52.2021.196
Licenza edilizia per la demolizione dell'immobile esistente e la costruzione di un nuovo stabile abitativo
11 aprile 2023Italiano17 min
due piani (piano terreno e primo piano) pure adibito a laboratorio. Il mapp. __________
Source ti.ch
Incarto n.
52.2021.196
Lugano
11
aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Federico Lantin
statuendo sul ricorso del 10 maggio
2021 di
RI
1 e R 2
componenti
la Comunione Ereditaria fu ,
patr.
da: PA 1
contro
la risoluzione del 24 marzo 2021 (n. 1455) del
Consiglio di Stato che respinge le impugnative inoltrate da N__________ (e da
altri opponenti) avverso la decisione del 4/6 dicembre 2019 con la quale il
Municipio di Bellinzona ha rilasciato alla CO 1 la licenza edilizia per la demolizione dell'immobile esistente e la costruzione
di un nuovo stabile abitativo al mapp. __________ e la ristrutturazione con
cambio di destinazione dell'edificio al mapp. __________ di quel Comune,
sezione di Bellinzona;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. La CO 1 è
proprietaria dei mapp. __________ e __________ di Bellinzona, sezione di
Bellinzona. I fondi, tra di essi confinanti, sono assegnati dal vigente piano
regolatore alla zona residenziale intensiva B. Sul mapp. __________ è ubicato
uno stabile articolato su più livelli destinato a laboratorio protetto della
Fondazione __________. Sulla part. __________ sorge un edificio strutturato su
due piani (piano terreno e primo piano) pure adibito a laboratorio. Il mapp. __________
confina verso nord con una stradina privata (part. __________), in proprietà
coattiva delle part. __________ e __________, sulla quale beneficia di un
diritto di passo pedonale e veicolare.
b. Con domanda di
costruzione del 30 novembre 2018, completata il 18 gennaio 2019, la CO 1 ha
chiesto al Municipio il permesso di demolire l'edificio esistente al mapp. __________
per costruirvi un nuovo stabile d'appartamenti e di ristrutturare l'edificio al
mapp. __________ da destinare ad area gioco per i bambini (piano terreno) e
appartamento per il custode (primo piano). Il progetto prevede in particolare
di realizzare un nuovo stabile articolato su sei livelli (piano interrato,
piano terreno, primo, secondo, terzo e quarto piano), alto 16.50 m, organizzato
in 29 appartamenti. Al piano interrato, verrebbero realizzati un'autorimessa
con 30 posti auto e posteggi per biciclette e motocicli, un locale cantina, una
lavanderia, un locale destinato a centrale termica e un rifugio. Il rifugio (52.00
m2), con 49 posti protetti, posto lungo il lato nord dell'edificio, verrebbe
dotato di un cunicolo di evasione che sbocca a una distanza di 4.68 m dalla
parete nord dello stabile.
c. Con e-mail del 10
gennaio 2019, l'istante ha chiesto alla Sezione del militare e della protezione
della popolazione (SMPP) una deroga per costruire il pozzo d'uscita del
cunicolo di evasione all'interno della zona macerie (H/2) prescritta dagli art.
2.72 seg. delle istruzioni tecniche per la costruzione dei rifugi obbligatori
emanate il 1° febbraio 1984 dall'Ufficio federale della protezione civile (ITRP).
d. La domanda,
pubblicata dal 1° febbraio al 2 marzo 2019, ha suscitato l'opposizione, tra gli
altri, di N__________, allora proprietaria dei confinanti mapp. __________ e __________,
la quale ha contestato il progetto sotto svariati profili (carenza della documentazione,
lunghezza del cunicolo di evasione del rifugio, violazione delle distanze,
inserimento paesaggistico).
e. Con avviso
cantonale n. 108475 del 31 luglio 2019, inclusivo in particolare di quello
della SMPP, i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno
preavvisato favorevolmente il progetto, subordinandolo a diverse condizioni. In
particolare, la SMPP ha stabilito quanto segue:
Il progetto del rifugio di protezione civile risulta
conforme alle norme ITRP 1984/ITC 2017 ed è quindi approvato senza correzioni.
Inoltre, prendendo posizione
sull'opposizione dei vicini, la SMPP ha rilevato che:
In data 27 febbraio 2019 è stata concessa la deroga
per lo sbocco del pozzo d'uscita del cunicolo di evasione in zona macerie, a
4.68 m dalla parete dell'edificio, in quanto non vi sono gli estremi per una
collocazione più consona a causa della limitata distanza dal confine.
Si riconferma la decisione sull'esonero emessa a
conclusione dell'esame dell'istanza.
f. Il 19/24 settembre/14
ottobre 2019, preso atto delle opposizioni dei vicini, la CO 1 ha inoltrato al
Municipio una variante, nella forma della notifica, per alcuni interventi
inerenti l'edificio al mapp. __________ che qui non interessano.
Nel termine di
pubblicazione, la domanda ha nuovamente suscitato l'opposizione di N__________
e di terzi.
Con scritto dell'11
novembre 2019, la CO 1 ha formulato alcune osservazioni alle opposizioni dei
vicini.
g. Preso atto
dell'avviso cantonale positivo, il 4/6 dicembre 2019 il Municipio ha rilasciato
il permesso richiesto. Al contempo, ha evaso ai sensi dei considerandi (recte:
respinto)
le opposizioni dei vicini. Per quanto riguarda la lunghezza
del cunicolo di evasione, l'Esecutivo comunale ha richiamato l'avviso
cantonale, che ha dichiarato parte integrante della decisione.
B. Con risoluzione del 24
marzo 2021, il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi interposti dai vicini
opponenti avverso la predetta licenza, che ha (implicitamente) confermato.
Preliminarmente, il
Governo ha ammesso la legittimazione attiva di N__________ a opporsi e a ricorrere
contro la licenza edilizia. Di seguito, l'Esecutivo cantonale ha disatteso la
censura concernente la lunghezza del cunicolo di evasione del rifugio. L'autorità
inferiore, richiamato il testo (per quanto
possibile) dell'art. 2.73
ITRP, ha ritenuto che non vi fosse un obbligo di realizzare lo sbocco del
cunicolo al di fuori della zona macerie (H/2). Ha quindi avallato la decisione
della SMPP di concedere una deroga, ritenuto che la facciata dello stabile
disterebbe 5.00 m dal confine, impedendo la realizzazione di un cunicolo più
lungo. Proseguendo, il Consiglio di Stato ha tutelato la valutazione estetica
positiva espressa dal Municipio sulla base degli art. 102 segg. della legge
sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100). Infine, ha
disatteso la censura sulle distanze, ritenuto che l'edificio al mapp. __________
sarebbe una costruzione esistente al beneficio della tutela delle situazioni
acquisite e che gli interventi previsti rientrerebbe nei limiti imposti dagli
art. 66 LST e 86 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20
dicembre 2011 (RLst; RL 701.110).
C. Contro il predetto
giudizio governativo, RI 1 e RI 2, subentrati a N__________, nel frattempo
deceduta, si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
che sia annullato.
Gli insorgenti contestano
la deroga concessa dalla SMPP, e avallata dal Governo, per la realizzazione del
pozzo d'uscita del cunicolo di evasione del rifugio a una distanza di 4.68 m
dalla parete nord dell'edificio, in zona macerie (H/2). Secondo i ricorrenti, la
deroga non sarebbe sorretta da una valida base legale. Inoltre, sostengono che la
concessione di una deroga sarebbe in contrasto con gli interessi legati alla
sicurezza delle persone nelle operazioni di evacuazione dal rifugio. Oltre a
ciò, argomentano che una deroga non potrebbe essere accordata neppure in base
all'art. 67 LST. Il cunicolo di evasione dovrebbe dunque avere una lunghezza di
7.50 m, ritenuto che l'edificio sarebbe alto 15.00 m.
D. a. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione pervengono
il Municipio e la CO 1, qui resistente, con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorre, in appresso.
L'Ufficio delle domande
di costruzione (UDC), dopo aver richiamato le sue precedenti prese di
posizione, si allinea a quanto deciso dall'autorità inferiore, precisando di
avere nuovamente interpellato la SMPP, la quale non ha formulato ulteriori
osservazioni.
b. In sede di replica e duplica gli
insorgenti, la resistente e il Municipio si riconfermano nelle rispettive
allegazione e domande, approfondendo le rispettive tesi. L'UDC si
riconferma nelle proprie posizioni. Il Consiglio di Stato è rimasto silente.
E. A RI 1, deceduto il 3
dicembre 2022, è subingredito il figlio RI 2, ora unico proprietario dei mapp. __________
e __________ e solo ricorrente.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100).
1.2.
1.2.1. Per quanto riguarda
la legittimazione a ricorrere dell'insorgente, va rilevato quanto segue.
1.2.2. L'atto impugnato è,
formalmente, una decisione globale, che riunisce
le decisioni di rilascio del permesso edilizio e approvazione del progetto del
rifugio PCi (art. 1 cpv. 1 e 3 cifra 1 legge sul coordinamento delle procedure
del 10 ottobre 2005; Lcoord; RL 701.300). Essa ha seguito, quale
procedura direttrice (art. 3 cifra 3 Lcoord), quella dell'autorizzazione a
costruire (art. 7 cpv. 3 Lcoord). La decisione globale e quelle successive delle autorità cantonali possono essere impugnate,
indipendentemente dai motivi invocati, unicamente per mezzo dei rimedi
di diritto ammessi nella procedura direttrice (art. 14 Lcoord). Giusta l'art.
13 Lcoord, la legittimazione per interporre reclamo o ricorso è tuttavia retta
dalla legislazione speciale anche nella procedura coordinata. Il fatto di
seguire una procedura direttrice ai sensi della Lcoord non modifica dunque la
qualità per interporre ricorso: essa non amplia e non limita le facoltà d'impugnazione (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato dell'11
febbraio 2003 [n. 5361], in: RVGC 2005-2006, vol. 2, pag. 1220 segg., commento
alle singole norme, pag. 1239 seg.). Ne segue che la legittimazione a ricorrere
dev'essere esaminata in rapporto a ogni singola decisione formante quella
globale (cfr. STA 52.2012.328 del 17 gennaio 2014 consid. 9.7, 52.2011.195 del
23 luglio 2012 consid. 1.3). In concreto, con il proprio gravame, il ricorrente contesta unicamente la deroga
concessa per la realizzazione del pozzo d'uscita del cunicolo di evasione del
rifugio a una distanza di 4.68 m dalla parete dell'edificio, in zona macerie
(H/2). Torna dunque applicabile la
legge sulla protezione civile del 26 febbraio 2007 (LPCi; RL 520.100). Dato
che la LPCi non si esprime sulla legittimazione a ricorrere, quest'ultima è
retta dall'art. 65 LPAmm. Il cpv. 1 di tale norma stabilisce che ha diritto di
ricorrere chi ha partecipato al procedimento
dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo
(lett. a), è particolarmente toccato
dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione
all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c). Per costante
giurisprudenza, in base a tale disposto è quindi legittimato a ricorrere chi
appartiene a quella limitata e qualificata cerchia di persone la cui situazione
appare legata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto
sufficientemente stretto e intenso, che permetta di distinguerla da quella di
un qualsiasi altro membro della collettività; il riconoscimento della
legittimazione attiva esige inoltre che il terzo sia portatore di un interesse
personale, diretto, concreto e attuale a dolersi del pregiudizio che il
provvedimento arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere, laddove anche un
interesse di mero fatto è sufficiente (cfr. al riguardo: RtiD II-2017 n. 12
consid. 2; RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.1 e rinvii; cfr. inoltre, pro multis:
STA 52.2019.232 del 21 maggio 2021 consid. 1.2.1, 52.2017.344 del 21 marzo 2018
consid. 1.2.1 in RtiD II-2018 n. 48 consid. 1.2.1 e rif.).
1.2.3. Nel caso concreto, non
è dato di vedere perché il ricorrente sarebbe toccato dalla decisione della SMPP di concedere all'istante in licenza una deroga
per la realizzazione del pozzo d'uscita del cunicolo di evasione entro la zona
macerie (H/2) in misura diversa o superiore a quella di qualsiasi altro
singolo cittadino o della collettività. L'interessato non spende nemmeno una
parola al riguardo. Ci si potrebbe dunque chiedere se il ricorso non vada
dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. La
questione non necessita di essere ulteriormente approfondita, posto che il
ricorso deve essere in ogni caso respinto nel merito.
1.3. Entro questi termini,
l'impugnativa, tempestiva (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in
ordine.
1.4. Il giudizio può
essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
La situazione dei luoghi e dell'oggetto delle contestazioni emerge con
sufficiente chiarezza dalle tavole processuali (fotografie, piani
ecc.) e dalle immagini visibili su Google Maps e Google Street
View (cfr. a quest'ultimo riguardo, STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid.
6.5, 1C_138/2014 del 3 ottobre 2014 consid. 2.3, 1C_326/2011 del 22 marzo 2012 consid.
2.1). Neppure le parti sollecitano l'assunzione di particolari prove. La
vertenza è del resto di natura essenzialmente giuridica.
Considerandi
2.
2.1. Secondo
l'art. 72 della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla
protezione civile del 20 dicembre 2019 (LPPC; RS 520.1), il Consiglio federale
fissa le esigenze minime per le costruzioni di protezione. L'art. 104 cpv. 3
dell'ordinanza
sulla protezione civile
dell'11 novembre 2020 (OPCi; RS 520.11) stabilisce che l'Ufficio federale della
protezione della popolazione (UFPP) può disciplinare le esigenze minime per l'equipaggiamento
e le caratteristiche delle costruzioni di protezione. È in tale quadro
normativo che si collocano le ITRP, che rimangono applicabili anche se adottate
sotto l'egida della vecchia legge federale del 4 ottobre 1963 sull'edilizia di
protezione civile (cfr. sul tema: STF 1C_192/2011 dell'8 novembre 2011 consid.
3.1). Giusta l'art. 2.71 ITRP i cunicoli d'evasione e le uscite di soccorso
sono elementi importanti del rifugio. Essi devono dare la possibilità di
abbandonare il rifugio quando, a causa degli effetti delle armi, l'entrata
normale al rifugio è diventata impraticabile e servire da prese d'aria per la sua
ventilazione. Il numero necessario di cunicoli d'evasione e di uscite di
soccorso è definito nella tabella 2.7-1 a seconda della grandezza del rifugio.
In base alla tabella, rifugi da 14 a 50 posti protetti devono essere dotati di
un cunicolo d'evasione (risp. un'uscita di soccorso fuori zona macerie). L'art.
2.72
ITRP regola la disposizione dei cunicoli d'evasione e delle uscite di
soccorso. Secondo tale disposto bisogna tendere a disporre fuori zona macerie
tutti i cunicoli d'evasione, le uscite di soccorso e quindi le prese d'aria.
Ciò si può ottenere se i pozzi d'uscita dei cunicoli d'evasione sboccano fuori
dall'ammessa zona macerie H/2. Quale zona macerie viene designata quella
superficie entro la quale sarà probabile un ammassamento importante di macerie,
in caso di distruzione dell'edificio. Questa zona macerie è così definita
quando, su ogni lato dell'edificio, essa è compresa nella distanza H/2 che
dalla facciata della casa va verso l'esterno. H significa metà altezza della
corrispondente facciata alla gronda. L'art. 2.73 ITRP prevede a sua volta che i
cunicoli d'evasione servono per l'autoliberazione e come prese d'aria. Sono
composti di tubi posati in leggera pendenza e di un pozzo d'uscita verticale. l
cunicoli d'evasione devono sboccare, per quanto possibile, fuori della
zona macerie H/2. Secondo l'art. 2.76 ITRP nonostante una disposizione
d'assieme ottimale, in casi particolari può succedere che per motivi giuridici
o/e costruttivi, tutte le uscite di soccorso sbocchino nella zona macerie (p. es.
zone cittadine con edifici relativamente alti, linee di confine a distanza
ridotta o in presenza di molteplici condutture industriali). Per tali casi
occorre trovare una soluzione ragionevole con le istanze competenti, sia dal
punto di vista della tecnica di protezione sia dal punto di vista economico.
Ciò può essere p. es. ottenuto con la sistemazione di diverse uscite di
soccorso sui vari lati dell'edificio, risp. di cunicoli d'evasione sboccanti in
zona macerie, in numero maggiore a quello prescritto secondo la tabella 2.7-1.
In queste situazioni particolari potrà pure essere attuato all'interno
dell'edificio, un pozzo d'uscita secondo la figura 2.7-8.
Le prescrizioni in
esame conferiscono alle autorità competenti un certo margine d'apprezzamento. Secondo
il Tribunale federale, non è in particolare imperativo che l'uscita di soccorso
del rifugio sia ubicata al di fuori della zona macerie definita dall'art. 2.72
ITRP (cfr. sul tema: STF 1C_192/2011 citata consid. 3.2).
2.2
Nel caso concreto,
il progetto prevede di realizzare un rifugio interrato (52.00 m2), con
49.
posti protetti, posto lungo il lato nord dell'edificio, dotato di un
cunicolo di evasione che sbocca a una distanza di 4.68 m dalla parete nord dello
stabile (cfr. piani agli atti; cfr. in particolare, piano rifugio del 14
gennaio 2019). L'istante ha chiesto alla SMPP una deroga per costruire il pozzo
d'uscita del cunicolo di evasione all'interno della zona macerie (H/2; cfr. e-mail
del 10 gennaio 2019)
La SMPP, in sede di avviso
cantonale, ha concesso la deroga richiesta, in quanto non vi sono gli
estremi per una collocazione più consona a causa della limitata distanza dal
confine. Con la risposta davanti al Governo, la SMPP ha inoltre precisato
che una modifica del progetto non è stata ritenuta opportuna, dal momento
che ciò avrebbe comportato una modifica sostanziale dello stesso, che avrebbe
coinvolto tutto il piano interrato, compresa la posizione delle scale e
dall'autorimessa, con i posti auto che non potrebbero venir ricollocati nella
posizione attuale del rifugio.
Il Municipio, preso
atto dell'avviso cantonale positivo, ha rilasciato la licenza edilizia.
Da parte sua, il Consiglio
di Stato, richiamato il testo (per quanto
possibile) dell'art.
2.73
ITRP, ha ritenuto che non vi fosse un obbligo di realizzare lo sbocco del
cunicolo al di fuori della zona macerie (H/2). Ha quindi avallato la decisione
della SMPP di concedere una deroga, ritenuto che la facciata nord dello stabile
disterebbe 5.00 m dal confine, impedendo la realizzazione di un cunicolo più
lungo.
La tesi merita di
essere condivisa.
Il mapp. __________ è
attribuito alla zona residenziale intensiva B, che ammette costruzioni non
moleste residenziali, commerciali, artigianali, amministrative e di carattere alberghiero
(cfr. art. 44 cpv. 1 lett. a delle norme di attuazione del piano regolatore di
Bellinzona, sezione di Bellinzona; NAPR). In tale zona l'altezza minima per i nuovi
edifici è di 13.50 m, mentre quella massima prescritta è di 16.50 m (cfr. art.
44.
cpv. 2 NAPR). L'edificio in oggetto presenta un'altezza di 16.50 m (cfr.
piani agli atti). La zona macerie corrisponde dunque a 8.25 m (16.50 m/2),
misurati dalla facciata dello stabile. La facciata nord dell'immobile dista ca.
5.30
m dal confine, mentre quella ovest è posta a ca. 7.00 m (cfr. piani agli
atti; cfr. in particolare, pianta piano terreno). Al piano interrato dello
stabile, è prevista un'ampia autorimessa con 30 posti auto e posteggi per
bicilette e motocicli, che si estende fino al confine sud-est del sedime, oltre
a locali destinati a cantina, lavanderia e centrale termica. Il fondo confina
verso ovest con la part. __________ e verso sud-est con la part. __________,
sulle quali sorgono degli edifici articolati su più livelli, che impongono anch'essi
il rispetto della zona macerie (cfr. figura 2.7-3 ITRP; cfr. immagini
reperibili su Google Maps e Google Street View). Ferme queste premesse, la
decisione delle autorità inferiori, dotate di conoscenze tecniche specifiche,
di autorizzare l'opera, ritenendola conforme alle possibilità d'intervento
offerte dalle ITRP, resiste alle critiche. Rientra senz'altro nella latitudine
di giudizio che le norme riservano all'autorità decidente (cfr. sul tema: STF
1C_192/2011 citata consid. 3.2). A maggior ragione, che la concessione della
deroga non arreca alcun pregiudizio al vicino opponente. Le censure del
ricorrente vanno pertanto disattese.
3.
3.1. L'art. 6
cpv. 4 NAPR stabilisce che verso l'area pubblica le costruzioni sotterranee non
possono di regola sorgere oltre le linee di edificazione. Verso l'area privata
è ammessa l'edificazione a confine. Il Municipio può concedere o imporre
deroghe nei casi di rigore. Giusta l'art. 5 cpv. 10 NAPR si ritengono
sotterranee le costruzioni che non sporgono su tre lati più di 50 cm dal
terreno sistemato. Il Municipio valuterà la problematica caso per caso.
3.2
A titolo
abbondanziale, si rileva che il cunicolo di evasione del rifugio, che sbocca (quasi)
sul confine nord del fondo, rispetta la normativa sulle distanze. L'opera, assimilabile
a una costruzione sotterranea, può infatti essere edificata a confine verso l'area
privata. Nemmeno il ricorrente lo contesta.
La licenza edilizia e
il giudizio governativo che la conferma meritano dunque di essere tutelati.
4.
4.1. Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il
ricorso va respinto.
4.2
Dato l'esito, la
tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art.
47.
cpv. 1 LPAmm). Quest'ultimi rifonderà inoltre alla resistente, assistita da
un legale, adeguate ripetibili per questa istanza (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Non
si assegnano ripetibili al CO 2, dotato di un proprio servizio giuridico (art.
49.
cpv. 2 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Nella misura
in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata, è posta a carico di RI 2. Quest'ultimo
rifonderà inoltre alla resistente un identico importo (fr. 1'800.-) a titolo di
ripetibili per questa sede.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere