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Decisione

52.2021.257

Commessa pubblica. Delibera delle opere da pulizia giornaliera e manutentiva degli stabili amministrativi. Correzione da parte del committente degli errori ritenuti di natura aritmetica

6 settembre 2021Italiano13 min

giornaliera e manutentiva degli stabili amministrativi __________ e __________ siti

Source ti.ch

Incarto n.

52.2021.257

Lugano

6

settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Paola Passucci

statuendo

sul ricorso dell'11 giugno 2021 della

RI

1

patrocinata

da:

contro

la decisione del 31 maggio 2021 dell'Istituto delle

assicurazioni sociali, che ha aggiudicato alla CO 1 le opere da pulizia

giornaliera e manutentiva presso gli stabili amministrativi __________ e __________

siti sui mapp. __________ e __________ di __________ per il periodo 1° agosto

2021 - 31 luglio 2023;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. Il 5 marzo 2021

l'Istituto delle assicurazioni sociali ha indetto un pubblico concorso, retto

dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100)

e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da pulizia

giornaliera e manutentiva degli stabili amministrativi __________ e __________ siti

sui mapp. __________ e __________ di __________ per il periodo 1° agosto 2021 -

31 luglio 2023 (FU n. __________/__________ pag. ____________________

Relativamente alla compilazione dell'offerta, il capitolato di appalto (pos.

980.100) disponeva quanto segue.

980.100 Allestimento dell'offerta

L'inserimento del tempo di lavoro per la prestazione

in ore uomo (esempio: N. lavoro 100, Vano fosse, pagina 1, Tempo per

prestazione settimanale in ore, tempo prestazione annua in ore) va

formulata con il sistema centesimale.

Esempi: 15 minuti = 1/4 ora = 0.25

ore

30 minuti = 1/2 ora = 0.50 ore

45 minuti = 3/4 ora = 0.75 ore

Il tempo di lavoro dichiarato nelle caselle Tempo

per singola prestazione in ore uomo, nella casella Tempo per prestazione

settimanale in ore e nella casella Tempo prestazione annua in ore sono

ore uomo dovute e impiegate per svolgere la specifica attività richiesta.

B.

Nel termine prestabilito sono giunte

al committente otto offerte. Fra queste, v'erano quella della RI 1, di fr.

325'089.14, e quella della CO 1, di fr.

345'368.95. Escluse due offerte e valutate quelle restanti in base ai criteri d'aggiudicazione e ai

fattori di ponderazione preannunciati, il 31 maggio 2021 il committente ha deliberato la commessa alla CO 1, classificatasi

al primo posto con 92.51 punti, per l'importo corretto di fr. 287'465.52.

C.

La RI 1, seconda in graduatoria con 87.66 punti, è insorta

dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la decisione di delibera,

di cui chiede l'annullamento e, in via principale, la conseguente

aggiudicazione in proprio favore. In via subordinata domanda il rinvio degli

atti al committente per nuova decisione, mentre in via ancor più subordinata

l'accertamento dell'illiceità del contratto eventualmente concluso tra il

committente e l'aggiudicataria. Il tutto previa concessione dell'effetto

sospensivo al ricorso. Critica l'ente banditore per avere operato importanti correzioni aritmetiche sull'offerta della

deliberataria e sostiene che la differenza di prezzo che ne è derivata (fr.

57'903.43 pari al 16,77% in meno rispetto al prezzo da essa proposto) non

parrebbe riconducibile ad una rettifica di semplici errori aritmetici (art. 42 cpv. 3 RLCPubb/CIAP), unico caso ammesso di

modifica a posteriori di un'offerta. Si è quindi riservata di ritirare il ricorso qualora dalla visione degli

atti non fossero emersi indizi a sostegno della sua tesi.

D. a. All'accoglimento

del ricorso si è opposto il committente, difendendo la bontà delle correzioni operate

sull'offerta dell'aggiudicataria. All'evidenza, sostiene, essa ha commesso

degli errori aritmetici (di moltiplicazione).

b. La deliberataria e l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche sono

invece rimasti silenti.

E.

a. Dopo aver consultato

l'incarto, in sede di replica la ricorrente si è riconfermata nelle sue

conclusioni e domande di giudizio. Sostiene in particolare che la committenza

non avrebbe dovuto correggere i valori indicati dalla deliberataria nelle

caselle Tempo prestazione annua in ore uomo. Dalle schede che compongono

il modulo d'offerta emergerebbe chiaramente che l'aggiudicataria non ha

commesso alcun involontario errore aritmetico, bensì ha piuttosto scientemente

inserito nelle singole caselle denominate Tempo prestazioni annua in ore uomo i

tempi che essa effettivamente prevedeva/prevede

di dedicare alla pulizia dei singoli spazi. A mente della ricorrente, sarebbe semmai la casella Tempo per

prestazione settimanale in ore uomo a contenere l'errore aritmetico, che

andava corretto d'ufficio, e non la casella del risultato.

b. Con la duplica l'ente banditore si è riconfermato nella propria posizione.

La CO 1 si è rimessa al giudizio del Tribunale, limitandosi a sottolineare di

essere incorsa in meri ed involontari errori.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. In quanto partecipante al concorso oggetto del contendere e seconda

classificata, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione

con cui il committente ha affidata a un'altra ditta la commessa (art. 37 lett.

d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1

LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad

accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Ad eventuali lacune negli

accertamenti posti in essere dal committente si potrà se del caso porre rimedio

rinviandogli la causa per nuovo giudizio previo annullamento della decisione

impugnata (art. 65 cpv. 2 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. Secondo

l'art. 42 cpv. 3 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse

pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12

settembre 2006 (RLCPubb/

CIAP; RL 730.110), il committente rettifica semplici errori aritmetici

registrando la correzione in un verbale che resta agli atti.

2.2

In materia di commesse

pubbliche il ricorso al Tribunale can-tonale amministrativo è proponibile

contro la violazione del diritto, compreso l'abuso e l'eccesso del potere di

apprezzamento, e l'accertamento errato o incompleto di fatti giuridicamente

rilevanti (cfr. art. 38 cpv. 1 LCPubb). Il controllo dell'apprezzamento da

parte di questo Tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla

verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere

discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei

principi generali del diritto. L'autorità di ricorso deve in particolare

evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della precedente

istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di

una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di

potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi in cui la

decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni oggettive,

fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi

fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di

trattamento o alla proporzionalità (cfr. DTF 104 Ia 206; RDAT I-1994 n. 34; STA

52.2019.585

del 13 febbraio 2020 consid. 3.1, 52.2017.105 del 26 settembre 2017

consid. 3; Marco Borghi/Guido Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

parte generale, 2. ed., Bellinzona 2002, n. 407 seg.).

3.

3.1. Gli offerenti erano

tenuti a esporre, nelle apposite schede che compongono il modulo d'offerta, il

tempo per prestazione (settimanale, semestrale rispettivamente annuale) in ore

uomo impiegato per svolgere le attività richieste dalla committenza per i

singoli spazi e locali all'interno dei due stabili oggetto della commessa. Il

valore indicato, da formulare con il sistema centesimale (cfr. pos. 980.100), andava

moltiplicato per il numero di interventi annui esposti dal committente, onde

ottenere il tempo per prestazione annua in ore uomo. Nelle

ricapitolazioni dei servizi per piano (stabile __________: pulizia giornaliera [pag.

41, 52, 61, 66, 71, 76, 81] e manutentiva [pag. 89 e 97]; _______: pulizia

giornaliera [pag. 105, 111, 125, 136, 147, 158, 169, 179] e manutentiva [pag.

190.

e 197]) doveva figurare l'ammontare dei totali ore annue delle schede

compilate e quello dei totali ore per due anni (ossia per l'intera durata del

mandato). L'importo globale dell'offerta era ottenibile moltiplicando i totali

delle ore di pulizia giornaliera e manutentiva per due anni inseriti nei

riepiloghi di cui alle pag. 84 e 98 (per lo stabile __________) rispettivamente

180.

e 198 (per __________) del modulo di offerta per la tariffa oraria indicata.

3.2

L'aggiudicataria ha compilato le 132 schede predisposte dalla committenza esponendo,

per ciascuna delle attività di pulizia richieste, il tempo di lavoro per

prestazione (settimanale, semestrale rispettivamente annuale) in ore uomo

stimato. In 92 occasioni essa ha (però poi) omesso di moltiplicare in modo

corretto i valori indicati per il numero di interventi annui stabiliti preventivamente dall'ente banditore. A torto la

stazione appaltante ha rettificato d'ufficio gli importi riportati nelle

caselle tempo per prestazione annua in ore uomo sostenendo trattarsi a

non averne dubbio di errori aritmetici. A fronte dei dati insolitamente

anomali forniti dalla deliberataria e dei grossolani errori riscontrati in ben

92.

occasioni nella semplice moltiplicazione del tempo per il numero di

interventi totali, prima di dare per acquisito il fatto che si trattasse di sbagli

per i quali poteva far capo alla correzione d'ufficio l'ente banditore avrebbe

dovuto quantomeno sollecitare alla deliberataria spiegazioni in merito. Non

poteva infatti non sorgere più di un legittimo sospetto in merito alla

fattibilità di alcune prestazioni nel minimo tempo indicato in talune posizioni

dalla deliberataria, soprattutto nello stabile __________. Inoltre, ulteriori dubbi

sull'attendibilità dell'offerta nascevano anche da un semplice confronto di alcune

indicazioni dei tempi previsti dalla deliberataria nei due differenti stabili. Si

prendano a titolo di esempio le seguenti prestazioni:

- Pulizia

giornaliera (lunedì-venerdì) dei servizi igienici zona ristoro e disabili dello

Stabile __________ di 20/22 m2 consistente in:

1.

strofinare lavandini, rubinetteria,

specchi e pareti

2.

lavaggio gabinetti e orinatoi,

3.

asportazione impronte porte, pareti, armadi ed interruttori

4.

vuotare e pulire cestini

5.

controllo e rifornimento carta WC,

asciugamani di carta monouso e

sapone liquido

6.

scopatura ad umido e lavaggio manuale dei pavimenti

Per tutte queste prestazioni la deliberataria ha indicato sole 0.38/0.42 ore uomo

settimanali pari a 4 min 33 sec/5 min 24 sec al giorno (cfr. pag. 47, 57, 69,

74.

e 79 del modulo d'offerta), senza contare l'applicazione del prodotto

anticalcare WC (il venerdì) e la prestazione mensile del controllo e dell'eventuale

asportazione delle ragnatele. Senza disporre di ulteriori spiegazioni in

merito, il tempo previsto parrebbe essere sottostimato. Appare inoltre incomprensibile

se paragonato con quello dichiarato per eseguire le stesse prestazioni nei

servizi igienici di dimensioni maggiori di poco più del doppio (35/47 m2)

del __________ (cfr. pag. 121,128, 139, 150, 161 e 172 del modulo d'offerta),

ossia 3.37/4.52 ore uomo settimanali pari a 40 min 26 sec/54 min 14 sec al

giorno;

- pulizia

giornaliera (martedì e venerdì) degli ascensori di tutti i piani per un'area di

61.27

m2 nello stabile __________ consistente in:

1.

asportazione impronte dalle porte esterne

e dalle tastiere dei comandi 2. asportazione impronte dalle pareti, dalle porte

interne e dalle tastiere

dei comandi (cabina interna)

3.

Lavaggio del pavimento della cabina e aspirazione dei binari cabina

per la quale

la deliberataria ha indicato sole 0.10 ore uomo per due interventi settimanali

pari a 3 min al giorno (cfr. pag. 40 modulo d'offerta). Per lo stesso lavoro su

16.

m2 e 20.50 m2 nel __________, invece, essa ha previsto

0.53

e 0.68 ore uomo pari a complessivamente 1 h 12 min (pag. 103/104 modulo

d'offerta; cfr. anche pag. 110, 123,134, 145, 156, 167 e 177).

Altre incongruenze o punti

dell'offerta che avrebbero meritato spiegazioni prima di procedere

semplicemente alla correzione di errori aritmetici si possono facilmente rilevare

per la prestazione di scopatura ad umido, lavaggio gradini e pianerottolo

dello stabile __________ (9 m2) per la quale è stato indicato un

tempo ore uomo unitario al P-2 di 0.10 (6 min), al P-1 0.035 (2 min 6 sec), al PT

0.014

(50 sec), al 1P-4P 0.035 (2 min 6 sec) e al 5P 0.17 (10 min 12 sec). Si

vedano al proposito le pag. 39, 49, 58, 65, 70, 75, 80 e 82 del modulo

d'offerta. Alcuni dei tempi indicati appaiono oggettivamente difficili da

rispettare, anche agli occhi di un profano. Tantomeno si capisce per quale

motivo si discostano l'uno dall'altro per eseguire il medesimo lavoro.

Nemmeno in questa sede la

deliberataria ha del resto fornito giustificazione alcuna a sostegno della

bontà dei tempi da essa indicati e ciò malgrado le precise e puntuali critiche

sulla plausibilità dei dati contenuti nella sua offerta. Solo con la duplica

essa ha laconicamente ammesso di essere incorsa in meri ed involontari

errori, senza aggiungere nulla in più in favore della sua attendibilità. A

ragione la ricorrente ha quindi contestato la correzione da parte del

committente degli errori ritenuti di natura aritmetica.

4.

Il ricorso deve

dunque essere parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti

vanno pertanto retrocessi al committente affinché, facendo uso della facoltà

d'indagine riservatagli dall'art. 43 RLCPubb/CIAP, chieda alla deliberataria spiegazioni

e giustificazioni sui tempi di esecuzione della sua offerta (in particolar modo

di quelle posizioni che sembrano contenere dati incongruenti o per i quali vi

sarebbe stato un errore di moltiplicazione) ed emetta una nuova decisione. Nel

caso in cui dovesse maturare la convinzione che la concorrente è in grado di

eseguire correttamente la commessa, ciò che allo stadio attuale delle cose

lascia parecchio perplessi, secondo le tempistiche che gli ha proposto, confermerà

la propria decisione. Viceversa, qualora dovesse risultare che le prestazioni

richieste non sono eseguibili nei tempi indicati, ciò equivale ad aver fornito indicazioni

false (art. 25 lett. b LCPubb) e la deliberataria dovrà essere esclusa dalla

gara. In tal caso il committente aggiudicherà nuovamente la commessa considerando

le concorrenti rimaste.

5.

L'emanazione del

presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere

effetto sospensivo al gravame.

6.

Secondo giurisprudenza, il rinvio dell'incarto

all'istanza precedente per procedere a complementi istruttori, con esito

aperto, comporta che chi ricorre sia considerato come vincente (STF 2C_1185/2016

del 7 giugno 2018 consid. 6.2 con

riferimenti). La tassa di giustizia è quindi posta a carico del committente

secondo soccombenza, ritenuto che la deliberataria ne va esente non avendo

resistito all'impugnativa (art. 47 cpv. 1 LPAmm). L'Istituto delle

assicurazioni sociali rifonderà inoltre alla ricorrente, patrocinata da un

legale, congrue ripetibili (art. 49

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è parzialmente

accolto.

Di conseguenza:

1.1

La

decisione del 31 maggio 2021 con cui l'Istituto delle assicurazioni sociali ha

aggiudicato alla CO 1 le opere da pulizia giornaliera e manutentiva presso gli

stabili amministrativi __________ e __________ siti sui mapp. __________ e __________

di __________ per il periodo 1° agosto 2021 - 31 luglio 2023 è annullata;

1.2

gli

atti sono rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei

considerandi.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico dell'Istituto delle assicurazioni

sociali. Alla ricorrente è restituito l'anticipo versato.

3.

L'Istituto delle

assicurazioni sociali rifonderà alla ricorrente fr. 2'000.- a titolo di

ripetibili.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110), nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

5.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera