52.2021.199
Istanza di intervento inoltrata da un privato al Consiglio di Stato sull'operato di un Municipio in materia edilizia
29 luglio 2021Italiano9 min
i presupposti per un intervento di vigilanza secondo gli art. 194 segg. della legge
Source ti.ch
Incarto
n.
52.2021.199
Lugano
29
luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
Fulvio Campello
assistito
dal vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo
sul ricorso del 10 maggio 2021 di
RI
1
contro
la decisione del 14 aprile 2021 (n. 1866) del
Consiglio di Stato che evade nel senso dei considerandi l'istanza del 23
novembre 2020 presentata dall'insorgente avverso l'operato del CO 1 in
relazione a un presunto abuso edilizio (demolizione di una recinzione al
mapp. 3 di __________);
ritenuto, in
fatto
che RI 1 è
proprietario del mapp. 4 nel quartiere di __________ del Comune di CO 1, che
confina a sud-est con il mapp. 3 di proprietà comunale, adibito a posteggio e
parco giochi;
che il 6 dicembre 2018
RI 1 ha domandato al sindaco di ordinare il ripristino della recinzione tra il
posteggio e l'area verde sulla proprietà comunale, che riteneva essere stata
rimossa abusivamente;
che, dopo
vicissitudini che qui non conta riportare, il 19 novembre 2020 il Municipio ha
comunicato a RI 1 di non poter dar seguito alla richiesta di accesso alla
risoluzione municipale di approvazione della demolizione della recinzione
formulata sulla base della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello
Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100) poiché inesistente, ritenuto che la
rimozione del manufatto non necessitava di particolari formalità;
che il 23 novembre
2020 RI 1 ha inoltrato al Consiglio di Stato un atto denominato istanza
d'intervento chiedendo:
- di
ordinare al Municipio il ripristino dell'opera come preesistente, in via
subordinata di procedere a far pubblicare in sanatoria un nuovo progetto,
approvato dal Consiglio comunale;
- di
adottare provvedimenti disciplinari per il reiterato abuso di autorità,
diniego di risposta e per le dolose, comunque negligenti, omissione di doveri
fondamentali dell'autorità territoriale competente in materia di vigilanza
giusto LE;
che il ricorrente ha
inoltre rimproverato al Municipio di aver rimosso la recinzione anche ai fini
di cambiare destinazione all'opera nel senso di poter consentire la sosta di
veicoli che eccedono la dimensione della demarcazione degli stalli;
che, riprendendo e
facendo proprie le argomentazioni della Sezione degli enti locali (SEL) contenute
nello scritto del 28 gennaio 2021, con decisione del 14 aprile 2021 il
Consiglio di Stato ha evaso la suddetta istanza, ritenendo che non fossero dati
Fatti
i presupposti per un intervento di vigilanza secondo gli art. 194 segg. della legge
organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100) e in particolare
dell'art. 196 cpv. 1 LOC;
che avverso
quest'ultima decisione RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulandone la riforma nei sensi delle domande
disattese dal Governo;
che egli domanda
inoltre al Tribunale di ordinare al CO 1 di adottare le misure che
s'impongono per rimuovere l'abuso di autorità in atto nel corpo polcom, ingiungendo
a quest'ultimo di applicare rigorosamente il rispetto della demarcazione dei
posteggi;
che i motivi alla base
dell'impugnativa saranno ripresi, se necessario, in seguito;
che il gravame non è
stato intimato per la risposta, ma il giudice delegato ha richiamato l'incarto
dalla precedente istanza (art. 72 della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
considerato, in diritto
che prima di entrare
nel merito di un ricorso il Tribunale cantonale amministrativo, e per esso il
giudice delegato all'istruzione della causa (art. 49 cpv. 2 della legge
sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG; RL 177.100), esamina
d'ufficio se sono date le premesse d'ordine che determinano la ricevibilità del
rimedio;
che le decisioni rese dal Consiglio di Stato quale
autorità di vigilanza sui comuni sono di principio impugnabili davanti al
Tribunale cantonale amministrativo; ha però diritto di ricorso davanti a
quest'ultima autorità soltanto chi è leso nei suoi legittimi interessi (art.
207 cpv. 1 LOC); il comune, dal canto suo, è legittimato a ricorrere solo se è
leso nella propria autonomia (art. 207 cpv. 2 LOC);
che introducendo all'art.
207 cpv. 1 LOC il requisito dell'interesse legittimo, il legislatore ha quindi
voluto, in primo luogo, escludere l'actio popularis, cosicché difetta
della legittimazione attiva chi dal provvedimento impugnato non sia toccato
altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino o che la collettività; occorre
pertanto l'esistenza di una relazione rilevante o speciale del ricorrente con
l'oggetto della contestazione;
che la giurisprudenza
ha specificato che anche il denunciante (o segnalante) può essere legittimato a
impugnare la decisione dell'autorità di vigilanza; la potestà di ricorso non
gli deriva tuttavia dalla sua qualità di denunciante; ai fini del
riconoscimento della legittimazione attiva occorre che dimostri l'esistenza di
una lesione dei propri legittimi interessi: tale lesione deve derivare al
ricorrente dalla decisione dell'autorità di vigilanza;
che la legittimazione
attiva a impugnare decisioni di questa autorità davanti al Tribunale cantonale
amministrativo è pertanto data, di principio, unicamente a coloro che subiscono
un pregiudizio in conseguenza della stessa;
che, in pratica,
occorre che l'insorgente dimostri che la decisione dell'autorità di vigilanza ha
modificato, a proprio svantaggio, la situazione giuridica preesistente alla denuncia
(cfr. DTF 111 Ia 282 consid. 2a con riferimenti; RDAT 1981 n 19; STA
52.2004.324 del 27 settembre 2004 con rinvii);
che nel caso in esame
la decisione governativa non modifica minimamente la situazione giuridica
preesistente del ricorrente;
che, in effetti, il
Consiglio di Stato si è limitato in sostanza a respingere l'istanza di
intervento, facendo proprie le conclusioni cui era giunta la SEL nel suo
scritto del 28 gennaio 2021, secondo la quale non vi erano gli estremi per un
intervento di vigilanza nei confronti del Municipio in relazione alla rimozione
della recinzione in parola;
che non intervenendo
nel senso auspicato dall'insorgente, il Governo ha lasciato la situazione
sostanzialmente immutata;
che, così stando le
cose, la legittimazione attiva del ricorrente dev'essere negata sulla base
della giurisprudenza testé evocata, ritenuto che questi non è toccato dal
provvedimento impugnato altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino di CO
1;
che ciò vale, a
maggior ragione, per la domanda relativa alla verifica del rispetto della
demarcazione dei posteggi da parte della polizia comunale, nuova e dunque anche
per questo motivo inammissibile (art. 70 cpv. 2 LPAmm);
che ferme queste
premesse, il ricorso si appalesa irricevibile, di modo che un esame del merito
è precluso; va comunque precisato quanto segue;
che l'insorgente con lo scritto del 6 dicembre
2018 ha subito sostenuto che l'intervento di rimozione della rete fosse da assimilare
a lavori abusivi ai sensi della LE; egli ha quindi contestualmente chiesto
il ripristino dell'opera secondo la licenza edilizia;
che, così facendo, il
ricorrente ha eccepito la difformità dell'intervento rispetto a quanto a suo
tempo autorizzato, sostenendo - quantomeno implicitamente - la necessità di esperire
una (nuova) procedura autorizzativa;
che adita su reclamo
dal vicino, il Municipio deve accertare con decisione impugnabile (art. 63 cpv.
1 e 2 LPAmm, art. 21 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991; LE; RL
705.100), resa in contraddittorio, se l'opera realizzata è sorretta da valido
permesso; ciò vale ovviamente anche quando il proprietario del fondo è un Comune;
che ciò presuppone,
tuttavia, che l'Esecutivo comunale accerti preliminarmente che l'intervento
contestato necessita di un permesso; pertanto, la decisione con cui l'autorità sollecitata
dal vicino nega la sussistenza dei requisiti per l'avvio di una procedura per
il rilascio del permesso di costruzione è pure deducibile davanti al Governo,
quale autorità di ricorso in materia edilizia,
che, tornando al caso
concreto, nella decisione impugnata il Governo ha riportato quanto indicato
dall'Ufficio delle domande di costruzione, ovvero che:
- normalmente
una demolizione con ricostruzione di un edificio e/o impianto necessita una
procedura edilizia (art. 4 lett. a RLE);
- se
si considerasse l'opera alla stregua di una recinzione, allora occorrerebbe
proceder con una procedura di notifica (art. 6 cpv. 4 del regolamento di
applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 705.110), mentre
se valutata quale arredo urbano essa potrebbe rientrare nei lavori non soggetti
a licenza edilizia (art. 3 cpv. g RLE);
- che
era quindi facoltà del Municipio stabilire in base ai lavori da eseguire, il
tipo di procedura da adottare nel rispetto della Legge edilizia. D'altra parte
facciamo presente che il Municipio ha dato evasione al signor RI 1 con scritto
del 19 novembre scorso;
che quest'ultima considerazione
è corretta, ma il Governo non ne ha tratto le debite conclusioni;
che è vero che con il
citato scritto del 19 novembre 2020 riferito alla procedura LIT il Municipio ha
in sostanza risposto alla lettera del 6 dicembre 2018 dell'insorgente: considerando
che la rimozione della recinzione non necessitava particolari formalità,
l'Esecutivo comunale ha in sostanza negato la necessità di esperire una
procedura edilizia;
che contro questa
decisione, priva dell'indicazione di termini di ricorso (art. 46 cpv. 1 e 2
LPAmm), il qui ricorrente è insorto davanti al Consiglio di Stato con un atto
denominato "istanza d'intervento", col quale ha tuttavia chiesto il
ripristino dell'opera nello stato quo ante la demolizione abusiva,
eccependo nuovamente, dunque, l'illegalità formale e materiale dell'intervento;
che, pertanto, il
Governo è stato adito anche nella sua veste di autorità di ricorso in materia
edilizia;
che non risulta che ad
oggi l'Esecutivo cantonale si sia (già) chinato sul quesito di sapere se per
l'intervento contestato è a torto o a ragione che il Municipio ha negato
l'avvio di una procedura di licenza edilizia, ritenuto che in caso affermativo
gli atti andrebbero retrocessi all'Autorità comunale perché vi provveda;
che, infatti, il
Consiglio di Stato si è limitato a valutare la questione nella sua veste di
Autorità di vigilanza sui comuni, senza trasmettere l'incarto al Servizio dei
ricorsi in relazione alla tematica edilizia;
che, in applicazione
dell'art. 6 cpv. 1 LPAmm, gli atti vengono di conseguenza rinviati al Consiglio
di Stato per competenza;
che alla luce della
particolarità del caso, non si preleva la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1
LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
irricevibile.
Considerandi
2.
Gli atti sono
trasmessi al Consiglio di Stato, secondo quanto spiegato nei considerandi del
presente giudizio.
3.
Non si preleva
la tassa di giustizia.
4.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5.
Intimazione
a:
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
Il vicecancelliere