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Decisione

52.2021.202

Divieto di condurre a titolo preventivo e cautelativo. Ordine di sottoporsi a perizia

10 novembre 2021Italiano9 min

tuttavia ritenuto sanata, il Governo ha rilevato come le predette infrazioni fossero

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

52.2021.202

Lugano

10

novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 11 maggio

2021 di

RI 1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 24 marzo 2021 (n. 1451) del

Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la risoluzione del 14 giugno 2019 con cui la Sezione della

circolazione gli ha fatto divieto di condurre a titolo preventivo e

cautelativo e gli ha ordinato di sottoporsi a una perizia specialistica;

ritenuto, in

fatto

che con rapporto d'inchiesta

di polizia giudiziaria del 14 maggio 2019, la Polizia cantonale ha segnalato

alla Sezione della circolazione che RI 1, cittadino russo residente a Mosca,

proprietario del veicolo BMW targato __________, si sarebbe reso responsabile

dei seguenti eccessi di velocità, rilevati mediante apparecchi radar (dedotti i

margini di tolleranza):

(1) 26.11.2017 a Gentilino, sull'autostrada

A2 (direzione sud), rilevamento di una velocità punibile di 140 km/h, superiore

al limite prescritto (100 km/h; + 40 km/h);

(2) 8.12.2017 a Balerna, sull'autostrada

A2 (direzione sud), rilevamento di una velocità punibile di 123 km/h, superiore

al limite prescritto (100 km/h; + 23 km/h);

(3) 26.12.2017 a Balerna, autostrada A2

(direzione sud), rilevamento di una velocità punibile di 116 km/h, superiore al

limite prescritto (100 km/h; + 16 km/h);

(4) 19.3.2018 a Pollegio, autostrada A2

(direzione nord), in zona delimitata da un cantiere dove il limite della

velocità era stato fissato a 80 km/h, rilevamento di una velocità punibile di

139 km/h (+ 59 km/h);

(5) 26.4.2018 a Balerna, autostrada A2

(direzione sud), rilevamento di una velocità punibile di 109 km/h, superiore al

limite prescritto (100 km/h; + 9 km/h);

(6) 1.5.2018 a Balerna, autostrada A2

(direzione sud), rilevamento di una velocità punibile di 126 km/h, superiore al

limite prescritto (100 km/h; + 26 km/h);

(7) 14.11.2018 a Giornico, autostrada A2

(direzione sud), in zona delimitata da un cantiere dove il limite della

velocità era stato fissato a 80 km/h, rilevamento di una velocità punibile di

155 km/h (+ 75 km/h);

(8) 13.3.2019 a Gentilino, sull'autostrada

A2 (direzione sud), rilevamento di una velocità punibile di 123 km/h, superiore

al limite prescritto (100 km/h; + 23 km/h);

che il rapporto indicava che le infrazioni erano state rilevate senza alcun

posto di blocco; precisava che, tramite l'ambasciata russa, era stato possibile

risalire al proprietario della vettura, ma che non era stato possibile

contattarlo formalmente al fine di identificare il conducente; aggiungeva

infine come dalla documentazione fotografica apparisse che alla guida vi fosse

sempre la medesima persona;

che preso atto di questo rapporto, la Sezione della circolazione, sospettando

seriamente una sua inidoneità caratteriale alla guida, ha impartito a RI 1 un

divieto di condurre veicoli a motore a titolo preventivo e cautelativo a tempo

indeterminato con effetto immediato, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a

perizia specialistica presso uno psicologo del traffico; la risoluzione è stata

resa sulla base degli art. 15d cpv. 1 lett. c della legge federale sulla

circolazione stradale del

19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e 30 e 45 cpv. 1 dell'ordinanza

sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51);

che con giudizio del 24 marzo 2021, il Consiglio di Stato ha respinto il

ricorso presentato da RI 1 avverso tale risoluzione, che ha confermato, levando

a un eventuale ricorso l'effetto sospensivo;

che dopo aver ammesso una violazione del diritto di essere sentito, che ha

tuttavia ritenuto sanata, il Governo ha rilevato come le predette infrazioni fossero

tali da far dubitare seriamente dell'idoneità alla guida del conducente e

giustificare quindi il divieto cautelativo di condurre, abbinato all'ordine di

sottoporsi a perizia. Data per acquisita la sua proprietà del veicolo, ha in

particolare considerato plausibile che fosse il ricorrente ad aver commesso

tutte le infrazioni, rimproverandogli di essersi limitato a invocare la mancata

identificazione del conducente, senza illustrare una tesi alternativa; ha

infine considerato infondate le sue diverse obiezioni inerenti alle modalità di

accertamento degli eccessi di velocità;

che contro quest'ultimo giudizio RI 1si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia revocato il controverso

divieto d'uso della patente; in via subordinata, postula che sia limitato a due

anni dal 14 giugno 2019, senza obbligo di sottoporsi a perizia;

che l'insorgente contesta anzitutto la sanatoria da parte del Governo della

lesione del diritto di essere sentito in cui è incorsa l'autorità

dipartimentale; rimprovera inoltre alla precedente istanza di avergli

addebitato tutte le infrazioni per il solo fatto di essere detentore della BMW,

nonostante l'assenza di prove e benché dalle foto annesse al rapporto di

polizia emergerebbe la presenza di diversi conducenti (come fatto valere anche

in sede penale). In tal senso produce una sua dichiarazione resa davanti a un

notaio russo (in cui si assume la responsabilità per quattro eccessi di

velocità) e quella di un terzo (__________) che ammette altre tre infrazioni.

Contesta quindi che siano dati gli estremi per confermare il controverso

provvedimento che sarebbe in ogni caso sproporzionato;

che all'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza

formulare particolari osservazioni; la Sezione della circolazione è invece

rimasta silente;

che con complemento

al ricorso del 16 settembre 2021, l'insorgente

ha prodotto il decreto d'accusa del 16 agosto 2021 con cui il competente

Procuratore pubblico l'ha ritenuto colpevole delle infrazioni commesse il 26

novembre 2017, il 26 aprile e il 1° maggio 2018 e il 13 marzo 2019,

proponendone la condanna a una pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da

fr. 100.- cadauna, sospesa condizionalmente, e a una multa di fr. 700.-. Alla

luce di tale decreto, e posto come le altre quattro infrazioni non potrebbero

invece essergli ascritte, è tornato a chiedere quanto postulato con il gravame;

che preso atto di quanto sopra, il 1° ottobre 2021 la Sezione della

circolazione ha a sua volta prodotto il citato decreto d'accusa, cresciuto in

giudicato;

che con atto del 20 ottobre 2021, trasmesso in copia al Tribunale, ha poi

annullato con effetto immediato il divieto cautelativo di condurre veicoli a

motore su territorio svizzero disposto con la risoluzione del 14 giugno 2019,

riammettendo l'insorgente alla guida e precisando che emanerà nei suoi

confronti una nuova decisione, alla luce delle infrazioni accertate in sede

penale;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.

10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla

circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985

(LALCStr; RL 760.100);

che dal profilo della legittimazione attiva va invece considerato che, con la

predetta risoluzione del 20 ottobre 2021 della Sezione della circolazione, l'oggetto

del provvedimento rispettivamente l'interesse attuale dell'insorgente a un

giudizio di merito appare essere venuto meno (cfr. DTF 137 II 40 consid. 2.1),

per modo che resterebbe unicamente da statuire sugli oneri processuali,

pronunciandosi con motivazione sommaria sull'esito verosimile dell'impugnativa

(cfr. in senso analogo STF 1C_249/2018 del 21 settembre 2018);

che in concreto l'impugnativa va nondimeno dichiarata irricevibile, in quanto

intempestiva, per i motivi che seguono;

che giusta l'art. 68 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), il ricorso

dev'essere presentato per iscritto all'autorità di ricorso entro 30 giorni

dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione

impugnata; il termine per l'impugnazione delle misure provvisionali è invece di

15 giorni (cpv. 2);

che tale termine si applica anche ai ricorsi contro le decisioni del Consiglio

di Stato che statuiscono su impugnative proposte contro provvedimenti cautelari

(cfr. ad es. STA 52.2019.235 del 4 ottobre 2019 e rimandi);

che per

giurisprudenza la revoca cautelativa è una misura provvisionale, che va quindi

impugnata nel termine di 15 giorni previsto dall'art. 68 cpv. 2 LPAmm,

applicabile per rimando dell'art. 10 cpv. 3 LALCStr (cfr. DTF 125 II 396

consid. 3; STF 1C_41/2019 del 4 aprile 2019 consid. 1; STA 52.2020.7 del

9 giugno 2020 consid. 2);

che secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, cui questa

Corte si allinea, anche l'ordine di un accertamento dell'idoneità alla guida

configura, al pari della revoca preventiva, una misura cautelare (cfr. STF

1C_151/2021 del 20 agosto 2021 consid. 1.2, 1C_319/2020 del 18 febbraio 2021

consid. 1.2); per la procedura cantonale, anch'esso soggiace di riflesso al

termine d'impugnazione previsto dall'art. 68 cpv. 2 LPAmm;

che in queste circostanze, forza è constatare come il ricorso interposto contro

la risoluzione governativa del 24 marzo 2021 si rivela irrimediabilmente

tardivo, siccome non presentato nel termine di 15 giorni dalla notifica

dell'atto impugnato avvenuta il 31 marzo 2021 (cfr. tracciamento agli atti), ma

solo 41 giorni dopo (l'11 maggio 2021);

che contrariamente a quanto assunto dal ricorrente (cfr. ricorso pag. 1),

trattandosi di una procedura provvisionale, tale termine non era nemmeno

sospeso dalle ferie pasquali (cfr. art. 16 cpv. 3 LPAmm);

che il termine di ricorso di 30 giorni, erroneamente indicato dalla precedente

istanza in calce a tale giudizio, non permette invece di giungere a conclusioni

più favorevoli all'insorgente: v'è infatti da ritenere che la sua

patrocinatrice, cognita della materia, avrebbe potuto rilevare l'errore: non

doveva in effetti nemmeno consultare i testi di legge o la giurisprudenza,

poiché l'insorgente era già insorto davanti al Governo nel termine di ricorso

di 15 giorni, correttamente indicato nella decisione della Sezione della

circolazione (cfr. DTF 135 III 374 consid. 1.2.2.1, 134 I 199 consid. 1.3.1;

STF 1C_248/2015 del 2 luglio 2015 consid. 2.3);

che sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è irricevibile;

che dato l'esito, la tassa di giustizia, ridotta, è posta a carico dell'insorgente

(art. 47 cpv. 1 LPAmm).

decide:

1. Il ricorso è

irricevibile.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 600.- è posta a carico del ricorrente, al quale va restituito

l'importo versato in eccesso a titolo di anticipo.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera