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Decisione

52.2021.250

Licenza edilizia per la trasformazione di rustici

30 settembre 2024Italiano27 min

amministrativo chiedendo che sia annullato, insieme alla licenza edilizia rilasciata

Source ti.ch

__________

Incarto n.

52.2021.250

Lugano

30

settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Sarah Socchi, Fulvio Campello

cancelliera:

Sonja Dobrijevic

statuendo sul ricorso dell'8 giugno

2021 dell'

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 5 maggio 2021 (n. 2249) del

Consiglio di Stato che respinge la sua impugnativa avverso la risoluzione del

17 marzo 2020 con cui il Municipio di Serravalle ha rilasciato a CO 1 la

licenza edilizia per la ristrutturazione di un rustico e la ricostruzione di

un rustico diroccato (part. __________, sezione Ludiano);

ritenuto, in

fatto

A. CO 1 è proprietaria di

un fondo (part. __________) situato nel comune di Serravalle, a Ludiano, nel

nucleo di Selvapiana. Sul terreno, incluso nel comprensorio del piano di

utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti

(PUC-PEIP), vi sono due rustici contigui censiti quale meritevole di

conservazione 1a (sub B) e diroccato ricostruibile 1b (sub A)

nell'inventario degli edifici fuori delle zone edificabili (IEFZE, approvato

con ris. gov. n. 4355 del 3 settembre 1997).

B. a. A seguito di

vicissitudini che non occorre riprendere, l'11 novembre 2019 CO 1 ha presentato

una domanda di costruzione per ristrutturare il rustico a monte (sub B) e

ricostruire il diroccato a valle (sub A), ricavando un unico edificio (di m

10.90 x 6.15) da adibire a residenza secondaria, articolato su tre piani (piano

cantina, piano terreno con soggiorno-pranzo, camera e bagno e mansarda).

Il progetto prevede in particolare di ricostruire (il più fedelmente

possibile all'originale) i muri perimetrali e il timpano del diroccato -

quasi completamente crollato (fatta salva la muratura al piano cantina e

un tratto parziale di facciata ovest) - e di collegarlo all'edificio a monte,

che sarà rifatto e riorganizzato interamente (muri e solette). Sarà inoltre

ricostruito un nuovo unico tetto (leggermente sfalsato tra i due subalterni),

con struttura in legno e copertura in piode. A livello di facciate saranno

realizzate alcune nuove aperture e posati nuovi serramenti; sul lato sud, al

pian terreno, verrà inoltre ricavato un balcone in rientranza. Il progetto

contempla la posa di due stufe a legna e di un impianto a gas (boiler) con i

rispettivi sbocchi, come pure un piccolo pannello fotovoltaico. Lo smaltimento

delle acque luride avverrà tramite fossa biologica e trincea drenante.

b. Nel termine di pubblicazione, la domanda non ha suscitato opposizioni. L'istante

in licenza ha successivamente inoltrato un complemento atti, riferito in

particolare ai diversi impianti.

c. Dopo aver raccolto l'avviso cantonale favorevole (n. 111957), subordinato a

determinate condizioni, il 17 marzo 2020 il Municipio ha rilasciato all'istante

la licenza richiesta, notificandola anche all'Ufficio federale dello sviluppo

territoriale (ARE).

C. Con giudizio del 5

maggio 2021, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'RI

1 avverso la predetta decisione, che ha confermato.

In sintesi, ripercorsi

Fatti

i fatti ed espresso una premessa di carattere generale, il Governo ha anzitutto

disatteso una censura inerente alla gestione del paesaggio, rilevando come

continueranno ad essere correttamente mantenuti non solo il fondo e le sue

adiacenze, ma l'intero nucleo di Selvapiana, interessato da un importante

progetto di recupero e valorizzazione (promosso da un'associazione, con il

sostegno finanziario di fondi a livello federale, cantonale e comunale).

Premesso che il progetto non prevedrebbe in realtà di riunire due edifici,

ma che l'edificio

era e resta uno solo (formato da due parti,

sub A e B), il Governo ha poi disatteso l'obiezione dell'RI 1 riferita in

particolare all'impossibilità di ricostruire la parte diroccata. Dopo aver

ricordato lo scopo e i principi del PUC-PEIP, ha essenzialmente rilevato come

tale piano conceda espressamente la facoltà di ricostruire un diroccato

ricostruibile 1b che, come in concreto, sarebbe parte integrante di un

insieme di edifici meritevoli di conservazione e la cui ricostruzione

risulterebbe necessaria (art. 11 delle relative norme di attuazione;

NAPUC-PEIP), vista anche l'adiacenza alla parte di edificio 1a, evocando

in tale contesto sia la scheda 8.5 del piano direttore approvata dal Consiglio

federale, sia le analisi storiche e i rilievi del patrimonio edilizio

concretamente effettuati. Ha infine respinto anche le critiche inerenti alle

scelte progettuali, relative segnatamente ad alcune aperture e alla facciata

sud con il balcone, considerandole conformi alle NAPUC-PEIP.

D. Contro il predetto

giudizio governativo, l'RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo chiedendo che sia annullato, insieme alla licenza edilizia rilasciata

dal Municipio.

L'insorgente nega anzitutto che oggetto della domanda di costruzione sia un

solo edificio e non due contigui, di cui uno (il diroccato sub A) quasi

completamente crollato. In ogni caso, contesta che il complesso sia parte

integrante di un insieme di edifici meritevole di conservazione e che la sua

ricostruzione sia necessaria per tutelare e valorizzare l'insieme ai sensi dell'art.

11 NAPUC-PEIP, rimproverando al Governo di non aver esperito un sopralluogo. L'RI

1 ritiene la licenza edilizia (che ammette in particolare la riedificazione del

sub A) contraria all'art. 39 cpv. 2 dell'ordinanza sulla pianificazione del

territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1). La ricostruzione di un

diroccato, aggiunge, sarebbe in generale incompatibile con gli scopi dell'art.

39 cpv. 2-5 OPT; andrebbe quindi ammessa solo in circostanze del tutto

eccezionali, da valutare con estremo rigore. In tal senso, nega qualsiasi

incoerenza con la decisione del Consiglio federale sulla scheda 8.5. Lamenta

inoltre l'assenza di un'analisi dell'importanza paesaggistica del rustico e, di

riflesso, della cosiddetta seconda scelta degli edifici inventariati,

che avrebbe al più tardi dovuto avvenire al momento del rilascio del permesso.

Ribadisce infine i contrasti con il PUC-PEIP di alcune scelte progettuali minori,

segnatamente di una nuova apertura sulla facciata nord.

E. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

A identica conclusione

pervengono l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC), il Municipio e CO 1,

con argomentazioni di cui si dirà, nella misura del necessario, in appresso.

F. Con la replica e

le dupliche, l'RI 1 rispettivamente l'UDC, il Municipio e l'istante in licenza si

sono riconfermati nelle rispettive tesi e domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è

l'abilitazione a ricorrere dell'RI 1, data in applicazione degli art. 89 cpv. 2

lett. a della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110)

e 48 cpv. 4 OPT (cfr. DTF 136 II 359 consid. 1; STF 1C_480/2019 del 16 luglio

2020 consid. 2 e rimandi). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), è

dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della lite emerge in modo

sufficientemente chiaro dalle abbondanti fotografie agli atti, integrati tra l'altro

dalle diverse immagini relative al rustico e al diroccato allegate alla domanda

di costruzione, unitamente a quelle relative ai loro dintorni e all'intero

nucleo comprese nel progetto di recupero e valorizzazione dell'insediamento e

del territorio dell'Associazione degli amici di Selvapiana (che include anche

le schede con le vedute di ogni singolo edificio e/o manufatto nel villaggio;

cfr. documentazione allegata alla risposta del Municipio). Il sopralluogo

sollecitato dall'insorgente non appare quindi idoneo a portare ulteriori elementi

rilevanti ai fini del presente giudizio. Per le stesse ragioni, a una valutazione

anticipata delle prove offerte (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi),

esente da critiche è pure l'implicita rinuncia del Governo ad assumere questo

mezzo di prova.

Considerandi

2.

2.1. Oggetto

della lite è il progetto che prevede di ristrutturare rispettivamente

ricostruire e trasformare in un'unica abitazione secondaria i due subalterni di

cui si è detto in narrativa, inclusi nel comprensorio del PUC-PEIP e censiti

dall'IEFZE quali edificio

meritevole di conservazione 1a (sub B) e

diroccato ricostruibile 1b (sub A). Controverso è in particolare se

l'intervento possa essere autorizzato in applicazione dell'art. 39 cpv. 2 OPT,

che costituisce una norma d'esecuzione molto estesa dell'art. 24 lett. a della

legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS

700; in vigore dal 1° settembre 2000 e di tenore identico all'art. 24 cpv. 1

vLPT, vigente dal 1° gennaio 1980, RU 1979, 1573; cfr. DTF 137 II 338 consid. 2;

tra le altre: STA 90.2010.128 (R7)/90.2020.67 del 21 dicembre 2020 consid. 5).

Nessuno del resto pretende - a giusta ragione - che il progetto potrebbe essere

autorizzato in base ad una delle altre disposizioni che regolano gli interventi

fuori della zona edificabile (art. 24a segg. LPT).

2.2

Secondo il cpv. 2

dell'art. 39 OPT (in vigore dal 1° settembre 2000 e derivato dall'art. 24 cpv.

2.

vOPT 89 [RU 1989, 1985]), i Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione

vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché

tipici del paesaggio, se:

a. il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna

di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di

utilizzazione;

b. il carattere particolare del paesaggio dipende

dal mantenimento di tali edifici;

c. la conservazione duratura degli edifici può

essere garantita solo con il cambiamento di destinazione; e

d. il piano direttore cantonale contiene i criteri

secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli

edifici.

Tali autorizzazioni

possono essere rilasciate soltanto se l'aspetto esterno e la struttura edilizia

basilare restano sostanzialmente immutati (cfr. art. 39 cpv. 3 OPT nella

versione in vigore dal 1° novembre 2012 [RU 2012, 5537], che corrisponde al

precedente art. 39 cpv. 3 lett. c OPT; cfr. pure l'art. 24 cpv. 3 vOPT 89).

Devono inoltre essere soddisfatte le condizioni poste dall'art. 43a OPT,

il quale ha esteso a

tutte le autorizzazioni rilasciate secondo la

sezione 6 dell'OPT quelle precedentemente previste dall'art. 39 cpv. 3 lett.

a-b, d-f OPT (in vigore fino al 1° novembre 2012; cfr. pure art. 24 cpv. 3 vOPT

89). In particolare, tali autorizzazioni possono essere rilasciate solo se: (a)

gli edifici non sono più necessari ai fini dell'anteriore destinazione conforme

alla zona o vincolata all'ubicazione oppure se viene assicurato che gli edifici

vengono mantenuti per tale scopo; (b) la nuova utilizzazione non comporta un

edificio sostitutivo che non sia necessario; (c) è necessaria tutt'al più una

leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e tutti i costi d'infrastruttura

in relazione all'utilizzazione autorizzata sono a carico del proprietario; (d)

la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata e (e) non vi

si oppongono interessi preponderanti.

2.3

Nel Canton Ticino,

la problematica del cambiamento di destinazione degli edifici

esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, è stata affrontata

tramite la scheda di coordinamento 8.5 del piano direttore, approvata dalla

Confederazione il 30 gennaio 2002. Essa costituiva il primo tassello

necessario ai fini del rilascio di un'autorizzazione secondo l'art. 39 cpv. 2

OPT rispettivamente l'art. 24 cpv. 2 vOPT

(cfr. art. 39 cpv. 2 lett. d OPT e art. 24 cpv. 3 lett. a vOPT; cfr. pure il

relativo rapporto d'esame dell'RI 1 del 14 novembre 2001 relativo

all'approvazione di tale scheda, pag. 3). Successivamente, il Cantone Ticino si

è dotato del piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e

impianti protetti (approvato dal Gran Consiglio l'11 maggio 2010 e il 28 giugno 2012). Solo grazie all'adozione di tale

piano, che costituiva l'ulteriore anello giuridico mancante per l'applicazione

dell'art. 39 cpv. 2 OPT (cfr. lett. a), è divenuto possibile concedere dei

permessi in base a tale norma (cfr.

RtiD II-2004 n. 43; 90.2007.80 del 2 maggio 2008 consid. 2.3; inoltre, STA 90.2010.128(R7)/90.2020.67

citata consid. 10). Fermo l'adempimento delle ulteriori condizioni poste dal

diritto federale (cfr. art. 39 cpv. 3 e 43a OPT), è dunque sulla base di

tale piano e delle relative norme d'applicazione che va verificato se può

essere rilasciata un'autorizzazione edilizia giusta l'art. 39 cpv. 2 OPT (cfr. STA

52.2021.22

del 30 dicembre 2022 consid. 2.3; 90.2010.128 (R7)/90.2020.67 citata

consid. 10.4, 52.2015.587 del 22 novembre 2018 consid. 3.3.4.2).

3.

3.1. Il PUC-PEIP

è inteso ad assicurare la protezione e la gestione del territorio fuori dalle

zone edificabili e permettere il mantenimento, la valorizzazione e, nella

misura del possibile, il recupero di edifici e impianti degni di protezione,

situati fuori dalle zone edificabili, laddove essi costituiscono una componente

essenziale del paesaggio tradizionale locale, con tutte le sue componenti, in

quanto espressione della cultura rurale tradizionale (cfr. art. 2.1.2

NAPUC-PEIP). Esso promuove in particolare (a) la conservazione e la valorizzazione

della sostanza edilizia rurale tradizionale (edifici e impianti meritevoli di

conservazione); (b) la salvaguardia della qualità formale del paesaggio di

riferimento di tale sostanza edilizia tradizionale, in quanto testimonianza

storica e ricchezza culturale con carattere di unicità e (c) la creazione delle

condizioni necessarie per la cura e per la gestione attiva di tale paesaggio,

volta ad evitarne, nel limite del possibile: l'impoverimento e il degrado

paesaggistico ed urbanistico (nel senso di una ulteriore perdita delle

testimonianze storiche e di un ulteriore incremento degli effetti negativi

dell'antropizzazione), il degrado e l'inselvatichimento (nel senso di una

banalizzazione del paesaggio a causa di una copertura forestale sempre più

omogenea e monotona) e la possibile perdita del valore economico che

l'abbandono di tali edifici comporta (cfr. art. 2.2.1 NAPUC-PEIP).

3.2

Per principio, ogni attività d'incidenza territoriale all'interno dei

comprensori protetti ai sensi del PUC-PEIP, in particolare sugli oggetti

definiti meritevoli di conservazione dagli IEFZE comunali, deve mirare alla

salvaguardia, al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio

storico-architettonico, paesaggistico e culturale del comprensorio del quale

fanno parte (cfr. art. 8.1 NAPUC-PEIP). Le possibilità di intervento sugli

edifici e impianti inclusi nel comprensorio del PUC-PEIP dipendono dalla loro

classificazione nell'Inventario degli edifici fuori zona edificabile (IEFZE)

del rispettivo Comune, secondo quanto indicato all'art. 11 e 13 (art. 8.2 NAPUC-PEIP).

Tale classificazione non è valida a tempo indeterminato, ma dovrà essere

modificata qualora lo stato dell'edificio sia alterato (cfr. art. 9.3

NAPUC-PEIP). In particolare, ai fini dell'autorizzazione alla trasformazione

con cambiamento di destinazione degli edifici meritevoli di conservazione, è

necessario che gli stessi: presentino ancora, al momento dell'inoltro della

domanda di costruzione, le caratteristiche che ne hanno determinato la relativa

classificazione; siano inclusi nei perimetri del PUC-PEIP; non siano toccati da

criteri di esclusione di cui all'art. 10.1 (cfr. art. 9.3 NAPUC-PEIP; cfr. pure

STA 52.2021.22 citata consid. 2.4, 52.2002.377 del 29 settembre 2020 consid.

5.3).

3.3

Negli inventari IEFZE, gli edifici sono in particolare stati suddivisi

secondo le seguenti categorie (cfr. tra tante: STA 90.2010.128 (R7)/90.2020.67

citata consid. 7.3; cfr. pure citata risoluzione n. 4355 del 3 settembre 1997,

pag. 3 seg.):

1.

Edifici meritevoli di

conservazione

a)

Edifici rustici finora

prevalentemente utilizzati a scopo agricolo, per i quali è ammessa la

ricostruzione (cambiamento di destinazione);

b)

edifici rustici diroccati, che

fanno parte di un nucleo meritevole di conservazione, per i quali è ammessa la

ricostruzione (cambiamento di destinazione); un nucleo meritevole di

conservazione - che legittima la ricostruzione di edifici diroccati posti nello

stesso - è costituito da un assieme di edifici che rappresentano degli elementi

emergenti del paesaggio e formano una struttura edilizia unica, una trama

architettonicamente valida e di pregio, e hanno caratteristiche particolari per

le loro peculiarità paesaggistico-ambientali;

c)

edifici rustici particolari con

una destinazione specifica (oggetti culturali) che vanno mantenuti (cappelle,

mulini, grotti, forni del pane, torchi, nevere, lavatoi ecc.) nell'interesse

generale di salvaguardare il contenuto, la tipicità e l'importanza storica

della costruzione;

d)

edifici rustici ancora utilizzati

(o utilizzabili) a scopo agricolo, sia nelle superfici per l'avvicendamento

colturale che negli altri terreni inclusi nella zona agricola del piano

regolatore, che devono mantenere la loro destinazione attuale.

2.

Edifici diroccati non

ricostruibili

Edifici diroccati per i quali non esiste un interesse

pubblico alla loro ricostruzione in quanto non appartengono a nuclei o gruppi

di rustici meritevoli di conservazione.

3.

Edifici rustici già trasformati

Edifici rustici già trasformati per i quali sono

concessi interventi di manutenzione ordinaria o, se ancora meritevoli, di

recupero di parti originali.

4.

Altri edifici rilevati

Tutti gli altri edifici esistenti

sul territorio quali case d'abitazione, costruzioni agricole non tradizionali,

autorimesse, baracche, capannoni ecc. In questa categoria sono inclusi anche

edifici originariamente rustici, ma che in seguito a trasformazione hanno perso

totalmente le loro caratteristiche originali.

Per quanto riguarda la categoria dei

rustici meritevoli di conservazione appartenenti alla categoria 1b (diroccati

ricostruibili), in sede di approvazione della scheda di PD 8.5, l'RI 1 si era

chiesto se fossero concepibili casi d'applicazione conformi al diritto federale

(cfr. rapporto d'esame citato pag. 23). L'eventualità non è comunque stata

esclusa dal Consiglio federale che, recependo il rapporto dell'RI 1 ha invece

posto a carico del Cantone il compito di tenere un elenco delle pertinenti

autorizzazioni e di trasmettere una volta all'anno tale elenco aggiornato all'RI

1, indicando le modifiche intervenute, con lo scopo di attenuare il rischio di

un'applicazione troppo estesa (cfr. decisione di approvazione del 30 gennaio

2002.

e rapporto d'esame citato pag. 23 e 27).

3.4

In base all'art. 11.1 lett. b NAPUC-PEIP, all'interno dei paesaggi con

edifici e impianti protetti definiti dal PUC-PEIP, per gli oggetti classificati

nella categoria 1b la ricostruzione è ammessa, anche con cambiamento di

destinazione rispetto alla preesistenza, unicamente se l'edificio è parte di un

insieme di edifici meritevole di conservazione e se la sua ricostruzione è

necessaria. Valgono inoltre i criteri d'esclusione elencati all'art. 10.1. I

diroccati isolati non possono essere ricostruiti.

Tale norma è il frutto di una modifica dell'art. 11 lett. b NAPUC-PEIP che,

nella sua prima versione - approvata dal Gran Consiglio l'11 maggio 2010 e

contestata dall'RI 1 con il noto ricorso del 29 ottobre 2010 contro il PUC-PEIP

(inc. 90.2010.128) - si limitava ad ammettere la ricostruzione,

anche

con cambiamento di destinazione rispetto alla preesistenza, a condizione che l'oggetto

non fosse interessato da uno o più criteri d'esclusione elencati all'art. 10.1.

L'Ufficio federale, mettendo ancora in dubbio la possibilità di rilasciare

permessi per diroccati ricostruibili in conformità col diritto federale, aveva

in particolare rilevato come occorresse probabilmente distinguere fra diroccati

isolati e appartenenti a un insieme di rustici. Non potendo svolgere

un esame più approfondito dei singoli edifici censiti negli inventari (non

oggetto della procedura), aveva dunque chiesto che anche per questa categoria

fossero poste delle condizioni speciali e severe, in modo che possono essere

sistemati solo i diroccati che, contemporaneamente, sono inseriti negli

inventari e formano parte integrante di un insieme di rustici meritevoli di

protezione e la cui protezione può essere garantita solo ricostruendo il

diroccato in questione (cfr. ricorso citato pag. 25). L'art. 11.1 lett. b

NAPUC-PEIP (insieme ad altre norme) è quindi stato modificato nella sua

versione attuale (approvata dal Legislativo cantonale il 28 giugno 2012), così

come auspicato dall'RI 1, che nel corso della procedura ricorsuale contro il

PUC-PEIP ha dunque rinunciato alla sua contestazione (cfr. STA 90.2010.128

(R7)/90.2020.67 citata consid. F). La ricostruzione di diroccati, come anche

risulta dai materiali legislativi, può di conseguenza essere ammessa solo nei

casi in cui costituiscono un tassello mancante di un insieme di rustici

meritevoli di conservazione (cfr. Messaggio n. 6495 del 4 maggio 2011

concernente la richiesta di un credito quadro di fr. 3'200'000.- per il periodo

2012-2015 per la gestione e valorizzazione del paesaggio e per la modifica di

alcuni articoli delle NAPUC-PEIP, pag. 12).

4.

4.1. In

concreto, il nucleo di Selvapiana è l'unico dell'ex Comune di Ludiano che in

sede di approvazione dell'IEFZE è stato designato come meritevole di

conservazione, in cui è possibile la ricostruzione di diroccati 1b (cfr. citata

risoluzione n. 4355 del 3 settembre 1997, ad 4.4.1 pag. 8). Nell'ultimo

decennio, questo antico insediamento è stato oggetto di diverse iniziative

intraprese dal Municipio, al fine di conservarlo e recuperarlo, impedendo la

perdita della sua testimonianza storica. Nel 2016 è poi stata costituita la già

citata Associazione degli amici di Selvapiana che, in collaborazione con il

Comune, il Patriziato e la Parrocchia di Ludiano e altri enti pubblici e

privati, persegue lo scopo di valorizzare e promuovere il comprensorio di

Selvapiana. L'associazione ha quindi promosso la prima fase di studio del

progetto di recupero e valorizzazione dell'insediamento, volta a inquadrarlo

dal profilo storico e delle sue singole componenti architettoniche,

paesaggistiche, naturalistiche, agricole e forestali. È in particolare stato raccolto

(1) un rapporto storico (__________, Note storiche su Selvapiana di Ludiano,

agosto 2017 [Note storiche]), (2) un rilievo del patrimonio edilizio (arch. __________,

dicembre 2017 [Rilievo 2017], con schede di rilievo e relazione

accompagnatoria), che ha censito ogni singolo edificio e manufatto ed esaminato

le caratteristiche dell'impianto urbanistico, evidenziandone le componenti

meritevoli di conservazione, come pure (3) uno studio preliminare delle

componenti naturali e degli accessi (ing. __________, agosto 2017; cfr.

documentazione allegata alla risposta del Municipio). In seguito, ha preso

avvio un vero e proprio progetto di valorizzazione e promozione dell'intero

comparto, con un piano di interventi prioritari di valorizzazione del paesaggio

2020-2023, finanziato sia da enti locali e regionali, sia a livello cantonale e

federale (ad es. dal Fondo svizzero per il paesaggio; cfr. progetto definitivo

del maggio 2019 dello studio __________, inc. EDI.2020.133, documentazione citata).

Quest'ultimo si è frattanto concluso nel corso del 2024, con la realizzazione

di una serie di opere: il recupero conservativo delle vie principali del nucleo

storico, la sistemazione conservativa della mulattiera storica

Ludiano-Selvapiana, il restauro conservativo dell'Oratorio di San Giacomo, il

recupero di selve castanili e delle superfici agricole, la valorizzazione

naturalistica dei biotopi umidi e la valorizzazione didattica degli elementi

naturalistici, paesaggistici e culturali (cfr. progetto definitivo citato; cfr.

pure l'articolo "La rinascita di Selvapiana, Gli interventi realizzati

dall'omonima Associazione di Amici" apparso su la Voce di Blenio, agosto

2024; cfr. peraltro anche il sito dell'associazione: www.amiciselvapiana.com).

4.2

L'antico villaggio di Selvapiana è sorto su un pianoro sopra il fondovalle

(a circa 670 m s.l.m.), a metà tra la pianura e i pascoli. Sul pianoro già a

partire dal Medioevo erano state costruite le stalle, i fienili e le dimore.

Secondo lo storico __________, la sostanza costruita attualmente conservata ha

un impianto risalente verosimilmente al 1500, con probabili elementi

strutturali più antichi (risalenti almeno al XV secolo). La parte prevalente

dell'insediamento è da attribuire ai secoli XVI-XVII. Alla fine del Settecento,

a Selvapiana vivevano un'ottantina di persone; durante l'800 vi è poi stato un

progressivo spopolamento. Nell'800 l'insediamento si presentava come un nucleo

costituito da una cinquantina di edifici, per lo più sviluppato lungo il

sentiero che, dipartendosi dalla mulattiera storica d'importanza regionale

proveniente dal nucleo di Ludiano, si snodava sull'asse nord-sud ai piedi del

pendio, seguendo le curve di livello. Nel cuore del villaggio, lungo questo

sentiero, fiancheggiato a monte da muri in pietra e da alcuni edifici ad essi

allineati, a valle si sviluppavano in particolare tre complessi abitativi

composti da tre o quattro rustici contigui, i quali formavano un fronte

edificato che verso est fungeva da cornice a un'ampia radura. Le stalle e i

fienili erano invece collocati piuttosto nella parte settentrionale e

meridionale. Alle due estremità, vi erano poi due edifici sacri (a sud, l'oratorio

di San Giacomo [XVI secolo], a nord, una cappella; cfr. Note Storiche; cfr.

pure rapporto introduttivo al progetto di recupero e valorizzazione dell'insediamento,

pag. 4 seg. e relazione accompagnatoria al Rilievo 2017, pag. 9 segg.).

4.3

L'inventario degli edifici fuori zona edificabile di Ludiano, approvato il

3.

settembre 1997, censisce 43 oggetti a Selvapiana, tra cui 11 rustici

appartenenti alla categoria meritevole di conservazione 1a (in rosso

nelle

tavole sottostanti), 12 diroccati ricostruibili 1b (giallo), 4 rustici già

trasformati (arancione), 1 oggetto culturale e 12 diroccati non ricostruibili

(verde); la situazione può essenzialmente essere così illustrata (cfr. Rilievo

2017, relazione accompagnatoria: restituzione grafica IEFZE a pag. 6 [qui

rettificata per due imprecisioni nella legenda e nella designazione dei

fabbricati di cui ai sub A e B della part. __________] e tavola 02 "situazione

finale IEFZE", per quanto riguarda segnatamente la panoramica degli

edifici 1a, 1b e 3).

_________ESTITUZIONE

GRAFICA IEFZE

TAVOLA 02, "SITUAZIONE FINALE

IEFZE"

meritevole

di conservazione

diroccato

ricostruibile

diroccato

non ricostruibile

già

trasformato

altri

edifici

Il

recente rilievo del 2017 mostra come, rispetto al censimento del 1997,

risultano ancora ben preservati diversi edifici meritevoli di conservazione 1a

e già trasformati. Solo un paio di edifici meritevoli di conservazione 1a, a

seguito di una modifica dello stato dei luoghi, sono parzialmente ceduti (cfr.

Rilievo 2017, tavola 02, che li designa diroccato ma meritevole di

conservazione; schede di rilievo edifici n. __________ [= IEFZE __________]

e n. __________ [= IEFZE __________). Seppur in generale la porzione meglio

conservata del nucleo originario è quella a sud con l'oratorio di San Giacomo

(cfr. schede rilievo edifici n. __________ = IEFZE __________), sussistono

ancora significativi edifici meritevoli di conservazione o già trasformati

anche nella parte centrale lungo il sentiero e a nord (ad es. schede rilievo

edifici n. __________ = IEFZE __________ sub B, 5), che permettono ancora di

leggere il piccolo villaggio nel suo insieme, con i suoi elementi degni di

particolare tutela (quali il sentiero principale, la mulattiera storica d'importanza

regionale che risale dal nucleo di Ludiano, lo snodo fra i due percorsi, l'antica

presenza di tre complessi abitativi composti da 3 o 4 rustici costruiti in

contiguità, la particolare disposizione del complesso delle stalle e dei

fienili alle due estremità e il raggruppamento delle abitazioni al centro e l'estesa

radura a valle dell'abitato; cfr. Rilievo 2017, relazione accompagnatoria pag.

14.

seg.).

4.4

Come già indicato, i fabbricati oggetto della presente procedura, situati

nella parte nord del nucleo, sono censiti dall'IEFZE quale edificio meritevole

di conservazione 1a (sub B) e diroccato ricostruibile 1b (sub A; cfr. IEFZE,

edifici n. __________ sub A e B; Rilievo edilizio 2017, schede edifici n. __________).

Contrariamente a quanto ritenuto dal Governo, non vi è dubbio che si tratti di due

fabbricati e non di uno solo. Come ben si evince dalle analisi dello storico __________,

il rustico situato più a monte (sub B) è una piccola casa-torre a tre

livelli di aspetto antico (fig. 22, numero __________ sul piano __________),

che presenta alcune particolarità interessanti. Per il piano interrato, nel quale

sono installate delle mangiatoie, è possibile supporre un'utilizzazione

originaria come cantina; al primo piano anziché uno, i locali con focolare sono

due, divisi lungo la verticale del colmo con una robusta palizzata, e non

comunicanti. Ciascuno è provvisto di un'entrata sul lato gronda e di una

finestra con inferriate. Le tracce di fuoco sono evidentissime in entrambi i

locali [..] (cfr. Note storiche, pag. 41 con fig. 22). L'edificio n. __________

(sub A) è invece crollato (Note storiche, pag. 56 con nota 9 a piè di

pagina). Per quanto fossero costruzioni contigue che potevano essere molto

simili (cfr. Note storiche, pag. 56), resta il fatto che si trattava

comunque di due edifici distinti (cfr. anche foto aerea del 1934, in cui si

percepisce i due subalterni, con una leggera differenza nelle coperture,

cfr. risposta dell'UDC al Governo). Tant'è che essi sono schedati

individualmente sia dall'IEFZE, che dal Rilievo del 2017, e trattati invero

come tali anche dal progetto (cfr. relazione tecnica), come rettamente osserva

l'RI 1.

Ciò detto, se non v'è dubbio che il rustico a monte presenta tuttora le

caratteristiche che ne hanno determinato la relativa classificazione,

altrettanto non vale per quello a valle, che già nel 1997 era invero, come

adesso, completamente diroccato (cfr. Rilievo 2017, scheda edificio n. __________;

fotografie annesse alla domanda di costruzione). Il rustico non solo non ha più

il tetto, ma neppure presenta una muratura perimetrale abbastanza intatta. Dell'edificio

originario restano per lo più solo dei muri del piano cantina e un

tratto parziale di facciata ovest (cfr. fotografie schede IEFZE e Rilievo 2017;

foto e piani di rilievo annessi al progetto). Non è quindi un diroccato di cui

sono ancora sufficientemente visibili le strutture edilizie e le sagome dei

muri perimetrali (cfr. STPT 90.1997.119 dell'11 settembre 2003 consid. 3.3), ma

ormai un rudere con uno stato di degrado avanzato.

A ciò aggiungasi che, sebbene il Rilievo 2017 osservi come il recupero di

questo diroccato permetterebbe di completare il comparto e il suo affaccio

sull'esteso pascolo e - insieme ai diroccati confinanti a est (cfr. IEFZE

schede edifici n. __________ e Rilievo 2017, schede edifici n. __________) -

ricostituire il rapporto fra il vecchio villaggio e i campi e pascoli

circostanti, a una valutazione globale, la sua ricostruzione appare tutto

sommato meno prioritaria e non strettamente necessaria. Anzitutto poiché il

ripristino integrale di questo fronte laterale, comunque limitato, risulta

ostacolato già solo dal fatto che il diroccato più adiacente è tuttora censito

fra i diroccati non ricostruibili (cfr. IEFZE edificio n. __________ e

la relativa scheda del Rilievo 2017). Inoltre, v'è da ritenere che questa

estensione del villaggio e il suo rapporto con gli spazi aperti possano alla

fin fine essere sufficientemente rimarcati anche con la ristrutturazione del

rustico a monte (1a), mantenendo semmai i muri più bassi del diroccato a valle

(similmente a quanto proposto dal Rilievo 2017 ad es. per il diroccato di cui

alla scheda n. 34). Ai fini della preservazione e valorizzazione di un

insediamento rurale antico come Selvapiana, inevitabile appare infatti la

coesistenza di costruzioni che possono e devono essere recuperate con altre di

cui non potranno invece che rimanere singoli elementi, comunque significativi

per la leggibilità dell'insediamento (cfr. ad es. in tal senso anche la scheda

dell'edificio n. 26 del Rilievo 2017 che, per i diroccati sulla part. __________

a monte del sentiero principale, osserva come un elemento importante da

conservare e valorizzare sia il muro di sostegno a monte del sentiero

principale, il quale a tratti coincide con la facciata est degli edifici

diroccati, specificandone l'importanza ai fini della lettura della spazialità e

delle dimensioni dell'asse di collegamento, ben mantenuto). All'interno di

paesaggi rurali in cui gli edifici formano con i loro dintorni un'unità di

pregio devono del resto essere salvaguardate soprattutto quelle costruzioni che

creano l'elevato valore estetico-paesaggistico dell'insediamento o vi

contribuiscono in maniera determinante e che determinerebbero una perdita di

tale valore se andassero completamente in rovina o fossero distrutte (cfr.

USTE, Nuovo diritto della pianificazione, Criteri per designare le costruzioni

e gli impianti degni di protezione ai sensi dell'art. 24d cpv. 2 e 3 LPT e dell'art.

39.

cpv. 2 e 3 OPT, pag. 3 e 4). Ciò che - diversamente da quanto ammesso nel

parallelo giudizio di data odierna per il diroccato ricostruibile sulla

part. __________ (inc. n. 52.2021.251) - non è il caso per il diroccato in

oggetto di cui al sub A.

4.5

Nemmeno può inoltre essere ignorato che la ricostruzione di questo

diroccato si pone pure in contrasto con l'art. 39 cpv. 3 OPT, che permette di

rilasciare autorizzazioni in base questa norma solo se l'aspetto esterno e

la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati. Ancorché

tale disposizione non vieti qualsiasi modifica strutturale, la stessa non

permette infatti interventi che equivalgono in pratica alla totale

ricostruzione di un edificio (cfr. Rudolf

Muggli, in: Aemisegger/ Moor/Ruch/Tschannen, Praxiskommentar RPG: Bauen

ausserhalb der Bauzone, Zurigo 2017, n. 36 ad art. 24). Basta del resto dare un'occhiata

ai piani di progetto per rendersi conto della netta prevalenza delle parti

nuove (cfr. piante, facciate e sezioni).

4.6

In definitiva, contrariamente a quanto concluso dal Governo, occorre

quindi ritenere che il progetto, così come concepito, non può essere

autorizzato.

5.

5.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto. Il giudizio

impugnato, unitamente alla licenza edilizia rilasciata dal Municipio, sono di

conseguenza annullati.

5.2

Dato l'esito, la

tassa di giustizia è posta a carico della resistente, secondo soccombenza (art.

47.

cpv. 1 LPAmm). All'RI 1, dotato di un servizio giuridico, non si assegnano

ripetibili, non essendo la procedura particolarmente complessa (art. 49 cpv. 2

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza, sono

annullate:

1.1

la decisione

del 5 maggio 2021 (n. 2249) del Consiglio di Stato;

1.2

la licenza

edilizia del 17 marzo 2020 rilasciata dal Municipio di Serravalle a CO 1.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico di CO 1 Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera