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Decisione

52.2021.154

Commessa pubblica. Rettifica dei prezzi esposti dall'offerente

9 luglio 2021Italiano9 min

dell'offerta della RI 1, il committente ha corretto il prezzo di fr. 39'471.30 da

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.154

Lugano

9

luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo

sul ricorso del 16 aprile 2021 della

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 31 marzo 2021 (n. 1698) del

Consiglio di Stato che, in esito a una procedura di concorso su invito, ha

deliberato il mandato per l'accompagnamento a livello grafico e di attività

di comunicazione per la campagna di prevenzione "Acque sicure" per

il periodo 2021-2023 alla CO 1;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. L'11 febbraio 2021 la

Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni ha invitato sei ditte,

tra cui la CO 1 e la RI 1, a presentare un'offerta per il mandato di

accompagnamento a livello grafico e di attività di comunicazione per la

campagna di prevenzione "Acque sicure" per il periodo 2021-2023. Oggetto

del mandato è la definizione di una nuova campagna di prevenzione degli

incidenti nei corsi d'acqua e nei laghi del territorio cantonale,

particolarmente frequenti durante l'estate.

Il capitolato d'oneri

trasmesso alle imprese indicava che il concorso, impostato secondo la procedura

su invito, era assoggettato alla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio

2001 (LCPubb; RL 730.100).

Gli offerenti erano tenuti a esporre la tariffa oraria applicabile al mandato

nell'allegato 2 al capitolato, da moltiplicare per il quantitativo di ore annue

esposto dal committente. Il documento prevedeva poi una ricapitolazione in cui

indicare il prezzo totale per il periodo aprile 2021 - dicembre 2023.

B. Entro il termine

indicato sono rientrate al committente sei offerte.

Scorto un errore di compilazione

dell'offerta della RI 1, il committente ha corretto il prezzo di fr. 39'471.30 da

questa proposto in fr. 119'223.80. Dopo aver escluso tre offerte, l'Ente

appaltante ha deliberato la commessa alla CO 1, la cui offerta di fr. 74'183.75

si è posizionata al primo rango.

C. La RI 1, seconda

classificata, è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la

decisione di delibera, di cui chiede l'annullamento e, in via principale, la

conseguente aggiudicazione in proprio favore. In via subordinata domanda il

rinvio degli atti al committente per nuova decisione, mentre in via ancor più

subordinata l'accertamento dell'illiceità del contratto eventualmente concluso

tra il committente e l'aggiudicataria. Il tutto previa concessione dell'effetto

sospensivo al ricorso. Sostiene che la committenza non avrebbe dovuto

correggere il prezzo offerto, che era invece da intendere quale cifra globale

per i tre anni di mandato. La ricorrente non avrebbe compreso che le ore

indicate dal committente (410) erano annue, ritenuto che si tratta di un

quantitativo importante che poteva in buona fede lasciar pensare fosse riferito

all'intero periodo di durata del mandato. A torto l'autorità avrebbe quindi

moltiplicato per 3 il prezzo, che era invece da considerare valido e

attendibile per l'insieme delle prestazioni da eseguirsi sui tre anni. Valutata

correttamente, l'offerta dell'insorgente avrebbe ottenuto il primo posto in

graduatoria.

D. All'accoglimento del

ricorso si sono opposti il committente e l'aggiudicataria, difendendo la bontà

delle correzioni apportate dalla stazione appaltante all'offerta

dell'insorgente. All'evidenza, sostengono, essa ha indicato il prezzo per un

solo anno, che andava quindi moltiplicato per tre, per tenere conto di tutta la

durata del mandato.

E. Il 10 maggio 2021 il

giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto

la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, concedendo al

committente di adottare misure di esecuzione dell'aggiudicazione limitatamente

all'anno 2021.

F. Con la replica e

la duplica, insorgente e committente hanno ribadito le proprie tesi con

precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. In quanto partecipante al concorso oggetto del contendere e seconda

classificata, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione

con cui il committente ha affidato a un'altra ditta la commessa (art. 37 lett.

d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1

LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad

accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo versato

agli atti dalla committenza e la documentazione prodotta dalla ricorrente

permettono al Tribunale di esprimersi con piena cognizione di causa.

Considerandi

2.

2.1. Secondo

l'art. 42 cpv. 3 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse

pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12

settembre 2006 (RLCPubb/ CIAP; RL 730.110), il committente rettifica semplici

errori aritmetici registrando la correzione in un verbale che resta agli atti.

2.2

In materia di commesse pubbliche il ricorso al Tribunale

can-tonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto,

compreso l'abuso e l'eccesso del potere di apprezzamento, e l'accertamento

errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 38 cpv. 1

LCPubb). Il controllo dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è

quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non

abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o

l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto. L'autorità di

ricorso deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a

quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che

integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo

dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica

unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di

giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti

lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti

alla parità di trattamento o alla proporzionalità (cfr. DTF 104 Ia 206; RDAT

I-1994 n. 34; STA 52.2019.585 del 13 febbraio 2020 consid. 3.1, 52.2017.105 del

26.

settembre 2017 consid. 3; Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio

Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2. ed., Bellinzona

2002, n. 407 seg.).

3.

3.1. Il modulo

d'offerta di cui all'allegato 2 del fascicolo di gara si presentava come segue:

Descrizione attività

Ore annue

offerte

1.

Analisi della situazione

40.

2.

Piano di comunicazione e misure

campagna di prevenzione

320.

3.

Ore supplementari / imprevisti

50.

Totale ore

410.

Tariffa oraria CHF/h

……………..

Totale parziale

……………..

IVA 7.7%

……………..

Totale IVA compresa

……………..

Nota bene:

Le ore delle attività 1, 2, e 3 sono definite dal committente. Quelle

dell'attività 3 saranno utilizzate previa autorizzazione del committente.

RICAPITOLAZIONE

Totale mandato di accompagnamento a livello grafico e

di attività di comunicazione per la campagna di prevenzione "Acque sicure"

per il periodo aprile 2021 - dicembre 2023

CHF

………………

IVA 7.7 % CHF

……..………..

___________________________________________________

IMPORTO TOTALE OFFERTA 2021/2023,

IVA inclusa CHF

……..………..

NB:

Gli eventuali ribassi e/o sconti devono essere

calcolati nei prezzi esposti. Non sono ammessi eventuali ribassi e/o sconti

supplementari indicati dopo il totale, pena l'esclusione dell'offerta dal

concorso (art. 42 RLCPubb/CIAP).

3.2

La ricorrente ha

compilato la tabella proponendo una tariffa oraria di fr. 90.-, per un totale

di fr. 36'900.- senza IVA, rispettivamente fr. 39'741.30 con IVA. Nella

ricapitolazione ha inserito i medesimi totali.

Come esposto in narrativa, il committente ha corretto l'importo di cui alla

ricapitolazione, moltiplicando per 3 il prezzo offerto.

Ora, se è vero che il menzionato documento non indicava espressamente che per

esporre il prezzo totale di cui alla ricapitolazione occorreva moltiplicare la

cifra risultante dalla tabella per 3, è pur vero che era precisato trattarsi

del prezzo complessivo per il periodo 2021/2023. Dall'altro lato, la tabella soprastante

specificava il quantitativo di ore annue, che non potevano quindi

riferirsi all'intera durata del mandato. Non si presta inoltre a confusione la

richiesta di proporre una tariffa oraria (fr./h), unico parametro lasciato alla

libera scelta degli offerenti siccome il totale delle ore era stabilito

preventivamente dal committente. L'odierna tesi della ricorrente, secondo cui

la tariffa da essa esposta corrispondeva in realtà di fr./h 30.- ed è stata

indicata in fr./h 90.- per tenere conto della durata del mandato appare

pretestuosa e poco credibile. Avendo essa proposto un prezzo orario di fr.

90.-, per un totale (su 410 ore) di fr. 39'741.30 (con IVA), il committente non

poteva che moltiplicare questo importo per 3, al fine di tenere conto dell'insieme

delle prestazioni da svolgersi sull'arco di tutta la durata del mandato.

D'altronde, in caso di dubbio sulle modalità di compilazione dell'offerta,

l'insorgente avrebbe potuto chiedere delucidazioni al committente (cfr. pos.

2.10

del capitolato). Il fatto che anche altre due offerenti abbiano compilato

il modulo d'offerta come l'insorgente non permette di giungere ad altra

conclusione. La stazione appaltante ha applicato la correzione a tutti i

concorrenti che hanno impropriamente indicato il prezzo valido per un solo anno

quale importo finale ottenendo così cifre confrontabili fra loro con parametri

univoci. La rettifica del prezzo dell'offerta dell'insorgente non viola quindi

il diritto. La censura va pertanto disattesa.

4.

Visto quanto

precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia è posta a carico della

ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa rifonderà all'aggiudicataria,

rappresentata da un legale, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.

La ricorrente verserà alla CO 1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera