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Decisione

52.2021.228

Commessa pubblica. Legittimazione. Referenza quale criterio di idoneità. Referenza del subappaltatore

23 dicembre 2021Italiano20 min

Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio 1996/30

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.228

Lugano

23

dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 27 maggio

2021 della

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 12 maggio 2021 (n. 2500) del

Consiglio di Stato che in esito a pubblico concorso ha aggiudicato alla CO 1 la

fornitura di due natanti per la lotta contro il fuoco e gli inquinamenti

occorrenti ai corpi pompieri di Lugano e Locarno;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. Il 10 novembre 2020 il

Dipartimento del territorio, Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e

del suolo (SPAAS) ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP;

RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la

fornitura di due natanti per la lotta contro il fuoco e gli inquinamenti

occorrenti ai corpi pompieri di Lugano e Locarno. Comprese nelle prestazioni

oggetto dell'appalto vi erano pure la manutenzione ordinaria e l'assistenza

tecnica per tutto quanto non coperto da garanzia per i primi 5 anni di servizio

dei due natanti (cfr. FU 90/2020, pag. 9382 segg.).

Il capitolato d'appalto ammetteva il consorzio e il subappalto alle seguenti

condizioni (pag. 7 punto 3 segg.).

3.1.

Il consorzio è ammesso. L'offerente (allestitore) è la ditta capofila e

primo referente per il progetto nei confronti del committente. In caso di

costituzione del consorzio, l'offerente deve inoltrare copia dell'atto di

costituzione. Le ditte formanti un consorzio non possono far parte di altri

consorzi pena l'annullamento di entrambe le offerte pervenute.

3.2.

Il consorzio può essere formato al massimo dalle

seguenti ditte:

·

Allestitore del natante

(offerente): Ditta prima responsabile

verso il committente per quanto attiene il prodotto offerto rispettivamente le

relazioni amministrative e finanziarie nei confronti del committente.

L'allestitore, sulla base dei piani elaborati dall'ingegnere progettista

assicura la costruzione a regola d'arte dello scafo ed allestisce il natante

con tutte le componenti richieste. È responsabile per quanto attiene le

certificazioni, i controlli, i collaudi e la messa in servizio finale.

·

Ingegnere progettista: Esegue tutte le calcolazioni e progetta il natante in

modo da assicurare tutte le caratteristiche prestazionali richieste a

capitolato. Realizza e firma tutti i piani esecutivi e d'officina. Dispone dei

diplomi e di tutte le abilitazioni necessarie ad operare come progettista di

imbarcazioni.

3.3.

Il subappalto è ammesso unicamente per la costruzione

dello scafo, per la progettazione e fornitura dell'impianto di spegnimento

nonché per la manutenzione ordinaria e l'assistenza tecnica.

3.4.

Per le ditte consorziate e subappaltatrici valgono le medesime condizioni ai

sensi del RLCPubb/CIAP.

Il bando di concorso

poneva tra i criteri di idoneità il possesso di una referenza relativa a una

commessa di fornitura conclusa di almeno un natante in alluminio di dimensioni

e capacità simili a quelli oggetto del concorso, consegnati a corpi pompieri

nel periodo 2000-2020 (capitolato, punto n. 13.1).

Oltre a questo

criterio di idoneità, il committente ha richiesto l'idoneità tecnica del

modello di natante offerto, ossia il rispetto di parametri tecnici obbligatori

e di almeno undici requisiti tecnici facoltativi (punto 13.2). I concorrenti

dovevano ancora dimostrare l'idoneità della ditta designata della manutenzione

ordinaria e dell'assistenza tecnica (punto 13.3), una durata minima della

garanzia per le parti d'opera specificate (punto 13.4) e il possesso di una

copertura assicurativa (punto 13.5).

L'avviso di gara (punto 10), così come il capitolato d'appalto (punto 15)

annunciavano che la commessa sarebbe stata attribuita al miglior offerente

tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione e relativi fattori di

ponderazione:

criterio

Punti max.

%

15.1 Prezzo

30

30%

15.2. Valutazione tecnica

30

30%

suddiviso nei seguenti sottocriteri:

15

15%

15.2.a) Rispetto delle prescrizioni facoltative

3

3

15.2.b) Layout cabina

3

3

15.2.c) Aperture laterali

3

3

15.2.d) Impianto di spegnimento e lotta contro gli

idrocarburi

3

3

15.2.e) Manovrabilità

3

3

15.2.f) Traino

3

3

15.3. Garanzie

10

10%

15.4. Manutenzione ordinaria e assistenza post-

vendita

10

10%

suddiviso nei seguenti sottocriteri:

15.4.a) Tempistiche

8

8%

15.4.b) Capacità di trasporto su strada

2

2%

15.5. Durata lavori

15

15%

15.6. Team di progetto / qualifiche

5

5%

TOTALE

100

100%

B. Entro il termine utile

sono giunte al committente le offerte della CO 2, di fr. 1'298'999.90, della CO

1, di fr. 1'295'868.- e della RI 1, di fr. 1'299'000.-.

C. a. Con decisione del

12 maggio 2021 (n. 2416) il Consiglio di Stato ha escluso la RI 1 dalla

procedura di concorso. Il committente ha innanzitutto ritenuto le referenze

presentate non rispondenti ai requisiti posti. Inoltre, ha considerato

l'offerta inidonea dal profilo tecnico per il mancato soddisfacimento di

quattro prescrizioni minime inserite nel capitolato.

b. Con risoluzione governativa del medesimo giorno (n. 2500), valutate le due

offerte rimaste in gara, il committente ha deliberato la commessa alla CO 1,

giunta prima in graduatoria con 85.10 punti, contro i 69.02 della CO 2.

D. Contro quest'ultima

decisione la RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendo l'esclusione dalla gara d'appalto delle offerte della CO 1 e della CO

2 e il conseguente annullamento dell'intero concorso. La ricorrente ritiene di

poter chiedere che le altre due offerte siano escluse al pari della sua, per

ragioni deducibili dalla parità di trattamento. Essa si stima legittimata a

ricorrere siccome in caso di estromissione di entrambe le offerte la gara

andrebbe ripetuta, ciò che le darebbe la possibilità di partecipare a un nuovo

concorso. Sostiene di essere l'unica ditta che dispone in Ticino di un sistema

di traino e rimorchio omologato per estrarre dall'acqua e trasportare

imbarcazioni di peso superiore alle 4.5 tonnellate, come quelle oggetto della

commessa. Di conseguenza, gli altri offerenti o i loro subappaltatori non

potrebbero garantire il rispetto delle prescrizioni di legge in materia di

circolazione stradale e andrebbero esclusi. Le due concorrenti non potrebbero

nemmeno vantare referenze valide. Oltre a ciò, il committente, nel verbale di

apertura delle offerte, ha segnalato che la CO 2 non ha prodotto gli allegati

relativi alla manutenzione. Questa, in quanto incompleta, doveva quindi essere

esclusa dal concorso. Infine, insinua che le azioni della CO 1, in quanto

filiale di S__________, potrebbero essere in mano pubblica, rispettivamente la

ditta potrebbe percepire direttamente o indirettamente sovvenzioni federali e

cantonali per il trasporto di passeggeri, ciò che potrebbe condurre al mancato

rispetto del principio della neutralità della concorrenza.

E. All'accoglimento del

ricorso si è opposta la SPAAS, che evidenzia innanzitutto che non avendo

contestato la propria esclusione dalla gara, in caso di accoglimento del

gravame la ricorrente non potrebbe ottenere la commessa. Sostiene in ogni caso

che le offerte delle altre due concorrenti non meritino l'esclusione.

Innanzitutto, rileva che il possesso di mezzi propri per movimentare il natante

da parte della ditta incaricata della manutenzione costituiva un criterio di

aggiudicazione, il cui mancato soddisfacimento da parte delle concorrenti ha

portato alla valutazione con la nota zero, ma non l'estromissione dell'offerta.

Difende inoltre la conformità delle referenze presentate dalle due concorrenti,

che presentano sufficiente analogia con l'oggetto della commessa. Per quanto

attiene alla mancanza di documentazione segnalata nel verbale di apertura delle

offerte in relazione alla CO 2, il committente rende noto che questa carenza è

stata sanata dopo richiamo, modalità messa in atto nei riguardi di tutte e tre

le concorrenti. Da respingere sarebbe infine la censura concernente la

violazione del principio della neutralità concorrenziale.

F. a. L'aggiudicataria

ha preso posizione precisando di non ricevere finanziamenti pubblici ed

esponendo l'organigramma della società madre S__________.

b. Dal canto suo, la CO 2 ha ammesso che nell'offerta non erano allegate le

informazioni sul veicolo trainante e sul rimorchio, al contrario dei documenti

necessari. Ciò ha comportato l'attribuzione di un punteggio inferiore

all'offerta.

G. Con la replica, la

ricorrente ha ribadito le proprie tesi con precisazioni che saranno riportate,

per quanto necessario, in appresso.

H. Con una duplica,

l'aggiudicataria ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile,

rispettivamente di respingerlo, eccependo la carenza di legittimazione della

ricorrente. Delle altre argomentazioni, così come delle ulteriori prese di

posizioni delle parti si dirà, ove occorra, nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1

CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone

Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio 1996/30

novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). Il ricorso è tempestivo (art. 15 cpv. 2

CIAP).

1.2. Per quanto attiene alla legittimazione della ricorrente a impugnare la

decisione di aggiudicazione in favore della CO 1, si rileva quanto segue.

Secondo la prassi del Tribunale federale, un offerente estromesso dalla gara

non ha un interesse degno di protezione a ricorrere contro la delibera se, in

caso di accoglimento del suo ricorso, non può vedersi attribuire la commessa.

La legittimazione ricorsuale gli viene invece riconosciuta se domanda che venga

indetto un nuovo concorso, dopo che la procedura sia stata invalidata. In tale

caso egli può infatti partecipare al nuovo concorso e presentare una nuova

offerta e possiede quindi un'effettiva possibilità di ottenere la commessa (DTF

141 II 14 consid. 4.7). Nel caso concreto, l'insorgente, escluso dalla

procedura di aggiudicazione con una decisione rimasta incontestata, sostiene

che sia l'aggiudicataria sia la sola altra concorrente avrebbero meritato

l'estromissione dal concorso. Chiede quindi che la procedura, in assenza di

offerte valide, sia annullata. In caso di accoglimento delle sue tesi, che da

un esame prima facie dell'incarto non appaiono del tutto prive di

fondamento e meritano quindi di essere esaminate nel merito, essa avrebbe in

effetti la possibilità di presentare un'offerta nell'ambito di un nuovo

concorso. In siffatte circostanze, la sua legittimazione a ricorrere deve di

conseguenza essere ammessa (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). La documentazione prodotta dalle parti, tra cui il

carteggio completo trasmesso dal committente, permette al Tribunale di

esprimersi con cognizione di causa. Non occorre acquisire particolari documenti

contabili dell'aggiudicataria né esperire una perizia tecnica intesa ad

accertare la compatibilità della soluzione di trasporto proposta dalle

concorrenti con i requisiti di sicurezza stradale e con la legislazione in

materia di circolazione stradale. Simili atti istruttori, come meglio si vedrà,

non condurrebbero all'accertamento di elementi utili ai fini del giudizio.

Considerandi

2.

L'insorgente

sostiene che l'offerta dell'aggiudicataria debba essere esclusa. Ritiene, tra

gli altri motivi, che il subappalto alla W__________, società finlandese da cui

essa importerebbe un'imbarcazione già bell'e fatta, non rispetterebbe i

requisiti posti dalla legge, primo tra tutti l'obbligo di domicilio in Svizzera.

Le referenze addotte, concernenti tutte imbarcazioni realizzate dalla stessa

subappaltatrice, non sarebbero pertanto ammissibili.

2.1

I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e

criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri

che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente

dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in

particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al

pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare

fra i criteri d'idoneità di carattere

particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge

stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a

dipendenza di sue specifiche esigenze. Spesso, gli enti banditori

pongono il possesso di determinate referenze quale criterio di idoneità.

2.2

Le

cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità

tecnica del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente

di fornire la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi anzitutto

informazioni sull'idoneità del concorrente e non sulla qualità

dell'offerta. Di regola, le referenze sono costituite da lavori analoghi,

eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in epoca

preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale,

soprattutto dirigente (quadri, specialisti; RtiD I-2012 n. 14 consid. 2.2.1;

RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; cfr. inoltre sulla distinzione tra referenze

aziendali e personali: STA 52.2012.386 del 6 dicembre 2012 consid. 2.1-2.3, massimati in Hubert

Stöckli/Martin Beyeler, Das Vergaberecht der Schweiz: Überblick -

Erlasse - Rechtsprechung, IX ed., Zurigo 2014, pag. 516 n. 89 segg.).

L'ammissibilità e le modalità di valutazione delle

referenze, intese quale parametro di valutazione della qualità delle offerte,

sono disciplinate in primo luogo dalle prescrizioni di gara. Ammissibili sono,

anzitutto, le referenze per lavori eseguiti dal concorrente stesso, per un

valore superiore a un determinato importo, entro determinati limiti temporali.

Se la prestazione indicata dal concorrente come referenza è stata fornita

nell'ambito di un consorzio, la sua ammissibilità può essere fatta dipendere

dalla dimostrazione del contributo effettivo che questi ha concretamente fornito.

Anche i subappaltatori possono essere sollecitati a presentare referenze. Non

soltanto per comprovare la loro idoneità, ma eventualmente anche per

corroborare le capacità del concorrente che subappalta loro parte della

commessa. A determinate condizioni, segnatamente qualora il subappalto sia

definito in modo vincolante, le referenze del subappaltatore possono integrare

quelle del subappaltante. Decisiva ai fini della valutazione è infatti

l'esperienza maturata dall'operatore economico che eseguirà effettivamente una determinata

opera (STA 52.2016.75 del 4 maggio 2016 consid. 2.3). Secondo la dottrina, nella misura in cui solo il subappaltatore

si occuperà di una certa prestazione, per l'esecuzione della quale è idoneo

secondo un criterio specifico, l'idoneità dell'offerente stesso va ammessa

grazie alla collaborazione con il subappaltatore. Tuttavia, questo vale solo

per i criteri di idoneità riferiti a specifiche prestazioni parziali, e non ad

esempio in caso di criteri di idoneità di carattere generale che devono essere

soddisfatti da tutti i partecipanti (Martin

Beyeler, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, Zurigo/Basilea/

Ginevra, 2012, n. 1659 segg.).

2.3

Come esposto in narrativa,

per accedere alla gara ai concorrenti era richiesto il possesso di una

referenza concernente la fornitura di almeno un'imbarcazione simile alle due

oggetto di gara, destinata a corpi pompieri. Il bando di concorso ammetteva il

consorzio tra l'allestitore del natante, quale capofila, e un ingegnere

progettista. Al primo incombe la responsabilità di assicurare la costruzione a

regola d'arte dello scafo sulla base dei piani elaborati dal secondo e di

allestire il natante con tutte le componenti richieste. Il subappalto era

ammesso per la costruzione dello scafo, per la progettazione e fornitura

dell'impianto di spegnimento nonché per la manutenzione ordinaria e

l'assistenza tecnica (cfr. supra, consid. A.). Ne segue che la

progettazione del natante, il suo allestimento con tutte le componenti

richieste, i collaudi e la messa in servizio finale incombono all'offerente

senza facoltà di subappalto.

2.4

L'aggiudicataria ha

dichiarato di subappaltare la costruzione dello scafo e l'allestimento

dell'impianto di spegnimento alla ditta finlandese W__________. A questo

proposito vale la pena premettere che, contrariamente a quanto sostenuto

dall'insorgente, il subappalto a una ditta con sede estera non è, nel caso

concreto, inammissibile. Infatti, come giustamente rilevato dalla committenza, la

clausola nazionale di cui all'art. 19 LCPubb, e pertanto la sua estensione al

subappaltatore (art. 24 cpv. 3 lett. a LCPubb) non è applicabile alle commesse,

come quella in oggetto, superiori ai valori soglia per il settore dei trattati

internazionali di cui all'allegato I del CIAP (cfr. messaggio n. 7094 del 3 giugno 2015 sulla modifica della LCPubb, pag. 3,

punto 3.1). Ciò si porrebbe infatti in contrasto con il divieto di

discriminazione derivante dall'Accordo sugli appalti pubblici del 15 aprile

1994.

(AAP; RS 0.632.231.422, cfr. art. IV AAP e art. 4 cpv. 4 LCPubb).

Posta questa premessa, l'aggiudicataria ha presentato referenze relative alla

fornitura di imbarcazioni eseguite dalla subappaltatrice. Il committente ha

ritenuto adempiuto il criterio di idoneità da parte dell'aggiudicataria,

giudicando valida una referenza concernente la fornitura di un'imbarcazione (__________

__________) a un corpo pompieri in Finlandia. Secondo l'ente appaltante, la

referenza attesterebbe l'idoneità della concorrente, siccome le parti d'opera

affidate alla subappaltatrice costituiscono gli elementi principali di paragone

nell'ambito delle referenze per l'utilizzatore a cui l'imbarcazione è

destinata.

La tesi non può essere seguita. Infatti, se è vero che la costruzione dello

scafo e l'allestimento dell'impianto di spegnimento costituiscono opere di

notevole importanza nell'ambito della commessa a concorso, è pur vero che esse

non possono essere ritenute le prestazioni caratteristiche, altrimenti il

committente non avrebbe permesso che fossero delegate a terzi (cfr. art. 24

cpv. 3 lett. b LCPubb). Come sopra ricordato, al concorrente incombe

l'esecuzione in proprio di mansioni di rilievo, in primo luogo la progettazione

del natante a opera di un ingegnere abilitato. In difetto di specifiche regole

di gara in proposito, la referenza deve comprendere prestazioni che nel loro

insieme possano permettere di attribuire al concorrente, eventualmente

coadiuvato dai subappaltatori, la necessaria esperienza nell'ambito della

fornitura di imbarcazioni con caratteristiche simili a quelle oggetto del

concorso. Il committente non poteva pertanto accontentarsi di una referenza concernente

una fornitura eseguita interamente dalla subappaltatrice senza il minimo

concorso dell'aggiudicataria. In questo modo ha omesso di verificare che quest'ultima

abbia la necessaria, propria, esperienza nell'ambito della commessa. Indipendentemente

dall'ammissibilità del subappalto, la delibera alla CO 1 è quindi lesiva del

diritto nella misura in cui questa non ha dimostrato la sua idoneità a

concorrere secondo le regole di gara. La decisione di aggiudicazione va quindi

annullata senza che occorra esaminare le ulteriori censure dell'insorgente.

Resta ora da esaminare se anche la CO 2 meritasse l'esclusione dal concorso.

3.

L'insorgente sostiene

che la referenza presentata dalla CO 2 (__________) non sia valida, in

quanto molto diversa, per dimensioni e potenza, dai natanti oggetto del

concorso.

Come detto, il capitolato d'appalto poneva quale requisito di idoneità una

referenza attestante la fornitura di uno o più natanti in alluminio di

dimensioni e capacità simili a quelli oggetto del concorso, consegnati a corpi

pompieri nel periodo 2000-2020.

La CO 2 ha presentato quale referenza un'imbarcazione in alluminio delle

dimensioni di 6.03 m x 2.40 m, atta al trasporto di 8 persone, consegnata al

corpo pompieri della regione di __________ nel 2015. Questo natante corrisponde

quindi senz'altro alle esigenze in termini di materiali utilizzati (alluminio),

utenza finale (corpi pompieri) e data di consegna. Lo stesso è effettivamente

di dimensioni più ridotte rispetto a quelli oggetto del concorso, che devono

avere una lunghezza compresa tra 9.0 e 10.5 m, una larghezza massima di 3 m ed

essere abilitati al carico di 12 persone. Ciò non basta tuttavia per censurare

la valutazione del committente, che ha ritenuto sussistere sufficiente analogia

tra le imbarcazioni. Il bando non poneva del resto esigenze troppo severe,

limitandosi a richiedere imbarcazioni di dimensioni e capacità simili. Del

resto, la particolarità della commessa e la ristretta cerchia di concorrenti

specializzati nel settore lasciano spazio a una valutazione non eccessivamente rigida

circa le dimensioni e la capacità dell'imbarcazione addotta quale referenza laddove

questa presenta le proprietà principali e caratterizzanti la commessa, in

particolare la conformità all'uso per i corpi pompieri. Il giudizio del

committente su questo aspetto è pertanto pienamente sostenibile.

4.

L'insorgente

sostiene di essere l'unica ditta che dispone in Ticino di un sistema di traino

e rimorchio omologato per estrarre dall'acqua e trasportare imbarcazioni di

peso superiore alle 4.5 tonnellate (come quelle oggetto della commessa). Di

conseguenza, la CO 2, nell'ambito della manutenzione delle imbarcazioni, non

potrebbe garantire il rispetto delle prescrizioni di legge in materia di

circolazione stradale e andrebbe esclusa. Oltre a ciò, il committente nel

verbale di apertura delle offerte ha segnalato che la CO 2 non ha prodotto gli

allegati relativi alla manutenzione.

4.1

Le regole di gara

prevedevano la possibilità di subappaltare il servizio di manutenzione e di

assistenza tecnica. I requisiti di idoneità posti in capo alla ditta incaricata

di tali prestazioni erano il possesso di uno spazio idoneo per il rimessaggio

al chiuso di un natante, l'offerta di un servizio di picchetto su chiamata,

l'iscrizione a registro di commercio e il riconoscimento ufficiale quale centro

di assistenza per la marca di motori in offerta (cfr. capitolato, punto 10.6).

Il possesso di mezzi propri (veicolo e carrello) per il trasporto del natante

su strada era invece preso in considerazione quale criterio di aggiudicazione,

il cui rispetto valeva due punti su cento (capitolato, punto 10.7 e 15.4 lett.

b). A tale scopo, il committente ha richiesto di allegare la licenza di

circolazione del veicolo trattore e del rimorchio, precisando che in caso di

assenza degli allegati richiesti all'offerente sarebbe stato attribuito il

punteggio di zero punti per il criterio. Medesima sanzione era prevista in caso

di intestazione non corretta o data di rilascio posteriore alla data di

pubblicazione del concorso di uno o dell'altro mezzo (capitolato, punto 15.4

lett. b).

4.2

Dalle predette disposizioni di gara emerge innanzitutto che la mancata

presentazione delle licenze di circolazione contestualmente all'offerta non

costituiva un motivo di esclusione dalla gara. Il fatto che la ricorrente le

abbia trasmesse solo in un secondo tempo, su richiesta del committente, non

permette quindi di concludere che l'offerta della CO 2 non potesse entrare in

considerazione.

È altresì inequivocabile che, secondo le disposizioni del concorso, l'offerente,

così come il subappaltatore incaricato della manutenzione, poteva ricorrere a veicoli

di terzi per il trasporto dell'imbarcazione. Il fatto che la CO 2 non disponga

di mezzi propri adatti a questo scopo non le doveva pertanto costare l'estromissione

dalla gara, bensì, come correttamente avvenuto, l'assegnazione di nessun punto

per il criterio di aggiudicazione capacità di trasporto su strada. Riguardo

al rispetto delle norme della circolazione stradale, che a dire dell'insorgente

la CO 2 non sarebbe in grado di rispettare con i mezzi di cui intende servirsi,

si rileva che la ricorrente, una volta preso atto delle licenze di circolazione

prodotte dalla CO 2 nulla ha eccepito al riguardo, di modo che le sue doglianze

appaiono carenti della necessaria motivazione e non meritano approfondimento. La

ricorrente non avanza motivi che permettano di dubitare che i mezzi annunciati

non siano atti al trasporto di imbarcazioni di questo tipo. Non vi sono quindi ragioni

che permettano di concludere che la CO 2 non potesse prendere parte al

concorso.

5.

Visto quanto

precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione impugnata

annullata. Non avendo le parti addotto alcun motivo ostante alla delibera

dell'appalto alla CO 2, questo Tribunale dispone di sufficienti elementi per aggiudicare

la commessa direttamente in suo favore, sulla base della sua offerta, valutata

dalla committenza e giunta seconda in classifica.

6.

Dato l'esito, la

tassa di giustizia è posta a carico dell'ente appaltante, della CO 1 e

dell'insorgente, secondo il reciproco grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1

LPAmm). La committente e la CO 1 verseranno inoltre ripetibili ridotte a favore

della ricorrente, patrocinata da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1

la decisione

del 12 maggio 2021 (n. 2500) con cui il Consiglio di Stato ha aggiudicato alla CO

1.

la fornitura di due natanti per la lotta contro il fuoco e gli inquinamenti

occorrenti ai corpi pompieri di Lugano e Locarno è annullata;

1.2

la commessa è

aggiudicata alla CO 2.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 4'500.- è posta a carico della ricorrente, della CO 1 e dello

Stato in ragione di fr. 1'500.- ciascuno. Alla ricorrente è restituito

l'anticipo versato in eccesso. La CO 1 e lo Stato verseranno alla RI 1 fr.

500.- ciascuno a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera