52.2021.228
Commessa pubblica. Legittimazione. Referenza quale criterio di idoneità. Referenza del subappaltatore
23 dicembre 2021Italiano20 min
Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio 1996/30
Source ti.ch
Incarto n.
52.2021.228
Lugano
23
dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 27 maggio
2021 della
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
la decisione del 12 maggio 2021 (n. 2500) del
Consiglio di Stato che in esito a pubblico concorso ha aggiudicato alla CO 1 la
fornitura di due natanti per la lotta contro il fuoco e gli inquinamenti
occorrenti ai corpi pompieri di Lugano e Locarno;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 10 novembre 2020 il
Dipartimento del territorio, Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e
del suolo (SPAAS) ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato
intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP;
RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la
fornitura di due natanti per la lotta contro il fuoco e gli inquinamenti
occorrenti ai corpi pompieri di Lugano e Locarno. Comprese nelle prestazioni
oggetto dell'appalto vi erano pure la manutenzione ordinaria e l'assistenza
tecnica per tutto quanto non coperto da garanzia per i primi 5 anni di servizio
dei due natanti (cfr. FU 90/2020, pag. 9382 segg.).
Il capitolato d'appalto ammetteva il consorzio e il subappalto alle seguenti
condizioni (pag. 7 punto 3 segg.).
3.1.
Il consorzio è ammesso. L'offerente (allestitore) è la ditta capofila e
primo referente per il progetto nei confronti del committente. In caso di
costituzione del consorzio, l'offerente deve inoltrare copia dell'atto di
costituzione. Le ditte formanti un consorzio non possono far parte di altri
consorzi pena l'annullamento di entrambe le offerte pervenute.
3.2.
Il consorzio può essere formato al massimo dalle
seguenti ditte:
·
Allestitore del natante
(offerente): Ditta prima responsabile
verso il committente per quanto attiene il prodotto offerto rispettivamente le
relazioni amministrative e finanziarie nei confronti del committente.
L'allestitore, sulla base dei piani elaborati dall'ingegnere progettista
assicura la costruzione a regola d'arte dello scafo ed allestisce il natante
con tutte le componenti richieste. È responsabile per quanto attiene le
certificazioni, i controlli, i collaudi e la messa in servizio finale.
·
Ingegnere progettista: Esegue tutte le calcolazioni e progetta il natante in
modo da assicurare tutte le caratteristiche prestazionali richieste a
capitolato. Realizza e firma tutti i piani esecutivi e d'officina. Dispone dei
diplomi e di tutte le abilitazioni necessarie ad operare come progettista di
imbarcazioni.
3.3.
Il subappalto è ammesso unicamente per la costruzione
dello scafo, per la progettazione e fornitura dell'impianto di spegnimento
nonché per la manutenzione ordinaria e l'assistenza tecnica.
3.4.
Per le ditte consorziate e subappaltatrici valgono le medesime condizioni ai
sensi del RLCPubb/CIAP.
Il bando di concorso
poneva tra i criteri di idoneità il possesso di una referenza relativa a una
commessa di fornitura conclusa di almeno un natante in alluminio di dimensioni
e capacità simili a quelli oggetto del concorso, consegnati a corpi pompieri
nel periodo 2000-2020 (capitolato, punto n. 13.1).
Oltre a questo
criterio di idoneità, il committente ha richiesto l'idoneità tecnica del
modello di natante offerto, ossia il rispetto di parametri tecnici obbligatori
e di almeno undici requisiti tecnici facoltativi (punto 13.2). I concorrenti
dovevano ancora dimostrare l'idoneità della ditta designata della manutenzione
ordinaria e dell'assistenza tecnica (punto 13.3), una durata minima della
garanzia per le parti d'opera specificate (punto 13.4) e il possesso di una
copertura assicurativa (punto 13.5).
L'avviso di gara (punto 10), così come il capitolato d'appalto (punto 15)
annunciavano che la commessa sarebbe stata attribuita al miglior offerente
tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione e relativi fattori di
ponderazione:
criterio
Punti max.
%
15.1 Prezzo
30
30%
15.2. Valutazione tecnica
30
30%
suddiviso nei seguenti sottocriteri:
15
15%
15.2.a) Rispetto delle prescrizioni facoltative
3
3
15.2.b) Layout cabina
3
3
15.2.c) Aperture laterali
3
3
15.2.d) Impianto di spegnimento e lotta contro gli
idrocarburi
3
3
15.2.e) Manovrabilità
3
3
15.2.f) Traino
3
3
15.3. Garanzie
10
10%
15.4. Manutenzione ordinaria e assistenza post-
vendita
10
10%
suddiviso nei seguenti sottocriteri:
15.4.a) Tempistiche
8
8%
15.4.b) Capacità di trasporto su strada
2
2%
15.5. Durata lavori
15
15%
15.6. Team di progetto / qualifiche
5
5%
TOTALE
100
100%
B. Entro il termine utile
sono giunte al committente le offerte della CO 2, di fr. 1'298'999.90, della CO
1, di fr. 1'295'868.- e della RI 1, di fr. 1'299'000.-.
C. a. Con decisione del
12 maggio 2021 (n. 2416) il Consiglio di Stato ha escluso la RI 1 dalla
procedura di concorso. Il committente ha innanzitutto ritenuto le referenze
presentate non rispondenti ai requisiti posti. Inoltre, ha considerato
l'offerta inidonea dal profilo tecnico per il mancato soddisfacimento di
quattro prescrizioni minime inserite nel capitolato.
b. Con risoluzione governativa del medesimo giorno (n. 2500), valutate le due
offerte rimaste in gara, il committente ha deliberato la commessa alla CO 1,
giunta prima in graduatoria con 85.10 punti, contro i 69.02 della CO 2.
D. Contro quest'ultima
decisione la RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendo l'esclusione dalla gara d'appalto delle offerte della CO 1 e della CO
2 e il conseguente annullamento dell'intero concorso. La ricorrente ritiene di
poter chiedere che le altre due offerte siano escluse al pari della sua, per
ragioni deducibili dalla parità di trattamento. Essa si stima legittimata a
ricorrere siccome in caso di estromissione di entrambe le offerte la gara
andrebbe ripetuta, ciò che le darebbe la possibilità di partecipare a un nuovo
concorso. Sostiene di essere l'unica ditta che dispone in Ticino di un sistema
di traino e rimorchio omologato per estrarre dall'acqua e trasportare
imbarcazioni di peso superiore alle 4.5 tonnellate, come quelle oggetto della
commessa. Di conseguenza, gli altri offerenti o i loro subappaltatori non
potrebbero garantire il rispetto delle prescrizioni di legge in materia di
circolazione stradale e andrebbero esclusi. Le due concorrenti non potrebbero
nemmeno vantare referenze valide. Oltre a ciò, il committente, nel verbale di
apertura delle offerte, ha segnalato che la CO 2 non ha prodotto gli allegati
relativi alla manutenzione. Questa, in quanto incompleta, doveva quindi essere
esclusa dal concorso. Infine, insinua che le azioni della CO 1, in quanto
filiale di S__________, potrebbero essere in mano pubblica, rispettivamente la
ditta potrebbe percepire direttamente o indirettamente sovvenzioni federali e
cantonali per il trasporto di passeggeri, ciò che potrebbe condurre al mancato
rispetto del principio della neutralità della concorrenza.
E. All'accoglimento del
ricorso si è opposta la SPAAS, che evidenzia innanzitutto che non avendo
contestato la propria esclusione dalla gara, in caso di accoglimento del
gravame la ricorrente non potrebbe ottenere la commessa. Sostiene in ogni caso
che le offerte delle altre due concorrenti non meritino l'esclusione.
Innanzitutto, rileva che il possesso di mezzi propri per movimentare il natante
da parte della ditta incaricata della manutenzione costituiva un criterio di
aggiudicazione, il cui mancato soddisfacimento da parte delle concorrenti ha
portato alla valutazione con la nota zero, ma non l'estromissione dell'offerta.
Difende inoltre la conformità delle referenze presentate dalle due concorrenti,
che presentano sufficiente analogia con l'oggetto della commessa. Per quanto
attiene alla mancanza di documentazione segnalata nel verbale di apertura delle
offerte in relazione alla CO 2, il committente rende noto che questa carenza è
stata sanata dopo richiamo, modalità messa in atto nei riguardi di tutte e tre
le concorrenti. Da respingere sarebbe infine la censura concernente la
violazione del principio della neutralità concorrenziale.
F. a. L'aggiudicataria
ha preso posizione precisando di non ricevere finanziamenti pubblici ed
esponendo l'organigramma della società madre S__________.
b. Dal canto suo, la CO 2 ha ammesso che nell'offerta non erano allegate le
informazioni sul veicolo trainante e sul rimorchio, al contrario dei documenti
necessari. Ciò ha comportato l'attribuzione di un punteggio inferiore
all'offerta.
G. Con la replica, la
ricorrente ha ribadito le proprie tesi con precisazioni che saranno riportate,
per quanto necessario, in appresso.
H. Con una duplica,
l'aggiudicataria ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile,
rispettivamente di respingerlo, eccependo la carenza di legittimazione della
ricorrente. Delle altre argomentazioni, così come delle ulteriori prese di
posizioni delle parti si dirà, ove occorra, nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone
Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio 1996/30
novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). Il ricorso è tempestivo (art. 15 cpv. 2
CIAP).
1.2. Per quanto attiene alla legittimazione della ricorrente a impugnare la
decisione di aggiudicazione in favore della CO 1, si rileva quanto segue.
Secondo la prassi del Tribunale federale, un offerente estromesso dalla gara
non ha un interesse degno di protezione a ricorrere contro la delibera se, in
caso di accoglimento del suo ricorso, non può vedersi attribuire la commessa.
La legittimazione ricorsuale gli viene invece riconosciuta se domanda che venga
indetto un nuovo concorso, dopo che la procedura sia stata invalidata. In tale
caso egli può infatti partecipare al nuovo concorso e presentare una nuova
offerta e possiede quindi un'effettiva possibilità di ottenere la commessa (DTF
141 II 14 consid. 4.7). Nel caso concreto, l'insorgente, escluso dalla
procedura di aggiudicazione con una decisione rimasta incontestata, sostiene
che sia l'aggiudicataria sia la sola altra concorrente avrebbero meritato
l'estromissione dal concorso. Chiede quindi che la procedura, in assenza di
offerte valide, sia annullata. In caso di accoglimento delle sue tesi, che da
un esame prima facie dell'incarto non appaiono del tutto prive di
fondamento e meritano quindi di essere esaminate nel merito, essa avrebbe in
effetti la possibilità di presentare un'offerta nell'ambito di un nuovo
concorso. In siffatte circostanze, la sua legittimazione a ricorrere deve di
conseguenza essere ammessa (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65 cpv. 1 della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). La documentazione prodotta dalle parti, tra cui il
carteggio completo trasmesso dal committente, permette al Tribunale di
esprimersi con cognizione di causa. Non occorre acquisire particolari documenti
contabili dell'aggiudicataria né esperire una perizia tecnica intesa ad
accertare la compatibilità della soluzione di trasporto proposta dalle
concorrenti con i requisiti di sicurezza stradale e con la legislazione in
materia di circolazione stradale. Simili atti istruttori, come meglio si vedrà,
non condurrebbero all'accertamento di elementi utili ai fini del giudizio.
Considerandi
2.
L'insorgente
sostiene che l'offerta dell'aggiudicataria debba essere esclusa. Ritiene, tra
gli altri motivi, che il subappalto alla W__________, società finlandese da cui
essa importerebbe un'imbarcazione già bell'e fatta, non rispetterebbe i
requisiti posti dalla legge, primo tra tutti l'obbligo di domicilio in Svizzera.
Le referenze addotte, concernenti tutte imbarcazioni realizzate dalla stessa
subappaltatrice, non sarebbero pertanto ammissibili.
2.1
I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e
criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri
che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente
dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in
particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al
pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare
fra i criteri d'idoneità di carattere
particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge
stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a
dipendenza di sue specifiche esigenze. Spesso, gli enti banditori
pongono il possesso di determinate referenze quale criterio di idoneità.
2.2
Le
cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità
tecnica del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente
di fornire la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi anzitutto
informazioni sull'idoneità del concorrente e non sulla qualità
dell'offerta. Di regola, le referenze sono costituite da lavori analoghi,
eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in epoca
preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale,
soprattutto dirigente (quadri, specialisti; RtiD I-2012 n. 14 consid. 2.2.1;
RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; cfr. inoltre sulla distinzione tra referenze
aziendali e personali: STA 52.2012.386 del 6 dicembre 2012 consid. 2.1-2.3, massimati in Hubert
Stöckli/Martin Beyeler, Das Vergaberecht der Schweiz: Überblick -
Erlasse - Rechtsprechung, IX ed., Zurigo 2014, pag. 516 n. 89 segg.).
L'ammissibilità e le modalità di valutazione delle
referenze, intese quale parametro di valutazione della qualità delle offerte,
sono disciplinate in primo luogo dalle prescrizioni di gara. Ammissibili sono,
anzitutto, le referenze per lavori eseguiti dal concorrente stesso, per un
valore superiore a un determinato importo, entro determinati limiti temporali.
Se la prestazione indicata dal concorrente come referenza è stata fornita
nell'ambito di un consorzio, la sua ammissibilità può essere fatta dipendere
dalla dimostrazione del contributo effettivo che questi ha concretamente fornito.
Anche i subappaltatori possono essere sollecitati a presentare referenze. Non
soltanto per comprovare la loro idoneità, ma eventualmente anche per
corroborare le capacità del concorrente che subappalta loro parte della
commessa. A determinate condizioni, segnatamente qualora il subappalto sia
definito in modo vincolante, le referenze del subappaltatore possono integrare
quelle del subappaltante. Decisiva ai fini della valutazione è infatti
l'esperienza maturata dall'operatore economico che eseguirà effettivamente una determinata
opera (STA 52.2016.75 del 4 maggio 2016 consid. 2.3). Secondo la dottrina, nella misura in cui solo il subappaltatore
si occuperà di una certa prestazione, per l'esecuzione della quale è idoneo
secondo un criterio specifico, l'idoneità dell'offerente stesso va ammessa
grazie alla collaborazione con il subappaltatore. Tuttavia, questo vale solo
per i criteri di idoneità riferiti a specifiche prestazioni parziali, e non ad
esempio in caso di criteri di idoneità di carattere generale che devono essere
soddisfatti da tutti i partecipanti (Martin
Beyeler, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, Zurigo/Basilea/
Ginevra, 2012, n. 1659 segg.).
2.3
Come esposto in narrativa,
per accedere alla gara ai concorrenti era richiesto il possesso di una
referenza concernente la fornitura di almeno un'imbarcazione simile alle due
oggetto di gara, destinata a corpi pompieri. Il bando di concorso ammetteva il
consorzio tra l'allestitore del natante, quale capofila, e un ingegnere
progettista. Al primo incombe la responsabilità di assicurare la costruzione a
regola d'arte dello scafo sulla base dei piani elaborati dal secondo e di
allestire il natante con tutte le componenti richieste. Il subappalto era
ammesso per la costruzione dello scafo, per la progettazione e fornitura
dell'impianto di spegnimento nonché per la manutenzione ordinaria e
l'assistenza tecnica (cfr. supra, consid. A.). Ne segue che la
progettazione del natante, il suo allestimento con tutte le componenti
richieste, i collaudi e la messa in servizio finale incombono all'offerente
senza facoltà di subappalto.
2.4
L'aggiudicataria ha
dichiarato di subappaltare la costruzione dello scafo e l'allestimento
dell'impianto di spegnimento alla ditta finlandese W__________. A questo
proposito vale la pena premettere che, contrariamente a quanto sostenuto
dall'insorgente, il subappalto a una ditta con sede estera non è, nel caso
concreto, inammissibile. Infatti, come giustamente rilevato dalla committenza, la
clausola nazionale di cui all'art. 19 LCPubb, e pertanto la sua estensione al
subappaltatore (art. 24 cpv. 3 lett. a LCPubb) non è applicabile alle commesse,
come quella in oggetto, superiori ai valori soglia per il settore dei trattati
internazionali di cui all'allegato I del CIAP (cfr. messaggio n. 7094 del 3 giugno 2015 sulla modifica della LCPubb, pag. 3,
punto 3.1). Ciò si porrebbe infatti in contrasto con il divieto di
discriminazione derivante dall'Accordo sugli appalti pubblici del 15 aprile
1994.
(AAP; RS 0.632.231.422, cfr. art. IV AAP e art. 4 cpv. 4 LCPubb).
Posta questa premessa, l'aggiudicataria ha presentato referenze relative alla
fornitura di imbarcazioni eseguite dalla subappaltatrice. Il committente ha
ritenuto adempiuto il criterio di idoneità da parte dell'aggiudicataria,
giudicando valida una referenza concernente la fornitura di un'imbarcazione (__________
__________) a un corpo pompieri in Finlandia. Secondo l'ente appaltante, la
referenza attesterebbe l'idoneità della concorrente, siccome le parti d'opera
affidate alla subappaltatrice costituiscono gli elementi principali di paragone
nell'ambito delle referenze per l'utilizzatore a cui l'imbarcazione è
destinata.
La tesi non può essere seguita. Infatti, se è vero che la costruzione dello
scafo e l'allestimento dell'impianto di spegnimento costituiscono opere di
notevole importanza nell'ambito della commessa a concorso, è pur vero che esse
non possono essere ritenute le prestazioni caratteristiche, altrimenti il
committente non avrebbe permesso che fossero delegate a terzi (cfr. art. 24
cpv. 3 lett. b LCPubb). Come sopra ricordato, al concorrente incombe
l'esecuzione in proprio di mansioni di rilievo, in primo luogo la progettazione
del natante a opera di un ingegnere abilitato. In difetto di specifiche regole
di gara in proposito, la referenza deve comprendere prestazioni che nel loro
insieme possano permettere di attribuire al concorrente, eventualmente
coadiuvato dai subappaltatori, la necessaria esperienza nell'ambito della
fornitura di imbarcazioni con caratteristiche simili a quelle oggetto del
concorso. Il committente non poteva pertanto accontentarsi di una referenza concernente
una fornitura eseguita interamente dalla subappaltatrice senza il minimo
concorso dell'aggiudicataria. In questo modo ha omesso di verificare che quest'ultima
abbia la necessaria, propria, esperienza nell'ambito della commessa. Indipendentemente
dall'ammissibilità del subappalto, la delibera alla CO 1 è quindi lesiva del
diritto nella misura in cui questa non ha dimostrato la sua idoneità a
concorrere secondo le regole di gara. La decisione di aggiudicazione va quindi
annullata senza che occorra esaminare le ulteriori censure dell'insorgente.
Resta ora da esaminare se anche la CO 2 meritasse l'esclusione dal concorso.
3.
L'insorgente sostiene
che la referenza presentata dalla CO 2 (__________) non sia valida, in
quanto molto diversa, per dimensioni e potenza, dai natanti oggetto del
concorso.
Come detto, il capitolato d'appalto poneva quale requisito di idoneità una
referenza attestante la fornitura di uno o più natanti in alluminio di
dimensioni e capacità simili a quelli oggetto del concorso, consegnati a corpi
pompieri nel periodo 2000-2020.
La CO 2 ha presentato quale referenza un'imbarcazione in alluminio delle
dimensioni di 6.03 m x 2.40 m, atta al trasporto di 8 persone, consegnata al
corpo pompieri della regione di __________ nel 2015. Questo natante corrisponde
quindi senz'altro alle esigenze in termini di materiali utilizzati (alluminio),
utenza finale (corpi pompieri) e data di consegna. Lo stesso è effettivamente
di dimensioni più ridotte rispetto a quelli oggetto del concorso, che devono
avere una lunghezza compresa tra 9.0 e 10.5 m, una larghezza massima di 3 m ed
essere abilitati al carico di 12 persone. Ciò non basta tuttavia per censurare
la valutazione del committente, che ha ritenuto sussistere sufficiente analogia
tra le imbarcazioni. Il bando non poneva del resto esigenze troppo severe,
limitandosi a richiedere imbarcazioni di dimensioni e capacità simili. Del
resto, la particolarità della commessa e la ristretta cerchia di concorrenti
specializzati nel settore lasciano spazio a una valutazione non eccessivamente rigida
circa le dimensioni e la capacità dell'imbarcazione addotta quale referenza laddove
questa presenta le proprietà principali e caratterizzanti la commessa, in
particolare la conformità all'uso per i corpi pompieri. Il giudizio del
committente su questo aspetto è pertanto pienamente sostenibile.
4.
L'insorgente
sostiene di essere l'unica ditta che dispone in Ticino di un sistema di traino
e rimorchio omologato per estrarre dall'acqua e trasportare imbarcazioni di
peso superiore alle 4.5 tonnellate (come quelle oggetto della commessa). Di
conseguenza, la CO 2, nell'ambito della manutenzione delle imbarcazioni, non
potrebbe garantire il rispetto delle prescrizioni di legge in materia di
circolazione stradale e andrebbe esclusa. Oltre a ciò, il committente nel
verbale di apertura delle offerte ha segnalato che la CO 2 non ha prodotto gli
allegati relativi alla manutenzione.
4.1
Le regole di gara
prevedevano la possibilità di subappaltare il servizio di manutenzione e di
assistenza tecnica. I requisiti di idoneità posti in capo alla ditta incaricata
di tali prestazioni erano il possesso di uno spazio idoneo per il rimessaggio
al chiuso di un natante, l'offerta di un servizio di picchetto su chiamata,
l'iscrizione a registro di commercio e il riconoscimento ufficiale quale centro
di assistenza per la marca di motori in offerta (cfr. capitolato, punto 10.6).
Il possesso di mezzi propri (veicolo e carrello) per il trasporto del natante
su strada era invece preso in considerazione quale criterio di aggiudicazione,
il cui rispetto valeva due punti su cento (capitolato, punto 10.7 e 15.4 lett.
b). A tale scopo, il committente ha richiesto di allegare la licenza di
circolazione del veicolo trattore e del rimorchio, precisando che in caso di
assenza degli allegati richiesti all'offerente sarebbe stato attribuito il
punteggio di zero punti per il criterio. Medesima sanzione era prevista in caso
di intestazione non corretta o data di rilascio posteriore alla data di
pubblicazione del concorso di uno o dell'altro mezzo (capitolato, punto 15.4
lett. b).
4.2
Dalle predette disposizioni di gara emerge innanzitutto che la mancata
presentazione delle licenze di circolazione contestualmente all'offerta non
costituiva un motivo di esclusione dalla gara. Il fatto che la ricorrente le
abbia trasmesse solo in un secondo tempo, su richiesta del committente, non
permette quindi di concludere che l'offerta della CO 2 non potesse entrare in
considerazione.
È altresì inequivocabile che, secondo le disposizioni del concorso, l'offerente,
così come il subappaltatore incaricato della manutenzione, poteva ricorrere a veicoli
di terzi per il trasporto dell'imbarcazione. Il fatto che la CO 2 non disponga
di mezzi propri adatti a questo scopo non le doveva pertanto costare l'estromissione
dalla gara, bensì, come correttamente avvenuto, l'assegnazione di nessun punto
per il criterio di aggiudicazione capacità di trasporto su strada. Riguardo
al rispetto delle norme della circolazione stradale, che a dire dell'insorgente
la CO 2 non sarebbe in grado di rispettare con i mezzi di cui intende servirsi,
si rileva che la ricorrente, una volta preso atto delle licenze di circolazione
prodotte dalla CO 2 nulla ha eccepito al riguardo, di modo che le sue doglianze
appaiono carenti della necessaria motivazione e non meritano approfondimento. La
ricorrente non avanza motivi che permettano di dubitare che i mezzi annunciati
non siano atti al trasporto di imbarcazioni di questo tipo. Non vi sono quindi ragioni
che permettano di concludere che la CO 2 non potesse prendere parte al
concorso.
5.
Visto quanto
precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione impugnata
annullata. Non avendo le parti addotto alcun motivo ostante alla delibera
dell'appalto alla CO 2, questo Tribunale dispone di sufficienti elementi per aggiudicare
la commessa direttamente in suo favore, sulla base della sua offerta, valutata
dalla committenza e giunta seconda in classifica.
6.
Dato l'esito, la
tassa di giustizia è posta a carico dell'ente appaltante, della CO 1 e
dell'insorgente, secondo il reciproco grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1
LPAmm). La committente e la CO 1 verseranno inoltre ripetibili ridotte a favore
della ricorrente, patrocinata da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1
la decisione
del 12 maggio 2021 (n. 2500) con cui il Consiglio di Stato ha aggiudicato alla CO
1.
la fornitura di due natanti per la lotta contro il fuoco e gli inquinamenti
occorrenti ai corpi pompieri di Lugano e Locarno è annullata;
1.2
la commessa è
aggiudicata alla CO 2.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 4'500.- è posta a carico della ricorrente, della CO 1 e dello
Stato in ragione di fr. 1'500.- ciascuno. Alla ricorrente è restituito
l'anticipo versato in eccesso. La CO 1 e lo Stato verseranno alla RI 1 fr.
500.- ciascuno a titolo di ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera