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Decisione

52.2021.233

Revoca licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo. Ordine di sottoporsi a perizia

8 ottobre 2021Italiano19 min

resa in particolare sulla base degli art. 15d cpv. 1 lett. a della legge federale

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.233

Lugano

8

ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 31 maggio

2021 di

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 12 maggio 2021 (n. 2443) del

Consiglio di Stato che respinge il ricorso dell'insorgente avverso la

risoluzione del 26 febbraio 2021 con cui la Sezione della circolazione le ha

revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. RI 1, nata nel 1957

e pensionata, è titolare di una licenza di condurre dal 1988.

b. Il 14 dicembre 2010, all'interessata è stata revocata la licenza di condurre

per una durata di 7 mesi (dal 26 agosto 2010 al 25 marzo 2011), per aver

condotto il 26 agosto 2010 un veicolo in stato di ebrietà con una

concentrazione qualificata di alcol nel sangue (compresa tra 2.75 e 3.23 grammi

per mille). Sulla base di un rapporto peritale, la Sezione della circolazione

le aveva inoltre subordinato il possesso della patente a un periodo di

controllo medico di 18 mesi, attestante l'assenza di sintomatologie riferibili

ad uso/abuso di bevande alcoliche (condizione che è stata adempiuta ed estinta

il 12 giugno 2012).

B. a. Il 29 gennaio 2021,

verso le ore 18.00, RI 1 si è resa protagonista di un incidente della

circolazione, mentre guidava la sua automobile in territorio di __________,

fuori della località, lungo via __________: nell'affrontare una curva, ha

urtato con il suo specchietto retrovisore quello di un'altra vettura

proveniente in senso inverso. Secondo il rapporto di polizia del 18 febbraio

2021, unitamente alle dichiarazioni dell'altra conducente (__________), dopo

discussione, RI 1 ha in sostanza abbandonato il luogo dell'incidente. Dopo aver

constatato il sinistro sul posto (alla presenza dell'altra conducente), gli

agenti della Polizia cantonale hanno raggiunto al suo domicilio RI 1, la quale

è apparsa da subito in uno stato alterato dall'alcol e a precisa domanda

dichiarava di aver sorbito diverse bevande alcoliche nel pomeriggio del

medesimo giorno. Risultata positiva a una prova mediante etilometro

precursore (1.03 mg/l), l'interessata è stata quindi tradotta alla Gendarmeria

di __________ e sottoposta ad un'ulteriore

misurazione mediante etilometro probatorio da cui è scaturito, alle ore 19.41,

un risultato di 0.83 mg/l di alcol nell'aria espirata. In quel frangente, la

polizia le ha sequestrato la licenza di condurre.

b. In occasione del suo verbale d'interrogatorio del 9 febbraio 2021, RI 1 ha

fornito una diversa versione dei fatti. Ha in particolare negato di essersi

defilata dal luogo del sinistro, da cui si sarebbe invece allontanata l'altra

conducente. Inoltre, ha affermato di aver bevuto solo un bicchiere di prosecco

prima dell'incidente, consumando successivamente, al proprio domicilio, un

bicchiere di grappa e uno di vino rosso.

C. Esaminato l'incarto di

polizia e considerato che RI 1 avesse condotto la sua auto in stato di ebrietà

con una concentrazione qualificata di alcol nell'alito, il 26 febbraio 2021 la

Sezione della circolazione ha avviato nei suoi confronti un procedimento

amministrativo di revoca della licenza di condurre.

Contestualmente, sospettando seriamente una sua inidoneità alla guida, le ha

revocato la patente a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con

effetto immediato, ordinandole nel contempo di sottoporsi a perizia

specialistica a cura di un medico del traffico SSML. Tale decisione è stata

resa in particolare sulla base degli art. 15d cpv. 1 lett. a della legge federale

sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr, RS 741.01) e

30 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC;

RS 741.51).

D. Con pronuncia del 12

maggio 2021, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla

conducente avverso tale risoluzione, che ha confermato, levando a un eventuale

ricorso l'effetto sospensivo.

In sintesi, dopo aver vagliato i diversi elementi agli atti e ritenuto

verosimili i fatti considerati dall'autorità dipartimentale, a fronte dei seri

dubbi sull'idoneità alla guida dell'insorgente, ha difeso sia l'ingiunzione di

sottoporsi a una perizia medica ex art. 15d cpv. 1 lett. a LCStr che la

revoca preventiva, ritenuta giustificata e conforme al principio di

proporzionalità.

E. Contro quest'ultimo

giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullato, insieme alla decisione della Sezione della

circolazione (e alla relativa iscrizione nel registro delle misure

amministrative), e che le sia resa immediatamente la patente. Preliminarmente,

postula la restituzione dell'effetto sospensivo al gravame.

L'insorgente ripropone essenzialmente e sviluppa le sue obiezioni sulla

dinamica dei fatti, negando qualsiasi flagranza di infrazione di guida in stato

di ebrietà. Posto che l'accertamento etilometrico sarebbe stato svolto dopo che

era già rincasata e che non esisterebbe alcuna prova di una sua guida sotto l'influsso

di alcol, l'interessata nega che possano sussistere sospetti sulla sua

attitudine alla guida. Del tutto ingiustificate sarebbero pertanto le misure

disposte nei suoi confronti.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi

nella propria decisione.

G. Non vi è stato un

ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare

una replica. Dell'ulteriore scritto che la ricorrente ha spontaneamente

inoltrato si dirà, se del caso, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge

di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la

tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).

Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e direttamente

toccata dal giudizio impugnato, di cui è destinataria (art. 65 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Il ricorso, riguardante una decisione incidentale atta a provocare un

pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm

(considerato che l'insorgente è tenuta a sottoporsi a un esame, avanzandone le

spese, cfr. STF 1C_405/2020 dell'8 dicembre 2020 consid. 1.1, 1C_41/2019 del 4 aprile 2019 consid. 1; STA

52.2020.314 del 14 gennaio 2021 consid. 1.1) rispettivamente una misura

provvisionale (revoca preventiva; cfr. STF

1C_41/2019 citata consid. 1; STA 52.2020.7 del 9 giugno 2020 consid. 2 e

rinvii), è tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 LPAmm) e ricevibile in

ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se

è accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono più

adempite (cfr. art. 16 cpv. 1 LCStr). Secondo l'art. 16d cpv. 1 lett. b

LCStr, la licenza deve in particolare essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che

esclude l'idoneità alla guida (cfr. anche art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr). L'esistenza di una dipendenza dall'alcol è ammessa

allorquando la persona interessata consuma quantità esagerate di alcolici, tali

da diminuire la sua capacità di condurre veicoli a motore, e si rivela incapace

di liberarsi o di controllare questa

abitudine per sua propria volontà. In simili condizioni, l'interessato presenta

più di ogni altro automobilista il

rischio di mettersi alla guida in uno stato che non gli permette più di

garantire la sicurezza della circolazione stradale. La nozione di dipendenza ex

art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr non si identifica

pertanto con la nozione medica di dipendenza da sostanze alcoliche. La nozione

giuridica permette infatti di allontanare dal traffico anche coloro che, a

causa di un consumo incontrollato di alcol, presentano un pericolo concreto di

divenire dipendenti in senso medico (cfr. DTF 129 II 82 consid. 4.1, 127 II 122

consid. 3c; STF 1C_106/2016 del 9 giugno 2016 consid. 4.1). Al riguardo sono

pure rilevanti le abitudini di consumo del conducente, i suoi precedenti, il

suo comportamento nella circolazione stradale e la sua personalità (cfr. DTF

129.

II 82 consid. 4.1; STF 1C_309/2018 dell'8 marzo 2019 consid. 4, 1C_384/2017

del 7 marzo 2018 consid. 2.1 e rimandi).

2.2

Secondo l'art. 15d cpv. 1 LCStr, se sussistono dubbi sull'idoneità

alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica. La

norma elenca, in modo non esaustivo, una

serie di esempi in cui l'idoneità alla guida può suscitare dubbi (cfr. lett. a

- e). In base all'art. 15d

cpv. 1 LCStr un esame di verifica dell'idoneità alla guida è in particolare

richiesto in caso di guida in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol

nel sangue pari o superiore all'1.6 per mille o con una concentrazione di alcol

nell'alito pari o superiore a 0.8 milligrammi per litro di aria espirata (lett.

a). Tale norma, in vigore dal 1° luglio 2014, impone sempre di disporre un

esame di verifica dell'idoneità alla guida

quando sono date queste condizioni (cfr. STF 1C_405/2020 citata consid. 2.2 e

rinvii, 1C_331/2016 del 29 agosto 2016 consid. 5; STA 52.2017.141 del 12 maggio

2017.

consid. 2.2 e rimandi).

2.3

Se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, la

licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo (art. 30 OAC). Tale

norma istituisce una misura cautelare, destinata

a proteggere gli interessi minacciati in attesa dell'esito del procedimento

principale concernente la revoca di sicurezza. Per giurisprudenza, il permesso

di condurre deve di regola essere revocato quando viene ordinato un esame

d'idoneità di medicina del traffico (cfr. DTF 125 II 396 consid. 3; STF

1C_167/2020 dell'11 gennaio 2021 consid. 2.2, 1C_41/2019 citata consid. 2.1,

1C_508/2016 del 18 aprile 2017 consid. 2.2, 1C_339/2016 del 7 novembre 2016 consid.

3.1). In simili evenienze, l'idoneità alla guida è infatti seriamente messa in

dubbio e, dal profilo della sicurezza della circolazione, non è ammissibile che

al conducente venga lasciato il permesso di condurre prima dell'esito degli accertamenti.

2.4

A questo stadio, non occorre invece che sia già comprovata l'inidoneità

del conducente (cfr. DTF 125 II 492 consid. 2b, 122 II 359 consid. 3a;

STF 1C_405/2020 citata consid. 2.2 e rinvii, 1C_339/2016 citata consid. 3.1). Alla

pronuncia di un ordine di accertamento dell'idoneità, come pure a una revoca a

titolo preventivo, non osta inoltre la presunzione d'innocenza del processo

penale. Né occorre attendere l'esito di un procedimento penale separato, prima

che possano essere adottate simili misure amministrative a scopo di sicurezza, nell'interesse

della sicurezza della circolazione (cfr. DTF 122 II 359 consid. 2b e c; STF

1C_405/2020 citata consid. 2.2 e rinvii, 1C_658/2015 del 20 giugno 2016 consid.

2).

3.

3.1. In

concreto, come accennato in narrativa, fondandosi sulle risultanze dell'incarto

di polizia, la Sezione della circolazione ha considerato che l'insorgente, il

29.

gennaio 2021 (verso le ore 18.00) avesse condotto il suo veicolo in stato di

ebrietà con una concentrazione di alcol qualificata nell'alito (> 0.8 mg/l).

A fronte dei seri dubbi sulla sua idoneità alla guida, il 26 febbraio 2021 ha quindi

disposto nei suoi confronti la revoca a titolo preventivo della licenza di condurre

ex art. 30 OAC, ordinandole nel contempo di sottoporsi a perizia specialistica

in applicazione dell'art. 15d cpv. 1 lett. a LCStr. Tale decisione è stata

confermata dal Governo, il quale ha in sostanza ritenuto verosimili i fatti

sopra descritti, considerando del tutto inattendibile lo svolgimento degli

eventi addotto dall'insorgente relativamente all'abbandono dei luoghi e all'assunzione

delle bevande alcoliche dopo l'incidente. Nell'esito tale giudizio merita di

essere condiviso.

3.2

Come visto, dal citato rapporto di polizia emerge che il 29 gennaio 2021

(verso le ore 18.00) RI 1 si è resa protagonista di un incidente della

circolazione, mentre guidava la sua automobile (T__________) ad __________,

fuori località, lungo via __________: nell'affrontare una curva ha urtato con

il suo specchietto retrovisore quello dell'autovettura ( P__________)

proveniente in senso inverso di __________ (diretta a __________). Secondo

quanto riferito da quest'ultima (cfr. verbale d'interrogatorio del 7 febbraio

2021, pag. 2), dopo essersi fermate e aver discusso sulla dinamica dell'accaduto

(a suo dire imputabile a un'invasione della sua corsia di marcia da parte della

T__________), siccome io e la signora non trovavamo un accordo e a mio modo

di vedere l'altra donna non era in condizioni di guidare, decidevo di scattare

una fotografia alla targa del veicolo dell'altra donna ed insistevo nel

chiamare la Polizia. A questo momento la signora saliva in auto e, suonando il

clacson, si allontanava dal luogo dell'incidente in direzione del nucleo di __________.

Mentre ero al telefono con la centrale di Polizia fornivo immediatamente il

numero di targa della signora [..]. Dal rapporto di polizia risulta

effettivamente che, all'arrivo della pattuglia sul luogo dell'incidente

(localizzato con le coordinate 707'225 / 096'460),

era presente solo __________; gli agenti vi hanno inoltre rinvenuto la calotta

dello specchietto retrovisore della T__________. Dopo aver constatato il

sinistro, si sono quindi recati al domicilio di RI 1, la quale è da subito

apparsa in uno stato alterato dall'alcol e a precisa domanda dichiarava di

aver sorbito diverse bevande alcoliche nel pomeriggio del medesimo giorno (cfr.

rapporto citato, pag. 2). La ricorrente è stata quindi sottoposta a una prova

mediante etilometro precursore (risultata positiva: 1.03 mg/l) e - una volta

tradotta alla Gendarmeria di __________ - a

un'ulteriore misurazione mediante etilometro probatorio (da cui è scaturito un

risultato di 0.83 mg/l di alcol nell'aria espirata, alle ore 19.41; cfr.

rapporto e ricevuta test). Stando all'incarto di polizia, in quel contesto l'insorgente

ha riferito agli agenti di non aver consumato alcol a casa sua, che erano

passati più di 20 minuti prima del test con l'etilometro precursore e che l'ultima

bevanda alcolica l'aveva consumata nel pomeriggio (cfr. rapporto di polizia,

pag. 2, e verbale d'interrogatorio del 9 febbraio 2021 di RI 1, pag. 6 e 7).

3.3

Tali circostanze, come essenzialmente concluso dalle istanze inferiori,

inducono tutte a ritenere che l'insorgente, il 29 gennaio 2021, si sia messa al

volante in uno stato di ebrietà qualificata.

È ben vero che, in sede d'interrogatorio del 9 febbraio 2021, la ricorrente ha

fornito un'altra versione dei fatti. In particolare, ha dichiarato che quel

giorno si sarebbe recata ad acquistare delle

sigarette a __________, dove avrebbe bevuto solo un bicchiere di prosecco

(alle ore 16.15), prima di far rientro al suo domicilio. Ha poi confermato che,

giunta su Via __________, in un luogo dove vi è una curva per me leggermente

piegante a destra, la mia autovettura entrava in collisione con un'altra

automobile che sopraggiungeva in senso inverso e che i due veicoli

collidevano con gli specchietti esterni retrovisori sinistri. Dopo essersi fermata

insieme all'altra conducente e aver appurato i danni, avrebbe comunicato all'altra

donna che potevamo scambiarci i dati relativi alle nostre persone e i dati

delle nostre assicurazioni. Pertanto facevo ritorno alla mia vettura onde

recuperare la documentazione necessaria. A quel punto notavo che l'altra

protagonista aveva preso in mano il suo telefono cellulare e che stava

scattando delle foto alla mia auto. Dopodiché, dopo aver trovato i

documenti necessari mi dirigevo verso l'altra protagonista che però - ha

aggiunto - nel mentre si era allontanata. La ricorrente ha quindi

affermato che visto che non sapevo cosa fare, decidevo di fare rientro al

mio domicilio. Una volta raggiunto il mio domicilio, verso le ore 17.45,

per cercare di rilassarmi, decidevo di bere un bicchiere di grappa e un

bicchiere di vino rosso [..] (cfr. verbale citato, pag. 3 e 4).

In sede d'interrogatorio, l'insorgente è stata in seguito confrontata con la

circostanza che, il giorno dell'incidente, aveva dichiarato agli agenti di non

aver bevuto alcolici al suo domicilio (al riguardo si è limitata a osservare

che: la verità è la versione da me data in questo verbale, in

Italia

consumavo unicamente un bicchiere di prosecco, cfr. verbale citato, pag. 6).

Alle incongruenze con le sue precedenti affermazioni in merito all'ultimo

assorbimento di alcol (ovvero che erano passati almeno 20 minuti prima della

prova con l'etilometro precursore e che l'ultima bevanda risaliva al

pomeriggio) ha invece risposto che: avevo da poco bevuto della grappa e del

vino rosso; probabilmente ero confusa per via dell'alcol (cfr. verbale

citato, pag. 6 seg.).

3.4

Ora, le predette affermazioni non fanno

planare dei seri dubbi sullo svolgimento degli eventi considerato dalle

precedenti istanze, e meglio secondo

cui RI 1 abbia condotto il suo veicolo in stato di ebrietà qualificata, così

come emerge dall'incarto di polizia. Inutile è il tentativo dell'insorgente di

riproporre in questa sede la sua versione dei fatti, che, allo stadio attuale,

appare alquanto improbabile.

Inverosimile è anzitutto che sia la conducente __________ a essersi

inspiegabilmente allontanata dal luogo del sinistro, dove è stata invece

trovata dalla Polizia cantonale (da lei stessa avvertita; cfr. rapporto

citato). Invano la ricorrente prova a confutare tale circostanza, negando ora

addirittura il luogo dell'incidente (cfr. ricorso, pag. 7 e 8). In

particolare, non è dato di vedere dove si sarebbe altrimenti verificata la

collisione tra i due veicoli se non su via __________, nel sito localizzato

dalla polizia, dove è stata peraltro rinvenuta anche la calotta dello

specchietto retrovisore della sua T__________ (cfr. rapporto citato; cfr. pure

carta nazionale 1:10'000, sub geoportale dell'Ufficio federale della topografia

swisstopo, coordinate 707'225 / 096'460). Del tutto irrilevante appare invece

la circostanza che sulla cartina della Documentazione fotografica (cfr.

anche doc. G) tale strada sia denominata __________. Altrettanto insignificante

è pure che questo tratto non sia compreso nel percorso automobilistico

tra __________ e il [suo] domicilio,

secondo la mappa

prodotta in questa sede dall'insorgente (doc. H; cfr. ricorso, pag. 8). A

maggior ragione se si considera che via __________ - che anche RI 1 ha già

chiaramente individuato quale luogo del sinistro (cfr. citato verbale del 9

febbraio 2021, pag. 4) - nemmeno figura su tale mappa (cfr. doc. H).

Inverosimile è poi che la ricorrente

abbia consumato prima dell'incidente solo un bicchiere di prosecco

(verso le 16.15), bevendo invece - appena rincasata e fino all'arrivo della

polizia (ca. mezz'ora di tempo) - un

bicchiere di grappa e un bicchiere di vino, per cercare di rilassarsi

(cfr. pure ricorso, pag. 9, e suo scritto del 25 maggio 2021). E questo già

solo perché - a dispetto di quanto afferma (cfr. ricorso, pag. 9 e 10) - non

risulta affatto che l'abbia indicato subito in maniera molto trasparente agli

agenti (cfr. rapporto citato, pag. 2, e verbale d'interrogatorio del 9 febbraio

2021, pag. 6 seg.). A ciò aggiungasi che, anche seguendo le sue spiegazioni,

non è tuttora dato di comprendere come il quantitativo di alcol dichiarato dall'insorgente

- un bicchiere di vino rosso e un bicchiere di grappa (cfr.

verbale citato, pag. 4), che è poi diventato una doppia grappa [0.6 dl in

totale], cfr. ricorso al Governo, pag. 5; ricorso del 31 maggio 2021, pag.

10, e suo scritto del 25 maggio 2021) - possa averle permesso di raggiungere un

tasso alcolemico nell'alito di 0.83 mg/l (alle ore 19.41), equivalente

all'1.66‰ di alcol nel sangue. Non lo spiegano in particolare i calcoli nel suo

ricorso (pag. 10), laddove afferma che i livelli di alcol di una grappa (40°

di gradazione alcolica, quantità ca. 0.6 dl), nel caso di una donna di 50 kg

corrispondono a un tasso di alcolemia nel sangue di ca. 0.70‰ - non quindi

Dispositivo

a un tasso dell'1.66‰. Già solo per questi motivi, e al di là delle

incongruenze sui vuoti di tempo e gli orari rilevate dal Governo, la

ricostruzione degli eventi da parte dell'insorgente appare come detto del tutto

inattendibile.

3.5. Fermo quanto precede, occorre

ritenere che sussistono sufficienti indizi per affermare che, il 29 gennaio

2021, l'insorgente si sia messa al volante della sua T__________ in uno stato

di ebrietà qualificata (alcol nell'alito > 0.8 mg/l) e per dubitare di

conseguenza seriamente della sua attitudine alla guida: l'interessata deve

pertanto essere sottoposta a un accertamento della sua idoneità, a cura di un

medico del traffico SSML, in applicazione

dell'art. 15d cpv. 1 lett. a LCStr. Nel frattempo, ricorrendo gli

estremi dell'applicazione dell'art. 30 OAC, la

conducente va estromessa dalla circolazione a titolo preventivo, nel preminente

interesse della circolazione stradale. In particolare va considerato che l'insorgente

non è nuova a simili episodi, ma - come visto in narrativa (consid. A) - in

passato era già incappata in una gravissima infrazione per guida in stato di ebrietà,

con un tasso alcolemico nel sangue che in quel caso aveva addirittura superato

il 2.5‰ (min 2.75 - max 3.23 grammi per mille). Di conseguenza, essendo seriamente messa in dubbio l'idoneità alla

guida dell'insorgente, dal profilo della sicurezza della circolazione, non è

ammissibile che alla conducente venga lasciato il permesso di condurre prima

dell'esito della perizia di medicina del traffico. Tanto più che una simile

misura tutela alla fin fine anche la conducente stessa (cfr. Cédric Mizel, Droit et pratique illustré

du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 122).

3.6. In conclusione, questo Tribunale ritiene che la controversa revoca a

titolo preventivo della licenza di condurre, abbinata all'ordine di

sottoporsi a una perizia di medicina del traffico, risulti proporzionata e

giustificata. Il giudizio impugnato deve di conseguenza essere confermato,

siccome immune da violazioni del diritto.

4. 4.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.

4.2. L'emanazione del

presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere

l'effetto sospensivo al gravame.

4.3. Dato l'esito, la

tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art.

47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera