52.2021.154
Commessa pubblica. Rettifica dei prezzi esposti dall'offerente
9 luglio 2021Italiano9 min
dell'offerta della RI 1, il committente ha corretto il prezzo di fr. 39'471.30 da
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Incarto n.
52.2021.154
Lugano
9
luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo
sul ricorso del 16 aprile 2021 della
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
la decisione del 31 marzo 2021 (n. 1698) del
Consiglio di Stato che, in esito a una procedura di concorso su invito, ha
deliberato il mandato per l'accompagnamento a livello grafico e di attività
di comunicazione per la campagna di prevenzione "Acque sicure" per
il periodo 2021-2023 alla CO 1;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. L'11 febbraio 2021 la
Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni ha invitato sei ditte,
tra cui la CO 1 e la RI 1, a presentare un'offerta per il mandato di
accompagnamento a livello grafico e di attività di comunicazione per la
campagna di prevenzione "Acque sicure" per il periodo 2021-2023. Oggetto
del mandato è la definizione di una nuova campagna di prevenzione degli
incidenti nei corsi d'acqua e nei laghi del territorio cantonale,
particolarmente frequenti durante l'estate.
Il capitolato d'oneri
trasmesso alle imprese indicava che il concorso, impostato secondo la procedura
su invito, era assoggettato alla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio
2001 (LCPubb; RL 730.100).
Gli offerenti erano tenuti a esporre la tariffa oraria applicabile al mandato
nell'allegato 2 al capitolato, da moltiplicare per il quantitativo di ore annue
esposto dal committente. Il documento prevedeva poi una ricapitolazione in cui
indicare il prezzo totale per il periodo aprile 2021 - dicembre 2023.
B. Entro il termine
indicato sono rientrate al committente sei offerte.
Scorto un errore di compilazione
dell'offerta della RI 1, il committente ha corretto il prezzo di fr. 39'471.30 da
questa proposto in fr. 119'223.80. Dopo aver escluso tre offerte, l'Ente
appaltante ha deliberato la commessa alla CO 1, la cui offerta di fr. 74'183.75
si è posizionata al primo rango.
C. La RI 1, seconda
classificata, è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la
decisione di delibera, di cui chiede l'annullamento e, in via principale, la
conseguente aggiudicazione in proprio favore. In via subordinata domanda il
rinvio degli atti al committente per nuova decisione, mentre in via ancor più
subordinata l'accertamento dell'illiceità del contratto eventualmente concluso
tra il committente e l'aggiudicataria. Il tutto previa concessione dell'effetto
sospensivo al ricorso. Sostiene che la committenza non avrebbe dovuto
correggere il prezzo offerto, che era invece da intendere quale cifra globale
per i tre anni di mandato. La ricorrente non avrebbe compreso che le ore
indicate dal committente (410) erano annue, ritenuto che si tratta di un
quantitativo importante che poteva in buona fede lasciar pensare fosse riferito
all'intero periodo di durata del mandato. A torto l'autorità avrebbe quindi
moltiplicato per 3 il prezzo, che era invece da considerare valido e
attendibile per l'insieme delle prestazioni da eseguirsi sui tre anni. Valutata
correttamente, l'offerta dell'insorgente avrebbe ottenuto il primo posto in
graduatoria.
D. All'accoglimento del
ricorso si sono opposti il committente e l'aggiudicataria, difendendo la bontà
delle correzioni apportate dalla stazione appaltante all'offerta
dell'insorgente. All'evidenza, sostengono, essa ha indicato il prezzo per un
solo anno, che andava quindi moltiplicato per tre, per tenere conto di tutta la
durata del mandato.
E. Il 10 maggio 2021 il
giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto
la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, concedendo al
committente di adottare misure di esecuzione dell'aggiudicazione limitatamente
all'anno 2021.
F. Con la replica e
la duplica, insorgente e committente hanno ribadito le proprie tesi con
precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. In quanto partecipante al concorso oggetto del contendere e seconda
classificata, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione
con cui il committente ha affidato a un'altra ditta la commessa (art. 37 lett.
d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1
LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad
accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo versato
agli atti dalla committenza e la documentazione prodotta dalla ricorrente
permettono al Tribunale di esprimersi con piena cognizione di causa.
Considerandi
2.
2.1. Secondo
l'art. 42 cpv. 3 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse
pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12
settembre 2006 (RLCPubb/ CIAP; RL 730.110), il committente rettifica semplici
errori aritmetici registrando la correzione in un verbale che resta agli atti.
2.2
In materia di commesse pubbliche il ricorso al Tribunale
can-tonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto,
compreso l'abuso e l'eccesso del potere di apprezzamento, e l'accertamento
errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 38 cpv. 1
LCPubb). Il controllo dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è
quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non
abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o
l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto. L'autorità di
ricorso deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a
quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che
integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo
dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica
unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di
giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti
lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti
alla parità di trattamento o alla proporzionalità (cfr. DTF 104 Ia 206; RDAT
I-1994 n. 34; STA 52.2019.585 del 13 febbraio 2020 consid. 3.1, 52.2017.105 del
26.
settembre 2017 consid. 3; Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio
Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2. ed., Bellinzona
2002, n. 407 seg.).
3.
3.1. Il modulo
d'offerta di cui all'allegato 2 del fascicolo di gara si presentava come segue:
Descrizione attività
Ore annue
offerte
1.
Analisi della situazione
40.
2.
Piano di comunicazione e misure
campagna di prevenzione
320.
3.
Ore supplementari / imprevisti
50.
Totale ore
410.
Tariffa oraria CHF/h
……………..
Totale parziale
……………..
IVA 7.7%
……………..
Totale IVA compresa
……………..
Nota bene:
Le ore delle attività 1, 2, e 3 sono definite dal committente. Quelle
dell'attività 3 saranno utilizzate previa autorizzazione del committente.
RICAPITOLAZIONE
Totale mandato di accompagnamento a livello grafico e
di attività di comunicazione per la campagna di prevenzione "Acque sicure"
per il periodo aprile 2021 - dicembre 2023
CHF
………………
IVA 7.7 % CHF
……..………..
___________________________________________________
IMPORTO TOTALE OFFERTA 2021/2023,
IVA inclusa CHF
……..………..
NB:
Gli eventuali ribassi e/o sconti devono essere
calcolati nei prezzi esposti. Non sono ammessi eventuali ribassi e/o sconti
supplementari indicati dopo il totale, pena l'esclusione dell'offerta dal
concorso (art. 42 RLCPubb/CIAP).
3.2
La ricorrente ha
compilato la tabella proponendo una tariffa oraria di fr. 90.-, per un totale
di fr. 36'900.- senza IVA, rispettivamente fr. 39'741.30 con IVA. Nella
ricapitolazione ha inserito i medesimi totali.
Come esposto in narrativa, il committente ha corretto l'importo di cui alla
ricapitolazione, moltiplicando per 3 il prezzo offerto.
Ora, se è vero che il menzionato documento non indicava espressamente che per
esporre il prezzo totale di cui alla ricapitolazione occorreva moltiplicare la
cifra risultante dalla tabella per 3, è pur vero che era precisato trattarsi
del prezzo complessivo per il periodo 2021/2023. Dall'altro lato, la tabella soprastante
specificava il quantitativo di ore annue, che non potevano quindi
riferirsi all'intera durata del mandato. Non si presta inoltre a confusione la
richiesta di proporre una tariffa oraria (fr./h), unico parametro lasciato alla
libera scelta degli offerenti siccome il totale delle ore era stabilito
preventivamente dal committente. L'odierna tesi della ricorrente, secondo cui
la tariffa da essa esposta corrispondeva in realtà di fr./h 30.- ed è stata
indicata in fr./h 90.- per tenere conto della durata del mandato appare
pretestuosa e poco credibile. Avendo essa proposto un prezzo orario di fr.
90.-, per un totale (su 410 ore) di fr. 39'741.30 (con IVA), il committente non
poteva che moltiplicare questo importo per 3, al fine di tenere conto dell'insieme
delle prestazioni da svolgersi sull'arco di tutta la durata del mandato.
D'altronde, in caso di dubbio sulle modalità di compilazione dell'offerta,
l'insorgente avrebbe potuto chiedere delucidazioni al committente (cfr. pos.
2.10
del capitolato). Il fatto che anche altre due offerenti abbiano compilato
il modulo d'offerta come l'insorgente non permette di giungere ad altra
conclusione. La stazione appaltante ha applicato la correzione a tutti i
concorrenti che hanno impropriamente indicato il prezzo valido per un solo anno
quale importo finale ottenendo così cifre confrontabili fra loro con parametri
univoci. La rettifica del prezzo dell'offerta dell'insorgente non viola quindi
il diritto. La censura va pertanto disattesa.
4.
Visto quanto
precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia è posta a carico della
ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa rifonderà all'aggiudicataria,
rappresentata da un legale, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.
La ricorrente verserà alla CO 1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera