52.2021.250
Licenza edilizia per la trasformazione di rustici
30 settembre 2024Italiano27 min
amministrativo chiedendo che sia annullato, insieme alla licenza edilizia rilasciata
Source ti.ch
__________
Incarto n.
52.2021.250
Lugano
30
settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Sarah Socchi, Fulvio Campello
cancelliera:
Sonja Dobrijevic
statuendo sul ricorso dell'8 giugno
2021 dell'
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione del 5 maggio 2021 (n. 2249) del
Consiglio di Stato che respinge la sua impugnativa avverso la risoluzione del
17 marzo 2020 con cui il Municipio di Serravalle ha rilasciato a CO 1 la
licenza edilizia per la ristrutturazione di un rustico e la ricostruzione di
un rustico diroccato (part. __________, sezione Ludiano);
ritenuto, in
fatto
A. CO 1 è proprietaria di
un fondo (part. __________) situato nel comune di Serravalle, a Ludiano, nel
nucleo di Selvapiana. Sul terreno, incluso nel comprensorio del piano di
utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti
(PUC-PEIP), vi sono due rustici contigui censiti quale meritevole di
conservazione 1a (sub B) e diroccato ricostruibile 1b (sub A)
nell'inventario degli edifici fuori delle zone edificabili (IEFZE, approvato
con ris. gov. n. 4355 del 3 settembre 1997).
B. a. A seguito di
vicissitudini che non occorre riprendere, l'11 novembre 2019 CO 1 ha presentato
una domanda di costruzione per ristrutturare il rustico a monte (sub B) e
ricostruire il diroccato a valle (sub A), ricavando un unico edificio (di m
10.90 x 6.15) da adibire a residenza secondaria, articolato su tre piani (piano
cantina, piano terreno con soggiorno-pranzo, camera e bagno e mansarda).
Il progetto prevede in particolare di ricostruire (il più fedelmente
possibile all'originale) i muri perimetrali e il timpano del diroccato -
quasi completamente crollato (fatta salva la muratura al piano cantina e
un tratto parziale di facciata ovest) - e di collegarlo all'edificio a monte,
che sarà rifatto e riorganizzato interamente (muri e solette). Sarà inoltre
ricostruito un nuovo unico tetto (leggermente sfalsato tra i due subalterni),
con struttura in legno e copertura in piode. A livello di facciate saranno
realizzate alcune nuove aperture e posati nuovi serramenti; sul lato sud, al
pian terreno, verrà inoltre ricavato un balcone in rientranza. Il progetto
contempla la posa di due stufe a legna e di un impianto a gas (boiler) con i
rispettivi sbocchi, come pure un piccolo pannello fotovoltaico. Lo smaltimento
delle acque luride avverrà tramite fossa biologica e trincea drenante.
b. Nel termine di pubblicazione, la domanda non ha suscitato opposizioni. L'istante
in licenza ha successivamente inoltrato un complemento atti, riferito in
particolare ai diversi impianti.
c. Dopo aver raccolto l'avviso cantonale favorevole (n. 111957), subordinato a
determinate condizioni, il 17 marzo 2020 il Municipio ha rilasciato all'istante
la licenza richiesta, notificandola anche all'Ufficio federale dello sviluppo
territoriale (ARE).
C. Con giudizio del 5
maggio 2021, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'RI
1 avverso la predetta decisione, che ha confermato.
In sintesi, ripercorsi
Fatti
i fatti ed espresso una premessa di carattere generale, il Governo ha anzitutto
disatteso una censura inerente alla gestione del paesaggio, rilevando come
continueranno ad essere correttamente mantenuti non solo il fondo e le sue
adiacenze, ma l'intero nucleo di Selvapiana, interessato da un importante
progetto di recupero e valorizzazione (promosso da un'associazione, con il
sostegno finanziario di fondi a livello federale, cantonale e comunale).
Premesso che il progetto non prevedrebbe in realtà di riunire due edifici,
ma che l'edificio
era e resta uno solo (formato da due parti,
sub A e B), il Governo ha poi disatteso l'obiezione dell'RI 1 riferita in
particolare all'impossibilità di ricostruire la parte diroccata. Dopo aver
ricordato lo scopo e i principi del PUC-PEIP, ha essenzialmente rilevato come
tale piano conceda espressamente la facoltà di ricostruire un diroccato
ricostruibile 1b che, come in concreto, sarebbe parte integrante di un
insieme di edifici meritevoli di conservazione e la cui ricostruzione
risulterebbe necessaria (art. 11 delle relative norme di attuazione;
NAPUC-PEIP), vista anche l'adiacenza alla parte di edificio 1a, evocando
in tale contesto sia la scheda 8.5 del piano direttore approvata dal Consiglio
federale, sia le analisi storiche e i rilievi del patrimonio edilizio
concretamente effettuati. Ha infine respinto anche le critiche inerenti alle
scelte progettuali, relative segnatamente ad alcune aperture e alla facciata
sud con il balcone, considerandole conformi alle NAPUC-PEIP.
D. Contro il predetto
giudizio governativo, l'RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendo che sia annullato, insieme alla licenza edilizia rilasciata
dal Municipio.
L'insorgente nega anzitutto che oggetto della domanda di costruzione sia un
solo edificio e non due contigui, di cui uno (il diroccato sub A) quasi
completamente crollato. In ogni caso, contesta che il complesso sia parte
integrante di un insieme di edifici meritevole di conservazione e che la sua
ricostruzione sia necessaria per tutelare e valorizzare l'insieme ai sensi dell'art.
11 NAPUC-PEIP, rimproverando al Governo di non aver esperito un sopralluogo. L'RI
1 ritiene la licenza edilizia (che ammette in particolare la riedificazione del
sub A) contraria all'art. 39 cpv. 2 dell'ordinanza sulla pianificazione del
territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1). La ricostruzione di un
diroccato, aggiunge, sarebbe in generale incompatibile con gli scopi dell'art.
39 cpv. 2-5 OPT; andrebbe quindi ammessa solo in circostanze del tutto
eccezionali, da valutare con estremo rigore. In tal senso, nega qualsiasi
incoerenza con la decisione del Consiglio federale sulla scheda 8.5. Lamenta
inoltre l'assenza di un'analisi dell'importanza paesaggistica del rustico e, di
riflesso, della cosiddetta seconda scelta degli edifici inventariati,
che avrebbe al più tardi dovuto avvenire al momento del rilascio del permesso.
Ribadisce infine i contrasti con il PUC-PEIP di alcune scelte progettuali minori,
segnatamente di una nuova apertura sulla facciata nord.
E. All'accoglimento del
ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
A identica conclusione
pervengono l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC), il Municipio e CO 1,
con argomentazioni di cui si dirà, nella misura del necessario, in appresso.
F. Con la replica e
le dupliche, l'RI 1 rispettivamente l'UDC, il Municipio e l'istante in licenza si
sono riconfermati nelle rispettive tesi e domande di giudizio.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è
l'abilitazione a ricorrere dell'RI 1, data in applicazione degli art. 89 cpv. 2
lett. a della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110)
e 48 cpv. 4 OPT (cfr. DTF 136 II 359 consid. 1; STF 1C_480/2019 del 16 luglio
2020 consid. 2 e rimandi). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), è
dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della lite emerge in modo
sufficientemente chiaro dalle abbondanti fotografie agli atti, integrati tra l'altro
dalle diverse immagini relative al rustico e al diroccato allegate alla domanda
di costruzione, unitamente a quelle relative ai loro dintorni e all'intero
nucleo comprese nel progetto di recupero e valorizzazione dell'insediamento e
del territorio dell'Associazione degli amici di Selvapiana (che include anche
le schede con le vedute di ogni singolo edificio e/o manufatto nel villaggio;
cfr. documentazione allegata alla risposta del Municipio). Il sopralluogo
sollecitato dall'insorgente non appare quindi idoneo a portare ulteriori elementi
rilevanti ai fini del presente giudizio. Per le stesse ragioni, a una valutazione
anticipata delle prove offerte (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi),
esente da critiche è pure l'implicita rinuncia del Governo ad assumere questo
mezzo di prova.
Considerandi
2.
2.1. Oggetto
della lite è il progetto che prevede di ristrutturare rispettivamente
ricostruire e trasformare in un'unica abitazione secondaria i due subalterni di
cui si è detto in narrativa, inclusi nel comprensorio del PUC-PEIP e censiti
dall'IEFZE quali edificio
meritevole di conservazione 1a (sub B) e
diroccato ricostruibile 1b (sub A). Controverso è in particolare se
l'intervento possa essere autorizzato in applicazione dell'art. 39 cpv. 2 OPT,
che costituisce una norma d'esecuzione molto estesa dell'art. 24 lett. a della
legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS
700; in vigore dal 1° settembre 2000 e di tenore identico all'art. 24 cpv. 1
vLPT, vigente dal 1° gennaio 1980, RU 1979, 1573; cfr. DTF 137 II 338 consid. 2;
tra le altre: STA 90.2010.128 (R7)/90.2020.67 del 21 dicembre 2020 consid. 5).
Nessuno del resto pretende - a giusta ragione - che il progetto potrebbe essere
autorizzato in base ad una delle altre disposizioni che regolano gli interventi
fuori della zona edificabile (art. 24a segg. LPT).
2.2
Secondo il cpv. 2
dell'art. 39 OPT (in vigore dal 1° settembre 2000 e derivato dall'art. 24 cpv.
2.
vOPT 89 [RU 1989, 1985]), i Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione
vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché
tipici del paesaggio, se:
a. il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna
di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di
utilizzazione;
b. il carattere particolare del paesaggio dipende
dal mantenimento di tali edifici;
c. la conservazione duratura degli edifici può
essere garantita solo con il cambiamento di destinazione; e
d. il piano direttore cantonale contiene i criteri
secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli
edifici.
Tali autorizzazioni
possono essere rilasciate soltanto se l'aspetto esterno e la struttura edilizia
basilare restano sostanzialmente immutati (cfr. art. 39 cpv. 3 OPT nella
versione in vigore dal 1° novembre 2012 [RU 2012, 5537], che corrisponde al
precedente art. 39 cpv. 3 lett. c OPT; cfr. pure l'art. 24 cpv. 3 vOPT 89).
Devono inoltre essere soddisfatte le condizioni poste dall'art. 43a OPT,
il quale ha esteso a
tutte le autorizzazioni rilasciate secondo la
sezione 6 dell'OPT quelle precedentemente previste dall'art. 39 cpv. 3 lett.
a-b, d-f OPT (in vigore fino al 1° novembre 2012; cfr. pure art. 24 cpv. 3 vOPT
89). In particolare, tali autorizzazioni possono essere rilasciate solo se: (a)
gli edifici non sono più necessari ai fini dell'anteriore destinazione conforme
alla zona o vincolata all'ubicazione oppure se viene assicurato che gli edifici
vengono mantenuti per tale scopo; (b) la nuova utilizzazione non comporta un
edificio sostitutivo che non sia necessario; (c) è necessaria tutt'al più una
leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e tutti i costi d'infrastruttura
in relazione all'utilizzazione autorizzata sono a carico del proprietario; (d)
la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata e (e) non vi
si oppongono interessi preponderanti.
2.3
Nel Canton Ticino,
la problematica del cambiamento di destinazione degli edifici
esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, è stata affrontata
tramite la scheda di coordinamento 8.5 del piano direttore, approvata dalla
Confederazione il 30 gennaio 2002. Essa costituiva il primo tassello
necessario ai fini del rilascio di un'autorizzazione secondo l'art. 39 cpv. 2
OPT rispettivamente l'art. 24 cpv. 2 vOPT
(cfr. art. 39 cpv. 2 lett. d OPT e art. 24 cpv. 3 lett. a vOPT; cfr. pure il
relativo rapporto d'esame dell'RI 1 del 14 novembre 2001 relativo
all'approvazione di tale scheda, pag. 3). Successivamente, il Cantone Ticino si
è dotato del piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e
impianti protetti (approvato dal Gran Consiglio l'11 maggio 2010 e il 28 giugno 2012). Solo grazie all'adozione di tale
piano, che costituiva l'ulteriore anello giuridico mancante per l'applicazione
dell'art. 39 cpv. 2 OPT (cfr. lett. a), è divenuto possibile concedere dei
permessi in base a tale norma (cfr.
RtiD II-2004 n. 43; 90.2007.80 del 2 maggio 2008 consid. 2.3; inoltre, STA 90.2010.128(R7)/90.2020.67
citata consid. 10). Fermo l'adempimento delle ulteriori condizioni poste dal
diritto federale (cfr. art. 39 cpv. 3 e 43a OPT), è dunque sulla base di
tale piano e delle relative norme d'applicazione che va verificato se può
essere rilasciata un'autorizzazione edilizia giusta l'art. 39 cpv. 2 OPT (cfr. STA
52.2021.22
del 30 dicembre 2022 consid. 2.3; 90.2010.128 (R7)/90.2020.67 citata
consid. 10.4, 52.2015.587 del 22 novembre 2018 consid. 3.3.4.2).
3.
3.1. Il PUC-PEIP
è inteso ad assicurare la protezione e la gestione del territorio fuori dalle
zone edificabili e permettere il mantenimento, la valorizzazione e, nella
misura del possibile, il recupero di edifici e impianti degni di protezione,
situati fuori dalle zone edificabili, laddove essi costituiscono una componente
essenziale del paesaggio tradizionale locale, con tutte le sue componenti, in
quanto espressione della cultura rurale tradizionale (cfr. art. 2.1.2
NAPUC-PEIP). Esso promuove in particolare (a) la conservazione e la valorizzazione
della sostanza edilizia rurale tradizionale (edifici e impianti meritevoli di
conservazione); (b) la salvaguardia della qualità formale del paesaggio di
riferimento di tale sostanza edilizia tradizionale, in quanto testimonianza
storica e ricchezza culturale con carattere di unicità e (c) la creazione delle
condizioni necessarie per la cura e per la gestione attiva di tale paesaggio,
volta ad evitarne, nel limite del possibile: l'impoverimento e il degrado
paesaggistico ed urbanistico (nel senso di una ulteriore perdita delle
testimonianze storiche e di un ulteriore incremento degli effetti negativi
dell'antropizzazione), il degrado e l'inselvatichimento (nel senso di una
banalizzazione del paesaggio a causa di una copertura forestale sempre più
omogenea e monotona) e la possibile perdita del valore economico che
l'abbandono di tali edifici comporta (cfr. art. 2.2.1 NAPUC-PEIP).
3.2
Per principio, ogni attività d'incidenza territoriale all'interno dei
comprensori protetti ai sensi del PUC-PEIP, in particolare sugli oggetti
definiti meritevoli di conservazione dagli IEFZE comunali, deve mirare alla
salvaguardia, al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio
storico-architettonico, paesaggistico e culturale del comprensorio del quale
fanno parte (cfr. art. 8.1 NAPUC-PEIP). Le possibilità di intervento sugli
edifici e impianti inclusi nel comprensorio del PUC-PEIP dipendono dalla loro
classificazione nell'Inventario degli edifici fuori zona edificabile (IEFZE)
del rispettivo Comune, secondo quanto indicato all'art. 11 e 13 (art. 8.2 NAPUC-PEIP).
Tale classificazione non è valida a tempo indeterminato, ma dovrà essere
modificata qualora lo stato dell'edificio sia alterato (cfr. art. 9.3
NAPUC-PEIP). In particolare, ai fini dell'autorizzazione alla trasformazione
con cambiamento di destinazione degli edifici meritevoli di conservazione, è
necessario che gli stessi: presentino ancora, al momento dell'inoltro della
domanda di costruzione, le caratteristiche che ne hanno determinato la relativa
classificazione; siano inclusi nei perimetri del PUC-PEIP; non siano toccati da
criteri di esclusione di cui all'art. 10.1 (cfr. art. 9.3 NAPUC-PEIP; cfr. pure
STA 52.2021.22 citata consid. 2.4, 52.2002.377 del 29 settembre 2020 consid.
5.3).
3.3
Negli inventari IEFZE, gli edifici sono in particolare stati suddivisi
secondo le seguenti categorie (cfr. tra tante: STA 90.2010.128 (R7)/90.2020.67
citata consid. 7.3; cfr. pure citata risoluzione n. 4355 del 3 settembre 1997,
pag. 3 seg.):
1.
Edifici meritevoli di
conservazione
a)
Edifici rustici finora
prevalentemente utilizzati a scopo agricolo, per i quali è ammessa la
ricostruzione (cambiamento di destinazione);
b)
edifici rustici diroccati, che
fanno parte di un nucleo meritevole di conservazione, per i quali è ammessa la
ricostruzione (cambiamento di destinazione); un nucleo meritevole di
conservazione - che legittima la ricostruzione di edifici diroccati posti nello
stesso - è costituito da un assieme di edifici che rappresentano degli elementi
emergenti del paesaggio e formano una struttura edilizia unica, una trama
architettonicamente valida e di pregio, e hanno caratteristiche particolari per
le loro peculiarità paesaggistico-ambientali;
c)
edifici rustici particolari con
una destinazione specifica (oggetti culturali) che vanno mantenuti (cappelle,
mulini, grotti, forni del pane, torchi, nevere, lavatoi ecc.) nell'interesse
generale di salvaguardare il contenuto, la tipicità e l'importanza storica
della costruzione;
d)
edifici rustici ancora utilizzati
(o utilizzabili) a scopo agricolo, sia nelle superfici per l'avvicendamento
colturale che negli altri terreni inclusi nella zona agricola del piano
regolatore, che devono mantenere la loro destinazione attuale.
2.
Edifici diroccati non
ricostruibili
Edifici diroccati per i quali non esiste un interesse
pubblico alla loro ricostruzione in quanto non appartengono a nuclei o gruppi
di rustici meritevoli di conservazione.
3.
Edifici rustici già trasformati
Edifici rustici già trasformati per i quali sono
concessi interventi di manutenzione ordinaria o, se ancora meritevoli, di
recupero di parti originali.
4.
Altri edifici rilevati
Tutti gli altri edifici esistenti
sul territorio quali case d'abitazione, costruzioni agricole non tradizionali,
autorimesse, baracche, capannoni ecc. In questa categoria sono inclusi anche
edifici originariamente rustici, ma che in seguito a trasformazione hanno perso
totalmente le loro caratteristiche originali.
Per quanto riguarda la categoria dei
rustici meritevoli di conservazione appartenenti alla categoria 1b (diroccati
ricostruibili), in sede di approvazione della scheda di PD 8.5, l'RI 1 si era
chiesto se fossero concepibili casi d'applicazione conformi al diritto federale
(cfr. rapporto d'esame citato pag. 23). L'eventualità non è comunque stata
esclusa dal Consiglio federale che, recependo il rapporto dell'RI 1 ha invece
posto a carico del Cantone il compito di tenere un elenco delle pertinenti
autorizzazioni e di trasmettere una volta all'anno tale elenco aggiornato all'RI
1, indicando le modifiche intervenute, con lo scopo di attenuare il rischio di
un'applicazione troppo estesa (cfr. decisione di approvazione del 30 gennaio
2002.
e rapporto d'esame citato pag. 23 e 27).
3.4
In base all'art. 11.1 lett. b NAPUC-PEIP, all'interno dei paesaggi con
edifici e impianti protetti definiti dal PUC-PEIP, per gli oggetti classificati
nella categoria 1b la ricostruzione è ammessa, anche con cambiamento di
destinazione rispetto alla preesistenza, unicamente se l'edificio è parte di un
insieme di edifici meritevole di conservazione e se la sua ricostruzione è
necessaria. Valgono inoltre i criteri d'esclusione elencati all'art. 10.1. I
diroccati isolati non possono essere ricostruiti.
Tale norma è il frutto di una modifica dell'art. 11 lett. b NAPUC-PEIP che,
nella sua prima versione - approvata dal Gran Consiglio l'11 maggio 2010 e
contestata dall'RI 1 con il noto ricorso del 29 ottobre 2010 contro il PUC-PEIP
(inc. 90.2010.128) - si limitava ad ammettere la ricostruzione,
anche
con cambiamento di destinazione rispetto alla preesistenza, a condizione che l'oggetto
non fosse interessato da uno o più criteri d'esclusione elencati all'art. 10.1.
L'Ufficio federale, mettendo ancora in dubbio la possibilità di rilasciare
permessi per diroccati ricostruibili in conformità col diritto federale, aveva
in particolare rilevato come occorresse probabilmente distinguere fra diroccati
isolati e appartenenti a un insieme di rustici. Non potendo svolgere
un esame più approfondito dei singoli edifici censiti negli inventari (non
oggetto della procedura), aveva dunque chiesto che anche per questa categoria
fossero poste delle condizioni speciali e severe, in modo che possono essere
sistemati solo i diroccati che, contemporaneamente, sono inseriti negli
inventari e formano parte integrante di un insieme di rustici meritevoli di
protezione e la cui protezione può essere garantita solo ricostruendo il
diroccato in questione (cfr. ricorso citato pag. 25). L'art. 11.1 lett. b
NAPUC-PEIP (insieme ad altre norme) è quindi stato modificato nella sua
versione attuale (approvata dal Legislativo cantonale il 28 giugno 2012), così
come auspicato dall'RI 1, che nel corso della procedura ricorsuale contro il
PUC-PEIP ha dunque rinunciato alla sua contestazione (cfr. STA 90.2010.128
(R7)/90.2020.67 citata consid. F). La ricostruzione di diroccati, come anche
risulta dai materiali legislativi, può di conseguenza essere ammessa solo nei
casi in cui costituiscono un tassello mancante di un insieme di rustici
meritevoli di conservazione (cfr. Messaggio n. 6495 del 4 maggio 2011
concernente la richiesta di un credito quadro di fr. 3'200'000.- per il periodo
2012-2015 per la gestione e valorizzazione del paesaggio e per la modifica di
alcuni articoli delle NAPUC-PEIP, pag. 12).
4.
4.1. In
concreto, il nucleo di Selvapiana è l'unico dell'ex Comune di Ludiano che in
sede di approvazione dell'IEFZE è stato designato come meritevole di
conservazione, in cui è possibile la ricostruzione di diroccati 1b (cfr. citata
risoluzione n. 4355 del 3 settembre 1997, ad 4.4.1 pag. 8). Nell'ultimo
decennio, questo antico insediamento è stato oggetto di diverse iniziative
intraprese dal Municipio, al fine di conservarlo e recuperarlo, impedendo la
perdita della sua testimonianza storica. Nel 2016 è poi stata costituita la già
citata Associazione degli amici di Selvapiana che, in collaborazione con il
Comune, il Patriziato e la Parrocchia di Ludiano e altri enti pubblici e
privati, persegue lo scopo di valorizzare e promuovere il comprensorio di
Selvapiana. L'associazione ha quindi promosso la prima fase di studio del
progetto di recupero e valorizzazione dell'insediamento, volta a inquadrarlo
dal profilo storico e delle sue singole componenti architettoniche,
paesaggistiche, naturalistiche, agricole e forestali. È in particolare stato raccolto
(1) un rapporto storico (__________, Note storiche su Selvapiana di Ludiano,
agosto 2017 [Note storiche]), (2) un rilievo del patrimonio edilizio (arch. __________,
dicembre 2017 [Rilievo 2017], con schede di rilievo e relazione
accompagnatoria), che ha censito ogni singolo edificio e manufatto ed esaminato
le caratteristiche dell'impianto urbanistico, evidenziandone le componenti
meritevoli di conservazione, come pure (3) uno studio preliminare delle
componenti naturali e degli accessi (ing. __________, agosto 2017; cfr.
documentazione allegata alla risposta del Municipio). In seguito, ha preso
avvio un vero e proprio progetto di valorizzazione e promozione dell'intero
comparto, con un piano di interventi prioritari di valorizzazione del paesaggio
2020-2023, finanziato sia da enti locali e regionali, sia a livello cantonale e
federale (ad es. dal Fondo svizzero per il paesaggio; cfr. progetto definitivo
del maggio 2019 dello studio __________, inc. EDI.2020.133, documentazione citata).
Quest'ultimo si è frattanto concluso nel corso del 2024, con la realizzazione
di una serie di opere: il recupero conservativo delle vie principali del nucleo
storico, la sistemazione conservativa della mulattiera storica
Ludiano-Selvapiana, il restauro conservativo dell'Oratorio di San Giacomo, il
recupero di selve castanili e delle superfici agricole, la valorizzazione
naturalistica dei biotopi umidi e la valorizzazione didattica degli elementi
naturalistici, paesaggistici e culturali (cfr. progetto definitivo citato; cfr.
pure l'articolo "La rinascita di Selvapiana, Gli interventi realizzati
dall'omonima Associazione di Amici" apparso su la Voce di Blenio, agosto
2024; cfr. peraltro anche il sito dell'associazione: www.amiciselvapiana.com).
4.2
L'antico villaggio di Selvapiana è sorto su un pianoro sopra il fondovalle
(a circa 670 m s.l.m.), a metà tra la pianura e i pascoli. Sul pianoro già a
partire dal Medioevo erano state costruite le stalle, i fienili e le dimore.
Secondo lo storico __________, la sostanza costruita attualmente conservata ha
un impianto risalente verosimilmente al 1500, con probabili elementi
strutturali più antichi (risalenti almeno al XV secolo). La parte prevalente
dell'insediamento è da attribuire ai secoli XVI-XVII. Alla fine del Settecento,
a Selvapiana vivevano un'ottantina di persone; durante l'800 vi è poi stato un
progressivo spopolamento. Nell'800 l'insediamento si presentava come un nucleo
costituito da una cinquantina di edifici, per lo più sviluppato lungo il
sentiero che, dipartendosi dalla mulattiera storica d'importanza regionale
proveniente dal nucleo di Ludiano, si snodava sull'asse nord-sud ai piedi del
pendio, seguendo le curve di livello. Nel cuore del villaggio, lungo questo
sentiero, fiancheggiato a monte da muri in pietra e da alcuni edifici ad essi
allineati, a valle si sviluppavano in particolare tre complessi abitativi
composti da tre o quattro rustici contigui, i quali formavano un fronte
edificato che verso est fungeva da cornice a un'ampia radura. Le stalle e i
fienili erano invece collocati piuttosto nella parte settentrionale e
meridionale. Alle due estremità, vi erano poi due edifici sacri (a sud, l'oratorio
di San Giacomo [XVI secolo], a nord, una cappella; cfr. Note Storiche; cfr.
pure rapporto introduttivo al progetto di recupero e valorizzazione dell'insediamento,
pag. 4 seg. e relazione accompagnatoria al Rilievo 2017, pag. 9 segg.).
4.3
L'inventario degli edifici fuori zona edificabile di Ludiano, approvato il
3.
settembre 1997, censisce 43 oggetti a Selvapiana, tra cui 11 rustici
appartenenti alla categoria meritevole di conservazione 1a (in rosso
nelle
tavole sottostanti), 12 diroccati ricostruibili 1b (giallo), 4 rustici già
trasformati (arancione), 1 oggetto culturale e 12 diroccati non ricostruibili
(verde); la situazione può essenzialmente essere così illustrata (cfr. Rilievo
2017, relazione accompagnatoria: restituzione grafica IEFZE a pag. 6 [qui
rettificata per due imprecisioni nella legenda e nella designazione dei
fabbricati di cui ai sub A e B della part. __________] e tavola 02 "situazione
finale IEFZE", per quanto riguarda segnatamente la panoramica degli
edifici 1a, 1b e 3).
_________ESTITUZIONE
GRAFICA IEFZE
TAVOLA 02, "SITUAZIONE FINALE
IEFZE"
meritevole
di conservazione
diroccato
ricostruibile
diroccato
non ricostruibile
già
trasformato
altri
edifici
Il
recente rilievo del 2017 mostra come, rispetto al censimento del 1997,
risultano ancora ben preservati diversi edifici meritevoli di conservazione 1a
e già trasformati. Solo un paio di edifici meritevoli di conservazione 1a, a
seguito di una modifica dello stato dei luoghi, sono parzialmente ceduti (cfr.
Rilievo 2017, tavola 02, che li designa diroccato ma meritevole di
conservazione; schede di rilievo edifici n. __________ [= IEFZE __________]
e n. __________ [= IEFZE __________). Seppur in generale la porzione meglio
conservata del nucleo originario è quella a sud con l'oratorio di San Giacomo
(cfr. schede rilievo edifici n. __________ = IEFZE __________), sussistono
ancora significativi edifici meritevoli di conservazione o già trasformati
anche nella parte centrale lungo il sentiero e a nord (ad es. schede rilievo
edifici n. __________ = IEFZE __________ sub B, 5), che permettono ancora di
leggere il piccolo villaggio nel suo insieme, con i suoi elementi degni di
particolare tutela (quali il sentiero principale, la mulattiera storica d'importanza
regionale che risale dal nucleo di Ludiano, lo snodo fra i due percorsi, l'antica
presenza di tre complessi abitativi composti da 3 o 4 rustici costruiti in
contiguità, la particolare disposizione del complesso delle stalle e dei
fienili alle due estremità e il raggruppamento delle abitazioni al centro e l'estesa
radura a valle dell'abitato; cfr. Rilievo 2017, relazione accompagnatoria pag.
14.
seg.).
4.4
Come già indicato, i fabbricati oggetto della presente procedura, situati
nella parte nord del nucleo, sono censiti dall'IEFZE quale edificio meritevole
di conservazione 1a (sub B) e diroccato ricostruibile 1b (sub A; cfr. IEFZE,
edifici n. __________ sub A e B; Rilievo edilizio 2017, schede edifici n. __________).
Contrariamente a quanto ritenuto dal Governo, non vi è dubbio che si tratti di due
fabbricati e non di uno solo. Come ben si evince dalle analisi dello storico __________,
il rustico situato più a monte (sub B) è una piccola casa-torre a tre
livelli di aspetto antico (fig. 22, numero __________ sul piano __________),
che presenta alcune particolarità interessanti. Per il piano interrato, nel quale
sono installate delle mangiatoie, è possibile supporre un'utilizzazione
originaria come cantina; al primo piano anziché uno, i locali con focolare sono
due, divisi lungo la verticale del colmo con una robusta palizzata, e non
comunicanti. Ciascuno è provvisto di un'entrata sul lato gronda e di una
finestra con inferriate. Le tracce di fuoco sono evidentissime in entrambi i
locali [..] (cfr. Note storiche, pag. 41 con fig. 22). L'edificio n. __________
(sub A) è invece crollato (Note storiche, pag. 56 con nota 9 a piè di
pagina). Per quanto fossero costruzioni contigue che potevano essere molto
simili (cfr. Note storiche, pag. 56), resta il fatto che si trattava
comunque di due edifici distinti (cfr. anche foto aerea del 1934, in cui si
percepisce i due subalterni, con una leggera differenza nelle coperture,
cfr. risposta dell'UDC al Governo). Tant'è che essi sono schedati
individualmente sia dall'IEFZE, che dal Rilievo del 2017, e trattati invero
come tali anche dal progetto (cfr. relazione tecnica), come rettamente osserva
l'RI 1.
Ciò detto, se non v'è dubbio che il rustico a monte presenta tuttora le
caratteristiche che ne hanno determinato la relativa classificazione,
altrettanto non vale per quello a valle, che già nel 1997 era invero, come
adesso, completamente diroccato (cfr. Rilievo 2017, scheda edificio n. __________;
fotografie annesse alla domanda di costruzione). Il rustico non solo non ha più
il tetto, ma neppure presenta una muratura perimetrale abbastanza intatta. Dell'edificio
originario restano per lo più solo dei muri del piano cantina e un
tratto parziale di facciata ovest (cfr. fotografie schede IEFZE e Rilievo 2017;
foto e piani di rilievo annessi al progetto). Non è quindi un diroccato di cui
sono ancora sufficientemente visibili le strutture edilizie e le sagome dei
muri perimetrali (cfr. STPT 90.1997.119 dell'11 settembre 2003 consid. 3.3), ma
ormai un rudere con uno stato di degrado avanzato.
A ciò aggiungasi che, sebbene il Rilievo 2017 osservi come il recupero di
questo diroccato permetterebbe di completare il comparto e il suo affaccio
sull'esteso pascolo e - insieme ai diroccati confinanti a est (cfr. IEFZE
schede edifici n. __________ e Rilievo 2017, schede edifici n. __________) -
ricostituire il rapporto fra il vecchio villaggio e i campi e pascoli
circostanti, a una valutazione globale, la sua ricostruzione appare tutto
sommato meno prioritaria e non strettamente necessaria. Anzitutto poiché il
ripristino integrale di questo fronte laterale, comunque limitato, risulta
ostacolato già solo dal fatto che il diroccato più adiacente è tuttora censito
fra i diroccati non ricostruibili (cfr. IEFZE edificio n. __________ e
la relativa scheda del Rilievo 2017). Inoltre, v'è da ritenere che questa
estensione del villaggio e il suo rapporto con gli spazi aperti possano alla
fin fine essere sufficientemente rimarcati anche con la ristrutturazione del
rustico a monte (1a), mantenendo semmai i muri più bassi del diroccato a valle
(similmente a quanto proposto dal Rilievo 2017 ad es. per il diroccato di cui
alla scheda n. 34). Ai fini della preservazione e valorizzazione di un
insediamento rurale antico come Selvapiana, inevitabile appare infatti la
coesistenza di costruzioni che possono e devono essere recuperate con altre di
cui non potranno invece che rimanere singoli elementi, comunque significativi
per la leggibilità dell'insediamento (cfr. ad es. in tal senso anche la scheda
dell'edificio n. 26 del Rilievo 2017 che, per i diroccati sulla part. __________
a monte del sentiero principale, osserva come un elemento importante da
conservare e valorizzare sia il muro di sostegno a monte del sentiero
principale, il quale a tratti coincide con la facciata est degli edifici
diroccati, specificandone l'importanza ai fini della lettura della spazialità e
delle dimensioni dell'asse di collegamento, ben mantenuto). All'interno di
paesaggi rurali in cui gli edifici formano con i loro dintorni un'unità di
pregio devono del resto essere salvaguardate soprattutto quelle costruzioni che
creano l'elevato valore estetico-paesaggistico dell'insediamento o vi
contribuiscono in maniera determinante e che determinerebbero una perdita di
tale valore se andassero completamente in rovina o fossero distrutte (cfr.
USTE, Nuovo diritto della pianificazione, Criteri per designare le costruzioni
e gli impianti degni di protezione ai sensi dell'art. 24d cpv. 2 e 3 LPT e dell'art.
39.
cpv. 2 e 3 OPT, pag. 3 e 4). Ciò che - diversamente da quanto ammesso nel
parallelo giudizio di data odierna per il diroccato ricostruibile sulla
part. __________ (inc. n. 52.2021.251) - non è il caso per il diroccato in
oggetto di cui al sub A.
4.5
Nemmeno può inoltre essere ignorato che la ricostruzione di questo
diroccato si pone pure in contrasto con l'art. 39 cpv. 3 OPT, che permette di
rilasciare autorizzazioni in base questa norma solo se l'aspetto esterno e
la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati. Ancorché
tale disposizione non vieti qualsiasi modifica strutturale, la stessa non
permette infatti interventi che equivalgono in pratica alla totale
ricostruzione di un edificio (cfr. Rudolf
Muggli, in: Aemisegger/ Moor/Ruch/Tschannen, Praxiskommentar RPG: Bauen
ausserhalb der Bauzone, Zurigo 2017, n. 36 ad art. 24). Basta del resto dare un'occhiata
ai piani di progetto per rendersi conto della netta prevalenza delle parti
nuove (cfr. piante, facciate e sezioni).
4.6
In definitiva, contrariamente a quanto concluso dal Governo, occorre
quindi ritenere che il progetto, così come concepito, non può essere
autorizzato.
5.
5.1. Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto. Il giudizio
impugnato, unitamente alla licenza edilizia rilasciata dal Municipio, sono di
conseguenza annullati.
5.2
Dato l'esito, la
tassa di giustizia è posta a carico della resistente, secondo soccombenza (art.
47.
cpv. 1 LPAmm). All'RI 1, dotato di un servizio giuridico, non si assegnano
ripetibili, non essendo la procedura particolarmente complessa (art. 49 cpv. 2
LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
accolto.
Di conseguenza, sono
annullate:
1.1
la decisione
del 5 maggio 2021 (n. 2249) del Consiglio di Stato;
1.2
la licenza
edilizia del 17 marzo 2020 rilasciata dal Municipio di Serravalle a CO 1.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico di CO 1 Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
cancelliera