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Decisione

52.2021.174

Licenza edilizia per un cambio di destinazione

8 aprile 2022Italiano14 min

inoltre il Governo per non avere approfondito il tema del grave incremento delle

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.174

Lugano

8

aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 28 aprile

2021 di

RI

1

RI

2

patrocinati

da: PA 1

contro

la decisione del 24 marzo 2021 (n. 1465) del

Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dagli

insorgenti avverso la risoluzione del 10 marzo 2020 con cui il Municipio di

Chiasso ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per trasformare un edificio

(part. __________) in locale erotico;

ritenuto, in

fatto

A. a. CO 1, qui

resistente, è proprietario di un edificio abitabile (part. __________),

strutturato su due livelli, situato in via __________ a Chiasso, in zona

amministrativa e commerciale (AC7).

Nel 2014 il pian

terreno dello stabile è stato ristrutturato e trasformato in un centro massaggi

(tantra).

b. Con domanda di

costruzione del 26 agosto 2019 il proprietario ha chiesto al Municipio il permesso

di trasformare l'intero edificio in un locale erotico (cambio di destinazione)

con parziali modifiche interne. Il piano terreno - che presenta tre locali

d'appuntamento, una sala ricevimento, un locale d'attesa, un servizio igienico,

una struttura sanitaria per le persone con disabilità e uno spogliatoio - non

sarà oggetto di alcuna modifica strutturale. Al primo piano il progetto prevede

invece la creazione di due nuovi locali d'appuntamento (per un totale di 4

camere), un locale cucina/pausa comune per i dipendenti e un servizio igienico

supplementare (oltre ai due bagni già esistenti sul piano, che comprende anche un

locale lavanderia). È inoltre prevista la formazione di tre ulteriori posteggi,

oltre ai tre già esistenti.

c. Nel termine di pubblicazione,

la domanda ha suscitato diverse opposizioni, tra cui quella di RI 1 e RI 2, qui

ricorrenti, proprietari di un fondo edificato (part. __________), situato in

via __________, al confine con l'Italia.

d. Preso atto

dell'ulteriore documentazione versata agli atti e raccolto l'avviso dei Servizi generali del

Dipartimento del territorio (n. 110968), con decisione del 10 marzo 2020 il

Municipio ha rilasciato la licenza edilizia richiesta, sottoponendola a

svariate condizioni. Nel contempo ha negato la legittimazione attiva a tutti

gli opponenti, ivi compresi i qui ricorrenti (poiché nessuno (…)

risulta

legato per situazione all'oggetto da un rapporto stretto ed intenso, né adduce

motivazioni intese a giustificare la legittimazione a presentare opposizione),

ritenendo in ogni caso le loro obiezioni infondate e il progetto conforme al

diritto.

B. Con giudizio del 24

marzo 2021, per quanto qui interessa, il Consiglio di Stato ha dichiarato

irricevibile l'impugnativa presentata dagli opponenti RI 1 e RI 2. Ha in

particolare osservato come il loro fondo (part. __________) - distante circa

178 m - non avesse un sufficiente legame spaziale con la proprietà del

resistente e come qualsiasi tipo di eventuale immissione fosse per loro

impercettibile. Ha quindi ritenuto che i predetti non avessero in alcun modo

reso verosimile che la loro situazione giuridica o fattuale potesse essere

influenzata dall'esito della procedura e di essere toccati così dal progetto in

misura maggiore rispetto a qualunque altro membro della comunità. Non avendo

specificato l'effettivo pregiudizio che ne deriverebbe per loro, ha in

particolare respinto l'argomentazione fondata sulle immissioni immateriali

derivanti dall'attività prevista sulla proprietà del resistente, tanto più

considerato che anche sul loro fondo è gestito un locale erotico.

C. Avverso il predetto

giudizio, RI 1 e RI 2 si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento insieme alla licenza edilizia.

Fatti

I ricorrenti eccepiscono il mancato riconoscimento da parte delle precedenti

istanze della loro legittimazione attiva a opporsi al progetto e a ricorrere

contro il rilascio della qui controversa licenza edilizia. Pur ammettendo che

il loro terreno dista oltre 100 metri dal fondo del resistente, deducono la

loro potestà ricorsuale dalla giurisprudenza federale secondo cui l'apertura di

un postribolo comporterebbe delle immissioni immateriali moleste. Biasimano

inoltre il Governo per non avere approfondito il tema del grave incremento delle

immissioni foniche notturne dovute all'insediamento del locale erotico, attivo

prevalentemente di notte.

D. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

L'Ufficio delle

domande di costruzione si riconferma nell'avviso cantonale e nelle sue

precedenti prese di posizione. Il Municipio e il resistente postulano che il

gravame sia dichiarato irricevibile per carente legittimazione attiva dei

ricorrenti; a titolo abbondanziale, chiedono la conferma nel merito della

licenza edilizia. Delle rispettive osservazioni si dirà, per quanto occorre, in

appresso.

E. In replica e in

duplica, le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle loro conclusioni e

domande di giudizio. Il Municipio e il Consiglio di Stato non hanno invece

presentato una duplica.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva degli insorgenti a contestare il giudizio governativo,

che ha negato loro la potestà ricorsuale (art. 65 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Se esso sia

corretto è invece questione di merito. Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1

LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm). Nessuno sollecita del resto l'assunzione di particolari

prove.

Considerandi

2.

2.1. L'art. 8

cpv. 1 LE prevede, tra l'altro, che contro il rilascio della licenza edilizia

può fare opposizione ogni persona che dimostri un interesse legittimo. Coloro

che in base al precitato articolo hanno fatto opposizione sono inoltre

legittimati a ricorrere davanti al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale

amministrativo (art. 21 cpv. 2 LE).

La legittimazione a fare opposizione in materia edilizia si giudica secondo gli

stessi criteri della legittimazione a ricorrere. L'interesse legittimo

dell'art. 8 cpv. 1 LE coincide con quello del vecchio art. 43 della legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181),

che questo Tribunale ha sempre interpretato rifacendosi alla prassi dell'Alta

Corte federale inerente alla legittimazione sviluppata nel quadro del

previgente ricorso di diritto amministrativo (art. 103 lett. a della vecchia

legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943; OG; cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1 e rimandi ad art. 43

LPamm). Per costante giurisprudenza, l'opponente non è dunque legittimato a

ricorrere soltanto perché nel termine di pubblicazione ha manifestato la sua

avversione alla domanda di costruzione; il riconoscimento della sua

legittimazione attiva presuppone anche ch'egli appartenga a quella limitata e

qualificata cerchia di persone, la cui situazione appare legata all'oggetto del

provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto e intenso, che

permetta di distinguerla da quella di un qualsiasi altro membro della

collettività; esige inoltre che sia portatore di un interesse personale,

diretto, concreto e attuale a dolersi del pregiudizio che il provvedimento gli

arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere. Oltre ad essersi tempestivamente

opposto alla domanda, l'opponente che ricorre deve quindi cumulativamente dimostrare:

(a) di versare in una situazione per cui risulta toccato dalla decisione

impugnata in modo particolare, ossia in misura superiore a quella degli altri

membri della comunità e (b) di essere portatore di un interesse degno di

protezione a contestare gli inconvenienti che gli derivano dalla decisione,

ritenuto che un interesse di mero fatto è sufficiente. È esclusa l'actio

popularis (cfr., fra le tante, STA

52.2012.482

del 26 aprile 2013 con rinvii; 52.2002.52/54/55/56/75 del 4

febbraio 2003 consid. 2.1; Borghi/Corti,

op. cit., n. 2 ad art. 43): non basta pertanto che il ricorso venga inoltrato

unicamente a favore di un interesse generale della comunità.

Tale giurisprudenza conserva tuttora la sua valenza in applicazione dell'art.

65.

cpv. 1 LPAmm; norma che, analogamente al diritto processuale federale cui è

ispirata (cfr., in particolare, art. 89 cpv. 1 lett. b e c della legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), prevede espressamente

che ha diritto di ricorrere chi, segnatamente, è particolarmente toccato dalla

decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione

all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c). Nell'interesse di

una congruente interpretazione di questi concetti del diritto processuale

federale e cantonale, e considerato che la legittimazione attiva presso le

istanze cantonali non può essere più restrittiva che dinanzi all'Alta Corte

(cfr. art. 111 cpv. 1 LTF), il Tribunale tiene conto della giurisprudenza

federale in tema di legittimazione ricorsuale dei vicini e delle persone

toccate da immissioni (cfr. STA 52.2015.61 del 15 novembre 2016 in RtiD II-2017

n. 12 consid. 2.1 e 2.2, 52.2019.116 del 26 agosto 2019 consid. 2.1 e rimandi;

cfr. pure STF 1C_22/2017 del 29 agosto 2017 consid. 3).

2.2

Nella prassi, la vicinanza spaziale dalla progettata costruzione (edificio

o impianto) costituisce un criterio importante per determinare se un ricorrente

è particolarmente toccato da una decisione (cfr. DTF 140 II 214 consid. 2.3; cfr. René Widerkehr,

Die materielle Beschwer von Nachbarinnen und Nachbarn sowie von

lmmissionsbetroffenen, in ZBI 116/2015, pag. 351 segg.). Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, la legittimazione di un vicino è di

regola ammessa quando il suo fondo si trova in un raggio di circa 100 m

dall'opera contestata. Oltre questa distanza - ovvero quando non esiste uno

stretto legame spaziale con l'oggetto del litigio - se un vicino vuole contestare

una licenza edilizia deve rendere verosimile l'esistenza di un pregiudizio

sulla base delle circostanze concrete (cfr. DTF 140 II 214 consid. 2.3; STF

1C_22/2017 citata consid. 3.4, 1C_247/2016 del 20 settembre 2016 consid.

3.1.1). In particolare, se la legittimazione viene ricondotta alle immissioni

prodotte da un impianto o dal relativo traffico indotto, le stesse devono

risultare chiaramente percettibili per l'insorgente (cfr. DTF 140 II 214

consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1). Per giurisprudenza, le circostanze del

caso concreto vanno comunque sempre apprezzate globalmente e non secondo

singoli criteri schematici (cfr. DTF 140 II 214 consid. 2.3; STF 1C_247/2016

citata, consid. 3.1.1; 1C_623/2015 del 2 maggio 2016 consid. 2.3; cfr. pure STA

52.2016.601

del 6 febbraio 2018 consid. 2.2).

2.3

2.3.1

In concreto, è pacifico che il fondo dei ricorrenti (part. __________)

dista dall'edificio oggetto del cambiamento di destinazione ben oltre 100 m.

Anche gli insorgenti lo ammettono espressamente (cfr. ricorsi davanti al

Governo e al Tribunale, pag. 5). Questi ultimi sostengono tuttavia di essere

comunque legittimati a ricorrere sulla base delle immissioni moleste generate

dall'attività che verrà avviata sulla part. __________. Davanti al Governo si

sono in particolare prevalsi delle immissioni immateriali derivanti

dall'apertura del previsto locale erotico. Al proposito, va anzitutto precisato

che sono considerate immissioni immateriali le ripercussioni che scaturiscono

da attività sconvenienti, in quanto atte a turbare la sensibilità morale degli

abitanti del luogo, a suscitare sensazioni sgradevoli e a impoverire la qualità

di vita (cfr. DTF 136 I 395 consid. 4.3.2 e 4.3.3, 108 Ia 140 consid. 5c; STF

1P.137/2003 del 20 giugno 2003 consid. 2.2 e rif.). Ora, in concreto, i

ricorrenti non hanno tuttavia speso parola per rendere verosimile che dalle

eventuali immissioni immateriali prodotte dall'insediamento della nuova

attività sul fondo del resistente deriverà loro un pregiudizio, venendo così

meno al principio secondo cui spetta all'insorgente

sostanziare la sua legittimazione (a meno che non sia manifesta; cfr.,

al proposito, STA 52.2016.601 citata consid. 2.4 e rimandi). Pregiudizio che

appare tanto meno plausibile se solo si pon mente al fatto che essi stessi

gestiscono sul loro fondo (part. __________) un locale a luci rosse (cfr. pure decisione

impugnata, consid. 1.8 e risposta del Municipio, pag. 3) e che uno di loro avrebbe

in passato chiesto e ottenuto un permesso per l'edificazione proprio sulla part

.__________ di uno stabile di diversi piani da destinare a postribolo (cfr.

risposta del resistente, pag. 5). In ogni caso, non si può trascurare come la

loro proprietà si inserisca in un comparto non residenziale, in cui già da

tempo viene esercitata la prostituzione (cfr. risposta del Municipio, pag. 4) -

e che è peraltro oggetto di una variante di piano regolatore adottata il 17 dicembre

2019.

dal Legislativo comunale che determina le aree in cui è ammesso produrre

immissioni moleste anche a carattere immateriale, oggi al vaglio del Consiglio

di Stato (cfr. messaggio municipale n. 8 del 31 luglio 2019, sub doc. 6

allegato alla risposta del resistente al Governo; risposta del Municipio, pag.

4; replica, pag. 3) -, di modo che l'insediamento di una nuova attività di tal

genere non appare suscettibile di procurare loro alcun pregiudizio. Tanto più

se si considera la notevole distanza che intercorre tra il loro fondo e l'edificio

del resistente (circa 180 m in linea d'aria).

2.3.2

Non portano ad altra conclusione le asserite conseguenze del qui

controverso cambiamento di destinazione dal profilo delle immissioni materiali,

di cui gli insorgenti si prevalgono essenzialmente soltanto in questa sede

(cfr. ricorso, pag. 6). Essi sostengono infatti che l'apertura della nuova

attività sul fondo del resistente porterebbe a un netto incremento delle

immissioni foniche notturne dovuto al via vai dei clienti del locale erotico,

che sarà attivo prevalentemente di notte. Omettono tuttavia nuovamente di

rendere verosimile la loro tesi, che, ancora una volta, appare poco plausibile.

Avuto riguardo all'ubicazione della part. __________ e alle varie possibilità

di accesso alla stessa, non è in particolare dato di vedere come il traffico

indotto dalla nuova attività - che, stando alla stima contenuta nella perizia

fonica agli atti (pag. 4), attirerà 8 clienti diurni e 17 clienti notturni -

possa essere di disturbo per i ricorrenti, il cui fondo si trova lungo un'altra

via più discosta, al confine con l'Italia, a circa 180 m (in linea d'aria) di

distanza dall'edificio del resistente. E ciò tanto più se si considera che al

pian terreno dello stabile era già gestito un centro massaggi (tantra), che

senz'altro già provocava un certo via vai di clienti. Inoltre, come già

osservato dalle precedenti istanze, non può essere ignorato che il fondo del

resistente si inserisce in un contesto urbano a carattere commerciale,

caratterizzato da strade molto trafficate, che costituiscono l'asse di transito

da e verso il valico di Chiasso - Strada. Si trova dirimpetto a un supermercato

e ha alle spalle l'area doganale commerciale e l'autostrada A2 rispettivamente

A9/E35 (via __________, via dei __________ e via __________ collegano in

particolare la dogana con l'asse autostradale nord-sud). Ne discende che le

eventuali immissioni generate dal traffico indotto dalla nuova attività non si

distingueranno da quelle derivanti dal normale flusso di automobili che

transitano quotidianamente (giorno e notte) in quella zona e non potranno essere affatto chiaramente

percettibili per gli insorgenti. Neppure sono del resto prevedibili

particolari immissioni di altro tipo, ritenuto che il progetto (che si

inserisce in una zona con grado di sensibilità III) non prevede la creazione di

bar, discoteche o simili (cfr. citata perizia fonica del 29 ottobre 2019, pag.

3) e che la licenza edilizia è stata rilasciata alla condizione di non

riprodurre musica negli spazi interni dello stabile e di non permettere lo

stazionamento dell'utenza all'esterno dell'edificio (dove peraltro non sono

previsti punti di sosta, cfr. citata perizia, pag. 3), soprattutto nel periodo

notturno (cfr. licenza edilizia del 10 marzo 2020, punto n. 3a, con rimando

all'avviso cantonale del 23 gennaio 2020, in particolare pag. 1 in fine).

2.3.3

In esito a una valutazione globale delle circostanze concrete, occorre

pertanto concludere che gli insorgenti non dispongono di un interesse

(giuridico o fattuale) legittimo, personale, diretto, concreto e attuale a

ricorrere contro la licenza edilizia rilasciata a CO 1. A giusta ragione quindi

il Governo ha negato ai ricorrenti la legittimazione attiva, ritenendo che la loro

situazione giuridica o fattuale non fosse influenzata

dall'esito della procedura e ch'essi non fossero dunque senz'altro

toccati dall'oggetto della lite in misura superiore a quella degli altri membri

della collettività.

3.

3.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.

3.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a

carico dei ricorrenti, secondo soccombenza. Gli insorgenti sono inoltre tenuti

a rifondere al resistente CO 1 un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per

entrambe le sedi (cfr. art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata, resta interamente a carico dei

ricorrente, i quali sono inoltre tenuti a rifondere il medesimo importo a CO 1

a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera