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Decisione

52.2021.251

Licenza edilizia per la trasformazione di rustici

30 settembre 2024Italiano37 min

progetto di recupero e valorizzazione (promosso da un'associazione, con il sostegno

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.251

Lugano

30

settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Sarah Socchi, Fulvio Campello

cancelliera:

Sonja Dobrijevic

statuendo sul ricorso dell'8 giugno

2021 dell'

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 5 maggio 2021 (n. 2251) del Consiglio

di Stato che respinge la sua impugnativa avverso la risoluzione del 26 maggio

2020 con cui il Municipio di Serravalle ha rilasciato a CO 1 la licenza

edilizia per la parziale ricostruzione di un rustico diroccato (part. __________,

sezione Ludiano);

ritenuto, in

fatto

A. CO 1 è proprietaria di

un fondo (part. __________) situato nel comune di Serravalle, a Ludiano, nel

nucleo di Selvapiana. Sul terreno, incluso nel comprensorio del piano di

utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti

(PUC-PEIP), vi è un rustico censito quale diroccato ricostruibile 1b

nell'inventario degli edifici fuori delle zone edificabili (IEFZE, approvato

con ris. gov. n. 4355 del 3 settembre 1997).

ESTRATTO MAPPA

N

_________

B. a. Il 30 maggio 2018,

il Municipio di Serravalle ha autorizzato l'esecuzione di alcuni interventi di

messa in sicurezza del diroccato (messa in sicurezza delle parti più

pericolose, sbadacchiatura delle aperture e inserimento delle solette

per il consolidamento della struttura).

b. Il 1° dicembre

2018, CO 1 ha poi presentato una domanda di costruzione ordinaria per ricostruire

parzialmente il rustico (di m 5.20 x 5.80 ca.), destinandolo a un'abitazione

secondaria, articolata su tre piani (cantinato, piano rialzato

con tinello-cucina e primo piano con camera e bagno). Il progetto

prevede in particolare di completare alcune porzioni di muratura cedute

(segnatamente le parti superiori e un paio di brecce) e di riedificare il tetto

crollato a due falde (con nuova struttura portante in legno e copertura in

piode). A livello di facciate contempla delle modifiche ad alcune aperture

esistenti, l'inserimento di una nuova finestra (0.40 x 0.80 m) sul fronte ovest

(al piano rialzato) e di una feritoia (0.15 x 0.80 m) nel timpano a sud; su

questo lato, al primo piano, verrà inoltre collocato un balcone-ballatoio. Il

progetta prospetta poi la posa di una stufa a legna e di un impianto a gas

(boiler per riscaldamento acqua) con le relative canne fumarie sul tetto. La

relazione tecnica accenna inoltre alla posa di un pannello solare. Lo

smaltimento delle acque luride avverrà tramite fossa biologica e trincea

drenante sul fondo adiacente.

c. Nel termine di pubblicazione, la domanda non ha suscitato opposizioni. Il 21

aprile 2020 l'istante ha successivamente inoltrato dei piani (variante

riduttiva), che rinuncia alle modifiche alle aperture esistenti, mantenendo

invece la nuova finestra a ovest e la feritoia nel timpano a sud (ma più

piccola, ca. 0.15 x 0.50 m).

d. Dopo aver raccolto

l'avviso cantonale favorevole (n. 108073), subordinato a determinate condizioni

(riguardanti tra l'altro le rifiniture e i materiali), il 26 maggio 2020 il

Municipio ha rilasciato all'istante la licenza richiesta, notificandola anche all'Ufficio

federale dello sviluppo territoriale (ARE).

C. Con giudizio del 5

maggio 2021, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'RI

1 avverso la predetta decisione, che ha confermato (disp. 1.1). Ha inoltre

disposto che CO 1 è tenuta a trasmettere un piano con l'indicazione dell'ubicazione

finale del pannello solare per approvazione prima della sua posa, al

Dipartimento del territorio, il quale ne darà informazione all'ARE (disp.

1.2).

In sintesi, ripercorsi

Fatti

i fatti ed espresso una premessa di carattere generale, il Governo ha anzitutto

disatteso una censura inerente alla gestione del paesaggio, rilevando come

continueranno ad essere correttamente mantenuti non solo il fondo e le sue

adiacenze, ma l'intero nucleo di Selvapiana, interessato da un importante

progetto di recupero e valorizzazione (promosso da un'associazione, con il sostegno

finanziario di fondi a livello federale, cantonale e comunale). Il Governo ha

poi disatteso l'obiezione dell'RI 1 riferita all'impossibilità di ricostruire

il diroccato. Dopo aver ricordato lo scopo e i principi del PUC-PEIP, il

Governo ha essenzialmente rilevato come tale piano conceda espressamente la

facoltà di ricostruire un diroccato ricostruibile

1b che, come in

concreto, sarebbe parte integrante di un insieme di edifici meritevoli di

conservazione e la cui ricostruzione risulterebbe necessaria (art. 11 delle

relative norme di attuazione; NAPUC-PEIP), evocando in tale contesto sia la

scheda 8.5 del piano direttore approvata dal Consiglio federale, come pure le

analisi storiche e i rilievi del patrimonio edilizio concretamente effettuati.

Ha infine respinto anche le critiche inerenti alle scelte progettuali, relative

in particolare alla nuova apertura a ovest, alla feritoia e al balcone,

considerandoli conformi alle NAPUC-PEIP. Per il pannello solare ha invece

ritenuto che la scelta della sua ubicazione potesse essere differita così come

sopraindicato.

D. Contro il predetto

giudizio governativo, l'RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale

amministrativo chiedendo che sia annullato, insieme alla licenza edilizia rilasciata

dal Municipio.

L'insorgente contesta anzitutto che il rustico diroccato sia parte integrante

di un insieme di edifici meritevole di conservazione e che la sua ricostruzione

sia necessaria per tutelare e valorizzare l'insieme ai sensi dell'art. 11

NAPUC-PEIP, rimproverando al Governo di non aver esperito un sopralluogo. L'RI

1 ritiene la licenza edilizia contraria all'art. 39 cpv. 2 dell'ordinanza sulla

pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1). La

ricostruzione di un diroccato, aggiunge, sarebbe in generale incompatibile con

gli scopi dell'art. 39 cpv. 2-5 OPT; andrebbe quindi ammessa solo in

circostanze del tutto eccezionali, da valutare con estremo rigore. In tal

senso, nega qualsiasi incoerenza con la decisione del Consiglio federale sulla

scheda 8.5. Lamenta inoltre l'assenza di un'analisi dell'importanza

paesaggistica del rustico e, di riflesso, della cosiddetta seconda scelta degli

edifici inventariati, che avrebbe al più tardi dovuto avvenire al momento del

rilascio del permesso. Ribadisce infine i contrasti con il PUC-PEIP di alcune scelte

progettuali minori: in particolare, nega che siano date le condizioni

eccezionali per formare la nuova apertura a ovest e la feritoia a sud (art. 15

cpv. 4 NAPUC-PEIP); inoltre, la posa dei due comignoli (per l'impianto a gas e

per la stufa a legno) si porrebbe in contrasto con l'art. 15.7 NAPUC-PEIP che

ne richiederebbe il raggruppamento, criticando il Governo per aver sorvolato

tale aspetto.

E. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

A identica conclusione

pervengono l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC), il Municipio e CO 1, con

argomentazioni di cui si dirà, nella misura del necessario, in appresso.

F. Con la replica e

le dupliche, l'RI 1 rispettivamente l'UDC e il Municipio si sono riconfermati

nelle rispettive tesi e domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge

edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è l'abilitazione a

ricorrere dell'RI 1, data in applicazione degli art. 89 cpv. 2 lett. a della

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) e 48 cpv. 4

OPT (cfr. DTF 136 II 359 consid. 1; STF 1C_480/2019 del 16 luglio 2020 consid.

Considerandi

2.

e rimandi). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), è dunque

ricevibile in ordine.

1.2

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25.

cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della lite emerge in modo

sufficientemente chiaro dalle abbondanti fotografie agli atti, integrati tra l'altro

dalle diverse immagini relative all'edificio allegate alla domanda di

costruzione e prodotte dall'istante in licenza (cfr. sua risposta al Governo),

unitamente a quelle relative ai suoi dintorni e all'intero nucleo comprese nel

progetto di recupero e valorizzazione dell'insediamento e del territorio dell'Associazione

degli amici di Selvapiana (che include anche le schede con le vedute di ogni

singolo edificio e/o manufatto nel villaggio; cfr. inc. EDI.2020.133 già

richiamato dal Governo relativo alla parallela procedura edilizia concernente

la part. __________ [incarto del Tribunale 52.2021.250], documentazione

allegata alla risposta del Municipio). Il sopralluogo sollecitato dall'insorgente

non appare quindi idoneo a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del

presente giudizio. Per le stesse ragioni, a una valutazione anticipata delle

prove offerte (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), esente da critiche è

pure l'implicita rinuncia del Governo ad assumere questo mezzo di prova.

2.

2.1. Oggetto

della lite è il progetto che prevede di ricostruire parzialmente e destinare a

residenza secondaria il rustico di cui si è detto in narrativa, incluso nel comprensorio

del PUC-PEIP e censito dall'IEFZE approvato nel 1997 quale diroccato

ricostruibile 1b. Controverso è in particolare se l'intervento possa essere

autorizzato in applicazione dell'art. 39 cpv. 2 OPT, che costituisce una norma

d'esecuzione molto estesa dell'art. 24 lett. a della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700; in vigore dal 1°

settembre 2000 e di tenore identico all'art. 24 cpv. 1 vLPT, vigente dal 1°

gennaio 1980, RU 1979, 1573; cfr. DTF 137 II 338 consid. 2; tra le altre: STA

90.2010.128

(R7)/90.2020.67 del 21 dicembre 2020 consid. 5). Nessuno del resto

pretende - a giusta ragione - che il progetto potrebbe essere autorizzato in

base ad una delle altre disposizioni che regolano gli interventi fuori della

zona edificabile (art. 24a segg. LPT).

2.2

Secondo il cpv. 2

dell'art. 39 OPT (in vigore dal 1° settembre 2000 e derivato dall'art. 24 cpv.

2.

vOPT 89 [RU 1989, 1985]), i Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione

vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché

tipici del paesaggio, se:

a. il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna

di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di

utilizzazione;

b. il carattere particolare del paesaggio dipende

dal mantenimento di tali edifici;

c. la conservazione duratura degli edifici può

essere garantita solo con il cambiamento di destinazione; e

d. il piano direttore cantonale contiene i criteri

secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli

edifici.

Tali autorizzazioni

possono essere rilasciate soltanto se l'aspetto esterno e la struttura edilizia

basilare restano sostanzialmente immutati (cfr. art. 39 cpv. 3 OPT nella

versione in vigore dal 1° novembre 2012 [RU 2012, 5537], che corrisponde al precedente

art. 39 cpv. 3 lett. c OPT; cfr. pure l'art. 24 cpv. 3 vOPT 89). Devono inoltre

essere soddisfatte le condizioni poste dall'art. 43a OPT, il quale ha

esteso a

tutte le autorizzazioni rilasciate secondo la sezione 6

dell'OPT quelle precedentemente previste dall'art. 39 cpv. 3 lett. a-b, d-f OPT

(in vigore fino al 1° novembre 2012; cfr. pure art. 24 cpv. 3 vOPT 89). In particolare,

tali autorizzazioni possono essere rilasciate solo se: (a) gli edifici non sono

più necessari ai fini dell'anteriore destinazione conforme alla zona o

vincolata all'ubicazione oppure se viene assicurato che gli edifici vengono

mantenuti per tale scopo; (b) la nuova utilizzazione non comporta un edificio

sostitutivo che non sia necessario; (c) è necessaria tutt'al più una leggera

estensione dell'urbanizzazione esistente e tutti i costi d'infrastruttura in

relazione all'utilizzazione autorizzata sono a carico del proprietario; (d) la

coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata e (e) non vi si

oppongono interessi preponderanti.

2.3

Nel Canton Ticino,

la problematica del cambiamento di destinazione degli edifici

esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, è stata affrontata

tramite la scheda di coordinamento 8.5 del piano direttore, approvata dalla

Confederazione il 30 gennaio 2002. Essa costituiva il primo tassello

necessario ai fini del rilascio di un'autorizzazione secondo l'art. 39 cpv. 2

OPT rispettivamente l'art. 24 cpv. 2 vOPT

(cfr. art. 39 cpv. 2 lett. d OPT e art. 24 cpv. 3 lett. a vOPT; cfr. pure il

relativo rapporto d'esame dell'ARE del 14 novembre 2001 relativo

all'approvazione di tale scheda, pag. 3). Successivamente, il Cantone Ticino si

è dotato del piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e

impianti protetti (approvato dal Gran Consiglio l'11 maggio 2010 e il 28 giugno 2012). Solo grazie all'adozione di tale

piano, che costituiva l'ulteriore anello giuridico mancante per l'applicazione

dell'art. 39 cpv. 2 OPT (cfr. lett. a), è divenuto possibile concedere dei

permessi in base a tale norma (cfr.

RtiD II-2004 n. 43; 90.2007.80 del 2 maggio 2008 consid. 2.3; inoltre, STA 90.2010.128(R7)/90.2020.67

citata consid. 10). Fermo l'adempimento delle ulteriori condizioni poste dal

diritto federale (cfr. art. 39 cpv. 3 e 43a OPT), è dunque sulla base di

tale piano e delle relative norme d'applicazione che va verificato se può

essere rilasciata un'autorizzazione edilizia giusta l'art. 39 cpv. 2 OPT (cfr. STA

52.2021.22

del 30 dicembre 2022 consid. 2.3; 90.2010.128 (R7)/90.2020.67 citata

consid. 10.4, 52.2015.587 del 22 novembre 2018 consid. 3.3.4.2).

3.

3.1. Il PUC-PEIP

è inteso ad assicurare la protezione e la gestione del territorio fuori dalle

zone edificabili e permettere il mantenimento, la valorizzazione e, nella

misura del possibile, il recupero di edifici e impianti degni di protezione,

situati fuori dalle zone edificabili, laddove essi costituiscono una componente

essenziale del paesaggio tradizionale locale, con tutte le sue componenti, in

quanto espressione della cultura rurale tradizionale (cfr. art. 2.1.2 NAPUC-PEIP).

Esso promuove in particolare (a) la conservazione e la valorizzazione della

sostanza edilizia rurale tradizionale (edifici e impianti meritevoli di

conservazione); (b) la salvaguardia della qualità formale del paesaggio di

riferimento di tale sostanza edilizia tradizionale, in quanto testimonianza storica

e ricchezza culturale con carattere di unicità e (c) la creazione delle

condizioni necessarie per la cura e per la gestione attiva di tale paesaggio,

volta ad evitarne, nel limite del possibile: l'impoverimento e il degrado

paesaggistico ed urbanistico (nel senso di una ulteriore perdita delle

testimonianze storiche e di un ulteriore incremento degli effetti negativi

dell'antropizzazione), il degrado e l'inselvatichimento (nel senso di una

banalizzazione del paesaggio a causa di una copertura forestale sempre più

omogenea e monotona) e la possibile perdita del valore economico che

l'abbandono di tali edifici comporta (cfr. art. 2.2.1 NAPUC-PEIP).

3.2

Per principio, ogni attività d'incidenza territoriale all'interno dei

comprensori protetti ai sensi del PUC-PEIP, in particolare sugli oggetti

definiti meritevoli di conservazione dagli IEFZE comunali, deve mirare alla

salvaguardia, al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio

storico-architettonico, paesaggistico e culturale del comprensorio del quale

fanno parte (cfr. art. 8.1 NAPUC-PEIP). Le possibilità di intervento sugli

edifici e impianti inclusi nel comprensorio del PUC-PEIP dipendono dalla loro

classificazione nell'Inventario degli edifici fuori zona edificabile (IEFZE)

del rispettivo Comune, secondo quanto indicato all'art. 11 e 13 (art. 8.2 NAPUC-PEIP).

Tale classificazione non è valida a tempo indeterminato, ma dovrà essere

modificata qualora lo stato dell'edificio sia alterato (cfr. art. 9.3 NAPUC-PEIP).

In particolare, ai fini dell'autorizzazione alla trasformazione con cambiamento

di destinazione degli edifici meritevoli di conservazione, è necessario che gli

stessi: presentino ancora, al momento dell'inoltro della domanda di

costruzione, le caratteristiche che ne hanno determinato la relativa

classificazione; siano inclusi nei perimetri del PUC-PEIP; non siano toccati da

criteri di esclusione di cui all'art. 10.1 (cfr. art. 9.3 NAPUC-PEIP; cfr. pure

STA 52.2021.22 citata consid. 2.4, 52.2002.377 del 29 settembre 2020 consid.

5.3).

3.3

Negli inventari IEFZE, gli edifici sono in particolare stati suddivisi

secondo le seguenti categorie (cfr. tra tante: STA 90.2010.128 (R7)/90.2020.67

citata consid. 7.3; cfr. pure citata risoluzione n. 4355 del 3 settembre 1997,

pag. 3 seg.):

1.

Edifici meritevoli di

conservazione

a)

Edifici rustici finora

prevalentemente utilizzati a scopo agricolo, per i quali è ammessa la

ricostruzione (cambiamento di destinazione);

b)

edifici rustici diroccati, che

fanno parte di un nucleo meritevole di conservazione, per i quali è ammessa la

ricostruzione (cambiamento di destinazione); un nucleo meritevole di

conservazione - che legittima la ricostruzione di edifici diroccati posti nello

stesso - è costituito da un assieme di edifici che rappresentano degli elementi

emergenti del paesaggio e formano una struttura edilizia unica, una trama

architettonicamente valida e di pregio, e hanno caratteristiche particolari per

le loro peculiarità paesaggistico-ambientali;

c)

edifici rustici particolari con

una destinazione specifica (oggetti culturali) che vanno mantenuti (cappelle,

mulini, grotti, forni del pane, torchi, nevere, lavatoi ecc.) nell'interesse

generale di salvaguardare il contenuto, la tipicità e l'importanza storica

della costruzione;

d)

edifici rustici ancora utilizzati

(o utilizzabili) a scopo agricolo, sia nelle superfici per l'avvicendamento

colturale che negli altri terreni inclusi nella zona agricola del piano

regolatore, che devono mantenere la loro destinazione attuale.

2.

Edifici diroccati non

ricostruibili

Edifici diroccati per i quali non esiste un interesse

pubblico alla loro ricostruzione in quanto non appartengono a nuclei o gruppi

di rustici meritevoli di conservazione.

3.

Edifici rustici già trasformati

Edifici rustici già trasformati per i quali sono

concessi interventi di manutenzione ordinaria o, se ancora meritevoli, di

recupero di parti originali.

4.

Altri edifici rilevati

Tutti gli altri edifici esistenti

sul territorio quali case d'abitazione, costruzioni agricole non tradizionali,

autorimesse, baracche, capannoni ecc. In questa categoria sono inclusi anche

edifici originariamente rustici, ma che in seguito a trasformazione hanno perso

totalmente le loro caratteristiche originali.

Per quanto riguarda la categoria dei

rustici meritevoli di conservazione appartenenti alla categoria 1b (diroccati

ricostruibili), in sede di approvazione della scheda di PD 8.5, l'ARE si era

chiesto se fossero concepibili casi d'applicazione conformi al diritto federale

(cfr. rapporto d'esame citato pag. 23). L'eventualità non è comunque stata

esclusa dal Consiglio federale che, recependo il rapporto dell'ARE ha invece

posto a carico del Cantone il compito di tenere un elenco delle pertinenti autorizzazioni

e di trasmettere una volta all'anno tale elenco aggiornato all'ARE, indicando

le modifiche intervenute, con lo scopo di attenuare il rischio di un'applicazione

troppo estesa (cfr. decisione di approvazione del 30 gennaio 2002 e rapporto d'esame

citato pag. 23 e 27).

3.4

In base all'art. 11.1 lett. b NAPUC-PEIP, all'interno dei paesaggi con

edifici e impianti protetti definiti dal PUC-PEIP, per gli oggetti classificati

nella categoria 1b la ricostruzione è ammessa, anche con cambiamento di destinazione

rispetto alla preesistenza, unicamente se l'edificio è parte di un insieme di

edifici meritevole di conservazione e se la sua ricostruzione è necessaria.

Valgono inoltre i criteri d'esclusione elencati all'art. 10.1. I diroccati

isolati non possono essere ricostruiti.

Tale norma è il frutto di una modifica dell'art. 11 lett. b NAPUC-PEIP che,

nella sua prima versione - approvata dal Gran Consiglio l'11 maggio 2010 e

contestata dall'ARE con il noto ricorso del 29 ottobre 2010 contro il PUC-PEIP (inc.

n. 90.2010.128) - si limitava ad ammettere la ricostruzione,

anche

con cambiamento di destinazione rispetto alla preesistenza, a condizione che l'oggetto

non fosse interessato da uno o più criteri d'esclusione elencati all'art. 10.1.

L'Ufficio federale, mettendo ancora in dubbio la possibilità di rilasciare

permessi per diroccati ricostruibili in conformità col diritto federale, aveva

in particolare rilevato come occorresse probabilmente distinguere fra diroccati

isolati e appartenenti a un insieme di rustici. Non potendo svolgere

un esame più approfondito dei singoli edifici censiti negli inventari (non

oggetto della procedura), aveva dunque chiesto che anche per questa categoria

fossero poste delle condizioni speciali e severe, in modo che possono essere

sistemati solo i diroccati che, contemporaneamente, sono inseriti negli

inventari e formano parte integrante di un insieme di rustici meritevoli di

protezione e la cui protezione può essere garantita solo ricostruendo il

diroccato in questione (cfr. ricorso citato pag. 25). L'art. 11.1 lett. b

NAPUC-PEIP (insieme ad altre norme) è quindi stato modificato nella sua

versione attuale (approvata dal Legislativo cantonale il 28 giugno 2012), così

come auspicato dall'ARE, che nel corso della procedura ricorsuale contro il

PUC-PEIP ha dunque rinunciato alla sua contestazione (cfr. STA 90.2010.128

(R7)/90.2020.67 citata consid. F). La ricostruzione di diroccati, come anche

risulta dai materiali legislativi, può di conseguenza essere ammessa solo nei casi

in cui costituiscono un tassello mancante di un insieme di rustici meritevoli

di conservazione (cfr. Messaggio n. 6495 del 4 maggio 2011 concernente la

richiesta di un credito quadro di fr. 3'200'000.- per il periodo 2012-2015 per

la gestione e valorizzazione del paesaggio e per la modifica di alcuni articoli

delle NAPUC-PEIP, pag. 12).

4.

4.1. In

concreto, il nucleo di Selvapiana è l'unico dell'ex Comune di Ludiano che in

sede di approvazione dell'IEFZE è stato designato come meritevole di

conservazione, in cui è possibile la ricostruzione di diroccati 1b (cfr. citata

risoluzione n. 4355 del 3 settembre 1997, ad 4.4.1 pag. 8). Nell'ultimo

decennio, questo antico insediamento è stato oggetto di diverse iniziative

intraprese dal Municipio, al fine di conservarlo e recuperarlo, impedendo la

perdita della sua testimonianza storica. Nel 2016 è poi stata costituita la già

citata Associazione degli amici di Selvapiana che, in collaborazione con il

Comune, il Patriziato e la Parrocchia di Ludiano e altri enti pubblici e

privati persegue lo scopo di valorizzare e promuovere il comprensorio di

Selvapiana. L'associazione ha quindi promosso la prima fase di studio del

progetto di recupero e valorizzazione dell'insediamento, volta a inquadrarlo

dal profilo storico e delle sue singole componenti architettoniche,

paesaggistiche, naturalistiche, agricole e forestali. È in particolare stato

raccolto (1) un rapporto storico (__________, Note storiche su Selvapiana di

Ludiano, agosto 2017 [Note storiche]), (2) un rilievo del patrimonio edilizio

(arch. __________, dicembre 2017 [Rilievo 2017], con schede di rilievo e

relazione accompagnatoria), che ha censito ogni singolo edificio e manufatto ed

esaminato le caratteristiche dell'impianto urbanistico,

evidenziandone le componenti meritevoli di conservazione, come pure (3) uno

studio preliminare delle componenti naturali e degli accessi (ing. __________,

agosto 2017; cfr. inc. EDI.2020.133, documentazione allegata alla

risposta del Municipio). In seguito, ha preso avvio un vero e proprio progetto

di valorizzazione e promozione dell'intero comparto, con un piano di interventi

prioritari di valorizzazione del paesaggio 2020-2023, finanziato sia da enti

locali e regionali, sia a livello cantonale e federale (ad es. dal Fondo

svizzero per il paesaggio; cfr. progetto definitivo del maggio 2019 dello

studio __________, inc. EDI.2020.133, documentazione citata). Quest'ultimo si è

frattanto concluso nel corso del 2024, con la realizzazione di una serie di

opere: il recupero conservativo delle vie principali del nucleo storico, la

sistemazione conservativa della mulattiera storica Ludiano-Selvapiana, il

restauro conservativo dell'Oratorio di San Giacomo, il recupero di selve

castanili e delle superfici agricole, la valorizzazione naturalistica dei

biotopi umidi e la valorizzazione didattica degli elementi naturalistici,

paesaggistici e culturali (cfr. progetto definitivo citato; cfr. pure l'articolo

"La rinascita di Selvapiana, Gli interventi realizzati dall'omonima

Associazione di Amici" apparso su la Voce di Blenio, agosto 2024; cfr. peraltro

anche il sito dell'associazione: www.amiciselvapiana.com).

4.2

L'antico villaggio di Selvapiana è sorto su un pianoro sopra il fondovalle

(a circa 670 m s.l.m.), a metà tra la pianura e i pascoli. Sul pianoro già a

partire dal Medioevo erano state costruite le stalle, i fienili e le dimore.

Secondo lo storico __________, la sostanza costruita attualmente conservata ha

un impianto risalente verosimilmente al 1500, con probabili elementi

strutturali più antichi (risalenti almeno al XV secolo). La parte prevalente

dell'insediamento è da attribuire ai secoli XVI-XVII. Alla fine del Settecento,

a Selvapiana vivevano un'ottantina di persone; durante l'800 vi è poi stato un

progressivo spopolamento. Nell'800 l'insediamento si presentava come un nucleo

costituito da una cinquantina di edifici, per lo più sviluppato lungo il

sentiero che, dipartendosi dalla mulattiera storica d'importanza regionale

proveniente dal nucleo di Ludiano, si snodava sull'asse nord-sud ai piedi del

pendio, seguendo le curve di livello. Nel cuore del villaggio, lungo questo

sentiero, fiancheggiato a monte da muri in pietra e da alcuni edifici ad essi

allineati, a valle si sviluppavano in particolare tre complessi abitativi

composti da tre o quattro rustici contigui, i quali formavano un fronte

edificato che verso est fungeva da cornice a un'ampia radura. Le stalle e i

fienili erano invece collocati piuttosto nella parte settentrionale e

meridionale. Alle due estremità, vi erano poi due edifici sacri (a sud, l'oratorio

di San Giacomo [XVI secolo], a nord, una cappella; cfr. Note Storiche; cfr.

pure rapporto introduttivo al progetto di recupero e valorizzazione dell'insediamento,

pag. 4 seg. e relazione accompagnatoria al Rilievo 2017, pag. 9 segg.).

4.3

L'inventario degli edifici fuori zona edificabile di Ludiano, approvato il

3.

settembre 1997, censisce 43 oggetti a Selvapiana, tra cui 11 rustici

appartenenti alla categoria meritevole di conservazione 1a (in rosso

nelle

tavole sottostanti), 12 diroccati ricostruibili 1b (giallo), 4 rustici già

trasformati (arancione), 1 oggetto culturale e 12 diroccati non ricostruibili

(verde); la situazione può essenzialmente essere così illustrata (cfr. Rilievo

2017, relazione accompagnatoria: restituzione grafica IEFZE a pag. 6 [qui

rettificata per due imprecisioni nella legenda e nella designazione dei

fabbricati di cui ai sub A e B della part. __________] e tavola 02 "situazione

finale IEFZE", per quanto riguarda segnatamente la panoramica degli

edifici 1a, 1b e 3).

RESTITUZIONE GRAFICA IEFZE

TAVOLA 02, "SITUAZIONE FINALE IEFZE"

meritevole

di conservazione

diroccato

ricostruibile

diroccato

non ricostruibile

già

trasformato

altri

edifici

Il recente rilievo del

2017.

mostra come, rispetto al censimento del 1997, risultano ancora ben preservati

diversi edifici meritevoli di conservazione 1a e già trasformati. Solo un paio

di edifici meritevoli di conservazione 1a, a seguito di una modifica dello

stato dei luoghi, sono parzialmente ceduti (cfr. Rilievo 2017, tavola 02, che

li designa diroccato ma meritevole di conservazione; schede di rilievo

edifici n. __________ [= IEFZE __________] e n. __________ [= IEFZE __________]).

Seppur in generale la porzione meglio conservata del nucleo originario è quella

a sud con l'oratorio di San Giacomo (cfr. schede rilievo edifici n. __________

= IEFZE __________, __________), sussistono ancora significativi edifici

meritevoli di conservazione o già trasformati anche nella parte centrale lungo

il sentiero e a nord (ad es. schede rilievo edifici n. __________ = IEFZE __________

sub B, 5), che permettono ancora di leggere il piccolo villaggio nel suo

insieme, con i suoi elementi degni di particolare tutela (quali il sentiero

principale, la mulattiera storica d'importanza regionale che risale dal nucleo

di Ludiano, lo snodo fra i due percorsi, l'antica presenza di tre complessi

abitativi composti da 3 o 4 rustici costruiti in contiguità, la particolare

disposizione del complesso delle stalle e dei fienili alle due estremità e il

raggruppamento delle abitazioni al centro e l'estesa radura a valle dell'abitato;

cfr. Rilievo 2017, relazione accompagnatoria pag. 14 seg.).

4.4

Lo stabile oggetto della presente procedura è censito dall'IEFZE quale

diroccato ricostruibile 1b (n__________; Rilievo edilizio 2017, scheda edificio

n. __________ part. __________, recte: n. __________ part. __________).

Lo stesso si trova nel cuore del nucleo. Esso faceva parte di uno dei tre

citati complessi abitativi composto da rustici costruiti in contiguità, e

meglio di quello centrale (il complesso più a valle, meglio conservato, è

censito come edificio già trasformato, mentre quello più a monte è formato da

tre rustici, meritevoli di conservazione 1a o diroccati ricostruibili 1b, cfr.

IEFZE schede edifici __________ rispettivamente Rilievo edilizio 2017, schede

edifici n. __________). In base alle analisi dello storico __________, lo

stabile in questione è uno dei pochi riconducibile con sicurezza alla tipologia

della "casa-torre" (XV-XVI secolo), ovvero a un edificio abitativo

costituito da locali sovrapposti con sviluppo verticale. In questo modello

edilizio arcaico, ad ogni livello si trovava di regola un solo locale (cantina,

cucina, una o due camere e granaio nel sottotetto); i collegamenti, all'esterno,

sfruttavano la pendenza del terreno e, per i piani superiori, sono assicurati

da scale e ballatoi (cfr. Note storiche, pag. 24; Max Gschwend, La casa rurale nel cantone Ticino, Vol. 2.,

Forme di casa. Insediamenti, Basilea 1982, pag. 22 segg. e 30 segg.). Da questo

profilo, secondo __________ (pag. 27), la casa numero __________ risulta

la più interessante, seppur deperita. Egli descrive in particolare che

la copertura (...) è perduta e le suddivisioni orizzontali interne

sono state sfondate dal crollo del tetto e di un grosso albero; la muratura

perimetrale tuttavia, conservata fino al timpano, consente una lettura sicura

dell'edificio. Si tratta anche in questo caso di una dimora a torre, l'unica a

Selvapiana costituita da quattro vani sovrapposti (…). Il piano

inferiore, dove non è escluso che vi fossero delle cantine, era accessibile dal

lato sud; oggi l'entrata, sia all'interno sia all'esterno, è ostruita dai

detriti di crollo fin quasi al livello dell'architrave, che si riconosce appena

sulla verticale del grande affresco. Nonostante le ragguardevoli dimensioni non

dovevano esserci collegamenti interni: al secondo piano si accedeva dalla

callaia, al terzo tramite un passaggio sospeso, costituito da una pesantissima

lastra gettata sopra la stessa. La tessitura dei muri presenta grandi conci d'angolo

regolari; le finestre collarini a calce (...). Questa grande casa-torre, in cui

immaginiamo possa aver abitato Antoniolo, il capostipite dei notai de

Silvaplana, è un edificio notevole impreziosito da un affresco ormai solo

parzialmente conservato sulla parete sud; le separazioni orizzontali erano sostenute

da travami e da mensole sporgenti lungo tutta la larghezza dei locali, che

presentano un intonaco completo su tre piani.

Il rustico, come emerge dalla predetta descrizione, ma anche dal Rilievo 2017

(cfr. la relativa scheda) e dall'ulteriore documentazione fotografica agli

atti, non è un edificio completamente andato in rovina, ma solo parzialmente

diroccato (cfr. peraltro pure le immagini reperibili sul citato sito dell'Associazione

amici di Selvapiana). Il suo stato non risulta sensibilmente mutato rispetto al

censimento dell'IEFZE nel 1997 (cfr. la relativa scheda con foto). La sua

classificazione è quindi tuttora valida ai sensi dell'art. 9.3 NAPUC-PEIP.

Ancorché deteriorato e privo di tetto, risulta abbastanza integro nelle sue

strutture di base. In particolare, le strutture edilizie e sagome dei muri

perimetrali sono ancora sufficientemente visibili (cfr. STPT 90.1997.119 dell'11

settembre 2003 consid. 3.2). Esse presentano falle tutto sommato ancora

contenute, più che altro nella parte superiore (cfr. pure Note storiche, foto a

pag. 27). Secondo la scheda del Rilievo 2017, questo edificio è inoltre

determinante per il valore dell'insieme del nucleo: si tratta infatti di un diroccato

che testimonia la seconda trilogia di edifici contigui, caratteristici di

Selvapiana. La sua ricostruzione (ed eventualmente quella dei rustici

adiacenti andati completamente distrutti, da valutare in base alle priorità)

è importante sia per far riemergere il sentiero principale, sia per mettere

maggiormente in risalto il rapporto fra l'abitato di una volta e gli estesi

prati aperti.

4.5

Ferme queste premesse, contrariamente a quanto eccepisce l'RI 1 (per lo

più senza peraltro confrontarsi con la predetta documentazione), occorre

ritenere che in concreto sussistano quelle particolari circostanze che

permettono la ricostruzione parziale del diroccato in questione in base all'art.

11.1

lett. b NAPUC-PEIP. Posto che nemmeno RI 1 pretende altrimenti data la

sussistenza di un criterio d'esclusione ai sensi dell'art. 10.1 NAPUC-PEIP, ben

si può ammettere in particolare che l'edificio sia parte integrante di un

insieme di edifici meritevole di conservazione e che la sua ricostruzione

(parziale) sia necessaria.

Per il suo valore proprio e

paesaggistico esso costituisce infatti una tessera decisiva per la

preservazione e valorizzazione dell'insieme del nucleo di Selvapiana, così come

anche indicato dall'autorità dipartimentale (cfr. risposta dell'UDC al Governo,

con le osservazioni della Sezione dello sviluppo territoriale). E questo anche

- o addirittura a maggior ragione - se delle costruzioni immediatamente

contigue (part. __________) con cui formava un tempo un complesso più ampio

dovesse rimanere solo la presenza delle tracce su cui sorgevano,

rispettivamente se per questi diroccati, a differenza della casa-torre in

oggetto, non dovesse eventualmente essere più possibile la ricostruzione

integrale a causa del loro stato di deperimento più avanzato (cfr. Rilievo

2017, scheda edificio n. __________ che, a differenza dell'IEFZE [edifici __________],

indica un rustico di cui rimane solo il sedime,

la cui

ricostruzione non appare inoltre prioritaria). Ai fini della preservazione e

valorizzazione di un insediamento rurale antico come Selvapiana, inevitabile

appare infatti la coesistenza di costruzioni che possono e devono essere

recuperate con altre di cui non potranno invece che rimanere singoli elementi,

comunque significativi per la leggibilità dell'insediamento (cfr. in tal senso,

ad esempio, con riferimento ai diroccati a monte sulla part. __________, la

scheda dell'edificio n. __________ del Rilievo 2017, che osserva come un

elemento importante da conservare e valorizzare sia il muro di sostegno a monte

del sentiero principale, il quale a tratti coincide con la facciata est degli

edifici diroccati, specificandone l'importanza ai fini della lettura della

spazialità e delle dimensioni dell'asse di collegamento, ben mantenuto). All'interno

di paesaggi rurali in cui gli edifici formano con i loro dintorni un'unità di

pregio devono del resto essere salvaguardate soprattutto quelle costruzioni che

creano l'elevato valore estetico-paesaggistico dell'insediamento o vi

contribuiscono in maniera determinante e che determinerebbero una perdita di

tale valore se andassero completamente in rovina o fossero distrutte (cfr.

USTE, Nuovo diritto della pianificazione, Criteri per designare le costruzioni

e gli impianti degni di protezione ai sensi dell'art. 24d cpv. 2 e 3 LPT e dell'art.

39.

cpv. 2 e 3 OPT, pag. 3 e 4). Ciò che è appunto il caso per il rustico

diroccato 1b in oggetto. Cadono di riflesso nel vuoto tutte le critiche dell'RI

1, incluse quelle riferite alla seconda scelta dei rustici.

4.6

A una parziale ricostruzione del diroccato in oggetto non osta inoltre il

cpv. 3 dell'art. 39 OPT, che permette di rilasciare autorizzazioni in base a questa

norma solo se l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano

sostanzialmente immutati. Tale disposizione non vieta infatti qualsiasi

modifica strutturale, ma soprattutto le trasformazioni assimilabili a nuove

costruzioni (come ad es. ampie sostituzioni di strutture portanti) o

addirittura la totale demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio (cfr. Rudolf Muggli, in:

Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Praxiskommentar RPG: Bauen ausserhalb der

Bauzone, Zurigo 2017, n. 36 ad art. 24). L'aspetto esterno di uno stabile non

deve essere mutato al punto da vanificare lo scopo di protezione. Di converso,

da questo profilo non sono considerate vietate quelle modifiche volte a

ripristinare, come in concreto, qualità precedentemente andate perse (cfr. Bernhard Waldmann/Peter Hänni,

Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 16 ad art. 24d e rimandi).

4.7

In conclusione - fatto salvo quanto ancora si dirà per alcune scelte

progettuali minori censurate dall'RI 1 (consid. 5) e il pannello solare

(consid. 6) - la licenza edilizia per la parziale ricostruzione del rustico

diroccato, al fine di destinarlo a residenza secondaria, va pertanto

confermata.

5.

5.1. Secondo i

principi generali delle norme edilizie (art. 13 NAPUC-PEIP), tutti gli

interventi sugli edifici e impianti definiti meritevoli (categoria 1a,1c e 1d),

sugli oggetti meritevoli già trasformati (categoria 3), le ricostruzioni di

edifici diroccati ricostruibili (1b), così come qualsiasi ulteriore intervento

all'interno dei comprensori protetti dal PUC-PEIP devono rispettare i criteri

di salvaguardia di quei valori paesaggistici, culturali, formali, costruttivi e

volumetrici insiti nella loro tipologia (art. 13.1). Ogni intervento su tali manufatti

deve conformarsi ai caratteri costruttivi e tipologici propri dell'edilizia

rurale tradizionale del luogo. Nel caso di ricostruzione di edifici diroccati,

o nei casi a tipologia incerta, derivante da precedenti gravi alterazioni della

sostanza costruita, il progetto architettonico deve fondarsi sull'analogia con

le tipologie dominanti nel tessuto locale. Gli elementi alteranti la tipologia

originale del manufatto devono essere rimossi nella misura massima esigibile

(art. 13.2).

L'art. 17 NAPUC-PEIP definisce le norme di intervento per gli oggetti

classificati nella categoria 1b. In base a tale norma, la ricostruzione deve

avvenire sul fondo e nel perimetro del rispettivo diroccato. La ricostruzione

deve integrarsi nel tessuto urbanistico del nucleo al quale appartiene. Il

progetto deve inoltre fondarsi sul principio dell'analogia con le tipologie

dominanti nel tessuto locale, conformandosi alle caratteristiche

architettoniche degli edifici tradizionali vicini e, se documentabili,

dell'edificio preesistente (art. 17.1). Le modalità costruttive e il linguaggio

architettonico devono rispettare i criteri di salvaguardia e valorizzazione di

quei valori culturali e paesaggistici, propri dell'edilizia rurale

tradizionale, nel rispetto dei caratteri formali, costruttivi e volumetrici

tutelati dal Piano ed ossequiare le modalità di intervento prescritte dall'art.

15.

(art. 17.2).

Quest'ultima disposizione regola tra l'altro le facciate e aperture (art.

15.4) e i comignoli (art. 15.7). L'art. 15.4.1 dispone in particolare

che le aperture esistenti devono essere mantenute. Non è ammessa né

la formazione di nuove aperture, né la modifica di quelle esistenti. Una deroga

al precedente capoverso, precisa l'art. 15.4.2, può essere concessa solo

se strettamente necessaria ai fini della trasformazione con cambiamento di

destinazione e se determinata dalla particolare tipologia originaria

dell'edificio. Interventi in tal senso possono essere autorizzati solo se

compatibili con le caratteristiche formali dell'edificio e delle sue facciate

originarie, nonché se rispettosi dei caratteri costruttivi locali e della

tipologia propria dell'edilizia rurale tradizionale.

L'art. 15.7 NAPUC-PEIP dispone dal canto suo che nuove canne fumarie devono

essere il più discrete possibili e devono essere evitate soluzioni posticce. Il

Dipartimento del territorio può imporne il materiale. In caso di necessità di

due focolari (ad esempio per la cucina e per il camino), le rispettive canne

fumarie devono, di principio, essere condotte a tetto raggruppate all'interno

di un solo comignolo.

5.2

In concreto il progetto prevede tra l'altro di inserire una feritoia (ca.

0.15

x 0.50 m) nel timpano a sud e una nuova finestra (m 0.40 x 0.80) nella

facciata ovest, al piano rialzato (cfr. facciate sud e ovest del 21 aprile

2020). Il Governo, riallacciandosi alle osservazioni dell'Autorità

dipartimentale, al di là della mancata richiesta di una deroga, ha ritenuto

entrambe le aperture conformi alle NAPUC-PEIP, trattandosi di elementi dedotti

dalle tracce dell'edificio stesso e altri nella stessa zona. Ha in particolare

rilevato come la feritoia del sottotetto, oltre ad essere una caratteristica

del nucleo di Selvapiana, fosse preesistente. Anche l'altra apertura sul fronte

ovest, inserita in una breccia esistente, sarebbe già esistita in

origine, come si potrebbe dedurre da pilastri in sasso trovati tra le

macerie (secondo le dichiarazioni dell'istante).

5.2.1

Ora, per quanto riguarda la feritoia nel timpano sud, dalla

documentazione fotografica agli atti risulta effettivamente che la stessa era

già presente nel rustico (cfr. in particolare fotografia facciata sud allegata

alla domanda di costruzione; inoltre, Note storiche, pag. 27, fig. 7). Simili

aperture, a livello del solaio, si ritrovano del resto anche in un'altra

casa-torre medievale di Selvapiana, e più in generale in questa tipologia di

edifici (cfr. ad es. Note storiche, pag. 25 e 28; Rilievo edilizio 2017, schede

edifici n. __________; Gschwend,

op.cit., pag. 53). Da questo profilo, il completamento della parte superiore

della muratura del timpano riprendendo questo elemento appare quindi del tutto

conforme agli art. 17 e 15.4.1 NAPUC-PEIP e, contrariamente a quanto eccepisce

l'RI 1, non richiede il rilascio di una deroga ai sensi dell'art. 15.4.2

NAPUC-PEIP.

5.2.2

Una diversa conclusione s'impone per contro per la nuova finestra (0.40

x 0.80) sulla facciata ovest. Il progetto prevede la parziale ricostruzione di

questo fronte, e in particolare il completamento della muratura al primo piano

e di una piccola breccia al piano rialzato (cfr. piante e facciata ovest). La

nuova finestra, contrariamente a quanto indicato dal Governo, non è inserita

nella breccia esistente, ma più in alto, dove attualmente vi è il muro

spesso ca. 0.60 m (cfr. facciata ovest e pianta piano rialzato; Note storiche,

pag. 27, fig. 8 e 9). Da questo profilo, non si tratta quindi della ricostruzione

di una parte di facciata che si conforma alle caratteristiche architettoniche

del rustico originale, ma piuttosto della formazione di una nuova apertura

in una facciata esistente, che può però essere ammessa solo con una deroga in

base all'art. 15.4.2 NAPUC-PEIP. Deroga che - al di là del fatto che non è

stata richiesta - non è tuttavia dato di vedere come potrebbe essere

rilasciata, ritenuto che nemmeno l'istante in licenza pretende che la nuova

finestra sia strettamente necessaria, ma solo che rischiarerebbe

meglio la cucina (cfr. risposta al Governo, pag. 3), la quale già dispone

di due finestre sul lato est (cfr. pianta piano rialzato e facciata est). Su

questo punto, la licenza edilizia non può quindi essere tutelata. Alla

resistente resta semmai riservata la possibilità di riproporre una variante per

un'eventuale apertura più piccola all'interno della breccia, sempre che ne

dimostri la preesistenza (se del caso, circostanziando meglio la semplice

affermazione riferita a non meglio precisati pilastri in sasso trovati tra

le macerie, cfr. sua risposta al Governo).

5.3

Il progetto prevede la posa di due canne fumarie sul tetto, uno per ogni

falda, e meglio una legata alla stufa a legna e una più esile dell'impianto a

gas (boiler per riscaldamento acqua). L'Autorità dipartimentale ha avallato

entrambi i comignoli, limitandosi a imporre una condizione relativa al loro

materiale (metallo; cfr. avviso cantonale, pag. 3).

Ora, è ben vero che nel giudizio impugnato il Governo non si è confrontato con

la censura dell'RI 1, che lamentava un contrasto con il principio del

raggruppamento previsto dall'ultimo periodo dell'art. 15.7 NAPUC-PEIP. Tale

censura è tuttavia all'evidenza infondata: questo principio, come si evince dal

chiaro testo della norma, si riferisce infatti solo alle canne fumarie dei focolari,

come una stufa a legna per la cucina o un camino alimentati a legna; non anche

alle canne fumarie di impianti diversi, quali un boiler a gas. Considerato che

nemmeno l'RI 1 pretende che i due comignoli siano altrimenti contrari all'art.

15.7

NAPUC-PEIP, anche questa eccezione va di conseguenza respinta.

6.

Un'ultima

puntualizzazione s'impone invece per il pannello solare fotovoltaico, per il

quale il Governo ha imposto una singolare condizione, che chiede alla

resistente di trasmettere un piano con l'indicazione della sua ubicazione

finale,

per approvazione prima della sua posa, al Dipartimento

del territorio, il quale ne darà informazione all'ARE (disp. 1.2). E

ciò nonostante tale pannello non sia contemplato dai piani di progetto (come

correttamente già eccepito dall'Ufficio federale), ma solo menzionato in modo

generico nella relazione tecnica e per il quale la stessa istante ha confermato

di non aver ancora scelto un'ubicazione (cfr. sua risposta al Governo).

Considerato che l'installazione di impianti solari nei comprensori del PUC-PEIP

è chiaramente soggetta a licenza edilizia (art. 4 lett. h RLE) - e non solo a

una non meglio definita approvazione previo inoltro di un piano -

è manifesto che la predetta clausola di cui al disp. 1.2 non può essere tutelata

e va annullata. Se la resistente vorrà collocare un simile impianto, una volta

individuate le specifiche e l'ubicazione, potrà semmai ripresentare una

regolare domanda di costruzione (cfr. art. 4 segg. LE e art. 8 segg. RLE).

7.

7.1. Sulla base

di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto. La

decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che la licenza edilizia

del 26 maggio 2020 rilasciata dal Municipio è confermata, ma non in quanto

riferita alla formazione della nuova finestra al piano rialzato sulla facciata

ovest. Per il pannello solare vale invece quanto indicato al precedente

considerando.

7.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della resistente, ma

solo nella misura del suo ridotto grado di soccombenza, ritenuto che per il

resto si prescinde da un prelievo (cfr. art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). All'RI 1,

dotato di un servizio giuridico, non si assegnano ripetibili, non essendo la

procedura particolarmente complessa (art. 49 cpv. 2 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza, la

decisione del 5 maggio 2021 (n. 2251) del Consiglio di Stato è annulla e

riformata nel senso che la licenza edilizia del 26 maggio 2020 rilasciata dal

Municipio di Serravalle a CO 1 è confermata così come indicato al consid. 7.1.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 200.- è posta a carico di CO 1. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera