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Decisione

52.2021.189

Revoca di 15 mesi della licenza di condurre per infrazione grave alle norme della circolazione (eccesso di velocità)

1 dicembre 2021Italiano22 min

carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.189

Lugano

1

dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente,

Sarah Socchi, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 7 maggio

2021 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la

decisione del 17 marzo 2021 (n. 1293) del Consiglio di Stato che respinge

l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 3 luglio

2018 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha

revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di 15 mesi;

ritenuto, in

fatto

A. RI 1 è nato il __________

1960 ed è titolare di una licenza di condurre veicoli a motore.

Progettista di impianti di riscaldamento di professione, in passato è stato

oggetto dei seguenti provvedimenti iscritti nel sistema

d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC):

18 dicembre 2014 revoca della licenza di

condurre di 3 mesi a seguito di un'infrazione grave (eccesso di velocità, + 34

km/h in località); la misura è stata scontata dal 20 dicembre 2014 al 19 marzo

2015;

11 luglio 2016 revoca della licenza di

condurre di sei mesi per un'infrazione medio grave (eccesso di velocità, + 28

km/h fuori località); la misura, ridotta a quattro mesi grazie alla

partecipazione a un corso d'educazione stradale, è stata scontata dal 1°

novembre 2016 al 28 febbraio 2017 (cfr. decisione del 31 gennaio 2017).

B. a. Il 24 maggio 2018,

alle ore 15.08, RI 1 ha circolato alla guida del motoveicolo BMW targato TI __________

all'interno della località di Manno a una velocità punibile - accertata tramite

rilevamento radar - di 77 km/h (dedotto il margine di tolleranza), laddove

vigeva un limite di 50 km/h.

Interrogato il giorno successivo dalla polizia, il conducente - pur accettando

le risultanze del rilevamento tecnico della velocità - ha sostenuto di non

essersi reso conto né di quanto fosse il limite di velocità in quel punto, né

di avere proceduto a velocità eccessiva.

b. Preso atto del

relativo rapporto di polizia, il 14 giugno 2018 la Sezione della circolazione

ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di

revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni, il 3 luglio

successivo l'autorità dipartimentale ha risolto di revocagli la licenza di

condurre per la durata di 15 mesi (dal 20 ottobre 2018 al 19 gennaio 2020

inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle

categorie speciali G e M. La decisione è stata resa sulla base degli art. 16c

cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. c della legge federale sulla circolazione

stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1

dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS

741.51).

c. Ravvisando

nell'accaduto una grave infrazione alle norme della circolazione giusta l'art.

90 cpv. 2 LCStr, con decreto d'accusa del 13 settembre 2018, il competente

procuratore pubblico ha proposto la condanna di RI 1 a una pena pecuniaria -

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni - di 60 aliquote

giornaliere da fr. 240.- cadauna (corrispondenti a fr. 14'400.-), oltre che al

pagamento di una multa di fr. 1'000.-.

d. Chiamato a

pronunciarsi sull'opposizione interposta dall'interessato, con sentenza del 7

febbraio 2020, il giudice della Pretura penale, esperito il dibattimento, ha

confermato il capo d'imputazione, riducendo tuttavia la pena pecuniaria - che

ha sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni - a 25 aliquote

giornaliere da fr. 70.- cadauna (pari a complessivi fr. 1'750.-) e la multa a fr.

300.-. Tale decisione è regolarmente passata in giudicato dopo che, con

sentenza del 31 agosto 2020, la Corte di appello e di revisione penale, preso

atto del ritiro dell'impugnativa presentata dal conducente, ha stralciato dai

ruoli la relativa procedura.

C. Riattivato il

procedimento amministrativo (precedentemente sospeso in attesa dell'esito della

procedura penale), con giudizio del 17 marzo 2021, il Consiglio di Stato ha

confermato tale provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso

presentata da RI 1.

Ricordato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata

all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale, l'Esecutivo cantonale ha

ritenuto di non potersi scostare dai contenuti del giudizio pretorile,

considerando irrilevante la riduzione della pena operata dal Pretore e

reputando prive di fondamento le tesi addotte dal ricorrente a sua discolpa in

sede amministrativa. Ha quindi constatato la sussistenza di un'infrazione grave

alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a

LCStr e confermato la sanzione inflitta, ritenuta adeguata - seppur superiore

al minimo legale - a fronte dei precedenti in materia di circolazione stradale accumulati

dal conducente, negando peraltro una sua necessità professionale di condurre

veicoli a motore.

D. Avverso quest'ultimo

giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento insieme alla decisione dipartimentale.

Il ricorrente contesta le conclusioni del Governo, evidenziando come la

mancanza di segnaletica e la configurazione dei luoghi lo abbiano indotto a

credere che il limite di velocità fosse superiore. Critica poi diffusamente

l'accertamento del superamento del limite di velocità operato dal giudice

penale - che non avrebbe preso in considerazione le sue censure - e a torto

ripreso dall'Esecutivo cantonale. Nega in ogni caso l'adempimento dei

presupposti soggettivi dell'infrazione grave, ritenendo quindi che l'infrazione

debba semmai essere qualificata di medio grave. Ribadisce infine la sua

necessità di disporre della patente per motivi professionali.

E. All'accoglimento del

gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

La Sezione della

circolazione è invece rimasta silente.

F. Non vi è stato un ulteriore

scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una

replica.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge

di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la

tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La

legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal

giudizio impugnato, di cui è destinatario, è

certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3

LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere

evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. 2.1. Secondo costante giurisprudenza del

Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca

della licenza di condurre non può di

principio scostarsi dagli accertamenti

di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato, segnatamente

laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF

139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II

103 consid. 1c/aa). L'autorità

amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la

sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in

considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un

risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o

infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in

particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione

(DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124

II 103 consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il

procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio

della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del

caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale

procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016

del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1,

1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).

2.2. Nel caso di specie,

a seguito degli eventi occorsi il 24 maggio 2018, il competente procuratore

pubblico ha emanato un decreto d'accusa con cui ha ritenuto RI 1 colpevole

di grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr) per

avere circolato a 27 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) oltre il

limite di 50 km/h, proponendone la condanna a una pena pecuniaria (sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni) di fr. 14'400.-

corrispondenti a 60 aliquote giornaliere da fr. 240.- cadauna, oltre che al

pagamento di una multa di fr. 1'000.-. Adito dall'interessato, il giudice della

Pretura penale, esperito il dibattimento, ha confermato l'imputazione,

riducendo tuttavia la pena pecuniaria - che ha sospeso condizionalmente per un

periodo di prova di tre anni - a fr. 1'750.- (pari a 25 aliquote giornaliere da

fr. 70.- cadauna) e la multa a fr. 300.-. La predetta decisione non è stata

ulteriormente contestata ed è quindi regolarmente passata in giudicato.

Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in

questa sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti

dalle autorità penali (neppure, dunque, la bontà del

rilevamento tecnico della velocità e l'entità del relativo eccesso), le

quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in

giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale - al pari

dell'istanza inferiore - è infatti vincolato

alla descrizione degli avvenimenti che hanno portato alla condanna pronunciata

il 7 febbraio 2020. Nulla può dunque essere

rimproverato al Governo per non essersi confrontato con le doglianze

dell'insorgente (cfr. ricorso, pag. 6, ad 4.2). Nulla muta del resto che il

giudice della Pretura penale abbia sensibilmente ridotto la pena proposta con

il decreto d'accusa, considerato che non è dato di sapere quali siano i motivi

alla base di una tale decisione, che non trapelano dalla sentenza, di cui il

ricorrente non ha ritenuto di chiedere la motivazione. Se l'insorgente riteneva che la decisione penale

fosse stata emanata sulla scorta di presupposti fattuali inesatti, avrebbe

dovuto insistere nel far valere le proprie ragioni ed esaurire i rimedi

di diritto disponibili contro la sentenza del giudice

della Pretura penale, contestando l'infrazione in materia di

circolazione stradale che gli veniva addebitata davanti alla Corte di appello e

di revisione penale, onde ottenere un'assoluzione da far poi valere in sede

amministrativa. Tanto più che già davanti all'Esecutivo cantonale egli aveva negato il

superamento del limite di velocità, contestando l'efficienza dell'apparecchio

radar e la precisione delle sue misurazioni (cfr. ricorso al Governo, pag. 7,

ad 5). La sua linea difensiva -

che ha ribadito ancora in questa sede (cfr. ricorso, pag. 6-7, ad 4.2) - avrebbe

perciò dovuto coerentemente indurlo a insistere onde tutelarsi al meglio. Il

ricorrente, nonostante la gravità del reato

rimproveratogli e l'ampiezza della sanzione inflittagli, dopo avere

annunciato l'appello, ha invece rinunciato a motivare la relativa dichiarazione

e ritirato l'impugnativa, con conseguente stralcio della procedura. Per ragioni sue di cui non può che rammaricarsi,

non ha ulteriormente ricorso, ma ha lasciato passare in giudicato la decisione

penale, pur sapendo - in quanto assistito in quella fase da un legale

cognito della materia - che i fatti accertati in sede penale sarebbero stati

vincolanti anche per l'autorità amministrativa. Tanto più che la procedura

amministrativa era stata sospesa proprio in attesa della conclusione del

procedimento penale (cfr. decreto del 20 maggio 2019 del Servizio dei ricorsi

del Consiglio di Stato). In

simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce di

rimettere in discussione in questa sede gli estremi dell'infrazione o la

sussistenza del reato al fine di eludere la misura di revoca che occorre

applicargli (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1).

3.

3.1. Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale,

questo Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma

degli stessi (STF 1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2 che conferma la

STA 52.2018.335 del 5 dicembre 2018). Senza alcun giovamento per il ricorrente, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso.

3.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le

quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe

disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure

l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2

LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le

circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la

colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore

e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima

della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza

dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei

precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione

grave colui che, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un

serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art.

16c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno 12 mesi, se

nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per

un'infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi (cfr. art. 16c

cpv. 2 lett. c LCStr).

3.3. Nell'ambito degli eccessi di velocità, la giurisprudenza resa dal

Tribunale federale sulla scorta del diritto in essere fino al 31 dicembre 2004

è stata portata a stabilire delle regole precise al fine di garantire la parità

di trattamento tra conducenti. Un eccesso di velocità all'interno della

località di 21-24 km/h in condizioni favorevoli era considerato di media

gravità e provocava una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv.

2 vLCStr (DTF 126 II 196 consid. 2a). Indipendentemente dalle circostanze

concrete, un superamento del limite di 25 km/h era invece reputato

un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della

patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr (cfr. DTF 132 II 234 consid.

3.1).

Il nuovo diritto, in vigore dal 1° gennaio 2005, ha introdotto un sistema a

cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche

soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per

categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la

catalogazione degli eccessi di velocità stabiliti dal Tribunale federale (cfr.

DTF 132 II 234 consid. 3.2; STF 1C_83/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 2). Oggi

come allora, il superamento del limite di velocità di 21-24 km/h all'interno

della località costituisce quindi un'infrazione di media gravità, che con il

nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della

patente di almeno un mese, sempre che non vi siano precedenti (art. 16b

cpv. 2 lett. a LCStr). A partire da un eccesso di 25 km/h oltre il limite,

l'inosservanza assurge per contro a reato grave da punire con una revoca di

almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr) anche se

viene commesso in circostanze favorevoli. Se il conducente ha dei

precedenti, si applicano le misure viepiù severe previste all'art. 16c

cpv. 2 lett. abis-e LCStr.

Questa giurisprudenza non dispensa tuttavia l'autorità da qualsiasi esame delle

circostanze del caso concreto. Da un canto, l'importanza della messa in

pericolo e quella della colpa devono essere prese in considerazione al fine di

stabilire quale debba essere la durata della revoca (cfr. art. 16 cpv. 3

LCStr). Dall'altro, occorre esaminare se circostanze particolari non

giustifichino comunque di considerare il caso come di minore gravità (DTF 126

II 196 consid. 2a, 124 II 97 consid. 2c; cfr. fra le tante: STF 1C_293/2009 del

27 agosto 2009 consid. 2.3.2).

3.4. Nel caso in esame,

dagli atti emerge che il 24 maggio 2018 RI 1 ha superato di 27 km/h la velocità

massima consentita all'interno della località di Manno, così come illustrato in

narrativa. Egli ha dunque compromesso la sicurezza della circolazione in modo

grave ai sensi della citata giurisprudenza e degli art. 16c cpv. 1 lett.

a e 90 cpv. 2 LCStr. L'esistenza di una messa in

pericolo accresciuta può infatti essere ammessa già solo in funzione

dell'entità dell'eccesso compiuto, indipendentemente dalle circostanze

favorevoli in cui sarebbe stata commessa l'infrazione.

3.5. Tale eccesso è, di principio, già sufficiente anche per l'aspetto

soggettivo, ritenuto che, secondo i criteri schematici posti dalla

giurisprudenza, quando il superamento del limite massimo consentito costituisce

dal profilo oggettivo un caso grave, esso è, di regola, pure costitutivo di una

crassa negligenza (DTF 126 II 196 consid. 2; STF 1C_224/2010 del 6 ottobre 2010

consid. 4.5 e rimandi; cfr., fra le tante, STA 52.2019.364 del 20 novembre 2019

consid. 3.6). Giurisprudenza schematica da cui è eccezionalmente possibile

scostarsi soltanto in presenza di ragioni particolari che facciano apparire la

colpa del conducente come meno grave, segnatamente quando quest'ultimo ha seri

motivi per credere di non trovarsi ancora (o di non trovarsi più) nella zona di

limitazione della velocità (cfr. STF 1C_567/2008 del

17 aprile 2009 consid. 3.2 e rimandi).

In concreto, l'insorgente sostiene che il limite di velocità vigente sul tratto

di strada oggetto del rilevamento non sarebbe chiaro. Ritiene infatti che fra

l'ultimo segnale indicante il limite di velocità da lui incontrato ("Velocità

massima 50, Limite generale") - situato a oltre 1.6 km - e il luogo del

controllo radar vi sarebbero diverse intersezioni (almeno due rotonde e

un incrocio) che, giusta l'art. 16 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale

del 5 settembre 1979 (OSStr; RS 741.21), avrebbero reso caduco il suddetto

limite. Inoltre, la configurazione dei luoghi (in particolare la scarsa densità

edificatoria nella zona e la conformazione della strada, corrispondente in

tutto e per tutto ad una corsia di accelerazione atta ad immettere i veicoli

provenienti da Gravesano nella corsia in cui transitano quelli in uscita

dall'autostrada) lo avrebbe indotto a ritenere che il limite fosse

superiore a 50 km/h (cfr. ricorso, pag. 10 seg.). La tesi - che, come detto, il

ricorrente ha rinunciato a portare avanti in sede penale, impugnando la

sentenza della Pretura penale - è comunque priva

di fondamento. L'insorgente stesso ammette infatti che l'ultimo segnale

incontrato era il limite generale di 50 km/h (cfr. ricorso, pag. 10 e doc. E). Ora,

la limitazione generale della velocità a 50 km/h non si interrompe alla prima o

alle successive intersezioni ma si applica in tutta la zona molto

fabbricata,

all'interno delle località (art.

4a cpv. 2 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13

novembre 1962 [ONC; RS 741.11]; cfr. pure art. 22 cpv. 3 OSStr); la stessa incomincia

al segnale "Velocità massima 50, Limite generale" (2.30.1) e termina

al segnale "Fine della velocità massima 50, Limite generale" (2.53.1;

art. 4a cpv. 2 ONC; cfr. pure art. 22 cpv. 3 OSStr). Non avendo il

ricorrente mai preteso l'esistenza, prima del punto del rilevamento radar, di

un segnale "Fine della velocità massima 50, Limite generale", non v'è

motivo per ritenere che la limitazione a 50 km/h non fosse più valida nel punto

del controllo e ciò indipendentemente dalla configurazione dei luoghi. Infatti,

per dottrina e costante giurisprudenza, i segnali e le demarcazioni,

quand'anche non siano collocati in modo regolare, devono in ogni modo essere

osservati - salvo casi manifestamente eccezionali che in concreto non ricorrono

- nella misura in cui creano per gli altri utenti della strada un'apparenza

giuridica che merita di essere protetta (cfr. STF 1C_358/2015 del 6 aprile 2016

consid. 4.2 che conferma la STA 52.2015.22 del 27 maggio 2015 consid. 3.2). Ne

discende che l'insorgente non aveva e non poteva in

ogni caso avere alcun serio motivo per ritenere di trovarsi in una zona in cui

non vigeva il limite di 50 km/h, vista peraltro la senz'altro profonda

conoscenza della strada in questione per chiunque sia, come lui, domiciliato

nel relativamente vicino Comune di Pura. Non sussistendo quelle particolari

circostanze esatte dalla giurisprudenza per negare l'adempimento dell'elemento

soggettivo, va mantenuto lo schematismo propugnato dalla giurisprudenza

federale secondo il quale il solo eccesso di 27 km/h all'interno di una località

- indipendentemente dalle

circostanze favorevoli (orario dell'infrazione, condizioni stradali e

meteorologiche buone, buona visibilità, traffico debole) in cui sarebbe stata

commessa l'infrazione, dalle specifi-cità della violazione (breve accelerazione

per sfruttare il semaforo verde) e dall'effettivo pericolo creato - è sufficiente a considerare adempiuti i presupposti

oggettivi e soggettivi di un'infrazione grave alle norme della circolazione ai

sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr. Un simile schematismo è infatti indispensabile per assicurare la

parità di trattamento tra i conducenti in un campo in cui le infrazioni sono

commesse in massa (DTF 132 II 234 consid. 3; STF 1C_293/2009 citata consid.

2.3.2).

Resta pertanto

unicamente da verificare se la revoca di 15 mesi disposta nei confronti del

ricorrente sia giustificata e proporzionata.

3.6. Dagli atti risulta

che in passato RI 1 è stato privato della patente già in due occasioni. In

particolare, nel 2014 è stato oggetto di una revoca di tre mesi a seguito di

un'infrazione grave, che ha finito di scontare il 19 marzo 2015. Il 24 maggio

2018 egli si è, come appena visto, reso autore di un'ulteriore infrazione grave

giusta l'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr, avendo superato di 27 km/h il

limite di 50 km/h vigente all'interno della località di Manno. Tale infrazione

- commessa a distanza di meno di cinque anni dalla scadenza di una pregressa

misura amministrativa inflittagli per un'infrazione di pari importanza

perpetrata il 19 novembre 2014 - comporta già di per sé una revoca di ammonimento

della durata minima di 12 mesi in base all'art. 16c cpv. 2 lett. c

LCStr.

Nella quantificazione puntuale della sanzione amministrativa che va irrogata all'insorgente

occorre tuttavia tener presente la serietà della trasgressione di cui si è reso

protagonista. L'infrazione è inoltre stata commessa a distanza di soli tre anni

e mezzo dalla scadenza della precedente sanzione impostagli in forza dell'art.

16c LCStr e a meno di un anno e tre mesi dalla scadenza dell'ultima

revoca inflittagli giusta l'art. 16b LCStr (che ha finito di scontare il

28 febbraio 2017). Nel commisurare esattamente il periodo di revoca secondo i

criteri sanciti dall'art. 16 cpv. 3 LCStr, anche il tempo trascorso dalla

scadenza di una precedente revoca gioca infatti un ruolo decisivo, nel senso

che una recidiva a breve termine va punita con maggiore severità di una nuova

infrazione commessa al limite del periodo di prova (cfr. Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du

permis de conduire, Berna 2015,

pag. 543 e rif.). Non può poi che essere biasimata la recidiva specifica delle

infrazioni in cui è incorso, ciò che porta a dubitare che il ricorrente abbia

veramente tratto un insegnamento dalle precedenti misure (cfr. Mizel, ibidem). Invano egli si

prevale infine di un'asserita sua assoluta necessità professionale di condurre

un veicolo a motore, ritenuto come la giurisprudenza riconosca tale esigenza

con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così

dire, il posto di lavoro per l'amministrato (autisti di professione, conducenti

di taxi ecc.) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite

di guadagno consistenti e costi rilevanti (cfr. DTF 128 II 285 consid. 2.4, 123

II 572 consid. 2c; STA 52.2017.594 del 28 marzo 2018 consid. 3.2 e rif.). Ora,

in concreto è evidente che nulla impedisce all'insorgente, progettista di

impianti di riscaldamento, di utilizzare per gli spostamenti indispensabili

allo svolgimento della sua attività i mezzi pubblici o di farsi accompagnare da

terzi (cfr. STF 1C_178/2018 del 30 agosto 2018

consid. 3.3 e riferimenti). Lo stesso, in particolare la possibilità di

chiedere l'aiuto di terzi (segnatamente amici o parenti), vale per quanto

riguarda la sua attività di custode della capanna di __________. Gli inconvenienti legati alla revoca della licenza di

condurre costituiscono del resto uno degli effetti volutamente punitivi e,

dunque, preventivi di tale misura amministrativa, ragion per cui l'insorgente

non può che rimproverare se stesso per la situazione in cui viene ora a trovarsi.

Se ne deve concludere che,

tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa, del consistente grado di

colpa che gli è imputabile, della sua reputazione quale conducente macchiata da

due iscrizioni nel SIAC, segnatamente della recidiva in cui è incorso giusta

l'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr e del fatto che non ha una necessità

professionale di guidare veicoli a motore, il provvedimento di revoca di 15

mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente

confermato da questo Tribunale. Ancorché superiore al minimo legale di 12 mesi,

una misura di tale ampiezza risulta senz'altro giustificata siccome conforme al

diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, fermo restando che

previa frequentazione di un corso di aggiornamento riconosciuto dall'autorità essa

potrà essere ridotta in applicazione dell'art. 17 cpv. 1 LCStr (cfr.

dispositivo n. 1.5 della risoluzione dipartimentale).

3.7. Il

ricorrente avrebbe dovuto scontare la misura dal 20 ottobre 2018 al 19 gennaio 2020 inclusi, ma le

procedure ricorsuali che ha preferito abbordare hanno sospeso l'esecuzione del

provvedimento. Una volta cresciuta in giudicato la presente decisione, l'insorgente

dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con

Fatti

i suoi responsabili un altro periodo di espiazione della misura, che non potrà

in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che le infrazioni

risalgono al maggio del 2018 e le revoche d'ammonimento vanno scontate

sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.

4. 4.1. Stante

quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

4.2. Dato l'esito, la

tassa di giustizia è posta a

carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a

suo carico. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

giudice presidente La

vicecancelliera