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Decisione

52.2021.180

Licenza edilizia per un capannone

27 agosto 2021Italiano40 min

Governo in merito al diritto applicabile dopo la scadenza della zona di pianificazione.

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.180

Lugano

27

agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso del 29 aprile 2021 di

RI

1

RI

2

RI

3

componenti

la comunione ereditaria fu __________

patrocinati

da: PA 1

contro

la decisione del 10 marzo 2021 (n. 1171) del Governo

che ha:

-

respinto i loro gravami contro

(a) la risoluzione del 14 gennaio 2020 con cui il Municipio di Mendrisio ha

sospeso per due anni l’esame della domanda di costruzione del 4 maggio 2007

per l’edificazione di un nuovo capannone a Rancate (part. __________) e (b)

la decisione di stessa data con cui ha sospeso per due anni la domanda di

costruzione del 25 aprile 2018 per un cambiamento di destinazione del

capannone esistente (modifica parziale del materiale di lavorazione,

part. __________), rinviando gli atti al Municipio affinché si pronunci sul

blocco edilizio ai sensi dei considerandi (disp. n. 1 e 3);

-

stralciato dai ruoli, in quanto

privo d’oggetto, il loro ricorso per denegata giustizia contro l’inazione del

Municipio di Mendrisio in relazione alla predetta domanda di costruzione del

25 aprile 2018 (disp. n. 2);

ritenuto, in

fatto

A. a. __________ era

proprietario di un vasto terreno (part. __________, di 9'230 m2) -

ora appartenente ad RI 3 (a seguito di divisione ereditaria del 29 marzo 2019)

- situato a Rancate, nel comparto Valera (compreso tra la strada cantonale

Mendrisio-Genestrerio, la linea ferroviaria Mendrisio-Stabio e la

semiautostrada A394 Mendrisio-Stabio), in un’area che il piano regolatore

vigente (PR 2002) assegna alla zona industriale Ia.

ESTRATTO MAPPA N

b. Sul fondo, verso

sud, vi è uno stabile (sub A, di 1'174 m2), edificato agli inizi

degli anni ’90, che in passato era utilizzato per il deposito di contenitori

vuoti e, successivamente, anche per il riempimento e stoccaggio di fusti con oli

lubrificanti.

A seguito di una conversione dell’attività, con permesso edilizio del 3 luglio

2006 (avviso n. 53975) nell’edificio è stata autorizzata la messa in funzione (da

parte della T__________ SA) di un impianto di pressatura e imballaggio di

rifiuti (plastica, carta e cartone) nonché il deposito provvisorio di materiale

ferroso, destinati principalmente all’esportazione (per quantitativi in

lavorazione in ogni caso non superiori alle 1'000 t/anno). Il 20

giugno 2008 è stata rilasciata su notifica un’ulteriore licenza edilizia per

ampliare la superficie al servizio di tale attività (nuova piazzola di carico

esterna).

B. a. Il 4 maggio 2007 __________

ha chiesto all’allora Municipio di Rancate la licenza edilizia per costruire a

nord del fondo un nuovo capannone (m 60 x 40) ad uso deposito per i predetti

rifiuti smaltiti dalla T__________ SA. La relazione indicava tra l’altro che

non era previsto alcun aumento del traffico veicolare.

b. Nel termine di pubblicazione di 15 giorni, la domanda non ha suscitato

opposizioni. Dopo aver raccolto l’avviso cantonale (n. 58727), con risoluzione

del 5 novembre 2007 l’autorità locale, richiamato l’art. 63 cpv. 3 dell’allora

legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365), ha tuttavia sospeso tale

domanda sino alla scadenza della zona di pianificazione comunale frattanto

adottata per il comparto Valera (ritenuto che il progetto contrastava o

comunque rendeva più ardua la pianificazione in atto).

c. La predetta decisione, confermata dal Consiglio di Stato l’11 giugno 2008, è

stata ulteriormente tutelata dal Tribunale cantonale amministrativo che, con

sentenza del 7 gennaio 2009 (n. 52.2008.229), ha respinto un ricorso interposto

da __________ e dall’allora proprietaria del fondo (G__________ SA).

C. a. Il 20 aprile 2012,

preso atto dell’avviso dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n.

79799), il Municipio del Comune di Mendrisio (al quale si era frattanto

aggregato Rancate) ha rila-sciato alla __________ SRL (insediatasi sul fondo al

posto della T__________ SA) una licenza edilizia per formare in un settore

dell’edificio esistente un deposito provvisorio di materiale di scavo non

inquinato. Stando al progetto, sarebbero stati stoccati transitoriamente circa

300 m3 di materiale, senza alcuna lavorazione, né incremento di

traffico.

b. Sentita l’autorità cantonale (avviso n. 90923), il 27 febbraio 2015 l’Esecutivo

locale ha poi concesso a __________ un ulteriore permesso per formare due

depositi temporanei di materiali atti all’esportazione. Il primo, su un’area

del piazzale esterno, di materiale di scavo non inquinato (600 m3);

il secondo, sotto la tettoia annessa all’edificio, di materiale di demolizione

non separato (500 m3), delimitato da due muri a L. Secondo il

progetto approvato, i nuovi depositi non avrebbero determinato alcun aumento di

traffico, ritenuto che il predetto deposito provvisorio (ca. 300 m3)

interno al capannone (supra consid. Ca) sarebbe stato eliminato.

D. a. Con domanda di

costruzione dell’8 maggio 2015, __________ ha chiesto al Municipio di Mendrisio

un’ulteriore licenza edilizia per costruire sul lato nord del fondo un nuovo

capannone prefabbricato, formato da un volume principale (m 60 x 40; h 12 m) e

uno laterale (più basso e stretto), simile a quello della domanda del 2007, ma

destinato allo stoccaggio di inerti e materiali edili.

b. Tale domanda - come

risulta dal parallelo procedimento (inc. 52.2019.550) - è stata ampliata e

modificata a più riprese in corso di procedura, fino a diventare un progetto

per un nuovo centro di lavorazione e riciclaggio di inerti edili e terrosi,

capace di trattare fino a 50'000 t/anno di materiali (cfr. rapporto

d’impatto ambientale dell'agosto 2016).

c. A seguito di un iter procedurale che non occorre riprendere, tale progetto è

per finire sfociato in un diniego del permesso del 26 giugno 2018. Il

Municipio, oltre a richiamare l’avviso cantonale negativo (n. 93248), ha

considerato che l’insediamento non fosse conforme alla zona industriale Ia

(art. 39 delle norme di attuazione del piano regolatore, sezione Rancate; NAPR)

e disattendesse pure l’art. 28 NAPR (che vieta in tutto il comprensorio i

depositi, gli scarichi e le deponie su fondi aperti).

Adito dai membri della comunione ereditaria fu __________ (già subentrata a

quest’ultimo), con giudizio del 25 settembre 2019 il Governo ha tuttavia

annullato tale decisione, rinviando gli atti al Municipio, affinché si

pronunciasse nuovamente tramite una misura di salvaguardia (decisione

sospensiva), visto il contrasto con il progetto del Piano di utilizzazione

cantonale per il comparto Valera (PUC-CV) allora in consultazione.

Contro tale giudizio i predetti si sono aggravati davanti a questo Tribunale,

con un ricorso che verrà evaso con giudizio separato di data odierna (inc.

52.2019.550).

E. a. Nel frattempo, il

25 aprile 2018, gli stessi hanno presentato una nuova domanda di costruzione, questa

volta per la modifica parziale del materiale di lavorazione

all’interno del capannone esistente (part. __________, sub A). Tale domanda

prevede in particolare di ridurre la superficie di lavorazione e/o stoccaggio

dei rifiuti trattati internamente (carta, plastica, vetro, materiali ferrosi;

ca. 1'000 t/anno), formando una nuova area (16 x 24 m) per il deposito e il

trattamento di materiali di scavo e demolizione mediante un frantoio. Secondo

tale progetto, la futura attività di frantumazione di tali materiali

inerti non supererà le 9'000 tonnellate/anno.

b. Nel termine di pubblicazione di 15 giorni non sono pervenute opposizioni.

c. Dopo aver completato una prima volta la domanda di costruzione il 26 luglio

2018 (con uno studio fonico e atti relativi alle canalizzazioni), su richiesta

dell’autorità dipartimentale, il 16 ottobre 2018 la parte istante ha prodotto

un primo rapporto d’impatto ambientale (RIA ottobre 2018). Secondo tale

rapporto, grazie all’installazione del frantoio a mascelle, l’attività

“ottimizzata” della L__________ SA potrà trattare fino a 46'000 t/anno

di materiale (di cui 45’0000 t di materiale edile e terroso e 1'000 t di altri

rifiuti ferrosi e non, carta, plastica, vetro), rientrando negli impianti

soggetti all’esame dell’impatto sull’ambiente (pag. 4, 5).

F. a. Nel frattempo,

il 30 maggio 2017 e il 10 luglio 2018 gli eredi __________ hanno sollecitato il

Municipio a evadere la domanda di costruzione rimasta sospesa dal 2007 (cfr. supra

consid. B).

b. Il 12 luglio 2018, l’Esecutivo comunale li ha informati di aver trasmesso

l’incarto all’Ufficio delle domande di costruzione (UDC) per un riesame. Il 6

novembre 2018 quest’ultimo ha domandato agli eredi __________ di aggiornare

l’incarto (che non risultava più attuale, vista anche la dismissione d’attività

da parte dell’ex T__________ SA), chiedendo tra l’altro di descrivere

compiutamente il tipo d’insediamento previsto (impianti, attività che verranno

svolte, ecc.), di produrre uno studio fonico e di fornire indicazioni in merito

ai rifiuti da lavorare e/o depositare (tipologia, quantitativi, ecc.).

c. Quello stesso giorno - alla luce della riattivazione di tale procedura -

l’autorità dipartimentale ha chiesto alla parte istante di completare il RIA

prodotto nel parallelo incarto riguardante il capannone esistente (cfr. supra

consid. Ec), chiedendo una valutazione congiunta delle ripercussioni ambientali

derivanti dai due progetti.

G. a. Dopo un ulteriore

scambio di corrispondenza, con scritto del 27 marzo 2019, gli istanti hanno

dato seguito alle due richieste, allegando per entrambe le procedure una

relazione tecnica (febbraio 2019) e un RIA (dicembre 2018) aggiornati, che

perfezionano le due domande con due varianti: la prima (1) chiede di

introdurre, in una parte delimitata dell’edificio esistente, la lavorazione e

il deposito di materiali inerti provenienti da scavi e demolizioni (per un

massimo di 45'000 t/anno), mantenendo gli altri rifiuti (carta,

plastica, ecc.) attualmente trattati (ca. 1'000 t/anno; per una capacità totale

di 46'000 t/anno). La seconda (2) prevede - in aggiunta alla variante

1 - la costruzione del secondo capannone da adibire al deposito degli altri

rifiuti (non edili e non terrosi), portando quindi la capacità

complessiva dell’impianto a 50'000 t/anno di materiali (di cui 45'000

t/anno di inerti e 5'000 t/anno di altri rifiuti).

b. Questi atti non hanno dato luogo a nuove pubblicazioni.

c. A seguito di un iter di cui si dirà più avanti, facendo propri gli avvisi

dell’autorità cantonale (n. 105552 e n. 58727/107356) - integrati dalla

valutazione rassegnata dalla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e

del suolo (SPAAS) sul RIA -, dopo aver sentito gli interessati, con separate

decisioni del 14 gennaio 2020 il Municipio ha sospeso entrambe le domande di

costruzione per due anni, siccome in contrasto con la pianificazione in

divenire (PUC-CV).

d. Contro queste decisioni, gli eredi __________ si sono aggravati con due

gravami distinti (a, b) davanti al Governo, al quale, il 19 luglio 2019,

avevano già presentato un ricorso per denegata giustizia (c) contro l’inazione

del Municipio nell’evasione della domanda di costruzione del 25 aprile 2018.

H. Con unico giudizio del

10 marzo 2021, l’Esecutivo cantonale ha dichiarato privo d’oggetto quest’ultimo

ricorso (c) e respinto gli altri due (a, b), rinviando gli atti al Municipio

affinché si pronunci sul blocco edilizio secondo quanto indicato nel

considerando 6.

Dopo aver ricordato che anche l’autorità dipartimentale può chiedere la

pronuncia di una decisione sospensiva in base all’art. 62 della legge sullo

sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100), il Governo ha

anzitutto negato che in concreto all’adozione di un simile provvedimento

ostasse un indebito ritardo nell’evasione delle domande. Per quella del 2007

(ricorso a) ha pure rilevato che, successivamente alla scadenza della zona di

pianificazione (agosto 2014), dopo il primo sollecito (30 maggio 2017), l’istanza

inferiore non avrebbe comunque potuto ignorare i contrasti con le previsioni

pianificatorie per il comparto. Ha inoltre messo in evidenza le carenze e la

complessità nella trattazione della domanda di costruzione del 25 aprile 2018

(ricorso b), che ha comportato complementi e un esame dell'impatto

sull'ambiente (EIA), con una valutazione congiunta con quella del 2007. Il

Governo ha quindi tutelato entrambe le decisioni sospensive, visto il chiaro

contrasto con il PUC-CV (che prevede di assegnare il fondo alla zona agricola

SAC). Relativamente alla domanda risalente al 2018, ha inoltre evidenziato come

la stessa configurasse un cambiamento di destinazione (ancorché parziale)

dell’edificio esistente, soggetto a permesso e suscettibile di collidere con la

prevista pianificazione. Ha inoltre considerato che le misure di salvaguardia

erano sorrette da un interesse pubblico preponderante, conformi al principio di

proporzionalità e compatibili con le restrizioni dei diritti costituzionali

invocati dai ricorrenti. Da ultimo, ha nondimeno considerato che la questione

della sospensione delle domande apparisse oggi

superata nei fatti,

dopo l’adozione, il 13 marzo 2020, del PUC-CV da parte del Governo, che ne ha

confermato le previsioni. Ricordato l’art. 63 cpv. 1 LST, ha quindi rinviato

gli atti al Municipio, affinché si pronunciasse sul blocco edilizio.

Fatti

I. I membri

della CE fu __________ impugnano ora il predetto giudizio davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che gli atti siano

rinviati al Municipio, affinché rilasci le licenze edilizie richieste.

Passando in rassegna i tre ricorsi interposti al Governo (a, b e c) e

riproponendo le tesi rimaste inascoltate, i ricorrenti contestano anzitutto

l’esito di quello (a) riferito alla domanda di costruzione del 2007. In

sintesi, biasimano le autorità di prime cure di averne indebitamente

procrastinato la trattazione, negando che l’autorità dipartimentale potesse

chiedere la sospensione della domanda, per la quale a loro dire non erano

comunque dati i presupposti. Eccepiscono la violazione del principio di buona

fede e, a fronte dei ritardi ingiustificati, ritengono che la domanda di

costruzione avrebbe dovuto essere valutata secondo il diritto in vigore al

momento della sua presentazione; arbitraria sarebbe inoltre la conclusione del

Governo in merito al diritto applicabile dopo la scadenza della zona di pianificazione.

Gli insorgenti contestano pure il cumulo delle misure di salvaguardia

intervenuto dal 2007, sostenendo che la decisione sospensiva sarebbe lesiva

della garanzia della proprietà e della libertà economica.

Con analoghe argomentazioni i ricorrenti si dolgono dell’esito del gravame (b)

riguardante la domanda di costruzione del 2018. Ritengono che tale progetto non

integrerebbe nemmeno gli estremi di un cambiamento di destinazione

dell’edificio esistente e, di riflesso, non sarebbe dato un pregiudizio per la

pianificazione in divenire. Gli insorgenti negano infine che - vista la

procrastinazione indebita delle decisioni - il Municipio possa pronunciare un

blocco edilizio come disposto dal Governo, protestando inoltre spese e

ripetibili per il ricorso per denegata giustizia divenuto privo d’oggetto (c).

J. All’accoglimento

dell’impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

L’UDC si riconferma nelle precedenti prese di posizione. Il Municipio chiede la

reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorre, in

appresso.

K. In sede di replica i

ricorrenti si sono essenzialmente riconfermati nelle loro conclusioni e domande

di giudizio, sviluppando in parte le loro tesi. Con le dupliche anche l’UDC e

il Municipio hanno ribadito la loro posizione.

L. Da notare è che,

pendente procedura, è sorta un’ulteriore vertenza dopo che, il 29 settembre

2020, l’autorità comunale ha constatato che sul fondo part. __________

risultavano depositati senza permesso, a cielo aperto, ca. 12’000-15'000 m3

di materiale di scavo, oltre a del materiale di demolizione. Ne è seguito un

ordine di rimozione e un divieto di apporto di ulteriore materiale sfociato in

una pronuncia del 21 aprile 2021 del Consiglio di Stato, che è stata impugnata

da RI 3 e dalla L__________ SA davanti a questo Tribunale, con un ricorso che

verrà parimenti evaso in data odierna, con giudizio separato (inc.

52.2021.3/200).

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100).

Relativamente alla legittimazione attiva, è dubbio che a tutti i ricorrenti,

(già) membri della comunione ereditaria fu __________, possa essere

riconosciuto un interesse degno di protezione a insorgere contro il giudizio

impugnato a loro destinato (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Dagli atti risulta

infatti che, il 3 giugno 2019, essi hanno comunicato al Municipio che la part. __________

è stata intestata ad RI 3, essendo stata sciolta la Comunione ereditaria su

tale fondo, chiedendo che le licenze edilizie fossero pertanto rilasciate

solo a suo nome, sia come istante che proprietario (cfr. incarti

prodotti dal Municipio, scritti del 3 giugno 2019 dell’avv. PA 1). La

questione può rimanere aperta ritenuto che, perlomeno nella misura in cui è

stato presentato da RI 3, la legittimazione attiva risulta comunque data. Il

ricorso è inoltre tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm). Resta da verificare se la

decisione sia impugnabile in quanto tale.

1.2.

1.2.1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la decisione che -

come in concreto - rinvia la causa per nuovo giudizio all'istanza inferiore è

in linea di principio una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 della

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; DTF 134 II

124 consid. 1.3, 135 V 141 consid. 1.1, 133 V 477 consid. 4.1.3); ciò vale

anche quando il giudizio impugnato statuisce su una questione di fondo parziale

(DTF 134 II 124 consid. 1.3 con rinvii, 133 V 477 consid. 4.2). Resta riservato

il caso in cui all'istanza inferiore a cui vengono retrocessi gli atti non

resta più alcun margine decisionale, dovendosi limitare a eseguire quanto

disposto dall'autorità superiore (DTF 138 I 143 consid. 1.2, 135 V 141 consid.

1.1, 134 II 124 consid. 1.3). Questo Tribunale si riferisce a questa prassi

anche per le decisioni simili rette dalla LPAmm (cfr., tra tante, STA

52.2018.206 del 3 settembre 2018, 52.2016.430 del 20 dicembre 2018 consid.

2.1-2.2 confermata da STF 1C_75/2019 dell’8 marzo 2019 consid. 3.3).

1.2.2. In concreto, controverso è in particolare il giudizio con cui il Governo

ha respinto i ricorsi (a e b) degli insorgenti, rinviando nondimeno gli atti al

Municipio affinché si pronunci sul blocco edilizio ai sensi dei considerandi.

Nella propria decisione, la precedente istanza ha da un lato tutelato le

decisioni sospensive, ritenendo dato un contrasto con il progetto di PUC-CV

allora allo studio. Dall’altro ha però considerato tale questione superata,

poiché in corso di procedura era stato adottato tale piano, confermando le

previsioni pianificatorie (segnatamente l’attribuzione della part. __________

alla zona agricola SAC). Richiamato l’art. 63 cpv. 1 LST (secondo cui dalla

data di adozione del PUC sino all’approvazione del Gran Consiglio non si

possono attuare modifiche edilizie o altri interventi contrari alle sue

previsioni), ha quindi concluso che il Municipio, sentita l’autorità

dipartimentale, dovesse ora pronunciarsi sul blocco edilizio.

Ora, è chiaro che tale decisione non lascia più un vero margine d’azione

all’autorità di prima istanza, che in buona sostanza deve solo dar seguito a

quanto disposto dal Governo e decretare una sospensione ai sensi dell’art. 63

LST (cfr. pure ricorso pag. 22). Tant’è che anche il Municipio conferma in

questa sede che procederà in tal senso (cfr. sua risposta pag. 8). Il giudizio

può quindi essere ritenuto impugnabile.

1.3. Il ricorso può essere evaso sulla base degli atti, integrati dagli incarti

paralleli richiamati di questo Tribunale (n. 52.2019.352, 52.2019.550,

52.2021.3/200), riguardanti lo stesso fondo, noti alle parti (cfr. scritto alle

parti del 5 agosto 2021).

2. 2.1. Per

principio le domande di costruzione sono giudicate secondo il diritto vigente

al momento della decisione. Il Tribunale cantonale amministrativo applica da

parte sua - per prassi costante - il diritto vigente al momento della decisione

del Governo (cfr. RDAT II-1994 n. 22 consid. 2b, I-1991 n. 23; inoltre, tra le

tante: STA 52.2019.372 del 9 gennaio 2020 consid. 2.1, 52.2016.466 del 14

settembre 2018 consid. 2.4, 52.2015.378 del 17 marzo 2017 consid. 4.2,

52.2012.139 del 18 luglio 2013 consid. 2.4.1).

Eccezioni a questa regola s’impongono tuttavia quando sussistono circostanze

particolari riguardanti la protezione della buona fede, la denegata o la

ritardata giustizia, segnatamente quando l’autorità abbia indebitamente

procrastinato la sua decisione, permettendo l’entrata in vigore del nuovo

diritto (cfr. DTF 139 II 263 consid. 8.2, 110 Ib 332 consid. 2c). Determinante

è che, in base a motivi oggettivi, un ritardo possa essere imputato a un

comportamento dell’autorità e non all’agire dell’istante in licenza (cfr. BVR 2015 pag. 15 segg., pag. 22). La

sussistenza di un ritardo procedurale va essenzialmente valutata secondo gli

stessi criteri di una ritardata giustizia ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), giusta il quale cui

nei procedimenti davanti alle autorità giudiziarie o amministrative

ognuno ha il diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole (cfr. BVR 2015 pag. 15 segg., pag. 22). L'autorità

viola tale disposto se non emana la decisione che le incombe pronunciandosi

entro un lasso di tempo prescritto per legge o che il tipo di procedura in

oggetto e tutte le altre circostanze del caso (quali la complessità della

causa, il comportamento delle parti e il loro interesse nella lite) fanno

apparire come ragionevole (cfr. DTF 144 I 318 consid. 7.1, 144 II 486 consid.

3.2, 135 I 265 consid. 4.4). Per valutare se abbia procrastinato oltre

misura l’emanazione della sua decisione occorre segnatamente verificare se vi

siano circostanze che giustifichino oggettivamente il suo ritardo (cfr. DTF 144

Considerandi

II 486 consid. 3.2, 125 V 188 consid. 2a).

Anche in simili casi, l’applicazione del nuovo diritto non è comunque esclusa:

restano in particolare sempre riservati motivi d’interesse pubblico importanti

che ne impongono l'applicazione (cfr. STA 52.2008.199 del 5 settembre 2008

consid. 2; cfr. inoltre, con particolare riferimento all’applicazione di misure

di salvaguardia: DTF 118 Ia 510 consid. 4c; STF 1C_550/2017 del 6 febbraio 2018

consid. 2.3, 1P.539/2003 del 22 aprile 2004 consid. 2.3 e 2.7; RDAT II-1996 n.

27.

consid. 3.3, 1984 n. 58; Adelio Scolari,

Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, n. 432 ad art. 57).

2.2

Giusta l'art. 62 cpv. 1 LST, che ricalca il previgente art. 65 della legge

cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365), il Municipio o il

Dipartimento sospendono per due anni al massimo le proprie decisioni se, in

assenza di una zona di pianificazione, la domanda di costruzione appare in

contrasto con uno studio pianificatorio in atto. Per l’art. 84 cpv. 1 del

regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst;

RL 701.110), uno studio pianificatorio è considerato in atto quando esiste un

progetto sommario di piano, che consente di valutare l’incidenza della domanda

di costruzione sul piano. Una domanda di costruzione è inoltre ritenuta in

contrasto con un tale studio, quando l’esecuzione dell’opera intralcerebbe o

comprometterebbe la realizzazione degli obiettivi dello stesso, in particolare

nel caso di uno sfruttamento del suolo incompatibile con la destinazione

prevista (cfr. art. 84 cpv. 2 lett. b RLst). L’art. 62 cpv. 2 LST specifica che

il Municipio o il Dipartimento decidono immediatamente sull'oggetto sospeso

oppure danno avvio alla procedura di espropriazione, se alla scadenza dei due

anni il piano regolatore non è stato pubblicato o il piano d’utilizzazione

cantonale (PUC) non è stato adottato.

La decisione sospensiva - al pari del blocco edilizio (art. 63 LST; cfr. infra

consid. 2.3) - è una misura di salvaguardia che attribuisce un effetto

anticipato negativo al diritto in formazione, paralizzando l'applicazione del

diritto vigente (cfr. Messaggio del 9 dicembre 2009, n. 6309, del Consiglio di

Stato concernente il disegno di legge sullo sviluppo territoriale [Messaggio

LST], pag. 85; STA 52.2007.59 del 21 giugno 2007 consid. 2.1). La durata di

questo provvedimento è, come visto, di due anni al massimo: tale limitazione

temporale è dettata da fini di sicurezza del diritto e mira a indurre

l'autorità a statuire con corretta sollecitudine (cfr. Messaggio LST, ad art.

61, pag. 85 seg.). Trascorso il periodo di sospensione senza che il PR sia

stato pubblicato rispettivamente il PUC adottato, l'autorità è dunque tenuta a

statuire sulla domanda di costruzione, secondo il diritto in vigore al momento

della decisione stessa (cfr. art. 62 cpv. 2 LST; Messaggio LST, ad art. 61,

pag. 85 seg.; STA 52.2014.414/428 del 1° ottobre 2015 consid. 2, 52.2007.103

del 5 giugno 2007 consid. 2.1; Scolari,

op. cit., n. 463 ad art. 65 LALPT e n. 433 ad art. 57 LALPT e rimandi). Secondo

l'art. 62 cpv. 2 LST, resta comunque riservata l'ipotesi di un immediato avvio

di una procedura di espropriazione formale per l'acquisto dei diritti necessari

(cfr. Messaggio LST, ad art. 61, pag. 86; STA 52.2015.121/236 del 5 aprile 2017

consid. 2.2; Scolari, loc. cit.).

2.3

In base all'art. 63 cpv. 1 LST, dalla data di pubblicazione del piano regolatore

e sino all’approvazione del Consiglio di Stato, come pure dalla data di

adozione del piano di utilizzazione cantonale di cui all’articolo 45 e sino

all’approvazione del Gran Consiglio, non si possono attuare modifiche edilizie

o altri interventi contrari alle previsioni del piano. Il blocco edilizio,

prosegue la norma (cpv. 2), decade se il Consiglio di Stato, rispettivamente il

Gran Consiglio, non approvano il piano entro due anni dalla scadenza del

termine di pubblicazione, rispettivamente di adozione. Neppure il blocco

edilizio conferisce effetto anticipato positivo al diritto in formazione. Al

pari della decisione sospensiva, esso inibisce tuttavia qualsiasi iniziativa

edilizia che non sia pienamente conforme alle previsioni del PR pubblicato rispettivamente

del PUC adottato dal Governo. Il blocco edilizio dura due anni dalla scadenza

del termine di pubblicazione del PR o della data di adozione del PUC. Trascorsi

due anni al massimo da questo termine, senza che il Consiglio di Stato abbia

approvato il PR rispettivamente il Gran Consiglio approvato il PUC, le

restrizioni decadono e la domanda di costruzione deve essere decisa in base al

diritto in vigore a quel momento (cfr. Messaggio LST, ad art. 62, pag. 86; STA

52.2015.121-236 citata consid. 2.3, 52.2014.414/428 citata consid. 2, 52.2009.63

del 20 aprile 2009 consid. 4.1, 52.2007.103 citata consid. 2.2; Scolari, op. cit., n. 468 in

combinazione con n. 433 ad art. 66 LALPT).

3.

Domanda di

costruzione del “25 aprile 2018”

3.1

In concreto, controversa è anzitutto la decisione del 14 gennaio 2020,

tutelata dal Governo, con cui il Municipio, facendo proprio l’avviso cantonale

del 29 luglio 2019 (n. 105552), ha sospeso per due anni la domanda di

costruzione del 25 aprile 2018, siccome in contrasto con il PUC-CV.

Al riguardo va anzitutto rilevato che il progetto sospeso, per il quale i

ricorrenti sollecitano il permesso, non coincide manifestamente più con quello

dell’istanza del 25 aprile 2018. È infatti palese che oggetto di domanda

d’autorizzazione non è più “soltanto” una trasformazione dell’edificio

esistente, nel senso di ridurne la superficie adibita alla lavorazione e/o

stoccaggio dei rifiuti riciclabili (quali carta, plastica, ecc.; ca. 1'000

t/anno), formando una nuova area per depositare e trattare fino al massimo

9'000 t/anno di materiali di scavo e demolizione. Com’è compiutamente

emerso con la produzione del RIA (dicembre 2018) e dalla relazione tecnica

(febbraio 2019) che il progettista ha prodotto con scritto del 27 marzo 2019,

il progetto prevede infatti - anche solo nell’ipotesi più riduttiva (variante

1, senza variante 2, cfr. infra consid. 4.1) - di trasformare

lo stabile esistente in un centro di separazione e trattamento meccanico di

rifiuti con una capacità fino a 46'000 t/anno (di cui 45'000 t di

rifiuti inerti e 1'000 t di altri rifuti). Volume - quintuplicato rispetto al

primo complemento - che il proprietario rispettivamente la L__________ SA hanno

peraltro già iniziato a movimentare e/o trattare a cielo aperto sul fondo,

nonostante dispongano solo di una licenza edilizia per il mero deposito

provvisorio di limitati quantitativi di inerti (cfr. inc. 52.2021.3/200; cfr.

pure inc. 52.2019.550, ricorso del 28 ottobre 2019 pag. 8, 10). In tal senso

giova ricordare che il 28 giugno 2012, il Municipio aveva infatti unicamente

concesso un permesso per ricavare nell’edificio esistente un deposito

provvisorio di materiale di scavo non inquinato di 300 m3 (senza alcuna

lavorazione, né incremento di traffico rispetto a quello derivante

dall’attività di riciclaggio fino a quel momento svolta dalla T__________ SA,

cfr. relazione tecnica dell’aprile 2012). Il 27 febbraio 2015, ha poi

rilasciato una seconda autorizzazione per formare due depositi temporanei

esterni di materiali atti all’esportazione (600 m3 di materiale di

scavo e 500 m3 di materiale di demolizione non separato), fermo

restando che - secondo il progetto - il predetto deposito interno di 300 m3

avrebbe dovuto essere eliminato (cfr. supra consid. C; inc.

52.2021.3/200). Controversa è dunque un’utilizzazione (cambiamento di

destinazione) da cui scaturiscono nuove e importanti ripercussioni

sull’ambiente e che, già solo dal profilo del traffico pesante generato (camion

da 40 t), si distingue sensibilmente da quella inizialmente prospettata (cfr.

RIA dicembre 2018, pag. 15 seg., da cui risulta che con una capacità di 46'000

t/anno vi sarà un volume di almeno 38 movimenti di camion al giorno, di cui 36

m/g per il materiale inerte e 2 m/g per gli altri rifiuti; per un confronto con

il flusso causato da un impianto che può raggiungere 10'000 t/anno e genera

circa un quinto dei movimenti, cfr. inc. 52.2019.550, RIA agosto 2016, pag.

11).

La variante, che ha ampliato e sostanzialmente alterato l’identità del progetto

iniziale e richiesto l’elaborazione di un esame d’impatto ambientale (cfr. pure

infra consid. 6), non può quindi che essere assimilata a una nuova

domanda di costruzione

perfezionata a fine marzo 2019 (cfr. pure, dal

profilo della legislazione ambientale, la giurisprudenza per cui vanno

assimilati a nuovi impianti quelli che subiscono una trasformazione importante,

in particolare perché dal profilo costruttivo o dell'esercizio vengono

modificati a tal punto che la parte esistente assume un'importanza secondaria,

cfr. DTF 141 II 483 consid. 3.3.3, 133 II 181 consid. 7.2; STF 1C_138/2017 del

7.

luglio 2017 consid. 2.4).

3.2

Ferma questa premessa, è certo che nel momento in cui si è pronunciato il

Municipio (14 gennaio 2020) la procedura del PUC-CV era da tempo in corso. La stessa

è infatti stata formalmente avviata il 13 aprile 2018 (art. 45 cpv. 1 LST; cfr.

avviso cantonale n. 105552 del 29 luglio 2019), successivamente all’attuazione

di alcune modifiche del piano direttore. Il progetto del PUC-CV - che prevede

in generale una valorizzazione naturalistica e di svago del comparto e di

attribuirne una vasta porzione, incluso il fondo part. __________, alla zona

agricola quale superficie per l'avvicendamento delle colture (SAC) - è stato in

seguito posto in consultazione dal 4 febbraio al 26 aprile 2019 (art. 45 cpv. 2

LST). Il 13 marzo 2020 il Governo l’ha poi adottato (art. 45 cpv. 3 LST),

confermando - per quanto qui interessa - l’assetto prospettato per il fondo

(cfr. pure Messaggio n. 7798 per l’approvazione del PUC Valera e richiesta di

un credito di investimento di CHF 16’900’000.- per la sua attuazione e relativi

allegati).

Ciò detto, non v’è quindi dubbio che, applicando il diritto in vigore al

momento in cui si è pronunciato, il Municipio non poteva ignorare che il

progetto in questione (variante 1) - volto a trasformare l’edificio

esistente in una piattaforma per la separazione e la trattazione di inerti

terrosi ed edili e altri rifiuti con una capacità massima di 46'000 t/anno - si

poneva in chiaro contrasto con la destinazione agricola di alta qualità

prevista dal progetto del PUC-CV e, di riflesso, che dovesse essere sospeso in

applicazione dell’art. 62 LST. Poco conta invece che abbia pronunciato la

misura richiamandosi all’avviso cantonale: come si evince dal chiaro testo

dell’art. 62 cpv. 1 LST ([...] il Municipio o il Dipartimento sospendono per

due anni [...]), una decisione sospensiva può infatti essere imposta anche

dall’autorità dipartimentale, in particolare laddove sia dato un contrasto con

uno studio pianificatorio a livello cantonale (cfr. pure Messaggio LST, pag.

86).

Analoga riflessione vale per il blocco edilizio disposto dal Governo,

considerato che con l’adozione del PUC-CV del 13 marzo 2020 una tale misura è

subentrata per legge (art. 63 cpv. 1 LST).

3.3

Contrariamente a quanto eccepiscono i ricorrenti, all’applicazione delle

predette norme non osta alcun ritardo indebito imputabile in particolare

all’autorità di prime cure. Se è ben vero che la domanda risale formalmente al

25.

aprile 2018, come visto, va considerato che la stessa è stata

successivamente ampliata e modificata in modo sostanziale (cfr. DTF 139 II 263

consid. 8.4; cfr. pure BVR 2015 pag. 15 segg., pag. 22). Solo dopo le richieste

di delucidazione dell’autorità (collegate al reale potenziale dell’impianto e

alla connessione con la domanda riattivata del 2007, cfr. 2a, 3a

e 4a richiesta atti dell’UDC), la comunione istante ha infatti dato

atto delle proprie reali intenzioni e dell’effettiva portata del progetto (variante

1.

o variante 1 + 2,

cfr. infra). Lo stesso ha poi

richiesto una valutazione dell’EIA (24 maggio 2019), che è stata rassegnata

nell’avviso cantonale del 29 luglio 2019. Ne è seguito un ulteriore scambio di

scritti, seppur non immediato, in cui gli istanti in licenza hanno potuto esprimersi

su tale avviso e l’autorità dipartimentale si è riconfermata nella sua

posizione (cfr. scritti del 2, 18 ottobre e 20 novembre 2019).

In queste circostanze, avuto riguardo all’oggetto (modificato), allo svolgimento

e alla complessità della procedura (che ha peraltro richiesto tempi superiori

anche per la valutazione dell’EIA, cfr. art. 12b cpv. 1 dell’ordinanza

concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente del 19 ottobre 1988 [RS 814.011;

OEIA] e art. 12 cpv. 1 lett. b e 2 del relativo regolamento cantonale

d’applicazione del 20 marzo 2007; ROIEA; RL 831.150), non può seriamente essere

rimproverato al Municipio e all’autorità dipartimentale di aver procrastinato

indebitamente la decisione (cfr. supra consid. 2.1). A maggior ragione

se si considera che sono anche state violate norme essenziali di procedura a

tutela dei diritti di terzi, che avrebbero evidentemente comportato un

ulteriore allungamento della procedura (cfr. infra consid. 6). Contrariamente

a quanto pretendono i ricorrenti, nulla imponeva invece al Municipio di

sospendere la domanda di costruzione sin dal suo inoltro: per principio le

misure di salvaguardia di pianificazione vanno infatti adottate soltanto dopo

aver esperito la procedura di pubblicazione e l’esame da parte dei competenti

servizi dipartimentali (cfr. RDAT II-1996 n. 27 consid. 4; cfr. pure STA

52.2007.159

del 21 giugno 2007 consid. 2.2).

3.4

Va poi in ogni caso ricordato che all’adozione di una misura ai sensi

degli art. 62 seg. LST inerisce un importante interesse pubblico, ovvero quello

di attuare il mandato costituzionale della pianificazione del territorio (art.

75.

Cost.), che può evidentemente essere raggiunto soltanto se un progetto di

piano dell’utilizzazione - una volta in vigore - possa effettivamente esplicare

i propri effetti (cfr. pure STF 1C_550/2017 citata consid. 2.3.1; DTF 118 Ia

510.

consid. 4d). Tale interesse appare allo stadio attuale superiore a quello

privato dei ricorrenti a poter realizzare sul fondo un centro di trattamento

meccanico di rifiuti con una capacità di 46'000 t/anno, richiamandosi

all’attuale assetto pianificatorio (zona industriale Ia). La realizzazione di

un simile impianto - che è idoneo a produrre un notevole aggravio sull’ambiente

(su un terreno che è peraltro ubicato in un settore Au vicino alla falda

freatica del piano del Laveggio, oltre che nelle adiacenze dell’argine di

questo fiume [ca. 80 m] e in prossimità di aree ad alta biodiversità, cfr. RIA

dicembre 2018, pag. 47, 48, 62) - è infatti chiaramente atta a pregiudicare la

pianificazione in corso. In queste circostanze, la sospensione della domanda si

rivela quindi del tutto giustificata e proporzionata, e in particolare

necessaria a impedire che possa essere vanificata o comunque resa più ardua

l’attuazione della pianificazione in divenire. Cadono quindi nel vuoto anche le

censure con cui i ricorrenti lamentano genericamente una lesione della garanzia

della proprietà e della libertà economica.

4.

Domanda di

costruzione del “4 maggio 2007”

4.1

Analoghe conclusioni valgono per la decisione del 14 gennaio 2020, avvallata

dal Governo, con cui il Municipio ha sospeso la domanda di costruzione del 4

maggio 2007, dopo aver raccolto l’avviso cantonale del 23 agosto 2019 (n. 58727

-107356).

Anche in questo caso va in primo luogo osservato come il progetto sospeso, per

cui gli insorgenti sollecitano il permesso, sia ben diverso da quello della

domanda inoltrata il 4 maggio 2007, che prevedeva unicamente l’edificazione di

un nuovo capannone da destinare a deposito dei rifiuti (allora) trattati dalla

T__________ SA (plastica, carta, metalli ferrosi, ecc.), per quantitativi in

lavorazione sul fondo di ca. 1'000 t/anno, senza

aumento di traffico

veicolare (cfr. relazione tecnica maggio 2007). I ricorrenti, come ben

risulta dal RIA (dicembre 2018) e dalla relazione tecnica (febbraio 2019)

prodotti con scritto del 27 marzo 2019, chiedono infatti l’autorizzazione a

erigere un nuovo capannone che permetta loro di stoccare fino a 2'500 t/anno

di rifiuti plastici, carta, ecc. (lavorati o da lavorare), in aggiunta

al progetto di trasformazione dello stabile esistente di cui si è detto sopra (variante

1.

+ 2). Il deposito sarà insomma parte integrante di un centro di

separazione e lavorazione di rifiuti edili-terrosi e non, che nel complesso

potrà trattare fino a 50'000 t/anno di materiali (di cui 45'000 t/anno

di inerti e 5'000 t/anno di altri rifiuti). Ossia un’utilizzazione che - ancor

più di quella derivante dalla “sola” trasformazione dello stabile esistente (variante

1) - comporterà notevoli ripercussioni sull’ambiente, sovvertendo l’assetto

prospettato nel 2007, come già solo risulta dal profilo del traffico pesante

provocato (cfr. RIA dicembre 2018, pag. 20 segg., da cui emerge che da un

flusso di camion di 2 movimenti al giorno [= capacità di 1'000 t/anno], vi sarà

un volume di almeno 42 m/g (di cui 36 m/g per il materiale inerte e minimo 6

m/g per gli altri rifiuti). Anche questo progetto di variante, che ha ampliato

e stravolto l’identità di quello iniziale, non può pertanto che essere

assimilato a una nuova domanda di costruzione inoltrata a fine marzo 2019.

4.2

Fermo quanto precede, è altrettanto chiaro che applicando il diritto in

vigore al momento della decisione, tanto il Municipio quanto il Governo

dovevano ritenere dati gli estremi per una sospensione della domanda in base

all’art. 62 LST rispettivamente all’art. 63 LST, così come già considerato per

la variante 1 (supra consid. 3.2).

Per motivi analoghi a quelli addotti in precedenza (cfr. supra consid.

3.3), è inoltre da escludere che all’applicazione di queste norme possa opporsi

un ritardo procedurale, imputabile all’autorità di prima istanza. È ben vero

che la domanda iniziale risale al 2007 e che è rimasta a lungo sospesa dopo

l’adozione della zona di pianificazione comunale (scaduta nell’agosto 2014).

Anche in questo caso non si può tuttavia ignorare come gli stessi ricorrenti -

dopo aver sollecitato l’evasione della domanda iniziale - ne hanno poi

pesantemente modificato l’oggetto (cfr. DTF 139 II 263 consid. 8.4; cfr. pure

BVR 2015 pag. 15 segg., pag. 22). L’esistenza del progetto in questione (variante

1.

+ 2), come visto poc’anzi, è in effetti emersa solo nel 2019, con la

produzione del RIA (dicembre 2018) e della relazione tecnica (febbraio 2019).

In queste circostanze, per quanto si possa ammettere che la riattivazione della

procedura sia stata effettivamente piuttosto lenta (cfr. solleciti del 30

maggio 2017, del 10 luglio e del 12 settembre 2018, nonché scritti del

Municipio del 28 maggio e 12 luglio 2018) - e abbia anche indotto i ricorrenti

a presentare un ricorso per denegata giustizia al Governo il 25 agosto 2018

(cfr. inc. 52.2019.352 e risoluzione governativa dell’11 luglio 2019) -, non

può invece essere addebitato all’autorità il fatto che gli insorgenti, dopo la

richiesta dell’autorità dipartimentale di chiarire l’attualità e l’oggetto

della domanda (cfr. richiesta del 6 novembre 2018 dell’UDC di aggiornare

l’incarto e descrivere compiutamente il tipo d’insediamento previsto: impianti,

attività che verranno svolte, tipo di rifiuti, ecc.), l’abbiano poi di fatto

sostituita con un progetto di variante ampliato, sostanzialmente diverso (cfr.

DTF 139 II 263 consid. 8.4; cfr. pure BVR 2015 pag. 15 segg., pag. 22).

Progetto, che ha comportato una valutazione coordinata con quello della variante

1, di cui ha in seguito essenzialmente condiviso l’iter procedurale (cfr.

in particolare: valutazione del RIA del 24 maggio 2019, avviso cantonale del 23

agosto [che ha sostituito quello del 29 luglio 2019] e successiva

corrispondenza del 2, 18 ottobre e 20 novembre 2019).

Alla luce delle circostanze concrete, visto in particolare lo stravolgimento

del progetto iniziale, ma anche gli altri motivi di cui già si è detto in precedenza

(complessità della procedura, violazione dei diritti di terzi, ecc., supra

consid. 3.3), v’è da ritenere che alle autorità di prime cure non possa in

definitiva essere rimproverato di aver indebitamente ritardato la propria

decisione. Cade quindi nel vuoto la censura di violazione del principio di

buona fede. Del resto, sarebbe semmai spettato al proprietario del fondo e

istante in licenza (che dal 2015 ha avviato senza permesso sul fondo

un’attività di smaltimento rifiuti a cielo aperto, che nel 2019 ha superato le

40'000 t di materiali, inc. 52.2021.3/200) chiarire prima le sue intenzioni.

Richiamato in ogni caso l’importante interesse pubblico a salvaguardare la pianificazione

in

divenire, così come già sopraindicato, anche in questo caso la

sospensione della domanda s’avvera quindi come misura giustificata e

proporzionata, che resiste alle sommarie censure di violazione dei diritti

costituzionali invocati dagli insorgenti (cfr. supra consid. 3.4).

5.

Sulla base delle

considerazioni che precedono, merita dunque conferma il giudizio governativo

che ha tutelato le due decisioni sospensive (art. 62 LST) del 14 gennaio 2020,

siccome immuni da violazioni del diritto. Altresì corretto, alla luce di tutto

quanto precede, è il giudizio nella misura in cui ha retrocesso gli atti al

Municipio per decretare la sospensione in base all’art. 63 LST, in

considerazione del fatto che il 13 marzo 2020 il Governo ha adottato il PUC-CV

e che - per legge - alla decisione sospensiva è subentrato il blocco edilizio.

Va da sé che l’Esecutivo comunale dovrà a questo punto richinarsi sulle domande

sospese non appena trascorso il periodo di due anni dalla data di adozione del

PUC (13 marzo 2022, cfr. art. 63 cpv. 2 LST). Resta tuttavia ben inteso che,

prima di questo momento, il Municipio dovrà sanare le gravi violazioni formali

in cui è incorso, di cui si dirà al seguente considerando (consid. 6).

6.

6.1. Per

principio, le varianti soggiacciono alla procedura ordinaria di rilascio del

permesso di costruzione. In quest'ottica, l'art. 16 cpv. 1 LE dispone che la

procedura di pubblicazione deve essere ripetuta se i progetti vengono

modificati nel corso della procedura di approvazione o successivamente.

L'obbligo di pubblicizzare la domanda di variante mira essenzialmente a

salvaguardare i diritti di opposizione di eventuali interessati.

Varianti che modificano in misura rilevante il progetto approvato o in via di

approvazione soggiacciono per principio alla procedura ordinaria; a maggior

ragione laddove richiamano l'applicazione di disposizioni del diritto federale

o cantonale rimesse al giudizio dell'autorità cantonale (cfr. STA 52.2018.171

del 27 maggio 2019 consid. 3.1, 52.2013.250-251-252 del 23 giugno 2014 consid.

2.1, 52.2004.311 del 26 ottobre 2004 consid. 2, 52.2003.278 dell'8 ottobre 2003

consid. 2.2).

6.2

Qualora la costruzione o trasformazione di un impianto possa gravare

notevolmente sull’ambiente, occorre procedere a un esame dell’impatto

sull’ambiente (cfr. art. 10a della legge federale sulla protezione

dell'ambiente del 7 ottobre 1983; LPAmb; RS 814.01). Secondo l’OEIA, nell’ambito

dello smaltimento dei rifiuti, sono in particolare sottoposti all’esame

dell’impatto sull’ambiente gli impianti per la separazione o il trattamento

meccanico con una capacità superiore a 10’000 t di rifiuti all’anno (cfr. art.

1.

e allegato 1, n. 40.7 lett. a; cfr. pure UFAM, Manuale EIA, Direttiva della

Confederazione per l’esame dell’impatto sull’ambiente, Modulo 2 [stato 13 marzo

2012], pag. 18). Qualora una domanda di costruzione riguardi un impianto

soggetto a tale esame, nel quadro della procedura di rilascio della licenza edilizia

vanno rispettati i principi e i diritti procedurali ancorati nell’OEIA e nel

relativo regolamento di applicazione del 20 marzo 2007 (ROEIA; RL 831.150). In

particolare, il RIA deve essere reso accessibile al pubblico nell’ambito e

secondo le medesime modalità di deposito della domanda di costruzione (cfr.

art. 15 cpv. 1 OIEA, 9 cpv. 1 ROEIA). L’autorità decisionale provvede a

pubblicare sul Foglio ufficiale un avviso che indica il luogo e le modalità per

la consultazione del RIA, che deve poter essere consultato durante almeno 30

giorni, anche se la procedura decisiva applicabile prevede termini più brevi

(cfr. art. 15 cpv. 2 e 4 OEIA; art. 9 cpv. 2 e 3 ROEIA; art. 10a LE).

Conformemente a queste esigenze, la legge edilizia prevede che in caso di progetti

relativi a un impianto soggetto all’EIA il termine di pubblicazione della

domanda è di 30 giorni (anziché di 15 giorni; 6 cpv. 1 LE) e che della

pubblicazione deve essere dato avviso sul Foglio ufficiale (cfr. art. 10a LE

che fa riferimento al diritto di ricorso delle organizzazioni ai sensi degli

art. 12 cpv. 1 della legge federale sulla protezione della natura e del

paesaggio del 1° luglio 1966 [LPN; RS 451] e 55 LPAmb).

6.3

In concreto, come visto, entrambi gli oggetti delle domande di costruzione

del 25 aprile 2018 e del 4 maggio 2007 sono stati modificati in modo

sostanziale nel corso della procedura, con progetti che sono stati sottoposti a

esame d’impatto ambientale, rientrando abbondantemente negli impianti di cui

all’allegato 1 OEIA, n. 40.7. Sennonché nessuna di queste varianti ha

manifestamente fatto oggetto di una nuova pubblicazione, rispettosa in

particolare dei termini e delle formalità imposte dagli art. 15 OIEA, 9 ROEIA e

10a LE (pubblicazione di 30 giorni, avviso sul Foglio ufficiale, possibilità di

consultare il RIA). Non v’è quindi chi non veda come siano stati crassamente

violati dei disposti essenziali di procedura e i diritti procedurali di terzi

(incluse eventuali organizzazioni ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LPAmb).

Come indicato poc’anzi, è quindi chiaro che - prima di richinarsi sulle due

domande sospese - il Municipio dovrà recuperare le omesse pubblicazioni, nel

rispetto delle norme sopra ricordate, salvaguardando i diritti di eventuali

interessati (cfr. in tal senso RDAT II-1996 n. 27 consid. 4).

7.

Ricorso per

denegata giustizia del 19 luglio 2019

Immune da violazioni del diritto è infine il giudizio del Consiglio di Stato

che, a seguito dell’evasione della “domanda del 25 aprile 2018” da parte del

Municipio, ha dichiarato privo d’oggetto il ricorso per denegata giustizia

interposto dai ricorrenti il 19 luglio 2019, addebitando loro le spese

processuali e negando l’assegnazione di ripetibili.

Avuto riguardo all’iter concreto di tale procedimento, e ricordato in

particolare come i ricorrenti abbiano modificato in modo sostanziale l’oggetto

della domanda in corso di procedura (supra consid. 3.1), ma anche i

tempi che richiede già solo la valutazione di un EIA (che la SPAAS svolge di

regola entro tre mesi da quando dispone di tutti i documenti richiesti, cfr. art.

12.

cpv. 1 lett. b e 2 ROEIA), non è seriamente dato di vedere come, al 19

luglio 2019, potessero esservi gli estremi di un diniego di giustizia formale

(cfr. DTF 144 I 318 consid. 7.1, 144 II 486 consid. 3.2, 135 I 265 consid. 4.4; cfr. pure supra

consid. 2.1). Sebbene il Governo non si sia compiutamente pronunciato sul

verosimile esito dell’impugnativa in questione (cfr. al riguardo: STA

52.2016.606

dell’8 maggio 2018 e rimandi), è da escludere che la stessa avrebbe

potuto essere accolta. A maggior ragione se si ricordano le gravi violazioni procedurali

in cui è incorso il Municipio, il cui rispetto avrebbe invece già da solo

comportato un allungamento della procedura. In tal senso v’è da ritenere che

anche i ricorrenti, assistiti da un legale, anziché sollecitare l’evasione del

progetto sostanzialmente modificato (cfr. scritto del 22 maggio 2019),

avrebbero semmai dovuto richiedere l’osservanza delle predette formalità

essenziali di procedura. Anche su questo punto, nell’esito il giudizio

impugnato resiste quindi alle critiche degli insorgenti.

8.

8.1. Sulla base

di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso, nella misura in cui è

ricevibile, deve essere respinto.

8.2

Dato l’esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a

carico dei ricorrenti, in solido. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Nella misura in

cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2’500.-, dedotto l’importo già versato a titolo di anticipo, è

posta a carico dei ricorrenti, in solido.

Non si assegnano

ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

1.

CO 1

2.

CO 2

3.

CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera