52.2021.251
Licenza edilizia per la trasformazione di rustici
30 settembre 2024Italiano37 min
progetto di recupero e valorizzazione (promosso da un'associazione, con il sostegno
Source ti.ch
Incarto n.
52.2021.251
Lugano
30
settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Sarah Socchi, Fulvio Campello
cancelliera:
Sonja Dobrijevic
statuendo sul ricorso dell'8 giugno
2021 dell'
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione del 5 maggio 2021 (n. 2251) del Consiglio
di Stato che respinge la sua impugnativa avverso la risoluzione del 26 maggio
2020 con cui il Municipio di Serravalle ha rilasciato a CO 1 la licenza
edilizia per la parziale ricostruzione di un rustico diroccato (part. __________,
sezione Ludiano);
ritenuto, in
fatto
A. CO 1 è proprietaria di
un fondo (part. __________) situato nel comune di Serravalle, a Ludiano, nel
nucleo di Selvapiana. Sul terreno, incluso nel comprensorio del piano di
utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti
(PUC-PEIP), vi è un rustico censito quale diroccato ricostruibile 1b
nell'inventario degli edifici fuori delle zone edificabili (IEFZE, approvato
con ris. gov. n. 4355 del 3 settembre 1997).
ESTRATTO MAPPA
N
_________
B. a. Il 30 maggio 2018,
il Municipio di Serravalle ha autorizzato l'esecuzione di alcuni interventi di
messa in sicurezza del diroccato (messa in sicurezza delle parti più
pericolose, sbadacchiatura delle aperture e inserimento delle solette
per il consolidamento della struttura).
b. Il 1° dicembre
2018, CO 1 ha poi presentato una domanda di costruzione ordinaria per ricostruire
parzialmente il rustico (di m 5.20 x 5.80 ca.), destinandolo a un'abitazione
secondaria, articolata su tre piani (cantinato, piano rialzato
con tinello-cucina e primo piano con camera e bagno). Il progetto
prevede in particolare di completare alcune porzioni di muratura cedute
(segnatamente le parti superiori e un paio di brecce) e di riedificare il tetto
crollato a due falde (con nuova struttura portante in legno e copertura in
piode). A livello di facciate contempla delle modifiche ad alcune aperture
esistenti, l'inserimento di una nuova finestra (0.40 x 0.80 m) sul fronte ovest
(al piano rialzato) e di una feritoia (0.15 x 0.80 m) nel timpano a sud; su
questo lato, al primo piano, verrà inoltre collocato un balcone-ballatoio. Il
progetta prospetta poi la posa di una stufa a legna e di un impianto a gas
(boiler per riscaldamento acqua) con le relative canne fumarie sul tetto. La
relazione tecnica accenna inoltre alla posa di un pannello solare. Lo
smaltimento delle acque luride avverrà tramite fossa biologica e trincea
drenante sul fondo adiacente.
c. Nel termine di pubblicazione, la domanda non ha suscitato opposizioni. Il 21
aprile 2020 l'istante ha successivamente inoltrato dei piani (variante
riduttiva), che rinuncia alle modifiche alle aperture esistenti, mantenendo
invece la nuova finestra a ovest e la feritoia nel timpano a sud (ma più
piccola, ca. 0.15 x 0.50 m).
d. Dopo aver raccolto
l'avviso cantonale favorevole (n. 108073), subordinato a determinate condizioni
(riguardanti tra l'altro le rifiniture e i materiali), il 26 maggio 2020 il
Municipio ha rilasciato all'istante la licenza richiesta, notificandola anche all'Ufficio
federale dello sviluppo territoriale (ARE).
C. Con giudizio del 5
maggio 2021, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'RI
1 avverso la predetta decisione, che ha confermato (disp. 1.1). Ha inoltre
disposto che CO 1 è tenuta a trasmettere un piano con l'indicazione dell'ubicazione
finale del pannello solare per approvazione prima della sua posa, al
Dipartimento del territorio, il quale ne darà informazione all'ARE (disp.
1.2).
In sintesi, ripercorsi
Fatti
i fatti ed espresso una premessa di carattere generale, il Governo ha anzitutto
disatteso una censura inerente alla gestione del paesaggio, rilevando come
continueranno ad essere correttamente mantenuti non solo il fondo e le sue
adiacenze, ma l'intero nucleo di Selvapiana, interessato da un importante
progetto di recupero e valorizzazione (promosso da un'associazione, con il sostegno
finanziario di fondi a livello federale, cantonale e comunale). Il Governo ha
poi disatteso l'obiezione dell'RI 1 riferita all'impossibilità di ricostruire
il diroccato. Dopo aver ricordato lo scopo e i principi del PUC-PEIP, il
Governo ha essenzialmente rilevato come tale piano conceda espressamente la
facoltà di ricostruire un diroccato ricostruibile
1b che, come in
concreto, sarebbe parte integrante di un insieme di edifici meritevoli di
conservazione e la cui ricostruzione risulterebbe necessaria (art. 11 delle
relative norme di attuazione; NAPUC-PEIP), evocando in tale contesto sia la
scheda 8.5 del piano direttore approvata dal Consiglio federale, come pure le
analisi storiche e i rilievi del patrimonio edilizio concretamente effettuati.
Ha infine respinto anche le critiche inerenti alle scelte progettuali, relative
in particolare alla nuova apertura a ovest, alla feritoia e al balcone,
considerandoli conformi alle NAPUC-PEIP. Per il pannello solare ha invece
ritenuto che la scelta della sua ubicazione potesse essere differita così come
sopraindicato.
D. Contro il predetto
giudizio governativo, l'RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendo che sia annullato, insieme alla licenza edilizia rilasciata
dal Municipio.
L'insorgente contesta anzitutto che il rustico diroccato sia parte integrante
di un insieme di edifici meritevole di conservazione e che la sua ricostruzione
sia necessaria per tutelare e valorizzare l'insieme ai sensi dell'art. 11
NAPUC-PEIP, rimproverando al Governo di non aver esperito un sopralluogo. L'RI
1 ritiene la licenza edilizia contraria all'art. 39 cpv. 2 dell'ordinanza sulla
pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1). La
ricostruzione di un diroccato, aggiunge, sarebbe in generale incompatibile con
gli scopi dell'art. 39 cpv. 2-5 OPT; andrebbe quindi ammessa solo in
circostanze del tutto eccezionali, da valutare con estremo rigore. In tal
senso, nega qualsiasi incoerenza con la decisione del Consiglio federale sulla
scheda 8.5. Lamenta inoltre l'assenza di un'analisi dell'importanza
paesaggistica del rustico e, di riflesso, della cosiddetta seconda scelta degli
edifici inventariati, che avrebbe al più tardi dovuto avvenire al momento del
rilascio del permesso. Ribadisce infine i contrasti con il PUC-PEIP di alcune scelte
progettuali minori: in particolare, nega che siano date le condizioni
eccezionali per formare la nuova apertura a ovest e la feritoia a sud (art. 15
cpv. 4 NAPUC-PEIP); inoltre, la posa dei due comignoli (per l'impianto a gas e
per la stufa a legno) si porrebbe in contrasto con l'art. 15.7 NAPUC-PEIP che
ne richiederebbe il raggruppamento, criticando il Governo per aver sorvolato
tale aspetto.
E. All'accoglimento del
ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
A identica conclusione
pervengono l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC), il Municipio e CO 1, con
argomentazioni di cui si dirà, nella misura del necessario, in appresso.
F. Con la replica e
le dupliche, l'RI 1 rispettivamente l'UDC e il Municipio si sono riconfermati
nelle rispettive tesi e domande di giudizio.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge
edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è l'abilitazione a
ricorrere dell'RI 1, data in applicazione degli art. 89 cpv. 2 lett. a della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) e 48 cpv. 4
OPT (cfr. DTF 136 II 359 consid. 1; STF 1C_480/2019 del 16 luglio 2020 consid.
Considerandi
2.
e rimandi). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), è dunque
ricevibile in ordine.
1.2
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25.
cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della lite emerge in modo
sufficientemente chiaro dalle abbondanti fotografie agli atti, integrati tra l'altro
dalle diverse immagini relative all'edificio allegate alla domanda di
costruzione e prodotte dall'istante in licenza (cfr. sua risposta al Governo),
unitamente a quelle relative ai suoi dintorni e all'intero nucleo comprese nel
progetto di recupero e valorizzazione dell'insediamento e del territorio dell'Associazione
degli amici di Selvapiana (che include anche le schede con le vedute di ogni
singolo edificio e/o manufatto nel villaggio; cfr. inc. EDI.2020.133 già
richiamato dal Governo relativo alla parallela procedura edilizia concernente
la part. __________ [incarto del Tribunale 52.2021.250], documentazione
allegata alla risposta del Municipio). Il sopralluogo sollecitato dall'insorgente
non appare quindi idoneo a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del
presente giudizio. Per le stesse ragioni, a una valutazione anticipata delle
prove offerte (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), esente da critiche è
pure l'implicita rinuncia del Governo ad assumere questo mezzo di prova.
2.
2.1. Oggetto
della lite è il progetto che prevede di ricostruire parzialmente e destinare a
residenza secondaria il rustico di cui si è detto in narrativa, incluso nel comprensorio
del PUC-PEIP e censito dall'IEFZE approvato nel 1997 quale diroccato
ricostruibile 1b. Controverso è in particolare se l'intervento possa essere
autorizzato in applicazione dell'art. 39 cpv. 2 OPT, che costituisce una norma
d'esecuzione molto estesa dell'art. 24 lett. a della legge federale sulla
pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700; in vigore dal 1°
settembre 2000 e di tenore identico all'art. 24 cpv. 1 vLPT, vigente dal 1°
gennaio 1980, RU 1979, 1573; cfr. DTF 137 II 338 consid. 2; tra le altre: STA
90.2010.128
(R7)/90.2020.67 del 21 dicembre 2020 consid. 5). Nessuno del resto
pretende - a giusta ragione - che il progetto potrebbe essere autorizzato in
base ad una delle altre disposizioni che regolano gli interventi fuori della
zona edificabile (art. 24a segg. LPT).
2.2
Secondo il cpv. 2
dell'art. 39 OPT (in vigore dal 1° settembre 2000 e derivato dall'art. 24 cpv.
2.
vOPT 89 [RU 1989, 1985]), i Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione
vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché
tipici del paesaggio, se:
a. il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna
di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di
utilizzazione;
b. il carattere particolare del paesaggio dipende
dal mantenimento di tali edifici;
c. la conservazione duratura degli edifici può
essere garantita solo con il cambiamento di destinazione; e
d. il piano direttore cantonale contiene i criteri
secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli
edifici.
Tali autorizzazioni
possono essere rilasciate soltanto se l'aspetto esterno e la struttura edilizia
basilare restano sostanzialmente immutati (cfr. art. 39 cpv. 3 OPT nella
versione in vigore dal 1° novembre 2012 [RU 2012, 5537], che corrisponde al precedente
art. 39 cpv. 3 lett. c OPT; cfr. pure l'art. 24 cpv. 3 vOPT 89). Devono inoltre
essere soddisfatte le condizioni poste dall'art. 43a OPT, il quale ha
esteso a
tutte le autorizzazioni rilasciate secondo la sezione 6
dell'OPT quelle precedentemente previste dall'art. 39 cpv. 3 lett. a-b, d-f OPT
(in vigore fino al 1° novembre 2012; cfr. pure art. 24 cpv. 3 vOPT 89). In particolare,
tali autorizzazioni possono essere rilasciate solo se: (a) gli edifici non sono
più necessari ai fini dell'anteriore destinazione conforme alla zona o
vincolata all'ubicazione oppure se viene assicurato che gli edifici vengono
mantenuti per tale scopo; (b) la nuova utilizzazione non comporta un edificio
sostitutivo che non sia necessario; (c) è necessaria tutt'al più una leggera
estensione dell'urbanizzazione esistente e tutti i costi d'infrastruttura in
relazione all'utilizzazione autorizzata sono a carico del proprietario; (d) la
coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata e (e) non vi si
oppongono interessi preponderanti.
2.3
Nel Canton Ticino,
la problematica del cambiamento di destinazione degli edifici
esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, è stata affrontata
tramite la scheda di coordinamento 8.5 del piano direttore, approvata dalla
Confederazione il 30 gennaio 2002. Essa costituiva il primo tassello
necessario ai fini del rilascio di un'autorizzazione secondo l'art. 39 cpv. 2
OPT rispettivamente l'art. 24 cpv. 2 vOPT
(cfr. art. 39 cpv. 2 lett. d OPT e art. 24 cpv. 3 lett. a vOPT; cfr. pure il
relativo rapporto d'esame dell'ARE del 14 novembre 2001 relativo
all'approvazione di tale scheda, pag. 3). Successivamente, il Cantone Ticino si
è dotato del piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e
impianti protetti (approvato dal Gran Consiglio l'11 maggio 2010 e il 28 giugno 2012). Solo grazie all'adozione di tale
piano, che costituiva l'ulteriore anello giuridico mancante per l'applicazione
dell'art. 39 cpv. 2 OPT (cfr. lett. a), è divenuto possibile concedere dei
permessi in base a tale norma (cfr.
RtiD II-2004 n. 43; 90.2007.80 del 2 maggio 2008 consid. 2.3; inoltre, STA 90.2010.128(R7)/90.2020.67
citata consid. 10). Fermo l'adempimento delle ulteriori condizioni poste dal
diritto federale (cfr. art. 39 cpv. 3 e 43a OPT), è dunque sulla base di
tale piano e delle relative norme d'applicazione che va verificato se può
essere rilasciata un'autorizzazione edilizia giusta l'art. 39 cpv. 2 OPT (cfr. STA
52.2021.22
del 30 dicembre 2022 consid. 2.3; 90.2010.128 (R7)/90.2020.67 citata
consid. 10.4, 52.2015.587 del 22 novembre 2018 consid. 3.3.4.2).
3.
3.1. Il PUC-PEIP
è inteso ad assicurare la protezione e la gestione del territorio fuori dalle
zone edificabili e permettere il mantenimento, la valorizzazione e, nella
misura del possibile, il recupero di edifici e impianti degni di protezione,
situati fuori dalle zone edificabili, laddove essi costituiscono una componente
essenziale del paesaggio tradizionale locale, con tutte le sue componenti, in
quanto espressione della cultura rurale tradizionale (cfr. art. 2.1.2 NAPUC-PEIP).
Esso promuove in particolare (a) la conservazione e la valorizzazione della
sostanza edilizia rurale tradizionale (edifici e impianti meritevoli di
conservazione); (b) la salvaguardia della qualità formale del paesaggio di
riferimento di tale sostanza edilizia tradizionale, in quanto testimonianza storica
e ricchezza culturale con carattere di unicità e (c) la creazione delle
condizioni necessarie per la cura e per la gestione attiva di tale paesaggio,
volta ad evitarne, nel limite del possibile: l'impoverimento e il degrado
paesaggistico ed urbanistico (nel senso di una ulteriore perdita delle
testimonianze storiche e di un ulteriore incremento degli effetti negativi
dell'antropizzazione), il degrado e l'inselvatichimento (nel senso di una
banalizzazione del paesaggio a causa di una copertura forestale sempre più
omogenea e monotona) e la possibile perdita del valore economico che
l'abbandono di tali edifici comporta (cfr. art. 2.2.1 NAPUC-PEIP).
3.2
Per principio, ogni attività d'incidenza territoriale all'interno dei
comprensori protetti ai sensi del PUC-PEIP, in particolare sugli oggetti
definiti meritevoli di conservazione dagli IEFZE comunali, deve mirare alla
salvaguardia, al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio
storico-architettonico, paesaggistico e culturale del comprensorio del quale
fanno parte (cfr. art. 8.1 NAPUC-PEIP). Le possibilità di intervento sugli
edifici e impianti inclusi nel comprensorio del PUC-PEIP dipendono dalla loro
classificazione nell'Inventario degli edifici fuori zona edificabile (IEFZE)
del rispettivo Comune, secondo quanto indicato all'art. 11 e 13 (art. 8.2 NAPUC-PEIP).
Tale classificazione non è valida a tempo indeterminato, ma dovrà essere
modificata qualora lo stato dell'edificio sia alterato (cfr. art. 9.3 NAPUC-PEIP).
In particolare, ai fini dell'autorizzazione alla trasformazione con cambiamento
di destinazione degli edifici meritevoli di conservazione, è necessario che gli
stessi: presentino ancora, al momento dell'inoltro della domanda di
costruzione, le caratteristiche che ne hanno determinato la relativa
classificazione; siano inclusi nei perimetri del PUC-PEIP; non siano toccati da
criteri di esclusione di cui all'art. 10.1 (cfr. art. 9.3 NAPUC-PEIP; cfr. pure
STA 52.2021.22 citata consid. 2.4, 52.2002.377 del 29 settembre 2020 consid.
5.3).
3.3
Negli inventari IEFZE, gli edifici sono in particolare stati suddivisi
secondo le seguenti categorie (cfr. tra tante: STA 90.2010.128 (R7)/90.2020.67
citata consid. 7.3; cfr. pure citata risoluzione n. 4355 del 3 settembre 1997,
pag. 3 seg.):
1.
Edifici meritevoli di
conservazione
a)
Edifici rustici finora
prevalentemente utilizzati a scopo agricolo, per i quali è ammessa la
ricostruzione (cambiamento di destinazione);
b)
edifici rustici diroccati, che
fanno parte di un nucleo meritevole di conservazione, per i quali è ammessa la
ricostruzione (cambiamento di destinazione); un nucleo meritevole di
conservazione - che legittima la ricostruzione di edifici diroccati posti nello
stesso - è costituito da un assieme di edifici che rappresentano degli elementi
emergenti del paesaggio e formano una struttura edilizia unica, una trama
architettonicamente valida e di pregio, e hanno caratteristiche particolari per
le loro peculiarità paesaggistico-ambientali;
c)
edifici rustici particolari con
una destinazione specifica (oggetti culturali) che vanno mantenuti (cappelle,
mulini, grotti, forni del pane, torchi, nevere, lavatoi ecc.) nell'interesse
generale di salvaguardare il contenuto, la tipicità e l'importanza storica
della costruzione;
d)
edifici rustici ancora utilizzati
(o utilizzabili) a scopo agricolo, sia nelle superfici per l'avvicendamento
colturale che negli altri terreni inclusi nella zona agricola del piano
regolatore, che devono mantenere la loro destinazione attuale.
2.
Edifici diroccati non
ricostruibili
Edifici diroccati per i quali non esiste un interesse
pubblico alla loro ricostruzione in quanto non appartengono a nuclei o gruppi
di rustici meritevoli di conservazione.
3.
Edifici rustici già trasformati
Edifici rustici già trasformati per i quali sono
concessi interventi di manutenzione ordinaria o, se ancora meritevoli, di
recupero di parti originali.
4.
Altri edifici rilevati
Tutti gli altri edifici esistenti
sul territorio quali case d'abitazione, costruzioni agricole non tradizionali,
autorimesse, baracche, capannoni ecc. In questa categoria sono inclusi anche
edifici originariamente rustici, ma che in seguito a trasformazione hanno perso
totalmente le loro caratteristiche originali.
Per quanto riguarda la categoria dei
rustici meritevoli di conservazione appartenenti alla categoria 1b (diroccati
ricostruibili), in sede di approvazione della scheda di PD 8.5, l'ARE si era
chiesto se fossero concepibili casi d'applicazione conformi al diritto federale
(cfr. rapporto d'esame citato pag. 23). L'eventualità non è comunque stata
esclusa dal Consiglio federale che, recependo il rapporto dell'ARE ha invece
posto a carico del Cantone il compito di tenere un elenco delle pertinenti autorizzazioni
e di trasmettere una volta all'anno tale elenco aggiornato all'ARE, indicando
le modifiche intervenute, con lo scopo di attenuare il rischio di un'applicazione
troppo estesa (cfr. decisione di approvazione del 30 gennaio 2002 e rapporto d'esame
citato pag. 23 e 27).
3.4
In base all'art. 11.1 lett. b NAPUC-PEIP, all'interno dei paesaggi con
edifici e impianti protetti definiti dal PUC-PEIP, per gli oggetti classificati
nella categoria 1b la ricostruzione è ammessa, anche con cambiamento di destinazione
rispetto alla preesistenza, unicamente se l'edificio è parte di un insieme di
edifici meritevole di conservazione e se la sua ricostruzione è necessaria.
Valgono inoltre i criteri d'esclusione elencati all'art. 10.1. I diroccati
isolati non possono essere ricostruiti.
Tale norma è il frutto di una modifica dell'art. 11 lett. b NAPUC-PEIP che,
nella sua prima versione - approvata dal Gran Consiglio l'11 maggio 2010 e
contestata dall'ARE con il noto ricorso del 29 ottobre 2010 contro il PUC-PEIP (inc.
n. 90.2010.128) - si limitava ad ammettere la ricostruzione,
anche
con cambiamento di destinazione rispetto alla preesistenza, a condizione che l'oggetto
non fosse interessato da uno o più criteri d'esclusione elencati all'art. 10.1.
L'Ufficio federale, mettendo ancora in dubbio la possibilità di rilasciare
permessi per diroccati ricostruibili in conformità col diritto federale, aveva
in particolare rilevato come occorresse probabilmente distinguere fra diroccati
isolati e appartenenti a un insieme di rustici. Non potendo svolgere
un esame più approfondito dei singoli edifici censiti negli inventari (non
oggetto della procedura), aveva dunque chiesto che anche per questa categoria
fossero poste delle condizioni speciali e severe, in modo che possono essere
sistemati solo i diroccati che, contemporaneamente, sono inseriti negli
inventari e formano parte integrante di un insieme di rustici meritevoli di
protezione e la cui protezione può essere garantita solo ricostruendo il
diroccato in questione (cfr. ricorso citato pag. 25). L'art. 11.1 lett. b
NAPUC-PEIP (insieme ad altre norme) è quindi stato modificato nella sua
versione attuale (approvata dal Legislativo cantonale il 28 giugno 2012), così
come auspicato dall'ARE, che nel corso della procedura ricorsuale contro il
PUC-PEIP ha dunque rinunciato alla sua contestazione (cfr. STA 90.2010.128
(R7)/90.2020.67 citata consid. F). La ricostruzione di diroccati, come anche
risulta dai materiali legislativi, può di conseguenza essere ammessa solo nei casi
in cui costituiscono un tassello mancante di un insieme di rustici meritevoli
di conservazione (cfr. Messaggio n. 6495 del 4 maggio 2011 concernente la
richiesta di un credito quadro di fr. 3'200'000.- per il periodo 2012-2015 per
la gestione e valorizzazione del paesaggio e per la modifica di alcuni articoli
delle NAPUC-PEIP, pag. 12).
4.
4.1. In
concreto, il nucleo di Selvapiana è l'unico dell'ex Comune di Ludiano che in
sede di approvazione dell'IEFZE è stato designato come meritevole di
conservazione, in cui è possibile la ricostruzione di diroccati 1b (cfr. citata
risoluzione n. 4355 del 3 settembre 1997, ad 4.4.1 pag. 8). Nell'ultimo
decennio, questo antico insediamento è stato oggetto di diverse iniziative
intraprese dal Municipio, al fine di conservarlo e recuperarlo, impedendo la
perdita della sua testimonianza storica. Nel 2016 è poi stata costituita la già
citata Associazione degli amici di Selvapiana che, in collaborazione con il
Comune, il Patriziato e la Parrocchia di Ludiano e altri enti pubblici e
privati persegue lo scopo di valorizzare e promuovere il comprensorio di
Selvapiana. L'associazione ha quindi promosso la prima fase di studio del
progetto di recupero e valorizzazione dell'insediamento, volta a inquadrarlo
dal profilo storico e delle sue singole componenti architettoniche,
paesaggistiche, naturalistiche, agricole e forestali. È in particolare stato
raccolto (1) un rapporto storico (__________, Note storiche su Selvapiana di
Ludiano, agosto 2017 [Note storiche]), (2) un rilievo del patrimonio edilizio
(arch. __________, dicembre 2017 [Rilievo 2017], con schede di rilievo e
relazione accompagnatoria), che ha censito ogni singolo edificio e manufatto ed
esaminato le caratteristiche dell'impianto urbanistico,
evidenziandone le componenti meritevoli di conservazione, come pure (3) uno
studio preliminare delle componenti naturali e degli accessi (ing. __________,
agosto 2017; cfr. inc. EDI.2020.133, documentazione allegata alla
risposta del Municipio). In seguito, ha preso avvio un vero e proprio progetto
di valorizzazione e promozione dell'intero comparto, con un piano di interventi
prioritari di valorizzazione del paesaggio 2020-2023, finanziato sia da enti
locali e regionali, sia a livello cantonale e federale (ad es. dal Fondo
svizzero per il paesaggio; cfr. progetto definitivo del maggio 2019 dello
studio __________, inc. EDI.2020.133, documentazione citata). Quest'ultimo si è
frattanto concluso nel corso del 2024, con la realizzazione di una serie di
opere: il recupero conservativo delle vie principali del nucleo storico, la
sistemazione conservativa della mulattiera storica Ludiano-Selvapiana, il
restauro conservativo dell'Oratorio di San Giacomo, il recupero di selve
castanili e delle superfici agricole, la valorizzazione naturalistica dei
biotopi umidi e la valorizzazione didattica degli elementi naturalistici,
paesaggistici e culturali (cfr. progetto definitivo citato; cfr. pure l'articolo
"La rinascita di Selvapiana, Gli interventi realizzati dall'omonima
Associazione di Amici" apparso su la Voce di Blenio, agosto 2024; cfr. peraltro
anche il sito dell'associazione: www.amiciselvapiana.com).
4.2
L'antico villaggio di Selvapiana è sorto su un pianoro sopra il fondovalle
(a circa 670 m s.l.m.), a metà tra la pianura e i pascoli. Sul pianoro già a
partire dal Medioevo erano state costruite le stalle, i fienili e le dimore.
Secondo lo storico __________, la sostanza costruita attualmente conservata ha
un impianto risalente verosimilmente al 1500, con probabili elementi
strutturali più antichi (risalenti almeno al XV secolo). La parte prevalente
dell'insediamento è da attribuire ai secoli XVI-XVII. Alla fine del Settecento,
a Selvapiana vivevano un'ottantina di persone; durante l'800 vi è poi stato un
progressivo spopolamento. Nell'800 l'insediamento si presentava come un nucleo
costituito da una cinquantina di edifici, per lo più sviluppato lungo il
sentiero che, dipartendosi dalla mulattiera storica d'importanza regionale
proveniente dal nucleo di Ludiano, si snodava sull'asse nord-sud ai piedi del
pendio, seguendo le curve di livello. Nel cuore del villaggio, lungo questo
sentiero, fiancheggiato a monte da muri in pietra e da alcuni edifici ad essi
allineati, a valle si sviluppavano in particolare tre complessi abitativi
composti da tre o quattro rustici contigui, i quali formavano un fronte
edificato che verso est fungeva da cornice a un'ampia radura. Le stalle e i
fienili erano invece collocati piuttosto nella parte settentrionale e
meridionale. Alle due estremità, vi erano poi due edifici sacri (a sud, l'oratorio
di San Giacomo [XVI secolo], a nord, una cappella; cfr. Note Storiche; cfr.
pure rapporto introduttivo al progetto di recupero e valorizzazione dell'insediamento,
pag. 4 seg. e relazione accompagnatoria al Rilievo 2017, pag. 9 segg.).
4.3
L'inventario degli edifici fuori zona edificabile di Ludiano, approvato il
3.
settembre 1997, censisce 43 oggetti a Selvapiana, tra cui 11 rustici
appartenenti alla categoria meritevole di conservazione 1a (in rosso
nelle
tavole sottostanti), 12 diroccati ricostruibili 1b (giallo), 4 rustici già
trasformati (arancione), 1 oggetto culturale e 12 diroccati non ricostruibili
(verde); la situazione può essenzialmente essere così illustrata (cfr. Rilievo
2017, relazione accompagnatoria: restituzione grafica IEFZE a pag. 6 [qui
rettificata per due imprecisioni nella legenda e nella designazione dei
fabbricati di cui ai sub A e B della part. __________] e tavola 02 "situazione
finale IEFZE", per quanto riguarda segnatamente la panoramica degli
edifici 1a, 1b e 3).
RESTITUZIONE GRAFICA IEFZE
TAVOLA 02, "SITUAZIONE FINALE IEFZE"
meritevole
di conservazione
diroccato
ricostruibile
diroccato
non ricostruibile
già
trasformato
altri
edifici
Il recente rilievo del
2017.
mostra come, rispetto al censimento del 1997, risultano ancora ben preservati
diversi edifici meritevoli di conservazione 1a e già trasformati. Solo un paio
di edifici meritevoli di conservazione 1a, a seguito di una modifica dello
stato dei luoghi, sono parzialmente ceduti (cfr. Rilievo 2017, tavola 02, che
li designa diroccato ma meritevole di conservazione; schede di rilievo
edifici n. __________ [= IEFZE __________] e n. __________ [= IEFZE __________]).
Seppur in generale la porzione meglio conservata del nucleo originario è quella
a sud con l'oratorio di San Giacomo (cfr. schede rilievo edifici n. __________
= IEFZE __________, __________), sussistono ancora significativi edifici
meritevoli di conservazione o già trasformati anche nella parte centrale lungo
il sentiero e a nord (ad es. schede rilievo edifici n. __________ = IEFZE __________
sub B, 5), che permettono ancora di leggere il piccolo villaggio nel suo
insieme, con i suoi elementi degni di particolare tutela (quali il sentiero
principale, la mulattiera storica d'importanza regionale che risale dal nucleo
di Ludiano, lo snodo fra i due percorsi, l'antica presenza di tre complessi
abitativi composti da 3 o 4 rustici costruiti in contiguità, la particolare
disposizione del complesso delle stalle e dei fienili alle due estremità e il
raggruppamento delle abitazioni al centro e l'estesa radura a valle dell'abitato;
cfr. Rilievo 2017, relazione accompagnatoria pag. 14 seg.).
4.4
Lo stabile oggetto della presente procedura è censito dall'IEFZE quale
diroccato ricostruibile 1b (n__________; Rilievo edilizio 2017, scheda edificio
n. __________ part. __________, recte: n. __________ part. __________).
Lo stesso si trova nel cuore del nucleo. Esso faceva parte di uno dei tre
citati complessi abitativi composto da rustici costruiti in contiguità, e
meglio di quello centrale (il complesso più a valle, meglio conservato, è
censito come edificio già trasformato, mentre quello più a monte è formato da
tre rustici, meritevoli di conservazione 1a o diroccati ricostruibili 1b, cfr.
IEFZE schede edifici __________ rispettivamente Rilievo edilizio 2017, schede
edifici n. __________). In base alle analisi dello storico __________, lo
stabile in questione è uno dei pochi riconducibile con sicurezza alla tipologia
della "casa-torre" (XV-XVI secolo), ovvero a un edificio abitativo
costituito da locali sovrapposti con sviluppo verticale. In questo modello
edilizio arcaico, ad ogni livello si trovava di regola un solo locale (cantina,
cucina, una o due camere e granaio nel sottotetto); i collegamenti, all'esterno,
sfruttavano la pendenza del terreno e, per i piani superiori, sono assicurati
da scale e ballatoi (cfr. Note storiche, pag. 24; Max Gschwend, La casa rurale nel cantone Ticino, Vol. 2.,
Forme di casa. Insediamenti, Basilea 1982, pag. 22 segg. e 30 segg.). Da questo
profilo, secondo __________ (pag. 27), la casa numero __________ risulta
la più interessante, seppur deperita. Egli descrive in particolare che
la copertura (...) è perduta e le suddivisioni orizzontali interne
sono state sfondate dal crollo del tetto e di un grosso albero; la muratura
perimetrale tuttavia, conservata fino al timpano, consente una lettura sicura
dell'edificio. Si tratta anche in questo caso di una dimora a torre, l'unica a
Selvapiana costituita da quattro vani sovrapposti (…). Il piano
inferiore, dove non è escluso che vi fossero delle cantine, era accessibile dal
lato sud; oggi l'entrata, sia all'interno sia all'esterno, è ostruita dai
detriti di crollo fin quasi al livello dell'architrave, che si riconosce appena
sulla verticale del grande affresco. Nonostante le ragguardevoli dimensioni non
dovevano esserci collegamenti interni: al secondo piano si accedeva dalla
callaia, al terzo tramite un passaggio sospeso, costituito da una pesantissima
lastra gettata sopra la stessa. La tessitura dei muri presenta grandi conci d'angolo
regolari; le finestre collarini a calce (...). Questa grande casa-torre, in cui
immaginiamo possa aver abitato Antoniolo, il capostipite dei notai de
Silvaplana, è un edificio notevole impreziosito da un affresco ormai solo
parzialmente conservato sulla parete sud; le separazioni orizzontali erano sostenute
da travami e da mensole sporgenti lungo tutta la larghezza dei locali, che
presentano un intonaco completo su tre piani.
Il rustico, come emerge dalla predetta descrizione, ma anche dal Rilievo 2017
(cfr. la relativa scheda) e dall'ulteriore documentazione fotografica agli
atti, non è un edificio completamente andato in rovina, ma solo parzialmente
diroccato (cfr. peraltro pure le immagini reperibili sul citato sito dell'Associazione
amici di Selvapiana). Il suo stato non risulta sensibilmente mutato rispetto al
censimento dell'IEFZE nel 1997 (cfr. la relativa scheda con foto). La sua
classificazione è quindi tuttora valida ai sensi dell'art. 9.3 NAPUC-PEIP.
Ancorché deteriorato e privo di tetto, risulta abbastanza integro nelle sue
strutture di base. In particolare, le strutture edilizie e sagome dei muri
perimetrali sono ancora sufficientemente visibili (cfr. STPT 90.1997.119 dell'11
settembre 2003 consid. 3.2). Esse presentano falle tutto sommato ancora
contenute, più che altro nella parte superiore (cfr. pure Note storiche, foto a
pag. 27). Secondo la scheda del Rilievo 2017, questo edificio è inoltre
determinante per il valore dell'insieme del nucleo: si tratta infatti di un diroccato
che testimonia la seconda trilogia di edifici contigui, caratteristici di
Selvapiana. La sua ricostruzione (ed eventualmente quella dei rustici
adiacenti andati completamente distrutti, da valutare in base alle priorità)
è importante sia per far riemergere il sentiero principale, sia per mettere
maggiormente in risalto il rapporto fra l'abitato di una volta e gli estesi
prati aperti.
4.5
Ferme queste premesse, contrariamente a quanto eccepisce l'RI 1 (per lo
più senza peraltro confrontarsi con la predetta documentazione), occorre
ritenere che in concreto sussistano quelle particolari circostanze che
permettono la ricostruzione parziale del diroccato in questione in base all'art.
11.1
lett. b NAPUC-PEIP. Posto che nemmeno RI 1 pretende altrimenti data la
sussistenza di un criterio d'esclusione ai sensi dell'art. 10.1 NAPUC-PEIP, ben
si può ammettere in particolare che l'edificio sia parte integrante di un
insieme di edifici meritevole di conservazione e che la sua ricostruzione
(parziale) sia necessaria.
Per il suo valore proprio e
paesaggistico esso costituisce infatti una tessera decisiva per la
preservazione e valorizzazione dell'insieme del nucleo di Selvapiana, così come
anche indicato dall'autorità dipartimentale (cfr. risposta dell'UDC al Governo,
con le osservazioni della Sezione dello sviluppo territoriale). E questo anche
- o addirittura a maggior ragione - se delle costruzioni immediatamente
contigue (part. __________) con cui formava un tempo un complesso più ampio
dovesse rimanere solo la presenza delle tracce su cui sorgevano,
rispettivamente se per questi diroccati, a differenza della casa-torre in
oggetto, non dovesse eventualmente essere più possibile la ricostruzione
integrale a causa del loro stato di deperimento più avanzato (cfr. Rilievo
2017, scheda edificio n. __________ che, a differenza dell'IEFZE [edifici __________],
indica un rustico di cui rimane solo il sedime,
la cui
ricostruzione non appare inoltre prioritaria). Ai fini della preservazione e
valorizzazione di un insediamento rurale antico come Selvapiana, inevitabile
appare infatti la coesistenza di costruzioni che possono e devono essere
recuperate con altre di cui non potranno invece che rimanere singoli elementi,
comunque significativi per la leggibilità dell'insediamento (cfr. in tal senso,
ad esempio, con riferimento ai diroccati a monte sulla part. __________, la
scheda dell'edificio n. __________ del Rilievo 2017, che osserva come un
elemento importante da conservare e valorizzare sia il muro di sostegno a monte
del sentiero principale, il quale a tratti coincide con la facciata est degli
edifici diroccati, specificandone l'importanza ai fini della lettura della
spazialità e delle dimensioni dell'asse di collegamento, ben mantenuto). All'interno
di paesaggi rurali in cui gli edifici formano con i loro dintorni un'unità di
pregio devono del resto essere salvaguardate soprattutto quelle costruzioni che
creano l'elevato valore estetico-paesaggistico dell'insediamento o vi
contribuiscono in maniera determinante e che determinerebbero una perdita di
tale valore se andassero completamente in rovina o fossero distrutte (cfr.
USTE, Nuovo diritto della pianificazione, Criteri per designare le costruzioni
e gli impianti degni di protezione ai sensi dell'art. 24d cpv. 2 e 3 LPT e dell'art.
39.
cpv. 2 e 3 OPT, pag. 3 e 4). Ciò che è appunto il caso per il rustico
diroccato 1b in oggetto. Cadono di riflesso nel vuoto tutte le critiche dell'RI
1, incluse quelle riferite alla seconda scelta dei rustici.
4.6
A una parziale ricostruzione del diroccato in oggetto non osta inoltre il
cpv. 3 dell'art. 39 OPT, che permette di rilasciare autorizzazioni in base a questa
norma solo se l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano
sostanzialmente immutati. Tale disposizione non vieta infatti qualsiasi
modifica strutturale, ma soprattutto le trasformazioni assimilabili a nuove
costruzioni (come ad es. ampie sostituzioni di strutture portanti) o
addirittura la totale demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio (cfr. Rudolf Muggli, in:
Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Praxiskommentar RPG: Bauen ausserhalb der
Bauzone, Zurigo 2017, n. 36 ad art. 24). L'aspetto esterno di uno stabile non
deve essere mutato al punto da vanificare lo scopo di protezione. Di converso,
da questo profilo non sono considerate vietate quelle modifiche volte a
ripristinare, come in concreto, qualità precedentemente andate perse (cfr. Bernhard Waldmann/Peter Hänni,
Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 16 ad art. 24d e rimandi).
4.7
In conclusione - fatto salvo quanto ancora si dirà per alcune scelte
progettuali minori censurate dall'RI 1 (consid. 5) e il pannello solare
(consid. 6) - la licenza edilizia per la parziale ricostruzione del rustico
diroccato, al fine di destinarlo a residenza secondaria, va pertanto
confermata.
5.
5.1. Secondo i
principi generali delle norme edilizie (art. 13 NAPUC-PEIP), tutti gli
interventi sugli edifici e impianti definiti meritevoli (categoria 1a,1c e 1d),
sugli oggetti meritevoli già trasformati (categoria 3), le ricostruzioni di
edifici diroccati ricostruibili (1b), così come qualsiasi ulteriore intervento
all'interno dei comprensori protetti dal PUC-PEIP devono rispettare i criteri
di salvaguardia di quei valori paesaggistici, culturali, formali, costruttivi e
volumetrici insiti nella loro tipologia (art. 13.1). Ogni intervento su tali manufatti
deve conformarsi ai caratteri costruttivi e tipologici propri dell'edilizia
rurale tradizionale del luogo. Nel caso di ricostruzione di edifici diroccati,
o nei casi a tipologia incerta, derivante da precedenti gravi alterazioni della
sostanza costruita, il progetto architettonico deve fondarsi sull'analogia con
le tipologie dominanti nel tessuto locale. Gli elementi alteranti la tipologia
originale del manufatto devono essere rimossi nella misura massima esigibile
(art. 13.2).
L'art. 17 NAPUC-PEIP definisce le norme di intervento per gli oggetti
classificati nella categoria 1b. In base a tale norma, la ricostruzione deve
avvenire sul fondo e nel perimetro del rispettivo diroccato. La ricostruzione
deve integrarsi nel tessuto urbanistico del nucleo al quale appartiene. Il
progetto deve inoltre fondarsi sul principio dell'analogia con le tipologie
dominanti nel tessuto locale, conformandosi alle caratteristiche
architettoniche degli edifici tradizionali vicini e, se documentabili,
dell'edificio preesistente (art. 17.1). Le modalità costruttive e il linguaggio
architettonico devono rispettare i criteri di salvaguardia e valorizzazione di
quei valori culturali e paesaggistici, propri dell'edilizia rurale
tradizionale, nel rispetto dei caratteri formali, costruttivi e volumetrici
tutelati dal Piano ed ossequiare le modalità di intervento prescritte dall'art.
15.
(art. 17.2).
Quest'ultima disposizione regola tra l'altro le facciate e aperture (art.
15.4) e i comignoli (art. 15.7). L'art. 15.4.1 dispone in particolare
che le aperture esistenti devono essere mantenute. Non è ammessa né
la formazione di nuove aperture, né la modifica di quelle esistenti. Una deroga
al precedente capoverso, precisa l'art. 15.4.2, può essere concessa solo
se strettamente necessaria ai fini della trasformazione con cambiamento di
destinazione e se determinata dalla particolare tipologia originaria
dell'edificio. Interventi in tal senso possono essere autorizzati solo se
compatibili con le caratteristiche formali dell'edificio e delle sue facciate
originarie, nonché se rispettosi dei caratteri costruttivi locali e della
tipologia propria dell'edilizia rurale tradizionale.
L'art. 15.7 NAPUC-PEIP dispone dal canto suo che nuove canne fumarie devono
essere il più discrete possibili e devono essere evitate soluzioni posticce. Il
Dipartimento del territorio può imporne il materiale. In caso di necessità di
due focolari (ad esempio per la cucina e per il camino), le rispettive canne
fumarie devono, di principio, essere condotte a tetto raggruppate all'interno
di un solo comignolo.
5.2
In concreto il progetto prevede tra l'altro di inserire una feritoia (ca.
0.15
x 0.50 m) nel timpano a sud e una nuova finestra (m 0.40 x 0.80) nella
facciata ovest, al piano rialzato (cfr. facciate sud e ovest del 21 aprile
2020). Il Governo, riallacciandosi alle osservazioni dell'Autorità
dipartimentale, al di là della mancata richiesta di una deroga, ha ritenuto
entrambe le aperture conformi alle NAPUC-PEIP, trattandosi di elementi dedotti
dalle tracce dell'edificio stesso e altri nella stessa zona. Ha in particolare
rilevato come la feritoia del sottotetto, oltre ad essere una caratteristica
del nucleo di Selvapiana, fosse preesistente. Anche l'altra apertura sul fronte
ovest, inserita in una breccia esistente, sarebbe già esistita in
origine, come si potrebbe dedurre da pilastri in sasso trovati tra le
macerie (secondo le dichiarazioni dell'istante).
5.2.1
Ora, per quanto riguarda la feritoia nel timpano sud, dalla
documentazione fotografica agli atti risulta effettivamente che la stessa era
già presente nel rustico (cfr. in particolare fotografia facciata sud allegata
alla domanda di costruzione; inoltre, Note storiche, pag. 27, fig. 7). Simili
aperture, a livello del solaio, si ritrovano del resto anche in un'altra
casa-torre medievale di Selvapiana, e più in generale in questa tipologia di
edifici (cfr. ad es. Note storiche, pag. 25 e 28; Rilievo edilizio 2017, schede
edifici n. __________; Gschwend,
op.cit., pag. 53). Da questo profilo, il completamento della parte superiore
della muratura del timpano riprendendo questo elemento appare quindi del tutto
conforme agli art. 17 e 15.4.1 NAPUC-PEIP e, contrariamente a quanto eccepisce
l'RI 1, non richiede il rilascio di una deroga ai sensi dell'art. 15.4.2
NAPUC-PEIP.
5.2.2
Una diversa conclusione s'impone per contro per la nuova finestra (0.40
x 0.80) sulla facciata ovest. Il progetto prevede la parziale ricostruzione di
questo fronte, e in particolare il completamento della muratura al primo piano
e di una piccola breccia al piano rialzato (cfr. piante e facciata ovest). La
nuova finestra, contrariamente a quanto indicato dal Governo, non è inserita
nella breccia esistente, ma più in alto, dove attualmente vi è il muro
spesso ca. 0.60 m (cfr. facciata ovest e pianta piano rialzato; Note storiche,
pag. 27, fig. 8 e 9). Da questo profilo, non si tratta quindi della ricostruzione
di una parte di facciata che si conforma alle caratteristiche architettoniche
del rustico originale, ma piuttosto della formazione di una nuova apertura
in una facciata esistente, che può però essere ammessa solo con una deroga in
base all'art. 15.4.2 NAPUC-PEIP. Deroga che - al di là del fatto che non è
stata richiesta - non è tuttavia dato di vedere come potrebbe essere
rilasciata, ritenuto che nemmeno l'istante in licenza pretende che la nuova
finestra sia strettamente necessaria, ma solo che rischiarerebbe
meglio la cucina (cfr. risposta al Governo, pag. 3), la quale già dispone
di due finestre sul lato est (cfr. pianta piano rialzato e facciata est). Su
questo punto, la licenza edilizia non può quindi essere tutelata. Alla
resistente resta semmai riservata la possibilità di riproporre una variante per
un'eventuale apertura più piccola all'interno della breccia, sempre che ne
dimostri la preesistenza (se del caso, circostanziando meglio la semplice
affermazione riferita a non meglio precisati pilastri in sasso trovati tra
le macerie, cfr. sua risposta al Governo).
5.3
Il progetto prevede la posa di due canne fumarie sul tetto, uno per ogni
falda, e meglio una legata alla stufa a legna e una più esile dell'impianto a
gas (boiler per riscaldamento acqua). L'Autorità dipartimentale ha avallato
entrambi i comignoli, limitandosi a imporre una condizione relativa al loro
materiale (metallo; cfr. avviso cantonale, pag. 3).
Ora, è ben vero che nel giudizio impugnato il Governo non si è confrontato con
la censura dell'RI 1, che lamentava un contrasto con il principio del
raggruppamento previsto dall'ultimo periodo dell'art. 15.7 NAPUC-PEIP. Tale
censura è tuttavia all'evidenza infondata: questo principio, come si evince dal
chiaro testo della norma, si riferisce infatti solo alle canne fumarie dei focolari,
come una stufa a legna per la cucina o un camino alimentati a legna; non anche
alle canne fumarie di impianti diversi, quali un boiler a gas. Considerato che
nemmeno l'RI 1 pretende che i due comignoli siano altrimenti contrari all'art.
15.7
NAPUC-PEIP, anche questa eccezione va di conseguenza respinta.
6.
Un'ultima
puntualizzazione s'impone invece per il pannello solare fotovoltaico, per il
quale il Governo ha imposto una singolare condizione, che chiede alla
resistente di trasmettere un piano con l'indicazione della sua ubicazione
finale,
per approvazione prima della sua posa, al Dipartimento
del territorio, il quale ne darà informazione all'ARE (disp. 1.2). E
ciò nonostante tale pannello non sia contemplato dai piani di progetto (come
correttamente già eccepito dall'Ufficio federale), ma solo menzionato in modo
generico nella relazione tecnica e per il quale la stessa istante ha confermato
di non aver ancora scelto un'ubicazione (cfr. sua risposta al Governo).
Considerato che l'installazione di impianti solari nei comprensori del PUC-PEIP
è chiaramente soggetta a licenza edilizia (art. 4 lett. h RLE) - e non solo a
una non meglio definita approvazione previo inoltro di un piano -
è manifesto che la predetta clausola di cui al disp. 1.2 non può essere tutelata
e va annullata. Se la resistente vorrà collocare un simile impianto, una volta
individuate le specifiche e l'ubicazione, potrà semmai ripresentare una
regolare domanda di costruzione (cfr. art. 4 segg. LE e art. 8 segg. RLE).
7.
7.1. Sulla base
di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto. La
decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che la licenza edilizia
del 26 maggio 2020 rilasciata dal Municipio è confermata, ma non in quanto
riferita alla formazione della nuova finestra al piano rialzato sulla facciata
ovest. Per il pannello solare vale invece quanto indicato al precedente
considerando.
7.2
Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della resistente, ma
solo nella misura del suo ridotto grado di soccombenza, ritenuto che per il
resto si prescinde da un prelievo (cfr. art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). All'RI 1,
dotato di un servizio giuridico, non si assegnano ripetibili, non essendo la
procedura particolarmente complessa (art. 49 cpv. 2 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
parzialmente accolto.
Di conseguenza, la
decisione del 5 maggio 2021 (n. 2251) del Consiglio di Stato è annulla e
riformata nel senso che la licenza edilizia del 26 maggio 2020 rilasciata dal
Municipio di Serravalle a CO 1 è confermata così come indicato al consid. 7.1.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 200.- è posta a carico di CO 1. Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
cancelliera