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Decisione

52.2021.183

Lavoratori distaccati: sanzione pecuniaria per inosservanza del salario minimo prescritto dal CNL per i saloni di bellezza. Assoggettamento delle onicotecniche

29 dicembre 2021Italiano22 min

violazione addebitatale e la conseguente sanzione inflittale. Da un lato, contesta

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.183

Lugano

29 dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 3 maggio

2021 di

RI

1

(titolare

della ditta individuale RI 1, ),

contro

la decisione del 31 marzo 2021 (n. 1573) del

Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la risoluzione del 20 luglio 2020 dell'Ufficio dell'ispettorato del

lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia in materia di sanzione

pecuniaria nell'ambito della LDist (mancato rispetto delle condizioni

salariali);

ritenuto, in fatto

A. La ditta individuale RI

1 (con sede a Lugano), di cui F________ è titolare, è attiva nel settore dei

trattamenti estetici (manicure, pedicure, cura di ciglia e sopracciglia, trucco

permanente), segnatamente nel campo dell'onicotecnica e affini (cfr. tabella

sub doc. 3 allegato alla risposta dell'autorità dipartimentale al Governo).

Nell'ambito di un controllo volto ad accertare le condizioni lavorative

e salariali dei lavoratori impiegati nella ditta, il 17 gennaio 2020 l'Ufficio

dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia

(UIL) ha invitato la ditta a fornire, tra l'altro, una lista (debitamente

compilata) del personale occupato nei mesi da ottobre 2019 a gennaio 2020, come

pure copia dei loro contratti di lavoro, rendiconti di lavoro e conteggi

salariali.

B. Dopo aver analizzato

la documentazione prodotta, l'UIL ha constatato che la retribuzione minima non

era stata rispettata. Il 22 maggio 2020 ha

quindi intimato alla suddetta un rapporto, prospettandole l'adozione di

una sanzione amministrativa giusta l'art. 9 della legge federale concernente le

misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi

previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999 (legge sui

lavoratori distaccati; LDist; RS 823.20) per inosservanza del salario minimo

prescritto dal contratto normale di lavoro per i saloni di bellezza (CNLE),

entrato in vigore il 1° aprile 2010. In particolare, ha rimproverato alla ditta di aver versato a tre dipendenti (N__________,

G__________ e R__________), nel periodo compreso tra ottobre 2019 e gennaio

2020, un salario inferiore (fr. 23'680.- complessivi) a quello minimo (fr. 28'355.09

complessivi) prescritto (differenza complessiva di fr. 4'675.09).

Raccolte le sue osservazioni, il 20 luglio 2020 l'autorità cantonale le

ha inflitto una multa di fr. 7'480.15. La decisione è stata resa sulla base

degli art. 1 cpv. 2 e 9 cpv. 2 lett. f e g LDist, nonché 3 lett. d e 9 del

regolamento della legge d'applicazione

della LDist e della legge federale concernente

Fatti

i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero del 24

settembre 2008 (RLLDist-LLN; RL 843.310).

C. Con giudizio del 31 marzo

2021, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione

dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla RI 1.

Confermata l'applicabilità del CNLE anche alle onicotecniche, l'Esecutivo

cantonale ha in sostanza ritenuto che vi

fossero gli estremi per infliggere una sanzione pecuniaria in virtù dei motivi

addotti dall'UIL, considerando la decisione impugnata conforme al principio

della proporzionalità.

D. Contro la predetta pronuncia

governativa, la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento.

La ricorrente rileva anzitutto che la sua attività è nata come negozio di

onicotecnica e non come salone di bellezza ai sensi del CNLE, tant'è che

inizialmente non vi avrebbe lavorato alcuna estetista. Nega quindi la

violazione addebitatale e la conseguente sanzione inflittale. Da un lato, contesta

l'applicabilità del CNLE - che sarebbe stato adottato per tutelare le estetiste

- alle onicotecniche, che fornirebbero servizi totalmente diversi e la

cui formazioni sarebbe molto più breve e superficiale. Due delle sue tre

dipendenti non sarebbero dunque assoggettate al CNLE. Per l'unica estetista

impiegata nega d'altro canto di avere agito negligentemente, ammettendo

unicamente un errore di calcolo, che sarebbe poi stato corretto mediante

rimborso della differenza.

E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di

Stato che il Dipartimento, quest'ultimo con argomentazioni di cui si dirà, se

necessario, in seguito.

F. In sede di replica, la

ricorrente si è riconfermata nelle sue tesi e conclusioni, chiedendo

l'annullamento sia della decisione governativa che di quella dipartimentale.

In duplica l'UIL, tenuto conto della reintegrazione salariale (che, pur essendo

stata ripetutamente invocata, sarebbe stata dimostrata soltanto davanti al

Tribunale e che comunque non assolverebbe la datrice di lavoro), ha chiesto il

parziale accoglimento del ricorso nel senso di ridurre l'importo della sanzione

a fr. 7'270.90.

Considerato, in diritto

1. La competenza di questo Tribunale è data dall'art. 9 cpv. 1 della legge

d'applicazione della LDist e della legge federale concernente i provvedimenti

in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 (LLDist-LLN; RL 843.300).

Occorre precisare che la ricorrente è F__________, la ditta individuale (RI 1)

di cui è titolare non avendo personalità giuridica, né capacità di essere

parte. Legittimata ad agire è infatti solo la sua titolare, quale persona

fisica (cfr. STA 52.2019.307 del 4 maggio 2020 consid. 1.1 e rif.). La

denominazione della ricorrente può pertanto essere rettificata senza ulteriori

formalità (cfr. DTF 142 III 787 consid. 3.2.1) e la sua legittimazione attiva,

in quanto personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato di cui è

destinataria quale titolare della ditta, va senz'altro ammessa (art. 65

cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame,

che è inoltre tempestivo (art. 68 cpv. 1

LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Neppure le parti

sollecitano invero l'assunzione di particolari prove.

Considerandi

2.

2.1. Per ovviare ai rischi di dumping salariale e sociale che avrebbero

potuto essere causati dal distacco di lavoratori in Svizzera da parte di

prestatori di servizi europei a seguito dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità

(ora: Unione) europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione

delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), il legislatore

svizzero ha adottato quali misure di accompagnamento la legge sui lavoratori

distaccati e gli art. 360a segg. CO (DTF 143 II 102 consid. 2.1 e 2.2;

STF 2C_928/2018 dell'11 settembre 2019 consid. 2.1).

2.2

Secondo l'art. 360a cpv. 1 CO, entrato in vigore il 1° luglio 2004,

qualora in un ramo o in una professione vengano

ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali per il

luogo, la professione o il ramo e non sussista un contratto collettivo di

lavoro con disposizioni sui salari minimi al quale possa essere conferita

obbligatorietà generale, su richiesta della Commissione tripartita di cui

all'articolo 360b

CO, l'autorità competente può stabilire un contratto normale di lavoro di

durata limitata che preveda salari minimi differenziati secondo le regioni e

all'occorrenza il luogo allo scopo di combattere o impedire abusi.

2.3

La legge sui lavoratori distaccati,

parimenti entrata in vigore il 1° luglio 2004, disciplina, giusta il suo art. 1

cpv. 1, le condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori che un

datore di lavoro con domicilio o sede all'estero distacca in Svizzera, affinché

essi per un periodo limitato: forniscano una prestazione lavorativa per conto

e sotto la sua direzione nell'ambito di un rapporto contrattuale concluso con

il destinatario della prestazione (lett. a) oppure lavorino in una succursale o

in un'azienda che fa parte del gruppo imprenditoriale del datore di lavoro

(lett. b).

Il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore l'art. 1 cpv. 2 prima frase LDist,

secondo cui la legge sui lavoratori distaccati disciplina parimenti il

controllo dei datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera e le

sanzioni applicabili a tali datori di lavoro, qualora questi violino le

disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai

sensi dell'articolo 360a CO. Con la

modifica legislativa è inoltre stata introdotta la possibilità di sanzionare il

mancato rispetto dei salari minimi previsti dal contratto normale di lavoro

(cfr. art. 9 cpv. 2 lett. c LDist in vigore fino al 31 marzo 2017 e 9 cpv. 2

lett. f LDist in vigore dal 1° aprile 2017). Il legislatore ha quindi voluto

estendere il controllo e le sanzioni delle disposizioni sui salari minimi

previsti dai contratti normali di lavoro dell'art. 360a CO a tutti i

datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera, non solo a quelli con

sede all'estero che distaccano lavoratori in Svizzera (cfr. STF 2C_928/2018

citata consid. 2.3, 4C_3/2013 del 20

novembre 2013 consid. 8.2, in: RtiD II-2014 pag. 317 segg.).

2.4

Allo scopo di

disciplinare il settore degli istituti di bellezza, il 24 marzo 2010 il Canton Ticino ha adottato un contratto normale di

lavoro (CNLE), entrato in vigore il 1° aprile 2010 per la durata di due anni

(cfr. FU 24/2010 del 26 marzo 2010 e art.

5.

CNLE), in seguito ripetutamente aggiornato e prorogato, l'ultima volta fino

al 31 dicembre 2023 (cfr. BU 54/2020 del 13 novembre 2020).

Inizialmente il campo di applicazione di tale contratto era limitato agli

istituti di bellezza, le cui attività di estetista comprendono i massaggi del

viso, i servizi di manicure e pedicure, le cure estetiche, ecc. ad esclusione

delle attività di podologhi. Ritenuto che alcune estetiste sfuggivano

all'applicazione del CNLE in quanto impiegate in strutture o aziende la cui

attività preponderante non è quella di estetista, con decreto del 30 gennaio

2013.

il Consiglio di Stato ha esteso il campo di applicazione del CNLE a tutte

le estetiste, qualsiasi sia la struttura o l'azienda dove sono impiegate (cfr.

BU 5/2013 del 1° febbraio 2013). Campo di applicazione, questo, che corrisponde

a quello previsto dall'art. 1 del CNLE attualmente in vigore (di tenore sostanzialmente

analogo a quello vigente all'epoca del controllo). L'art.

2.

CNLE - nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2019 e quindi anche al momento del controllo

- disponeva in particolare che il

salario orario minimo di base era di fr. 18.15 (cfr. FU 101/2018 del 18

dicembre 2018), precisando che al salario

orario di base andavano aggiunte le indennità per le vacanze (8.33% per 4

settimane e 10.64% per 5 settimane) e per i giorni festivi (3.6% per 9 giorni)

e specificando che il pagamento del salario a provvigione era possibile solo se

attuato a partire dal salario minimo. Questo salario - vincolante (cfr. art.

360d cpv. 2 CO e FU 24/2010,

BU 5/2013 e FU 101/2014 del 19 dicembre 2014) - è stato aumentato a far tempo

dal 1° gennaio 2021 a fr. 19.00 (cfr. BU 54/2020), senza che ciò sia comunque

qui di rilievo.

3.

3.1. Come accennato in

narrativa, nell'ambito del controllo effettuato, sulla base della

documentazione fornita, l'autorità dipartimentale ha riscontrato che la ditta non

aveva rispettato il salario minimo prescritto dal CNLE nei confronti di tre

collaboratrici. In particolare, nel periodo compreso tra ottobre 2019 e gennaio

2020, queste ultime (due delle quali impiegate all'80% nella misura di 33.6 ore

settimanali e una al 55% per 23 ore settimanali) sarebbero state retribuite con

uno stipendio di fr. 23'680.- lordi

allorquando il minimo previsto dal CNLE sarebbe stato di fr. 28'355.09. Da cui

un ammanco complessivo di fr. 4'675.09 (pari a - 16.49%). Sulla base di tali

riscontri, l'UIL - dopo aver raccolto le

osservazioni dell'interessata - le ha quindi inflitto una sanzione

amministrativa di fr. 7'480.15.

L'Esecutivo cantonale ha dal canto suo avallato le tesi dell'UIL, confermando

l'applicabilità in concreto del CNLE e ritenendo giustificata la sanzione

inflitta.

3.2

L'insorgente nega anzitutto che il suo "negozio di

onicotecnica" possa essere considerato un "salone di bellezza".

Sostiene che in quest'ultimo debba lavorare almeno un'estetista diplomata, ciò

che non sarebbe stato il caso per il suo "negozio" al momento dell'apertura

nel 2017 (cfr. ricorso, pag. 1). La tesi è del tutto priva di fondamento, già

soltanto perché determinante non può che essere la situazione esistente nel

periodo oggetto del controllo effettuato dall'autorità competente (ottobre 2019

- gennaio 2020), durante il quale è incontestato che la ricorrente avesse alle

sue dipendenze anche un'estetista diplomata (R__________; cfr. ricorso, pag. 3).

Risulta peraltro dagli atti che l'Ufficio federale di statistica ha

classificato la ditta dell'insorgente con il codice NOGA (nomenclatura generale

delle attività economiche) 960202, corrispondente ai saloni di bellezza (cfr.

all. 4 al ricorso, pag. 15). Nel vuoto cadono dunque le relative censure

sollevate nel gravame. Del resto, nonostante l'indicazione contenuta nei

documenti prodotti con il ricorso (all. 2, licenza edilizia del 13 novembre

2017.

per il cambio di destinazione e risoluzione del 30 gennaio 2018

dell'Ufficio di sanità che accorda l'agibilità dei locali), l'azienda della

ricorrente non può manifestamente essere considerata un "negozio di

onicotecnica", ritenuto come l'attività ivi svolta non si limiti a quella tipica

di un negozio, ossia la vendita al dettaglio di prodotti finiti, ma consista

nella prestazione di un servizio ai clienti (giuridicamente qualificabile quale

contratto di appalto ai sensi dell'art. 363 segg. CO; cfr. anche risposta

dell'UIL, pag. 4, con riferimento all'art. 2 della legge sull'apertura dei

negozi del 23 marzo 2015 [LAN; RL 945.200]).

3.3

3.3.1

Riproponendo la censura sollevata senza successo davanti alle istanze

inferiori, la ricorrente contesta poi l'assoggettamento al CNLE di N__________

e G__________ che, in quanto semplici onicoteniche, avrebbero una formazione e

offrirebbero servizi del tutto diversi rispetto a un'estetista.

3.2.2

Come visto, sin

dalla sua adozione nel 2010, il CNL qui in discussione è applicabile ai saloni

di bellezza, le cui attività di estetista comprendono i massaggi del viso,

i servizi di manicure e pedicure, le cure estetiche, ecc. (cfr. FU 24/2010;

cfr. anche art. 1 CNLE). Pur volendo dare atto all'insorgente che l'espressione

"attività di estetista" potrebbe lasciar intendere che il CNLE tuteli

esclusivamente le attività che, all'interno di saloni di bellezza, sono eseguite

da estetiste, occorre ritenere che ciò non corrisponda al senso del CNLE.

Quest'ultimo è infatti stato manifestamente adottato a tutela del personale che

svolge i trattamenti cosmetici all'interno di un salone di bellezza, elencati

in modo esemplificativo all'art. 1 CNLE (in base alla definizione dell'attività

secondo la nomenclatura generale delle attività economiche; cfr. 93.02B NOGA

2002.

e 960202 NOGA 2008, espressamente menzionati nella predetta norma). E ciò

indipendentemente dal fatto che si tratti di estetiste o di altre figure

professionali affini. L'unica eccezione prevista riguarda le attività di

podologhi, da sempre espressamente escluse dal campo di applicazione del CNLE

(cfr. FU 24/2010 del 26 marzo 2010 e successive versioni). Peraltro, come

rettamente ricordato dall'UIL, in caso di dubbio, il quesito di sapere se un

determinato rapporto di lavoro rientri nel campo di applicazione di un CNL o

meno deve essere valutato sulla base della natura di tale rapporto e dello

scopo di protezione del lavoratore perseguito dal CNL (cfr. STF 2C_928/2018

dell'11 settembre 2019 consid. 5.2).

A torto la ricorrente sostiene che il CNL in discussione non escluda

espressamente le onicotecniche per il semplice fatto che, all'epoca della sua

adozione (2010), la loro professione non era ancora così diffusa (cfr. ricorso,

pag. 2): se il Consiglio di Stato avesse voluto adattare la regolamentazione al

loro aumento sul mercato e decretarne il non assoggettamento al CNLE avrebbe

infatti avuto molteplici occasioni per farlo, non foss'altro che

contestualmente a una delle svariate successive proroghe o modifiche del

contratto.

Se quest'ultimo si fosse da sempre rivolto (soltanto) alle estetiste, non ci

sarebbe inoltre stato bisogno di estendere espressamente il suo campo di

applicazione a tutte le estetiste qualsiasi sia la struttura o l'azienda

dove sono impiegate, come invece avvenuto nel 2013 (cfr. art. 1 CNLE). È

ben vero che lo scopo di questa modifica - valida anche al momento del

controllo all'origine del presente procedimento (cfr. BU 11/2015 del 13 marzo

2015, BU 6/2018 del 2 febbraio 2018 e BU 54/2020) - era quello di evitare che

alcune estetiste sfuggissero all'applicazione del CNLE soltanto perché

impiegate in strutture o aziende la cui attività preponderante, a differenza dei

saloni di bellezza, non era quella di estetista (cfr. BU 5/2013). Se si è però resa

necessaria la suddetta precisazione (piuttosto che una modifica redazionale che

non menzionasse più i saloni di bellezza ma soltanto le estetiste) è proprio

perché il CNL intende assoggettare in primis i saloni di bellezza in

quanto tali e le attività in essi svolti, a prescindere dalle qualifiche delle proprie

dipendenti. E ciò nel pieno rispetto dell'art. 360a cpv. 1 CO, che

precisa che i CNL di durata limitata prevedono salari minimi differenziati

secondo le regioni e all'occorrenza il luogo, senza esigere, pur non

escludendola, la presa in considerazione della qualifica, della formazione e

dell'esperienza dei lavoratori (cfr. sentenza ATA/1447/2017 del 31 ottobre 2017

della Corte di giustizia ginevrina, consid. 4c). A un'evoluzione del tutto

analoga si è del resto assistito nel Canton Ginevra, dove il 28 agosto 2007 è

stato adottato un CNL per il settore dell'estetica che, a dimostrazione della

necessità di tutelare tutto il ramo e non soltanto le estetiste diplomate,

includeva espressamente nel suo campo di applicazione sia le estetiste che le

onicotecniche esercitanti in saloni di bellezza (cfr. art. 1), le quali peraltro

godevano del medesimo salario minimo. Là, come in Ticino, si è poi sentito il

bisogno di estendere l'applicabilità del nuovo CNL valido per il settore

(adottato il 18 dicembre 2012) anche alle estetiste e alle onicotecniche impiegate

nei saloni di parrucchieri e in ogni altra azienda (cfr. modifica del 3

dicembre 2015), precisando peraltro che il salario minimo era dovuto anche in

assenza di una formazione professionale o di esperienza utile all'impiego (ritenuto

che successivamente sono stati introdotti salari distinti). Ecco dunque perché

non è decisivo il fatto che le onicotecniche abbiano una formazione diversa e

meno approfondita delle estetiste (con certificato federale di capacità), che

può apparentemente durare anche solo alcuni giorni (cfr., ad esempio, il corso

tenuto dalla stessa ricorrente per l'associazione delle estetiste della

Svizzera italiana, http://www.

aesi.ch/wp-content/uploads/2019/02/Formazione-onicotecnica.pdf; cfr. pure all.

5, 6 e 7 al ricorso). Al riguardo va comunque puntualizzato che esistono pure scuole

private che in breve tempo (6-12 mesi) formano estetiste (cfr. www.orientamento.ch).

Del resto, quello qui in discussione è il CNL "per i saloni di bellezza"

e non "per le estetiste" (ritenuto che dall'acronimo con cui viene

abitualmente indicato, in cui la lettera finale sta verosimilmente proprio per

estetiste, nulla si può di per sé dedurre). L'attività delle onicotecniche - che

si occupano della ricostruzione delle unghie di mani e piedi (ricorso al

Governo, pag. 1) e che, per ammissione stessa della ricorrente, effettuano

anche manicure e pedicure (seppur asseritamente di natura diversa rispetto a

quelle eseguite da un'estetista; cfr. replica al Governo, pag. 2) - rientra

quindi senz'altro tra quelle elencate in maniera non esaustiva all'art. 1 CNLE.

Ne discende che è a ragione che le precedenti istanze hanno ritenuto che N__________ e G__________ - la cui attività

non ricade del resto in nessun'altra categoria NOGA - siano assoggettate al

CNLE.

3.4

La ricorrente, che non nega di avere versato a R________ un salario

inferiore al minimo previsto dal CNLE, contesta inoltre la sussistenza

dell'infrazione nei confronti di questa dipendente, spiegando che si sarebbe

trattato di un semplice errore di calcolo, non attribuibile a negligenza, successivamente

corretto corrispondendo alla dipendente la differenza dovutale (cfr. ricorso, pag.

3). L'argomentazione non può essere seguita, già soltanto perché, per essere

certa del calcolo da effettuare per trasformare il salario orario minimo

secondo il CNLE in salario mensile fisso, la ricorrente avrebbe semmai potuto

rivolgersi all'UIL (che lo ha pure pubblicato sul suo sito, cfr. all. 4 al

ricorso, pag. 17; cfr. pure https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-UIL/varie/vademecum_CNL.pdf),

o anche solo all'associazione cantonale delle estetiste (cfr. pure all. 7 al

ricorso, pag. 11 in fine). Se non lo ha fatto (ciò che è manifesto), la

sua leggerezza non può che essere considerata una negligenza. Sostenendo la sua

tesi, l'insorgente dimentica inoltre che determinante è la situazione esistente

al momento del controllo effettuato dall'autorità competente (cfr. STA

52.2019.206

del 25 settembre 2020 consid. 4.4 e rif.), di modo che eventuali

reintegrazione salariali avvenute successivamente non permettono certo di

ritenere che l'infrazione non sia stata commessa né di sanarla. Pur non assolvendo

la ricorrente, l'avvenuto versamento della differenza di salario - peraltro già

comprovato davanti al Governo (cfr. conteggio allegato alla replica),

contrariamente a quanto ritenuto dall'UIL (cfr. risposta, pag. 5, e duplica,

pag. 2) - va però tenuto in debito conto, con effetto attenuante, nella

commisurazione della sanzione.

3.5

Ferme queste premesse, lo

stipendio versato (fr. 23'680.- complessivi)

alle tre citate collaboratrici (N__________, G__________ e R__________) nel

periodo compreso tra ottobre 2019 e gennaio 2020 risulta effettivamente inferiore

al salario mensile minimo lordo prescritto dal CNL di categoria. Salario che -

come indicato dall'UIL - ammonta a fr. 28'355.09 complessivi (fr. 18.15 all'ora x le rispettive ore settimanali di

lavoro x 4.33 settimane al mese x 4 mesi, secondo gli incontestati calcoli

indicati nella tabella allegata alla decisione dell'UIL), con un ammanco

complessivo di fr. 4'675.09 (pari a - 16.49%). Ne discende che, per quanto riguarda la materialità dell'infrazione,

la decisione impugnata non presta il fianco ad alcuna critica.

4.

Appurata la realizzazione

dell'infrazione, resta ora da verificare l'entità della sanzione inflitta alla

ricorrente.

4.1

Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. f LDist, l'autorità cantonale

competente può, per infrazioni alle disposizioni sui salari minimi prescritte

in un contratto normale di lavoro ai sensi dell'art. 360a CO commesse da

datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera, pronunciare una sanzione

amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a fr. 30'000.-.

Secondo l'art. 9 cpv. 3 LDist, l'autorità che pronuncia una sanzione

notifica una copia della sua decisione all'organo di controllo paritetico

competente ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. a, come pure alla SECO, la quale

tiene un elenco - pubblico - delle imprese a cui è stata inflitta una sanzione

mediante decisione passata in giudicato.

4.2

La commisurazione dell'entità della sanzione dipende dalle

circostanze oggettive e soggettive che caratterizzano il caso di specie. Deve

in particolare tenere debitamente conto della gravità

della violazione e della colpa, degli antecedenti dell'interessato, oltre che

del principio della proporzionalità (cfr. sentenza Verwaltungsgericht Bern dell'8 febbraio 2016, in: BVR

2017.

pag. 255 consid. 6.3; cfr. anche STA 52.2016.337 del 1° febbraio 2017

consid. 5.2).

4.3

In concreto, il Governo, considerando come la formula applicata

dall'autorità dipartimentale per commisurarne l'ammontare tenesse conto, seppur

in maniera schematica, delle principali circostanze che possono ricorrere nei

casi di infrazione alle disposizioni sui salari minimi, ha confermato la multa

di fr. 7'480.15 inflitta dall'UIL, ritenendola adeguata alla gravità oggettiva

dell'infrazione commessa e alla colpa della ricorrente.

La multa inflitta appare infatti tutto

sommato correttamente commisurata alle circostanze oggettive e soggettive che

caratterizzano il caso di specie, così come essenzialmente indicato dall'UIL in

corso di procedura. Da un lato, la violazione della legge da parte

dell'insorgente non va certo sottovalutata, dal momento che riguarda tutte e

tre le sue dipendenti, che sono state retribuite con uno stipendio mensile che presentava una differenza complessiva - non

trascurabile - del 16.49% rispetto al minimo

previsto dal CNLE, ritenuto che, con la sola eccezione di R__________ (- 2.63%),

lo scarto individuale ha superato il 20%. Neppure può essere trascurato

che l'infrazione, così come accertata dall'autorità di prime cure, si è

protratta per quattro mesi e ha comportato per l'azienda un risparmio di fr. 4'675.09.

Non giova poi all'insorgente l'aver

continuato a negare, ancora in questa sede, gli addebiti mossi nei suoi

confronti, dimostrando così di non avere preso coscienza del suo errore.

Contrariamente a quanto ritenuto dalle precedenti istanze, occorre però tenere

in debita considerazione il fatto che, per una delle dipendenti (invero quella

che aveva patito il danno minore), la differenza di salario sia stata successivamente

corrisposta. Ciò non toglie comunque che le altre due impiegate abbiano subito

un danno economico di fr. 2'242.43 ciascuna. Ne discende che, tenuto anche

conto dell'incensuratezza della ricorrente, la multa di fr. 7'480.15

inflittale dall'UIL e confermata dal Governo - che ha

omesso di considerare l'avvenuta parziale reintegrazione salariale - risulta eccessiva e va ridotta a fr. 7'270.90, come sostenuto per

finire anche dall'UIL (cfr. duplica, pag. 3). Importo, questo, che corrisponde

a quanto risulta applicando le raccomandazioni emanate dalla SECO nell'aprile

2017.

(cfr. punti 1.2 e 1.4), le quali mirano a garantire un trattamento equo

delle imprese (cfr. STA 52.2020.2 del 2 dicembre 2020 consid. 4.3; sentenza del

Tribunale amministrativo del Canton Berna n. 100.2019.16 del 16 ottobre 2019

consid. 5.2 e 5.3; cfr. pure sentenza del Tribunale cantonale del Canton

Friburgo n. 603 2019 93 del 30 settembre 2020; cfr. Pärli, op. cit., n. 11 ad art. 9). Oltre che essere

contenuta nei limiti concessi dalla legge, tale sanzione risulta rispettosa del

principio della proporzionalità e

tiene debitamente conto della gravità oggettiva dell'infrazione rimproverata all'insorgente, nonché del grado di

colpa ad essa ascrivibile.

5.

5.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere parzialmente accolto e la decisione

dell'UIL, così come quella del Consiglio di Stato che la tutela, riformata nel

senso che la multa inflitta è ridotta a fr. 7'270.90.

5.2

Ritenuto che il gravame non appariva

totalmente infondato, già soltanto poiché il Governo ha effettivamente omesso

di tenere conto dell'avvenuta reintegrazione salariale, la domanda di assistenza

giudiziaria, accertata la precaria situazione finanziaria dell'insorgente, va

accolta (art. 2 e 3 della legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300).

Non si prelevano dunque né tassa di giustizia né spese. Neppure si assegnano

ripetibili all'insorgente, che non si è fatta assistere da un legale (art. 49

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza, la decisione

(n. 1573) del Consiglio di Stato del 31 marzo 2021 e quella dell'Ufficio

dell'ispettorato del lavoro del 20 luglio 2020 sono riformate nel senso che la

multa inflitta è ridotta a fr. 7'270.90.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.

3.

Non si prelevano né

tassa di giustizia né spese. Non si assegnano ripetibili.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera