata secondo il tariffario cantonale. Sostiene che il

Governo avrebbe interpretato l'art. 54 Las in maniera troppo restrittiva,

mentre tutti i presupposti per ottenere il contributo sarebbero dati. Inoltre,

le condizioni fissate dall'ordinanza per l'ottenimento dell'aiuto finanziario costituirebbero

ostacoli insormontabili e inconciliabili con il diritto superiore.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e

il Comune di __________, rappresentato dal suo Municipio, che ribadisce i

motivi a sostegno della decisione di negare l'aiuto finanziario.

G. Con la replica e la

duplica la parte ricorrente e l'autorità di prime cure confermano le proprie

tesi.

Considerato, in diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del

10 marzo 1987 (LOC; RL

181.100). In quanto ditta

individuale, la RI 1 non dispone della personalità giuridica (cfr. STA

52.2019.307 del 4 maggio 2020 consid. 1.1). Il ricorso, inoltrato a nome della

ditta, va quindi considerato interposto dal suo titolare, __________, la cui legittimazione

attiva è data (art. 209 lett. b LOC). La denominazione del ricorrente può pertanto

essere rettificata senza ulteriori formalità (cfr. DTF 142 III 787 consid.

3.2.1). Con questa precisazione, il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100),

è quindi ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. Per l'art. 54 Las il Comune provvede alle spese di

sepoltura di suoi cittadini non beneficiari di prestazioni assistenziali

cantonali, deceduti senza lasciare risorse sufficienti a coprire tali spese. La

norma soggiunge che è riservato il regresso su parenti tenuti all'obbligo di

assistenza secondo l'art. 328 CC.

Con questa disposizione, in vigore dal 1° febbraio 2003, il legislatore cantonale

ha voluto adottare una prassi generalizzata negli altri Cantoni e già applicata

da alcuni Comuni ticinesi, di assumere l'onere di dare sepoltura ai loro

cittadini che non sono, al momento del decesso, beneficiari di prestazioni

assistenziali cantonali, ma che non lasciano risorse per coprire le spese

funerarie né dispongono di parenti che si assumono queste spese spontaneamente

(cfr. messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002, pag. 11 ad art. 54).

3. Nel caso concreto, O__________ e M__________,

eredi della defunta S__________, domiciliati fuori Cantone, hanno rinunciato

all'eredità. A questo atto ha fatto seguito la liquidazione in via fallimentare

dell'eredità giacente che, in mancanza di attivi sufficienti, non ha permesso

di pagare il credito della ditta di onoranze funebri. In queste circostanze,

secondo l'art. 54 Las, spetta al Comune farsi carico in prima battuta delle

spese di sepoltura della sua cittadina, deceduta senza lasciare mezzi

sufficienti per provvedervi (circostanza chiara e incontestata) né parenti disposti

ad assumersi spontaneamente tali spese. Il Municipio ha quindi a torto negato

ogni intervento in questo senso. La motivazione con cui il Consiglio di Stato

ha tutelato la decisione dell'esecutivo comunale non può essere seguita e

appare persino contraddittoria rispetto alla sua interpretazione della norma,

secondo cui il Comune è tenuto a provvedere alle spese di cittadini indigenti i

cui parenti non si siano assunti spontaneamente le spese di sepoltura

rinunciando ad avere relazioni con il defunto e a occuparsi delle incombenze

legate alle esequie. Nel caso concreto i parenti più prossimi della defunta

hanno rinunciato all'eredità e non si sono occupati dell'organizzazione del

funerale. A queste ha pensato la stessa S__________, contattando l'insorgente

prima del decesso. Rimproverare a quest'ultimo di non aver verificato la

copertura finanziaria della defunta, mettendo in primo piano il suo rischio

imprenditoriale appare insostenibile a fronte di una norma legale che

impone ai Comuni di provvedere alle spese funerarie dei cittadini indigenti,

riservato il regresso sui parenti tenuti

all'obbligo di assistenza secondo l'art. 328 CC.

4. Resta da

esaminare se il Municipio poteva negare la richiesta dell'insorgente per il

mancato rispetto delle prescrizioni stabilite nell'ordinanza.

4.1. L'ordinanza

riprende il principio dell'art. 54 Las e, all'art. 1, definisce le spese

funerarie e di sepoltura

a.

quelle derivanti dallo svolgimento

del funerale, compreso l'acquisto del cofano per sepoltura o cremazione, il

servizio mortuario di trasporto (salvo se in destinazione all'estero) e il

servizio funebre secondo le modalità in uso, compresa la vestizione e la

preparazione della salma;

b.

quelle derivanti in particolare

dal pagamento dell'eventuale tassa di cremazione, della concessione per il

posto tomba o per il loculo, comprese le spese per la preparazione e la

chiusura.

Il

Municipio ha inoltre stabilito, all'art. 3, che sono legittimati a chiedere la

prestazione comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente o

discendente, fratelli e sorelle, il curatore e inoltre la direzione

dell'istituto in cui il defunto era degente. La richiesta, soggiunge l'art. 4,

deve essere inoltrata entro tre mesi dallo svolgimento del funerale. Per le

persone senza parenti prossimi non degenti in istituti la procedura è avviata

d'ufficio. Secondo l'art. 5 dell'ordinanza, la prestazione comunale è erogata

fino a un massimo del tariffario assistenziale, a condizione però che questo non

superi i fr. 4'500.-. L'aiuto è accordato in base all'importo effettivo delle

spese comprovate e va destinata in primo luogo alla copertura delle tasse.

L'eventuale sostanza rimanente della persona defunta va computata a diminuzione

della prestazione comunale.

4.2. Il Municipio, tra gli altri motivi, ha rifiutato la richiesta

dell'insorgente in quanto presentata tardivamente (oltre tre mesi dopo il

funerale) e non dagli eredi della defunta. Conclusione che il Governo ha

tutelato, sulla base della predetta ordinanza. Tuttavia, l'art. 54 Las che

impone ai Comuni di provvedere alle spese funerarie dei cittadini indigenti non

pone simili limitazioni per la concessione del diritto. Né il legislatore

cantonale ha delegato ai Comuni, men che meno ai Municipi, la facoltà di

regolare la materia. In nessun caso l'esecutivo comunale può pertanto stabilire

un termine di prescrizione, che né la Las né la LOC prevedono, e porre

ulteriori condizioni per l'ottenimento dell'aiuto inconciliabili con il diritto

cantonale (art. 16 cpv. 2 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del

14 dicembre 1997 [Cost./TI, RL 101.100], 1 LOC).

Le predette conclusioni del Municipio non

poggiano pertanto su alcuna valida base legale. Ne segue innanzitutto che la

domanda, presentata poco più di un anno dopo il funerale, non può essere

ritenuta tardiva. Infatti, in difetto di un termine di prescrizione stabilito

dalla legge per le prestazioni uniche fondate sul diritto pubblico, si applica

di principio il termine di dieci anni (cfr. STA 52.2017.481 del 13 agosto 2019

consid. 4.3 con riferimenti). In secondo luogo, per quanto riguarda la

legittimazione dell'insorgente a richiedere la prestazione, si rileva che

dell'obbligo per i Comuni di provvedere alle spese funerarie sancito all'art.

54 Las beneficia la successione medesima. Ciò non toglie che possa essere la

ditta di pompe funebri a sollecitare la presa a carico di questi oneri, allo

stesso modo di quanto potrebbe fare un parente o una persona vicina al defunto

che si occupa di organizzare le esequie. Il ricorrente ha eseguito il servizio

funebre secondo le disposizioni ricevute direttamente dalla defunta prima del

decesso e ha un interesse al pagamento delle proprie prestazioni. Non vi sono

pertanto ragioni per negargli la facoltà di richiedere l'intervento del

Municipio.

5. Atteso che sono

dati i presupposti affinché il Comune si assuma le predette spese funerarie,

spetta al Municipio determinarsi sull'importo dello stesso. Esso osserva che la

cifra fatturata supererebbe chiaramente i costi usuali di sepoltura assunti di

regola dall'ente pubblico e richiama l'art. 5 dell'ordinanza.

5.1. A questo

proposito, si rileva che per i medesimi motivi sopra indicati, nemmeno l'art. 5

dell'ordinanza costituisce una base legale sufficiente per definire in modo

vincolante l'importo massimo erogabile in questo ambito. Posta questa premessa,

l'ordinanza, e meglio le disposizioni che definiscono le spese funerarie

riconosciute e ne fissano l'importo massimo, può quindi essere tuttalpiù

considerata quale direttiva interna, volta

ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniforme delle prescrizioni

legali da parte dell'apparato amministrativo (cfr. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines

Verwaltungsrecht, VII ed., Zurigo/San Gallo 2016, n. 81 segg.; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 129 con numerosi riferimenti) che

non è in alcun modo vincolante per gli amministrati o per i tribunali (DTF 128

Fatti

I 167 consid. 4.3, 121 II 473 consid. 2b).

5.2. L'art. 5 ordinanza fissa un limite di spesa di fr. 4'500.- e

rimanda a sua volta a un non meglio precisato tariffario assistenziale. Verosimilmente

si tratta delle disposizioni emanate dall'Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento (USSI). Con direttiva interna del 1° gennaio 2012, il predetto

Ufficio ha fissato un importo di fr. 3'300.- per le prestazioni generali

(cofano, preparazione igienica e vestizione della salma, servizio funerario,

croce o urna tipo standard, formalità d'uso, ritiro e consegna urna). Riconosce

poi supplementi per prestazioni particolari quali il noleggio di coperchio

frigorifero, l'allestimento della camera mortuaria, un impiegato supplementare,

le varie tasse, l'iscrizione del nome sul loculo e la locazione della camera

mortuaria. Queste direttive sono state recentemente aggiornate: ora l'USSI

riconosce prestazioni funerarie fino a un massimo di fr. 4'600.- per una

cerimonia "classica" con funzione religiosa in un luogo di culto e

fr. 3'300.- per una cerimonia "semplice", con rito direttamente al

crematorio o sale del commiato (cfr. direttive del 28 dicembre 2020 riguardanti

gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2021 [BU 2021, 1], analoghe

su questo punto a quelle per il 2022 [BU 2022, 5]). Per gli aspetti di

dettaglio la direttiva rimanda a specifiche disposizioni. L'USSI ha specificato

le prestazioni comprese nell'importo di fr. 4'600.-, rispettivamente 3'300.-,

in una direttiva del marzo 2020. Nelle cifre indicate non sono comprese le

tasse, segnatamente quelle di cremazione e di utilizzo per sala delle cerimonie

o camera mortuaria, che sono riconosciute a parte, quale supplemento. Lo stesso

vale per il costo di iscrizione del loculo cinerario.

5.3. Alla luce di

queste direttive dell'USSI, alle quali ci si può comunque ispirare pur non

essendo vincolanti per il Tribunale, alla stregua di quelle municipali,

l'importo massimo di fr. 4'500.- stabilito dal Municipio appare inidoneo a

coprire in ogni situazione il minimo indispensabile per un funerale dignitoso nella

misura in cui comprende pure le tasse (segnatamente di cremazione, uso camera

mortuaria), che possono rivelarsi relativamente onerose. Basti pensare che nel

caso concreto queste ammontano a più di fr. 1'000.-. A mente di questa Corte,

trattandosi di oneri fissi non negoziabili e destinati a coprire prestazioni essenziali,

le stesse non vanno prese in considerazione per valutare la congruità del costo

del funerale, così come suggerito dal predetto Ufficio cantonale. Il rimborso

delle stesse non dovrebbe in altre parole influire sull'ammontare riconosciuto,

che deve tenere adeguatamente conto delle prestazioni effettivamente svolte e

della particolarità del caso concreto.

6. Visto quanto

precede, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata assieme a

quella municipale. Gli atti sono quindi rinviati al Municipio affinché si

assuma le spese funerarie di S__________, riconoscendo all'insorgente un

congruo importo per le prestazioni concretamente eseguite. Esso rimborserà

inoltre le tasse percepite per la cremazione, l'utilizzo della camera mortuaria

e della sala delle cerimonie.

7. La tassa di

giustizia, fissata per le due istanze di giudizio, è posta a carico del Comune (art.

47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Esso rifonderà inoltre all'insorgente congrue ripetibili di

entrambe le istanze (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza:

1.1. la decisione

del 10 febbraio 2021 del Consiglio di Stato e la decisione del 9 gennaio 2020

del Municipio di __________ sono annullate;

1.2. gli atti sono

rinviati al Municipio di __________ affinché riconosca all'insorgente il pagamento

delle spese funerarie della defunta __________ come indicato nei considerandi.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del Comune di __________. Alla parte

ricorrente è restituito l'anticipo versato. Il Comune rifonderà complessivamente

fr. 2'000.- all'insorgente a titolo di ripetibili per entrambe le sedi di

ricorso.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera