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Decisione

52.2021.25

Revoca licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo

24 settembre 2021Italiano14 min

legislazione federale sugli stupefacenti, il 17 settembre 2012 era emerso che RI

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.25

Lugano

24

settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 17 gennaio

2021 di

RI

1

contro

la decisione del 23 dicembre 2020 (n. 7049) del

Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile l'impugnativa del

ricorrente contro la risoluzione del 27 giugno 2013 con cui la Sezione della

circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e

cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. Con rapporto del 16

marzo 2013, la Polizia del Canton Berna ha informato la Sezione della

circolazione che, nell'ambito di un procedimento per infrazione alla

legislazione federale sugli stupefacenti, il 17 settembre 2012 era emerso che RI

1 (allora residente a __________) possedeva diverse piante di canapa e un

grosso quantitativo di fiori secchi di marijuana destinati, in base alle sue

dichiarazioni, al proprio consumo (fino a 20 g al giorno).

b. Sulla scorta di tale rapporto, il 15 aprile 2013 la Sezione della

circolazione ha notificato ad RI 1 (frattanto trasferitosi a __________) l'apertura

di un procedimento amministrativo (art. 14 - 17 della legge federale sulla

circolazione stradale del 19 dicembre 1958; LCStr; RS 741.01), prospettandogli

una revoca della licenza di condurre e assegnandogli un termine per

osservazioni.

c. Con scritto del 24 aprile 2013, l'interessato ha comunicato la propria

opposizione, chiedendo di prendere visione del predetto rapporto di polizia. Il

7 maggio 2013 la Sezione della circolazione ha dato seguito alla richiesta,

concedendogli un ulteriore termine per pronunciarsi. L'invio postale è tuttavia

tornato al mittente con l'annotazione "il destinatario è irreperibile

all'indirizzo indicato". Identica sorte hanno avuto i due successivi

invii del 7 e 12 giugno 2013, con cui la stessa autorità gli ha ordinato di

sottoporsi a un'indagine preliminare sul suo consumo di stupefacenti.

Il 27 giugno 2013, la Sezione della circolazione ha quindi revocato ad RI 1 la

licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con

effetto immediato (art. 30 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del

27 ottobre 1976; OAC; RS 741.51), precisando le condizioni per una

riammissione. Il provvedimento è stato notificato all'interessato per via

edittale, nella forma degli assenti (Foglio ufficiale n. 53/2013 del 2 luglio

2013, pag. 5285).

B. a. Con decreto d'accusa

(Strafbefehl) del 7 ottobre 2020, il Ministero pubblico (Statsanwaltschaft)

di __________ ha ritenuto RI 1 colpevole di guida intenzionale senza

autorizzazione ai sensi dell'art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr, proponendo la

condanna alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente) di 30 aliquote

giornaliere da fr. 50.- cadauna (per un totale di fr. 1'500.-). E meglio, per

aver condotto, il 26 agosto 2020, a __________ il veicolo __________ (targato

ZH __________) nonostante gli fosse stata revocata la licenza di condurre con

effetto immediato e a tempo indeterminato con decisione del 27 giugno 2013

della Sezione della circolazione del Canton Ticino, ciò che egli sapeva o

avrebbe dovuto sapere.

b. Contro tale decreto, il 19 ottobre 2020 RI 1 ha inoltrato opposizione alla

competente autorità zurighese.

C. Con ricorso datato 30

novembre 2020, ma impostato il 1° dicembre 2020, RI 1 ha in seguito impugnato

la predetta revoca preventiva del 27 giugno 2013 dinnanzi al Consiglio di

Stato, chiedendone l'annullamento o, alternativamente, che gli fosse dato il

tempo per esaminare gli atti, per essere sentito e il suo diritto di ricorso

viene ripristinato. Premesso di aver chiuso la sua residenza a __________

nel maggio 2013 (per trasferirsi in Svizzera tedesca e poi all'estero), ha in

sostanza eccepito come, nel giugno 2013, la Sezione della circolazione non

fosse più competente a emanare una revoca nei suoi confronti, che non avrebbe

inoltre potuto attendersi (non avendo commesso infrazioni).

D. Con giudizio del 23

dicembre 2020, il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il predetto

ricorso. Preso atto della risposta della Sezione della circolazione e

richiamato l'art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), il Governo ha in sintesi ritenuto che la

controversa decisione del 27 giugno 2013 era stata correttamente notificata all'insorgente

per via edittale e che, pertanto, la sua impugnativa si rivelava manifestamente

tardiva.

E. Contro quest'ultima

pronuncia, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

ribadendo la sua richiesta di annullamento o, in alternativa, che l'istanza

inferiore gli conceda il diritto di duplicare (recte: replicare) alla

risposta dell'autorità dipartimentale. Delle sue motivazioni, con cui ribadisce

tra l'altro che a fine maggio 2013 non viveva più in Ticino e nega una

violazione della LCStr, si dirà, se del caso, più avanti.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi

nella sua posizione.

G. In sede di replica l'insorgente

ha ulteriormente ribadito le sue tesi e in particolare di aver lasciato __________

prima del giugno 2013, facendo anche valere un errore da parte dell'Ufficio

controllo abitanti (banca dati MOVPOP), di cui avrebbe chiesto la rettifica.

H. Degli ulteriori

scritti (del 1°, 3, 7 e 9 settembre 2020) e allegati, spontaneamente inoltrati

dall'insorgente, come pure dell'opposizione del 19 ottobre 2020 al citato

decreto d'accusa (frattanto cresciuto in giudicato), che RI 1 ha prodotto a

richiesta del Tribunale si dirà, per quanto occorre, più avanti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2

della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione

stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL

760.100).

La legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato

dal giudizio impugnato di cui è destinatario,

è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 2

LPAmm, per rimando dell'art. 10 cpv. 3 LALCStr), è pertanto ricevibile in

ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti e dei documenti prodotti

dall'insorgente, senza ulteriore istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm). Da

respingere, siccome non attinenti alla presente procedura, sono le sommarie

richieste del ricorrente fondate sugli art. 96 e 97 del codice di diritto

processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) relative al

trattamento dei dati (cfr. scritti del 7 e 9 settembre 2021). Nella misura in

cui si riferiscono alla rettifica della banca dati chiesta all'Ufficio

controllo abitanti, qui basta rilevare che in questa sede egli ha potuto

esprimersi a più riprese su tale aspetto, che, come si vedrà in appresso, non è

comunque decisivo ai fini del giudizio.

Considerandi

2.

2.1. In base all'art.

75.

cpv. 1 LPAmm, l'autorità di ricorso intima la risposta al ricorrente e gli

assegna un congruo termine per la replica. Tale disposizione, non presente

nella vecchia legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966

(LPamm; BU 1966, 181) - che in concreto risultava applicabile davanti al

Governo in forza dell'art. 113 cpv. 2 LPAmm (per rimando dell'art. 10 cpv. 3

LALCStr) - formalizza le prerogative che già discendono dal diritto di essere

sentito ancorato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). In tutti i

procedimenti di diritto amministrativo che si concludono con una decisione

individuale e concreta, quest'ultima norma assicura infatti il diritto di

replicare alle prese di posizione dell'autorità o della controparte, nella

misura in cui contengono nuovi elementi, ammissibili dal profilo processuale e

suscettibili d'influire sul provvedimento (cd. diritto di replica in senso stretto,

cfr. DTF 138 I 154 consid. 2.3.2; STF 1C_241/2017 dell'11 dicembre 2018 consid.

4.1; per il diritto di replica in una procedura giudiziaria, cfr. DTF 138 I 154

consid. 2.3.3, 133 I 100 consid. 4).

2.2

In concreto, con la sua domanda di giudizio "alternativa"

il

ricorrente biasima in sostanza il Governo di non avergli dato la possibilità di

replicare alla risposta dell'11 dicembre 2020 della Sezione della circolazione,

sulla quale si è poi fondato. L'obiezione è pertinente, poiché dall'incarto

emerge effettivamente che l'istanza inferiore ha intimato all'insorgente tale

allegato il 17 dicembre 2020 senza dargli tuttavia la possibilità di replicare,

richiamandosi all'art. 72 LPAmm (cfr. giudizio impugnato del 23 dicembre 2020,

pag. 2). A torto tuttavia, poiché quest'ultima norma - identica all'art. 48 della

vecchia LPamm - permette solo all'autorità di ricorso, immediatamente o dopo

richiamo degli atti, di decidere di dichiarare il ricorso irricevibile o di

respingerlo se si rivela manifestamente infondato. Non anche di ledere il

diritto di replica, laddove vi è già stato un primo scambio di allegati e il

gravame ha suscitato le risposte dell'autorità che ha pronunciato la decisione

impugnata o di eventuali controparti (cfr. art. 49 cpv. 1 LPamm; cfr. pure l'attuale

art. 73 cpv. 1 LPAmm). Nella fattispecie l'importante violazione in cui è

incappato il Governo può tuttavia essere considerata sanata, ritenuto che

l'insorgente ha potuto esprimersi compiutamente e a più riprese dinanzi a

questo Tribunale, dotato di piena cognizione per le questioni di fatto e di

diritto che si pongono; oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti

all'istanza inferiore costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di

economia processuale (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2 e rinvii, 135 I 279

consid. 2.6.1).

3.

Ferma questa

premessa, resta da verificare la tempestività dell'impugnativa che l'insorgente

ha inoltrato il 1° dicembre 2020 contro la revoca preventiva emanata dalla

Sezione della circolazione il 27 giugno 2013, notificatagli per via edittale.

Controverso in questa sede può essere unicamente il giudizio d'irricevibilità reso

dal Governo.

4.

4.1. In materia

di revoca della licenza di condurre, la procedura è retta dal diritto cantonale

(art. 106 cpv. 2 LCStr), fatte salve le esigenze minime previste dall'art. 23

LCStr (cfr. STF 1C_162/2007 del 1° novembre 2007 consid. 4.1; Philippe Weissenberger, Kommentar

Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via

Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n. 1 ad art. 23). Tale norma prevede che

la revoca di un permesso di guida deve essere notificata per iscritto all'interessato,

con indicazione dei motivi.

Secondo la vecchia LPamm (in vigore fino al 31 marzo 2014; BU 2013, 453), l'intimazione

degli atti avveniva, a giudizio dell'autorità competente, mediante invio

postale semplice o raccomandato (art. 14 cpv. 1 LPamm). Per le ulteriori

modalità di intimazione, soggiungeva il cpv. 2, si applicano le relative

norme della procedura civile. Il codice di diritto processuale civile

svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272), entrato in vigore il 1° gennaio

2011, prevede che la notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio

ufficiale cantonale se, tra l'altro, il luogo di dimora del destinatario è

sconosciuto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli

ricerche (art. 141 cpv. 1 lett. a). La notificazione è considerata avvenuta il

giorno della pubblicazione (art. 141 cpv. 2 CPC).

4.2

In concreto, come indicato in narrativa, dagli atti emerge che la Sezione

della circolazione - dopo un primo scambio di corrispondenza postale con il

ricorrente al suo indirizzo di __________ (notifica di avvio della procedura

del 15 aprile 2013 e scritto di RI 1 del 24 aprile 2013) - ha invano tentato di

intimargli a questo recapito la missiva del 7 maggio 2013 e le raccomandate con

gli ordini di indagine preliminare del 7 e 12 giugno 2013. Gli invii sono

infatti ritornati al mittente con l'annotazione: "il destinatario è

irreperibile all'indirizzo indicato". In queste circostanze,

considerando il ricorrente d'ignota dimora, ha provveduto a notificargli la

revoca preventiva del 27 giugno 2013 per via edittale, mediante pubblicazione

sul Foglio ufficiale del 2 luglio 2013.

In tale modo di procedere, come essenzialmente concluso dal Governo (pur

riferendosi all'art. 19 LPAmm), non è ravvisabile alcuna violazione del diritto

(cfr., in senso analogo, STF 1C_162/2007 citata consid. 4.2;

cfr. pure Cédric Mizel, Droit et

pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 511 seg.).

Nella misura in cui non disponeva di un altro recapito dell'insorgente

all'infuori di quello di __________, non è dato di vedere quali altri passi

avrebbe dovuto intraprendere l'autorità per individuare il suo luogo di dimora.

In particolare, per scoprire che egli, secondo quanto ora afferma, diversamente

da quanto risultava dalla banca dati MOVPOP (a suo dire errata), si sarebbe

trasferito nel suo luogo d'origine a __________ (AG) dal 22 marzo 2013 (cfr.

richiesta del 6 agosto 2021 del ricorrente all'Ufficio controllo abitanti di

correzione della banca dati), ovvero persino prima di quanto indicato in questa

procedura (cfr. suo ricorso al Governo, pag. 1). Sia come sia, qui basta

rilevare come spettasse in ogni caso all'insorgente informare la Sezione della

circolazione dell'intervenuto cambiamento di domicilio. Secondo l'art. 26 OAC,

il titolare di una licenza che cambia domicilio deve infatti comunicare entro

14.

giorni il nuovo indirizzo all'autorità competente del nuovo domicilio (cpv.

1). A maggior ragione se si considera che in concreto, a seguito della notifica

dell'apertura del procedimento amministrativo del 15 aprile 2013, il ricorrente

ben doveva attendersi che, sulla base delle risultanze del rapporto della

polizia bernese del 16 marzo 2013, l'autorità avrebbe potuto pronunciare nei

suoi confronti una revoca preventiva (art. 30 OAC) per seri sospetti sulla sua

inidoneità alla guida.

5.

5.1. Secondo l'art.

46.

cpv. 1 LPamm - rientrante nelle norme comuni che disciplinano i ricorsi al

Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo (parte III) e come

detto applicabile alla fattispecie in forza dell'art. 113 cpv. 2 LPAmm - il

ricorso deve essere insinuato per iscritto all'autorità di ricorso entro 15

giorni dall'intimazione. Tale termine era espressamente indicato anche dall'art.

10.

cpv. 1 LALCStr (nella versione vigente prima della modifica entrata in

vigore con la LPAmm; BU 2013, 477). È peraltro rimasto identico sotto l'attuale

legge per le misure che, come le revoche preventive, sono provvisionali (art.

68.

cpv. 2 LPAmm; STA 52.2020.7 del 9 giugno 2020 consid. 2 e rinvii).

L'art. 46 cpv. 1 LPamm precisa inoltre che, in assenza di intimazione, il

termine di 15 giorni decorre dalla conoscenza della decisione impugnata. Tale

norma esprime la regola generale per cui una notifica irregolare di una

decisione non può cagionare alle parti alcun pregiudizio (cfr. pure l'attuale

art. 20 LPAmm). Per giurisprudenza, l'interessato non può tuttavia differire a

piacimento l'inizio del decorso del termine: secondo le regole della buona fede

e il principio della sicurezza del diritto è infatti tenuto a farsi parte

diligente e informarsi su esistenza e contenuto di una decisione non appena ne

sospetti l'esistenza, pena l'irricevibilità per tardività di un eventuale

rimedio di diritto (cfr. DTF 139 IV 228 consid. 1.3; STF 1C_14/2020 del 4

maggio 2020 consid. 4.3.2; Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano

1997, n. 4 ad art. 26 e n. 1 ad art. 46).

5.2

In concreto, considerato come visto che la decisione del 27 giugno 2013 è

stata notificata al ricorrente il 2 luglio 2013, giorno di pubblicazione sul

Foglio ufficiale, è manifesto che, quando egli si è aggravato dinnanzi al

Consiglio di Stato (1° dicembre 2020), il suddetto termine ricorsuale di 15

giorni era da tempo spirato. Tale conclusione è tanto più vera se si considera

che l'insorgente è rimasto passivo per oltre sette anni, disinteressandosi

completamente della procedura amministrativa di cui era a conoscenza (dopo la

notifica della sua apertura).

A ciò aggiungasi che il suo ricorso dovrebbe essere considerato tardivo perfino

se si potesse ammettere che vi sia stata una notifica irregolare della

controversa decisione e che il ricorrente, fino alla ricezione del decreto d'accusa

del 7 ottobre 2020, non ne potesse sospettare l'esistenza. Pure a questo

momento, anziché attivarsi immediatamente al fine di impugnare il provvedimento

nel termine di 15 giorni, l'insorgente si è infatti limitato a interporre

opposizione contro il decreto penale (cfr. scritto del 19 ottobre 2020),

attendendo ancora quasi due mesi prima di insorgere davanti al Governo. Anche

solo da questo profilo vi è quindi da ritenere che il suo ricorso del 1°

dicembre 2020 doveva essere dichiarato irricevibile per tardività.

6.

6.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto.

6.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm), ridotta per

tener conto della violazione del diritto di essere sentito in cui è incappato

il Governo, è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 500.- è posta a carico dell'insorgente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera