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Decisione

52.2021.168

Revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato. Riammissione alla guida

23 settembre 2021Italiano26 min

di Ingrado, una valutazione neuropsicologica, un esame di psicologia del traffico

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.168

Lugano

23

settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso del 27 aprile 2021 di

RI

1RI 1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 10 marzo 2021 (n. 1164) del

Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa del ricorrente contro la

risoluzione del 15 settembre 2020 con cui la Sezione della circolazione ha

respinto la sua istanza di riammissione alla guida;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. RI 1, nato nel 1958 e

al beneficio dell'AI, è titolare di una licenza di condurre dal 1979. In

passato ha accumulato più infrazioni per guida in stato di ebrietà qualificata

(nel 1981, 2008, 2009), con le seguenti revoche di sicurezza:

18 giugno 2008 revoca della licenza di

condurre a tempo indeterminato con effetto immediato ex art. 16d cpv. 1

lett. b LCStr. Riammesso alla guida il 12 gennaio 2009 (previa presentazione di

un rapporto di Ingrado Centro di cura dell'alcolismo e un certificato medico

psichiatrico attestante la sua idoneità psico-fisica).

7 dicembre 2009 revoca della licenza di

condurre a tempo indeterminato con effetto immediato ex art. 16d cpv. 1

lett. b e c LCStr. Dopo un primo rifiuto (decisione del 19 ottobre 2010),

riammesso alla guida il 12 novembre 2012 (previa presentazione di un rapporto

di Ingrado, una valutazione neuropsicologica, un esame di psicologia del traffico

e un certificato medico psichiatrico favorevoli). La riammissione è stata

subordinata alle condizioni di presentare: (1) ogni 3 mesi, per un anno, un

rapporto di iQ-Center by Ingrado e un certificato medico internistico

certificante la totale astinenza e la stabile affrancazione dal consumo di

alcol e (2) ogni 3 mesi, sino a nuovo avviso, un certificato medico

psichiatrico attestante l'idoneità alla guida (quest'ultima condizione è stata

abolita il 12 gennaio 2016).

B. a. Il 6 aprile 2017 RI

1 ha nuovamente circolato alla guida di un veicolo in stato d'ebrietà, con una

concentrazione qualificata di alcol (0.71 mg/l di aria espirata nell'alito).

b. Avviato un procedimento e preso atto di una perizia di medicina del traffico

del 24 luglio 2017 che lo ha ritenuto non idoneo alla guida, con decisione del

24 ottobre 2017 la Sezione della circolazione ha revocato ad RI 1 la licenza di

condurre a tempo indeterminato con effetto immediato, stabilendo un periodo di

sospensione sino all'aprile 2019. La riammissione è stata tuttavia subordinata

alle condizioni di:

·

presentare un rapporto di

iQ-Center by Ingrado attestante: (a) il seguito di un percorso

psicoeducazionale specifico e strutturato in una presa a carico di almeno 6

mesi (un colloquio mensile e un corso di prevenzione alla recidiva), atta ad

approfondire le proprie condotte ed il suo rapporto con la guida, la strada ed

il rispetto delle norme; e (b) l'astinenza dal consumo di alcol - durante il

periodo semestrale di presa a carico psicoeducazionale - sulla base di analisi

dell'EtG (Etilglucuronide) del capello eseguite con frequenza trimestrale

dall'Istituto Alpino di chimica e di tossicologia (IACT);

·

presentare un rapporto del medico

curante attestante le patologie presentate, la terapia farmacologica in corso

(che dovrà essere compatibile con la guida in sicurezza di veicoli a motore del

I° gruppo);

·

presentare un rapporto medico

psichiatrico dello specialista curante attestante le patologie in corso, i

trattamenti in atto e i farmaci prescritti (compatibili con la guida di veicoli

a motore del I° gruppo);

·

superare un esame psico-tecnico a

cura dello psicologo del traffico;

·

presentare un

rapporto di verifica conclusiva di medicina del traffico steso dal medico del

traffico SSML attestante l'idoneità alla guida di veicoli a motore.

La decisione, resa in particolare sulla base

degli art. 16c cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. d e 16d cpv.

1 lett. b e 2 della

legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr, RS 741.01), è

cresciuta in giudicato incontestata.

C. a. Nel gennaio 2020, RI

1 ha chiesto di essere riammesso alla guida, sulla base di un rapporto

favorevole del centro di competenza iQ-Center by Ingrado del 21 gennaio 2020 e

un certificato medico psichiatrico (Dr. med. L. __________) del 13 gennaio

2020. Così invitato dalla Sezione della circolazione, ha quindi prodotto un

certificato favorevole del suo medico curante (Dr. med. M. __________) del 10

febbraio 2020 e si è assoggettato a un esame di medicina del traffico presso l'Unità

di medicina del traffico del Centre universitaire romand de médecine légale

(CURML; Dr. med. R. B. __________ e Dr. med. C__________, medico del traffico

SSML), che l'ha considerato idoneo alla guida dal punto di vista medico.

Infine, nel corso del mese di giugno 2020, si è sottoposto alla richiesta

perizia di psicologia del traffico, presso l'Unità di psicologia applicata

della SUPSI. Esaminati gli atti ed esperite le necessarie analisi (valutazione

psicologica e delle principali funzioni cognitive dell'interessato con la

somministrazione di test), il referto sottoscritto dagli specialisti di tale

Unità (psicologo specializzato in psicologia del traffico FSP R__________,

neuropsicologa FSP F__________ e psicologo del traffico FSP L__________) ha dal

canto suo concluso cheRI 1 non apparisse idoneo alla guida.

b. Preso atto di quanto sopra e considerate in particolare le risultanze della

predetta indagine di psicologia del traffico, dopo aver raccolto le

osservazioni dell'interessato, con decisione del 15 settembre 2020 la Sezione

della circolazione ha respinto l'istanza di riammissione alla guida,

confermando la revoca a tempo indeterminato e subordinando la riammissione alla

guida alle condizioni di:

·

presentare un preavviso favorevole

di iQ-Center by Ingrado attestante: (a) dopo un periodo di controllo di almeno

12 mesi, la totale astinenza ed affrancazione dal consumo di bevande alcoliche

e (b) il seguito di un percorso psicoeducazionale specifico e strutturato in

una presa a carico di almeno 12 mesi (1 seduta mensile) atta ad approfondire le

proprie condotte ed il suo rapporto con la guida, la strada ed il rispetto

delle norme;

·

proseguimento della presa a carico

presso lo psichiatra curante e la presentazione di un certificato medico psichiatrico

attestante le diagnosi psichiatriche, la compatibilità di quest'ultima con la

guida di veicoli a motore del gruppo 1, il trattamento prescritto e la sua

compatibilità con la guida di veicoli a motore del gruppo 1;

·

presentazione di un rapporto di verifica conclusiva steso da un medico del traffico

SSML attestante l'idoneità alla guida di veicoli a motore;

·

superamento di un esame

psico-tecnico a cura dello psicologo del traffico.

La risoluzione,

dichiarata immediatamente esecutiva, è stata adottata sulla base degli art. 14

cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1 e 16d cpv. 1 lett. c LCStr.

D. Con giudizio del 10

marzo 2021, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dal

conducente avverso la predetta risoluzione. Disattesa una censura relativa al diritto

di essere sentito, il Governo ha in sostanza ritenuto che non vi fossero seri

motivi per scostarsi dalle conclusioni della perizia di psicologia del

traffico, che, a differenza degli altri rapporti medici, non aveva valutato l'idoneità

alla guida dal punto di vista fisico, ma caratteriale (mediante

approfondita analisi). Ha inoltre osservato che, sebbene le conclusioni di

quest'ultima divergessero in parte dal referto del CURML (in merito alla presa

di coscienza della problematica del comportamento infrattivo), la stessa

mettesse in luce anche delle carenze delle funzioni cognitive. Inoltre, pur

esprimendosi favorevolmente, il medico del traffico aveva in ogni caso

suggerito di subordinare la riammissione al rispetto di importanti condizioni.

La precedente istanza ha infine smorzato il valore probatorio degli altri

rapporti medici, in quanto non redatti da medici riconosciuti ai sensi dell'ordinanza sull'ammissione alla

circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51). Ha quindi tutelato la

decisione dell'autorità di prime cure, che ha ritenuto conforme al diritto e al

principio di proporzionalità.

E. Avverso quest'ultima risoluzione, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullata insieme a quella della Sezione

della circolazione e postulando la riammissione alla guida. Ripercorsi i fatti,

l'insorgente rimprovera in sostanza alle istanze inferiori di aver ignorato la

perizia di medicina del traffico, che avrebbe concluso che egli sarebbe idoneo

anche dal punto di vista psicologico. Il Governo, aggiunge, avrebbe dovuto

disporre un'ulteriore perizia. Tanto più che il referto di psicologia del

traffico non avrebbe risposto in modo chiaro al quesito relativo alla sua

idoneità. La misura sarebbe infine sproporzionata, poiché la patente potrebbe

essergli restituita, alle condizioni suggerite dalla perizia del CURML.

F. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi

nelle precedenti prese di posizione.

G. Non vi è stato un'ulteriore

scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una

replica.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2

della legge di applicazione alla legisla-

zione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del

24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).

La legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato

dal giudizio impugnato di cui è destinatario,

è certa (art. 65 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e

68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (cfr. art. 25 cpv. 1

LPAmm). Come si vedrà più avanti, non vi sono seri motivi per dubitare delle

risultanze della perizia di psicologia del traffico dell'Unità della SUPSI, su

cui si è fondata l'autorità di prime cure. A una valutazione anticipata (cfr.

DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), non occorre pertanto assumere un'altra perizia

di psicologia del traffico, come a ragione già ritenuto anche dal Governo.

Considerandi

2.

2.1. La licenza

di condurre dev'essere revocata se è accertato che le condizioni legali

stabilite per il suo rilascio non sono più adempite (cfr. art. 16 cpv. 1

LCStr). Presupposto essenziale per poter guidare un veicolo a motore è

l'idoneità alla guida. Per idoneità a condurre ai sensi dell'art. 14 cpv. 1

LCStr s'intendono tutte le esigenze fisiche e psichiche di cui un individuo

deve essere dotato per condurre con sicurezza un veicolo a motore nella

circolazione stradale (cfr. DTF 133 II 384 consid. 3.1). In base all'art. 14

cpv. 2 LCStr, è idoneo alla guida chi (a) ha compiuto l'età minima, (b) ha le

attitudini fisiche e psichiche necessarie per condurre con sicurezza veicoli a

motore, (c) è libero da ogni forma di dipendenza che pregiudichi la guida

sicura di veicoli a motore e (d) per il suo comportamento precedente dà

garanzia, in quanto conducente di un veicolo a motore, di osservare le

prescrizioni e di avere riguardo per i terzi. Qualora l'idoneità non sia più

data, la licenza di condurre deve essere revocata a tempo indeterminato (art.

16d cpv. 1 LCStr) e potrà essere

nuovamente rilasciata a determinate condizioni, segnatamente se la

persona colpita dal provvedimento può comprovare che non vi è più inidoneità

alla guida (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr).

2.2

In base all'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr, la licenza deve in particolare essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che

esclude l'idoneità alla guida (cfr. pure art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr; sulla

nozione di alcoldipendenza in base a tali norme: DTF 129 II 82 consid.

4.1, 127 II 122 consid. 3c; STF 1C_106/2016 del 9 giugno 2016 consid. 4.1; STA 52.2019.630

del 16 giugno 2020 consid. 2 e rinvii). Secondo l'art. 16d cpv. 1 lett. c

LCStr, la licenza deve inoltre essere revocata se a causa del suo precedente

comportamento il conducente non offre alcuna garanzia che in futuro, alla guida

di un veicolo a motore, osservi le prescrizioni e abbia riguardo per il

prossimo (cfr. anche art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr). Indizi al riguardo

sussistono quando l'interessato presenta aspetti caratteriali rilevanti per la

circolazione, dai quali si desume che, quale conducente, costituisce una fonte

di pericolo per la circolazione. Determinante ai fini di una revoca di

sicurezza per motivi caratteriali è la prognosi negativa sul suo comportamento

quale conducente (cfr. DTF 125 II 492 consid. 2a e rimandi; STF 1C_496/2018 del

20.

maggio 2019 consid. 5.1 e rinvii, 1C_264/2018 del 5 ottobre 2018 consid. 3.1).

La revoca della licenza di condurre ai sensi

dell'art. 16d LCStr è una misura di sicurezza adottata al fine di

proteggere la circolazione contro conducenti non idonei alla guida. Poiché essa

comporta una limitazione tangibile della libertà personale dell'interessato,

l'autorità competente, prima di adottarla, deve chiarire accuratamente le

circostanze determinanti (cfr. DTF 141 II 220 consid. 3.1.1, 139 II 95 consid.

3.4.1

e rimandi). Il pronostico deve in particolare fondarsi sugli antecedenti

del conducente e sulla sua situazione personale (cfr. DTF 139 II 95 consid.

3.4.1, 125 II 492 consid. 2a; STF 1C_496/2018 citata consid. 5.1). L'entità

degli accertamenti dipende dalle circostanze del caso concreto e rientra nel

margine d'apprezzamento dell'autorità decidente (cfr. STF 1C_264/2018 citata

consid. 3.2). In applicazione degli 15d cpv. 1 LCStr e 28a cpv. 1

OAC, se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, l'autorità

cantonale dispone: per questioni psicologiche, in particolare secondo l'art.

15d cpv. 1 lett. c LCStr (violazioni di norme della circolazione facenti

desumere mancanza di rispetto nei confronti degli altri utenti della strada),

un esame di verifica effettuato da uno psicologo specialista in psicologia del

traffico FSP (cfr. art. 28a cpv. 1 lett. b con rimando all'art. 5c

OAC); per questioni mediche, un esame di verifica dell'idoneità alla

guida effettuato da un medico del traffico SSML (cfr. art. 28a cpv. 1

lett. b con rimando all'art. 5abis OAC).

2.3

Secondo l'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr, dopo un'infrazione grave

la licenza di condurre deve essere revocata a tempo indeterminato, ma almeno

per due anni, se nei dieci anni precedenti la patente è stata revocata due

volte per infrazioni gravi.

Nonostante la sua collocazione tra le revoche a scopo di ammonimento nella

sistematica della legge, la misura disposta in base a tale norma - analogamente

a quella pronunciata in virtù dell'art. 16b cpv. 2 lett. e LCStr -

costituisce una revoca di sicurezza, applicabile senza perizia nei confronti

dei conducenti che accumula-no importanti infrazioni, dimostrando con il loro

ripetuto comportamento inadeguato di essere un pericolo per gli altri utenti

della strada e quindi inidonei alla guida (cfr. Messaggio del 31 marzo 1999

concernente la modifica della LCStr, FF 1999 pag. 3865; DTF 141 II 220 consid. 3.2, 139 II 95 consid. 3.4.2; Cédric Mizel, Droit et pratique

illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 593 seg.). A differenza della revoca di cui all'art. 16d

LCStr, il provvedimento retto dall'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr (e

dall'art. 16b cpv. 2 lett. e LCStr) non prevede una verifica

dell'idoneità, ma si fonda su un'inidoneità caratteriale - presunta per legge -

basata sui precedenti accumulati (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.4.2; Mizel, op. cit., pag. 593 seg.).

Una verifica delle circostanze determinanti s'impone nondimeno al momento della

riammissione: il nuovo rilascio della licenza di condurre dipende infatti dalla

comprova di avere rimediato a questa mancanza di idoneità (cfr. art. 17 cpv. 3

LCStr; Messaggio citato, pag. 3863). L'autorità può quindi esigere i necessari

accertamenti, in particolare un esame di verifica dell'idoneità da parte di uno

psicologo del traffico (cfr. STA 52.2019.366 del 12 dicembre 2019 consid. 3.2, 52.2017.355 citata consid. 2.2 in

fine e rimandi; Mizel, op.

cit., pag. 596; Philippe Weissenberger,

Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach

Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n. 12 seg. ad art. 17).

2.4

Come ogni mezzo probatorio, anche le perizie sottostanno al libero apprezzamento da parte del giudice. Per

giurisprudenza, su questioni specialistiche il Tribunale non si scosta

tuttavia da un referto, a meno che non abbia seri motivi per farlo (cfr. DTF

140.

II 334 consid. 3, 133 II 384 consid.

4.2.3, 132 II 257 consid. 4.4.1; Mizel, op. cit., pag. 150

seg.). Il giudice valuta le prove e risolve le questioni giuridiche che

si pongono. Deve quindi anche esaminare se, alla luce dei mezzi probatori e

delle allegazioni delle parti, sussistono sufficienti motivi per dubitare della

concludenza ed esattezza di una perizia. Se ciò è il caso, occorre se

necessario che siano raccolte prove complementari; il giudice non può invece

fondarsi su una perizia non conclusiva e convincente, poiché rischierebbe

altrimenti di incorrere in un apprezzamento arbitrario delle prove (cfr. DTF

133.

II 384 consid. 4.2.3; STF 1C_264/2018 citata consid. 3.3, 1C_359/2008 del

23.

febbraio 2009 consid. 2.2; STA 52.2019.366 citata consid. 3.3).

3.

3.1. In concreto

dagli atti risulta che, a seguito dell'ennesima guida in stato di ebrietà

qualificata (commessa il 6 aprile 2017, a ca. 4 anni e 5 mesi di distanza dall'ultima

riammissione alla guida) e sulla base della perizia sfavorevole di medicina del

traffico del 24 luglio 2017, con decisione del 24 ottobre 2017 la Sezione della

circolazione aveva revocato al ricorrente la licenza di condurre a tempo

indeterminato ex art. 16d cpv. 1 lett. b e 16c cpv. 2 lett. d

LCStr (ovvero, per dipendenza che pregiudica la guida sicura e per inidoneità

caratteriale presunta per legge), imponendogli un periodo di attesa di due anni

e subordinando la futura restituzione del permesso a diverse condizioni, così

come indicato in narrativa (cfr. consid. C). Tra queste condizioni figurava

anche quella di superare un esame psico-tecnico a cura dello psicologo del

traffico. Dando seguito a tale onere, l'insorgente si è sottoposto a una

valutazione presso l'Unità di psicologia applicata della SUPSI, che l'ha

tuttavia considerato non idoneo alla guida. In sede di conclusioni, la perizia

ha segnatamente concluso che (pag. 24 e 25):

Il signor RI 1 presenta un'anamnesi amministrativa

segnata da 5 ebrietà qualificate (1981, 2 nel 2008, 2009, 2017). Egli si è

sottoposto all'esame di psicologia del traffico dopo un monitoraggio

astinenziale validato dal Medico del traffico.

Dal punto di vista psicologico, emerge un profilo di conducente

anamnesticamente segnato da un orientamento egocentrico e autoaffermativo,

anche oppositivamente, alle normative e ai sanzionamenti disciplinari; ciò che

trova riscontro nell'anamnesi e ha reso difficile l'aderenza alle prescrizioni

dell'iter per la riabilitazione alla guida; in

particolare relativamente al mantenimento nel tempo della rinuncia provvisoria

monitorata al consumo alcolico. A suo dire, nel tempo, si sarebbe sviluppata

una certa remissività a favore dell'aderenza sia alle leggi che alla prudenza.

La riduzione dell'espressione caratteriale appare essere verosimile, per quanto

un velo polemico e un forte vissuto di ingiustizia permangano presenti. Tutto

sommato, l'evoluzione presentata dal periziato appare un segno positivo. Il

quadro caratteriale attuale appare quindi favorevole a un'ipotesi a lungo

termine ma attualmente non ancora sufficiente all'ipotesi di una riabilitazione

attuale alla guida, anche solo parziale/limitata.

Dal punto di vista delle funzioni cognitive coinvolte nella guida

abbiamo messo in evidenza la presenza di insufficienti risorse

attentivo-esecutive necessarie per mantenere una guida in sicurezza a livello

non professionale (licenze del Gruppo 1). Si sono infatti osservati dei tempi

di reazione rallentati e fortemente influenzati dal grado di difficoltà del

compito denotando una difficoltà nel rispondere velocemente e in modo adeguato

soprattutto in situazioni complesse come lo è la guida di un autoveicolo, il

tutto puntualmente aggravato dall'emergenza di aspetti ansiosi e impulsivi

legati al quadro psichiatrico. Si deve quindi raccomandare per ora un ulteriore

periodo obbligato di impegno astinenziale oggettivato senza contraddizioni né

eccezioni prima di considerare un'effettiva, seppur parziale riammissione alla

guida, in accordo con la valutazione del 18.03.2020 del Medico del traffico

che, seppure dopo una valutazione favorevole, raccomanda un proseguimento del

monitoraggio astinenziale per un ulteriore periodo di 12 mesi con altresì un

espresso accompagnamento psicoeducazionale "presso l'iQ-Center per

ulteriori 12 mesi (...) alla frequenza che la responsabile/il responsabile dell'iQ-Center

valuteranno appropriata al caso specifico, e secondo quanto già in uso e

raccomandato dall'autorità cantonale competente in simili casi"), per una

misura che si delinea a tutti gli effetti come indispensabile.

In particolare si ritiene che

a) sia presente una parziale presa di coscienza

della problematica del comportamento infrattivo;

b) siano state identificate in modo parziale le

cause e le condizioni delle infrazioni alla guida (per es. le attitudini, le

caratteristiche di personalità, la dimensione emotiva, i motivi…);

c) le cause/condizioni personali che hanno determinato

il comportamento problematico si siano modificate in modo insufficiente,

rispettivamente possono essere compensate solo limitatamente da delle strategie

appropriate che quindi sono da implementare ulteriormente, sia

quantitativamente che qualitativamente, soprattutto a favore di una maggiore

differenziazione;

d) non siano presenti sufficienti risorse cognitive

per una guida di autoveicoli in sicurezza in tutte le circostanze e condizioni.

Osservato

come la prognosi riguardo alla condotta alla guida apparisse sfavorevole alla

riabilitazione attuale, gli specialisti dell'Unità della SUPSI hanno quindi

stabilito che il peritando appare attualmente NON idoneo alla guida di

veicoli a motore, indicando le condizioni per la riammissione alla guida, che

- unitamente a quelle essenzialmente già suggerite dal medico del traffico

(accompagnamento psicoeducazionale con monitoraggio di astinenza da alcol per

12.

mesi, proseguimento della presa a carico presso lo psichiatra curante con

attestazione della compatibilità con la guida delle diagnosi psichiatriche e

del trattamento prescritto) - la Sezione della circolazione ha in sostanza

fatto proprie con la decisione del 15 settembre 2020 (supra, consid. C).

3.2

Ora, come ritenuto dal Governo, dall'esame degli atti non sussiste alcun

serio e valido motivo per scostarsi dalle risultanze di questa perizia

specialistica, che risulta concludente, motivata e scevra di contraddizioni.

Essa si fonda su un'accurata indagine, che appare del tutto conforme ai

principi formali e standard applicati in questo ambito (cfr. Jacqueline Bächli-Biétry/Rahel Bieri/Martina

Menn, in: Manfred Dähler/René Schaffhauser, Handbuch

Strassenverkehrsrecht, Basilea 2018, § 9 n. 29 seg., n. 87 segg.; Jacqueline Bächli-Biétry/Munira Haag-Dawoud, Wie kann man sich

optimal auf eine verkehrsmedizinische und -psychologische Untersuchung

vorbereiten?, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2008, pag. 31 segg., 40;

inoltre, Livia Bühler/Rahel Bieri,

Verkehrsmedizin und Verkehrspsychologie - Qualitätssicherung in der

Verkehrspsychologie, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2020, n. 13, pag.

213.

seg.).

Il referto è ben articolato, trasparente e intelligibile. Illustra in modo

chiaro e preciso le diverse parti in cui è strutturato, indicando

essenzialmente le diverse fonti d'informazione (pag. 1 seg.), gli antefatti e

l'osservazione del comportamento dell'interessato (cfr. capitolo 1: "Motivazione

all'indagine peritale" e 2: "Attitudine nella/alla situazione

peritale"), i dati salienti sulla sua persona e la discussione sul suo

istoriato come conducente (pratica di guida e precedenti; cfr. capitoli 3 e 4),

nonché l'approfondimento testologico (capitolo 5). Analizza e discute quindi in

modo compiuto i diversi elementi raccolti (capitolo 6), esponendo poi una sintesi

degli aspetti salienti per la guida (capitolo 7) - in

cui in buona sostanza valuta gli aspetti riguardanti il processo di riflessione

ed elaborazione dell'infrazione, gli elementi della personalità suscettibili di

costituire un fattore di recidiva, la capacità di strategie alternative per

evitare nuove infrazioni e i deficit a livello di funzioni cognitive coinvolte

nella guida - traendone infine (capitolo 8), in modo coerente, le conclusioni

di cui si è detto poc'anzi (supra, consid. 3.1). Deduzioni, queste, con

cui il ricorrente non si confronta minimamente e da cui non emerge alcuna seria

ragione di scostarsi. Tanto più che egli si limita solo a invocare - a torto,

come si vedrà (consid. 3.3) - l'esito favorevole della perizia di medicina del

traffico e a biasimare il fatto che il referto della SUSPI abbia concluso che

egli "appare non idoneo", anziché indicare che "non è

idoneo" alla guida. Locuzione, quest'ultima, sulla quale non è tuttavia

seriamente possibile equivocare, ove solo si consideri che la stessa perizia ha

poi chiaramente raccomandato anche le condizioni per una futura riammissione

alla guida, proprio perché ha risposto in modo negativo al quesito

relativo all'attitudine alla guida ("In

caso negativo la riammissione alla guida è subordinata a quali condizioni?",

cfr. ad 3, pag. 25).

3.3

Invano l'insorgente rimprovera alle istanze inferiori di aver completamente

ignorato il rapporto del medico del traffico malgrado fosse giunto a

conclusioni opposte rispetto a quelle dello psicologo. Quel che l'insorgente

omette di considerare è infatti che questo referto non ha approfondito la sua

idoneità (caratteriale) alla guida dal punto vista della psicologia del

traffico. La valutazione del CURML ha in effetti esaminato dapprima la

compatibilità con la guida della sua attuale terapia di farmaci ansiolitici e

antidepressivi (che ha ammesso fondandosi sul rapporto del 13 gennaio 2020

dello psichiatra curante, cfr. perizia del 18 marzo 2020, pag. 7). Ha inoltre

concluso che il ricorrente poteva essere considerato idoneo alla guida, dal

punto di vista medico,

fondandosi sugli esiti negativi degli esami

tossicologici, le informazioni ricevute dai medici curanti e quelle fornite

dall'interessato durante un colloquio clinico (cfr. pag. 6 e 7). È ben vero che

riferendosi genericamente a quest'ultimo colloquio - di cui s'ignorano invero

modalità e contenuti concreti (non protocollati; cfr. tuttavia sull'importanza

di riportare tali informazioni: STA

52.2019.630

citata consid. 4.2 e rinvii; Bruno

Liniger, in: Manfred Dähler/René Schaffhauser, op. cit., § 10, n. 30

seg.) - il referto (pag. 7) ha anche indicato in modo sommario che l'interessato

aveva dimostrato di aver preso coscienza della gravità degli avvenimenti

passati, traendone insegnamento e di avere compreso l'importanza di

rispettare la legislazione stradale per quanto riguarda il consumo di alcol e

la guida. Inoltre, che aveva dimostrato di disporre di informazioni

appropriate sui diversi concetti riguardanti l'alcol (alcolemia,

concentrazione d'alcol nel sangue, etilometria, concentrazione d'alcol nell'alito/

aria espirata, bevanda alcolica standard, ecc.), sulle nozioni di

assorbimento ed eliminazione di etanolo dal corpo, sulle regole previste dalla

legislazione in materia (sanzioni e controlli con l'etilometro), come pure

sugli effetti del consumo di alcol sulla guida (enumerandone alcuni e ricevendo

informazioni aggiuntive dall'esperto: diminuzione dell'acutezza visiva e

uditiva, diminuzione dell'attenzione, allungamento dei tempi di reazione,

ecc.); e infine, che era stato in grado di citare alcune misure e strategie

alternative alla guida da mettere in pratica in situazioni di consumo d'alcol (cfr.

citata perizia del 18 marzo 2020, pag. 7 seg.).

È tuttavia piuttosto chiaro che con tali considerazioni (a ben vedere

soprattutto riferite alla comprensione dell'interessato di nozioni, regole ed

effetti della guida in stato di ebrietà) la valutazione del CURML non si è comunque

focalizzata sulla problematica caratteriale legata alle infrazioni, né

tanto meno sulle risorse cognitive dell'interessato implicate nella guida, che

non ha esaminato - essendo del resto compito della psicologia del traffico

(cfr. Bächli-Biétry/Bieri/Menn,

op. cit., §9 n. 2 segg.). In tal senso giova rilevare come la perizia dell'Unità

della SUPSI ben abbia anche ricordato quali siano gli aspetti che vengono

vagliati in un tale contesto, e meglio le condizioni di base per una

valutazione peritale favorevole di psicologia del traffico (pag. 20):

Una valutazione peritale favorevole di psicologia del

traffico deve di principio soddisfare le seguenti condizioni di base: la

persona deve aver riflettuto e aver rielaborato le condotte infrattive nella

circolazione stradale rilevate, assumendone la responsabilità. Concretamente,

questo significa che la persona deve prendersi la responsabilità del proprio

comportamento stradale inadeguato (locus of control e capacità di assumersi

le proprie responsabilità), la persona sottoposta a indagine deve conoscere le

ragioni e i motivi personali (legati alla propria personalità) che hanno

condotto alle infrazioni rilevate (consapevolezza adeguata dei

problemi/capacità di riflessione) e deve rendersi conto dei pericoli causati

alla circolazione (coscienza del pericolo adeguata, propensione al rischio,

elasticità e flessibilità mentale) e accettare le leggi in vigore (accettazione

delle regole integra e disposizione a conformarsi alle norme della circolazione

stradale). Infine, le attitudini e le condotte potenzialmente favorenti le

recidive (nel campo motivazionale ed emozionale, impulsività, tendenza

all'imposizione aggressiva nel traffico, resistenza emozionale, tolleranza alle

frustrazioni, capacità di resistenza allo stress, rapporto emozionale e

affinità col proprio veicolo) devono essersi modificate favorevolmente in modo

reciso e questi cambiamenti devono essere consolidati: per esempio con la messa

in atto di strategie durature per evitare ulteriori infrazioni (strategie di

evitamento/compensazione). Se si presentano elementi che danno adito a riserve

o a sospetti di limiti in ambito cognitivo, la persona deve presentare delle

prestazioni neurocognitive sufficienti per la guida. Tutti questi aspetti sono

elementi costituenti e basilari per una prognosi favorevole.

Aspetti, questi, che

nel caso dell'insorgente non sono tuttavia ancora sufficientemente presenti,

come ben risulta dalle spiegazioni e conclusioni del referto della SUPSI (pag.

20.

segg.), con le quali egli, come detto, nemmeno si confronta (cfr. ad

esempio, sull'insufficiente processo di elaborazione del ricorrente dei suoi

antecedenti, senza una piena presa di coscienza dei problemi e assunzione di

responsabilità, ma tendenza a un'attribuzione causale esterna: analisi e

discussione a pag. 20-21, sintesi con fattori a sfavore a pag. 22-23 e

conclusioni a pag. 24).

3.4

Ferme queste premesse, questo Tribunale non può quindi che confermare la

legittimità del rifiuto della Sezione della circolazione, tutelato dal Governo,

di riammettere il ricorrente alla guida, in quanto immune da violazioni del

diritto, al pari delle condizioni poste per la futura restituzione della

licenza di condurre, che l'insorgente non contesta. A torto egli pretende

invece che il provvedimento sarebbe sproporzionato, poiché proprio queste

condizioni, e in particolare quelle suggerite dal rapporto del medico del

traffico (relative all'astinenza, al seguito del percorso psicoeducazionale e

della presa a carico presso lo psichiatra curante), dovrebbero consentire un'immediata

resa del permesso: quest'ultima presuppone infatti che egli abbia compro-

vato che non vi sia più un'inidoneità alla guida (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr;

STF 1C_220/2011 del 24 agosto 2011 consid. 2; Mizel, op. cit., pag. 566 segg.), in particolare dal profilo

caratteriale; ciò che tuttavia come visto non è il caso.

4.

4.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

4.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente,

soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente resta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

5.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera