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Decisione

52.2021.210

Stanziamento di un credito da parte del Gran Consiglio

14 giugno 2021Italiano6 min

Tribunale cantonale amministrativo è ammissibile contro le decisioni del Consiglio di Stato che non sono

Source ti.ch

Incarti n.

a. 52.2021.210

b. 52.2021.211

Lugano

14

giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

segretario:

David Algul

statuendo

sui ricorsi dell'11 maggio 2021 di

a.

b.

RI

1

RI

2

RI

3, __________

contro

il decreto legislativo del 12 aprile 2021 con cui il

Gran Consiglio ha stanziato un credito di __________ franchi per l'acquisto

di fondi a n nell'ambito della progettazione di un nuovo comparto

dell'Ospedale di n, della sistemazione idraulica e la rivitalizzazione

integrale del Fiume __________ e per l'acquisto dell'__________ di __________

e relativo adeguamento selle sue infrastrutture;

ritenuto, in

fatto

che il 12 aprile 2021

il Gran Consiglio ha stanziato il credito descritto nel rubrum;

che il 14 aprile 2021

Fatti

i Servizi del Gran Consiglio hanno disposto la pubblicazione della modifica di

legge nel foglio ufficiale del 16 aprile 2021, indicando quale termine di

referendum il 15 giugno 2021;

che avverso il decreto

legislativo in parola RI 1, RI 2 e l'RI 3 insorgono dinanzi al Tribunale

cantonale amministrativo postulandone l'annullamento, previo la concessione

dell'effetto sospensivo qualora non dato ex lege;

i ricorsi, che non

sono stati intimati per le risposte, vengono evasi con un unico giudizio (art.

72 e 76 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100);

considerato, in

diritto

che prima di eventualmente entrare nel merito

del ricorso occorre verificare se sia data la competenza del Tribunale

cantonale amministrativo (art. 5 della legge sulla procedura amministrativa del

24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

che secondo l'art. 84 LPAmm il ricorso al

Tribunale cantonale amministrativo è ammissibile contro le decisioni del Consiglio di Stato che non sono

dichiarate definitive dalla legge né impugnabili davanti a un'altra autorità di

ricorso (lett. a); di altre autorità di ricorso che non sono dichiarate

definitive dalla legge (lett. b); di diritto amministrativo degli enti

cantonali autonomi, nei casi previsti dalla legge (lett. c); del Gran

Consiglio, nei casi previsti dalla legge (lett. d) infine sono inoltre

impugnabili davanti a questa Corte le altre decisioni in settori specifici,

sempre qualora la legge lo preveda (lett. e);

che la competenza del Tribunale a

conoscere i ricorsi contro le decisioni rese dal Parlamento è dunque

circoscritta al caso in cui la legge settoriale lo preveda;

che l'atto impugnato è

stato adottato dal Gran Consiglio nella forma del decreto legislativo, prevista

dall'art. 65 cpv. 1 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il

Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC; RL 171.100) per gli atti legislativi, di durata determinata, contenenti

norme di carattere generale e astratto (lett. a), gli atti di portata generale

o d'importanza finanziaria secondo l'art. 42 della Costituzione cantonale che

non contengono norme di diritto (lett. b), gli atti di carattere obbligatorio

generale giudicati di natura urgente ai sensi dell'art. 43 della Costituzione

cantonale (lett. c), gli atti di approvazione delle convenzioni di diritto

pubblico di carattere legislativo e di quelle che comportano una spesa soggetta

a referendum (lett. d) e tutti gli altri atti che non contengono norme di

diritto (lett. e); gli atti di cui alle lett. a, b e d sono muniti della

clausola referendaria (cpv. 1);

che per principio possono

formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti adottati

dall'autorità d'imperio, in casi concreti e individuali, per costituire,

modificare o sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul

diritto pubblico o per accertarne

l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (art. 1 cpv. 1 e 2 LPAmm; RDAT II-1994 n. 8; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 1; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II

ed., Cadenazzo 2002, n. 200);

che il concetto di decisione nel diritto pubblico

ticinese coincide pertanto con quello ancorato, a livello federale, all'art. 5

della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA;

RS 172.021) e, più in generale, con la nozione tradizionalmente ritenuta da

dottrina e giurisprudenza, ove la decisione è comunemente definita quale atto

d'imperio individuale rivolto al privato, mediante il quale un rapporto

concreto di diritto amministrativo viene creato o accertato in modo vincolante,

tale da poter essere posto in esecuzione (cfr. la giurisprudenza precitata);

che, in concreto, l'atto contestato è volto a concretizzare

la necessaria base legale delle spese volte alla realizzazione dei progetti in

parola, così come prevede l'art. 3 della legge sulla gestione e sul controllo

finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGC; RL 600.100),

stanziando i crediti e autorizzando il Governo a impiegarli;

che la legge non prevede la possibilità di adire il

Tribunale in questi casi, essendo unicamente data la via del referendum

facoltativo in applicazione dell'art. 42 lett. b della Costituzione della

Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost./TI; RL 101.000);

che, dunque, in difetto di competenza i ricorsi si

appalesano dunque irricevibili;

che resta da esaminare se le impugnative debbano essere

trasmesse a un'altra autorità;

che, ora, benché il provvedimento in esame presenti

elementi tipici delle decisioni - segnatamente l'adozione di un provvedimento

d'imperio per definire una questione concreta - esso non costituisce né diritti

né obblighi a carico degli amministrati; tantomeno modifica o sopprime un rapporto giuridico fra essi e l'ente

pubblico; nemmeno interviene ad accertarne l'esistenza, l'inesistenza o

l'estensione;

che gli effetti del provvedimento evocati dagli

insorgenti, segnatamente di natura pianificatoria (possibilità di continuare

l'utilizzo agricolo dei fondi, ripercussioni ambientali e finanziarie), sono

unicamente riflessi, insuscettibili di attribuire al provvedimento la natura di

decisione impugnabile; del resto, queste censure vanno sollevate nell'ambito

delle procedure di variante di piani regolatori;

che, ferme queste

premesse, il Tribunale negherebbe - qualora competente - il carattere di

decisione del provvedimento, sicché ci si potrebbe chiedere se alla fin fine

sia necessario procedere alla trasmissione d'ufficio dei ricorsi;

che, tuttavia, questa Corte, non può

escludere che l'avversato provvedimento possa rientrare nella nozione di decisione

di carattere prevalentemente politico ai sensi dell'art. 86 cpv. 3 della legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110); le impugnative vengono

dunque trasmesse all'Alta Corte;

che viste le particolarità del caso, il

Tribunale rinuncia a percepire la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. I ricorsi

sono irricevibili.

Considerandi

2.

Non si

preleva la tassa di giustizia.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Tribunale

federale, 1005 Losanna,

con

annessi i ricorsi.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

segretario