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Decisione

52.2021.216

Ordine di monitoraggio e di consolidamento e ripristino di un'opera muraria

2 agosto 2021Italiano33 min

I ricorrenti sono inoltre tenuti a rifondere al Comune di Melano l'importo di

Source ti.ch

Incarti n.

52.2021.216

52.2021.217

52.2021.71

Lugano

2

agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sui ricorsi

RI

1 e RI 2,

RI

3,

patrocinati

da: PA 1,

del

19 maggio 2021 (b) e del 17 febbraio 2021 (c) di

M__________,

patrocinato

da: __________,

contro

a, b.

c.

la decisione del 28 aprile 2021 (n. 2079) del

Consiglio di Stato che respinge i ricorsi dei ricorrenti avverso le

risoluzioni del 17 dicembre 2020 con cui il Municipio di Melano ha ordinato

loro degli interventi di monitoraggio, nonché di ripristino e consolidamento

delle parti di muro a valle/monte dei loro fondi (part. __________ e __________);

la decisione del 1° febbraio 2021 (n. 8) del

Presidente del Governo, che respinge la domanda di restituzione dell'effetto

sospensivo di M__________ al suo ricorso contro il predetto ordine di eseguire

gli interventi di monitoraggio;

ritenuto, in

fatto

A. a. RI 1 e RI 2 e RI 3

sono comproprietari di un fondo con un'abitazione (part. __________) situato a

Melano, che sovrasta i terreni edificati di proprietà di M__________ (part. __________)

e __________ (part. __________). Il pendio che separa la part. __________ dai

due fondi sottostanti è, rispettivamente era sorretto da un'importante opera muraria,

composta da più manufatti (muri e barbacani), costruiti in passato.

SCHEMA (sezione tra le part. __________ e __________; v. perizia pag. 10)

PART. __________ PART. __________

A

B

C

D

b. A seguito di

vicissitudini che non occorre illustrare, preso atto di un rapporto dell'Ufficio

tecnico di sopralluogo del 4 aprile 2016 (in cui era stata riscontrata l'esistenza

di crepe e distaccamenti nei suddetti manufatti e nell'edificio sulla part. __________),

con separate decisioni del 25 aprile 2016, il Municipio di Melano ha ordinato

ai proprietari dei tre fondi: (1) l'immediato monitoraggio tramite posa di

punti di controllo e rilievo dei muri di contenimento a valle rispettivamente

monte dei rispettivi fondi e (2) il loro consolidamento e ripristino. I

proprietari dei due mappali a valle (part. __________ e __________) non hanno

impugnato i provvedimenti. RI 1 e RI 2 e RI 3 (part. __________) hanno invece

dedotto davanti al Governo la decisione loro indirizzata, limitatamente all'ordine

di consolidamento e ripristino (2). Con giudizio del 20 febbraio 2019, il

Consiglio di Stato ha accolto il loro ricorso, annullando quest'ultimo

provvedimento, che ha in sostanza ritenuto prematuro prima delle risultanze del

monitoraggio, indicando che la sicurezza dei luoghi avrebbe se del caso potuto

essere ordinata con altri provvedimenti (quali eventuali picchettamenti e/o

puntellamenti).

B. a. Il 4 ottobre 2019

vi è stato un crollo dei manufatti (in particolare dei manufatti A, B e C, con

danni al muro D) sul pendio tra le part. __________ e __________, su un tratto

lungo circa 15 m.

b. A seguito di questo evento è stato aperto un procedimento penale contro

ignoti per titolo di franamento e violazione delle regole dell'arte edilizia

(art. 227 e 229 del Codice penale svizzero (CPS; RS 311). In tale ambito è stata commissionata

agli ing. __________ e dr. geol. __________ una perizia per verificare le

condizioni di abitabilità e agibilità degli edifici e manufatti sui fondi part.

__________, __________ e __________ e per indagare la dinamica e le cause all'origine

del crollo, che gli specialisti hanno rassegnato il 4 maggio 2020 (di seguito:

perizia).

Nel frattempo vi sono stati degli interventi di messa in sicurezza provvisoria

del versante (quali la posa di una rete Grenax ancorata; perizia pag. 11 segg.)

ed è stato installato un sistema di monitoraggio per identificare eventuali

nuovi movimenti del pendio e/o dei manufatti (perizia pag. 56 segg.).

Il 4 novembre 2019 è stata revocata parzialmente - a determinate condizioni - l'inagibilità

e inabitabilità dell'edificio sulla part. __________ (che era stata decretata

il 9 ottobre 2019, insieme all'inagibilità dei locali a monte degli stabili

sulle part. __________ e __________, cfr. perizia pag. 60).

C. a. Il 17 dicembre

2020, alla luce della citata perizia (che indica di continuare i monitoraggi e

procedere ad un risanamento definitivo secondo le regole dell'arte), il

Municipio ha intimato ai comproprietari del fondo part. __________ la seguente

decisione:

1. Ai signori RI 1, RI 2 e RI 3, in qualità

di proprietari del mappale __________ RFD di Melano, viene ordinato di eseguire

con effetto immediato risp. continuare il monitoraggio continuativo

tramite la posa di nuovi punti di controllo

nell'abitazione e nei muri di contenimento rimasti a valle e il rilievo di

tutti i punti e della rete di ancoraggio (fessurimetri).

Il monitoraggio dovrà essere eseguito da uno specialista, il cui nominativo

dovrà essere immediatamente comunicato al Municipio, e che a scadenze regolari

dovrà riferire gli eventuali spostamenti al proprietario e in copia al

Municipio, la prima volta entro il 31 gennaio 2021.

2. Ai signori RI 1, RI 2 e RI 3, in qualità

di proprietari del mappale __________ RFD di Melano, viene ordinato di

procedere al consolidamento e ripristino della parte di muro di contenimento

a valle di proprietà, e di presentare entro 60 giorni il relativo progetto,

allestito da un progettista qualificato, nella forma della domanda di

costruzione ordinaria.

b. Analoga risoluzione

è stata intimata ai comproprietari del mapp. __________, come pure al

proprietario del fondo part. __________, al quale il Municipio ha ingiunto

segnatamente:

1. Al signor M__________, in qualità di

proprietario del mappale __________ RFD di Melano, viene ordinato di eseguire

con effetto immediato risp. continuare il monitoraggio continuativo

tramite la posa di appositi punti di controllo e rilievo (fessurimetri) della

rete di protezione provvisoria e dei muri di contenimento rimasti a monte.

Il monitoraggio dovrà essere eseguito da uno specialista, il cui nominativo

dovrà essere immediatamente comunicato al Municipio, e che a scadenze regolari

dovrà riferire gli eventuali spostamenti al proprietario e in copia al

Municipio, la prima volta entro il 31 gennaio 2021.

2. Al signor M__________, in qualità di

proprietario del mappale __________ RFD di Melano, viene ordinato di procedere

al consolidamento e ripristino della parte di muro di contenimento a monte

della proprietà, e di presentare entro 60 giorni il relativo progetto,

allestito da un progettista qualificato, nella forma della domanda di

costruzione ordinaria.

D. a. Contro i

dispositivi 1 e 2 della predetta decisione, M_______ si è aggravato davanti al Consiglio di Stato con due distinte impugnative, chiedendone il loro annullamento. Relativamente

all'ordine di monitoraggio - dichiarato immediatamente esecutivo dal Municipio

- ha inoltre postulato, in via cautelare, la restituzione dell'effetto

sospensivo al ricorso.

b. Anche RI 1 e RI 2 e RI 3 hanno dedotto dinnanzi al Governo la decisione

municipale loro destinata, formulando analoghe domande di giudizio.

c. Con risoluzione del 1° febbraio 2021, il Presidente dell'Esecutivo cantonale

ha respinto le due domande provvisionali

degli insorgenti, volte a restituire l'effetto sospensivo ai suddetti

ordini di procedere e continuare il monitoraggio.

d. M__________ ha impugnato quest'ultimo giudizio davanti al Tribunale

cantonale amministrativo con ricorso del 17 febbraio 2021 (c), postulandone

l'annullamento e riproponendo la domanda cautelare rimasta inascoltata.

All'accoglimento del gravame si sono opposti il Governo e il Municipio.

e. Nel frattempo, il giudice delegato di questo Tribunale ha dichiarato

irricevibile un'impugnativa presentata da RI 1 e RI 2 avverso lo stesso

giudizio presidenziale (ma avente per oggetto l'effetto sospensivo del ricorso

da essi interposto al Governo contro l'ordine municipale di consolidamento e

ripristino, STA 52.2021.70 del 22 febbraio 2021).

E. Con pronuncia del 28

aprile 2021, il Consiglio di Stato ha respinto nel merito le impugnative dei

ricorrenti RI 1 e RI 3 e di M__________ contro le rispettive decisioni

municipali del 17 dicembre 2020, che ha confermato, togliendo a un eventuale

ricorso l'effetto sospensivo.

Illustrati i fatti e il quadro normativo applicabile, il Governo ha anzitutto

osservato come entrambi i fondi degli insorgenti presentassero tuttora un

rischio d'instabilità, ammettendo la necessità e l'urgenza di un intervento di

monitoraggio e risanamento definitivo. Ha quindi difeso la scelta del Municipio

di rivolgersi a tutti i diversi proprietari, perlomeno perturbatori per

situazione, cui compete il potere di disporre dei fondi, oltre che la

responsabilità per i difetti già insiti nei manufatti crollati. Irrilevante

sarebbe invece l'eventualità che possano esservi altri corresponsabili dell'evento

verificatosi. Il Governo ha in seguito tutelato i provvedimenti ordinati, che

ha ritenuto sufficientemente definiti e conformi al principio di

proporzionalità. Considerata superata la richiesta dei ricorrenti RI 1 e RI 3

di conferire effetto sospensivo al loro gravame contro l'ordine di

consolidamento (che il Municipio aveva confermato non essere stato dichiarato

immediatamente esecutivo), il Governo ha nondimeno privato di effetto

sospensivo un eventuale ricorso contro il suo giudizio, per ragioni di

interesse pubblico alla sicurezza.

F. Mediante

distinte impugnative, RI 1 e RI 2 e RI 3 nonché M__________ impugnano ora il

predetto giudizio davanti a questo Tribunale, chiedendo che sia annullato

insieme alle rispettive risoluzioni municipali. In via cautelare, postulano la

restituzione dell'effetto sospensivo ai loro gravami.

a. In particolare, con il loro ricorso del 19 maggio 2021 (a), i

comproprietari RI 1 e RI 3 - dopo aver ripercorso i fatti salienti e le ingenti

spese già sopportate - eccepiscono anzitutto una carenza di motivazione del

giudizio impugnato. Sostengono poi che l'ordine sarebbe inattuabile, poiché

essi sarebbero solo parzialmente perturbatori per situazione (il

consolidamento del pendio dovrebbe avvenire prima sulla part. __________, su

cui non hanno potere di disposizione, o comunque in modo coordinato). L'ordine,

aggiungono, sarebbe impreciso e sproporzionato. Anzitutto perché non fornisce

indicazioni sul tipo di monitoraggi richiesti. Inoltre, non precisa nemmeno

come debba essere attuata la messa in sicurezza definitiva del versante; al

riguardo ribadiscono l'importanza di un concetto di sistemazione unico (che

includa le opere di sostegno sul fondo sottostante), che avrebbe piuttosto

dovuto coordinare e mettere in atto il Comune (se del caso a spese dei

proprietari). Censurano inoltre la congruità del termine (60 giorni) per

eseguire il consolidamento e ripristino definitivo (tramite la presentazione di

una domanda di costruzione), che non permetterebbe di ponderare più soluzioni.

Negano in ogni caso che vi sia un'urgenza a mettere in sicurezza il pendio o ad

attivare monitoraggi più estesi di quelli già installati in base alla perizia,

rilevando ad ogni modo di aver già predisposto un ulteriore sistema di

monitoraggio, tramite uno studio d'ingegneria.

b. Con la propria impugnativa di data identica (b), M__________,

illustrati a sua volta i fatti, eccepisce in particolare l'illegittimità dell'ordine,

in quanto non rivolto nei confronti dei reali responsabili del crollo

(perturbatori per comportamento). In tal senso, nega da parte sua qualsiasi

responsabilità, affermando che il dissesto andrebbe imputato - oltre che a

terzi (proprietari dei fondi a monte) - soprattutto allo stesso Comune (che dal

2016 avrebbe omesso di monitorare il pendio, per il tramite della ditta

incaricata __________ SA, a cui andrebbe addebitata anche la causa scatenante

il crollo). Irrilevanti sarebbero invece i difetti già insiti nei manufatti di

sua proprietà. Anch'egli lamenta inoltre un'insufficiente chiarezza della

decisione municipale e la violazione del principio di proporzionalità. Contesta

infine il giudizio su tasse e ripetibili.

G. All'accoglimento delle

due impugnative si oppone il Governo, senza formulare particolari osservazioni.

A identica conclusione perviene il Municipio, contestando puntualmente le tesi

addotte nei due ricorsi con argomenti di cui si dirà, per quanto occorre, in

appresso.

H. In sede di repliche e

dupliche le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive

conclusioni e domande di giudizio, sviluppando ulteriormente le loro tesi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991

(LE; RL 705.100) e 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). Pacifica è la

legittimazione attiva dei ricorrenti, personalmente e direttamente toccati dal

giudizio impugnato di cui sono destinatari (art. 65 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Le

impugnative, tempestive (art. 68 cpv. 1 e 2 LPAmm), sono dunque ricevibili in

ordine.

1.2. Avendo il medesimo fondamento di fatto, i ricorsi possono essere decisi

con un unico giudizio (art. 76 cpv. 1 LPAmm), che può essere reso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La perizia raccolta nel

procedimento penale è già agli atti, unitamente a dei verbali d'interrogatorio prodotti

dalle parti. Il richiamo dell'intero incarto penale non appare idoneo a portare

ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio. Non è invece ben

dato di vedere come questo Tribunale possa a questo stadio indire un

esperimento di conciliazione (art. 23 LPAmm) per valutare altre eventuali

soluzioni concordate e coordinate, come richiedono gli insorgenti RI 1 e

RI 3.

2. 2.1. Gli

insorgenti RI 1 e RI 3 lamentano anzitutto una violazione del loro diritto di

essere sentito, per il fatto che la precedente istanza non avrebbe

sufficientemente motivato la propria decisione, in specie in merito all'urgenza

e alla congruità del termine per mettere in atto le misure di consolidamento e

ripristino.

2.2. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per

iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio

della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione

della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29

cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile

1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima

norma assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una

decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle

facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere

efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid.

5.1, 133 I 270 consid. 3.1). Tra queste, anche il diritto a una motivazione

sufficiente. Tale diritto non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i

fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente che dalla

decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda

il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2,

137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di vista formale, il diritto a

una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai

diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010

consid. 3.1) oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016 del 6

settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).

2.3. La violazione del diritto di essere sentito implica, di principio,

l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di

successo nel merito (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1).

Il Tribunale federale ritiene tuttavia che una violazione del diritto di essere

sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura ricorsuale, quando

l'interessato ha avuto la possibilità di esprimersi dinnanzi a un'autorità di

ricorso che, come in concreto, può esaminare liberamente le questioni di fatto

e di diritto che si pongono o - anche se la lesione è di una certa gravità -

quando il rinvio all'istanza precedente costituisca una formalità priva di

senso e porti a inutili ritardi, inconciliabili con l'altrettanto importante

interesse della parte toccata a un giudizio celere (cfr. DTF 137 I 195 consid.

2.3.2, 136 V 117 consid. 4.2.2.2, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).

2.4. In concreto dal giudizio impugnato è possibile desumere con sufficiente

chiarezza le ragioni che hanno spinto il Governo a confermare i controversi

ordini di monitoraggio e di consolidamento e ripristino, il quale si è in

particolare espresso anche sulle necessità e urgenza che li giustificano (cfr.

consid. 3). È ben vero che con tale motivazione la precedente istanza non ha anche

evaso in modo esplicito la censura sollevata dall'insorgente relativa alla

congruità del termine per eseguire l'ordine di messa in sicurezza definitiva

(presentando il relativo progetto, nella forma della domanda di costruzione).

Richiamandosi alla perizia degli ing. __________ e __________, ha invero

comunque ricordato l'esigenza di procedere in tempi brevi (citato

consid. 3). Sia come sia, quand'anche la critica fosse fondata, bisogna

considerare che i ricorrenti non sono stati privati della possibilità di

impugnare con cognizione il giudizio impugnato e riproporre in questa sede tutte

le tesi già sollevate senza successo. Ne discende che, se anche vi fosse stata

una lesione del loro diritto di essere sentiti, la stessa andrebbe considerata

sanata, atteso che, come detto, gli insorgenti hanno potuto difendersi

compiutamente dinnanzi a questo Tribunale. Oltretutto, in concreto, un rinvio

degli atti all'istanza inferiore costituirebbe una sterile formalità, in

un'ottica di economia processuale.

3. 3.1. In

generale, per eliminare un pericolo o una situazione altrimenti lesiva di un

bene di polizia l'autorità esecutiva è tenuta ad intervenire nei confronti del

perturbatore (Störerprinzip). Quale perturbatore è considerato non solo

colui che cagiona, mediante il comportamento proprio o di terzi di cui è

responsabile, una situazione contraria alle disposizioni a tutela di un bene di

polizia (perturbatore per comportamento;

Verhaltens- oder Handlungstörer),

ma anche chi ha la disponibilità, giuridica o fattuale, della cosa da cui è

scaturita la turbativa per il bene tutelato (perturbatore per situazione;

Zustandsstörer), quale il proprietario di un fondo (cfr. DTF 143 I 147

consid. 5, 107 Ia 19 consid. 2a, STF 1C_292/2017 del 15 settembre 2017 consid.

3.1; STA 52.2002.424 del 7 febbraio 2003 consid. 2.1

confermata da STF 1P.190/2003 del 30 giugno 2003; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines

Verwaltungsrecht, Zurigo/San Gallo 2020, n. 2614). Quest'ultimo deve

rispondere di uno stato non conforme al diritto sul suo fondo indipendentemente

dalla causa e da una sua eventuale colpa (cfr. STF 1C_292/2017 citata consid.

3.1 e rinvii; STA 52.2019.485 del 29 gennaio 2020 consid. 2.1, 52.2002.424

citata consid. 2.1 e rimandi; Häfelin/Müller/Uhlmann,

op. cit., n. 2614).

3.2. Per dottrina e giurisprudenza, in presenza di più perturbatori, l'autorità

può rivolgersi alternativamente o cumulativamente ad ogni perturbatore per

comportamento o per situazione per conseguire il ripristino di una situazione

conforme al diritto. Nella scelta del perturbatore, al quale rivolgersi, essa

gode di un certo potere d'apprezzamento (cfr. DTF 107 Ia 19 consid. 2b; STF

1C_292/2017 citata consid. 3.1 e rinvii; STA 52.2002.424 citata consid. 2.2; Bernhard Waldmann/René Wiederkehr,

Allgemeines Verwaltungsrecht, litera B, 2019, n. 82). Di principio occorre

rivolgersi anzitutto al perturbatore che si trova nella condizione migliore per

riportare una situazione conforme al diritto. Questo vale in particolare in

caso d'urgenza: se la turbativa o il pericolo deve esser eliminato al più

presto per impedire un grave danno, la scelta deve ricadere su quel

perturbatore che si trova più prossimo alla fonte del pericolo e che appare più

idoneo a ripristinare l'ordine pubblico. Se invece il ripristino non è urgente

e lo stato di turbativa dura da molto tempo, la scelta può avvenire secondo

altri criteri, preferibilmente operanti maggiori differenziazioni, stabiliti

non più o non esclusivamente in funzione dell'esigenza di rapidità ed efficacia

dell'intervento (cfr. DTF 107 Ia 19 consid. 2b; STA 52.2002.424

citata consid. 2.2; Häfelin/Müller/Uhlmann,

op. cit., n. 2628; Waldmann/Wiederkehr,

op. cit., n. 82; Pierre Tschannen/Ulrich

Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2014, n. 35).

3.3. Competente ad ordinare il ripristino di una situazione conforme al

diritto è il Municipio, al quale gli art. 107 cpv. 1 LOC e 35 LE affidano

l'esercizio delle funzioni di polizia locale, rispettivamente il compito di

vigilare sulla buona conservazione delle opere edilizie, ordinando a seconda

dei casi il restauro, il consolidamento o la demolizione, con facoltà

d'intervento sostitutivo a spese dell'obbligato in caso d'urgenza o

d'inadempimento.

Le misure imposte al perturbatore in base all'art. 35 LE per eliminare il

pericolo e ripristinare una situazione conforme al diritto devono rispettare il

principio della proporzionalità. Devono quindi essere idonee a conseguire il

risultato auspicato, apparire necessarie e limitare nella misura minima

possibile le libertà individuali. Tra il risultato previsto e le restrizioni

necessarie deve inoltre sussistere un rapporto

ragionevole. L'ordine non deve in sostanza eccedere quanto richiesto

dalle circostanze per ristabilire una situazione conforme al diritto (cfr. STA

52.2019.485 citata consid. 2.2 e 2.3; 52.2002.424 citata consid. 2.3; Adelio Scolari, Commentario, II ed.,

Cadenazzo 1996, n. 1102 ad art. 35 LE).

4. 4.1. In

concreto, come rettamente indicato dal Governo, va anzitutto considerato che i

fondi dei ricorrenti presentano tuttora un rischio di ulteriori scoscendimenti.

Gli interventi preliminari di messa in sicurezza del pendio e monitoraggio

posti in atto dopo il dissesto del 4 ottobre 2019 (cfr. perizia, pag. 11 segg.

e 56 segg.) non hanno eliminato la situazione di pericolo. Il rischio latente è

effettivamente attestato dal referto peritale del 4 maggio 2020 dell'ing. __________

e del dr. geol. __________. Sebbene questi ultimi abbiano rilevato che non sono

stati registrati movimenti anomali in corrispondenza del muro sotto l'abitazione

della part. __________ durante i lavori di sgombero e successiva applicazione

della rete Grenax ancorata, gli specialisti hanno tuttavia indicato come questa

sistemazione provvisoria non esime i proprietari dei mappali __________ e __________

dal continuare i regolari monitoraggi e procedere in tempi brevi a un

intervento di risanamento definitivo secondo le regole dell'arte (cfr.

perizia pag. 57; cfr. pure pag. 15, da cui risulta che la predetta rete è stata

posata per la

messa in sicurezza provvisoria del pendio fino alla

realizzazione delle opere di sostegno definitive da parte dei proprietari).

Essi hanno inoltre precisato che le misure di tutti gli strumenti (inclinometri,

fessurimetri ed estensimetro) devono essere lette a intervalli regolari al

fine di identificare l'eventuale attivazione di nuovi meccanismi d'instabilità

e questo fino a quando non saranno realizzate le opere di sostegno definitive, ricordando

pure che è

responsabilità del comune di Melano e dei proprietari di mappali

__________ e __________ garantire questo monitoraggio facendo capo a un

geometra qualificato (perizia pag. 59). In queste circostanze, a

giusta ragione l'istanza inferiore ha ritenuto che fosse data la più importante

delle premesse per un intervento dell'autorità locale, volto a eliminare una

situazione di rischio. La persistenza di questo status è del resto

avvalorata anche dall'inabitabilità e inagibilità che tuttora interessa una

parte (sud) dell'edificio dei ricorrenti RI 1 e RI 3 e i locali a monte dello

stabile dell'insorgente M__________ (cfr. perizia pag. 60). Non permette invece

di ritenere che il pericolo sia scomparso la circostanza che l'ulteriore

sistema di monitoraggio recentemente fatto installare dai ricorrenti RI 1 e RI

3 abbia evidenziato, a due mesi di distanza, solo degli spostamenti minimi

(ca. 1-2 mm), da attribuire a differenze di temperature e che si possa in

ogni caso escludere uno spostamento preoccupante sia per la casa che per il

muro (cfr. rapporto del 25 maggio 2021 dell'ing. ____________________, doc.

B). Questa circostanza conferma soltanto che i predetti stanno monitorando il

pendio, come del resto loro ordinato dal Municipio. La precarietà della

situazione, come pure la necessità e la premura di un intervento risolutivo in

tempi brevi permangono (seppur, in base a quanto dichiarato dal Municipio,

non vi sia attualmente una situazione tale da richiedere un suo intervento

diretto in base all'art. 35 cpv. 3 LE, cfr. dupliche del 12 e 15 luglio 2021,

pag. 4). I ricorrenti non hanno del resto apportato alcun elemento oggettivo

che smentisca la citata perizia e permetta in particolare di concludere che si

possa prescindere da un intervento di risanamento definitivo a corto termine,

come richiesto.

4.2. Ferma questa premessa, immune da violazioni del diritto è la scelta dell'autorità

locale di indirizzare gli ordini di monitoraggio e di consolidamento e

ripristino del pendio ai ricorrenti. Come indicato dal Governo, non vi è dubbio

che essi, in quanto proprietari del versante franato e in stato precario,

debbano essere considerati almeno perturbatori per situazione. Determinante al

riguardo è unicamente che essi abbiano il potere fattuale e giuridico di

disporre dei rispettivi terreni, ciò che permette loro - prima di ogni altro -

di attuare con sollecitudine i provvedimenti ordinati dal Municipio eliminando

la fonte del pericolo che scaturisce dai loro fondi e dalle relative opere (di

cui sono peraltro chiamati a rispondere ai sensi dell'art. 58 seg. del Codice

delle obbligazioni del 30 marzo 1911; CO; RS 220). Poco conta che le cause del

dissesto sarebbero, secondo il ricorrente M__________, da imputare ad omissioni

dell'autorità comunale (soprattutto in relazione ai mancati monitoraggi)

rispettivamente ad atti illeciti dei proprietari dei vicini mappali (che

nel 2011, durante i lavori di costruzione sul mapp. __________, avrebbero

permesso il transito di mezzi pesanti sul piazzale della part. __________). Infatti,

a prescindere dal fatto che il Comune contesta fermamente le sue tesi, diversamente

da quanto sembra assumere il proprietario della part. __________, i

provvedimenti ordinati dall'Esecutivo locale non sono volti a stabilire

responsabilità e suddivisione del risarcimento dei danni causati dal dissesto

(cfr. STF 1P.190/2003 citata consid. 4.3). Nel presente contesto, inapplicabile

è pure il principio di causalità (Verursacherprinzip) a cui sembra

appellarsi il ricorrente M__________ (cfr. Tschannen/

Zimmerli/Müller, op. cit., n. 36 segg. e 40). A ciò aggiungasi peraltro

che le singole responsabilità per le cause all'origine del crollo (che i periti

hanno individuato in più fattori, ma in primo luogo a gravi errori di

progettazione dei manufatti sul pendio, cfr. perizia pag. 61 seg.) appaiono a

questo stadio tutt'altro che liquide.

4.3. I provvedimenti ordinati appaiono infine sufficientemente definiti e

convenientemente ragguagliati allo scopo perseguito, come concluso dalla

precedente istanza.

Sufficientemente chiaro è anzitutto l'ordine di eseguire rispettivamente

continuare il monitoraggio che, come risulta dalle decisioni del 17 dicembre

2020 e confermato dal Municipio, va soprattutto inteso nel senso che i

ricorrenti devono continuare ad assicurare un sistema di monitoraggio a regola

d'arte facendo capo a uno specialista, analogamente a quanto già avvenuto dopo

il dissesto e raccomandato dai periti (cfr. risposta pag. 5; cfr. pure perizia

pag. 59). E ciò all'evidente fine di identificare tempestivamente eventuali

nuovi movimenti del pendio e/o dei manufatti (cfr. perizia pag. 59). È del

resto quanto hanno già messo in atto gli stessi ricorrenti RI 1 e RI 3,

rivolgendosi peraltro al medesimo studio già incaricato di monitorare il pendio

e i manufatti successivamente al crollo del 4 ottobre 2019 (cfr. citato

rapporto di cui al doc. B e allegato 4 alla perizia; cfr. pure inc.

52.2021.217, risposta del Municipio del 7 giugno 2021 pag. 14 e scritto del 1°

aprile 2021 di cui al doc. 2, da cui emerge che anche il ricorrente M__________

e i proprietari __________ si sono attivati per mettere in atto i monitoraggi

dell'opera muraria tramite la __________ SA, ing. __________).

Tutto sommato abbastanza definito è pure il provvedimento con cui il Municipio

ha imposto ai proprietari di procedere al consolidamento e al ripristino delle

parti di muro di contenimento a valle rispettivamente a monte delle rispettive proprietà,

presentando un progetto - allestito da un progettista qualificato - nella forma

della domanda di costruzione ordinaria. È ben vero che le singole decisioni non

indicano puntualmente in che modo debba avvenire il suddetto ripristino, come

lamentano i ricorrenti RI 1 e RI 3. È però altrettanto vero che la concreta

messa in sicurezza definitiva, che gli stessi insorgenti stanno peraltro già

pianificando, dal profilo tecnico, così come anche emerge dall'email del 29

aprile 2021 del loro patrocinatore (doc. 3 prodotto dal Municipio), presuppone

anzitutto una valutazione specialistica - che spetta agli interessati

raccogliere - che includa indagini geologiche e tutte le verifiche statiche del

caso (cfr. in tal senso email citata, che richiede al magistrato inquirente l'accesso

ai calcoli statici e dimensionamento della rete con relativi ancoraggi, il

rilievo morfologico dello studio di geomatica __________ SA e il rapporto dello

studio __________ SA relativo alle caratteristiche geotecniche del terreno

raccolti dai periti __________ e __________; cfr. pure perizia a pag. 26,

laddove indica che il citato rilievo è destinato a servire anche per la futura

messa in sicurezza nell'ambito degli interventi di ripristino che i proprietari

dovranno intraprendere). È quindi sulla base di una tale valutazione che

potranno essere puntualizzati i dettagli del progetto delle opere di

consolidamento e ripristino ordinate dall'Esecutivo comunale, secondo le regole

dell'arte. In tal senso v'è quindi da ritenere che, così come formulate, le

decisioni permettono agli astretti di definire al meglio i particolari degli

interventi necessari, lasciando loro un sufficiente margine di manovra in sede

di progettazione, anche in un'ottica di contenimento dei costi, così come

osservato dal Governo. Per quanto possa invece apparire infelice la scelta dell'autorità

locale di indirizzare loro tre distinte risoluzioni, è comunque evidente che

gli interventi che i proprietari sono chiamati a pianificare e attuare sui

propri fondi implicano un certo onere di coordinamento, che impone loro di

tener conto delle rispettive opere (e ciò proprio per evitare di incorrere in

ulteriori errori di progettazione, come quelli ravvisati nella perizia, cfr. ad

es. pag. 52). Nella misura in cui i proprietari non dovessero presentare

congiuntamente un'unica domanda di costruzione, resta inteso che spetterà al

Municipio verificare (se del caso interpellando gli specialisti) che i singoli

interventi siano sufficientemente coordinati tra loro, ai fini di una messa in

sicurezza definitiva dell'intero pendio. Da respingere è invece la censura dei

ricorrenti RI 1 e RI 3 in merito alla congruità del termine (60 giorni)

impartito dal Municipio, che come visto si riferisce solo alla presentazione

del progetto (nella forma della domanda di costruzione), non anche all'attuazione

delle opere. A maggior ragione se si considera che i predetti si sono già

attivati per pianificare gli interventi di consolidamento definitivo del pendio

(cfr. doc. 3, citata email del 29 aprile 2021 ed email del 20 aprile 2021 dell'PA

1).

Stante quanto precede, i provvedimenti ordinati non possono che essere

confermati, in quanto giustificati e conformi al principio di proporzionalità.

Essi mirano infatti solo ad allontanare una situazione di pericolo, mediante

opere di monitoraggio e consolidamento necessarie a prevenire ulteriori

possibili smottamenti, senza pregiudicare in modo importante l'utilizzazione

dei fondi. Non portano invece ad altra conclusione le lamentate difficoltà di

natura personale ed economica derivanti ai ricorrenti, peraltro non suffragate

da alcun riscontro oggettivo.

Per il resto, al pari di quanto già fatto dall'Esecutivo cantonale, al

Municipio non possono che essere ricordati i mezzi a sua disposizione per

garantire l'osservanza dei diversi ordini impartiti, in caso di mancato

adempimento da parte degli interessati (cfr. giudizio impugnato consid. 7).

Resta parimenti riservato l'art. 35 cpv. 3 LE, in caso di modifica delle

circostanze (cfr. supra consid. 4.1 in fine).

5. Da respingere

sono infine le critiche con cui il ricorrente M__________ contesta

sommariamente il giudizio sugli oneri processuali, in particolare dal profilo

della ripartizione tra le parti.

5.1. Giusta l'art. 47 cpv. 1 LPAmm, l'autorità amministrativa può applicare

alle proprie decisioni una tassa di giustizia, che viene stabilita in funzione

dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale

e della situazione finanziaria delle parti. L'importo di questa tassa oscilla

tra fr. 100.- e fr. 5'000.- (procedimenti di carattere non pecuniario) o fr. 30'000.-

(procedimenti a carattere pecuniario). La tassa di giustizia va posta di regola

a carico della parte soccombente e deve rispettare i principi di copertura dei

costi e di equivalenza (cfr. tra tante, STA 52.2016.402 del 10 dicembre 2018

consid. 5.2 e rinvii; Marco Borghi/Guido

Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2

ad art. 28). Per l'art. 49 cpv. 1 LPAmm, le autorità di ricorso hanno inoltre

l'obbligo di condannare la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla

controparte per le spese necessarie causate dalla controversia. Soccombente, ai

sensi delle citate disposizioni, è la parte che propone un ricorso infondato o

che resiste senza successo a un ricorso fondato (cfr. RDAT 1986 n. 23; Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art.

31). In entrambi i casi, per quanto riguarda la fissazione degli importi

riferiti a queste spese, l'autorità amministrativa gode di un certo potere di

apprezzamento, censurabile davanti al Tribunale soltanto nella misura in cui

integra gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso

di potere; in altri termini, soltanto quando appare insostenibile (STA

52.2016.402 citata consid. 5.2, 52.2015.18 del 29 aprile 2015 e rimandi).

5.2. In concreto, il Governo - dopo aver respinto le due impugnative di M__________

e quella degli insorgenti RI 1 e RI 3 - ha suddiviso la tassa di giustizia (di

fr. 1'400.-) tra questi ultimi (fr. 650.-) e il ricorrente M__________ (fr.

750.-). Ha inoltre imposto ai soccombenti di rifondere al Comune le seguenti

indennità a titolo di ripetibili: fr. 1'000.- a carico dei comproprietari della

part. __________ e fr. 1'800.- a carico del ricorrente M__________.

Ora, considerato che quest'ultimo, a differenza degli insorgenti RI 1 e RI 3,

si è aggravato davanti al Governo con due impugnative distinte - la prima

contro il solo ordine di monitoraggio (decisione del 17 dicembre 2020, disp. n.

1; inc. EDI.2021.7), la seconda contro l'ordine di consolidamento e ripristino

(disp. n. 2; EDI.2021.19) - non v'è chi non veda come la suddetta ripartizione

di tassa e ripetibili tra i ricorrenti non presti il fianco a critiche, in

quanto mera conseguenza del maggior onere lavorativo determinato dalla

strategia processuale di M__________.

Resiste inoltre alle sue sommarie critiche la decisione del Governo, conforme

all'art. 49 cpv. 2 LPAmm, di attribuire al Comune di Melano un'indennità per

ripetibili, avuto riguardo al fatto che non è dotato di un proprio servizio

giuridico, come pure alla luce della complessità della lite e dell'esigenza di assicurare

un'adeguata tutela degli interessi perseguiti dalla decisione (cfr. giudizio

impugnato consid. 8 e rimandi alla giurisprudenza).

6. 6.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, i ricorsi (a) e (b) del 19 maggio 2021

contro il giudizio governativo del 28 aprile 2021 sono respinti.

6.2. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della

domanda volta alla restituzione dell'effetto sospensivo al gravame in questa

sede.

7. 7.1. Il ricorso

(c) del 17 febbraio 2021 presentato da M__________ contro la pronuncia del 1°

febbraio 2021 del Presidente del Governo va invece stralciato dai ruoli, poiché

divenuto privo d'oggetto. Il successivo giudizio di merito del 28 aprile 2021

di cui si è appena detto ha infatti privato di qualsiasi effetto pratico la

decisione del Presidente qui impugnata.

Resta dunque solo da accertare, in via pregiudiziale e sommaria, il verosimile

esito di questo ricorso al fine di stabilire l'aggravio della tassa di

giustizia e l'assegnazione delle ripetibili in base agli art. 47 e 49 LPAmm

(cfr. RDAT II-2002 n. 52 consid. 4.2, II-1996 n. 11 consid. 4, 1984 n. 27

consid. 2; STA 52.2020.70/ 52.2019.567 del 19 maggio 2020 consid. 8.1,

52.2010.316 del 31 maggio 2012).

7.2. Al riguardo va anzitutto ricordato che per l'art. 71 LPAmm, il ricorso ha

effetto sospensivo, a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano

altrimenti. L'esclusione o la revoca preventive dell'effetto sospensivo a un

eventuale ricorso da parte dell'autorità decidente, rispettivamente la

concessione di tale effetto a un ricorso proposto contro una decisione

dichiarata immediatamente esecutiva, dipendono dal confronto degli interessi

contrapposti: l'esecutività immediata si giustifica quando l'interesse pubblico

a una sollecita attuazione delle decisioni prevale su quello dell'amministrato

a che le decisioni non esplichino effetti prima della loro crescita in

giudicato formale. Al pari del giudizio sulla revoca dell'effetto sospensivo,

quello sulla concessione di un tal effetto all'impugnativa interposta contro

una decisione dichiarata immediatamente esecutiva è un giudizio d'apparenza,

frutto dell'esercizio del potere d'apprezzamento dell'autorità decidente,

tenuta a soppesare nel concreto caso i contrapposti interessi pubblici e

privati. Nell'ambito dell'adozione di misure provvisionali, la

ponderazione degli interessi contrapposti va effettuata sulla base di una

valutazione prima facie degli elementi di giudizio noti. In

questa valutazione l'autorità deve evitare di anticipare il giudizio di merito,

permettendo l'instaurazione di situazioni di fatto irreversibili o comunque

difficilmente modificabili; per questo stesso motivo essa può tener conto del

probabile esito della lite solo quando non sussistono dubbi circa lo stesso. In tale ambito, l'autorità dispone di un certo margine discrezionale,

sindacabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo unicamente sotto il

profilo della violazione del diritto, segnatamente dell'abuso del potere

d'apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). L'istanza di ricorso deve

quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello dell'autorità

inferiore, limitandosi a controllare che la decisione impugnata sia sorretta da

motivi pertinenti e non disattenda i principi generali del diritto,

segnatamente quello di proporzionalità (cfr. STA 52.2019.272 del 27 agosto 2019

consid. 4.1 e rinvii, confermata da STF 1C_516/2019 del 22 ottobre 2019;

52.2018.322 del 14 settembre 2018 consid. 4.1 e rimandi, confermata da STF

1C_534/2018 del 2 novembre 2018).

7.3. Ferme queste premesse, in concreto v'è da ritenere che il citato ricorso

di M__________ contro il giudizio cautelare non avrebbe avuto esito

favorevole, perché la ponderazione degli interessi contrapposti operata dal

Presidente dell'Esecutivo cantonale era comunque sostenibile, in quanto fondata

su ragioni oggettive e pertinenti.

La decisione del Municipio di conferire immediata esecutività al citato ordine

di monitoraggio è infatti stata motivata con la necessità di prevenire

eventuali ulteriori crolli e garantire la sicurezza dei luoghi e degli stessi

proprietari. Tale esigenza appariva del resto già comprovata dalla perizia

degli ing. __________ e dr. geol. __________, i quali avevano indicato come gli

interventi di messa in sicurezza provvisoria non esimessero i proprietari dal

continuare i regolari monitoraggi (cfr. perizia pag. 57 e 59). L'interesse

pubblico alla sicurezza di cose e persone addotto dal Municipio appariva

pertanto prevalente rispetto a quello privato del ricorrente a sottrarsi all'immediata

attuazione del provvedimento. Ne discende che rifiutandosi di restituire l'effetto

sospensivo al gravame inoltratogli dal ricorrente M__________ (incentrato più

che altro su questioni di merito), nemmeno il Presidente del Governo ha fatto

un uso scorretto, segnatamente abusivo (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm), del

potere di apprezzamento che la legge gli riserva. Ben poteva in particolare attribuire

un peso accresciuto al citato interesse pubblico alla sicurezza piuttosto che a

quello privato (in specie economico) dell'insorgente, che, in base a quanto già

comunicato dall'autorità locale, si è frattanto attivato per mettere in atto i

monitoraggi (cfr. supra consid. 3.3 e scritto dell'11 maggio 2021 del

Municipio, inc. 52.2021.71).

8. Dato l'esito, la

tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm), commisurata in funzione del

dispendio occasionato dai tre ricorsi (a, b e c), è posta a carico degli

insorgenti, in quanto soccombenti.

Questi ultimi sono inoltre tenuti a rifondere al Comune di Melano, assistito da

un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa sede (art.

49 cpv. 1 e 2 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. I ricorsi

(a) e (b) sono respinti.

2. Il ricorso

(c) è stralciato dai ruoli.

3. La tassa di

giustizia di fr. 2'500.-, già anticipata, è suddivisa tra il ricorrente M__________

(fr. 1'400.-) e gli insorgenti RI 2 e RI 1 e RI 3 (fr. 1'100.-). Agli stessi

vanno restituiti i rispettivi importi versati in eccesso a titolo di anticipo.

Fatti

I ricorrenti sono inoltre tenuti a rifondere al Comune di Melano l'importo di

fr. 3'000.- a titolo di ripetibili per questa sede, così ripartito: fr. 1'700.-

a carico di M__________ e fr. 1'300.- a carico dei ricorrenti RI 2 e RI 1 e RI

3.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

Considerandi

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera