52.2021.210
Stanziamento di un credito da parte del Gran Consiglio
14 giugno 2021Italiano6 min
Tribunale cantonale amministrativo è ammissibile contro le decisioni del Consiglio di Stato che non sono
Source ti.ch
Incarti n.
a. 52.2021.210
b. 52.2021.211
Lugano
14
giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
segretario:
David Algul
statuendo
sui ricorsi dell'11 maggio 2021 di
a.
b.
RI
1
RI
2
RI
3, __________
contro
il decreto legislativo del 12 aprile 2021 con cui il
Gran Consiglio ha stanziato un credito di __________ franchi per l'acquisto
di fondi a n nell'ambito della progettazione di un nuovo comparto
dell'Ospedale di n, della sistemazione idraulica e la rivitalizzazione
integrale del Fiume __________ e per l'acquisto dell'__________ di __________
e relativo adeguamento selle sue infrastrutture;
ritenuto, in
fatto
che il 12 aprile 2021
il Gran Consiglio ha stanziato il credito descritto nel rubrum;
che il 14 aprile 2021
Fatti
i Servizi del Gran Consiglio hanno disposto la pubblicazione della modifica di
legge nel foglio ufficiale del 16 aprile 2021, indicando quale termine di
referendum il 15 giugno 2021;
che avverso il decreto
legislativo in parola RI 1, RI 2 e l'RI 3 insorgono dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo postulandone l'annullamento, previo la concessione
dell'effetto sospensivo qualora non dato ex lege;
i ricorsi, che non
sono stati intimati per le risposte, vengono evasi con un unico giudizio (art.
72 e 76 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013; LPAmm; RL 165.100);
considerato, in
diritto
che prima di eventualmente entrare nel merito
del ricorso occorre verificare se sia data la competenza del Tribunale
cantonale amministrativo (art. 5 della legge sulla procedura amministrativa del
24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
che secondo l'art. 84 LPAmm il ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo è ammissibile contro le decisioni del Consiglio di Stato che non sono
dichiarate definitive dalla legge né impugnabili davanti a un'altra autorità di
ricorso (lett. a); di altre autorità di ricorso che non sono dichiarate
definitive dalla legge (lett. b); di diritto amministrativo degli enti
cantonali autonomi, nei casi previsti dalla legge (lett. c); del Gran
Consiglio, nei casi previsti dalla legge (lett. d) infine sono inoltre
impugnabili davanti a questa Corte le altre decisioni in settori specifici,
sempre qualora la legge lo preveda (lett. e);
che la competenza del Tribunale a
conoscere i ricorsi contro le decisioni rese dal Parlamento è dunque
circoscritta al caso in cui la legge settoriale lo preveda;
che l'atto impugnato è
stato adottato dal Gran Consiglio nella forma del decreto legislativo, prevista
dall'art. 65 cpv. 1 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il
Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC; RL 171.100) per gli atti legislativi, di durata determinata, contenenti
norme di carattere generale e astratto (lett. a), gli atti di portata generale
o d'importanza finanziaria secondo l'art. 42 della Costituzione cantonale che
non contengono norme di diritto (lett. b), gli atti di carattere obbligatorio
generale giudicati di natura urgente ai sensi dell'art. 43 della Costituzione
cantonale (lett. c), gli atti di approvazione delle convenzioni di diritto
pubblico di carattere legislativo e di quelle che comportano una spesa soggetta
a referendum (lett. d) e tutti gli altri atti che non contengono norme di
diritto (lett. e); gli atti di cui alle lett. a, b e d sono muniti della
clausola referendaria (cpv. 1);
che per principio possono
formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti adottati
dall'autorità d'imperio, in casi concreti e individuali, per costituire,
modificare o sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul
diritto pubblico o per accertarne
l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (art. 1 cpv. 1 e 2 LPAmm; RDAT II-1994 n. 8; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 1; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II
ed., Cadenazzo 2002, n. 200);
che il concetto di decisione nel diritto pubblico
ticinese coincide pertanto con quello ancorato, a livello federale, all'art. 5
della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA;
RS 172.021) e, più in generale, con la nozione tradizionalmente ritenuta da
dottrina e giurisprudenza, ove la decisione è comunemente definita quale atto
d'imperio individuale rivolto al privato, mediante il quale un rapporto
concreto di diritto amministrativo viene creato o accertato in modo vincolante,
tale da poter essere posto in esecuzione (cfr. la giurisprudenza precitata);
che, in concreto, l'atto contestato è volto a concretizzare
la necessaria base legale delle spese volte alla realizzazione dei progetti in
parola, così come prevede l'art. 3 della legge sulla gestione e sul controllo
finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGC; RL 600.100),
stanziando i crediti e autorizzando il Governo a impiegarli;
che la legge non prevede la possibilità di adire il
Tribunale in questi casi, essendo unicamente data la via del referendum
facoltativo in applicazione dell'art. 42 lett. b della Costituzione della
Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost./TI; RL 101.000);
che, dunque, in difetto di competenza i ricorsi si
appalesano dunque irricevibili;
che resta da esaminare se le impugnative debbano essere
trasmesse a un'altra autorità;
che, ora, benché il provvedimento in esame presenti
elementi tipici delle decisioni - segnatamente l'adozione di un provvedimento
d'imperio per definire una questione concreta - esso non costituisce né diritti
né obblighi a carico degli amministrati; tantomeno modifica o sopprime un rapporto giuridico fra essi e l'ente
pubblico; nemmeno interviene ad accertarne l'esistenza, l'inesistenza o
l'estensione;
che gli effetti del provvedimento evocati dagli
insorgenti, segnatamente di natura pianificatoria (possibilità di continuare
l'utilizzo agricolo dei fondi, ripercussioni ambientali e finanziarie), sono
unicamente riflessi, insuscettibili di attribuire al provvedimento la natura di
decisione impugnabile; del resto, queste censure vanno sollevate nell'ambito
delle procedure di variante di piani regolatori;
che, ferme queste
premesse, il Tribunale negherebbe - qualora competente - il carattere di
decisione del provvedimento, sicché ci si potrebbe chiedere se alla fin fine
sia necessario procedere alla trasmissione d'ufficio dei ricorsi;
che, tuttavia, questa Corte, non può
escludere che l'avversato provvedimento possa rientrare nella nozione di decisione
di carattere prevalentemente politico ai sensi dell'art. 86 cpv. 3 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110); le impugnative vengono
dunque trasmesse all'Alta Corte;
che viste le particolarità del caso, il
Tribunale rinuncia a percepire la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. I ricorsi
sono irricevibili.
Considerandi
2.
Non si
preleva la tassa di giustizia.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Tribunale
federale, 1005 Losanna,
con
annessi i ricorsi.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario