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Decisione

52.2021.232

Revoca di 3 mesi della licenza di condurre per un'infrazione grave (elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida)

23 dicembre 2021Italiano17 min

di polizia del 26 agosto 2020 e della predetta condanna penale, il 26 novembre 2020

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.232

Lugano

23

dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente,

Sarah Socchi, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 31 maggio

2021 di

RI

1

contro

la decisione del 28 aprile 2021 (n. 2081) del

Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la risoluzione del 18 dicembre 2020 con cui la Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre veicoli

a motore per la durata di tre mesi;

ritenuto, in

fatto

A. RI 1 è nato __________

1965 e il __________ 1984 ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore

(cat. B).

Imprenditore di professione, non risulta avere precedenti in materia di

circolazione stradale.

B. a. Il 2 agosto 2020,

verso le ore 23.00, RI 1 stava circolando alla guida del veicolo Jeep targato

TI __________ in territorio di Iragna, sulla strada patriziale che dai Monti di

__________ riporta a valle, quando si è reso protagonista di un incidente della

circolazione. Stando alla versione da lui fornita alla polizia, intenzionato a

provare il suo veicolo fuoristrada, in corrispondenza di un tornante, ha abbandonato

il campo stradale per scendere verso delle cascine, senza tuttavia riuscire poi

a tornare sulla strada. Dopo vari tentativi in retromarcia, ha perso il

controllo del veicolo, che si è capovolto, terminando la sua corsa sul tetto.

Rimasto illeso, si è fatto riaccompagnare a casa dalla moglie e l'indomani, alle

ore 06.00, ha chiesto l'intervento del soccorso stradale per recuperare il veicolo.

Preso atto che tale intervento era subordinato a quello della polizia, ha

quindi annunciato l'accaduto al 117.

Interrogato il 3 agosto 2020 dalla polizia cantonale, l'interessato - risultato

negativo all'accertamento dell'alcolemia mediante etilometro precursore (nella

misura di 0.05 mg/l di aria espirata alle 06.47) - ha dichiarato che la sera

precedente, in occasione di una cena tenutasi tra le 19.00 e le 22.30, aveva

bevuto un bicchiere di vino bianco e tre di rosso. Dopo avere spiegato di avere

creduto che non fosse necessario chiamare la polizia, ha dato atto di non

possedere l'autorizzazione necessaria per percorrere la strada forestale in

questione.

b. Preso atto del

relativo rapporto di polizia, con scritto dell'11 settembre 2020 la Sezione della

circolazione ha comunicato all'interessato che, dal profilo amministrativo, il

suo caso sarebbe stato esaminato al termine dell'inchiesta penale in corso, in

modo da poter esattamente stabilire eventuali sue responsabilità.

c. A seguito dei

predetti accadimenti, con decreto d'accusa del 2 ottobre 2020, il competente

procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di:

1. infrazione alle norme della circolazione

per aver circolato con la vettura Jeep Wrangler

targata TI ______ su una strada forestale omet-

tendo di ottemperare ad un segnale di "divieto

generale di circolazione" (2.01), perdendo negli-

gentemente la padronanza di guida per poi terminare

la corsa con il veicolo rovesciato;

2. elusione di provvedimenti per accertare

l'inattitudine alla guida

per essersi intenzionalmente sottratto, subito dopo

Fatti

i fatti, alla prova del sangue o ad un esame

sanitario completivo per la determinazione

dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto

incidente rendendosi irreperibile, sapendo o

comunque dovendo presumere, tenuto conto delle

circostanze (vedi: dinamica dei fatti, ora

dell'incidente, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato

tempestivamente la prova dell'alito o del sangue;

3. inosservanza dei doveri in caso d'incidente

per aver abbandonato il luogo dell'incidente

surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla

legge, in specie senza avvertire senza indugio la

polizia.

Fondandosi sugli art.

90 cpv. 1 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958

(LCStr; RS 741.01) - in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1

LCStr, 3 cpv. 1 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13

novembre 1962 (ONC; RS 741.11) e 18 cpv. 1 dell'ordinanza sulla segnaletica

stradale del 5 settembre 1979 (OSStr; RS 741.21) - e 91a cpv. 1 e 92

cpv. 1 LCStr, ne ha quindi proposto la condanna a una pena pecuniaria - sospesa

condizionalmente per un periodo di tre anni - di 20 aliquote giornaliere da fr.

410.- cadauna (pari a complessivi fr. 8'200.-) e al pagamento di una multa di

fr. 1'000.-. Nonostante la gravità degli addebiti mossigli e della sanzione

inflittagli, l'interessato non ha impugnato la predetta decisione, che è quindi

passata in giudicato incontestata.

d. Alla luce del rapporto

di polizia del 26 agosto 2020 e della predetta condanna penale, il 26 novembre 2020

la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un

procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Raccolte le

sue osservazioni, con decisione del 18 dicembre 2020 l'autorità dipartimentale

ha risolto di revocagli la licenza di condurre per la durata di tre mesi (dal 18

giugno al 17 settembre 2021 inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la

guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La decisione è stata resa

sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. c [recte: d] e cpv. 2

lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla

circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

C. Con giudizio del 28

aprile 2021, il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento,

respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Ricordato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata

all'accertamento dei fatti operato in sede penale, l'Esecutivo cantonale ha negato

che vi fossero in concreto gli estremi per scostarsi dai contenuti del decreto

di accusa del 2 ottobre 2020. Ritenendo che l'interessato non sia mai venuto a

trovarsi a circolare su una strada privata chiusa al pubblico, ha inoltre

respinto la tesi ricorsuale secondo cui alla fattispecie non tornerebbe

applicabile la LCStr. Sulla scorta della condanna penale ha poi constatato la

sussistenza di un'infrazione grave alle norme della circolazione giusta l'art.

16c cpv. 1 lett. d LCStr, per la quale la Sezione della circolazione non

poteva fare a meno di imporre ex lege una revoca della patente della

durata minima di tre mesi.

D. Avverso quest'ultimo

giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento insieme alla risoluzione dipartimentale.

Ripercorsi i fatti, il ricorrente ribadisce come l'autorità amministrativa

debba scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti nel decreto d'accusa,

visto che in quel contesto non è stato considerato che l'uscita di strada è

stata il frutto di una sua decisione consapevole (e non di un incidente). Biasima

poi il Governo per avere statuito senza attendere l'esito della procedura di

revisione del decreto d'accusa, pendente davanti alla Corte di appello e di

revisione penale (CARP). Torna infine a contestare l'applicabilità della LCStr

alla fattispecie, che si sarebbe verificata su un fondo privato, non aperto

alla circolazione. Contesta in ogni caso di essersi intenzionalmente sottratto

all'analisi dell'alito, ribadendo di aver creduto che non occorresse chiamare

la polizia.

E. All'accoglimento del

gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

La Sezione della circolazione è invece rimasta silente.

F. Non vi è stato un ulteriore

scambio di allegati, stante la rinuncia del ricorrente a presentare una

replica.

Considerato, in diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge

di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la

tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione

attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio

impugnato, di cui è destinatario, è certa

(art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68

cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria

(cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. 2.1. Secondo

costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa

competente a ordinare la revoca della licenza

di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in

giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la

procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II

312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo

se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui

non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce

a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o

infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in

particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione

(DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124

Considerandi

II 103 consid. 1c/aa). A determinate

condizioni, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio

penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una

procedura sommaria (qual è quella del decreto di accusa), segnatamente ove la

decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il

caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità

dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti

sarebbe stato avviato anche un procedimento amministrativo di revoca della

licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nel contesto del

procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In

simili circostanze, quest'ultimo non può attendere il procedimento

amministrativo per presentare eventuali argomenti difensivi e mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il

principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire,

se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale

procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016

del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1,

1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).

2.2

Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 2 agosto 2020

RI 1 è stato condannato alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di tre anni) di fr. 8'200.-, corrispondente a 20 aliquote

giornaliere da fr. 410.- cadauna, oltre che al pagamento di una multa di fr. 1'000.-

per infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr), elusione

di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida (art. 91a cpv.

1.

LCStr) e inosservanza dei doveri in caso d'incidente (art. 92 cpv. 1 LCStr),

così come meglio descritto in narrativa (consid. B.c). Il decreto di accusa del

2.

ottobre 2020 è rimasto incontestato ed è quindi regolarmente passato in

giudicato.

Ora, alla luce della giurisprudenza

citata al considerando precedente, in questa

sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti dalle

autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con

decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio,

questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative

inferiori - è infatti vincolato alla descrizione degli avvenimenti che hanno portato

alla condanna di RI 1. Se l'insorgente riteneva che la sanzione penale fosse

stata emanata sulla scorta di un presupposto fattuale inesatto, avrebbe dovuto

far capo ai rimedi di diritto indicati in calce al decreto di accusa e contestare

l'infrazione che gli veniva addebitata agendo in via d'opposizione, adducendo in quel contesto tutte le censure e i mezzi

di prova che riteneva utili ai fini della

sua difesa. Tanto più che egli si è in sostanza sempre giustificato negando di

aver perso la padronanza di guida, ma di aver lasciato spontaneamente la strada

per fare fuori strada su un terreno privato sul quale non troverebbe

applicazione la LCStr (cfr.

osservazioni del 15 dicembre 2020, pag. 2-3; ricorso al Governo, pag. 3 e 4, e

relativa replica, pag. 3). La sua linea difensiva - che ha ribadito ancora in

questa sede (cfr. ricorso, pag. 4-5) - avrebbe perciò dovuto coerentemente

indurlo a insistere onde tutelarsi al meglio. Nulla di tutto ciò è

tuttavia avvenuto. L'insorgente - che in

sede penale non ha ritenuto di avvalersi dell'assistenza di un legale -

è invece rimasto passivo. Nonostante la gravità del reato rimproveratogli e

l'ampiezza della sanzione inflittagli, non ha contestato il decreto con il

quale il procuratore pubblico lo ha condannato a una pena pecuniaria e al

pagamento di una multa per avere commesso un'infrazione alle norme della circolazione,

omesso di osservare i suoi doveri in caso d'incidente ed eluso i provvedimenti

per accertare la sua eventuale inattitudine alla guida. Per ragioni sue, di cui non può che rammaricarsi, ha dunque

lasciato passare in giudicato la decisione penale, pur sapendo - poiché

espressamente indicato in calce alla stessa - che, una volta passata in

giudicato, sarebbe stata trasmessa a Camorino e che sarebbe stata risolutiva

per l'accertamento delle sue responsabilità (cfr. scritto dell'11 settembre

2020.

della Sezione della circolazione). Tanto più che è ormai fatto notorio che

le infrazioni alla legge sulla circolazione stradale possono sfociare in una

procedura amministrativa (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2; STA 52.2019.2 del 12

giugno 2019 consid. 2.2 e rif.). In simili evenienze, il principio della

sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione gli estremi

dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di eludere la misura di

revoca che occorre applicargli (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1).

2.3

Nulla muta a questa conclusione la circostanza che un'istanza di revisione

del decreto d'accusa presentata dal ricorrente sia attualmente pendente davanti

alla CARP, ritenuto come il ricorrente non sostanzi - né sia altrimenti

ravvisabile - un motivo di revisione giusta l'art. 410 del codice di procedura

penale del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0; cfr. STF 1C_378/2014 del 23 dicembre

2014.

consid. 2.4). Nulla può dunque essere rimproverato al Governo per avere

statuito senza attendere l'esito della relativa procedura. Per la stessa

ragione non occorre in questa sede aspettare che la CARP si pronunci in merito

all'istanza di revisione.

3.

3.1.

Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale

può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF

1C_50/2019 citata consid. 2.2, 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 2). Senza

alcun giovamento per il ricorrente, poiché gli accadimenti descritti nel

decreto di accusa del 2 ottobre 2020 adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli

elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi,

del reato di elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida

di cui all'art. 91a cpv. 1 LCStr (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la

circulation routière, Berna 2007, pag. 123 segg.). Di

riflesso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi

dell'art. 16c cpv. 1

lett. d LCStr (Cédric

Mizel, Droit et pratique illustrée

du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 500 segg.).

3.2

Le infrazioni

delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile

la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca

della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della

revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente

il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto

conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del

veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta

(cfr. art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza dell'importanza

dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a;

medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti

dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che intenzionalmente

si oppone o si sottrae alla prova del sangue, all'analisi dell'alito o a un

altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato

ordinato o lo sarà verosimilmente, o a un esame sanitario completivo oppure

elude lo scopo di tali provvedimenti (art. 16c cpv. 1 lett. d

LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti o altri reati di cui occorra

tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi

(art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr).

3.3

In concreto, come visto, dagli atti risulta che il 2 agosto 2020

l'insorgente, mentre circolava su una strada forestale senza la necessaria

autorizzazione, ha perso la padronanza di guida per poi terminare la corsa con

il veicolo rovesciato. In seguito ha abbandonato il luogo dell'incidente senza

osservare i doveri impostigli per legge (in specie senza avvertire senza

indugio la polizia) e si è reso irreperibile, sottraendosi così

intenzionalmente alla prova del sangue o a un altro esame sanitario completivo

per la determinazione dell'alcolemia, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto

conto delle circostanze (dinamica dei fatti, ora dell'incidente ecc.), che la

polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell'alito o del sangue, così

come stabilito in sede penale.

Ora, il fatto di avere eluso i provvedimenti che la polizia, date le

circostanze, avrebbe ordinato per accertare una sua eventuale inattitudine alla

guida costituisce un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1

lett. d LCStr. Il Tribunale non ha ragione di scostarsi dalle valutazioni

giuridiche del procuratore pubblico, che su questo punto ha ritenuto data

l'esistenza del corrispondente reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr

(cfr. anche Mizel, op. cit., pag.

501.

seg.). A maggior ragione considerata la francamente scarsa plausibilità

della versione fornita dall'insorgente, secondo cui l'uscita di strada (su una

strada di montagna, a tarda sera, al buio, all'altezza di un tornante e dopo

una cena in cui ha ammesso di avere bevuto quattro bicchieri di vino) sarebbe

stata intenzionale. In queste circostanze, avuto in particolare riguardo al

rovesciamento del veicolo al termine della sua corsa, il fatto di essere

sottoposto a un esame alcolemico non solo era possibile, ma altamente

probabile, se non addirittura quasi certo.

Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16c LCStr, il

provvedimento amministrativo della durata di tre mesi tutelato dal Governo non

può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale

ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della

proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il

genere di violazione di cui si è macchiato il ricorrente (cfr. art. 16c cpv.

2.

lett. d LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si

potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (buona

reputazione, effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore) - qui

invero nemmeno invocate -, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema

dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II

334.

consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014

consid. 2.4 con numerosi rinvii).

Va da sé che, una volta passata in giudicato la presente

decisione, il ricorrente dovrà prendere contatto con la Sezione della

circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni

modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale all'agosto

2020.

e che le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per

conservare il loro carattere istruttivo.

4.

4.1. Stante

quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

4.2

La tassa di giustizia segue la soccombenza dell'insorgente (art. 47 cpv. 1

LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a

suo carico. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

giudice presidente La vicecancelliera

Revoca di 3 mesi della licenza di condurre per un'infrazione grave (elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida) | Lexipedia